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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 24/02/2025, n. 474 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 474 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10125/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BOLOGNA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Composto da:
- dott. Michele GUERNELLI Presidente rel. est.
- dott. Roberta DIOGUARDI Giudice
- dott. Roberta VACCARO Giudice
pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 10125/2022 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ) e (C.F. C.F._2 Parte_3
), con il patrocinio del prof. avvocato BALESTRA LUIGI e C.F._3 dell'avvocato GUARDIGLI ELENA, elettivamente domiciliati presso lo studio dei difensori in BOLOGNA, VIA SANTO STEFANO N. 11
ATTORI contro
(C.F. ), con il patrocinio degli avvocati CP_1 C.F._4
FORASSI DARIO e PELLEGRINI LIVIA, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avvocato FORASSI DARIO in BOLOGNA, VIALE ENRICO PANZACCHI N. 19
(C.F. ), con il patrocinio degli avvocati CP_2 C.F._5
RIDOLFI ROBERTO, GHIGI CLAUDIO e CRETA PAOLO, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avvocato CRETA PAOLO in BOLOGNA, PIAZZA DI PORTA
RAVEGNANA N. 1
CONVENUTI
Le parti hanno così precisato le conclusioni nelle note depositate in sostituzione dell'udienza del 3.10.2024 ex art. 127 ter c.p.c.:
Per gli attori:
Pagina 1 di 16 “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Bologna: (a) in via preliminare: rigettare le eccezioni tutte sollevate in quanto inammissibili e/o infondate;
(b) nel merito: accogliere le domande formulate da parte attrice, per tutte le ragioni di cui si è detto nel corso del procedimento, già proposte con l'atto di citazione e con la prima memoria ex art. 183, comma 6 c.p.c. meglio precisate, in particolare:
(I) dichiarare i convenuti, ciascuno per le cariche rispettivamente ricoperte e per i titoli evidenziati in narrativa, responsabili delle condotte commissive ed omissive descritte in narrativa e, conseguentemente, per le causali ivi indicate;
(II) condannare i medesimi convenuti in solido tra loro, ai sensi dell'art. 2476, comma 7, c.c., in comb. disp. con l'art. 2043 c.c., nonché giusta l'art. 253 d.lgs. 152/2006, al pagamento in favore di Parte_1
e della somma di € 2.000.000,00 (due milioni) o del diverso
[...] Parte_2 Parte_3 importo, maggiore o minore, che sarà accertato in corso di giudizio, anche in via di liquidazione equitativa ex artt. 1226 e 2056 c.c., oltre rivalutazione monetaria ed interessi;
(c) in via istruttoria, in caso di remissione in istruttoria:
(c.1.) per la denegata ipotesi in cui l'Ill.mo Tribunale ritenesse non raggiunta la prova di quanto affermato con riferimento all'attività concretamente svolta sul compendio immobiliare da AP s.r.l., ammettere la prova testimoniale sul capitolo di prova n. 1 indicato con la seconda memoria istruttoria depositata nell'interesse degli Attori;
(c.2.) per la denegata ipotesi in cui l'Ill.mo Tribunale non ritenesse provati la riconducibilità dell'inquinamento alle attività svolte dalle società conduttrici amministrate dai Sig.ri e CP_2
recte alle scelte gestorie compiute da questi ultimi, e/o l'ammontare delle spese sostenute Parte_4 dagli attori in sede di bonifica e di messa in sicurezza del sito di Ravenna – circostanza, quest'ultima, che trova conferma nella perizia del Geom. già agli atti, ai doc.ti n. 22 e 22-bis, oltre che nelle fatture Pt_5 allegate al presente scritto difensivo (doc.to n. 49) – disporre la consulenza tecnica d'ufficio sul seguente quesito:
«Dica il CTU, esaminata la documentazione tutta riversata in giudizio (anzitutto quella relativa al procedimento , qual è stata la causa dei fenomeni di contaminazione e di inquinamento ambientali Pt_6 che hanno interessato il compendio immobiliare sito in Ravenna, Via XIII Marzo n. 2/4, e dica se la stessa sia riconducibile alle attività svolte in loco dalle ex conduttrici e Dica, Parte_7 CP_3 ancora, il CTU quali misure vengono, secondo la buona tecnica, messe in atto al fine di evitare il prodursi dei suddetti fenomeni di inquinamento e contaminazione e quali interventi vengono realizzati per porvi rimedio una volta che gli stessi si siano verificati, nonché se tali misure siano state, in tutto o in parte, messe in atto nel caso di specie.
Infine, ove necessario previa stima dei ragionevoli costi delle attività tutte da porre in essere per l'attività di messa in sicurezza e di bonifica dell'area inquinata, accerti il CTU la congruità delle spese sostenute e documentate (doc.ti nn. 49-50 allegati alla presente memoria, nonché doc.ti nn. 22 e 22 bis allegate all'atto di citazione) per la bonifica e la messa in sicurezza del compendio immobiliare sito in Ravenna, Via XIII
Marzo n. 2/4».
(c.3.) in ogni caso, rigettare le istanze istruttorie formulate dalle controparti, per le ragioni di cui alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 3 c.p.c., §§ 1 e 2 nell'interesse degli Attori e, in particolare, la richiesta di interrogatorio formale del Sig. per le ragioni in dettaglio esposte nell'istanza del 18 Parte_3 dicembre 2023.
Con vittoria di compensi e spese, oltre ad accessori tutti, C.P.A., I.V.A. e rimborso spese generali come per legge.”
Per CP_2
“Voglia il Tribunale di Bologna Sezione Impresa: In via preliminare, rigettare ogni domanda svolta nei confronti di dagli attori per intervenuta CP_2 prescrizione / decadenza e/o per difetto di legittimazione attiva degli stessi attori e/o per difetto di legittimazione passiva del convenuto CP_2 rigettare comunque la domanda attrice per infondatezza della stessa sia nell'an che nel quantum;
in ogni caso, con vittoria di spese e onorari del giudizio. Con ogni riserva in rito, nel merito ed in via istruttoria.”
Pagina 2 di 16 Per CP_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, In via preliminare,
- dichiarare inammissibili le domande avverse, anche per intervenuta prescrizione/decadenza; dichiarare inammissibile, nella presente causa, il giudizio di accertamento dell'autore materiale delle contaminazioni per assenza di specifica domanda e perché avente come unico litisconsorte necessario un soggetto, quale
che non è quivi convenuto;
Parte_7
- dichiarare il difetto di legittimazione attiva degli attori ed il difetto di legittimazione passiva del convenuto e del suo de cuius dichiarare la lesione del contraddittorio rispetto CP_1 Parte_4 all'irreversibile modificazione dallo stato dei luoghi subito in conseguenza alle operazioni di messa in sicurezza e di bonifica.
Nel merito, respingere le domande avverse in quanto infondate in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese e competenze professionali, oltre accessori come per legge.
In via istruttoria,
- insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie formulate con la memoria ex art. 183, comma sesto, n. 2
c.p.c. e non ammesse in precedenza e, precisamente, si chiede ammettersi l'interrogatorio formale degli attori e prova per testi sui seguenti capitoli di prova (…)
Ai sensi dell'art. 210 c.p.c., si insiste nell'ordine di esibizione all'attrice ed a Parte_8 CP_4 la produzione di tutto il fascicolo del procedimento penale presso la Procura della Repubblica di
[...] Ravenna Nr. 3721/2018 R.G. Notizie di Reato per i reati di cui agli artt. 192 comma 1 e 256 comma 2 D.Lgs. 152/2006.”
