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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 07/03/2025, n. 158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 158 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
Seconda sezione civile
La Corte di Appello di Salerno II sezione civile riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
dr.Vito Colucci Presidente
d.ssa Maria Assunta Niccoli Consigliere
d.ssa Marcella Pizzillo Consigliere rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile n.802/2023 RGN
TRA
, e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Pt_4 quali eredi di rappresentati e difesi dall'avv.
[...] Persona_1
Antonio Carrella ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Nocera Inferiore (SA) alla via Giacomo Matteotti n.14- appellanti
E
in persona del pt rappresentato e difeso Controparte_1 CP_2 dall'avv. Ketura Chiosi ed elettivamente domiciliato in presso la CP_1 casa comunale alla Piazza IV Novembre- appellato
E e in Controparte_3 Controparte_4 persona dei ll rr pt rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato e domiciliati ope legis presso la sede di tale Avvocatura sita in Salerno al corso Vittorio Emanuele n.58- appellati
E appellato contumace Controparte_5
1 AVENTE AD OGGETTO: appello avverso la sentenza n.187/2023
del Tribunale di Salerno pubblicata il 13/1/2023 e non notificata.
SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI
Per gli appellanti: chiedevano l'accoglimento dell'appello e conseguentemente, previa conferma delle statuizioni in ordine all'an debeatur rese in prime cure, ribadito il diritto degli attori quali eredi della madre , al ristoro per la lesione del rapporto Persona_1
parentale subita dalle genitrice a seguito della perdita del fratello
, condannare i convenuti al pagamento in loro Persona_2
favore , per quote uguali (1/4) ed in relazione al titolo in discussione,
della somma ritenuta di giustizia, comunque maggiore, in linea capitale, a quella di complessivi E 26.301,60 liquidata dal Tribunale, il tutto maggiorato degli interessi e della rivalutazione, ai sensi della sent. Cass. n. 1712/1995 dal fatto dannoso al soddisfo;
chiedevano,
infine, la vittoria delle spese e delle competenze di causa, oltre accessori ed attribuzione;
per l'appellato : chiedeva il rigetto dell'appello Controparte_1
e la vittoria delle spese con la condanna degli appellanti per lite temeraria;
2 per gli appellati e Controparte_3 [...]
in persona dei ll rr pt: chiedevano il rigetto dell'appello CP_4
con la vittoria delle spese di lite.
riceveva la notifica dell'atto di appello e non si CP_5
costituiva divenendo contumace.
Il Consigliere Istruttore con ordinanza del 25 gennaio 2024
concedeva i termini previsti dalla legge per il deposito della comparsa conclusionale, fissando l'udienza del 6 febbraio 2025 per la rimessione della causa al Collegio per la decisione.
Con ordinanza del 13 febbraio 2025 in relazione all'udienza a trattazione scritta del 6 febbraio 2025 il Consigliere Istruttore
rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
, e Parte_1 Parte_2 Parte_3
quali eredi di convenivano in Parte_4 Persona_1
giudizio davanti al Tribunale di Salerno il la Controparte_1
il e Controparte_3 Controparte_4 CP_5
, per ottenerne la condanna, in solido tra loro, al risarcimento
[...]
dei danni patrimoniali e non subiti in conseguenza della morte del
3 fratello della loro dante causa, a seguito Persona_2
dell'alluvione di verificatosi il 5/5/98. CP_1
Gli attori esponevano che: in data 5/5/98 nel territorio del di si verificava una tremenda alluvione con numerose CP_1 CP_1
frane che travolgevano il centro abitato, provocando la morte di 137
persone, tra cui anche quella di che era ivi Persona_2
residente e che era ricoverato presso il locale Ospedale Villa Malta;
per tali fatti veniva instaurato procedimento penale, in cui non si costituiva in giudizio la loro de cuius , sorella di Persona_1
il predetto procedimento si concludeva con Parte_5
sentenza definitiva della Suprema Corte di Cassazione del 26/3/13 di conferma della sentenza di condanna della Corte di appello di Napoli
che aveva ritenuto sussistente la responsabilità penale dell'ing. , CP_5
Sindaco del , e lo aveva condannato, in solido con i Controparte_1
responsabili civili, al risarcimento dei danni in favore delle parti civili costituite da liquidarsi in separata sede.
