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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanciano, sentenza 10/06/2025, n. 183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanciano |
| Numero : | 183 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 847/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LANCIANO
Affari Contenziosi Civili
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Chiara D'Alfonso Presidente dott.ssa Cristina Di Stefano Giudice rel dott.ssa Maria Rosaria Boncompagni Giudice all'esito della camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 847/2024 promossa da:
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI LANCIANO, in persona del Procuratore della Repubblica pro tempore, dott.ssa Mirvana Di Serio;
RICORRENTE per la dichiarazione di interdizione nei confronti di . Controparte_1
Con ricorso depositato in data 02.12.2024 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di
Lanciano ha chiesto dichiararsi l'interdizione di , attualmente ristretto presso la Controparte_1
sita in Barete (AQ), assolto dalla Corte di Assise di Lanciano con sentenza Controparte_2
n. 1/2023 del 10.11.2023 emessa nel procedimento penale n. 226/2022 RGNR per i reati di cui agli artt. 575-576 comma 1 n. 2 c.p., in relazione all'art. 61 n. 1 c.p. e 577 comma 1 n. 3 c.p. e artt. 4 e 7 della L. 895/67, commessi in data 13.02.2022, poiché non imputabile al momento del fatto, con applicazione della misura di sicurezza dell'assegnazione ad una REMS per la durata di anni 10, sulla base della richiesta di interdizione presentata in data 13.11.2024 dalla nei confronti Pt_1 dello stesso, da cui emerge un'abituale infermità di mente che lo rende incapace di provvedere ai propri interessi economici e di salute e gli impedisce di curare anche altre patologie in comorbilità.
All'udienza del 06.02.2025 sono stati sentiti i prossimi congiunti e alla successiva udienza del
13.03.2025 si è proceduto all'esame dell'interdicendo (collegato da remoto a mezzo Microsoft
Teams dalla struttura in cui è ristretto, assistito dalla dott.ssa Dirigente Psicologo Persona_1
della e sono stati sentiti -sempre mediante collegamento a mezzo Microsoft Teams- i CP_2 sanitari, la psicologa e l'assistente sociale della che hanno provveduto a redigere la richiesta CP_2
di interdizione del 13.11.2024.
Il PM, presente personalmente all'udienza del 13.03.2025, ha concluso per l'accoglimento del ricorso e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
All'esito della camera di consiglio del 07.05.2025 i dott.ri Massimo Canosa e Giovanni Nappi si astenevano e le relative astensioni venivano accolte dal Presidente del Tribunale. All'esito della successiva camera di consiglio del 09.05.2025 con le dott.sse Chiara D'Alfonso e con la dott.ssa
Maria Rosaria Boncompagni, anche quest'ultima si asteneva, ma l'astensione veniva rigettata dal
Presidente del Tribunale con provvedimento del 05.06.2025.
La domanda di interdizione va accolta.
Occorre rilevare, in punto di diritto, che l'art. 414 c.c., come sostituito dall'art. 4 comma 2 della legge 9.1.2004 n. 6, richiede due condizioni per la dichiarazione di interdizione del maggiore di età
o minore emancipato, che segnano il discrimine di tale forma di protezione dei soggetti incapaci da altri istituti meno invasivi della loro sfera personale e giuridica, quali l'inabilitazione e l'amministrazione di sostegno. È richiesta, in primo luogo, una "condizione di abituale infermità di mente che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi", ovverosia una particolare gravità della patologia che, diversamente dallo stato di limitata capacità dell'inabilitato, escluda totalmente la loro idoneità cognitiva e volitiva anche rispetto agli atti di ordinaria amministrazione.