CONCISE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1 [...]
onvenivano in giudizio innanzi l'intestata sezione Pt_2 Parte_3
specializzata in materia di impresa (quale erede di CP_1 Parte_4
ex amministratore di e (quale ex amministratore Parte_7 CP_2
di per sentirli condannare, previo accertamento della responsabilità ai sensi CP_3
degli artt. 2476, comma 7, c.c. e 253 d.lgs. 152/2006 (c.d. Codice dell'Ambiente), al risarcimento, in solido tra loro, del danno causato agli attori pari a € 2.000.000,00, ovvero nella diversa somma di giustizia, oltre a interessi e rivalutazione monetaria, con vittoria di spese.
1.1. In tale atto esponevano quanto segue.
i) Gli attori erano soci della AP s.r.l., costituita il 20.11.1979 ed estinta per effetto di fusione per incorporazione in con delibera iscritta nel registro delle Controparte_5
imprese in data 21.11.2017; patrimonio principale della AP era rappresentato dalla proprietà del complesso immobiliare ubicato nella zona del porto industriale di Ravenna
in via XIII Marzo 1987, n. 2/4; sin dal 1981 il compendio immobiliare ravennate veniva
Pagina 3 di 16 ripetutamente concesso in locazione a soggetti terzi per lo svolgimento di attività di carpenteria navale (dal 1978 al 1990/1991 parzialmente locato da Navital s.p.a., dal 1990
al 1994 stessa area in parte condotta da Navital e in parte da;
nell'ultimo Parte_7
ventennio (dal 1995 sino al rilascio completato il 30.1.2017) detentrici del complesso immobiliare erano state la società (conduttrice), amministrata dall'ing. Parte_7
e la società (subconduttrice), amministrata da Parte_4 CP_3 CP_2
[...]
ii) Nel corso del 2013 cessava di versare i canoni di locazione pattuiti, Parte_7
costringendo AP ad agire in giudizio al fine di ottenerne lo sfratto per morosità; la vertenza si concludeva nel dicembre del 2015 con il raggiungimento di un accordo transattivo tra in forza del quale non solo si impegnava Parte_9 Parte_7
al rilascio dell'immobile libero da persone e cose, ma altresì garantiva che nessun pregiudizio era derivato alla salubrità del suolo e del sottosuolo del complesso immobiliare ravennate “stante l'avvenuta predisposizione ed attuazione delle cautele a
ciò preordinate e il conseguimento di ogni provvedimento ablativo e autorizzativo
necessario, anche per lo smaltimento dei rifiuti”.
iii) Intorno alla fine del 2016, gli attori avviavano le trattative con per Controparte_5
la cessione dell'intera partecipazione societaria in AP;
in corso di trattative (a cavallo tra la fine del dicembre 2016 e l'inizio di gennaio 2017), AP riotteneva dalle conduttrici la disponibilità dell'immobile locato.
iv) Riottenuta la disponibilità del compendio immobiliare, la socia Parte_1
commissionava l'espletamento di attività di indagine sulla conformità ambientale dell'immobile; quest'ultime evidenziavano che le attività svolte in situ dalle società
conduttrici avevano causato un grave deterioramento ambientale, con conseguente pregiudizio del valore economico dell'immobile; le indagini rilevavano, in particolare, il superamento, sia nel terreno che nelle acque sotterranee, delle Concentrazioni Soglia di
Pagina 4 di 16 Contaminazione ai sensi del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 (c.d. Codice dell'Ambiente); la presenza di rifiuti misti, compresa lana minerale, sostanze oleose, scorie metalliche e materiale bituminoso;
un significativo inquinamento causato da loppa di sabbiatura e di idrocarburi;
la stessa socia provvedeva a segnalare quanto emerso all'autorità Parte_1
ambientale competente, Pt_6
v) Al fine di non compromettere le trattative instaurate con la AP si Controparte_5
faceva carico dei costi di pulizia e bonifica del compendio ravvenate;
in data 31.3.2017
e gli attori stipulavano il contratto di cessione delle partecipazioni in Controparte_5
AP pattuendo che, in luogo dell'intero prezzo, all'atto di trasferimento della proprietà
avrebbe versato solo il 50% del prezzo, mentre il saldo sarebbe avvenuto CP_5
solo una volta ottenuta la certificazione attestante il carattere non contaminato del compendio, dedotti i costi sostenuti per il conseguimento della conformità ambientale;
con scrittura privata sottoscritta in pari data, cedeva agli attori ogni diritto CP_5
di regresso/rivalsa/rimborso nei confronti dei responsabili dell'inquinamento.
vi) Con delibere del 3/5.2.2021 l' prendeva atto del raggiungimento degli Pt_6
obiettivi di bonifica del sito, dell'avvenuta conclusione dell'attività di rimozione dei rifiuti interrati e della messa in sicurezza dei terreni, e pertanto dichiarava la conclusione del procedimento avviato ai sensi dell'art. 242, comma 5, Codice dell'Ambiente; anche il procedimento amministrativo avviato ai sensi dell'art. 245 Codice dell'Ambiente, al fine individuare il responsabile dell'inquinamento, veniva archiviato in data 24.8.2022
dall'autorità ambientale procedente, posto che i lavori di bonifica e messa in sicurezza dell'area contaminata erano stati sufficienti a ripristinare la conformità ambientale del compendio.
vii) Con scrittura privata sottoscritta in data 8.4.2022 gli attori e la fissavano CP_5
il saldo del prezzo della cessione delle quote di AP in € 500.000,00, ad un prezzo cioè
Pagina 5 di 16 inferiore di ben € 2.000.000,00 rispetto a quanto sarebbe stato dovuto in mancanza di contaminazione.
viii) La contaminazione delle acque e del terreno, nonché i rifiuti rinvenuti in situ, erano
Con riferibili esclusivamente alle attività condotte dalle società e in Parte_7
particolare, quanto all'inquinamento da loppa, era responsabile per aver Parte_7
realizzato una cabina di sabbiatura con relativo impianto, nonché una vasca interrata;
la loppa era inoltre stata rinvenuta durante lo scavo interno al capannone nella disponibilità
Con di nella zona condotta da venivano rinvenuti scarti di attrezzature, Parte_7
frammenti di varie dimensioni di materiali per coibentazioni, come lana di roccia e poliuretano, tubi di silicone esauriti, involucri di plastica;
quanto all'inquinamento da
idrocarburi, esso era imputabile a fuoriuscite da contenitori o serbatoi di materiale
(segnatamente di gasolio); l'inquinamento della falda acquifera cagionato da CP_6
era compatibile con le attività svolte da entrambe le società.
[...]
ix) Il danno economico patito dagli attori era diretta conseguenza delle azioni e omissioni imputabili agli amministratori di ing. (presidente del c.d.a. Parte_7 Parte_4
dal 1999 al 23.1.2017; poi liquidatore sino al 7.6.2017; deceduto in data 13.5.2019), e di
Con
(presidente del c.d.a. dal 12.2.1992), ai sensi dell'art. 2476, CP_2
comma 7, c.c., per aver, quantomeno, tollerato che l'attività delle società da loro amministrate venisse esercitata secondo modalità illecite, tali da causare la contaminazione del suolo;
e erano altresì responsabili ai sensi dell'art. Pt_4 CP_2
192 Codice dell'Ambiente (responsabilità da abbandono di rifiuti sul suolo).
x) Gli attori, in virtù della scrittura privata di cessione del diritto di rivalsa sottoscritta con in data 31.3.2017, erano legittimati a rivalersi nei confronti del responsabile CP_5
dell'inquinamento, ai sensi dell'art. 253, comma 4, Codice dell'Ambiente.
xi) Il danno patito dagli attori era pari alla diminuzione del valore delle quote di AP e ammontava a € 2.000.000,00.
