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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 18/06/2025, n. 538 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 538 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2309/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO nella persona del Giudice unico, dott. Giulio Scaramuzzino ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 2309/2022 promossa da:
e in proprio e in qualità di esercenti la Parte_1 Parte_2
responsabilità genitoriale sul figlio rappresentati e difesi dall'Avv. Persona_1
Vinicio Vannucci presso il cui studio sito in Livorno, Piazza Benamozegh n. 17, hanno eletto il domicilio attrice
contro
(C.F. , nata a [...] l'[...] e residente in Controparte_1 C.F._1
Livorno, Via Palloni n. 22, rappresentata e difesa dall'Avv. Romano Lombardi, presso il cui studio sito in Grosseto, Piazza Albegna n. 3, è elettivamente domiciliata convenuta
e
(P. IVA ), in per- Controparte_2 P.IVA_1
sona del suo legale rappresentante pro-tempore, con sede in Isola del Giglio (GR), rappre-
1 sentata e difesa dall'Avv. Roberta Bardi, presso il cui studio in Grosseto, Piazza Albegna n.
3, è elettivamente domiciliata convenuta
e
(P. IVA ), in persona del procuratore speciale Controparte_3 P.IVA_2
pro-tempore dott. rappresentato e difeso dall'Avv. Giorgio Pritelli presso CP_4
il cui studio in Livorno, via Ricasoli n. 49, ha eletto domicilio convenuto
Oggetto: risarcimento danni – danno da perdita parentale
Causa trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
precisate in data 5.03.2025
dal procuratore di parti attrici:
“Voglia codesto ecc.mo Tribunale, contrariis reiectiis, - in via istruttoria, disporre la
chiamata a chiarimenti del C.T.U. e del suo ausiliario in contraddittorio, così come richie-
sto nelle note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 13.6.2024; - nel merito, ac-
certare e dichiarare l'esclusiva responsabilità della sig.na in ordine alla Controparte_1
causazione del sinistro mortale de quo e conseguentemente CONDANNARE i convenuti, in
solido tra loro, al pagamento in favore degli attori, a titolo di risarcimento dei danni tutti
subiti, sulla base delle tabelle Milano 2024 delle seguenti somme:
Danno c.d. parentale:
(padre) € 391.103,18 Parte_1
(madre) € 391.103,18 Parte_2
2 (fratello) € 169.830,60 Persona_1
Danno biologico permanente:
53 anni (18/19%): € 66.435,00 Parte_1
49 anni (28%): € 146.095,00 Parte_2
14 anni (12%): € 96.890,00 Persona_1
e così complessivamente € 1.261.456,96
cui deve aggiungersi il rimborso delle spese sostenute e documentate (unitariamente doc.
12) ricevute spese.pdf) e consistenti in spese funerarie (€ 6.720,80), spese per rottamazione
del mezzo (€ 130,00), valore dello scooter (€ 1.500,00) e spese per consulenze (per com-
plessivi € 15.047,80), oltre a quelle di assistenza e difesa nel procedimento penale (€
5836.48), per un totale di € 29.314,28.
E quindi, al netto di quanto già percepito, dell'importo complessivo pari ad € 302.582,46
per € 327.318,18, per ed € 217.720,60 per Parte_1 Parte_2 [...]
o di quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia. Per_1
Il tutto oltre rivalutazione monetaria sugli importi da corrispondere a decorrere dal giugno
2024 (data di ultimo aggiornamento delle tabelle milanesi) e interessi legali maturati dalla
data del sinistro al saldo sulle somme spettanti prima devalutate e poi rivalutate anno per
anno.
Si oppongono sin d'ora ad eventuali nuove domande, eccezioni e/o istanze anche istrutto-
rie, che dovessero risultare nelle conclusioni avversarie.
Con vittoria di spese e compensi di difesa, oltre al pagamento refusione delle spese di
C.T.U. e C.T.P., per complessivi € 12.987,75, come da documentazione allegata (costi
C.T.U. e C.T.P..pdf)”;
3 dal procuratore di parte convenuta ( ): Controparte_1
“Voglia l'Ill.mo Giudice del Tribunale di Livorno, in ipotesi di accoglimento della doman-
da attrice, condannare la Compagnia di assicurazioni a tenere in- Controparte_3
denne e manlevare la convenuta da qualunque somma quest'ultima fosse Controparte_1
condannata a pagare in ragione dei fatti per cui è causa. Con vittoria di spese e compenso
di lite oltre rimborso spese generali, iva e c.p.a. come per legge”;
dal procuratore di parte convenuta ): Controparte_2
“Voglia l'Ill.mo Giudice del Tribunale di Livorno, contrariis reiectis: - in via principale,
respingere la domanda attrice per essere l'importo di € 443.150,00 complessivamente ver-
sato da , congruo e sufficiente a risarcire il danno di cui è causa;
- CP_3 CP_3
in subordine e nella ipotesi di accoglimento della domanda attrice, condannare la
[...]
a tenere indenne e manlevare la per CP_3 Controparte_2
quanto la stessa fosse eventualmente tenuta a risarcire, a qualsiasi titolo, in favore degli
attori. In ogni caso con vittoria di spese e compenso di lite oltre rimborso spese generali,
iva e c.p.a. come per legge”;
dal procuratore di parte convenuta ): Controparte_3
“voglia l'On.le Tribunale di Livorno, contrariis reiectis, IN TESI, respingere la domanda
attrice per essere l'importo di €.443.150,00, complessivamente versato da Controparte_5
, congruo e sufficiente a risarcire il danno di cui è causa. Spese vinte;
[...]
IN IPOTESI, accogliere la domanda attrice nei limiti del giusto e del provato, tenendo in
debito conto del concorso di colpa della vittima nella verificazione del sinistro e detraendo
dal totale dovuto quanto già corrisposto dalla convenuta , opportunamente rivaluta- CP_3
to. Spese compensate almeno in parte con gli attori - ove risulti palese sproporzione tra pe-
4 titum e decisum - ed integralmente compensate con e Controparte_1 Controparte_2
costituite al solo fine di vedersi riconosciuta una garanzia assicurativa non conte-
[...]
stata e prevista per legge.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo
Con atto di citazione del 29 giugno 2022 ritualmente notificato e Parte_1
– in proprio e in qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sul Parte_2
figlio – convenivano in giudizio dinnanzi all'intestato Tribunale Persona_1 [...]
(di seguito, per brevità, CP_6 Controparte_2 Controparte_2
anche solo ”) e (di seguito, per brevi- Controparte_2 Controparte_3
tà, anche solo “ ”) per ivi sentirsi accogliere le seguenti conclusioni: CP_3
“Voglia questo ecc.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, accertare e dichiarare
l'esclusiva responsabilità della sig.na in ordine alla causazione del sini- Controparte_1
stro mortale de quo e conseguentemente condannare i convenuti, in solido tra loro, al pa-
gamento in favore degli attori, a titolo di risarcimento dei danni tutti subiti, così come spe-
cificamente indicati nel presente atto al netto di quanto già percepito e, quindi,
dell'importo complessivo pari ad € 281.162,28 per € 270.026,00 per Parte_1
ed € 180.928,00 per oltre interessi legali dal dovuto Parte_2 Persona_1
al saldo, o di quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia all'esito
dell'espletanda istruttoria.
Il tutto oltre rivalutazione monetaria sugli importi da corrispondere a partire dall'anno
2021 e interessi legali maturati dalla data del sinistro al saldo.
Con vittoria di spese e compensi di avvocato del presente giudizio.”
5 A sostegno della propria domanda parti attrici deducevano: - che in data 28.06.2020, intor-
no alle ore 1:20 circa, mentre era alla guida del proprio motociclo Persona_2
HONDA SH 125 (tg. DL70690), in prossimità dell'intersezione tra via dei Pensieri e via
Machiavelli nel Comune di Livorno (LI), impattava contro l'autovettura Volkswagen Polo
(tg. FL385MK) di proprietà della ma quella sera condotta dalla sig.na Controparte_2 [...]
, la quale ometteva di dare precedenza al giovane conducente invadendo la CP_7
corsia al momento del di lui transito;
- che il sinistro stradale aveva avuto esito fatale per
- che secondo la ricostruzione della dinamica dell'incidente effettuata Persona_2
dalla Polizia Municipale di Livorno era risultato che l'autovettura guidata dalla , la CP_1
quale sulla base di ulteriori accertamenti riportava un tasso alcolemico di 1,48 g/l, si era lentamente immessa in via dei Pensieri omettendo di dare la precedenza al motociclo guida-
to dal (anch'egli con un tasso alcolemico di 1,00 g/l) che proveniva dalla sua si- Parte_1
nistra, il quale ha posto in essere una frenata d'emergenza in forza della quale lo scooter cadeva rovinosamente a terra sul lato sinistro andando ad urtare con violenza la parte ante-
riore spigolare sinistra dell'auto che, dopo l'impatto, continuava la marcia ancora qualche metro per poi arrestarsi sulla carreggiata opposta di via dei Pensieri.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituivano in giudizio la sig.na CP_8
[...
, la e . Nel merito, i convenuti Controparte_2 Controparte_3
chiedevano in via principale il rigetto delle domande attoree, accertata la dinamica del sini-
stro di lite e valutata la sussistenza di una responsabilità concorsuale in capo al de cuius
per violazione degli artt. 142, 141 e 186 del CdS nella misura ritenuta Persona_2
equa di giustizia, tenuto conto anche delle somme già corrisposte da . In Controparte_3
subordine, la riduzione della pretesa creditoria di parte attrice.
6 Alla prima udienza svoltasi in data 24.11.2022, il precedente Giudice concedeva i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., rinviando il processo al 23.03.2023 per la discussione delle richieste istruttorie.
Le parti, quindi, procedevano al deposito delle memorie contenenti le suddette richieste.
In occasione della predetta udienza, il precedente G.I. assegnatario del fascicolo ammetteva le prove orali articolate dalle parti.
Nel corso del giudizio venivano escussi i testimoni sui capitoli di prova ammessi ed esple-
tata Consulenza Tecnica d'Ufficio medico – legale.
Esaurita l'istruzione della causa, questa, all'udienza del 6.03.2025, sostituita mediante il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
2. In punto an
Nel merito, la domanda è fondata nei limiti di cui appresso si dirà.
Trattasi, in punto an delle pretese attoree, di scrutinare la questione della responsabilità per il sinistro stradale occorso in data 28.06.2020, verso le ore 1:20, lungo Via dei Pensieri in
Livorno, allorquando si trovava alla guida del suo motociclo HONDA Persona_2
SH 125 tg. DL 70690, in direzione sud-nord, diretto verso viale Nazario Sauro.
Secondo le allegazioni attoree, all'altezza dell'intersezione con via Machiavelli (che incro-
cia ortogonalmente via dei Pensieri) la corsia di marcia sulla quale viaggiava Persona_3
veniva improvvisamente invasa ed ostruita dall'autovettura Volkswagen Polo (tg.
[...]
FL385MK) di proprietà della convenuta alla cui guida vi era la convenuta Controparte_2
L'autoveicolo, dopo aver impegnato via Machiavelli, avrebbe lentamente Controparte_9
cominciato la manovra di immissione sulla via dianzi citata, non accorgendosi della so-
7 pravvenienza del motociclo condotto dal giovane il quale aveva il diritto di precedenza. Ne
sarebbe conseguita la necessità, da parte del giovane, di una frenata di emergenza, che si concludeva con la rovinosa caduta del motociclo e, prima ancora, con il disarcionamento del stesso, il quale andava a sbattere contro l'autovettura, decedendo poco dopo Parte_1
il ricovero in ospedale a causa delle gravissime lesioni riportate.
La dinamica allegata dagli attori troverebbe conferma nel verbale redatto dagli operatori della Polizia Municipale intervenuti sul luogo del sinistro (docc. 2 e 5 di parte convenuta
) e nella relazione del perito ing. , incaricato dalla Procura della CP_3 Persona_4
Repubblica di Livorno, nell'ambito del procedimento penale, poi conclusosi con sentenza ex art. 444 c.p.p. a carico dell'imputata , condannata in tale sede a due anni Controparte_1
di reclusione.
Parte attrice, in definitiva, ritiene che la responsabilità del sinistro de quo sia integralmente ascrivibile alla conducente, oggi convenuta, e chiede il risarcimento di tutti Controparte_1
i danni patiti dai congiunti del deceduto Persona_2
I convenuti, costituendosi in giudizio, contestavano che la responsabilità fosse da ascrivere,
quantomeno integralmente, al conducente dell'autoveicolo , allegando che Controparte_1
il giovane, poi tragicamente deceduto, avrebbe tenuto una condotta di guida non improntata alla prudenza, in specie sotto il profilo della velocità tenuta, concorrendo, dunque, nella causazione del sinistro.
A fondamento della domanda giudiziale v'è l'affermazione della esclusiva responsabilità ex art. 2054 c.c. della nella causazione del sinistro;
da qui la pretesa degli odierni attori CP_1
di agire per il ristoro dei danni patiti nei confronti del convenuto-conducente, della società
proprietaria del veicolo nonché della compagnia assicurativa del mezzo danneggiante.
8 Come noto, l'art. 2054 c.c. stabilisce che il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è
obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia contribuito in modo equivalente alla causazione del danno. Siffatta presunzione (stabilita dall'art. 2054, secon-
do comma c.c.), non configura a carico del conducente un'ipotesi di responsabilità oggetti-
va, ma una responsabilità presunta da cui il medesimo può liberarsi dando la prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, ovvero dimostrando, non tanto l'impossibilità di una condotta diversa o la diligenza massima, bensì di avere osservato, nei limiti della nor-
male diligenza, un comportamento esente da colpa e conforme alle regole del codice della strada, da valutarsi dal giudice con riferimento alle circostanze del caso concreto (in mate-
ria: Cass. n. 34625/2023; Cass. n. 4130/2017). La predetta presunzione non può dirsi supe-
rata nell'ipotesi in cui sia accertata la colpa (anche grave) di uno dei conducenti, essendo comunque il giudice tenuto a verificare anche la correttezza del comportamento di guida dell'altro soggetto coinvolto (Cass. n. 23431/2014), che non è esonerato dall'onere della prova liberatoria, ancorché la stessa non debba necessariamente essere fornita in modo di-
retto –e cioè dimostrando di non aver arrecato apporto causale alla produzione dell'inciden-
te –ma possa anche indirettamente risultare tramite l'accertamento del collegamento ezio-
logico esclusivo dell'evento dannoso con il comportamento dell'altro conducente (Cass. n.
12610/2018). L'accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti libera invece l'altro dalla presunzione della concorrente responsabilità nonché dall'onere di dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.
9 Laddove, quindi, soltanto uno dei soggetti interessati superi la presunzione posta a suo cari-
co, la responsabilità graverà sull'altro soggetto;
se entrambi vincono la presunzione di col-
pa, ciascuno andrà esente da responsabilità; se nessuno dei due raggiunge la prova liberato-
ria, la responsabilità graverà su entrambi in pari misura. Anche il proprietario del veicolo coinvolto nel sinistro stradale risponde del danno in solido con il conducente che sia in col-
pa, salva la prova liberatoria prevista dall'art. 2054 c.c., per la quale non è sufficiente dimo-
strare che la circolazione sia avvenuta senza il suo consenso, ma è necessario che la circo-
lazione sia avvenuta proprio contro la sua volontà, che deve estrinsecarsi in un comporta-
mento ostativo che effettivamente impedisca la circolazione del veicolo mediante l'adozione di misure efficaci, tali che la volontà del proprietario non possa risultare supera-
ta.
Nel solco tracciato dai principi sopra richiamati, mette conto osservare che gli esiti dell'istruttoria espletata consentono di ritenere superata la presunzione ex art. 2054 c.c.;
pertanto, questo Giudice ritiene di dover ascrivere integralmente in capo all'odierna conve-
nuta la responsabilità nella causazione del sinistro stradale che ha determi- Controparte_1
nato il decesso di per i seguenti motivi. Persona_2
Innanzitutto, emerge per tabulas che, con sentenza – definitiva – n. 324 del 16.06.2021 (cfr.
doc. n. 1 di parte convenuta ), applicata su accordo/richiesta delle parti ex art. 444 CP_3
c.p.p., il Tribunale di Livorno condannava alla pena di anni due di reclu- Controparte_1
sione, oltre al pagamento delle spese processuali. Si legge, segnatamente, nella citata sen-
tenza che “dalla lettura degli atti del fascicolo del Pubblico Ministero emergono evidenti
elementi di prova a carico dell'imputata per il reato contestato in rubrica (ndr. omicidio
10 stradale), sicché non ricorrono le condizioni per una declaratoria immediata di proscio-
glimento ex art. 129 c.p.p. […].
Nei limiti in cui è richiesto da una sentenza ex art. 444 c.p.p. si deve precisare quanto se-
gue: verso le ore 1:20 del 28.06.2020 – alla guida dell'autovettura VW Controparte_1
Polo tg. FL385MK – dopo aver impegnato via Machiavelli aveva lentamente superato
l'incrocio con via dei Pensieri. L'imputata stava effettuando una svolta a sinistra e non si
era accorta che stesse sopraggiungendo il motociclo Honda SH 125 tg. DL70690, condotto
da , diretto verso viale Nazario Sauro e con diritto di precedenza. Il gio- Persona_2
vane motociclista aveva frenato, ma tale azione aveva determinato il bloccaggio della ruo-
ta anteriore e lo scivolamento del mezzo, che era andato a cozzare contro la parte anterio-
re sinistra dell'auto condotta dall'odierna imputata. Il giovane era deceduto poco dopo il
ricovero in ospedale a causa delle gravi lesioni riportate.