Occorre, poi, che lo status di interdetto sia "necessario per assicurare la loro adeguata protezione", il che vale a dire che la misura, stante la gravità dei suoi effetti, ha carattere residuale ed è riservata a quelle ipotesi in cui la meno invasiva amministrazione di sostegno non sarebbe in grado di assicurare un'efficacia tutela dell'incapace. Ed infatti, la Suprema Corte ha chiarito che anche in presenza di patologie particolarmente gravi deve accordarsi preferenza allo strumento dell'amministrazione di sostegno ove, in ragione della specificità della singola fattispecie, esso sia sufficiente a soddisfare le esigenze del caso concreto. Ad ipotesi in cui non risulti necessaria una limitazione generale della capacità del soggetto, poiché la protezione dell'incapace richiede un'attività minima, estremamente semplice, tale da non rischiare di pregiudicare gli interessi del soggetto, vuoi per la scarsa consistenza del patrimonio disponibile, vuoi per la semplicità delle operazioni da svolgere (attinenti, ad esempio, alla gestione ordinaria del reddito da pensione) e per l'attitudine del soggetto protetto a non porre in discussione i risultati dell'attività di sostegno nei suoi confronti, corrisponderà l'amministrazione di sostegno, da preferire alle più invasive misure dell'inabilitazione e della interdizione, che attribuiscono uno status di incapacità, non solo sul piano pratico, in considerazione dei costi meno elevati e delle procedure più snelle, ma altresì su quello etico-sociale, per il maggior rispetto della dignità dell'individuo. Per converso, ove si tratti di gestire un'attività di una certa complessità, da svolgere in una molteplicità di direzioni, ovvero nei casi in cui appaia necessario impedire al soggetto da tutelare di compiere atti pregiudizievoli per sé, eventualmente anche in considerazione della permanenza di un minimum di vita di relazione che porti detto soggetto ad avere contatti con l'esterno, ovvero in ogni altra ipotesi in cui il giudice ritenga lo strumento di tutela apprestato dalla interdizione l'unico idoneo ad assicurare quella adeguata protezione degli interessi della persona che la legge richiede, è quest'ultimo e non già l'amministrazione di sostegno, l'istituto che deve trovare applicazione (cfr.
Cass. 12.6.2006 n. 13584; Cass. 22.4.2009 n. 9628). In sostanza, anche rispetto al soggetto totalmente incapace di provvedere ai propri interessi il legislatore affida al giudice il compito di individuare l'istituto che, da un lato, garantisca all'incapace la tutela più adeguata alla fattispecie e, dall'altro, limiti nella minore misura possibile la sua capacità. Solo se non ravvisi interventi di sostegno idonei ad assicurare all'incapace siffatta protezione, il giudice può ricorrere alle ben più invasive misure dell'inabilitazione o dell'interdizione, che attribuiscono uno status di incapacità (cfr.
Corte Cost. 30.11.2005 n. 440). Deve dirsi, in estrema sintesi, che si dà luogo all'amministrazione di sostegno nel caso in cui, per assicurare adeguata tutela ad una persona affetta da abituale infermità di mente, è sufficiente una gestione solo di specifici affari mentre occorre la dichiarazione di interdizione se la gestione deve essere generale e globale, dato che una gestione globale degli interessi dell'inabile non può essere garantita dall'amministrazione di sostegno, in quanto i poteri dell'amministratore in nessun caso possono coincidere con quelli tutti gli atti di ordinaria e di straordinaria amministrazione.
