TRIB
Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 08/01/2025, n. 20 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 20 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4429/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale di Benevento – Sezione Prima, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa Enrica Nasti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa nella causa civile iscritta al n. 4429/2019 R.G., avente ad oggetto: usucapione, vertente tra
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Orlando Fioravante e Matteo Parte_1
Gori, in virtù di mandati in atti, attore
e
Controparte_1
, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa giusta procura in atti
[...]
dagli avv.ti Lucio Ninfadoro e Francesco Petitto convenuta nonché
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dagli avv.ti Controparte_2 [...]
e Fioravante Orlando CP_3
terzo interventore
e
in persona del curatore p.t, rapp.ta e difesa dall'avv. Paolo Controparte_4
pagina 1 di 6 Graziano
terzo interventore
CONCLUSIONI
Come da verbali e atti di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio la Parte_1 per sentir accertare l'acquisto per intervenuta usucapione Controparte_1
in suo favore del terreno e dei corpi di fabbrica insistenti sulla part.lla 632 del fl 30 del comune di Ariano Irpino (AV). Deduceva in particolare di avere posseduto, animo domini, l'unità immobiliare predetta in modo pieno, pacifico ed ininterrotto dall'anno
1994, da quando cioè aveva concluso il contratto per la fornitura di energia elettrica trifasica dell'intero opificio e aveva iniziato la sua attività.
Si costituiva in giudizio la , deducendo l'infondatezza Parte_2
della pretesa attorea;
precisava in particolare che l'opificio insistente sulla part.lla 632 era stato inizialmente realizzato sulle p.lle 157 e 159 (poi divenute l'attuale part.lla
632) e contestava l'occupazione abusiva da parte della e della CP_2 CP_2
[... di tali manufatti, deducendo la pendenza di altro procedimento civile volto ad ottenerne la rivendica.
Con atto del 1 marzo 2021 intervenivano in giudizio la e la CP_2 Controparte_2 che deducevano di essere le detentrici dell'immobile in questione sulla base di alcuni contratti di comodato conclusi con l'attore e prodotti anche nell'altro giudizio;
chiedevano quindi accertarsi la loro qualifica di comodatari.
Con provvedimento dell'11 settembre 2023 il procedimento veniva interrotto, stante l'intervenuto fallimento della e alla successiva udienza del 13 marzo 2024, a CP_2
seguito di riassunzione, la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 cpc.
Ciò posto, la domanda è infondata e va rigettata.
In punto di diritto va evidenziato che in tema di usucapione, rappresentando la sentenza di usucapione il titolo da trascrivere presso la Conservatoria dei RR.II., ai fini pagina 2 di 6 della opponibilità ai terzi della titolarità del bene oggetto dell'usucapione, è quanto mai necessario fornire una prova rigorosa: 1) dell'esistenza di un possesso ventennale pubblico, pacifico, continuo ed ininterrotto, 2) di quale sia l'immobile in relazione al quale siffatto possesso è stato esercitato, 3) di quali siano i soggetti contro i quali il titolo costituito dalla sentenza deve essere trascritto ai fini del rispetto del principio della continuità delle trascrizioni.
E' noto che “colui che agisce per l'accertamento della proprietà su di un bene a titolo originario ha l'onere di dimostrare i requisiti del possesso necessari per l'usucapione, tra i quali anche la durata del possesso medesimo per il periodo prescritto dalla legge, in applicazione della regola generale sull'onere probatorio fissata dall'art. 2697 c.c., in base al quale chi intende far valere un diritto in giudizio ha l'onere di provare i fatti costitutivi di esso” (Cassazione civile, sez. II, 6 settembre 2002, n. 12984).
Questo perché l'azione giudiziale diretta all'accertamento della proprietà su di un bene a titolo originario comporta l'onere di fornire una rigorosa prova in ordine ai requisiti del possesso necessari ad usucapire, ovvero al possesso pacifico, incontestato, continuativo ed ultraventennale del bene di cui si chiede il riconoscimento della proprietà esclusiva, tale da non lasciare perplessità di sorta in ordine al possesso corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà protratto per il tempo previsto (App. Napoli, Sez. II, 26/06/2008;
App. Roma, Sez. IV, 18/06/2008).