Agli atti vi sono numerose foto, la planimetria e la C.T. redatta dal consulente del P.M. ol-
tre a quelle svolte dalle difese dei prossimi congiunti della persona offesa e dal C.T. della
Difesa. […] la aveva ammesso di essersi immessa lungo via dei Pensieri e di non CP_1
aver percepito la presenza del motociclo in avvicinamento.
Gli ulteriori accertamenti svolti avevano evidenziato la presenza di alcool assunto dalla
prevenuta (di qui il riferimento all'art. 186 lett. b) d.lvo 285/92); anche Persona_2
risultava dagli accertamenti svolti aver assunto – sia pure in misura più contenuta – so-
stanze alcoliche. L'ulteriore dato conoscitivo fornito dal C.T. del P.M. è quello relativo al-
la velocità di guida della persona deceduta, risultata superiore a quella consentita nel trat-
to stradale urbano impegnato.
11 Va dato atto di una diversa valutazione formulata dal C.T. della Difesa portata
all'attenzione di questo G.I.P., va a questo punto ricordato che la richiesta ex art. 444
c.p.p. è stata formulata nel corso delle indagini preliminari.
Va, poi, presa posizione in ordine all'accordo tra le parti: la qualificazione giuridica del
fatto appare corretta, così come il calcolo della pena. L'urto è avvenuto a causa di una
manovra imprudente dell'imputata, non adeguatamente lucida (come depongono le indica-
zioni relative alla pregressa assunzione di sostanze alcoliche) ed, anzi, incerta nella fase di
lenta immissione lungo via dei Pensieri. la non ha, quindi, rispettato le regole che CP_1
disciplinano la circolazione stradale. A fronte di tale condotta va dato atto di una velocità
non nei parametri previsti per il tratto urbano del conducente del motociclo;
anch'egli ri-
sultava aver assunto sostanze alcoliche e tale circostanza può aver inciso sulla sua atten-
zione”.
Ora, se è pacifico che la pronuncia ex art. 444 c.p.p. sia solo equiparata ad una sentenza di condanna e, ai sensi dell'art. 445 c.p.p., non spieghi l'efficacia di giudicato nel procedimen-
to civile, è però altrettanto pacifico che essa costituisca un indiscutibile elemento di prova per il Giudice civile, il quale, ove intenda disconoscere tale efficacia probatoria, ha il dove-
re di spiegare le ragioni per cui l'imputato avrebbe chiesto di essere punito per una sua in-
sussistente responsabilità ed il Giudice penale abbia accolto la richiesta, anziché proscio-
glierlo.
A norma dell'art. 444, comma 2, c.p.p. l'applicazione della pena su richiesta della parte im-
putata è subordinata al superamento del vaglio, di cui già supra si è detto, da parte del Giu-
dice penale, il quale deve in primo luogo verificare di non dover pronunciare, in quanto emergente dagli atti acquisiti, sentenza di proscioglimento dell'imputato stesso a norma
12 dell'art. 129 c.p.p., ossia perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso, per restare alle sole ipotesi che certamente si ripercuoterebbero in senso negativo sul destino dell'azione civile. Il riconoscimento insito nella sentenza di patteggiamento (riconoscimen-
to che deriva dalla valutazione dell'imputato, il quale formula la richiesta di applicazione della pena, ma anche dalla valutazione del Pubblico Ministero e, soprattutto, del Giudice
penale che ritiene di non dover prosciogliere l'imputato), pertanto, pur non essendo oggetto di statuizione assistita dall'efficacia del giudicato, è una fondamentale prova di tipo presun-
tivo, prova, la quale, ricavata dalla sentenza ex art. 444 c.p.p., può addirittura essere esclu-
siva nell'ambito del giudizio di responsabilità in sede civile laddove i fatti oggetto della sentenza penale siano, come nel caso de quo, gli stessi considerati nell'accertamento della responsabilità civile.
In tal senso, qualora innanzi ad una sentenza irrevocabile ex art. 444 c.p.p. il Giudice civile ritenga di non dover sposare gli effetti del citato valore probatorio, dovrà illustrarne i moti-
vi, incorrendo diversamente, con la sentenza civile, in vizio di motivazione, censurabile in
Cassazione. Questo orientamento, assolutamente predominante nella giurisprudenza di le-
gittimità (ex plurimis, Cass. Civ., Sez. lav., 22/02/2011, n. 4258; Cass. Civ., Sez. V,
03/12/2010, n. 24587; Cass. Civ., Sez. lav., 09/03/2009, n. 5637; Cass. Civ., Sez. lav.,
08/01/2008, n. 132; Cass. Civ., Sez. Un., 31/07/2006, n. 17289), è pienamente condiviso dalle pronunce di merito rese in tema (cfr. Tribunale civile di Milano, Sez. VIII,
01/10/2011, Tribunale civile di Trieste 24/06/2011).
Tale quadro, del resto, è perfettamente coerente con il principio, pacifico, per cui il Giudice
civile può trarre argomenti di prova da tutti gli elementi in suo possesso, compresa quindi
13 anche la sentenza di patteggiamento, oltre che dagli altri documenti che provengano dal procedimento penale su cui quella sentenza di patteggiamento si è formata.
Così, nel giudizio civile possono essere utilizzate come indizi anche le dichiarazioni rese, in sede penale, nel corso delle indagini preliminari, ancorché non confermate in sede dibatti-
mentale, come ogni altro genere di indizi (purché siano gravi, precisi e concordanti).
In secondo luogo, viene in rilievo anche la perizia cinematica svolta dall'Ing. Per_4
nell'ambito del procedimento penale n. r.g. 2619/2020 alla quale, anche in questa
[...]
sede, può farsi riferimento.
Giova rammentare a tal proposito, che per costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, il giudice di merito può legittimamente tenere conto, ai fini della sua decisione,
delle risultanze di una consulenza tecnica acquisita in un diverso processo, anche di natura penale ed anche se celebrato tra altre parti, atteso che, se la relativa documentazione viene ritualmente acquisita al processo civile, le parti di quest'ultimo possono farne oggetto di va-
lutazione critica e stimolare la valutazione giudiziale su di essa (cfr. Cass. n. 28855/2008).
Infatti, in mancanza di una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova, il giudice civile può legittimamente porre a base del proprio convincimento le cd. prove “atipiche”
(tra cui anche le risultanze degli atti delle indagini preliminari svolte in sede penale), se idonee ad offrire sufficienti elementi di giudizio e non smentite da raffronto critico con altre risultanze istruttorie, senza che sia configurabile la violazione del principio ex art. 101
c.p.c., dal momento che il contraddittorio sui mezzi istruttori si instaura con la loro formale produzione nel giudizio civile e la conseguente possibilità per le parti di farne oggetto di valutazione critica e di stimolare la valutazione giudiziale (cfr. da ultimo Cass. n.
2947/2023).
14 Ciò detto, la relazione, esaustivamente e compiutamente argomentata giunge a conclusioni condivisibili, salvo quanto di seguito si specificherà, in quanto logicamente sostenute ed immuni da vizi o da censure, anche sulla scorta della presa di posizione riguardo alle osser-
vazioni svolte dai CC.TT.PP. Si ritiene opportuno in questa sede riportare testualmente le conclusioni cui approdava il perito (cfr. doc. 3 di parte convenuta , pp. 40 e ss., parti CP_3
evidenziate e sottolineate dal redattore), rimandando alla consulenza per ciò che concerne le analitiche motivazioni a sostegno degli approdi conclusivi:
“h.3 – Considerazioni sulla condotta di guida dei due conducenti
Per quanto osservato al paragrafo h.2.1 (pag. 34), la si immise nell'area di inter- CP_1
sezione, procedendo a velocità ridotta (circa 10 km/h) ed accelerando progressivamente,
senza rispettare il diritto di precedenza del motociclo, condotto dal che stava Parte_1
percorrendo via dei Pensieri provenendo da sud.
Si osserva che la pubblica illuminazione, presente e funzionante, garantisce una buona
visibilità nell'area di intersezione.
Inoltre il proiettore anteriore del motociclo aveva la luce anabbagliante sempre accesa,
anche di giorno, per obbligo di legge (non vi è un interruttore che consente lo spegni-
mento); ne consegue che se la avesse guardato verso sinistra prima di immettersi CP_1
nell'area di intersezione avrebbe senz'altro potuto vedere il motociclo sopraggiungente.
Si evidenzia, altresì, che le dichiarazioni rese, nell'immediatezza del fatto alla Polizia Mu-
nicipale, sia dalla (ved. Paragrafo d.
2. pag. 15) sia dalla trasportata Sighieri2 CP_10
15 (ved. Paragrafo d.
3. pag. 16) appaiono piuttosto confuse e sono contraddette dagli elemen-
ti oggettivi desumibili dai rilievi. Entrambe, infatti, sostengono che l'auto al momento
dell'urto era ferma all'incrocio: tale affermazione appare assurda perché l'urto avvenne
nella semicarreggiata percorsa dal motociclo e la dopo la collisione, percorse CP_11
oltre 8 metri prima di arrestarsi nella semicarreggiata nord-sud di via dei Pensieri.
Gli accertamenti eseguiti al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Livorno hanno evidenziato
che la aveva un tasso alcolemico di 1,48 g/l (superiore al valore massimo consenti- CP_1
to di 0,50 g/l) ed era risultata positiva all'assunzione di cannabinoidi. Le successive analisi
di 2° livello eseguite presso U.O. Tossicologia forense dell'Università di Pisa hanno indi-
cato la negatività ai cannabinoidi.
Il quando percepì la situazione di pericolo (costituita dalla manovra di immis- Parte_1
sione della , nel tentativo di evitare l'urto decise di porre in atto una frenata di CP_11
emergenza. A seguito della frenata, con il conseguente bloccaggio della ruota anteriore, il
motociclo (unitamente al conducente) cadde al suolo ribaltandosi sul fianco sinistro e dopo
aver strisciato sul piano stradale andò a collidere contro l'auto.
Da quanto sopra, emerge che il percepì la situazione di pericolo (decidendo di Parte_1
porre in atto la frenata che determinò la caduta del motociclo) quando il motociclo Honda
si trovava ad una distanza di circa 24 metri dalla zona ove poi avvenne la collisione.
Io e la mia amica stavamo discutendo se rimanere a dormire qui, non avevamo aperto portiere o quant'altro. Io ho sentito un impatto non sapendo da dove provenisse e mi sono spostata per evitare che la persona fosse sotto il veicolo. Mi sono fermata e sono scesa dall'auto. L'amica era sempre in macchina ed è scesa poi in- sieme a me. Mi sono avvicinata al ragazzo per vedere se lo conoscevo ma non ho fatto niente” (doc. 2 di par- te convenuta ). CP_3 2 “Alle ore 1:20 mi trovavo a bordo dell'auto Volkswagen Polo guidata dalla mia amica ed Controparte_1 occupavo il sedile anteriore destro. Percorrevamo via Machiavelli e giunte all'intersezione con via dei Pensie- ri, eravamo ferme all'incrocio ed io dovevo scendere. Mentre eravamo ferme io ho sentito un forte urto nella parte anteriore del veicolo. Non sono scesa dal veicolo e dalla mia posizione ho notato una persona sdraiata a terra di cui vedevo solo i piedi ed un'altra che proferiva le seguenti parole “bisogna iniziare a fare il mas- saggio cardiaco” (doc. 2 di parte convenuta ). CP_3
16 Il stava procedendo ad una velocità di circa 55-60 km/h; velocità di poco supe- Parte_1
riore al limite consentito (50 km/h) sul tratto di strada in questione.
Lo scrivente ha calcolato quale sarebbe stato lo spazio necessario per l'arresto del motoci-
clo, se il conducente avesse proceduto alla velocità di 50 km/h […] dalla tabella si può ri-
levare che lo spazio necessario per l'arresto sarebbe stato pari a circa 25 metri (25,15 me-
tri dal calcolo).
Ne consegue, pertanto, che anche rispettando il limite prescritto il non sarebbe Parte_1
riuscito ad evitare l'urto.
Si osserva, infine, che dagli accertamenti eseguiti al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Li-
vorno è emerso che il aveva un tasso alcolemico di 1,00 g/l (superiore al valore Parte_1
massimo consentito di 0,50 g/l).
---000---
h.4. – Cause dell'incidente
le cause che, a parere del C.T. del P.M., portarono al verificarsi del sinistro furono:
- Condotta di guida della
[...]
, proveniente da via Machiavelli, si immise nell'area dell'intersezione (pe rag- CP_12
giungere la semicarreggiata nord-sud di via dei Pensieri) senza rispettare il diritto di pre-
cedenza del motociclo che stava regolarmente percorrendo la semicarreggiata sud-nord di
via dei Pensieri.
Se prima di effettuare la manovra, la avesse guardato verso sinistra, avrebbe CP_1
senz'altro visto il motociclo (che aveva il proiettore anteriore acceso) sopraggiungente che
si trovava a breve distanza dall'area di intersezione: per cui avrebbe dovuto fermarsi in
corrispondenza della striscia trasversale indicante “dare precedenza”.
17 Si osserva, inoltre, che la impegnò l'intersezione procedendo molto lentamente CP_1
(circa 10 km/h); costituendo in tal modo un ostacolo per il motociclo sopraggiungente (il
Codice della Strada stabilisce che i veicoli non devono costituire pericolo o intralcio per la
circolazione).
Dagli accertamenti eseguiti è, altresì, emerso che la si era posta alla guida in stato CP_1
di ebbrezza, avendo un tasso alcolemico pari a 1,48 g/l (superiore al valore massimo con-
sentito di 0,50 g/l).
Con il proprio comportamento la contravvenne, quindi, a quanto disposto dai se- CP_1
guenti articoli del Codice della Strada:
- art. 140 comma 1: gli utenti della strada devono comportarsi in modo da non costituire
pericolo od intralcio per la circolazione
- art. 186 comma 1: per essersi posta alla guida in condizioni di ebbrezza conseguente
all'uso di sostanze alcoliche
Condotta di guida del Parte_1
Il alla guida del motociclo Honda, stava procedendo ad una velocità di 55-60 Parte_1
km/h (ved. Paragrafo h.2.2, pag. 36); velocità di poco superiore al limite (50 km/h) pre-
scritto nel tratto di strada in questione.
Per quanto osservato al paragrafo h.3 (pag. 43), dai calcoli eseguiti è emerso che, anche
rispettando il limite, il pur eseguendo una frenata di emergenza, non sarebbe Parte_1
riuscito ad evitare l'urto.
Dagli accertamenti eseguiti è, altresì emerso che il si era posto alla guida in sta- Parte_1
to di ebbrezza, avendo un tasso alcolemico pari a 1,00 g/l (superiore al valore massimo
consentito di 0,50 g/l).
18 Con il proprio comportamento il contravvenne, quindi, a quanto disposto dai se- Parte_1
guenti articoli del Codice della Strada:
- art. 142 comma 1: per aver superato il limite di velocità (50 km/h) prescritto nei centri
abitati
- art. 186 comma 1: per essersi posto alla guida in condizioni di ebbrezza conseguente
all'uso di sostanze alcoliche
Alla luce delle emergenze probatorie esaminate trova dunque piena conferma la dinamica del sinistro così come descritta e ricostruita dagli attori nell'atto di citazione introduttivo del giudizio, vale a dire che il sinistro che ha visto coinvolto il motociclo condotto dal
[...]
è addebitabile proprio alla manovra di guida della che immettendosi in via Per_3 CP_1
dei Pensieri non ottemperava all'obbligo di dare la precedenza al motociclo, causando la collisione dei mezzi. Ne consegue che – in assenza di una prova liberatoria, invero nemme-
no allegata – deve ritenersi dimostrata la colpa del conducente nella determinazione del si-
nistro e la conseguente prova del rapporto di causalità tra la negligente e imperita condotta di guida ed il sinistro mortale.
Per quanto concerne invece la condotta di guida del relativamente al profilo Parte_1
dell'eventuale concorso nella causazione dell'incidente, non ci si può esimere dal rammen-
tare il condivisibile principio secondo cui “la diminuzione del risarcimento del danno pati-
to iure proprio dai congiunti di persona deceduta per colpa altrui, in presenza di fatto col-
poso del deceduto, trova fondamento normativo direttamente nella disciplina del fatto ille-
cito, ed in particolare nell'art. 2054 c.c.; tuttavia l'idoneità della condotta colposa
dell'ucciso a concausare il danno deve essere apprezzata verificando, sulla base delle alle-
gazioni e delle prove assunte a presupposto del giudizio di fatto, l'effettiva incidenza
19 sull'evento morte della trasgressione della regola cautelare – generica o specifica – allo
stesso ascritta” (Cass. n. 4208/2017; Cass. n. 34625/2023). In altri termini, affinché possa dirsi che tale contegno “colposo” abbia effettivamente concorso alla “causazione” di tale ti-
pologia di pregiudizio, occorre, pur sempre, accertare che la colpa ascrivibile alla vittima del sinistro non si sostanzi nella mera trasgressione di una regola cautelare alla cui osser-
vanza il medesimo risultava tenuto, ma che tale violazione abbia effettivamente inciso nell'eziologia del sinistro rivelatosi mortale.
Nel caso de quo, benché si abbia la prova della violazione da parte del stesso di Parte_1
alcune regole di cautela (segnatamente gli artt. 142 e 186 C.d.S.) tuttavia, anche alla stregua delle valutazioni svolte dal CT (il quale, si rammenti, conferma in modo chiaro che il anche qualora avesse rispettato il limite di velocità di 50 km/h, non avrebbe po- Parte_1
tuto in alcun modo evitare l'impatto con l'autovettura condotta dalla ), si può giu- CP_1
gnere alla conclusione per cui le summenzionate trasgressioni non abbiano avuto alcuna in-
cidenza, sotto il profilo causale, nella verificazione del sinistro.