La e il Controparte_3 [...]
si costituivano eccependo la prescrizione del diritto al CP_4
risarcimento dei danni e contestando il quantum debeatur.
4 Il si costituiva contestando la ricostruzione dei Controparte_1
fatti e delle responsabilità effettuata in sede penale, eccependo la prescrizione del diritto al risarcimento dei danni e chiedendo il rigetto della domanda.
non si costituiva divenendo contumace. CP_5
Nel corso del giudizio veniva espletata la prova testimoniale e all'udienza del 13/10/22 la causa andava in decisione con concessione dei termini ex art. 190 cpc.
Il Tribunale di Salerno accoglieva in parte la domanda proposta dagli attori e condannava i convenuti, in solido tra loro, al pagamento a loro favore a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, della somma di € 26.301,60, da dividersi pro quota, già rivalutata all'attualità ed agli interessi legali calcolati anno per anno sulla somma complessivamente liquidata e devalutata alla data dell'evento e,
quindi, anno per anno, a partire dal 5/5/98 e fino al momento della pubblicazione della sentenza, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra precisata, ciò oltre ai successivi interessi al tasso legale sull'importo totale così risultante dalla
5 pubblicazione della sentenza sino al saldo;
applicava in tema di spese il principio della soccombenza.
Il Giudice di primo grado perveniva alla decisione sulla base delle seguenti argomentazioni:
in via preliminare rigettava l'eccezione di prescrizione del diritto al risarcimento del danno, basata sull'assenza di costituzione di parte civile nel processo penale, rilevando che il termine quinquennale ex art. 2947 cc era iniziato a decorrere dalla data di irrevocabilità della sentenza penale del 26/3/13 e che, in data 15/3/18 e 20/3/18, gli attori avevano fatto pervenire atto di costituzione in mora, interrompendo la prescrizione e facendo iniziare a decorrere nuovo termine quinquennale, poi, interrotto dalla citazione in giudizio;
quanto all'accertamento del danno ed alla sua liquidazione richiamava i fatti come ricostruiti dalla sentenza penale e la riconosciuta responsabilità penale di con conseguente CP_5
condanna di questi e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del e del , quali responsabili civili Controparte_4 Controparte_1
in considerazione del rapporto di immedesimazione organica presente,
al risarcimento del danno non patrimoniale;
6 accertava la lesione del legame parentale tra la madre degli attori e il fratello deceduto, poiché era venuto a mancare il rapporto affettivo tra fratelli, basato su normali rapporti di frequentazione, come emerso all'esito della prova testimoniale;
dava in particolare rilievo al fatto che la loro de cuius aveva creato un proprio nucleo familiare rispetto a quello di , il quale aveva a sua volta una famiglia Persona_2
numerosa di dieci figli con conseguente allentamento dei rapporti affettivi tra germani;
applicava quale criterio di liquidazione del pregiudizio le
Tabelle di Milano 2022 che, per gli importi come liquidati, era rispondente alle peculiarità della fattispecie concreta, in considerazione dell'età di , all'epoca dei fatti di anni Persona_1
68, di quella del defunto fratello di anni 62, dell'assenza di un rapporto di convivenza, della creazione di gruppi familiari autonomi di particolare ampiezza e della presenza di altri fratelli;
conseguentemente liquidava in favore di parte attrice, per il decesso del germano, la somma di € 26.301,60 applicando come valore del punto la somma di € 1.461,20 ed un punteggio complessivo di 18
punti, di cui 7 punti per l'età della vittima primaria, 7 punti per l'età
7 della vittima secondaria, 2 punti per la presenza di altri congiunti e 2
punti per la norma relazione affettiva, anche in considerazione dell'ampiezza del nucleo familiare di origine e di quello dallo stesso creato e rilevando non essere emersi altri elementi atti a giustificare un'ulteriore personalizzazione rispetto a quella cd. standard delle tabelle milanesi.