E' onere di chi invoca l'intervenuta usucapione dimostrare di aver esercitato sul bene un potere di fatto che si è estrinsecato in attività corrispondenti all'esercizio del diritto di proprietà. Egli deve infatti provare non solo di essere nella disponibilità del bene, ma anche l'animus possidendi per il tempo necessario per usucapire. Per il perfezionamento dell'usucapione è infatti necessaria la manifestazione del dominio esclusivo sulla res da parte dell'interessato attraverso un'attività apertamente contrastante e inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, gravando l'onere della relativa prova su colui che invochi l'avvenuta usucapione del bene (cfr. Cass. Civ. sez.
II, 30/07/2019, n. 20508; Cass. Civ. Sez. II, 02/10/2018, n. 23849; Cass. civ. sez. II,
11/06/2010, n. 14092).
Ancora, la pienezza e la esclusività del potere fattualmente esercitato devono essere oggetto di valutazione condotta non già in astratto, bensì con peculiare riferimento alla specifica natura del bene, alla sua destinazione economica e produttiva, alle utilità che esso normalmente è capace di procurare al proprietario e il cui conseguimento pagina 3 di 6 costituisce, secondo analogo criterio di normalità, il precipuo contenuto delle sue facoltà di godimento (cfr. Cass., 22 aprile 1992 n. 4807; Cass., 23 giugno 1967 n.1538).
Ciò posto, nel caso di specie, non è emersa la prova certa e tranquillizzante dell'avvenuto acquisto per usucapione e cioè l'esistenza di un possesso pacifico, continuo, non interrotto e pubblico.
In particolare l'attore non ha in alcun modo provato di avere utilizzato gli immobili per cui è causa uti dominus e con animus possidendi corrispondente al diritto di proprietà, non potendosi ritenere sul punto certamente sufficiente la realizzazione di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria da parte del . Parte_1
Ed invero, pur volendo ritenere documentata tale circostanza, a prescindere dall'efficacia probatoria delle fatture in atti, tuttavia l'attività manutentiva -tra l'altro limitata fino al 1999, essendo le altre fatture intestate ad altri soggetti- non appare sufficiente ai fini della prova dell'usucapione, perché di per sé, ove non corroborata da ulteriori elementi, non esprime in modo inequivocabile l'intento di possedere uti dominus.
E' appena il caso di rilevare che l'attività di manutenzione ordinaria e straordinaria costituiscono solo elementi indiziari in ordine all'esercizio del possesso rilevante ai fini dell'acquisto per usucapione (Cass. n. 6910 del 2001; Cass. n. 3081 del
1998).
Né appare dirimente nella specie la stipula da parte dell'attore dei contratti di comodato con le società intervenute.
Ed invero, deve in via preliminare rilevarsi che sulla domanda di accertamento proposta dai terzi deve ritenersi formato il giudicato (cfr. sentenza del 22.6.21 che ha disposto il rilascio alla dell' da parte delle società intervenute nel CP_1 Pt_3
presente giudizio).
È appena il caso di rilevare che “il giudice, nell'indagine volta ad accertare l'oggetto e i limiti del giudicato esterno, non può limitarsi a tenere conto della formula conclusiva in cui si riassume il contenuto precettivo della sentenza previamente pronunciata e divenuta immodificabile, ma deve individuarne l'essenza e l'effettiva portata, da ricavarsi non solo dal dispositivo, ma anche dai motivi che la sorreggono, costituendo utili elementi di interpretazione le stesse domande delle parti, il cui rilievo a fini ermeneutici, se non può essere proficuamente utilizzato per contrastare i risultati argomentabili alla stregua di altri elementi univoci che inducono ad escludere una pagina 4 di 6 obiettiva incertezza sul contenuto della pronuncia, può tuttavia avere una funzione integratrice nella ricerca degli esatti confini del giudicato ove sorga un ragionevole dubbio al riguardo” (Cass. n. 2721 del 2007)
In particolare è stato precisato che il giudicato copre non solo quelle ragioni giuridiche e di fatto esercitate in giudizio, ma anche di tutte le possibili questioni, proponibili sia in via di azione che di eccezione, le quali, sebbene non dedotte specificamente, costituiscono precedenti logici essenziali e necessari della pronuncia (Cass. 14535 del
2012).
Nella specie, come si evince agevolmente dalla lettura della sentenza, la questione relativa alla sussistenza o meno dei contratti di comodato è stata già oggetto di un procedimento concluso con la richiamata sentenza.
Per tali motivi la domanda dei terzi interventori deve essere dichiarata inammissibile.