Non appare neppure rilevante la circostanza che sia stato accertato in capo al un Parte_1
tasso alcolemico superiore a quello prescritto e ciò in base allo stesso principio appena cita-
to, dal momento che tale contegno non ha avuto alcuna incidenza causale sulla dinamica del sinistro.
È stata, quindi, raggiunta la prova che il sinistro è causalmente riconducibile alla condotta dell'automobilista, condotta posta in violazione della regola di cautela specifica di cui all'art. 145, commi 4 e 5 C.d.S. Ove la Beretta, come dovuto, si fosse arrestata per dare la precedenza, il sinistro non si sarebbe verificato.
20 In definitiva la responsabilità per il sinistro che cagionava la morte del è da Parte_1
ascrivere integralmente, nell'ambito del presente giudizio, al conducente dell'autoveicolo
. Controparte_1
3. In punto quantum del risarcimento
Parti attrici e quali genitori della vittima, e Parte_1 Parte_2 [...]
, quale fratello di agivano sostanzialmente allegando le se- Persona_5 Persona_2
guenti categorie di danno:
a) danno c.d. da perdita parentale;
b) danno biologico, sotto il profilo delle conseguenze psichiche subite per via del-
la perdita del congiunto;
c) danni patrimoniali c.d. materiali (vedasi infra in dettaglio);
4. Danno da perdita parentale - liquidazione
Tanto premesso, per ciò che concerne il risarcimento del danno non patrimoniale subìto da-
gli attori per la morte del congiunto e relativamente al profilo della spet- Persona_2
tanza (oltre che del quantum) di tale risarcimento conviene partire dal principio statuito dal-
la Suprema Corte in base al quale nei casi di fatto illecito plurioffensivo (in quanto idoneo ad estinguere contemporaneamente il bene-vita della vittima primaria ed il vincolo parenta-
le con i congiunti di questa) “ciascun danneggiato - in forza di quanto previsto dagli artt.
2, 29, 30 e 31 Cost., nonché degli artt. 8 e 12 della Convenzione europea dei diritti
dell'uomo e dell'art. 1 della cd. "Carta di Nizza" - è titolare di un autonomo diritto all'inte-
grale risarcimento del pregiudizio subìto, comprensivo, pertanto, sia del danno morale (da
21 identificare nella sofferenza interiore soggettiva patita sul piano strettamente emotivo, non
solo nell'immediatezza dell'illecito, ma anche in modo duraturo, pur senza protrarsi per
tutta la vita) che di quello "dinamico-relazionale" (consistente nel peggioramento delle
condizioni e abitudini, interne ed esterne, di vita quotidiana). Ne consegue che, in caso di
perdita definitiva del rapporto matrimoniale e parentale, ciascuno dei familiari superstiti
ha diritto ad una liquidazione comprensiva di tutto il danno non patrimoniale subìto, in
proporzione alla durata e intensità del vissuto, nonché alla composizione del restante nu-
cleo familiare in grado di prestare assistenza morale e materiale, avuto riguardo all'età
della vittima e a quella dei familiari danneggiati, alla personalità individuale di costoro,
alla loro capacità di reazione e sopportazione del trauma e ad ogni altra circostanza del
caso concreto, da allegare e provare (anche presuntivamente, secondo nozioni di comune
esperienza) da parte di chi agisce in giudizio, spettando alla controparte la prova contra-
ria di situazioni che compromettono l'unità, la continuità e l'intensità
del rapporto familiare” (Cass. civ., Sez. III, n. 9231/2013).
Il diritto al risarcimento "iure proprio" del danno non patrimoniale (comprensivo sia del danno morale, sia di quello da perdita parentale, i quali, seppur distinti, concorrono a deli-
neare l'unica riparazione concessa alla vittima dell'illecito) viene attribuito in capo ai pros-
simi congiunti della vittima in quanto sussistenti in capo agli stessi sofferenze e patemi d'a-
nimo cagionati dalla perdita della persona cara e immediatamente ricollegabili all'illecito:
un tale illecito è dunque risarcibile in quanto danno arrecato “alla intangibilità della sfera
degli affetti e della reciproca solidarietà nell'ambito della famiglia e all'inviolabilità della
libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell'ambito di
22 quella peculiare formazione sociale costituita dalla famiglia", (Cass. civ., Sez. III, n.
23725/2008).
La questione che si pone, soprattutto nel nostro caso, è quella di individuare, all'interno della sfera dei congiunti, coloro ai quali riconoscere la legittimazione a pretendere un tale ristoro. Sicuramente possono ritenersi legittimati in tal senso i componenti della famiglia cosiddetta nucleare e, dunque, gli attori (genitori e fratello).
A tal proposito, deve poi considerarsi superato quell'orientamento giurisprudenziale che ri-
chiede, ai fini del riconoscimento del danno da perdita parentale in capo ai soggetti estranei al ristretto nucleo familiare, la sussistenza di una situazione di convivenza, la quale rappre-
senterebbe il connotato minimo attraverso cui si esteriorizza l'intimità delle relazioni di pa-
rentela. La stessa Cassazione infatti ha chiarito come, nella prospettiva di ritenuta risarcibi-
lità dei pregiudizi di natura non patrimoniale conseguenti alla lesione di un diritto inviolabi-
le della persona, “il riferimento ai "prossimi congiunti" della vittima primaria, quali sog-
getti danneggiati "iure proprio" a cagione del carattere plurioffensivo dell'illecito, deve es-
sere inteso nel senso che, in presenza di un saldo e duraturo legame affettivo tra questi ul-
timi e la vittima, è proprio la lesione che colpisce tale peculiare situazione affettiva a con-
notare l'ingiustizia del danno ed a rendere risarcibili le conseguenze pregiudizievoli che ne
siano derivate (se ed in quanto queste siano allegate e dimostrate quale dan-
no‐conseguenza), a prescindere dall'esistenza di rapporti di parentela o affinità giuridica-
mente rilevanti come tali” e che dunque “affinché si configuri la lesione di un interesse a
rilevanza costituzionale, la convivenza non deve intendersi necessariamente come coabita-
23 zione, quanto piuttosto come "stabile legame tra due persone", connotato da duratura e si-
gnificativa comunanza di vita e di affetti” (Cass. pen., Sez. IV, 46351/2014).
Ad ogni modo, si ribadisce che, quanto agli attori, lo stretto legame di parentela con il con-
giunto venuto a mancare determina di per sé il diritto al risarcimento per la perdita del caro,
dovendosi poi procedere ad analizzare, in concreto, il grado del legame che li univa alla vit-
tima nell'ottica di una equilibrata valutazione del danno, da operarsi necessariamente se-
condo il criterio equitativo.
Ciò chiarito, prima di procedere alla fase della liquidazione del danno, si reputa utile, per organicità di trattazione, procedere all'analisi di quanto emergeva dall'istruttoria in punto rapporti tra il deceduto ed i componenti della sua famiglia. Persona_2
Ribadito che la perdita rispettivamente di figlio e fratello non pone, per quanto sopra ripor-
tato, particolari temi in punto risarcibilità del danno da perdita parentale subito (si tratta, in-
fatti, di componenti della famiglia nucleare), va comunque sottolineato, anche e soprattutto in funzione della quantificazione del danno, che dall'istruttoria orale (si vedano, in sostan-
za, le dichiarazioni dei testimoni , Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3
e di cui alle udienze del 19 luglio 2023, 29 novembre 2023 e 9 gennaio CP_13
2024) risultava la descrizione di una famiglia particolarmente unita. In particolare, emerge-
va che il defunto giovane con tante passioni e benvoluto da tutti, era un Persona_2
vero e proprio punto di riferimento per la famiglia e, in particolare, per il fratello al quale era molto unito, anche in ragione delle difficoltà di il quale era aiutato e sostenuto Per_1
da (cfr. dichiarazione del testimone secondo cui aiutava tanto Per_2 Tes_3 Per_2
perché è dislessico” oppure ancora la deposizione testimoniale di Per_1 Per_1 Parte_1
24 CP_1 secondo cui “ praticava agonisticamente tennistavolo, prima che gli diagno- Per_1
sticassero il problema cardiaco. Il fratello (ndr. lo sosteneva sempre”). Persona_2
In generale, quindi, i citati dichiaranti confermavano che il nucleo familiare conviveva, che i componenti del nucleo stesso erano uniti nelle diverse e naturali attività svolte in ambito familiare (attività spirituali, conviviali, di svago etc.) e restituiscono tutti l'immagine di una famiglia dilaniata dal dolore derivante dal tragico evento.
Ciò illustrato, la misura del danno patito rispettivamente dai genitori e dal fratello del dece-
duto non può essere irrisoria e simbolica e dovrà tener conto della irrimediabile gravità del-
la perdita e della tragica serietà del pregiudizio.
Il danno da perdita del rapporto parentale deve essere risarcito mediante il ricorso a criteri di valutazione equitativa, rimessi alla prudente discrezionalità del giudice di merito, il quale dovrà tuttavia esplicitare le regole di equità applicate (comb. disp. artt. 1226 e 2056 c.c.).
A tal fine si adottano le tabelle del Tribunale di Milano per il 2024 che prevedono un ven-
taglio di ipotesi che consente di tener conto delle circostanze del caso concreto (tipizzabili,
in particolare, per ciò che concerne il legame del congiunto – genitori, fratello – la convi-
venza o meno, l'esistenza di congiunti superstiti, l'età della vittima e dei familiari,
l'intensità della relazione affettiva che caratterizzava il rapporto parentale con la persona deceduta), con applicazione del sistema liquidativo-tabellare cd. a punti. Sul tema si osser-
va che la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha ritenuto legittimamente applicabile il predetto sistema volto ad ottenere una liquidazione equitativa del danno ai sensi dell'art. 1226 c.c. (sul punto, arg. ex Cassazione civile sez. III, 19/09/2024, n.25213, secondo cui
“in tema di risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale,
25 quando, all'esito del giudizio di primo grado, l'ammontare del danno sia stato liquidato uti-
lizzando tabelle "a forbice", il danneggiato è legittimato a proporre impugnazione per ot-
tenere la liquidazione di un maggiore importo risarcitorio in forza di tabelle "a punti",
adottate nelle more del giudizio di appello, purché deduca, con specifico motivo di grava-
me, la differenza tra i valori minimi o massimi tra le tabelle e alleghi che l'applicazione dei
nuovi valori-punto nel minimo comporterebbe, per ciò stesso, un risultato più favorevole
della liquidazione del danno attribuitagli con la sentenza impugnata. (Nella specie, la S.C.
ha affermato l'inammissibilità del motivo di censura, avendo la ricorrente del tutto manca-
to di puntualizzare gli esiti dell'applicazione delle tabelle "a punti" al caso concreto, non
adducendo che la sua applicazione avrebbe comportato un maggior ristoro risarcitorio per
il pregiudizio patito, né fornendo qualsivoglia indicazione degli specifici parametri da ap-
prezzare ai fini della liquidazione con detta modalità).”).
Le tabelle applicabili – è bene ricordarlo - tengono conto anche del c.d. danno morale
“transeunte”, non costituente voce autonoma di danno risarcibile ma componente del danno non patrimoniale alla persona per lesione dei diritti fondamentali.
Si precisa che il valore ottenuto va devalutato alla data del sinistro e successivamente riva-
lutato, con interessi calcolati sulle somme via via rivalutate.
****
Applicando i parametri di cui alla tabella di Milano 2024, si ottengono (chi scrive non igno-
ra – è bene sottolinearlo – che l'applicazione di questo, per così dire, canone costituisce una necessaria semplificazione al fine di rendere possibile la valutazione equitativa) i seguenti risultati, riportati per ogni singolo danneggiato.
26 (di anni 52 all'epoca del sinistro), padre di Parte_1 Persona_2
SVILUPPO del CALCOLO
Tabella di riferimento: 2024
Valore del Punto Base: € 3.911,00
Punti in base all'età del congiunto: 18
Punti in base all'età della vittima: 26
Punti per convivenza tra congiunto e vittima: 16
Punti in base al numero di familiari del nucleo primario 12
Punti per qualità/intensità della relazione (valore massimo): 30
Punti totali riconosciuti: 72
IMPORTO del RISARCIMENTO € 391.103,18
Importo devalutato alla data del sinistro € 330.044,73
acconto del 14.01.2022 di euro 175.000,00 devalutato al sinistro: € 166.349,81
DIFFERENZA dopo detrazione acconto € 163.694,92
Importo rivalutato e con interessi calcolati sulle somme via via rivalutate:
€ 211.959,65
****
27 (di anni 49 all'epoca del sinistro), madre di Parte_2 Parte_3
del CALCOLO
[...]
Tabella di riferimento: 2024
Valore del Punto Base: € 3.911,00
Punti in base all'età del congiunto: 20
Punti in base all'età della vittima: 26
Punti per convivenza tra congiunto e vittima: 16
Punti in base al numero di familiari del nucleo primario 12
Punti per qualità/intensità della relazione (valore massimo): 30
Punti totali riconosciuti: 74
IMPORTO del RISARCIMENTO € 391.103,18
Importo devalutato alla data del sinistro € 330.044,73
acconto del 14.01.2022 di euro 175.000,00 devalutato al sinistro € 166.349,81
DIFFERENZA dopo detrazione acconto € 163.694,92
Importo rivalutato e con interessi calcolati sulle somme via via rivalutate:
€ 211.959,65
****
28 (di anni 13 all'epoca del sinistro), fratello di Persona_1 Persona_2
SVILUPPO del CALCOLO
Tabella di riferimento: 2024
Valore del Punto Base: € 3.911,00
Punti in base all'età del congiunto: 20
Punti in base all'età della vittima: 20
Punti per convivenza tra congiunto e vittima: 20
Punti in base al numero di familiari del nucleo primario 12
Punti per qualità/intensità della relazione (valore massimo): 30
Punti totali riconosciuti: 72
IMPORTO del RISARCIMENTO € 169.831,00
Importo devalutato alla data del sinistro € 143.317,30
acconto dell'14.01.2022 di euro 49.000,00 devalutato al sinistro € 46.577,95
DIFFERENZA dopo detrazione acconto € 96.739,35
Importo rivalutato e con interessi calcolati sulle somme via via rivalutate:
€ 125.262,52
****
29 Si precisa che, per comodità di calcolo ed al fine di illustrare con più chiarezza anche i cri-
teri relativi alle successive poste di danno, si è proceduto allo scomputo di quanto corrispo-
sto dall'istituto assicuratore convenuto (ed accettato dagli attori a titolo di acconto sul mag-
gior dovuto) da tale posta di danno, dunque dalla liquidazione del dovuto per il danno da perdita parentale (segnatamente gli acconti venivano corrisposti in data 1.10.2020: cfr. doc.
CP_1 1 di parte ).
Per quanto riguarda i criteri da applicarsi in punto devalutazione, rivalutazione ed interessi si veda quanto in dettaglio esplicato infra sub paragrafo 4. Tali criteri, ovviamente, valgono per tutte le liquidazioni secondo cd. criteri LL (con la precisazione che, ove, come nel caso di specie, vadano detratti acconti, le somme dovranno essere rese omogenee, tramite devalutazione delle stesse alla data del sinistro con successiva detrazione dagli importi anch'essi devalutati e poi successivamente rivalutati ad oggi) ed ugualmente per tutti i dan-
neggiati.
****
Circa lo sviluppo di calcoli, si precisa che, stante l'utilizzazione del sistema cd. a punti che tiene conto dell'età dei congiunti al momento della perdita del caro, dell'età del defunto,
della convivenza o meno e dell'esistenza di altri (con contemplazione del numero) familiari superstiti, si è ritenuto in virtù di quanto emerso dall'istruttoria orale e dianzi illustrato, di assegnare il valore massimo tabellare relativamente alla qualità ed intensità dei legami fa-
Pt_ miliari che, come detto, avvincevano la vittima del sinistro alla sua famiglia (genitori e
). Pt_5
30
5. Danno biologico – liquidazione
Per ciò che concerne il danno biologico allegato dagli attori, ai fini della sua quantificazio-
ne, veniva assunta CT medico-legale.
L'incarico veniva affidato al dott. il quale si avvaleva, previa autorizza- Persona_6
zione del Giudice, dell'opera dell'ausiliario medico specialista in Psichiatria, che veniva individuato nella persona del dott. Persona_7
Gli approdi raggiunti dal CT nella relazione finale, cui si rinvia integralmente, sono pie-
namente condivisibili in quanto sorretti da argomentazioni basate su criteri logico-
scientifici puntualmente esposti, sicché l'opera del CT stesso è scevra da censure.
In particolare (si veda relazione del CT, pp. 6 e ss.: parti in grassetto evidenziate dal re-
dattore), il dott. afferma che: “in conseguenza del decesso di vit- Per_6 Persona_2
tima di incidente del traffico occorso in data 28.06.2020, i prossimi congiunti Parte_1
(padre), (madre) e (fratello) hanno subito
[...] Parte_2 Persona_1
un danno psichico che, in considerazione del tempo trascorso dal verificarsi dell'evento
psico-lesivo, può indubbiamente considerarsi stabilizzato.
Prendendo come riferimento i valori LL proposti nella “Guida alla valutazione psi-
chiatrica e medico legale del danno biologico di natura psichica – seconda edizione” di
[...]
e si possono formulare le seguenti considerazioni: Pt_6 Parte_7
- la sintomatologia presentata da in particolare per la “presenza di Parte_1
polarizzazione/intrusività ideativa, reattività alla riesposizione a specifici stimoli” appare
31 inquadrabile come “Disturbo da lutto persistente complicato” di grado lieve, per la quale
è prospettabile una valutazione del danno biologico in misura prossima al 23%;
- la sintomatologia presentata da appare inquadrabile in un disturbo da Parte_2
lutto persistente complicato evoluto verso un “Disturbo Depressivo Maggiore”, configu-
rante un danno biologico permanente prossimo al 35%;
- la sintomatologia presentata da tenuto conto della compromissione del Persona_1
funzionamento del soggetto, appare inquadrabile come “Disturbo dell'Adattamento non
complicato”, configurante un danno biologico pari a 8%.