, e Parte_1 Parte_2 Parte_3
quali eredi di , hanno presentato Parte_4 Persona_1
appello avverso la predetta sentenza deducendo il seguente motivo:
1)erronea applicazione del parametro tabellare in sede di liquidazione del pregiudizio;
l'applicazione delle tabelle di Milano del
2022 era stata erronea in quanto in considerazione dell'età della vittima primaria e di quella della vittima secondaria dovevano essere riconosciuti dieci più dieci punti e non sette più sette punti;
quanto alla voce tabellare di cui alla lettera D, relativa alla sopravvivenza di altri congiunti del danneggiato facenti parte del nucleo familiare primario del de cuius dovevano essere assegnati 12 punti per la sopravvivenza della madre e di un altro fratello ( la madre e il germano Persona_3
) e non soltanto 2 punti individuando un nucleo Persona_4
8 familiare irragionevolmente ampio per misurare la capacità di quale vittima secondaria, di metabolizzare il Persona_1
dolore;
la valutazione dell'intensità del legame affettivo era stata ingiustificatamente scarsa perché le testimonianze avevano consentito di acclarare che i fratelli si frequentassero quotidianamente e condividessero pranzi domenicali, festività e ricorrenze personali, per cui dovevano sotto tale profilo essere riconosciuti almeno 20 punti e non soltanto 2;
gli appellanti rivendicavano, in virtù dall'esatta e coerente applicazione dei criteri richiamati, l'assegnazione al caso di specie quanto meno di un totale di 52 punti (10+10+12+20), con conseguente risarcimento di E 78.982,40, sulla base del valore tabellare del punto fissato in E 1.461,20.
Sia il che la Controparte_1 Controparte_3
e il si costituivano e chiedevano il
[...] Controparte_4
rigetto dell'appello affermando che, essendo stata la causa attentamente valutata e istruita in modo corretto e preciso, nonché
9 valutando tutte le sofferenze del caso patite dall'attrice, la liquidazione era esatta in base alle determinazioni delle Tabelle di Milano.
L'appello è accoglibile nei limiti della seguente motivazione.
Prima di tutto il Tribunale ha applicato legittimamente le Tabelle
di Milano aggiornate al 2022 in quanto ai fini della quantificazione del
pregiudizio non patrimoniale direttamente patito dai congiunti — in
caso di decesso del familiare — potranno essere legittimamente
applicate le nuove tabelle integrate a punti per il danno parentale
rielaborate dall'Osservatorio di Milano, risultando le stesse coerenti
con i principi affermati dalla Cassazione e tali da consentire una
liquidazione equa, uniforme e prevedibile
(cfr.sent.Cass.n.37009/2022).
Nel concreto, però, ha parzialmente errato nel conteggio.
La censura accoglibile riguarda i punti attribuiti in relazione all'età della vittima primaria e a quella della vittima secondaria.
Secondo tali tabelle il punteggio da attribuire in relazione ad una vittima primaria di anni 62 – fascia 61-70 anni – è pari a 10, mentre il punteggio da attribuire in relazione ad una vittima secondaria di anni
10 A fronte di tali punteggi di 10 e 10 per un totale di 20 il
Tribunale ha applicato 7 e 7 e, quindi, 14 punti.
L'altra questione attiene al parametro “ sopravvivenza di altri congiunti del danneggiato facenti parte del nucleo originario primario del de cuius”
Sotto tale profilo gli attori hanno esibito uno stato di famiglia datato 16 2 2018 nel quale viene attestato lo stato di famiglia del padre di , deceduto il 27/2/56. Persona_2 Persona_5
In tale attestato risultano la moglie (n. nel 1896) e Persona_3
gli altri figli (n.nel 1924) e (n. Persona_4 Persona_1
nel 1930) oltre a vittima di nato nel 1936. Persona_2 CP_1
Da tale certificato non è ricavabile se al 5/5/98 fosse vivo qualcuno, tanto è vero che nonostante l'epoca del rilascio – anno 2018-
non è indicato il decesso di . Persona_2
Ne consegue che la censura non è accoglibile.
Quanto al parametro relazione affettiva per il quale il Tribunale
ha riconosciuto 2 punti in un range da 0 a 30 la censura non può essere accolta.
I testi escussi hanno offerto scarni riscontri in proposito.
11 Entrambi hanno confermato i capitoli di prova, ma, poi, hanno aggiunto esigui riscontri atti a corroborare l'esistenza di una particolare relazione affettiva.