A ciò si aggiunga che, sebbene costituisca principio pacifico quello per il quale ciò che rileva ai fini della valida conclusione di un contratto di comodato è la situazione di disponibilità del bene da parte del comodante (cfr. da ultimo Cass. n. 6543 del 2016), è però evidente che la stessa non sia comunque sufficiente ai fini della prova dell'usucapione, avendo chi agisce rivendicando l'usucapione del diritto di proprietà
l'onere di provare non solo l'elemento oggettivo della fattispecie ('corpus'), ossia di avere avuto la disponibilità materiale dell'immobile, ma anche il requisito soggettivo dell''animus possidendi', che consiste nell'intenzione di comportarsi come proprietario esercitandone le corrispondenti facoltà e disponendo del bene come se fosse proprio, per tutto il tempo richiesto dalla legge.
Tale prova nella specie difetta.
Parimenti irrilevante ai fini della prova dell'usucapione è infine la condotta posta in essere dal volta ad ottenere i permessi di costruire, atteso che, com'è noto, il Parte_1
responsabile di una trasgressione edilizia o paesistica ha comunque titolo a richiedere la sanatoria, benché non proprietario o titolare di altri diritti sul bene immobile oggetto dell'abusiva trasformazione, non incidendo il titolo edilizio sulla proprietà del bene e non coincidendo la titolarità civilistica di un immobile con la sua legittima edificazione.
Per tutti questi motivi, complessivamente considerati, la domanda va dunque rigettata, assorbita ogni altra questione.
pagina 5 di 6 Le spese di lite seguono la soccombenza tra attore e convenuto e si liquidano come da dispositivo che segue.
Vanno invece compensate le spese di lite nei confronti dei terzi interventori, atteso l'esito del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
-rigetta la domanda;
-dichiara inammissibile la domanda dei terzi interventori;
-condanna l'attore al pagamento in favore della convenuta
[...]
in liquidazione delle spese di Controparte_1
lite che si liquidano nella somma di euro 5.431,00, oltre spese generali nella misura del
15%, iva e cpa come per legge con attribuzione ai difensori dichiaratisi antistatari;
-compensa integralmente le spese di lite tra convenuto e terzi interventori.
Benevento, 27 dicembre 2024
Il giudice dott.ssa Enrica Nasti
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale di Benevento – Sezione Prima, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa Enrica Nasti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa nella causa civile iscritta al n. 4429/2019 R.G., avente ad oggetto: usucapione, vertente tra
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Orlando Fioravante e Matteo Parte_1
Gori, in virtù di mandati in atti, attore
e
Controparte_1
, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa giusta procura in atti
[...]
dagli avv.ti Lucio Ninfadoro e Francesco Petitto convenuta nonché
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dagli avv.ti Controparte_2 [...]
e Fioravante Orlando CP_3
terzo interventore
e
in persona del curatore p.t, rapp.ta e difesa dall'avv. Paolo Controparte_4
pagina 1 di 6 Graziano
terzo interventore
CONCLUSIONI
Come da verbali e atti di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio la Parte_1 per sentir accertare l'acquisto per intervenuta usucapione Controparte_1
in suo favore del terreno e dei corpi di fabbrica insistenti sulla part.lla 632 del fl 30 del comune di Ariano Irpino (AV). Deduceva in particolare di avere posseduto, animo domini, l'unità immobiliare predetta in modo pieno, pacifico ed ininterrotto dall'anno
1994, da quando cioè aveva concluso il contratto per la fornitura di energia elettrica trifasica dell'intero opificio e aveva iniziato la sua attività.
Si costituiva in giudizio la , deducendo l'infondatezza Parte_2
della pretesa attorea;
precisava in particolare che l'opificio insistente sulla part.lla 632 era stato inizialmente realizzato sulle p.lle 157 e 159 (poi divenute l'attuale part.lla
632) e contestava l'occupazione abusiva da parte della e della CP_2 CP_2
[... di tali manufatti, deducendo la pendenza di altro procedimento civile volto ad ottenerne la rivendica.
Con atto del 1 marzo 2021 intervenivano in giudizio la e la CP_2 Controparte_2 che deducevano di essere le detentrici dell'immobile in questione sulla base di alcuni contratti di comodato conclusi con l'attore e prodotti anche nell'altro giudizio;
chiedevano quindi accertarsi la loro qualifica di comodatari.