In accordo con la metodologia adottata dagli Autori della guida di riferimento, le singole
percentuali devono essere modulate in relazione alla portata stressogena dell'evento. Lo
sviluppo del disturbo è dato, infatti, dall'incontro tra evento lesivo in sé e l'individuo che
attribuisce all'evento delle valenze e dei significati individuali e soggettivi ma che comun-
que condizionano la patogenicità dell'evento stesso. Naturalmente questo fattore individua-
le tende a ridursi quanto maggiore è l'intensità dello stress cui il soggetto è esposto.
Nella fattispecie, utilizzando la scala della rilevanza degli eventi psico traumatici stressanti
CP_1 di e utilizzata dagli Autori, l'evento cui sono stati sottoposti i periziandi può Per_8
essere inquadrato, come portata psico-lesiva, tra gli eventi psicotraumatizzanti con portata
psico-lesiva molto elevata (tra cui si annovera la “Morte di un familiare stretto”) a cui
corrisponde un coefficiente di taratura di 0,8.
Applicando tale coefficiente di taratura, si addiviene alle seguenti valutazioni conclusive:
32 presenta un disturbo da lutto persistente complicato a cui corrispon- Parte_1
de un danno biologico prossimo al 18-19% (diciotto-diciannove per cento);
presenta un disturbo depressivo maggiore a cui corrisponde un danno Parte_2
biologico prossimo al 28% (ventotto per cento);
presenta un disturbo da lutto persistente complicato a cui corrisponde Persona_1
un danno biologico prossimo al 6-7% (sei-sette per cento).
Le spese mediche sono così documentate:
- ricevuta per relazione psichiatrica sulle persone di e Parte_1 Persona_9
dott.ssa , di € 2.500,00 + Iva;
[...] CP_2
- ricevuta per colloquio e somministrazione test psicodiagnostici sulle persone di Parte_1
Per_ e dott.ssa , di € 1.501,40;
[...] Parte_2
- ricevuta per consulenza psicodiagnostica sulla persona di dott.ssa Persona_1
di € 920,00; Per_11
- prenotule relative a consulenza medico-legale in ambito di responsabilità civile sulle per-
sone di e dott. di € Parte_1 Parte_2 Persona_1 Per_12
1.229,51 + Iva cadauna (tot. € 3.688,53 + Iva).
Tutte le spese, delle quali risultano allegate le relative disposizioni di bonifico, sono da ri-
tenere congrue ed attinenti al caso.
Non prevedibili ulteriori spese future.
33 Puntuali sono pure le repliche del CT (e dell'ausiliario) nei confronti delle osservazioni mosse dal CTP di parte convenuta, repliche riportate alle pagine 8 e seguenti della relazione alle quali si rinvia integralmente.
Peraltro, stante il carattere squisitamente tecnico dell'indagine, per completezza, corre l'obbligo di riportare che gli approdi raggiunti in sede di CT sono pure perfettamente coe-
renti con quanto narrato dai testimoni circa il patimento subito dai congiunti e familiari in conseguenza del tragico decesso di Persona_2
A proposito della quantificazione del danno non patrimoniale va detto che il calcolo tabel-
lare eseguito con l'utilizzo delle Tabelle Milano ratione temporis applicabili, e nel rispetto dei criteri ivi indicati, considera l'intero danno non patrimoniale sofferto dal soggetto, quale lesione della sua integrità psicofisica, negli aspetti che vanno oltre la mera capacità specifi-
ca a produrre reddito.
In merito a quanto appena detto si veda: Corte di Cassazione 22.06.2009, n. 14551, che sin-
tetizza chiaramente il dictum delle Sezioni Unite a proposito di danno non patrimoniale, ri-
badendo che il danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c. costituisce una categoria
ampia, comprensiva non solo del cd. danno morale soggettivo (e cioè della sofferenza con-
tingente e del turbamento d'animo transeunte, determinati da fatto illecito integrante rea-
to), ma anche di ogni ipotesi in cui si verifichi un'ingiusta lesione di un valore inerente alla
persona, costituzionalmente garantito, dalla quale consegua un pregiudizio non suscettibile
di valutazione economica, senza soggezione al limite derivante dalla riserva di legge corre-
lata all'art. 185 c.p. ....
34 ..... Il danno non patrimoniale è risarcibile - sulla base di un'interpretazione costituzional-
mente orientata dell'art. 2059 c.c. - anche quando non sussiste un fatto-reato, né ricorre
alcuna delle altre ipotesi in cui la legge consente espressamente il ristoro dei pregiudizi
non patrimoniali, a tre condizioni:
(a) che l'interesse leso - e non il pregiudizio sofferto - abbia rilevanza costituzionale (altri-
menti si perverrebbe ad una abrogazione per via interpretativa dell'art. 2059 c.c., giacché
qualsiasi danno non patrimoniale, per il fatto stesso di essere tale, e cioè di toccare inte-
ressi della persona, sarebbe sempre risarcibile);
(b) che la lesione dell'interesse sia grave, nel senso che l'offesa superi una soglia minima di
tollerabilità (in quanto il dovere di solidarietà, di cui all'art. 2 Cost., impone a ciascuno di
tollerare le minime intrusioni nella propria sfera personale inevitabilmente scaturenti dalla
convivenza);
(c) che il danno non sia futile, vale a dire che non consista in meri disagi o fastidi, ovvero
nella lesione di diritti del tutto immaginari, come quello alla qualità della vita o alla felici-
tà.
Nello stesso senso, si veda anche Cass. civ., Sez. III, 16.12.2014, n. 21415, secondo la qua-
le: “sulla base dell'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c.,
il danno non patrimoniale è risarcibile, anche quando non sussista un fatto-reato né ricor-
ra alcuna delle altra ipotesi in cui la legge consente espressamente il ristoro dei pregiudi-
zi non patrimoniali, a tre condizioni: a) che l'interesse leso abbia rilevanza costituzionale;
b) che la lesione dell'interesse sia grave, nel senso che l'offesa superi una soglia minima di
tollerabilità; c) che il danno non sia futile, vale a dire che non consista in meri disagi o fa-
35 stidi, ovvero nella lesione di diritti del tutto immaginari, come quello alla qualità della vita
o alla felicità” (nello stesso senso si vedano anche: Cass. civ. Sez. III, 16.12.2014, n.
26367; Cass. civ., Sez. III, 16.06.2014, n. 13670).
Prima di passare alla concreta liquidazione per ciascun soggetto, vanno illustrati i seguenti principi.
Il danno biologico permanente viene liquidato sulla base dei criteri LL per punto di invalidità utilizzati dal Tribunale Milano 2024 (con devalutazione e successiva rivalutazio-
ne) che rapportano l'entità del risarcimento ad un valore progressivo con riferimento all'in-
cremento dei punti di invalidità e con una funzione regressiva di decurtazione con riferi-
mento all'elevarsi dell'età del danneggiato al momento del sinistro.
Le somme liquidate (crediti di valore) vanno rivalutate dalle date in cui sono state moneta-
riamente determinate (c.d. aestimatio) fino alla data della loro liquidazione definitiva (c.d.
taxatio).
La rivalutazione va effettuata applicando sulle somme gli indici della rivalutazione moneta-
ria ricavati dalle pubblicazioni ufficiali dell'Istituto Nazionale di Statistica. Gli indici presi in considerazione sono quelli del c.d. costo della vita, ovverossia del paniere utilizzato dall'ISTAT per determinare la perdita di capacità di acquisto con riferimento alle tipologie dei consumi delle famiglie di operai ed impiegati (indice F.O.I.).
Tale rivalutazione viene presa in considerazione per ciascuna delle voci di cui si compone la liquidazione del danno e dalla decorrenza per ciascuna indicata (vedi sopra).
36 Nella liquidazione del danno la giurisprudenza è concorde nel riconoscere anche il danno da ritardo nella prestazione e tale importo viene liquidato in via sostanzialmente equitativa attraverso il riconoscimento al danneggiato di una ulteriore voce che correntemente viene definita come "interessi compensativi" (altri li definiscono "moratori", ma ai fini della pre-
sente valutazione le differenze terminologiche sono indifferenti). Tali interessi sono calco-
lati dalla data del momento generativo della obbligazione risarcitoria sino al momento della liquidazione.
Gli interessi vanno liquidati al tasso nella misura legale che, in base alla normativa vigente,
viene variato in relazione alle dinamiche dei tassi correnti sul mercato, sia un parametro di riferimento adeguato per determinare il danno da ritardo della prestazione risarcitoria.
Tali interessi vanno calcolati non sulle somme integralmente rivalutate (il che condurrebbe ad una duplicazione delle voci risarcitorie, come affermato nella nota sentenza Sezioni Uni-
te del 17.2.1995, n. 1712) il che comporta un calcolo di interessi alquanto inferiore a quelli calcolati integralmente per l'intero periodo.
La cadenza della rivalutazione comporta il calcolo degli interessi sulla somma via via riva-
lutata con periodicità annuale (Cass. 20.6.1990, n. 6209, soluzione accolta, in genere, con riferimento alle esigenze di semplificazione dei calcoli).
In tal caso il calcolo della rivalutazione viene fatto anno per anno alla data convenzionale del 31 dicembre ed in quella data vengono computati gli interessi che, poi, sono improdut-
tivi di ulteriori interessi e non vengono capitalizzati in alcun modo.
37 Di seguito, quindi, gli importi cui si giunge in base ai parametri sopra illustrati, per ciascun soggetto che ha riportato un danno all'integrità psico-fisica.
(di anni 52 all'epoca del sinistro), padre di invalidità Parte_1 Persona_2
permanente quantificata nel 19% e danno quantificato, secondo parametro tabellare appli-
cato, in 70.522,00, importo che, prima devalutato alla data del sinistro e poi successivamen-
te rivalutato, giunge ad euro 77.059,17.
****
(di anni 49 all'epoca del sinistro), madre di invalidità Parte_2 Persona_2
permanente quantificata nel 28% e danno quantificato, secondo parametro tabellare appli-
cato, in 146.095,00; questo importo devalutato alla data del sinistro è pari ad euro
123.286,92. A questo punto va detratto l'acconto corrisposto all'attrice e pari ad euro
34.880,00, importo che, devalutato anch'esso alla data del sinistro, è pari ad euro
33.155,89, per una differenza di euro 90.131,03. Questo importo rivalutato ad oggi e con interessi calcolato sulle somme via via rivalutate è pari ad euro 116.705,77.
****
(di anni 13 all'epoca del sinistro), fratello di invalidità Persona_1 Persona_2
permanente quantificata nel 7% e danno quantificato, secondo parametro tabellare applica-
to, in 17.190,00, importo che, prima devalutato alla data del sinistro, e poi successivamente rivalutato, giunge ad euro 18.783,46.
38
6. Danni patrimoniali c.d. materiali
Per quanto riguarda i danni cd. materiali, il CT riconosceva come congrue le seguenti spese mediche: € 3052,00 per relazione psichiatrica dott.ssa (cfr. doc. 12, pagg. 21 e CP_2
Per_ 23 di parti attrici); € 1.501,40 per prestazioni dott.ssa (cfr. doc. 12 pagg. 25 e 27 di parti attrici); € 920,00 per consulenza psicodiagnostica dott.ssa (cfr. doc. 12, pagg. Per_11
29 e 31 di parti attrici); € 1.500 cadauna (tot. € 4500,00) per consulenza medico-legale in ambito di responsabilità civile svolta dal dott. (cfr. doc. 12, pagg. 33-44). Per_12
Ancora, gli attori allegavano un danno emergente, provato in effetti per tabulas, salvo quanto specificato per ciascuna voce (si vedano i documenti di parti attrici di seguito citati),
per le seguenti spese (in grassetto quelle che si ritengono provate e riconducibili all'evento
de quo):
€ 6720,80 per le onoranze funebri del (doc. 12, pagg. 1-5); Persona_2
€ 130,00 per la rottamazione dello scooter Honda SH DL70690 (doc. 12, pag. 7).
€ 1.000 (importo ritenuto, in via equitativa, verosimile per il valore dello scooter incidenta-
to);
€ 5.075,20 per spese di assistenza e difesa nel procedimento penale;
per un importo totale di euro 22.899,40.
Va detratto l'acconto corrisposto di euro 9.270,00, importo che devalutato alla data del 30
giungo 2021 (data calcolata in via di buona approssimazione come data media degli esbor-
si) ammonta ad euro 8.930,64.
39 La differenza ammonta pertanto ad euro 13.968,76.
La somma, ad oggi rivalutata e con interessi calcolati sulle somme via via rivalutate (si adotta come dies a quo per la rivalutazione una data media calcolata in via di buona appros-
simazione come sopra indicata nel 30.06.2021), ammonta ad euro 17.838,91.
7. Somma delle poste
Occorre, a questo punto, riportare la somma totale delle singole voci per ciascuna parte,
importi questi che corrisponderanno, quindi, a quelli indicati in dispositivo.
€ 211.959,65 + € 77.059,17 + € 17.838,91 = € 306.858,73 Parte_1
€ 211.959,65 + € 116.705,77 = € 328.665,42 Parte_2
€ 125.262,52 + 18.783,46 = € 144.045,98 Persona_1
8. spese di lite
Le spese seguono la soccombenza;
di conseguenza parti convenute dovranno rifondere agli attori ed agli intervenuti le spese del presente giudizio.
Vengono, quanto a liquidazione delle spese, in considerazione i nuovi parametri disciplinati dal DM 55/2014 recante: "Determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi
per la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n.
247”, pubblicato in GU n. 77 di data 02.04.2014 ed entrato in vigore il 03.04.2014.
Per la norma transitoria di cui all'art. 28 del Regolamento, le nuove disposizioni si applica-
no alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore.
La liquidazione del compenso unitario, senza quindi più distinzione tra diritti ed onorari, va fatta previa determinazione del valore della controversia che si collega, nei giudizi per pa-
40 gamento di somme, anche a titolo di danno, alla somma attribuita alla parte vincitrice e non alla somma domandata.
Nel caso in esame deve trovare applicazione, per quanto riguarda il rapporto processuale tra attori e convenuti, lo scaglione da € 520.001,00 ad € 1.000.00,00, nell'ambito del quale vanno considerati i valori per le singole fasi svoltesi (fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria), avuto riguardo alla pluralità di parti, circostanza che giustifica l'aumento del compenso nella misura del 20%.
A carico dei convenuti dovranno infine, sempre in applicazione del criterio della soccom-
benza come sopra applicato, essere poste le spese della CT medico-legale nella misura li-
quidata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara integralmente responsabile del sinistro verificatosi in Controparte_1
data 28.06.2020;
2) condanna le parti convenute , in Controparte_1 Controparte_2
persona del legale rappresentante pro tempore, e , in persona del Controparte_3
legale rappresentante pro tempore, in solido tra di loro, a risarcire a Parte_1
i danni da questo subiti, liquidati nell'importo complessivo di Euro
[...]
306.858,73, comprensivo della rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT e de-
gli interessi compensativi sulle somme via via rivalutate fino alla data del 18.06.2025,
oltre gli interessi nella misura legale sulla somma complessiva da tale data fino al saldo;
41 3) condanna le parti convenute , in Controparte_1 Controparte_2
persona del legale rappresentante pro tempore, e , in persona del Controparte_3
legale rappresentante pro tempore, in solido tra di loro, a risarcire a Parte_8
quale i danni da questo subiti, liquidandoli nell'importo complessivo di Euro
[...]
328.665,42 comprensivo della rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT e degli interessi compensativi sulle somme via via rivalutate fino alla data del 18.06.2025, oltre gli interessi nella misura legale sulla somma complessiva da tale data fino al saldo;
4) condanna le parti convenute , in Controparte_1 Controparte_2
personale del legale rappresentante pro tempore, e , in persona Controparte_3
del legale rappresentante pro tempore, in solido tra di loro, a risarcire a Per_1
i danni da questa subiti, liquidandoli nell'importo complessivo di Euro
[...]
144.045,98 comprensivo della rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT e degli interessi compensativi sulle somme via via rivalutate fino alla data del 18.06.2025, oltre gli interessi nella misura legale sulla somma complessiva da tale data fino al saldo;
5) condanna le parti convenute in solido tra di loro a rifondere a parti attrici le spese del presente giudizio, spese che liquida complessivamente in Euro 35.031,60 per compenso unico di avvocato, oltre ad Euro 1.817,44 per anticipazioni, oltre ad Euro 8.742,15 per spese CTP, oltre a 15% per rimborso spese generali come per legge, oltre ad accessori come per legge;
6) pone definitivamente a carico dei convenuti le spese, come già liquidate, del consulente tecnico d'ufficio dott. condannando gli stessi convenuti a restituire agli Persona_6
attori anticipi eventualmente da questi già corrisposti al CT.