Orbene, nel caso di specie il soggetto risulta “affetto da “Disturbo delirante e Psicosi paranoide” e
“presenta una condizione psicopatologica ormai cronicizzata nel tempo, caratterizzata principalmente da una ideazione delirante di persecuzione e di nocumento. Il paziente possiede una personalità rigida, permeata da un pattern stabile di comportamenti e pensieri che si declinano nei vari gradi diffidenza, sospettosità e interpretatività, tali da raggiungere evidenti strutturazioni paranoiche. Appare, infatti, convinto che si stia complottando contro di lui, sia spiato e che venga perseguitato. Chiede ripetutamente di ottenere giustizia attraverso svariate istanze ai tribunali e ad altre istituzioni governative, nonostante non vi siano i presupposti oggettivi e/o elementi di realtà che supportino la condivisione di tali richieste. Al netto di ciò, si sente costantemente minacciato e perseguitato dalle stesse istituzioni a cui intende rivolgersi, ampliando e amplificando i contenuti di ostilità e rivendicazione, apparentemente circoscritti a situazioni specifiche, fino a raggiungere la ferma convinzione che esista un piano metodicamente studiato per colpire la sua persona. Alla luce di quanto descritto, si evidenzia come la consapevolezza della malattia ed il bisogno di cure siano del tutto assenti. E' verosimile che tale quadro psicopatologico, particolarmente complesso e difficilmente modificabile, possa rendere il paziente totalmente incapace di agire e di provvedere ai propri interessi sia economici che di salute. Occorre segnalare, infatti, che il quadro clinico sopra descritto sembri in grado di influenzare in maniera significativa anche la capacità di monitorare ed occuparsi della propria condizione fisica, avendo il paziente stesso rifiutato in più occasioni la terapia farmacologica proposta, oltre che rendendo particolarmente difficoltosa l'effettuazione di esami ematici e strumentali sia urgenti che ordinari, e, soprattutto, rifiutando di rilasciare il proprio consenso formato a trattamenti, da lui stesso richiesti, la cui procrastinazione può condurre ad un peggioramento delle condizioni cliniche di base”.
A seguito di “grave disturbo delirante in fase di scompenso” in data 11.12.2024 è CP_1 stato trasferito in TSO presso il reparto di degenza psichiatrico del P.O. San Salvatore di L'Aquila.
I Dirigenti Medici della REMS Abruzzo e Molise di Barete, dott. e dott.ssa Persona_2
, il Dirigente Psicologo della dott.ssa e l'assistente Persona_3 CP_2 Persona_1 sociale dott.ssa nel corso dell'audizione del 13.03.2025, svolta dinnanzi al Persona_4
Giudice istruttore, hanno confermato quanto certificato e segnalato nella relazione di novembre
2024 succitata e, pur dando atto di un miglioramento della situazione generale dopo il rientro dello stesso in struttura in seguito al ricovero in TSO, hanno segnalato la permanenza delle caratteristiche psichiatriche e psicologiche illustrate che determinano la sua incapacità di provvedere ai propri bisogni di salute e di curare le questioni economiche ed amministrative che lo riguardano (come quelle relative alla pensione, da egli attualmente non percepita tanto che egli risulta privo di disponibilità economica e non è possibile soddisfare le sue esigenze di acquisto di vestiario o di cibo o all'alloggio ATER a lui assegnato, rispetto al quale il Comune, Settore servizi alla persona, con nota del 30.10.2024 ha comunicato l'avvio del procedimento per la ripresa, in considerazione della Misura di Sicurezza Detentiva in atto), anche in ragione della diffidenza che egli manifesta nei confronti delle figure professionali specializzate, che egli percepisce come nemici.
In sede di esame dell'interdicendo, effettuato il 13.03.2025, risulta accertata la scarsa consapevolezza della malattia da parte dello stesso e della sua condizione di assoggettamento ad una misura di sicurezza detentiva, tanto che lo stesso ha chiesto al Giudicante se fosse possibile il suo trasferimento presso una RSA.
I prossimi congiunti, , Persona_5 Persona_6 Persona_7
e , escussi all'udienza del Parte_2 Persona_8 Persona_9
06.02.2025, hanno dichiarato di non avere contatti con l'interdicendo da molti anni (ad eccezione di che ha con lui sporadici contatti telefonici), hanno manifestato il loro assenso Parte_2 all'interdizione e hanno negato, per varie ragioni, la propria disponibilità ad assumere l'ufficio di tutore. Escluso che l'amministrazione di sostegno e l'inabilitazione possano garantire una tutela efficace avuto riguardo alla specificità del caso concreto, la scelta della misura di protezione deve ricadere sull'istituto dell'interdizione. È necessario, infatti, costituire uno status di incapacità generale, anziché porre solo limitazioni rispetto a determinate attività, data la riscontrata incapacità di provvedere da sé alla propria salute e alla gestione delle questioni economiche ed amministrative che lo riguardano, ma soprattutto di affidare la cura delle stesse ad una figura professionale specializzata.