Pagina 6 di 16 xii) erano solidalmente responsabili dal danno causato agli attori;
i costi CP_2 Pt_4
degli interventi ambientali di bonifica erano indistintamente riconducibili a Parte_7
Con e i costi relativi alle analisi sulle condizioni ambientali del sito erano invece imputabili in funzione della porzione di area occupata nella misura del 62,70% a
Con e nella misura del 37,30% a pertanto, a doveva essere Parte_7 Parte_4
addebitata la somma di € 1.445.724,00 (oltre interessi) e ad a somma CP_2
di € 554.276,00 (oltre interessi).
1.2. Si costituiva quale erede di CP_1 Parte_4
Preliminarmente eccepiva la carenza di legittimazione passiva e attiva;
quest'ultima, in particolare, per carenza dei presupposti di cui all'art. 2476 comma 7 c.c. e, comunque,
per non essere l'azione ex art. 2476 comma 7 c.c. contemplata nella scrittura privata del
31.3.2017 sottoscritta tra gli attori e CP_5
Nel merito, esponeva quanto segue.
i) La stessa AP aveva esercitato attività di sabbiatura, verniciatura e carpenteria navale sull'intera area ex AP, o quantomeno su una parte di essa, dalla fine degli anni '70 sino ad almeno il 1995; aveva preso in locazione circa 1/3 dell'area ex AP in Parte_7
data 1.2.1990 e in data 1.3.1993, mentre non era provato il momento a partire dal quale aveva avuto in locazione l'intera area. Parte_7
ii) Non era mai stato individuato il responsabile dell'inquinamento, né il momento in cui gli eventi inquinanti si erano verificati, entrambi antecedenti logico-giuridici per poter esperire l'azione di regresso in questa sede;
inoltre, l'individuazione del responsabile dell'inquinamento non poteva essere esperita in questa sede, stante l'assenza in causa di
(litisconsorte necessario). Parte_7
iii) non era stata fornita prova rigorosa che gli elementi inquinanti fossero riconducibili esclusivamente all'attività svolta da né era stato adeguatamente provato il Parte_7
nesso causale tra l'attività svolta da e l'inquinamento del compendio. Parte_7
Pagina 7 di 16 Concludeva, pertanto, chiedendo preliminarmente di dichiarare inammissibile la domanda attorea nonché la domanda di accertamento del responsabile dell'inquinamento;
sempre in via preliminare, chiedeva dichiararsi il difetto di legittimazione attiva e passiva;
nel merito, il rigetto di ogni domanda attorea, con vittoria di spese.
1.3. Si costituiva anche CP_2
Preliminarmente eccepiva che:
i) la scrittura privata sottoscritta tra gli attori e la in data 31.3.2017 era nulla CP_5
per indeterminatezza degli elementi essenziali, nonché per difetto di forma e comunque inopponibile al CP_2
ii) la domanda attorea era prescritta per decorso del termine quinquennale ex art. 2947
c.c., o comunque decaduta ex art. 2395, comma 2, c.c..
Nel merito, esponeva quanto segue.
i) Faceva totale difetto la prova dell'imputabilità dell'asserito inquinamento alla società
Con Con conduttrice inoltre, non aveva mai svolto nel compendio lavori di sabbiatura e verniciatura, ma solo di riparazione di contenitori e di stoccaggio degli stessi.
ii) La dichiarazione di garanzia rilasciata nel 2015 da (in persona del legale Parte_7
rappresentante era riferibile alla sola e, pertanto, non Parte_4 Parte_7
opponibile a CP_3
iii) Non vi era prova degli atti dolosi o colposi posti in essere dagli amministratori, né
l'incidenza diretta di detti atti sul patrimonio degli attori.
Concludeva chiedendo, in via preliminare, il rigetto di ogni domanda attorea per intervenuta prescrizione/decadenza e/o per difetto di legittimazione attiva e passiva;
nel merito, il rigetto di ogni domanda attorea in quanto infondata, con vittoria di spese.
1.4. Rimessa al merito ogni eccezione preliminare e in seguito ad avvicendamenti di G.I.,
con ordinanze del 27.10/20.12.2023 il P.I. disponeva procedersi a prova per testi,
riservando all'esito la decisione sull'ulteriore istanza istruttoria di interrogatorio formale.
Pagina 8 di 16 Con ordinanza del 19.1.2024 il P.I., ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava la causa per precisazione delle conclusioni.
In data 8.10.2024 il P.I. tratteneva la causa in decisione sulle conclusioni in epigrafe e assegnava alle parti i termini di cui all'art. 190 c.c..
2. Le domande attoree non possono essere accolte.
2.1. Questioni preliminari: carenza di legittimazione attiva e passiva;
eccezione di
prescrizione e decadenza dell'azione; nullità della scrittura privata del 31.3.2017.
Preliminarmente rispetto al merito vanno affrontate le questioni sollevate da entrambi i convenuti di carenza di legittimazione attiva e passiva, nonché - queste eccezioni sollevate dal solo di intervenuta prescrizione e decadenza dell'azione e di nullità, CP_2
per indeterminatezza degli elementi essenziali e difetto di forma, della scrittura privata sottoscritta tra gli attori e in data 31.3.2017 (di cessione del diritto di CP_5
regresso/rivalsa/rimborso nei confronti del responsabile dell'inquinamento).
Tutte le suddette eccezioni sono infondate.
2.1.1. Sussiste infatti la legittimazione attiva e passiva delle parti;
le eccezioni formulate dai convenuti attengono, a ben vedere, esclusivamente alla titolarità del diritto sostanziale oggetto del processo, mentre ai fini della valutazione della sussistenza della legittimazione attiva o passiva occorre avere riguardo alla prospettazione della domanda attorea, con la conseguenza che solo nel caso in cui dalla prospettazione della stessa emerga che il diritto vantato in giudizio non appartiene all'attore si potrà parlare di carenza di legittimazione attiva (ovvero, specularmente, passiva).
Nel caso di specie, sussiste la legittimazione attiva degli attori per il solo fatto che si prospetta la titolarità del diritto al risarcimento del danno in quanto terzi lesi dall'operato
Con degli amministratori di e nonché in qualità di proprietari incolpevoli Parte_7
nei confronti dei responsabili dell'inquinamento, indipendentemente dalla fondatezza o meno, nel merito, della prospettata responsabilità (di riflesso sussiste anche la
Pagina 9 di 16 legittimazione passiva dei convenuti, individuati quali soggetti responsabili del danno patito dagli attori).
2.1.2. Parimenti infondate sono le eccezioni di prescrizione ex art. 2947 c.c. e di decadenza dall'azione di responsabilità ex art. 2395 comma 2 c.c. formulate dal convenuto CP_2
A tal proposito, è sufficiente rilevare che “Tale prescrizione, come è noto, decorre non
dal momento in cui il fatto del terzo determina ontologicamente il danno all'altrui diritto,
bensì da quello in cui la produzione del danno si manifesta all'esterno, divenendo
conoscibile, ossia dal momento in cui il danneggiato abbia avuto, o avrebbe dovuto
avere, usando l'ordinaria diligenza, sufficiente conoscenza della rapportabilità causale
del danno lamentato” (Cass. 25 maggio 2010, n. 12699; Cass. 11 settembre 2007, n.