Giudice ha riferito che aveva visto personalmente le Tes_1
famiglie dei riunite e che in vari Persona_1 Persona_2
fine settimana andava a casa della sorella.
Sotto il primo profilo il teste genericamente ha parlato delle famiglie riunite, senza alcun specifico riferimento alla Persona_1
famiglia dei due fratelli vittima primaria e vittima secondaria in questo procedimento.
Sotto il secondo profilo il fatto che andasse a casa Persona_1
della sorella i fine settimana non è dirimente in assenza di alcuna ulteriore precisazione sulla durata e sui periodi di tali incontri al fine di ricavarne un'assidua e consistente frequentazione.
ha parlato di tali rapporti intrafamiliari solo Persona_6
per averlo saputo da e quindi, ha reso dichiarazioni Persona_1
solo de relato.
In considerazione in tali risultanze da rapportare dell'ampiezza dei nuclei familiari sia di che di Persona_2 Persona_1
12 va ritenuta corretta l'attribuzione di soli 2 punti quanto al Per_1
parametro della relazione affettiva.
Ne consegue che rispetto a quanto riconosciuto in primo grado va aggiunto un importo pari a 8767,2 E ( punti 6 per valore del punto pari a 1461,20) e, quindi, un importo complessivo pari ad E 35.068,8.
Le spese seguono la soccombenza ( scaglione: 5200,1,00 E-
26000,00 E in relazione alle somme oggetto dell'appello - valori minimi- vanno riconosciute la fase dello studio, la fase introduttiva e quella decisionale;
per la fase della trattazione va riconosciuto il 50%
per la sua scarsa significatività).
PQM
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:
1) accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata condanna gli appellati in solido al pagamento in favore degli appellanti di E 35068,8; conferma nel resto il provvedimento impugnato;
2) condanna gli appellati in solido a pagare le spese del presente giudizio a favore degli appellanti, spese che liquida in E 2445,00
13 oltre IVA e CPA se dovute come per legge e il 15% per spese generali con attribuzione a favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Salerno, 5 marzo 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
d.ssa Marcella Pizzillo dr. Vito Colucci
14 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
67 - fascia 61- 70 anni è pari a 10.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
Seconda sezione civile
La Corte di Appello di Salerno II sezione civile riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
dr.Vito Colucci Presidente
d.ssa Maria Assunta Niccoli Consigliere
d.ssa Marcella Pizzillo Consigliere rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile n.802/2023 RGN
TRA
, e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Pt_4 quali eredi di rappresentati e difesi dall'avv.
[...] Persona_1
Antonio Carrella ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Nocera Inferiore (SA) alla via Giacomo Matteotti n.14- appellanti
E
in persona del pt rappresentato e difeso Controparte_1 CP_2 dall'avv. Ketura Chiosi ed elettivamente domiciliato in presso la CP_1 casa comunale alla Piazza IV Novembre- appellato
E e in Controparte_3 Controparte_4 persona dei ll rr pt rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato e domiciliati ope legis presso la sede di tale Avvocatura sita in Salerno al corso Vittorio Emanuele n.58- appellati
E appellato contumace Controparte_5
1 AVENTE AD OGGETTO: appello avverso la sentenza n.187/2023
del Tribunale di Salerno pubblicata il 13/1/2023 e non notificata.
SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI
Per gli appellanti: chiedevano l'accoglimento dell'appello e conseguentemente, previa conferma delle statuizioni in ordine all'an debeatur rese in prime cure, ribadito il diritto degli attori quali eredi della madre , al ristoro per la lesione del rapporto Persona_1
parentale subita dalle genitrice a seguito della perdita del fratello
, condannare i convenuti al pagamento in loro Persona_2
favore , per quote uguali (1/4) ed in relazione al titolo in discussione,
della somma ritenuta di giustizia, comunque maggiore, in linea capitale, a quella di complessivi E 26.301,60 liquidata dal Tribunale, il tutto maggiorato degli interessi e della rivalutazione, ai sensi della sent. Cass. n. 1712/1995 dal fatto dannoso al soddisfo;
chiedevano,
infine, la vittoria delle spese e delle competenze di causa, oltre accessori ed attribuzione;
per l'appellato : chiedeva il rigetto dell'appello Controparte_1
e la vittoria delle spese con la condanna degli appellanti per lite temeraria;
2 per gli appellati e Controparte_3 [...]
in persona dei ll rr pt: chiedevano il rigetto dell'appello CP_4
con la vittoria delle spese di lite.
riceveva la notifica dell'atto di appello e non si CP_5
costituiva divenendo contumace.