Con provvedimento dell'11 settembre 2023 il procedimento veniva interrotto, stante l'intervenuto fallimento della e alla successiva udienza del 13 marzo 2024, a CP_2
seguito di riassunzione, la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 cpc.
Ciò posto, la domanda è infondata e va rigettata.
In punto di diritto va evidenziato che in tema di usucapione, rappresentando la sentenza di usucapione il titolo da trascrivere presso la Conservatoria dei RR.II., ai fini pagina 2 di 6 della opponibilità ai terzi della titolarità del bene oggetto dell'usucapione, è quanto mai necessario fornire una prova rigorosa: 1) dell'esistenza di un possesso ventennale pubblico, pacifico, continuo ed ininterrotto, 2) di quale sia l'immobile in relazione al quale siffatto possesso è stato esercitato, 3) di quali siano i soggetti contro i quali il titolo costituito dalla sentenza deve essere trascritto ai fini del rispetto del principio della continuità delle trascrizioni.
E' noto che “colui che agisce per l'accertamento della proprietà su di un bene a titolo originario ha l'onere di dimostrare i requisiti del possesso necessari per l'usucapione, tra i quali anche la durata del possesso medesimo per il periodo prescritto dalla legge, in applicazione della regola generale sull'onere probatorio fissata dall'art. 2697 c.c., in base al quale chi intende far valere un diritto in giudizio ha l'onere di provare i fatti costitutivi di esso” (Cassazione civile, sez. II, 6 settembre 2002, n. 12984).
Questo perché l'azione giudiziale diretta all'accertamento della proprietà su di un bene a titolo originario comporta l'onere di fornire una rigorosa prova in ordine ai requisiti del possesso necessari ad usucapire, ovvero al possesso pacifico, incontestato, continuativo ed ultraventennale del bene di cui si chiede il riconoscimento della proprietà esclusiva, tale da non lasciare perplessità di sorta in ordine al possesso corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà protratto per il tempo previsto (App. Napoli, Sez. II, 26/06/2008;
App. Roma, Sez. IV, 18/06/2008).
E' onere di chi invoca l'intervenuta usucapione dimostrare di aver esercitato sul bene un potere di fatto che si è estrinsecato in attività corrispondenti all'esercizio del diritto di proprietà. Egli deve infatti provare non solo di essere nella disponibilità del bene, ma anche l'animus possidendi per il tempo necessario per usucapire. Per il perfezionamento dell'usucapione è infatti necessaria la manifestazione del dominio esclusivo sulla res da parte dell'interessato attraverso un'attività apertamente contrastante e inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, gravando l'onere della relativa prova su colui che invochi l'avvenuta usucapione del bene (cfr. Cass. Civ. sez.
II, 30/07/2019, n. 20508; Cass. Civ. Sez. II, 02/10/2018, n. 23849; Cass. civ. sez. II,
11/06/2010, n. 14092).
Ancora, la pienezza e la esclusività del potere fattualmente esercitato devono essere oggetto di valutazione condotta non già in astratto, bensì con peculiare riferimento alla specifica natura del bene, alla sua destinazione economica e produttiva, alle utilità che esso normalmente è capace di procurare al proprietario e il cui conseguimento pagina 3 di 6 costituisce, secondo analogo criterio di normalità, il precipuo contenuto delle sue facoltà di godimento (cfr. Cass., 22 aprile 1992 n. 4807; Cass., 23 giugno 1967 n.1538).
Ciò posto, nel caso di specie, non è emersa la prova certa e tranquillizzante dell'avvenuto acquisto per usucapione e cioè l'esistenza di un possesso pacifico, continuo, non interrotto e pubblico.
In particolare l'attore non ha in alcun modo provato di avere utilizzato gli immobili per cui è causa uti dominus e con animus possidendi corrispondente al diritto di proprietà, non potendosi ritenere sul punto certamente sufficiente la realizzazione di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria da parte del . Parte_1
Ed invero, pur volendo ritenere documentata tale circostanza, a prescindere dall'efficacia probatoria delle fatture in atti, tuttavia l'attività manutentiva -tra l'altro limitata fino al 1999, essendo le altre fatture intestate ad altri soggetti- non appare sufficiente ai fini della prova dell'usucapione, perché di per sé, ove non corroborata da ulteriori elementi, non esprime in modo inequivocabile l'intento di possedere uti dominus.
E' appena il caso di rilevare che l'attività di manutenzione ordinaria e straordinaria costituiscono solo elementi indiziari in ordine all'esercizio del possesso rilevante ai fini dell'acquisto per usucapione (Cass. n. 6910 del 2001; Cass. n. 3081 del
1998).