19022).
È corretto ritenere che gli attori abbiano avuto effettiva conoscenza del danno subito dal compendio immobiliare solo in seguito alle complesse attività di indagine commissionate dalla socia e compiute in situ. A ogni modo, per quanto qui rileva, a Parte_1
prescindere dall'esatta individuazione del momento a partire dal quale gli attori sono effettivamente venuti a conoscenza del danno subito dal compendio, non può
ragionevolmente ritenersi che gli attori potessero conoscere, usando l'ordinaria diligenza,
l'entità del danno in un qualsiasi momento antecedente al riacquisto della disponibilità
dell'immobile in seguito al rilascio da parte delle conduttrici, avvenuto in data 30.1.2017.
Pure prendendo in considerazione la data di rilascio dell'immobile (30.1.2017) la prescrizione si è, in ogni caso, interrotta in ragione della missiva spedita dagli attori ai convenuti in data 6.10.2021 (doc. 31 att.).
Infine, non merita accoglimento nemmeno l'eccezione di nullità della scrittura privata
CP_ sottoscritta tra gli attori e righini in data 31.3.2017, non essendo ravvisabile un'evidente indeterminatezza dei suoi elementi essenziali.
Pagina 10 di 16 2.2. La responsabilità del proprietario dell'immobile.
Le azioni svolte in questa sede dagli attori (di responsabilità degli amministratori per il danno diretto causato ai terzi nonché di rivalsa nei confronti dei responsabili dell'inquinamento), ex soci della società AP, poi estinta per incorporazione in
[...]
si fondano essenzialmente sull'assunto che a partire dagli anni '80 (o comunque CP_5
dalla metà degli anni '90) la AP, che fino a quel momento era stata operativa nel complesso - svolgendovi attività anche assimilabili a quelle delle società subentrate - ,
non abbia più operato nel compendio ravvenate, avendone ceduto la disponibilità e l'utilizzo a diverse società nel corso degli anni (dapprima Navital, poi in parte Navital in
Con parte infine e , con contratti di locazione o di fatto, con la Parte_7 Parte_7
conseguenza che nessun danno può essere ricondotto alla AP stessa, in quanto non operativa nel compendio da più di vent'anni.
L'assunto attoreo non può essere condiviso.
In primo luogo, non è dimostrato che l'area ex AP sia stata interamente ceduta dalla proprietaria AP alle società conduttrici. Al contrario, ciò che emerge è che AP ha
Con ceduto l'uso solo di una parte del compendio ravvenate alle società e Parte_7
mantenendo pertanto la piena disponibilità della parte non locata.
In particolare, emerge dalla documentazione versata in atti che in data 1.2.1990 AP
concedeva in locazione a solo una parte dell'area ex AP, segnatamente il Parte_7
capannone industriale sito ad est e le relative porzioni di piazzale esterno (cfr. doc. 6 att.),
alla quale poi - con successivo contratto di locazione del 1.3.1993 - si aggiungeva anche un piccolo piazzale di circa 500 mq (cfr. doc. 6 bis att.); dell'area nella sua disponibilità
Con concedeva, in data 31.7.2006, in sublocazione a il piazzale lato nord- Parte_7
ovest (cfr. doc. 8 att.); l'area locata a corrispondeva a circa 1/3 dell'intera Parte_7
area ex AP.
Pagina 11 di 16 La circostanza, come detto, non è stata smentita dalle produzioni documentali di parte attrice, che non ha fornito alcuna prova, nemmeno in sede di istruttoria orale,
dell'avvenuta concessione in locazione o comunque in uso a Naviravenna/Syc anche della restante porzione dell'area ex AP, non ricompresa nei contratti del 1990/93.
Deve pertanto concludersi che AP abbia mantenuto la disponibilità di parte del compendio ravvenate, non avendo gli attori dimostrato di aver concesso in locazione l'intera area a Naviravenna/Syc.
In secondo luogo, non può escludersi, anche in esito all'espletata istruttoria orale, che
AP - pacificamente operativa nel compendio dagli anni '70 sino agli anni '80/metà anni
'90 - abbia attivamente contribuito a causare l'inquinamento del terreno.
E anzi, la ricostruzione delle attività succedutesi nel compendio dagli anni '70 agli anni
Per '80/'90 - dettagliatamente ripercorse nella relazione dell'arch. (doc. 3 att.) - evidenzia che sin dagli anni '70, in seguito all'acquisto del terreno da parte di Persona_2
(rispettivamente marito e padre degli attori), AP svolgeva attività di riparazione,
sabbiatura e verniciatura di navi e containers.
Al fine di poter svolgere dette attività, AP eseguiva numerose opere di edificazione nel compendio;
in particolare, per quanto qui rileva, AP procedeva alla “compattazione di
tutta l'area, alla attuazione di una idonea rete fognaria, alla edificazione di un
capannone industriale a struttura metallica e tamponature in pannelli prefabbricati in
cemento” nonché alla “costruzione e montaggio delle cabine di sabbiatura, acquisto di
parte della attrezzatura per la utilizzazione dell'impianto di sabbiatura, chiusura
definitiva del fronte lato nave del capannone, edificazione dell'ala destinata alla
installazione impianti a fianco del capannone, pavimentazione delle superfici edificate
completamento dell'impianto di sabbiatura […]” (cfr. doc. 5 att.).
Più in generale, a prescindere dalla disamina delle singole operazioni attuate, ciò che emerge è che AP ha attivamente operato nel compendio, non solo svolgendo attività di
Pagina 12 di 16 Con carpenteria navale (al pari delle società conduttrici e , ma altresì Parte_7
edificando e svolgendo ingenti opere di ampliamento del complesso. Pertanto, non può,
allo stato, escludersi che gli ingenti e invasivi lavori di edificazione svolti nel compendio ravvenate da parte della proprietaria AP sin dagli anni '70 abbiano concorso nell'inquinamento del compendio lamentato dagli attori, né è possibile, alla luce della documentazione versata in atti, individuare e distinguere la quote di responsabilità da attribuirsi, eventualmente, alle società che si sono succedute nel tempo nel compendio
Con (AP, Navital, ma anche diverse altre). Parte_7
Infine, la verosimile partecipazione della società AP all'inquinamento del terreno trova altresì riscontro nelle dichiarazioni rese dal teste (impiegato commerciale Testimone_1
Con di dal 2011), il quale, interrogato sulla circostanza di cui al capitolo 6 della seconda memoria del convenuto ha confermato che nel periodo 1980-1982, quando AP CP_2
operava nel sito eseguendo lavori di sabbiatura e verniciatura all'aperto, i materiali scartati e quelli utilizzati per la sabbiatura venivano utilizzati per la compattazione dei terreni della AP e per sostituire le “bolle di argilla” che venivano rimosse con lo scavatore e riempite di loppa (cfr. verbale di assunzione testi del 17.1.2024).
Inoltre, ha notato la difesa di dall'attività di bonifica emerge che Pt_4 Pt_6
sotto le fondazioni dei muri e dei pavimenti di fabbricati “costruiti negli anni 1980 e 1981
sono stati rinvenuti scarti di lavorazione di vario tipo ed in particolare di loppa”.