42 Così deciso in Livorno, 18 giugno 2025
Il Giudice
dott. Giulio Scaramuzzino
43 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “Ero ferma, con il motore spento, sulle strisce pedonali insieme con una mia amica. La suddetta è scesa all'intersezione tra via Machiavelli/via dei Pensieri. La mia amica è scesa dall'auto/stava scendendo, ma di- scutevamo se rimanere a dormire qui. Nel momento che ho deciso di rimanere a dormire dalla mia amica, ho sentito un colpo senza capire da dove provenisse.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO nella persona del Giudice unico, dott. Giulio Scaramuzzino ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 2309/2022 promossa da:
e in proprio e in qualità di esercenti la Parte_1 Parte_2
responsabilità genitoriale sul figlio rappresentati e difesi dall'Avv. Persona_1
Vinicio Vannucci presso il cui studio sito in Livorno, Piazza Benamozegh n. 17, hanno eletto il domicilio attrice
contro
(C.F. , nata a [...] l'[...] e residente in Controparte_1 C.F._1
Livorno, Via Palloni n. 22, rappresentata e difesa dall'Avv. Romano Lombardi, presso il cui studio sito in Grosseto, Piazza Albegna n. 3, è elettivamente domiciliata convenuta
e
(P. IVA ), in per- Controparte_2 P.IVA_1
sona del suo legale rappresentante pro-tempore, con sede in Isola del Giglio (GR), rappre-
1 sentata e difesa dall'Avv. Roberta Bardi, presso il cui studio in Grosseto, Piazza Albegna n.
3, è elettivamente domiciliata convenuta
e
(P. IVA ), in persona del procuratore speciale Controparte_3 P.IVA_2
pro-tempore dott. rappresentato e difeso dall'Avv. Giorgio Pritelli presso CP_4
il cui studio in Livorno, via Ricasoli n. 49, ha eletto domicilio convenuto
Oggetto: risarcimento danni – danno da perdita parentale
Causa trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
precisate in data 5.03.2025
dal procuratore di parti attrici:
“Voglia codesto ecc.mo Tribunale, contrariis reiectiis, - in via istruttoria, disporre la
chiamata a chiarimenti del C.T.U. e del suo ausiliario in contraddittorio, così come richie-
sto nelle note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 13.6.2024; - nel merito, ac-
certare e dichiarare l'esclusiva responsabilità della sig.na in ordine alla Controparte_1
causazione del sinistro mortale de quo e conseguentemente CONDANNARE i convenuti, in
solido tra loro, al pagamento in favore degli attori, a titolo di risarcimento dei danni tutti
subiti, sulla base delle tabelle Milano 2024 delle seguenti somme:
Danno c.d. parentale:
(padre) € 391.103,18 Parte_1
(madre) € 391.103,18 Parte_2
2 (fratello) € 169.830,60 Persona_1
Danno biologico permanente:
53 anni (18/19%): € 66.435,00 Parte_1
49 anni (28%): € 146.095,00 Parte_2
14 anni (12%): € 96.890,00 Persona_1
e così complessivamente € 1.261.456,96
cui deve aggiungersi il rimborso delle spese sostenute e documentate (unitariamente doc.
12) ricevute spese.pdf) e consistenti in spese funerarie (€ 6.720,80), spese per rottamazione
del mezzo (€ 130,00), valore dello scooter (€ 1.500,00) e spese per consulenze (per com-
plessivi € 15.047,80), oltre a quelle di assistenza e difesa nel procedimento penale (€
5836.48), per un totale di € 29.314,28.
E quindi, al netto di quanto già percepito, dell'importo complessivo pari ad € 302.582,46
per € 327.318,18, per ed € 217.720,60 per Parte_1 Parte_2 [...]
o di quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia. Per_1
Il tutto oltre rivalutazione monetaria sugli importi da corrispondere a decorrere dal giugno
2024 (data di ultimo aggiornamento delle tabelle milanesi) e interessi legali maturati dalla
data del sinistro al saldo sulle somme spettanti prima devalutate e poi rivalutate anno per
anno.
Si oppongono sin d'ora ad eventuali nuove domande, eccezioni e/o istanze anche istrutto-
rie, che dovessero risultare nelle conclusioni avversarie.
Con vittoria di spese e compensi di difesa, oltre al pagamento refusione delle spese di
C.T.U. e C.T.P., per complessivi € 12.987,75, come da documentazione allegata (costi
C.T.U. e C.T.P..pdf)”;
3 dal procuratore di parte convenuta ( ): Controparte_1
“Voglia l'Ill.mo Giudice del Tribunale di Livorno, in ipotesi di accoglimento della doman-
da attrice, condannare la Compagnia di assicurazioni a tenere in- Controparte_3
denne e manlevare la convenuta da qualunque somma quest'ultima fosse Controparte_1
condannata a pagare in ragione dei fatti per cui è causa. Con vittoria di spese e compenso
di lite oltre rimborso spese generali, iva e c.p.a. come per legge”;
dal procuratore di parte convenuta ): Controparte_2
“Voglia l'Ill.mo Giudice del Tribunale di Livorno, contrariis reiectis: - in via principale,
respingere la domanda attrice per essere l'importo di € 443.150,00 complessivamente ver-
sato da , congruo e sufficiente a risarcire il danno di cui è causa;
- CP_3 CP_3
in subordine e nella ipotesi di accoglimento della domanda attrice, condannare la
[...]
a tenere indenne e manlevare la per CP_3 Controparte_2
quanto la stessa fosse eventualmente tenuta a risarcire, a qualsiasi titolo, in favore degli
attori. In ogni caso con vittoria di spese e compenso di lite oltre rimborso spese generali,
iva e c.p.a. come per legge”;
dal procuratore di parte convenuta ): Controparte_3
“voglia l'On.le Tribunale di Livorno, contrariis reiectis, IN TESI, respingere la domanda
attrice per essere l'importo di €.443.150,00, complessivamente versato da Controparte_5
, congruo e sufficiente a risarcire il danno di cui è causa. Spese vinte;
[...]
IN IPOTESI, accogliere la domanda attrice nei limiti del giusto e del provato, tenendo in
debito conto del concorso di colpa della vittima nella verificazione del sinistro e detraendo
dal totale dovuto quanto già corrisposto dalla convenuta , opportunamente rivaluta- CP_3
to. Spese compensate almeno in parte con gli attori - ove risulti palese sproporzione tra pe-
4 titum e decisum - ed integralmente compensate con e Controparte_1 Controparte_2
costituite al solo fine di vedersi riconosciuta una garanzia assicurativa non conte-
[...]
stata e prevista per legge.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo
Con atto di citazione del 29 giugno 2022 ritualmente notificato e Parte_1
– in proprio e in qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sul Parte_2
figlio – convenivano in giudizio dinnanzi all'intestato Tribunale Persona_1 [...]
(di seguito, per brevità, CP_6 Controparte_2 Controparte_2
anche solo ”) e (di seguito, per brevi- Controparte_2 Controparte_3
tà, anche solo “ ”) per ivi sentirsi accogliere le seguenti conclusioni: CP_3
“Voglia questo ecc.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, accertare e dichiarare
l'esclusiva responsabilità della sig.na in ordine alla causazione del sini- Controparte_1
stro mortale de quo e conseguentemente condannare i convenuti, in solido tra loro, al pa-
gamento in favore degli attori, a titolo di risarcimento dei danni tutti subiti, così come spe-
cificamente indicati nel presente atto al netto di quanto già percepito e, quindi,
dell'importo complessivo pari ad € 281.162,28 per € 270.026,00 per Parte_1
ed € 180.928,00 per oltre interessi legali dal dovuto Parte_2 Persona_1
al saldo, o di quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia all'esito
dell'espletanda istruttoria.
Il tutto oltre rivalutazione monetaria sugli importi da corrispondere a partire dall'anno
2021 e interessi legali maturati dalla data del sinistro al saldo.
Con vittoria di spese e compensi di avvocato del presente giudizio.”
5 A sostegno della propria domanda parti attrici deducevano: - che in data 28.06.2020, intor-
no alle ore 1:20 circa, mentre era alla guida del proprio motociclo Persona_2
HONDA SH 125 (tg. DL70690), in prossimità dell'intersezione tra via dei Pensieri e via
Machiavelli nel Comune di Livorno (LI), impattava contro l'autovettura Volkswagen Polo
(tg. FL385MK) di proprietà della ma quella sera condotta dalla sig.na Controparte_2 [...]
, la quale ometteva di dare precedenza al giovane conducente invadendo la CP_7
corsia al momento del di lui transito;
- che il sinistro stradale aveva avuto esito fatale per
- che secondo la ricostruzione della dinamica dell'incidente effettuata Persona_2
dalla Polizia Municipale di Livorno era risultato che l'autovettura guidata dalla , la CP_1
quale sulla base di ulteriori accertamenti riportava un tasso alcolemico di 1,48 g/l, si era lentamente immessa in via dei Pensieri omettendo di dare la precedenza al motociclo guida-
to dal (anch'egli con un tasso alcolemico di 1,00 g/l) che proveniva dalla sua si- Parte_1
nistra, il quale ha posto in essere una frenata d'emergenza in forza della quale lo scooter cadeva rovinosamente a terra sul lato sinistro andando ad urtare con violenza la parte ante-
riore spigolare sinistra dell'auto che, dopo l'impatto, continuava la marcia ancora qualche metro per poi arrestarsi sulla carreggiata opposta di via dei Pensieri.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituivano in giudizio la sig.na CP_8
[...
, la e . Nel merito, i convenuti Controparte_2 Controparte_3
chiedevano in via principale il rigetto delle domande attoree, accertata la dinamica del sini-
stro di lite e valutata la sussistenza di una responsabilità concorsuale in capo al de cuius
per violazione degli artt. 142, 141 e 186 del CdS nella misura ritenuta Persona_2
equa di giustizia, tenuto conto anche delle somme già corrisposte da . In Controparte_3
subordine, la riduzione della pretesa creditoria di parte attrice.
6 Alla prima udienza svoltasi in data 24.11.2022, il precedente Giudice concedeva i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., rinviando il processo al 23.03.2023 per la discussione delle richieste istruttorie.
Le parti, quindi, procedevano al deposito delle memorie contenenti le suddette richieste.
In occasione della predetta udienza, il precedente G.I. assegnatario del fascicolo ammetteva le prove orali articolate dalle parti.
Nel corso del giudizio venivano escussi i testimoni sui capitoli di prova ammessi ed esple-
tata Consulenza Tecnica d'Ufficio medico – legale.
Esaurita l'istruzione della causa, questa, all'udienza del 6.03.2025, sostituita mediante il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
2. In punto an
Nel merito, la domanda è fondata nei limiti di cui appresso si dirà.
Trattasi, in punto an delle pretese attoree, di scrutinare la questione della responsabilità per il sinistro stradale occorso in data 28.06.2020, verso le ore 1:20, lungo Via dei Pensieri in
Livorno, allorquando si trovava alla guida del suo motociclo HONDA Persona_2
SH 125 tg. DL 70690, in direzione sud-nord, diretto verso viale Nazario Sauro.
Secondo le allegazioni attoree, all'altezza dell'intersezione con via Machiavelli (che incro-
cia ortogonalmente via dei Pensieri) la corsia di marcia sulla quale viaggiava Persona_3
veniva improvvisamente invasa ed ostruita dall'autovettura Volkswagen Polo (tg.
[...]
FL385MK) di proprietà della convenuta alla cui guida vi era la convenuta Controparte_2
L'autoveicolo, dopo aver impegnato via Machiavelli, avrebbe lentamente Controparte_9
cominciato la manovra di immissione sulla via dianzi citata, non accorgendosi della so-
7 pravvenienza del motociclo condotto dal giovane il quale aveva il diritto di precedenza. Ne
sarebbe conseguita la necessità, da parte del giovane, di una frenata di emergenza, che si concludeva con la rovinosa caduta del motociclo e, prima ancora, con il disarcionamento del stesso, il quale andava a sbattere contro l'autovettura, decedendo poco dopo Parte_1
il ricovero in ospedale a causa delle gravissime lesioni riportate.
La dinamica allegata dagli attori troverebbe conferma nel verbale redatto dagli operatori della Polizia Municipale intervenuti sul luogo del sinistro (docc. 2 e 5 di parte convenuta
) e nella relazione del perito ing. , incaricato dalla Procura della CP_3 Persona_4
Repubblica di Livorno, nell'ambito del procedimento penale, poi conclusosi con sentenza ex art. 444 c.p.p. a carico dell'imputata , condannata in tale sede a due anni Controparte_1
di reclusione.
Parte attrice, in definitiva, ritiene che la responsabilità del sinistro de quo sia integralmente ascrivibile alla conducente, oggi convenuta, e chiede il risarcimento di tutti Controparte_1
i danni patiti dai congiunti del deceduto Persona_2
I convenuti, costituendosi in giudizio, contestavano che la responsabilità fosse da ascrivere,
quantomeno integralmente, al conducente dell'autoveicolo , allegando che Controparte_1
il giovane, poi tragicamente deceduto, avrebbe tenuto una condotta di guida non improntata alla prudenza, in specie sotto il profilo della velocità tenuta, concorrendo, dunque, nella causazione del sinistro.
A fondamento della domanda giudiziale v'è l'affermazione della esclusiva responsabilità ex art. 2054 c.c. della nella causazione del sinistro;
da qui la pretesa degli odierni attori CP_1
di agire per il ristoro dei danni patiti nei confronti del convenuto-conducente, della società
proprietaria del veicolo nonché della compagnia assicurativa del mezzo danneggiante.
8 Come noto, l'art. 2054 c.c. stabilisce che il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è
obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia contribuito in modo equivalente alla causazione del danno. Siffatta presunzione (stabilita dall'art. 2054, secon-
do comma c.c.), non configura a carico del conducente un'ipotesi di responsabilità oggetti-
va, ma una responsabilità presunta da cui il medesimo può liberarsi dando la prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, ovvero dimostrando, non tanto l'impossibilità di una condotta diversa o la diligenza massima, bensì di avere osservato, nei limiti della nor-
male diligenza, un comportamento esente da colpa e conforme alle regole del codice della strada, da valutarsi dal giudice con riferimento alle circostanze del caso concreto (in mate-
ria: Cass. n. 34625/2023; Cass. n. 4130/2017). La predetta presunzione non può dirsi supe-
rata nell'ipotesi in cui sia accertata la colpa (anche grave) di uno dei conducenti, essendo comunque il giudice tenuto a verificare anche la correttezza del comportamento di guida dell'altro soggetto coinvolto (Cass. n. 23431/2014), che non è esonerato dall'onere della prova liberatoria, ancorché la stessa non debba necessariamente essere fornita in modo di-
retto –e cioè dimostrando di non aver arrecato apporto causale alla produzione dell'inciden-
te –ma possa anche indirettamente risultare tramite l'accertamento del collegamento ezio-
logico esclusivo dell'evento dannoso con il comportamento dell'altro conducente (Cass. n.
12610/2018). L'accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti libera invece l'altro dalla presunzione della concorrente responsabilità nonché dall'onere di dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.
9 Laddove, quindi, soltanto uno dei soggetti interessati superi la presunzione posta a suo cari-
co, la responsabilità graverà sull'altro soggetto;
se entrambi vincono la presunzione di col-
pa, ciascuno andrà esente da responsabilità; se nessuno dei due raggiunge la prova liberato-
ria, la responsabilità graverà su entrambi in pari misura. Anche il proprietario del veicolo coinvolto nel sinistro stradale risponde del danno in solido con il conducente che sia in col-
pa, salva la prova liberatoria prevista dall'art. 2054 c.c., per la quale non è sufficiente dimo-
strare che la circolazione sia avvenuta senza il suo consenso, ma è necessario che la circo-
lazione sia avvenuta proprio contro la sua volontà, che deve estrinsecarsi in un comporta-
mento ostativo che effettivamente impedisca la circolazione del veicolo mediante l'adozione di misure efficaci, tali che la volontà del proprietario non possa risultare supera-
ta.
Nel solco tracciato dai principi sopra richiamati, mette conto osservare che gli esiti dell'istruttoria espletata consentono di ritenere superata la presunzione ex art. 2054 c.c.;
pertanto, questo Giudice ritiene di dover ascrivere integralmente in capo all'odierna conve-
nuta la responsabilità nella causazione del sinistro stradale che ha determi- Controparte_1
nato il decesso di per i seguenti motivi. Persona_2
Innanzitutto, emerge per tabulas che, con sentenza – definitiva – n. 324 del 16.06.2021 (cfr.
doc. n. 1 di parte convenuta ), applicata su accordo/richiesta delle parti ex art. 444 CP_3
c.p.p., il Tribunale di Livorno condannava alla pena di anni due di reclu- Controparte_1
sione, oltre al pagamento delle spese processuali. Si legge, segnatamente, nella citata sen-
tenza che “dalla lettura degli atti del fascicolo del Pubblico Ministero emergono evidenti
elementi di prova a carico dell'imputata per il reato contestato in rubrica (ndr. omicidio
10 stradale), sicché non ricorrono le condizioni per una declaratoria immediata di proscio-
glimento ex art. 129 c.p.p. […].
Nei limiti in cui è richiesto da una sentenza ex art. 444 c.p.p. si deve precisare quanto se-
gue: verso le ore 1:20 del 28.06.2020 – alla guida dell'autovettura VW Controparte_1
Polo tg. FL385MK – dopo aver impegnato via Machiavelli aveva lentamente superato
l'incrocio con via dei Pensieri. L'imputata stava effettuando una svolta a sinistra e non si
era accorta che stesse sopraggiungendo il motociclo Honda SH 125 tg. DL70690, condotto
da , diretto verso viale Nazario Sauro e con diritto di precedenza. Il gio- Persona_2
vane motociclista aveva frenato, ma tale azione aveva determinato il bloccaggio della ruo-
ta anteriore e lo scivolamento del mezzo, che era andato a cozzare contro la parte anterio-
re sinistra dell'auto condotta dall'odierna imputata. Il giovane era deceduto poco dopo il
ricovero in ospedale a causa delle gravi lesioni riportate.