Preso atto che il PM ha concluso per l'accoglimento del ricorso, va pertanto dichiarata l'interdizione di , nato a [...] il [...], ivi residente in [...], Controparte_1
attualmente ristretto presso la sita in Barete (AQ). Controparte_2
Si deve, altresì, disporre l'annotazione della sentenza a cura del Cancelliere nel registro delle tutele e la sua comunicazione all'ufficiale dello stato civile del Comune di Lanciano per l'annotazione a margine dell'atto di nascita (art. 423 c.c. e 48 disp. att. c.p.c.).
Deve, infine, trasmettersi copia della sentenza al Giudice Tutelare a cura della Cancelleria per la nomina del tutore e l'esercizio delle funzioni di spettanza.
Nulla sulle spese in difetto di contenzioso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lanciano, definitivamente decidendo:
-DICHIARA l'interdizione di , nato a [...] il [...], ivi Controparte_1
residente in [...], attualmente ristretto presso la sita Controparte_2
in Barete (AQ);
-MANDA alla Cancelleria:
1.per la comunicazione della sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Lanciano per l'annotazione a margine dell'atto di nascita;
2. per l'annotazione della sentenza nel registro delle tutele;
3. per la trasmissione in copia al Giudice Tutelare ai fini della nomina del tutore.
Nulla sulle spese.
Lanciano, così deciso nella camera di consiglio del 09.06.2025.
Il Giudice est. dott.ssa Cristina Di Stefano
Il Presidente
dott.ssa Chiara D'Alfonso.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LANCIANO
Affari Contenziosi Civili
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Chiara D'Alfonso Presidente dott.ssa Cristina Di Stefano Giudice rel dott.ssa Maria Rosaria Boncompagni Giudice all'esito della camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 847/2024 promossa da:
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI LANCIANO, in persona del Procuratore della Repubblica pro tempore, dott.ssa Mirvana Di Serio;
RICORRENTE per la dichiarazione di interdizione nei confronti di . Controparte_1
Con ricorso depositato in data 02.12.2024 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di
Lanciano ha chiesto dichiararsi l'interdizione di , attualmente ristretto presso la Controparte_1
sita in Barete (AQ), assolto dalla Corte di Assise di Lanciano con sentenza Controparte_2
n. 1/2023 del 10.11.2023 emessa nel procedimento penale n. 226/2022 RGNR per i reati di cui agli artt. 575-576 comma 1 n. 2 c.p., in relazione all'art. 61 n. 1 c.p. e 577 comma 1 n. 3 c.p. e artt. 4 e 7 della L. 895/67, commessi in data 13.02.2022, poiché non imputabile al momento del fatto, con applicazione della misura di sicurezza dell'assegnazione ad una REMS per la durata di anni 10, sulla base della richiesta di interdizione presentata in data 13.11.2024 dalla nei confronti Pt_1 dello stesso, da cui emerge un'abituale infermità di mente che lo rende incapace di provvedere ai propri interessi economici e di salute e gli impedisce di curare anche altre patologie in comorbilità.
All'udienza del 06.02.2025 sono stati sentiti i prossimi congiunti e alla successiva udienza del
13.03.2025 si è proceduto all'esame dell'interdicendo (collegato da remoto a mezzo Microsoft
Teams dalla struttura in cui è ristretto, assistito dalla dott.ssa Dirigente Psicologo Persona_1
della e sono stati sentiti -sempre mediante collegamento a mezzo Microsoft Teams- i CP_2 sanitari, la psicologa e l'assistente sociale della che hanno provveduto a redigere la richiesta CP_2
di interdizione del 13.11.2024.