In conclusione – e pur in disparte l'esito negativo: a) della verifica del passivo del b) dell'attività di c) del procedimento penale in Parte_10 Pt_6
relazione all'identificazione dei responsabili - , a giudizio del collegio non è possibile escludere che AP abbia concorso nella contaminazione del compendio;
pertanto, non sussistono in capo agli attori, cessionari dei diritti inerenti e aventi causa del soggetto proprietario, i presupposti per esercitare l'azione di regresso/rivalsa/rimborso nei confronti dell'asserito responsabile dell'inquinamento, data la posizione e la condotta
Pagina 13 di 16 non incolpevole del proprietario dell'immobile; va pertanto rigettata la domanda attorea ex art. 253, comma 4, ult. periodo del Codice dell'Ambiente per carenza del suo presupposto essenziale (non colpevolezza del proprietario).
2.3. Il danno direttamente causato dall'operato degli amministratori.
Deducono gli attori di aver subito un danno diretto al proprio patrimonio quale conseguenza delle scelte e/o omissioni poste in essere dagli amministratori di
Con e cioè rispettivamente (quale erede di Parte_7 CP_1 [...]
e Pt_4 CP_2
Anche detta domanda è infondata.
Come noto, l'azione di cui all'art. 2476, comma 7, c.c. spetta ai soggetti terzi che si dicano direttamente danneggiati dall'operato degli amministratori e differisce dall'azione sociale di responsabilità (comma 1 art. cit.) vertendosi, a differenza di quest'ultima, in un'ipotesi di responsabilità extracontrattuale;
pertanto, ove i terzi alleghino che determinati atti gestori hanno causato loro un danno diretto ed immediato, sono onerati della prova piena della condotta illecita (dolosa o colposa) posta in essere dagli amministratori in violazione dei doveri connessi alla carica rivestita, del danno diretto causato al patrimonio del singolo, nonché del nesso causale tra gli addebiti formulati e il danno patito.
Nel caso di specie, fa totale difetto la prova del danno direttamente patito dagli attori, in veste di soci di AP, quale conseguenza immediata e diretta dell'operato degli
Con amministratori di Naviravenna e
E infatti, a ben vedere, il danno come lamentato dagli attori è, in realtà, doppiamente indiretto: esso infatti - per stessa prospettazione degli attori - consisterebbe nella svalutazione del valore delle partecipazioni sociali in AP in conseguenza della diminuzione di valore del compendio, che a sua volta dipenderebbe delle contaminazioni
Con asseritamente imputabili a e Parte_7
Pagina 14 di 16 In sostanza secondo la tesi attorea, l'inquinamento causato dalle decisioni /omissioni degli amministratori delle società conduttrici avrebbe causato un danno alla società AP,
che a sua volta si sarebbe riflesso sul patrimonio degli attori quale diminuzione del valore della partecipazione sociale.
Il danno così prospettato è manifestamente indiretto.
Pertanto, a prescindere dalla prova della conoscibilità in capo agli amministratori del compimento di atti lesivi dell'integrità del compendio - e cioè a prescindere dall'esame nel merito degli addebiti di mala gestio - reputa il collegio che non possa trovare applicazione in questa sede l'istituto di cui al comma 7 dell'art. 2476 c.c., dal momento che il danno lamentato dagli attori consiste nel mero riflesso del pregiudizio sul patrimonio sociale, che a sua volta è il riflesso dell'asserito inquinamento, e, come tale,
non può efficacemente essere fatto valere dal soggetto terzo che si dica danneggiato direttamente.
In conclusione, data la natura indiretta del danno lamentato dagli attori, va parimenti rigettata la domanda formulata dagli attori ai sensi dell'art. 2476, comma 7, c.c..
2.4. Non possono essere accolte le istanze istruttorie hinc et inde reiterate anche nelle conclusioni, per i medesimi motivi già enunciati nelle ordinanze del G.I. in data
26.10.2023 e 29.1.2024, cui qui si rinvia.
Ogni altra questione è assorbita.
3. Le spese processuali.
Le spese seguono il criterio della soccombenza prevalente e sostanziale (degli attori nei confronti dei convenuti), e si liquidano in dispositivo (tenuto conto dei valori fra i minimi e medi dei compensi previsti per lo scaglione commisurato al petitum).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni diversa e contraria domanda, azione ed eccezione disattesa o assorbita:
Pagina 15 di 16 1. rigetta ogni domanda attorea;
2. condanna Parte_1 Parte_2 Parte_3
in solido fra loro, al pagamento delle spese di lite di e CP_1 CP_2
liquidate per ciascuno di questi in euro 22.000 di compensi, oltre spese generali
[...]
15%, CPA ed IVA se dovuta.
Bologna, 12.2.2025
Il Presidente rel est.
Dott. Michele Guernelli
Pagina 16 di 16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BOLOGNA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Composto da:
- dott. Michele GUERNELLI Presidente rel. est.
- dott. Roberta DIOGUARDI Giudice
- dott. Roberta VACCARO Giudice
pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 10125/2022 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ) e (C.F. C.F._2 Parte_3
), con il patrocinio del prof. avvocato BALESTRA LUIGI e C.F._3 dell'avvocato GUARDIGLI ELENA, elettivamente domiciliati presso lo studio dei difensori in BOLOGNA, VIA SANTO STEFANO N. 11
ATTORI contro
(C.F. ), con il patrocinio degli avvocati CP_1 C.F._4
FORASSI DARIO e PELLEGRINI LIVIA, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avvocato FORASSI DARIO in BOLOGNA, VIALE ENRICO PANZACCHI N. 19
(C.F. ), con il patrocinio degli avvocati CP_2 C.F._5
RIDOLFI ROBERTO, GHIGI CLAUDIO e CRETA PAOLO, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avvocato CRETA PAOLO in BOLOGNA, PIAZZA DI PORTA
RAVEGNANA N. 1
CONVENUTI
Le parti hanno così precisato le conclusioni nelle note depositate in sostituzione dell'udienza del 3.10.2024 ex art. 127 ter c.p.c.:
Per gli attori:
Pagina 1 di 16 “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Bologna: (a) in via preliminare: rigettare le eccezioni tutte sollevate in quanto inammissibili e/o infondate;
(b) nel merito: accogliere le domande formulate da parte attrice, per tutte le ragioni di cui si è detto nel corso del procedimento, già proposte con l'atto di citazione e con la prima memoria ex art. 183, comma 6 c.p.c. meglio precisate, in particolare:
(I) dichiarare i convenuti, ciascuno per le cariche rispettivamente ricoperte e per i titoli evidenziati in narrativa, responsabili delle condotte commissive ed omissive descritte in narrativa e, conseguentemente, per le causali ivi indicate;
(II) condannare i medesimi convenuti in solido tra loro, ai sensi dell'art. 2476, comma 7, c.c., in comb. disp. con l'art. 2043 c.c., nonché giusta l'art. 253 d.lgs. 152/2006, al pagamento in favore di Parte_1
e della somma di € 2.000.000,00 (due milioni) o del diverso
[...] Parte_2 Parte_3 importo, maggiore o minore, che sarà accertato in corso di giudizio, anche in via di liquidazione equitativa ex artt. 1226 e 2056 c.c., oltre rivalutazione monetaria ed interessi;
(c) in via istruttoria, in caso di remissione in istruttoria:
(c.1.) per la denegata ipotesi in cui l'Ill.mo Tribunale ritenesse non raggiunta la prova di quanto affermato con riferimento all'attività concretamente svolta sul compendio immobiliare da AP s.r.l., ammettere la prova testimoniale sul capitolo di prova n. 1 indicato con la seconda memoria istruttoria depositata nell'interesse degli Attori;
(c.2.) per la denegata ipotesi in cui l'Ill.mo Tribunale non ritenesse provati la riconducibilità dell'inquinamento alle attività svolte dalle società conduttrici amministrate dai Sig.ri e CP_2
recte alle scelte gestorie compiute da questi ultimi, e/o l'ammontare delle spese sostenute Parte_4 dagli attori in sede di bonifica e di messa in sicurezza del sito di Ravenna – circostanza, quest'ultima, che trova conferma nella perizia del Geom. già agli atti, ai doc.ti n. 22 e 22-bis, oltre che nelle fatture Pt_5 allegate al presente scritto difensivo (doc.to n. 49) – disporre la consulenza tecnica d'ufficio sul seguente quesito:
«Dica il CTU, esaminata la documentazione tutta riversata in giudizio (anzitutto quella relativa al procedimento , qual è stata la causa dei fenomeni di contaminazione e di inquinamento ambientali Pt_6 che hanno interessato il compendio immobiliare sito in Ravenna, Via XIII Marzo n. 2/4, e dica se la stessa sia riconducibile alle attività svolte in loco dalle ex conduttrici e Dica, Parte_7 CP_3 ancora, il CTU quali misure vengono, secondo la buona tecnica, messe in atto al fine di evitare il prodursi dei suddetti fenomeni di inquinamento e contaminazione e quali interventi vengono realizzati per porvi rimedio una volta che gli stessi si siano verificati, nonché se tali misure siano state, in tutto o in parte, messe in atto nel caso di specie.