Il Consigliere Istruttore con ordinanza del 25 gennaio 2024
concedeva i termini previsti dalla legge per il deposito della comparsa conclusionale, fissando l'udienza del 6 febbraio 2025 per la rimessione della causa al Collegio per la decisione.
Con ordinanza del 13 febbraio 2025 in relazione all'udienza a trattazione scritta del 6 febbraio 2025 il Consigliere Istruttore
rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
, e Parte_1 Parte_2 Parte_3
quali eredi di convenivano in Parte_4 Persona_1
giudizio davanti al Tribunale di Salerno il la Controparte_1
il e Controparte_3 Controparte_4 CP_5
, per ottenerne la condanna, in solido tra loro, al risarcimento
[...]
dei danni patrimoniali e non subiti in conseguenza della morte del
3 fratello della loro dante causa, a seguito Persona_2
dell'alluvione di verificatosi il 5/5/98. CP_1
Gli attori esponevano che: in data 5/5/98 nel territorio del di si verificava una tremenda alluvione con numerose CP_1 CP_1
frane che travolgevano il centro abitato, provocando la morte di 137
persone, tra cui anche quella di che era ivi Persona_2
residente e che era ricoverato presso il locale Ospedale Villa Malta;
per tali fatti veniva instaurato procedimento penale, in cui non si costituiva in giudizio la loro de cuius , sorella di Persona_1
il predetto procedimento si concludeva con Parte_5
sentenza definitiva della Suprema Corte di Cassazione del 26/3/13 di conferma della sentenza di condanna della Corte di appello di Napoli
che aveva ritenuto sussistente la responsabilità penale dell'ing. , CP_5
Sindaco del , e lo aveva condannato, in solido con i Controparte_1
responsabili civili, al risarcimento dei danni in favore delle parti civili costituite da liquidarsi in separata sede.
La e il Controparte_3 [...]
si costituivano eccependo la prescrizione del diritto al CP_4
risarcimento dei danni e contestando il quantum debeatur.
4 Il si costituiva contestando la ricostruzione dei Controparte_1
fatti e delle responsabilità effettuata in sede penale, eccependo la prescrizione del diritto al risarcimento dei danni e chiedendo il rigetto della domanda.
non si costituiva divenendo contumace. CP_5
Nel corso del giudizio veniva espletata la prova testimoniale e all'udienza del 13/10/22 la causa andava in decisione con concessione dei termini ex art. 190 cpc.
Il Tribunale di Salerno accoglieva in parte la domanda proposta dagli attori e condannava i convenuti, in solido tra loro, al pagamento a loro favore a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, della somma di € 26.301,60, da dividersi pro quota, già rivalutata all'attualità ed agli interessi legali calcolati anno per anno sulla somma complessivamente liquidata e devalutata alla data dell'evento e,
quindi, anno per anno, a partire dal 5/5/98 e fino al momento della pubblicazione della sentenza, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra precisata, ciò oltre ai successivi interessi al tasso legale sull'importo totale così risultante dalla
5 pubblicazione della sentenza sino al saldo;
applicava in tema di spese il principio della soccombenza.