Il PM, presente personalmente all'udienza del 13.03.2025, ha concluso per l'accoglimento del ricorso e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
All'esito della camera di consiglio del 07.05.2025 i dott.ri Massimo Canosa e Giovanni Nappi si astenevano e le relative astensioni venivano accolte dal Presidente del Tribunale. All'esito della successiva camera di consiglio del 09.05.2025 con le dott.sse Chiara D'Alfonso e con la dott.ssa
Maria Rosaria Boncompagni, anche quest'ultima si asteneva, ma l'astensione veniva rigettata dal
Presidente del Tribunale con provvedimento del 05.06.2025.
La domanda di interdizione va accolta.
Occorre rilevare, in punto di diritto, che l'art. 414 c.c., come sostituito dall'art. 4 comma 2 della legge 9.1.2004 n. 6, richiede due condizioni per la dichiarazione di interdizione del maggiore di età
o minore emancipato, che segnano il discrimine di tale forma di protezione dei soggetti incapaci da altri istituti meno invasivi della loro sfera personale e giuridica, quali l'inabilitazione e l'amministrazione di sostegno. È richiesta, in primo luogo, una "condizione di abituale infermità di mente che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi", ovverosia una particolare gravità della patologia che, diversamente dallo stato di limitata capacità dell'inabilitato, escluda totalmente la loro idoneità cognitiva e volitiva anche rispetto agli atti di ordinaria amministrazione.
Occorre, poi, che lo status di interdetto sia "necessario per assicurare la loro adeguata protezione", il che vale a dire che la misura, stante la gravità dei suoi effetti, ha carattere residuale ed è riservata a quelle ipotesi in cui la meno invasiva amministrazione di sostegno non sarebbe in grado di assicurare un'efficacia tutela dell'incapace. Ed infatti, la Suprema Corte ha chiarito che anche in presenza di patologie particolarmente gravi deve accordarsi preferenza allo strumento dell'amministrazione di sostegno ove, in ragione della specificità della singola fattispecie, esso sia sufficiente a soddisfare le esigenze del caso concreto. Ad ipotesi in cui non risulti necessaria una limitazione generale della capacità del soggetto, poiché la protezione dell'incapace richiede un'attività minima, estremamente semplice, tale da non rischiare di pregiudicare gli interessi del soggetto, vuoi per la scarsa consistenza del patrimonio disponibile, vuoi per la semplicità delle operazioni da svolgere (attinenti, ad esempio, alla gestione ordinaria del reddito da pensione) e per l'attitudine del soggetto protetto a non porre in discussione i risultati dell'attività di sostegno nei suoi confronti, corrisponderà l'amministrazione di sostegno, da preferire alle più invasive misure dell'inabilitazione e della interdizione, che attribuiscono uno status di incapacità, non solo sul piano pratico, in considerazione dei costi meno elevati e delle procedure più snelle, ma altresì su quello etico-sociale, per il maggior rispetto della dignità dell'individuo. Per converso, ove si tratti di gestire un'attività di una certa complessità, da svolgere in una molteplicità di direzioni, ovvero nei casi in cui appaia necessario impedire al soggetto da tutelare di compiere atti pregiudizievoli per sé, eventualmente anche in considerazione della permanenza di un minimum di vita di relazione che porti detto soggetto ad avere contatti con l'esterno, ovvero in ogni altra ipotesi in cui il giudice ritenga lo strumento di tutela apprestato dalla interdizione l'unico idoneo ad assicurare quella adeguata protezione degli interessi della persona che la legge richiede, è quest'ultimo e non già l'amministrazione di sostegno, l'istituto che deve trovare applicazione (cfr.