Infine, ove necessario previa stima dei ragionevoli costi delle attività tutte da porre in essere per l'attività di messa in sicurezza e di bonifica dell'area inquinata, accerti il CTU la congruità delle spese sostenute e documentate (doc.ti nn. 49-50 allegati alla presente memoria, nonché doc.ti nn. 22 e 22 bis allegate all'atto di citazione) per la bonifica e la messa in sicurezza del compendio immobiliare sito in Ravenna, Via XIII
Marzo n. 2/4».
(c.3.) in ogni caso, rigettare le istanze istruttorie formulate dalle controparti, per le ragioni di cui alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 3 c.p.c., §§ 1 e 2 nell'interesse degli Attori e, in particolare, la richiesta di interrogatorio formale del Sig. per le ragioni in dettaglio esposte nell'istanza del 18 Parte_3 dicembre 2023.
Con vittoria di compensi e spese, oltre ad accessori tutti, C.P.A., I.V.A. e rimborso spese generali come per legge.”
Per CP_2
“Voglia il Tribunale di Bologna Sezione Impresa: In via preliminare, rigettare ogni domanda svolta nei confronti di dagli attori per intervenuta CP_2 prescrizione / decadenza e/o per difetto di legittimazione attiva degli stessi attori e/o per difetto di legittimazione passiva del convenuto CP_2 rigettare comunque la domanda attrice per infondatezza della stessa sia nell'an che nel quantum;
in ogni caso, con vittoria di spese e onorari del giudizio. Con ogni riserva in rito, nel merito ed in via istruttoria.”
Pagina 2 di 16 Per CP_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, In via preliminare,
- dichiarare inammissibili le domande avverse, anche per intervenuta prescrizione/decadenza; dichiarare inammissibile, nella presente causa, il giudizio di accertamento dell'autore materiale delle contaminazioni per assenza di specifica domanda e perché avente come unico litisconsorte necessario un soggetto, quale
che non è quivi convenuto;
Parte_7
- dichiarare il difetto di legittimazione attiva degli attori ed il difetto di legittimazione passiva del convenuto e del suo de cuius dichiarare la lesione del contraddittorio rispetto CP_1 Parte_4 all'irreversibile modificazione dallo stato dei luoghi subito in conseguenza alle operazioni di messa in sicurezza e di bonifica.
Nel merito, respingere le domande avverse in quanto infondate in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese e competenze professionali, oltre accessori come per legge.
In via istruttoria,
- insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie formulate con la memoria ex art. 183, comma sesto, n. 2
c.p.c. e non ammesse in precedenza e, precisamente, si chiede ammettersi l'interrogatorio formale degli attori e prova per testi sui seguenti capitoli di prova (…)
Ai sensi dell'art. 210 c.p.c., si insiste nell'ordine di esibizione all'attrice ed a Parte_8 CP_4 la produzione di tutto il fascicolo del procedimento penale presso la Procura della Repubblica di
[...] Ravenna Nr. 3721/2018 R.G. Notizie di Reato per i reati di cui agli artt. 192 comma 1 e 256 comma 2 D.Lgs. 152/2006.”
CONCISE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1 [...]
onvenivano in giudizio innanzi l'intestata sezione Pt_2 Parte_3
specializzata in materia di impresa (quale erede di CP_1 Parte_4
ex amministratore di e (quale ex amministratore Parte_7 CP_2
di per sentirli condannare, previo accertamento della responsabilità ai sensi CP_3
degli artt. 2476, comma 7, c.c. e 253 d.lgs. 152/2006 (c.d. Codice dell'Ambiente), al risarcimento, in solido tra loro, del danno causato agli attori pari a € 2.000.000,00, ovvero nella diversa somma di giustizia, oltre a interessi e rivalutazione monetaria, con vittoria di spese.
1.1. In tale atto esponevano quanto segue.
i) Gli attori erano soci della AP s.r.l., costituita il 20.11.1979 ed estinta per effetto di fusione per incorporazione in con delibera iscritta nel registro delle Controparte_5
imprese in data 21.11.2017; patrimonio principale della AP era rappresentato dalla proprietà del complesso immobiliare ubicato nella zona del porto industriale di Ravenna
in via XIII Marzo 1987, n. 2/4; sin dal 1981 il compendio immobiliare ravennate veniva
Pagina 3 di 16 ripetutamente concesso in locazione a soggetti terzi per lo svolgimento di attività di carpenteria navale (dal 1978 al 1990/1991 parzialmente locato da Navital s.p.a., dal 1990
al 1994 stessa area in parte condotta da Navital e in parte da;
nell'ultimo Parte_7
ventennio (dal 1995 sino al rilascio completato il 30.1.2017) detentrici del complesso immobiliare erano state la società (conduttrice), amministrata dall'ing. Parte_7
e la società (subconduttrice), amministrata da Parte_4 CP_3 CP_2
[...]
ii) Nel corso del 2013 cessava di versare i canoni di locazione pattuiti, Parte_7
costringendo AP ad agire in giudizio al fine di ottenerne lo sfratto per morosità; la vertenza si concludeva nel dicembre del 2015 con il raggiungimento di un accordo transattivo tra in forza del quale non solo si impegnava Parte_9 Parte_7
al rilascio dell'immobile libero da persone e cose, ma altresì garantiva che nessun pregiudizio era derivato alla salubrità del suolo e del sottosuolo del complesso immobiliare ravennate “stante l'avvenuta predisposizione ed attuazione delle cautele a
ciò preordinate e il conseguimento di ogni provvedimento ablativo e autorizzativo
necessario, anche per lo smaltimento dei rifiuti”.
iii) Intorno alla fine del 2016, gli attori avviavano le trattative con per Controparte_5
la cessione dell'intera partecipazione societaria in AP;
in corso di trattative (a cavallo tra la fine del dicembre 2016 e l'inizio di gennaio 2017), AP riotteneva dalle conduttrici la disponibilità dell'immobile locato.