Né appare dirimente nella specie la stipula da parte dell'attore dei contratti di comodato con le società intervenute.
Ed invero, deve in via preliminare rilevarsi che sulla domanda di accertamento proposta dai terzi deve ritenersi formato il giudicato (cfr. sentenza del 22.6.21 che ha disposto il rilascio alla dell' da parte delle società intervenute nel CP_1 Pt_3
presente giudizio).
È appena il caso di rilevare che “il giudice, nell'indagine volta ad accertare l'oggetto e i limiti del giudicato esterno, non può limitarsi a tenere conto della formula conclusiva in cui si riassume il contenuto precettivo della sentenza previamente pronunciata e divenuta immodificabile, ma deve individuarne l'essenza e l'effettiva portata, da ricavarsi non solo dal dispositivo, ma anche dai motivi che la sorreggono, costituendo utili elementi di interpretazione le stesse domande delle parti, il cui rilievo a fini ermeneutici, se non può essere proficuamente utilizzato per contrastare i risultati argomentabili alla stregua di altri elementi univoci che inducono ad escludere una pagina 4 di 6 obiettiva incertezza sul contenuto della pronuncia, può tuttavia avere una funzione integratrice nella ricerca degli esatti confini del giudicato ove sorga un ragionevole dubbio al riguardo” (Cass. n. 2721 del 2007)
In particolare è stato precisato che il giudicato copre non solo quelle ragioni giuridiche e di fatto esercitate in giudizio, ma anche di tutte le possibili questioni, proponibili sia in via di azione che di eccezione, le quali, sebbene non dedotte specificamente, costituiscono precedenti logici essenziali e necessari della pronuncia (Cass. 14535 del
2012).
Nella specie, come si evince agevolmente dalla lettura della sentenza, la questione relativa alla sussistenza o meno dei contratti di comodato è stata già oggetto di un procedimento concluso con la richiamata sentenza.
Per tali motivi la domanda dei terzi interventori deve essere dichiarata inammissibile.
A ciò si aggiunga che, sebbene costituisca principio pacifico quello per il quale ciò che rileva ai fini della valida conclusione di un contratto di comodato è la situazione di disponibilità del bene da parte del comodante (cfr. da ultimo Cass. n. 6543 del 2016), è però evidente che la stessa non sia comunque sufficiente ai fini della prova dell'usucapione, avendo chi agisce rivendicando l'usucapione del diritto di proprietà
l'onere di provare non solo l'elemento oggettivo della fattispecie ('corpus'), ossia di avere avuto la disponibilità materiale dell'immobile, ma anche il requisito soggettivo dell''animus possidendi', che consiste nell'intenzione di comportarsi come proprietario esercitandone le corrispondenti facoltà e disponendo del bene come se fosse proprio, per tutto il tempo richiesto dalla legge.
Tale prova nella specie difetta.
Parimenti irrilevante ai fini della prova dell'usucapione è infine la condotta posta in essere dal volta ad ottenere i permessi di costruire, atteso che, com'è noto, il Parte_1
responsabile di una trasgressione edilizia o paesistica ha comunque titolo a richiedere la sanatoria, benché non proprietario o titolare di altri diritti sul bene immobile oggetto dell'abusiva trasformazione, non incidendo il titolo edilizio sulla proprietà del bene e non coincidendo la titolarità civilistica di un immobile con la sua legittima edificazione.
Per tutti questi motivi, complessivamente considerati, la domanda va dunque rigettata, assorbita ogni altra questione.
pagina 5 di 6 Le spese di lite seguono la soccombenza tra attore e convenuto e si liquidano come da dispositivo che segue.
Vanno invece compensate le spese di lite nei confronti dei terzi interventori, atteso l'esito del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
-rigetta la domanda;
-dichiara inammissibile la domanda dei terzi interventori;
-condanna l'attore al pagamento in favore della convenuta
[...]
in liquidazione delle spese di Controparte_1
lite che si liquidano nella somma di euro 5.431,00, oltre spese generali nella misura del
15%, iva e cpa come per legge con attribuzione ai difensori dichiaratisi antistatari;
-compensa integralmente le spese di lite tra convenuto e terzi interventori.
Benevento, 27 dicembre 2024
Il giudice dott.ssa Enrica Nasti
pagina 6 di 6