Cass. 12.6.2006 n. 13584; Cass. 22.4.2009 n. 9628). In sostanza, anche rispetto al soggetto totalmente incapace di provvedere ai propri interessi il legislatore affida al giudice il compito di individuare l'istituto che, da un lato, garantisca all'incapace la tutela più adeguata alla fattispecie e, dall'altro, limiti nella minore misura possibile la sua capacità. Solo se non ravvisi interventi di sostegno idonei ad assicurare all'incapace siffatta protezione, il giudice può ricorrere alle ben più invasive misure dell'inabilitazione o dell'interdizione, che attribuiscono uno status di incapacità (cfr.
Corte Cost. 30.11.2005 n. 440). Deve dirsi, in estrema sintesi, che si dà luogo all'amministrazione di sostegno nel caso in cui, per assicurare adeguata tutela ad una persona affetta da abituale infermità di mente, è sufficiente una gestione solo di specifici affari mentre occorre la dichiarazione di interdizione se la gestione deve essere generale e globale, dato che una gestione globale degli interessi dell'inabile non può essere garantita dall'amministrazione di sostegno, in quanto i poteri dell'amministratore in nessun caso possono coincidere con quelli tutti gli atti di ordinaria e di straordinaria amministrazione.
Orbene, nel caso di specie il soggetto risulta “affetto da “Disturbo delirante e Psicosi paranoide” e
“presenta una condizione psicopatologica ormai cronicizzata nel tempo, caratterizzata principalmente da una ideazione delirante di persecuzione e di nocumento. Il paziente possiede una personalità rigida, permeata da un pattern stabile di comportamenti e pensieri che si declinano nei vari gradi diffidenza, sospettosità e interpretatività, tali da raggiungere evidenti strutturazioni paranoiche. Appare, infatti, convinto che si stia complottando contro di lui, sia spiato e che venga perseguitato. Chiede ripetutamente di ottenere giustizia attraverso svariate istanze ai tribunali e ad altre istituzioni governative, nonostante non vi siano i presupposti oggettivi e/o elementi di realtà che supportino la condivisione di tali richieste. Al netto di ciò, si sente costantemente minacciato e perseguitato dalle stesse istituzioni a cui intende rivolgersi, ampliando e amplificando i contenuti di ostilità e rivendicazione, apparentemente circoscritti a situazioni specifiche, fino a raggiungere la ferma convinzione che esista un piano metodicamente studiato per colpire la sua persona. Alla luce di quanto descritto, si evidenzia come la consapevolezza della malattia ed il bisogno di cure siano del tutto assenti. E' verosimile che tale quadro psicopatologico, particolarmente complesso e difficilmente modificabile, possa rendere il paziente totalmente incapace di agire e di provvedere ai propri interessi sia economici che di salute. Occorre segnalare, infatti, che il quadro clinico sopra descritto sembri in grado di influenzare in maniera significativa anche la capacità di monitorare ed occuparsi della propria condizione fisica, avendo il paziente stesso rifiutato in più occasioni la terapia farmacologica proposta, oltre che rendendo particolarmente difficoltosa l'effettuazione di esami ematici e strumentali sia urgenti che ordinari, e, soprattutto, rifiutando di rilasciare il proprio consenso formato a trattamenti, da lui stesso richiesti, la cui procrastinazione può condurre ad un peggioramento delle condizioni cliniche di base”.
A seguito di “grave disturbo delirante in fase di scompenso” in data 11.12.2024 è CP_1 stato trasferito in TSO presso il reparto di degenza psichiatrico del P.O. San Salvatore di L'Aquila.