Agli atti vi sono numerose foto, la planimetria e la C.T. redatta dal consulente del P.M. ol-
tre a quelle svolte dalle difese dei prossimi congiunti della persona offesa e dal C.T. della
Difesa. […] la aveva ammesso di essersi immessa lungo via dei Pensieri e di non CP_1
aver percepito la presenza del motociclo in avvicinamento.
Gli ulteriori accertamenti svolti avevano evidenziato la presenza di alcool assunto dalla
prevenuta (di qui il riferimento all'art. 186 lett. b) d.lvo 285/92); anche Persona_2
risultava dagli accertamenti svolti aver assunto – sia pure in misura più contenuta – so-
stanze alcoliche. L'ulteriore dato conoscitivo fornito dal C.T. del P.M. è quello relativo al-
la velocità di guida della persona deceduta, risultata superiore a quella consentita nel trat-
to stradale urbano impegnato.
11 Va dato atto di una diversa valutazione formulata dal C.T. della Difesa portata
all'attenzione di questo G.I.P., va a questo punto ricordato che la richiesta ex art. 444
c.p.p. è stata formulata nel corso delle indagini preliminari.
Va, poi, presa posizione in ordine all'accordo tra le parti: la qualificazione giuridica del
fatto appare corretta, così come il calcolo della pena. L'urto è avvenuto a causa di una
manovra imprudente dell'imputata, non adeguatamente lucida (come depongono le indica-
zioni relative alla pregressa assunzione di sostanze alcoliche) ed, anzi, incerta nella fase di
lenta immissione lungo via dei Pensieri. la non ha, quindi, rispettato le regole che CP_1
disciplinano la circolazione stradale. A fronte di tale condotta va dato atto di una velocità
non nei parametri previsti per il tratto urbano del conducente del motociclo;
anch'egli ri-
sultava aver assunto sostanze alcoliche e tale circostanza può aver inciso sulla sua atten-
zione”.
Ora, se è pacifico che la pronuncia ex art. 444 c.p.p. sia solo equiparata ad una sentenza di condanna e, ai sensi dell'art. 445 c.p.p., non spieghi l'efficacia di giudicato nel procedimen-
to civile, è però altrettanto pacifico che essa costituisca un indiscutibile elemento di prova per il Giudice civile, il quale, ove intenda disconoscere tale efficacia probatoria, ha il dove-
re di spiegare le ragioni per cui l'imputato avrebbe chiesto di essere punito per una sua in-
sussistente responsabilità ed il Giudice penale abbia accolto la richiesta, anziché proscio-
glierlo.
A norma dell'art. 444, comma 2, c.p.p. l'applicazione della pena su richiesta della parte im-
putata è subordinata al superamento del vaglio, di cui già supra si è detto, da parte del Giu-
dice penale, il quale deve in primo luogo verificare di non dover pronunciare, in quanto emergente dagli atti acquisiti, sentenza di proscioglimento dell'imputato stesso a norma
12 dell'art. 129 c.p.p., ossia perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso, per restare alle sole ipotesi che certamente si ripercuoterebbero in senso negativo sul destino dell'azione civile. Il riconoscimento insito nella sentenza di patteggiamento (riconoscimen-
to che deriva dalla valutazione dell'imputato, il quale formula la richiesta di applicazione della pena, ma anche dalla valutazione del Pubblico Ministero e, soprattutto, del Giudice
penale che ritiene di non dover prosciogliere l'imputato), pertanto, pur non essendo oggetto di statuizione assistita dall'efficacia del giudicato, è una fondamentale prova di tipo presun-
tivo, prova, la quale, ricavata dalla sentenza ex art. 444 c.p.p., può addirittura essere esclu-
siva nell'ambito del giudizio di responsabilità in sede civile laddove i fatti oggetto della sentenza penale siano, come nel caso de quo, gli stessi considerati nell'accertamento della responsabilità civile.
In tal senso, qualora innanzi ad una sentenza irrevocabile ex art. 444 c.p.p. il Giudice civile ritenga di non dover sposare gli effetti del citato valore probatorio, dovrà illustrarne i moti-
vi, incorrendo diversamente, con la sentenza civile, in vizio di motivazione, censurabile in
Cassazione. Questo orientamento, assolutamente predominante nella giurisprudenza di le-
gittimità (ex plurimis, Cass. Civ., Sez. lav., 22/02/2011, n. 4258; Cass. Civ., Sez. V,
03/12/2010, n. 24587; Cass. Civ., Sez. lav., 09/03/2009, n. 5637; Cass. Civ., Sez. lav.,
08/01/2008, n. 132; Cass. Civ., Sez. Un., 31/07/2006, n. 17289), è pienamente condiviso dalle pronunce di merito rese in tema (cfr. Tribunale civile di Milano, Sez. VIII,
01/10/2011, Tribunale civile di Trieste 24/06/2011).
Tale quadro, del resto, è perfettamente coerente con il principio, pacifico, per cui il Giudice
civile può trarre argomenti di prova da tutti gli elementi in suo possesso, compresa quindi
13 anche la sentenza di patteggiamento, oltre che dagli altri documenti che provengano dal procedimento penale su cui quella sentenza di patteggiamento si è formata.
Così, nel giudizio civile possono essere utilizzate come indizi anche le dichiarazioni rese, in sede penale, nel corso delle indagini preliminari, ancorché non confermate in sede dibatti-
mentale, come ogni altro genere di indizi (purché siano gravi, precisi e concordanti).
In secondo luogo, viene in rilievo anche la perizia cinematica svolta dall'Ing. Per_4
nell'ambito del procedimento penale n. r.g. 2619/2020 alla quale, anche in questa
[...]
sede, può farsi riferimento.
Giova rammentare a tal proposito, che per costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, il giudice di merito può legittimamente tenere conto, ai fini della sua decisione,
delle risultanze di una consulenza tecnica acquisita in un diverso processo, anche di natura penale ed anche se celebrato tra altre parti, atteso che, se la relativa documentazione viene ritualmente acquisita al processo civile, le parti di quest'ultimo possono farne oggetto di va-
lutazione critica e stimolare la valutazione giudiziale su di essa (cfr. Cass. n. 28855/2008).
Infatti, in mancanza di una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova, il giudice civile può legittimamente porre a base del proprio convincimento le cd. prove “atipiche”
(tra cui anche le risultanze degli atti delle indagini preliminari svolte in sede penale), se idonee ad offrire sufficienti elementi di giudizio e non smentite da raffronto critico con altre risultanze istruttorie, senza che sia configurabile la violazione del principio ex art. 101
c.p.c., dal momento che il contraddittorio sui mezzi istruttori si instaura con la loro formale produzione nel giudizio civile e la conseguente possibilità per le parti di farne oggetto di valutazione critica e di stimolare la valutazione giudiziale (cfr. da ultimo Cass. n.
2947/2023).
14 Ciò detto, la relazione, esaustivamente e compiutamente argomentata giunge a conclusioni condivisibili, salvo quanto di seguito si specificherà, in quanto logicamente sostenute ed immuni da vizi o da censure, anche sulla scorta della presa di posizione riguardo alle osser-
vazioni svolte dai CC.TT.PP. Si ritiene opportuno in questa sede riportare testualmente le conclusioni cui approdava il perito (cfr. doc. 3 di parte convenuta , pp. 40 e ss., parti CP_3
evidenziate e sottolineate dal redattore), rimandando alla consulenza per ciò che concerne le analitiche motivazioni a sostegno degli approdi conclusivi:
“h.3 – Considerazioni sulla condotta di guida dei due conducenti
Per quanto osservato al paragrafo h.2.1 (pag. 34), la si immise nell'area di inter- CP_1
sezione, procedendo a velocità ridotta (circa 10 km/h) ed accelerando progressivamente,
senza rispettare il diritto di precedenza del motociclo, condotto dal che stava Parte_1
percorrendo via dei Pensieri provenendo da sud.
Si osserva che la pubblica illuminazione, presente e funzionante, garantisce una buona
visibilità nell'area di intersezione.
Inoltre il proiettore anteriore del motociclo aveva la luce anabbagliante sempre accesa,
anche di giorno, per obbligo di legge (non vi è un interruttore che consente lo spegni-
mento); ne consegue che se la avesse guardato verso sinistra prima di immettersi CP_1
nell'area di intersezione avrebbe senz'altro potuto vedere il motociclo sopraggiungente.
Si evidenzia, altresì, che le dichiarazioni rese, nell'immediatezza del fatto alla Polizia Mu-
nicipale, sia dalla (ved. Paragrafo d.
2. pag. 15) sia dalla trasportata Sighieri2 CP_10
15 (ved. Paragrafo d.
3. pag. 16) appaiono piuttosto confuse e sono contraddette dagli elemen-
ti oggettivi desumibili dai rilievi. Entrambe, infatti, sostengono che l'auto al momento
dell'urto era ferma all'incrocio: tale affermazione appare assurda perché l'urto avvenne
nella semicarreggiata percorsa dal motociclo e la dopo la collisione, percorse CP_11
oltre 8 metri prima di arrestarsi nella semicarreggiata nord-sud di via dei Pensieri.
Gli accertamenti eseguiti al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Livorno hanno evidenziato
che la aveva un tasso alcolemico di 1,48 g/l (superiore al valore massimo consenti- CP_1
to di 0,50 g/l) ed era risultata positiva all'assunzione di cannabinoidi. Le successive analisi
di 2° livello eseguite presso U.O. Tossicologia forense dell'Università di Pisa hanno indi-
cato la negatività ai cannabinoidi.
Il quando percepì la situazione di pericolo (costituita dalla manovra di immis- Parte_1
sione della , nel tentativo di evitare l'urto decise di porre in atto una frenata di CP_11
emergenza. A seguito della frenata, con il conseguente bloccaggio della ruota anteriore, il
motociclo (unitamente al conducente) cadde al suolo ribaltandosi sul fianco sinistro e dopo
aver strisciato sul piano stradale andò a collidere contro l'auto.
Da quanto sopra, emerge che il percepì la situazione di pericolo (decidendo di Parte_1
porre in atto la frenata che determinò la caduta del motociclo) quando il motociclo Honda
si trovava ad una distanza di circa 24 metri dalla zona ove poi avvenne la collisione.
Io e la mia amica stavamo discutendo se rimanere a dormire qui, non avevamo aperto portiere o quant'altro. Io ho sentito un impatto non sapendo da dove provenisse e mi sono spostata per evitare che la persona fosse sotto il veicolo. Mi sono fermata e sono scesa dall'auto. L'amica era sempre in macchina ed è scesa poi in- sieme a me. Mi sono avvicinata al ragazzo per vedere se lo conoscevo ma non ho fatto niente” (doc. 2 di par- te convenuta ). CP_3 2 “Alle ore 1:20 mi trovavo a bordo dell'auto Volkswagen Polo guidata dalla mia amica ed Controparte_1 occupavo il sedile anteriore destro. Percorrevamo via Machiavelli e giunte all'intersezione con via dei Pensie- ri, eravamo ferme all'incrocio ed io dovevo scendere. Mentre eravamo ferme io ho sentito un forte urto nella parte anteriore del veicolo. Non sono scesa dal veicolo e dalla mia posizione ho notato una persona sdraiata a terra di cui vedevo solo i piedi ed un'altra che proferiva le seguenti parole “bisogna iniziare a fare il mas- saggio cardiaco” (doc. 2 di parte convenuta ). CP_3
16 Il stava procedendo ad una velocità di circa 55-60 km/h; velocità di poco supe- Parte_1
riore al limite consentito (50 km/h) sul tratto di strada in questione.
Lo scrivente ha calcolato quale sarebbe stato lo spazio necessario per l'arresto del motoci-
clo, se il conducente avesse proceduto alla velocità di 50 km/h […] dalla tabella si può ri-
levare che lo spazio necessario per l'arresto sarebbe stato pari a circa 25 metri (25,15 me-
tri dal calcolo).
Ne consegue, pertanto, che anche rispettando il limite prescritto il non sarebbe Parte_1
riuscito ad evitare l'urto.
Si osserva, infine, che dagli accertamenti eseguiti al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Li-
vorno è emerso che il aveva un tasso alcolemico di 1,00 g/l (superiore al valore Parte_1
massimo consentito di 0,50 g/l).
---000---
h.4. – Cause dell'incidente
le cause che, a parere del C.T. del P.M., portarono al verificarsi del sinistro furono:
- Condotta di guida della
[...]
, proveniente da via Machiavelli, si immise nell'area dell'intersezione (pe rag- CP_12
giungere la semicarreggiata nord-sud di via dei Pensieri) senza rispettare il diritto di pre-
cedenza del motociclo che stava regolarmente percorrendo la semicarreggiata sud-nord di
via dei Pensieri.
Se prima di effettuare la manovra, la avesse guardato verso sinistra, avrebbe CP_1
senz'altro visto il motociclo (che aveva il proiettore anteriore acceso) sopraggiungente che
si trovava a breve distanza dall'area di intersezione: per cui avrebbe dovuto fermarsi in
corrispondenza della striscia trasversale indicante “dare precedenza”.
17 Si osserva, inoltre, che la impegnò l'intersezione procedendo molto lentamente CP_1
(circa 10 km/h); costituendo in tal modo un ostacolo per il motociclo sopraggiungente (il
Codice della Strada stabilisce che i veicoli non devono costituire pericolo o intralcio per la
circolazione).
Dagli accertamenti eseguiti è, altresì, emerso che la si era posta alla guida in stato CP_1
di ebbrezza, avendo un tasso alcolemico pari a 1,48 g/l (superiore al valore massimo con-
sentito di 0,50 g/l).
Con il proprio comportamento la contravvenne, quindi, a quanto disposto dai se- CP_1
guenti articoli del Codice della Strada:
- art. 140 comma 1: gli utenti della strada devono comportarsi in modo da non costituire
pericolo od intralcio per la circolazione
- art. 186 comma 1: per essersi posta alla guida in condizioni di ebbrezza conseguente
all'uso di sostanze alcoliche
Condotta di guida del Parte_1
Il alla guida del motociclo Honda, stava procedendo ad una velocità di 55-60 Parte_1
km/h (ved. Paragrafo h.2.2, pag. 36); velocità di poco superiore al limite (50 km/h) pre-
scritto nel tratto di strada in questione.
Per quanto osservato al paragrafo h.3 (pag. 43), dai calcoli eseguiti è emerso che, anche
rispettando il limite, il pur eseguendo una frenata di emergenza, non sarebbe Parte_1
riuscito ad evitare l'urto.
Dagli accertamenti eseguiti è, altresì emerso che il si era posto alla guida in sta- Parte_1
to di ebbrezza, avendo un tasso alcolemico pari a 1,00 g/l (superiore al valore massimo
consentito di 0,50 g/l).
18 Con il proprio comportamento il contravvenne, quindi, a quanto disposto dai se- Parte_1
guenti articoli del Codice della Strada:
- art. 142 comma 1: per aver superato il limite di velocità (50 km/h) prescritto nei centri
abitati
- art. 186 comma 1: per essersi posto alla guida in condizioni di ebbrezza conseguente
all'uso di sostanze alcoliche
Alla luce delle emergenze probatorie esaminate trova dunque piena conferma la dinamica del sinistro così come descritta e ricostruita dagli attori nell'atto di citazione introduttivo del giudizio, vale a dire che il sinistro che ha visto coinvolto il motociclo condotto dal
[...]
è addebitabile proprio alla manovra di guida della che immettendosi in via Per_3 CP_1
dei Pensieri non ottemperava all'obbligo di dare la precedenza al motociclo, causando la collisione dei mezzi. Ne consegue che – in assenza di una prova liberatoria, invero nemme-
no allegata – deve ritenersi dimostrata la colpa del conducente nella determinazione del si-
nistro e la conseguente prova del rapporto di causalità tra la negligente e imperita condotta di guida ed il sinistro mortale.
Per quanto concerne invece la condotta di guida del relativamente al profilo Parte_1
dell'eventuale concorso nella causazione dell'incidente, non ci si può esimere dal rammen-
tare il condivisibile principio secondo cui “la diminuzione del risarcimento del danno pati-
to iure proprio dai congiunti di persona deceduta per colpa altrui, in presenza di fatto col-
poso del deceduto, trova fondamento normativo direttamente nella disciplina del fatto ille-
cito, ed in particolare nell'art. 2054 c.c.; tuttavia l'idoneità della condotta colposa
dell'ucciso a concausare il danno deve essere apprezzata verificando, sulla base delle alle-
gazioni e delle prove assunte a presupposto del giudizio di fatto, l'effettiva incidenza
19 sull'evento morte della trasgressione della regola cautelare – generica o specifica – allo
stesso ascritta” (Cass. n. 4208/2017; Cass. n. 34625/2023). In altri termini, affinché possa dirsi che tale contegno “colposo” abbia effettivamente concorso alla “causazione” di tale ti-
pologia di pregiudizio, occorre, pur sempre, accertare che la colpa ascrivibile alla vittima del sinistro non si sostanzi nella mera trasgressione di una regola cautelare alla cui osser-
vanza il medesimo risultava tenuto, ma che tale violazione abbia effettivamente inciso nell'eziologia del sinistro rivelatosi mortale.
Nel caso de quo, benché si abbia la prova della violazione da parte del stesso di Parte_1
alcune regole di cautela (segnatamente gli artt. 142 e 186 C.d.S.) tuttavia, anche alla stregua delle valutazioni svolte dal CT (il quale, si rammenti, conferma in modo chiaro che il anche qualora avesse rispettato il limite di velocità di 50 km/h, non avrebbe po- Parte_1
tuto in alcun modo evitare l'impatto con l'autovettura condotta dalla ), si può giu- CP_1
gnere alla conclusione per cui le summenzionate trasgressioni non abbiano avuto alcuna in-
cidenza, sotto il profilo causale, nella verificazione del sinistro.