iv) Riottenuta la disponibilità del compendio immobiliare, la socia Parte_1
commissionava l'espletamento di attività di indagine sulla conformità ambientale dell'immobile; quest'ultime evidenziavano che le attività svolte in situ dalle società
conduttrici avevano causato un grave deterioramento ambientale, con conseguente pregiudizio del valore economico dell'immobile; le indagini rilevavano, in particolare, il superamento, sia nel terreno che nelle acque sotterranee, delle Concentrazioni Soglia di
Pagina 4 di 16 Contaminazione ai sensi del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 (c.d. Codice dell'Ambiente); la presenza di rifiuti misti, compresa lana minerale, sostanze oleose, scorie metalliche e materiale bituminoso;
un significativo inquinamento causato da loppa di sabbiatura e di idrocarburi;
la stessa socia provvedeva a segnalare quanto emerso all'autorità Parte_1
ambientale competente, Pt_6
v) Al fine di non compromettere le trattative instaurate con la AP si Controparte_5
faceva carico dei costi di pulizia e bonifica del compendio ravvenate;
in data 31.3.2017
e gli attori stipulavano il contratto di cessione delle partecipazioni in Controparte_5
AP pattuendo che, in luogo dell'intero prezzo, all'atto di trasferimento della proprietà
avrebbe versato solo il 50% del prezzo, mentre il saldo sarebbe avvenuto CP_5
solo una volta ottenuta la certificazione attestante il carattere non contaminato del compendio, dedotti i costi sostenuti per il conseguimento della conformità ambientale;
con scrittura privata sottoscritta in pari data, cedeva agli attori ogni diritto CP_5
di regresso/rivalsa/rimborso nei confronti dei responsabili dell'inquinamento.
vi) Con delibere del 3/5.2.2021 l' prendeva atto del raggiungimento degli Pt_6
obiettivi di bonifica del sito, dell'avvenuta conclusione dell'attività di rimozione dei rifiuti interrati e della messa in sicurezza dei terreni, e pertanto dichiarava la conclusione del procedimento avviato ai sensi dell'art. 242, comma 5, Codice dell'Ambiente; anche il procedimento amministrativo avviato ai sensi dell'art. 245 Codice dell'Ambiente, al fine individuare il responsabile dell'inquinamento, veniva archiviato in data 24.8.2022
dall'autorità ambientale procedente, posto che i lavori di bonifica e messa in sicurezza dell'area contaminata erano stati sufficienti a ripristinare la conformità ambientale del compendio.
vii) Con scrittura privata sottoscritta in data 8.4.2022 gli attori e la fissavano CP_5
il saldo del prezzo della cessione delle quote di AP in € 500.000,00, ad un prezzo cioè
Pagina 5 di 16 inferiore di ben € 2.000.000,00 rispetto a quanto sarebbe stato dovuto in mancanza di contaminazione.
viii) La contaminazione delle acque e del terreno, nonché i rifiuti rinvenuti in situ, erano
Con riferibili esclusivamente alle attività condotte dalle società e in Parte_7
particolare, quanto all'inquinamento da loppa, era responsabile per aver Parte_7
realizzato una cabina di sabbiatura con relativo impianto, nonché una vasca interrata;
la loppa era inoltre stata rinvenuta durante lo scavo interno al capannone nella disponibilità
Con di nella zona condotta da venivano rinvenuti scarti di attrezzature, Parte_7
frammenti di varie dimensioni di materiali per coibentazioni, come lana di roccia e poliuretano, tubi di silicone esauriti, involucri di plastica;
quanto all'inquinamento da
idrocarburi, esso era imputabile a fuoriuscite da contenitori o serbatoi di materiale
(segnatamente di gasolio); l'inquinamento della falda acquifera cagionato da CP_6
era compatibile con le attività svolte da entrambe le società.
[...]
ix) Il danno economico patito dagli attori era diretta conseguenza delle azioni e omissioni imputabili agli amministratori di ing. (presidente del c.d.a. Parte_7 Parte_4
dal 1999 al 23.1.2017; poi liquidatore sino al 7.6.2017; deceduto in data 13.5.2019), e di
Con
(presidente del c.d.a. dal 12.2.1992), ai sensi dell'art. 2476, CP_2
comma 7, c.c., per aver, quantomeno, tollerato che l'attività delle società da loro amministrate venisse esercitata secondo modalità illecite, tali da causare la contaminazione del suolo;
e erano altresì responsabili ai sensi dell'art. Pt_4 CP_2
192 Codice dell'Ambiente (responsabilità da abbandono di rifiuti sul suolo).
x) Gli attori, in virtù della scrittura privata di cessione del diritto di rivalsa sottoscritta con in data 31.3.2017, erano legittimati a rivalersi nei confronti del responsabile CP_5
dell'inquinamento, ai sensi dell'art. 253, comma 4, Codice dell'Ambiente.
xi) Il danno patito dagli attori era pari alla diminuzione del valore delle quote di AP e ammontava a € 2.000.000,00.
Pagina 6 di 16 xii) erano solidalmente responsabili dal danno causato agli attori;
i costi CP_2 Pt_4
degli interventi ambientali di bonifica erano indistintamente riconducibili a Parte_7
Con e i costi relativi alle analisi sulle condizioni ambientali del sito erano invece imputabili in funzione della porzione di area occupata nella misura del 62,70% a
Con e nella misura del 37,30% a pertanto, a doveva essere Parte_7 Parte_4
addebitata la somma di € 1.445.724,00 (oltre interessi) e ad a somma CP_2
di € 554.276,00 (oltre interessi).
1.2. Si costituiva quale erede di CP_1 Parte_4
Preliminarmente eccepiva la carenza di legittimazione passiva e attiva;
quest'ultima, in particolare, per carenza dei presupposti di cui all'art. 2476 comma 7 c.c. e, comunque,
per non essere l'azione ex art. 2476 comma 7 c.c. contemplata nella scrittura privata del
31.3.2017 sottoscritta tra gli attori e CP_5
Nel merito, esponeva quanto segue.
i) La stessa AP aveva esercitato attività di sabbiatura, verniciatura e carpenteria navale sull'intera area ex AP, o quantomeno su una parte di essa, dalla fine degli anni '70 sino ad almeno il 1995; aveva preso in locazione circa 1/3 dell'area ex AP in Parte_7
data 1.2.1990 e in data 1.3.1993, mentre non era provato il momento a partire dal quale aveva avuto in locazione l'intera area. Parte_7
ii) Non era mai stato individuato il responsabile dell'inquinamento, né il momento in cui gli eventi inquinanti si erano verificati, entrambi antecedenti logico-giuridici per poter esperire l'azione di regresso in questa sede;
inoltre, l'individuazione del responsabile dell'inquinamento non poteva essere esperita in questa sede, stante l'assenza in causa di
(litisconsorte necessario). Parte_7
iii) non era stata fornita prova rigorosa che gli elementi inquinanti fossero riconducibili esclusivamente all'attività svolta da né era stato adeguatamente provato il Parte_7
nesso causale tra l'attività svolta da e l'inquinamento del compendio. Parte_7
Pagina 7 di 16 Concludeva, pertanto, chiedendo preliminarmente di dichiarare inammissibile la domanda attorea nonché la domanda di accertamento del responsabile dell'inquinamento;
sempre in via preliminare, chiedeva dichiararsi il difetto di legittimazione attiva e passiva;
nel merito, il rigetto di ogni domanda attorea, con vittoria di spese.