Il Giudice di primo grado perveniva alla decisione sulla base delle seguenti argomentazioni:
in via preliminare rigettava l'eccezione di prescrizione del diritto al risarcimento del danno, basata sull'assenza di costituzione di parte civile nel processo penale, rilevando che il termine quinquennale ex art. 2947 cc era iniziato a decorrere dalla data di irrevocabilità della sentenza penale del 26/3/13 e che, in data 15/3/18 e 20/3/18, gli attori avevano fatto pervenire atto di costituzione in mora, interrompendo la prescrizione e facendo iniziare a decorrere nuovo termine quinquennale, poi, interrotto dalla citazione in giudizio;
quanto all'accertamento del danno ed alla sua liquidazione richiamava i fatti come ricostruiti dalla sentenza penale e la riconosciuta responsabilità penale di con conseguente CP_5
condanna di questi e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del e del , quali responsabili civili Controparte_4 Controparte_1
in considerazione del rapporto di immedesimazione organica presente,
al risarcimento del danno non patrimoniale;
6 accertava la lesione del legame parentale tra la madre degli attori e il fratello deceduto, poiché era venuto a mancare il rapporto affettivo tra fratelli, basato su normali rapporti di frequentazione, come emerso all'esito della prova testimoniale;
dava in particolare rilievo al fatto che la loro de cuius aveva creato un proprio nucleo familiare rispetto a quello di , il quale aveva a sua volta una famiglia Persona_2
numerosa di dieci figli con conseguente allentamento dei rapporti affettivi tra germani;
applicava quale criterio di liquidazione del pregiudizio le
Tabelle di Milano 2022 che, per gli importi come liquidati, era rispondente alle peculiarità della fattispecie concreta, in considerazione dell'età di , all'epoca dei fatti di anni Persona_1
68, di quella del defunto fratello di anni 62, dell'assenza di un rapporto di convivenza, della creazione di gruppi familiari autonomi di particolare ampiezza e della presenza di altri fratelli;
conseguentemente liquidava in favore di parte attrice, per il decesso del germano, la somma di € 26.301,60 applicando come valore del punto la somma di € 1.461,20 ed un punteggio complessivo di 18
punti, di cui 7 punti per l'età della vittima primaria, 7 punti per l'età
7 della vittima secondaria, 2 punti per la presenza di altri congiunti e 2
punti per la norma relazione affettiva, anche in considerazione dell'ampiezza del nucleo familiare di origine e di quello dallo stesso creato e rilevando non essere emersi altri elementi atti a giustificare un'ulteriore personalizzazione rispetto a quella cd. standard delle tabelle milanesi.
, e Parte_1 Parte_2 Parte_3
quali eredi di , hanno presentato Parte_4 Persona_1
appello avverso la predetta sentenza deducendo il seguente motivo:
1)erronea applicazione del parametro tabellare in sede di liquidazione del pregiudizio;
l'applicazione delle tabelle di Milano del
2022 era stata erronea in quanto in considerazione dell'età della vittima primaria e di quella della vittima secondaria dovevano essere riconosciuti dieci più dieci punti e non sette più sette punti;
quanto alla voce tabellare di cui alla lettera D, relativa alla sopravvivenza di altri congiunti del danneggiato facenti parte del nucleo familiare primario del de cuius dovevano essere assegnati 12 punti per la sopravvivenza della madre e di un altro fratello ( la madre e il germano Persona_3
) e non soltanto 2 punti individuando un nucleo Persona_4
8 familiare irragionevolmente ampio per misurare la capacità di quale vittima secondaria, di metabolizzare il Persona_1
dolore;
la valutazione dell'intensità del legame affettivo era stata ingiustificatamente scarsa perché le testimonianze avevano consentito di acclarare che i fratelli si frequentassero quotidianamente e condividessero pranzi domenicali, festività e ricorrenze personali, per cui dovevano sotto tale profilo essere riconosciuti almeno 20 punti e non soltanto 2;
gli appellanti rivendicavano, in virtù dall'esatta e coerente applicazione dei criteri richiamati, l'assegnazione al caso di specie quanto meno di un totale di 52 punti (10+10+12+20), con conseguente risarcimento di E 78.982,40, sulla base del valore tabellare del punto fissato in E 1.461,20.
Sia il che la Controparte_1 Controparte_3
e il si costituivano e chiedevano il
[...] Controparte_4
rigetto dell'appello affermando che, essendo stata la causa attentamente valutata e istruita in modo corretto e preciso, nonché
9 valutando tutte le sofferenze del caso patite dall'attrice, la liquidazione era esatta in base alle determinazioni delle Tabelle di Milano.
L'appello è accoglibile nei limiti della seguente motivazione.
Prima di tutto il Tribunale ha applicato legittimamente le Tabelle
di Milano aggiornate al 2022 in quanto ai fini della quantificazione del
pregiudizio non patrimoniale direttamente patito dai congiunti — in
caso di decesso del familiare — potranno essere legittimamente
applicate le nuove tabelle integrate a punti per il danno parentale
rielaborate dall'Osservatorio di Milano, risultando le stesse coerenti
con i principi affermati dalla Cassazione e tali da consentire una
liquidazione equa, uniforme e prevedibile
(cfr.sent.Cass.n.37009/2022).