Non appare neppure rilevante la circostanza che sia stato accertato in capo al un Parte_1
tasso alcolemico superiore a quello prescritto e ciò in base allo stesso principio appena cita-
to, dal momento che tale contegno non ha avuto alcuna incidenza causale sulla dinamica del sinistro.
È stata, quindi, raggiunta la prova che il sinistro è causalmente riconducibile alla condotta dell'automobilista, condotta posta in violazione della regola di cautela specifica di cui all'art. 145, commi 4 e 5 C.d.S. Ove la Beretta, come dovuto, si fosse arrestata per dare la precedenza, il sinistro non si sarebbe verificato.
20 In definitiva la responsabilità per il sinistro che cagionava la morte del è da Parte_1
ascrivere integralmente, nell'ambito del presente giudizio, al conducente dell'autoveicolo
. Controparte_1
3. In punto quantum del risarcimento
Parti attrici e quali genitori della vittima, e Parte_1 Parte_2 [...]
, quale fratello di agivano sostanzialmente allegando le se- Persona_5 Persona_2
guenti categorie di danno:
a) danno c.d. da perdita parentale;
b) danno biologico, sotto il profilo delle conseguenze psichiche subite per via del-
la perdita del congiunto;
c) danni patrimoniali c.d. materiali (vedasi infra in dettaglio);
4. Danno da perdita parentale - liquidazione
Tanto premesso, per ciò che concerne il risarcimento del danno non patrimoniale subìto da-
gli attori per la morte del congiunto e relativamente al profilo della spet- Persona_2
tanza (oltre che del quantum) di tale risarcimento conviene partire dal principio statuito dal-
la Suprema Corte in base al quale nei casi di fatto illecito plurioffensivo (in quanto idoneo ad estinguere contemporaneamente il bene-vita della vittima primaria ed il vincolo parenta-
le con i congiunti di questa) “ciascun danneggiato - in forza di quanto previsto dagli artt.
2, 29, 30 e 31 Cost., nonché degli artt. 8 e 12 della Convenzione europea dei diritti
dell'uomo e dell'art. 1 della cd. "Carta di Nizza" - è titolare di un autonomo diritto all'inte-
grale risarcimento del pregiudizio subìto, comprensivo, pertanto, sia del danno morale (da
21 identificare nella sofferenza interiore soggettiva patita sul piano strettamente emotivo, non
solo nell'immediatezza dell'illecito, ma anche in modo duraturo, pur senza protrarsi per
tutta la vita) che di quello "dinamico-relazionale" (consistente nel peggioramento delle
condizioni e abitudini, interne ed esterne, di vita quotidiana). Ne consegue che, in caso di
perdita definitiva del rapporto matrimoniale e parentale, ciascuno dei familiari superstiti
ha diritto ad una liquidazione comprensiva di tutto il danno non patrimoniale subìto, in
proporzione alla durata e intensità del vissuto, nonché alla composizione del restante nu-
cleo familiare in grado di prestare assistenza morale e materiale, avuto riguardo all'età
della vittima e a quella dei familiari danneggiati, alla personalità individuale di costoro,
alla loro capacità di reazione e sopportazione del trauma e ad ogni altra circostanza del
caso concreto, da allegare e provare (anche presuntivamente, secondo nozioni di comune
esperienza) da parte di chi agisce in giudizio, spettando alla controparte la prova contra-
ria di situazioni che compromettono l'unità, la continuità e l'intensità
del rapporto familiare” (Cass. civ., Sez. III, n. 9231/2013).
Il diritto al risarcimento "iure proprio" del danno non patrimoniale (comprensivo sia del danno morale, sia di quello da perdita parentale, i quali, seppur distinti, concorrono a deli-
neare l'unica riparazione concessa alla vittima dell'illecito) viene attribuito in capo ai pros-
simi congiunti della vittima in quanto sussistenti in capo agli stessi sofferenze e patemi d'a-
nimo cagionati dalla perdita della persona cara e immediatamente ricollegabili all'illecito:
un tale illecito è dunque risarcibile in quanto danno arrecato “alla intangibilità della sfera
degli affetti e della reciproca solidarietà nell'ambito della famiglia e all'inviolabilità della
libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell'ambito di
22 quella peculiare formazione sociale costituita dalla famiglia", (Cass. civ., Sez. III, n.
23725/2008).
La questione che si pone, soprattutto nel nostro caso, è quella di individuare, all'interno della sfera dei congiunti, coloro ai quali riconoscere la legittimazione a pretendere un tale ristoro. Sicuramente possono ritenersi legittimati in tal senso i componenti della famiglia cosiddetta nucleare e, dunque, gli attori (genitori e fratello).
A tal proposito, deve poi considerarsi superato quell'orientamento giurisprudenziale che ri-
chiede, ai fini del riconoscimento del danno da perdita parentale in capo ai soggetti estranei al ristretto nucleo familiare, la sussistenza di una situazione di convivenza, la quale rappre-
senterebbe il connotato minimo attraverso cui si esteriorizza l'intimità delle relazioni di pa-
rentela. La stessa Cassazione infatti ha chiarito come, nella prospettiva di ritenuta risarcibi-
lità dei pregiudizi di natura non patrimoniale conseguenti alla lesione di un diritto inviolabi-
le della persona, “il riferimento ai "prossimi congiunti" della vittima primaria, quali sog-
getti danneggiati "iure proprio" a cagione del carattere plurioffensivo dell'illecito, deve es-
sere inteso nel senso che, in presenza di un saldo e duraturo legame affettivo tra questi ul-
timi e la vittima, è proprio la lesione che colpisce tale peculiare situazione affettiva a con-
notare l'ingiustizia del danno ed a rendere risarcibili le conseguenze pregiudizievoli che ne
siano derivate (se ed in quanto queste siano allegate e dimostrate quale dan-
no‐conseguenza), a prescindere dall'esistenza di rapporti di parentela o affinità giuridica-
mente rilevanti come tali” e che dunque “affinché si configuri la lesione di un interesse a
rilevanza costituzionale, la convivenza non deve intendersi necessariamente come coabita-
23 zione, quanto piuttosto come "stabile legame tra due persone", connotato da duratura e si-
gnificativa comunanza di vita e di affetti” (Cass. pen., Sez. IV, 46351/2014).
Ad ogni modo, si ribadisce che, quanto agli attori, lo stretto legame di parentela con il con-
giunto venuto a mancare determina di per sé il diritto al risarcimento per la perdita del caro,
dovendosi poi procedere ad analizzare, in concreto, il grado del legame che li univa alla vit-
tima nell'ottica di una equilibrata valutazione del danno, da operarsi necessariamente se-
condo il criterio equitativo.
Ciò chiarito, prima di procedere alla fase della liquidazione del danno, si reputa utile, per organicità di trattazione, procedere all'analisi di quanto emergeva dall'istruttoria in punto rapporti tra il deceduto ed i componenti della sua famiglia. Persona_2
Ribadito che la perdita rispettivamente di figlio e fratello non pone, per quanto sopra ripor-
tato, particolari temi in punto risarcibilità del danno da perdita parentale subito (si tratta, in-
fatti, di componenti della famiglia nucleare), va comunque sottolineato, anche e soprattutto in funzione della quantificazione del danno, che dall'istruttoria orale (si vedano, in sostan-
za, le dichiarazioni dei testimoni , Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3
e di cui alle udienze del 19 luglio 2023, 29 novembre 2023 e 9 gennaio CP_13
2024) risultava la descrizione di una famiglia particolarmente unita. In particolare, emerge-
va che il defunto giovane con tante passioni e benvoluto da tutti, era un Persona_2
vero e proprio punto di riferimento per la famiglia e, in particolare, per il fratello al quale era molto unito, anche in ragione delle difficoltà di il quale era aiutato e sostenuto Per_1
da (cfr. dichiarazione del testimone secondo cui aiutava tanto Per_2 Tes_3 Per_2
perché è dislessico” oppure ancora la deposizione testimoniale di Per_1 Per_1 Parte_1
24 CP_1 secondo cui “ praticava agonisticamente tennistavolo, prima che gli diagno- Per_1
sticassero il problema cardiaco. Il fratello (ndr. lo sosteneva sempre”). Persona_2
In generale, quindi, i citati dichiaranti confermavano che il nucleo familiare conviveva, che i componenti del nucleo stesso erano uniti nelle diverse e naturali attività svolte in ambito familiare (attività spirituali, conviviali, di svago etc.) e restituiscono tutti l'immagine di una famiglia dilaniata dal dolore derivante dal tragico evento.
Ciò illustrato, la misura del danno patito rispettivamente dai genitori e dal fratello del dece-
duto non può essere irrisoria e simbolica e dovrà tener conto della irrimediabile gravità del-
la perdita e della tragica serietà del pregiudizio.
Il danno da perdita del rapporto parentale deve essere risarcito mediante il ricorso a criteri di valutazione equitativa, rimessi alla prudente discrezionalità del giudice di merito, il quale dovrà tuttavia esplicitare le regole di equità applicate (comb. disp. artt. 1226 e 2056 c.c.).
A tal fine si adottano le tabelle del Tribunale di Milano per il 2024 che prevedono un ven-
taglio di ipotesi che consente di tener conto delle circostanze del caso concreto (tipizzabili,
in particolare, per ciò che concerne il legame del congiunto – genitori, fratello – la convi-
venza o meno, l'esistenza di congiunti superstiti, l'età della vittima e dei familiari,
l'intensità della relazione affettiva che caratterizzava il rapporto parentale con la persona deceduta), con applicazione del sistema liquidativo-tabellare cd. a punti. Sul tema si osser-
va che la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha ritenuto legittimamente applicabile il predetto sistema volto ad ottenere una liquidazione equitativa del danno ai sensi dell'art. 1226 c.c. (sul punto, arg. ex Cassazione civile sez. III, 19/09/2024, n.25213, secondo cui
“in tema di risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale,
25 quando, all'esito del giudizio di primo grado, l'ammontare del danno sia stato liquidato uti-
lizzando tabelle "a forbice", il danneggiato è legittimato a proporre impugnazione per ot-
tenere la liquidazione di un maggiore importo risarcitorio in forza di tabelle "a punti",
adottate nelle more del giudizio di appello, purché deduca, con specifico motivo di grava-
me, la differenza tra i valori minimi o massimi tra le tabelle e alleghi che l'applicazione dei
nuovi valori-punto nel minimo comporterebbe, per ciò stesso, un risultato più favorevole
della liquidazione del danno attribuitagli con la sentenza impugnata. (Nella specie, la S.C.
ha affermato l'inammissibilità del motivo di censura, avendo la ricorrente del tutto manca-
to di puntualizzare gli esiti dell'applicazione delle tabelle "a punti" al caso concreto, non
adducendo che la sua applicazione avrebbe comportato un maggior ristoro risarcitorio per
il pregiudizio patito, né fornendo qualsivoglia indicazione degli specifici parametri da ap-
prezzare ai fini della liquidazione con detta modalità).”).
Le tabelle applicabili – è bene ricordarlo - tengono conto anche del c.d. danno morale
“transeunte”, non costituente voce autonoma di danno risarcibile ma componente del danno non patrimoniale alla persona per lesione dei diritti fondamentali.
Si precisa che il valore ottenuto va devalutato alla data del sinistro e successivamente riva-
lutato, con interessi calcolati sulle somme via via rivalutate.
****
Applicando i parametri di cui alla tabella di Milano 2024, si ottengono (chi scrive non igno-
ra – è bene sottolinearlo – che l'applicazione di questo, per così dire, canone costituisce una necessaria semplificazione al fine di rendere possibile la valutazione equitativa) i seguenti risultati, riportati per ogni singolo danneggiato.
26 (di anni 52 all'epoca del sinistro), padre di Parte_1 Persona_2
SVILUPPO del CALCOLO
Tabella di riferimento: 2024
Valore del Punto Base: € 3.911,00
Punti in base all'età del congiunto: 18
Punti in base all'età della vittima: 26
Punti per convivenza tra congiunto e vittima: 16
Punti in base al numero di familiari del nucleo primario 12
Punti per qualità/intensità della relazione (valore massimo): 30
Punti totali riconosciuti: 72
IMPORTO del RISARCIMENTO € 391.103,18
Importo devalutato alla data del sinistro € 330.044,73
acconto del 14.01.2022 di euro 175.000,00 devalutato al sinistro: € 166.349,81
DIFFERENZA dopo detrazione acconto € 163.694,92
Importo rivalutato e con interessi calcolati sulle somme via via rivalutate:
€ 211.959,65
****
27 (di anni 49 all'epoca del sinistro), madre di Parte_2 Parte_3
del CALCOLO
[...]
Tabella di riferimento: 2024
Valore del Punto Base: € 3.911,00
Punti in base all'età del congiunto: 20
Punti in base all'età della vittima: 26
Punti per convivenza tra congiunto e vittima: 16
Punti in base al numero di familiari del nucleo primario 12
Punti per qualità/intensità della relazione (valore massimo): 30
Punti totali riconosciuti: 74
IMPORTO del RISARCIMENTO € 391.103,18
Importo devalutato alla data del sinistro € 330.044,73
acconto del 14.01.2022 di euro 175.000,00 devalutato al sinistro € 166.349,81
DIFFERENZA dopo detrazione acconto € 163.694,92
Importo rivalutato e con interessi calcolati sulle somme via via rivalutate:
€ 211.959,65
****
28 (di anni 13 all'epoca del sinistro), fratello di Persona_1 Persona_2
SVILUPPO del CALCOLO
Tabella di riferimento: 2024
Valore del Punto Base: € 3.911,00
Punti in base all'età del congiunto: 20
Punti in base all'età della vittima: 20
Punti per convivenza tra congiunto e vittima: 20
Punti in base al numero di familiari del nucleo primario 12
Punti per qualità/intensità della relazione (valore massimo): 30
Punti totali riconosciuti: 72
IMPORTO del RISARCIMENTO € 169.831,00
Importo devalutato alla data del sinistro € 143.317,30
acconto dell'14.01.2022 di euro 49.000,00 devalutato al sinistro € 46.577,95
DIFFERENZA dopo detrazione acconto € 96.739,35
Importo rivalutato e con interessi calcolati sulle somme via via rivalutate:
€ 125.262,52
****
29 Si precisa che, per comodità di calcolo ed al fine di illustrare con più chiarezza anche i cri-
teri relativi alle successive poste di danno, si è proceduto allo scomputo di quanto corrispo-
sto dall'istituto assicuratore convenuto (ed accettato dagli attori a titolo di acconto sul mag-
gior dovuto) da tale posta di danno, dunque dalla liquidazione del dovuto per il danno da perdita parentale (segnatamente gli acconti venivano corrisposti in data 1.10.2020: cfr. doc.
CP_1 1 di parte ).
Per quanto riguarda i criteri da applicarsi in punto devalutazione, rivalutazione ed interessi si veda quanto in dettaglio esplicato infra sub paragrafo 4. Tali criteri, ovviamente, valgono per tutte le liquidazioni secondo cd. criteri LL (con la precisazione che, ove, come nel caso di specie, vadano detratti acconti, le somme dovranno essere rese omogenee, tramite devalutazione delle stesse alla data del sinistro con successiva detrazione dagli importi anch'essi devalutati e poi successivamente rivalutati ad oggi) ed ugualmente per tutti i dan-
neggiati.
****
Circa lo sviluppo di calcoli, si precisa che, stante l'utilizzazione del sistema cd. a punti che tiene conto dell'età dei congiunti al momento della perdita del caro, dell'età del defunto,
della convivenza o meno e dell'esistenza di altri (con contemplazione del numero) familiari superstiti, si è ritenuto in virtù di quanto emerso dall'istruttoria orale e dianzi illustrato, di assegnare il valore massimo tabellare relativamente alla qualità ed intensità dei legami fa-
Pt_ miliari che, come detto, avvincevano la vittima del sinistro alla sua famiglia (genitori e
). Pt_5
30
5. Danno biologico – liquidazione
Per ciò che concerne il danno biologico allegato dagli attori, ai fini della sua quantificazio-
ne, veniva assunta CT medico-legale.
L'incarico veniva affidato al dott. il quale si avvaleva, previa autorizza- Persona_6
zione del Giudice, dell'opera dell'ausiliario medico specialista in Psichiatria, che veniva individuato nella persona del dott. Persona_7
Gli approdi raggiunti dal CT nella relazione finale, cui si rinvia integralmente, sono pie-
namente condivisibili in quanto sorretti da argomentazioni basate su criteri logico-
scientifici puntualmente esposti, sicché l'opera del CT stesso è scevra da censure.
In particolare (si veda relazione del CT, pp. 6 e ss.: parti in grassetto evidenziate dal re-
dattore), il dott. afferma che: “in conseguenza del decesso di vit- Per_6 Persona_2
tima di incidente del traffico occorso in data 28.06.2020, i prossimi congiunti Parte_1
(padre), (madre) e (fratello) hanno subito
[...] Parte_2 Persona_1
un danno psichico che, in considerazione del tempo trascorso dal verificarsi dell'evento
psico-lesivo, può indubbiamente considerarsi stabilizzato.
Prendendo come riferimento i valori LL proposti nella “Guida alla valutazione psi-
chiatrica e medico legale del danno biologico di natura psichica – seconda edizione” di
[...]
e si possono formulare le seguenti considerazioni: Pt_6 Parte_7
- la sintomatologia presentata da in particolare per la “presenza di Parte_1
polarizzazione/intrusività ideativa, reattività alla riesposizione a specifici stimoli” appare
31 inquadrabile come “Disturbo da lutto persistente complicato” di grado lieve, per la quale
è prospettabile una valutazione del danno biologico in misura prossima al 23%;
- la sintomatologia presentata da appare inquadrabile in un disturbo da Parte_2
lutto persistente complicato evoluto verso un “Disturbo Depressivo Maggiore”, configu-
rante un danno biologico permanente prossimo al 35%;
- la sintomatologia presentata da tenuto conto della compromissione del Persona_1
funzionamento del soggetto, appare inquadrabile come “Disturbo dell'Adattamento non
complicato”, configurante un danno biologico pari a 8%.