I Dirigenti Medici della REMS Abruzzo e Molise di Barete, dott. e dott.ssa Persona_2
, il Dirigente Psicologo della dott.ssa e l'assistente Persona_3 CP_2 Persona_1 sociale dott.ssa nel corso dell'audizione del 13.03.2025, svolta dinnanzi al Persona_4
Giudice istruttore, hanno confermato quanto certificato e segnalato nella relazione di novembre
2024 succitata e, pur dando atto di un miglioramento della situazione generale dopo il rientro dello stesso in struttura in seguito al ricovero in TSO, hanno segnalato la permanenza delle caratteristiche psichiatriche e psicologiche illustrate che determinano la sua incapacità di provvedere ai propri bisogni di salute e di curare le questioni economiche ed amministrative che lo riguardano (come quelle relative alla pensione, da egli attualmente non percepita tanto che egli risulta privo di disponibilità economica e non è possibile soddisfare le sue esigenze di acquisto di vestiario o di cibo o all'alloggio ATER a lui assegnato, rispetto al quale il Comune, Settore servizi alla persona, con nota del 30.10.2024 ha comunicato l'avvio del procedimento per la ripresa, in considerazione della Misura di Sicurezza Detentiva in atto), anche in ragione della diffidenza che egli manifesta nei confronti delle figure professionali specializzate, che egli percepisce come nemici.
In sede di esame dell'interdicendo, effettuato il 13.03.2025, risulta accertata la scarsa consapevolezza della malattia da parte dello stesso e della sua condizione di assoggettamento ad una misura di sicurezza detentiva, tanto che lo stesso ha chiesto al Giudicante se fosse possibile il suo trasferimento presso una RSA.
I prossimi congiunti, , Persona_5 Persona_6 Persona_7
e , escussi all'udienza del Parte_2 Persona_8 Persona_9
06.02.2025, hanno dichiarato di non avere contatti con l'interdicendo da molti anni (ad eccezione di che ha con lui sporadici contatti telefonici), hanno manifestato il loro assenso Parte_2 all'interdizione e hanno negato, per varie ragioni, la propria disponibilità ad assumere l'ufficio di tutore. Escluso che l'amministrazione di sostegno e l'inabilitazione possano garantire una tutela efficace avuto riguardo alla specificità del caso concreto, la scelta della misura di protezione deve ricadere sull'istituto dell'interdizione. È necessario, infatti, costituire uno status di incapacità generale, anziché porre solo limitazioni rispetto a determinate attività, data la riscontrata incapacità di provvedere da sé alla propria salute e alla gestione delle questioni economiche ed amministrative che lo riguardano, ma soprattutto di affidare la cura delle stesse ad una figura professionale specializzata.
Preso atto che il PM ha concluso per l'accoglimento del ricorso, va pertanto dichiarata l'interdizione di , nato a [...] il [...], ivi residente in [...], Controparte_1
attualmente ristretto presso la sita in Barete (AQ). Controparte_2
Si deve, altresì, disporre l'annotazione della sentenza a cura del Cancelliere nel registro delle tutele e la sua comunicazione all'ufficiale dello stato civile del Comune di Lanciano per l'annotazione a margine dell'atto di nascita (art. 423 c.c. e 48 disp. att. c.p.c.).
Deve, infine, trasmettersi copia della sentenza al Giudice Tutelare a cura della Cancelleria per la nomina del tutore e l'esercizio delle funzioni di spettanza.
Nulla sulle spese in difetto di contenzioso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lanciano, definitivamente decidendo:
-DICHIARA l'interdizione di , nato a [...] il [...], ivi Controparte_1
residente in [...], attualmente ristretto presso la sita Controparte_2
in Barete (AQ);
-MANDA alla Cancelleria:
1.per la comunicazione della sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Lanciano per l'annotazione a margine dell'atto di nascita;
2. per l'annotazione della sentenza nel registro delle tutele;
3. per la trasmissione in copia al Giudice Tutelare ai fini della nomina del tutore.
Nulla sulle spese.
Lanciano, così deciso nella camera di consiglio del 09.06.2025.
Il Giudice est. dott.ssa Cristina Di Stefano
Il Presidente
dott.ssa Chiara D'Alfonso.