Nel concreto, però, ha parzialmente errato nel conteggio.
La censura accoglibile riguarda i punti attribuiti in relazione all'età della vittima primaria e a quella della vittima secondaria.
Secondo tali tabelle il punteggio da attribuire in relazione ad una vittima primaria di anni 62 – fascia 61-70 anni – è pari a 10, mentre il punteggio da attribuire in relazione ad una vittima secondaria di anni
10 A fronte di tali punteggi di 10 e 10 per un totale di 20 il
Tribunale ha applicato 7 e 7 e, quindi, 14 punti.
L'altra questione attiene al parametro “ sopravvivenza di altri congiunti del danneggiato facenti parte del nucleo originario primario del de cuius”
Sotto tale profilo gli attori hanno esibito uno stato di famiglia datato 16 2 2018 nel quale viene attestato lo stato di famiglia del padre di , deceduto il 27/2/56. Persona_2 Persona_5
In tale attestato risultano la moglie (n. nel 1896) e Persona_3
gli altri figli (n.nel 1924) e (n. Persona_4 Persona_1
nel 1930) oltre a vittima di nato nel 1936. Persona_2 CP_1
Da tale certificato non è ricavabile se al 5/5/98 fosse vivo qualcuno, tanto è vero che nonostante l'epoca del rilascio – anno 2018-
non è indicato il decesso di . Persona_2
Ne consegue che la censura non è accoglibile.
Quanto al parametro relazione affettiva per il quale il Tribunale
ha riconosciuto 2 punti in un range da 0 a 30 la censura non può essere accolta.
I testi escussi hanno offerto scarni riscontri in proposito.
11 Entrambi hanno confermato i capitoli di prova, ma, poi, hanno aggiunto esigui riscontri atti a corroborare l'esistenza di una particolare relazione affettiva.
Giudice ha riferito che aveva visto personalmente le Tes_1
famiglie dei riunite e che in vari Persona_1 Persona_2
fine settimana andava a casa della sorella.
Sotto il primo profilo il teste genericamente ha parlato delle famiglie riunite, senza alcun specifico riferimento alla Persona_1
famiglia dei due fratelli vittima primaria e vittima secondaria in questo procedimento.
Sotto il secondo profilo il fatto che andasse a casa Persona_1
della sorella i fine settimana non è dirimente in assenza di alcuna ulteriore precisazione sulla durata e sui periodi di tali incontri al fine di ricavarne un'assidua e consistente frequentazione.
ha parlato di tali rapporti intrafamiliari solo Persona_6
per averlo saputo da e quindi, ha reso dichiarazioni Persona_1
solo de relato.
In considerazione in tali risultanze da rapportare dell'ampiezza dei nuclei familiari sia di che di Persona_2 Persona_1
12 va ritenuta corretta l'attribuzione di soli 2 punti quanto al Per_1
parametro della relazione affettiva.
Ne consegue che rispetto a quanto riconosciuto in primo grado va aggiunto un importo pari a 8767,2 E ( punti 6 per valore del punto pari a 1461,20) e, quindi, un importo complessivo pari ad E 35.068,8.
Le spese seguono la soccombenza ( scaglione: 5200,1,00 E-
26000,00 E in relazione alle somme oggetto dell'appello - valori minimi- vanno riconosciute la fase dello studio, la fase introduttiva e quella decisionale;
per la fase della trattazione va riconosciuto il 50%
per la sua scarsa significatività).
PQM
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:
1) accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata condanna gli appellati in solido al pagamento in favore degli appellanti di E 35068,8; conferma nel resto il provvedimento impugnato;
2) condanna gli appellati in solido a pagare le spese del presente giudizio a favore degli appellanti, spese che liquida in E 2445,00
13 oltre IVA e CPA se dovute come per legge e il 15% per spese generali con attribuzione a favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Salerno, 5 marzo 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
d.ssa Marcella Pizzillo dr. Vito Colucci
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67 - fascia 61- 70 anni è pari a 10.