In accordo con la metodologia adottata dagli Autori della guida di riferimento, le singole
percentuali devono essere modulate in relazione alla portata stressogena dell'evento. Lo
sviluppo del disturbo è dato, infatti, dall'incontro tra evento lesivo in sé e l'individuo che
attribuisce all'evento delle valenze e dei significati individuali e soggettivi ma che comun-
que condizionano la patogenicità dell'evento stesso. Naturalmente questo fattore individua-
le tende a ridursi quanto maggiore è l'intensità dello stress cui il soggetto è esposto.
Nella fattispecie, utilizzando la scala della rilevanza degli eventi psico traumatici stressanti
CP_1 di e utilizzata dagli Autori, l'evento cui sono stati sottoposti i periziandi può Per_8
essere inquadrato, come portata psico-lesiva, tra gli eventi psicotraumatizzanti con portata
psico-lesiva molto elevata (tra cui si annovera la “Morte di un familiare stretto”) a cui
corrisponde un coefficiente di taratura di 0,8.
Applicando tale coefficiente di taratura, si addiviene alle seguenti valutazioni conclusive:
32 presenta un disturbo da lutto persistente complicato a cui corrispon- Parte_1
de un danno biologico prossimo al 18-19% (diciotto-diciannove per cento);
presenta un disturbo depressivo maggiore a cui corrisponde un danno Parte_2
biologico prossimo al 28% (ventotto per cento);
presenta un disturbo da lutto persistente complicato a cui corrisponde Persona_1
un danno biologico prossimo al 6-7% (sei-sette per cento).
Le spese mediche sono così documentate:
- ricevuta per relazione psichiatrica sulle persone di e Parte_1 Persona_9
dott.ssa , di € 2.500,00 + Iva;
[...] CP_2
- ricevuta per colloquio e somministrazione test psicodiagnostici sulle persone di Parte_1
Per_ e dott.ssa , di € 1.501,40;
[...] Parte_2
- ricevuta per consulenza psicodiagnostica sulla persona di dott.ssa Persona_1
di € 920,00; Per_11
- prenotule relative a consulenza medico-legale in ambito di responsabilità civile sulle per-
sone di e dott. di € Parte_1 Parte_2 Persona_1 Per_12
1.229,51 + Iva cadauna (tot. € 3.688,53 + Iva).
Tutte le spese, delle quali risultano allegate le relative disposizioni di bonifico, sono da ri-
tenere congrue ed attinenti al caso.
Non prevedibili ulteriori spese future.
33 Puntuali sono pure le repliche del CT (e dell'ausiliario) nei confronti delle osservazioni mosse dal CTP di parte convenuta, repliche riportate alle pagine 8 e seguenti della relazione alle quali si rinvia integralmente.
Peraltro, stante il carattere squisitamente tecnico dell'indagine, per completezza, corre l'obbligo di riportare che gli approdi raggiunti in sede di CT sono pure perfettamente coe-
renti con quanto narrato dai testimoni circa il patimento subito dai congiunti e familiari in conseguenza del tragico decesso di Persona_2
A proposito della quantificazione del danno non patrimoniale va detto che il calcolo tabel-
lare eseguito con l'utilizzo delle Tabelle Milano ratione temporis applicabili, e nel rispetto dei criteri ivi indicati, considera l'intero danno non patrimoniale sofferto dal soggetto, quale lesione della sua integrità psicofisica, negli aspetti che vanno oltre la mera capacità specifi-
ca a produrre reddito.
In merito a quanto appena detto si veda: Corte di Cassazione 22.06.2009, n. 14551, che sin-
tetizza chiaramente il dictum delle Sezioni Unite a proposito di danno non patrimoniale, ri-
badendo che il danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c. costituisce una categoria
ampia, comprensiva non solo del cd. danno morale soggettivo (e cioè della sofferenza con-
tingente e del turbamento d'animo transeunte, determinati da fatto illecito integrante rea-
to), ma anche di ogni ipotesi in cui si verifichi un'ingiusta lesione di un valore inerente alla
persona, costituzionalmente garantito, dalla quale consegua un pregiudizio non suscettibile
di valutazione economica, senza soggezione al limite derivante dalla riserva di legge corre-
lata all'art. 185 c.p. ....
34 ..... Il danno non patrimoniale è risarcibile - sulla base di un'interpretazione costituzional-
mente orientata dell'art. 2059 c.c. - anche quando non sussiste un fatto-reato, né ricorre
alcuna delle altre ipotesi in cui la legge consente espressamente il ristoro dei pregiudizi
non patrimoniali, a tre condizioni:
(a) che l'interesse leso - e non il pregiudizio sofferto - abbia rilevanza costituzionale (altri-
menti si perverrebbe ad una abrogazione per via interpretativa dell'art. 2059 c.c., giacché
qualsiasi danno non patrimoniale, per il fatto stesso di essere tale, e cioè di toccare inte-
ressi della persona, sarebbe sempre risarcibile);
(b) che la lesione dell'interesse sia grave, nel senso che l'offesa superi una soglia minima di
tollerabilità (in quanto il dovere di solidarietà, di cui all'art. 2 Cost., impone a ciascuno di
tollerare le minime intrusioni nella propria sfera personale inevitabilmente scaturenti dalla
convivenza);
(c) che il danno non sia futile, vale a dire che non consista in meri disagi o fastidi, ovvero
nella lesione di diritti del tutto immaginari, come quello alla qualità della vita o alla felici-
tà.
Nello stesso senso, si veda anche Cass. civ., Sez. III, 16.12.2014, n. 21415, secondo la qua-
le: “sulla base dell'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c.,
il danno non patrimoniale è risarcibile, anche quando non sussista un fatto-reato né ricor-
ra alcuna delle altra ipotesi in cui la legge consente espressamente il ristoro dei pregiudi-
zi non patrimoniali, a tre condizioni: a) che l'interesse leso abbia rilevanza costituzionale;
b) che la lesione dell'interesse sia grave, nel senso che l'offesa superi una soglia minima di
tollerabilità; c) che il danno non sia futile, vale a dire che non consista in meri disagi o fa-
35 stidi, ovvero nella lesione di diritti del tutto immaginari, come quello alla qualità della vita
o alla felicità” (nello stesso senso si vedano anche: Cass. civ. Sez. III, 16.12.2014, n.
26367; Cass. civ., Sez. III, 16.06.2014, n. 13670).
Prima di passare alla concreta liquidazione per ciascun soggetto, vanno illustrati i seguenti principi.
Il danno biologico permanente viene liquidato sulla base dei criteri LL per punto di invalidità utilizzati dal Tribunale Milano 2024 (con devalutazione e successiva rivalutazio-
ne) che rapportano l'entità del risarcimento ad un valore progressivo con riferimento all'in-
cremento dei punti di invalidità e con una funzione regressiva di decurtazione con riferi-
mento all'elevarsi dell'età del danneggiato al momento del sinistro.
Le somme liquidate (crediti di valore) vanno rivalutate dalle date in cui sono state moneta-
riamente determinate (c.d. aestimatio) fino alla data della loro liquidazione definitiva (c.d.
taxatio).
La rivalutazione va effettuata applicando sulle somme gli indici della rivalutazione moneta-
ria ricavati dalle pubblicazioni ufficiali dell'Istituto Nazionale di Statistica. Gli indici presi in considerazione sono quelli del c.d. costo della vita, ovverossia del paniere utilizzato dall'ISTAT per determinare la perdita di capacità di acquisto con riferimento alle tipologie dei consumi delle famiglie di operai ed impiegati (indice F.O.I.).
Tale rivalutazione viene presa in considerazione per ciascuna delle voci di cui si compone la liquidazione del danno e dalla decorrenza per ciascuna indicata (vedi sopra).
36 Nella liquidazione del danno la giurisprudenza è concorde nel riconoscere anche il danno da ritardo nella prestazione e tale importo viene liquidato in via sostanzialmente equitativa attraverso il riconoscimento al danneggiato di una ulteriore voce che correntemente viene definita come "interessi compensativi" (altri li definiscono "moratori", ma ai fini della pre-
sente valutazione le differenze terminologiche sono indifferenti). Tali interessi sono calco-
lati dalla data del momento generativo della obbligazione risarcitoria sino al momento della liquidazione.
Gli interessi vanno liquidati al tasso nella misura legale che, in base alla normativa vigente,
viene variato in relazione alle dinamiche dei tassi correnti sul mercato, sia un parametro di riferimento adeguato per determinare il danno da ritardo della prestazione risarcitoria.
Tali interessi vanno calcolati non sulle somme integralmente rivalutate (il che condurrebbe ad una duplicazione delle voci risarcitorie, come affermato nella nota sentenza Sezioni Uni-
te del 17.2.1995, n. 1712) il che comporta un calcolo di interessi alquanto inferiore a quelli calcolati integralmente per l'intero periodo.
La cadenza della rivalutazione comporta il calcolo degli interessi sulla somma via via riva-
lutata con periodicità annuale (Cass. 20.6.1990, n. 6209, soluzione accolta, in genere, con riferimento alle esigenze di semplificazione dei calcoli).
In tal caso il calcolo della rivalutazione viene fatto anno per anno alla data convenzionale del 31 dicembre ed in quella data vengono computati gli interessi che, poi, sono improdut-
tivi di ulteriori interessi e non vengono capitalizzati in alcun modo.
37 Di seguito, quindi, gli importi cui si giunge in base ai parametri sopra illustrati, per ciascun soggetto che ha riportato un danno all'integrità psico-fisica.
(di anni 52 all'epoca del sinistro), padre di invalidità Parte_1 Persona_2
permanente quantificata nel 19% e danno quantificato, secondo parametro tabellare appli-
cato, in 70.522,00, importo che, prima devalutato alla data del sinistro e poi successivamen-
te rivalutato, giunge ad euro 77.059,17.
****
(di anni 49 all'epoca del sinistro), madre di invalidità Parte_2 Persona_2
permanente quantificata nel 28% e danno quantificato, secondo parametro tabellare appli-
cato, in 146.095,00; questo importo devalutato alla data del sinistro è pari ad euro
123.286,92. A questo punto va detratto l'acconto corrisposto all'attrice e pari ad euro
34.880,00, importo che, devalutato anch'esso alla data del sinistro, è pari ad euro
33.155,89, per una differenza di euro 90.131,03. Questo importo rivalutato ad oggi e con interessi calcolato sulle somme via via rivalutate è pari ad euro 116.705,77.
****
(di anni 13 all'epoca del sinistro), fratello di invalidità Persona_1 Persona_2
permanente quantificata nel 7% e danno quantificato, secondo parametro tabellare applica-
to, in 17.190,00, importo che, prima devalutato alla data del sinistro, e poi successivamente rivalutato, giunge ad euro 18.783,46.
38
6. Danni patrimoniali c.d. materiali
Per quanto riguarda i danni cd. materiali, il CT riconosceva come congrue le seguenti spese mediche: € 3052,00 per relazione psichiatrica dott.ssa (cfr. doc. 12, pagg. 21 e CP_2
Per_ 23 di parti attrici); € 1.501,40 per prestazioni dott.ssa (cfr. doc. 12 pagg. 25 e 27 di parti attrici); € 920,00 per consulenza psicodiagnostica dott.ssa (cfr. doc. 12, pagg. Per_11
29 e 31 di parti attrici); € 1.500 cadauna (tot. € 4500,00) per consulenza medico-legale in ambito di responsabilità civile svolta dal dott. (cfr. doc. 12, pagg. 33-44). Per_12
Ancora, gli attori allegavano un danno emergente, provato in effetti per tabulas, salvo quanto specificato per ciascuna voce (si vedano i documenti di parti attrici di seguito citati),
per le seguenti spese (in grassetto quelle che si ritengono provate e riconducibili all'evento
de quo):
€ 6720,80 per le onoranze funebri del (doc. 12, pagg. 1-5); Persona_2
€ 130,00 per la rottamazione dello scooter Honda SH DL70690 (doc. 12, pag. 7).
€ 1.000 (importo ritenuto, in via equitativa, verosimile per il valore dello scooter incidenta-
to);
€ 5.075,20 per spese di assistenza e difesa nel procedimento penale;
per un importo totale di euro 22.899,40.
Va detratto l'acconto corrisposto di euro 9.270,00, importo che devalutato alla data del 30
giungo 2021 (data calcolata in via di buona approssimazione come data media degli esbor-
si) ammonta ad euro 8.930,64.
39 La differenza ammonta pertanto ad euro 13.968,76.
La somma, ad oggi rivalutata e con interessi calcolati sulle somme via via rivalutate (si adotta come dies a quo per la rivalutazione una data media calcolata in via di buona appros-
simazione come sopra indicata nel 30.06.2021), ammonta ad euro 17.838,91.
7. Somma delle poste
Occorre, a questo punto, riportare la somma totale delle singole voci per ciascuna parte,
importi questi che corrisponderanno, quindi, a quelli indicati in dispositivo.
€ 211.959,65 + € 77.059,17 + € 17.838,91 = € 306.858,73 Parte_1
€ 211.959,65 + € 116.705,77 = € 328.665,42 Parte_2
€ 125.262,52 + 18.783,46 = € 144.045,98 Persona_1
8. spese di lite
Le spese seguono la soccombenza;
di conseguenza parti convenute dovranno rifondere agli attori ed agli intervenuti le spese del presente giudizio.
Vengono, quanto a liquidazione delle spese, in considerazione i nuovi parametri disciplinati dal DM 55/2014 recante: "Determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi
per la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n.
247”, pubblicato in GU n. 77 di data 02.04.2014 ed entrato in vigore il 03.04.2014.
Per la norma transitoria di cui all'art. 28 del Regolamento, le nuove disposizioni si applica-
no alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore.
La liquidazione del compenso unitario, senza quindi più distinzione tra diritti ed onorari, va fatta previa determinazione del valore della controversia che si collega, nei giudizi per pa-
40 gamento di somme, anche a titolo di danno, alla somma attribuita alla parte vincitrice e non alla somma domandata.
Nel caso in esame deve trovare applicazione, per quanto riguarda il rapporto processuale tra attori e convenuti, lo scaglione da € 520.001,00 ad € 1.000.00,00, nell'ambito del quale vanno considerati i valori per le singole fasi svoltesi (fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria), avuto riguardo alla pluralità di parti, circostanza che giustifica l'aumento del compenso nella misura del 20%.
A carico dei convenuti dovranno infine, sempre in applicazione del criterio della soccom-
benza come sopra applicato, essere poste le spese della CT medico-legale nella misura li-
quidata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara integralmente responsabile del sinistro verificatosi in Controparte_1
data 28.06.2020;
2) condanna le parti convenute , in Controparte_1 Controparte_2
persona del legale rappresentante pro tempore, e , in persona del Controparte_3
legale rappresentante pro tempore, in solido tra di loro, a risarcire a Parte_1
i danni da questo subiti, liquidati nell'importo complessivo di Euro
[...]
306.858,73, comprensivo della rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT e de-
gli interessi compensativi sulle somme via via rivalutate fino alla data del 18.06.2025,
oltre gli interessi nella misura legale sulla somma complessiva da tale data fino al saldo;
41 3) condanna le parti convenute , in Controparte_1 Controparte_2
persona del legale rappresentante pro tempore, e , in persona del Controparte_3
legale rappresentante pro tempore, in solido tra di loro, a risarcire a Parte_8
quale i danni da questo subiti, liquidandoli nell'importo complessivo di Euro
[...]
328.665,42 comprensivo della rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT e degli interessi compensativi sulle somme via via rivalutate fino alla data del 18.06.2025, oltre gli interessi nella misura legale sulla somma complessiva da tale data fino al saldo;
4) condanna le parti convenute , in Controparte_1 Controparte_2
personale del legale rappresentante pro tempore, e , in persona Controparte_3
del legale rappresentante pro tempore, in solido tra di loro, a risarcire a Per_1
i danni da questa subiti, liquidandoli nell'importo complessivo di Euro
[...]
144.045,98 comprensivo della rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT e degli interessi compensativi sulle somme via via rivalutate fino alla data del 18.06.2025, oltre gli interessi nella misura legale sulla somma complessiva da tale data fino al saldo;
5) condanna le parti convenute in solido tra di loro a rifondere a parti attrici le spese del presente giudizio, spese che liquida complessivamente in Euro 35.031,60 per compenso unico di avvocato, oltre ad Euro 1.817,44 per anticipazioni, oltre ad Euro 8.742,15 per spese CTP, oltre a 15% per rimborso spese generali come per legge, oltre ad accessori come per legge;
6) pone definitivamente a carico dei convenuti le spese, come già liquidate, del consulente tecnico d'ufficio dott. condannando gli stessi convenuti a restituire agli Persona_6
attori anticipi eventualmente da questi già corrisposti al CT.
42 Così deciso in Livorno, 18 giugno 2025
Il Giudice
dott. Giulio Scaramuzzino
43 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “Ero ferma, con il motore spento, sulle strisce pedonali insieme con una mia amica. La suddetta è scesa all'intersezione tra via Machiavelli/via dei Pensieri. La mia amica è scesa dall'auto/stava scendendo, ma di- scutevamo se rimanere a dormire qui. Nel momento che ho deciso di rimanere a dormire dalla mia amica, ho sentito un colpo senza capire da dove provenisse.