1.3. Si costituiva anche CP_2
Preliminarmente eccepiva che:
i) la scrittura privata sottoscritta tra gli attori e la in data 31.3.2017 era nulla CP_5
per indeterminatezza degli elementi essenziali, nonché per difetto di forma e comunque inopponibile al CP_2
ii) la domanda attorea era prescritta per decorso del termine quinquennale ex art. 2947
c.c., o comunque decaduta ex art. 2395, comma 2, c.c..
Nel merito, esponeva quanto segue.
i) Faceva totale difetto la prova dell'imputabilità dell'asserito inquinamento alla società
Con Con conduttrice inoltre, non aveva mai svolto nel compendio lavori di sabbiatura e verniciatura, ma solo di riparazione di contenitori e di stoccaggio degli stessi.
ii) La dichiarazione di garanzia rilasciata nel 2015 da (in persona del legale Parte_7
rappresentante era riferibile alla sola e, pertanto, non Parte_4 Parte_7
opponibile a CP_3
iii) Non vi era prova degli atti dolosi o colposi posti in essere dagli amministratori, né
l'incidenza diretta di detti atti sul patrimonio degli attori.
Concludeva chiedendo, in via preliminare, il rigetto di ogni domanda attorea per intervenuta prescrizione/decadenza e/o per difetto di legittimazione attiva e passiva;
nel merito, il rigetto di ogni domanda attorea in quanto infondata, con vittoria di spese.
1.4. Rimessa al merito ogni eccezione preliminare e in seguito ad avvicendamenti di G.I.,
con ordinanze del 27.10/20.12.2023 il P.I. disponeva procedersi a prova per testi,
riservando all'esito la decisione sull'ulteriore istanza istruttoria di interrogatorio formale.
Pagina 8 di 16 Con ordinanza del 19.1.2024 il P.I., ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava la causa per precisazione delle conclusioni.
In data 8.10.2024 il P.I. tratteneva la causa in decisione sulle conclusioni in epigrafe e assegnava alle parti i termini di cui all'art. 190 c.c..
2. Le domande attoree non possono essere accolte.
2.1. Questioni preliminari: carenza di legittimazione attiva e passiva;
eccezione di
prescrizione e decadenza dell'azione; nullità della scrittura privata del 31.3.2017.
Preliminarmente rispetto al merito vanno affrontate le questioni sollevate da entrambi i convenuti di carenza di legittimazione attiva e passiva, nonché - queste eccezioni sollevate dal solo di intervenuta prescrizione e decadenza dell'azione e di nullità, CP_2
per indeterminatezza degli elementi essenziali e difetto di forma, della scrittura privata sottoscritta tra gli attori e in data 31.3.2017 (di cessione del diritto di CP_5
regresso/rivalsa/rimborso nei confronti del responsabile dell'inquinamento).
Tutte le suddette eccezioni sono infondate.
2.1.1. Sussiste infatti la legittimazione attiva e passiva delle parti;
le eccezioni formulate dai convenuti attengono, a ben vedere, esclusivamente alla titolarità del diritto sostanziale oggetto del processo, mentre ai fini della valutazione della sussistenza della legittimazione attiva o passiva occorre avere riguardo alla prospettazione della domanda attorea, con la conseguenza che solo nel caso in cui dalla prospettazione della stessa emerga che il diritto vantato in giudizio non appartiene all'attore si potrà parlare di carenza di legittimazione attiva (ovvero, specularmente, passiva).
Nel caso di specie, sussiste la legittimazione attiva degli attori per il solo fatto che si prospetta la titolarità del diritto al risarcimento del danno in quanto terzi lesi dall'operato
Con degli amministratori di e nonché in qualità di proprietari incolpevoli Parte_7
nei confronti dei responsabili dell'inquinamento, indipendentemente dalla fondatezza o meno, nel merito, della prospettata responsabilità (di riflesso sussiste anche la
Pagina 9 di 16 legittimazione passiva dei convenuti, individuati quali soggetti responsabili del danno patito dagli attori).
2.1.2. Parimenti infondate sono le eccezioni di prescrizione ex art. 2947 c.c. e di decadenza dall'azione di responsabilità ex art. 2395 comma 2 c.c. formulate dal convenuto CP_2
A tal proposito, è sufficiente rilevare che “Tale prescrizione, come è noto, decorre non
dal momento in cui il fatto del terzo determina ontologicamente il danno all'altrui diritto,
bensì da quello in cui la produzione del danno si manifesta all'esterno, divenendo
conoscibile, ossia dal momento in cui il danneggiato abbia avuto, o avrebbe dovuto
avere, usando l'ordinaria diligenza, sufficiente conoscenza della rapportabilità causale
del danno lamentato” (Cass. 25 maggio 2010, n. 12699; Cass. 11 settembre 2007, n.
19022).
È corretto ritenere che gli attori abbiano avuto effettiva conoscenza del danno subito dal compendio immobiliare solo in seguito alle complesse attività di indagine commissionate dalla socia e compiute in situ. A ogni modo, per quanto qui rileva, a Parte_1
prescindere dall'esatta individuazione del momento a partire dal quale gli attori sono effettivamente venuti a conoscenza del danno subito dal compendio, non può
ragionevolmente ritenersi che gli attori potessero conoscere, usando l'ordinaria diligenza,
l'entità del danno in un qualsiasi momento antecedente al riacquisto della disponibilità
dell'immobile in seguito al rilascio da parte delle conduttrici, avvenuto in data 30.1.2017.
Pure prendendo in considerazione la data di rilascio dell'immobile (30.1.2017) la prescrizione si è, in ogni caso, interrotta in ragione della missiva spedita dagli attori ai convenuti in data 6.10.2021 (doc. 31 att.).
Infine, non merita accoglimento nemmeno l'eccezione di nullità della scrittura privata
CP_ sottoscritta tra gli attori e righini in data 31.3.2017, non essendo ravvisabile un'evidente indeterminatezza dei suoi elementi essenziali.
Pagina 10 di 16 2.2. La responsabilità del proprietario dell'immobile.
Le azioni svolte in questa sede dagli attori (di responsabilità degli amministratori per il danno diretto causato ai terzi nonché di rivalsa nei confronti dei responsabili dell'inquinamento), ex soci della società AP, poi estinta per incorporazione in
[...]
si fondano essenzialmente sull'assunto che a partire dagli anni '80 (o comunque CP_5
dalla metà degli anni '90) la AP, che fino a quel momento era stata operativa nel complesso - svolgendovi attività anche assimilabili a quelle delle società subentrate - ,
non abbia più operato nel compendio ravvenate, avendone ceduto la disponibilità e l'utilizzo a diverse società nel corso degli anni (dapprima Navital, poi in parte Navital in
Con parte infine e , con contratti di locazione o di fatto, con la Parte_7 Parte_7
conseguenza che nessun danno può essere ricondotto alla AP stessa, in quanto non operativa nel compendio da più di vent'anni.
L'assunto attoreo non può essere condiviso.
In primo luogo, non è dimostrato che l'area ex AP sia stata interamente ceduta dalla proprietaria AP alle società conduttrici. Al contrario, ciò che emerge è che AP ha
Con ceduto l'uso solo di una parte del compendio ravvenate alle società e Parte_7
mantenendo pertanto la piena disponibilità della parte non locata.
In particolare, emerge dalla documentazione versata in atti che in data 1.2.1990 AP
concedeva in locazione a solo una parte dell'area ex AP, segnatamente il Parte_7
capannone industriale sito ad est e le relative porzioni di piazzale esterno (cfr. doc. 6 att.),
alla quale poi - con successivo contratto di locazione del 1.3.1993 - si aggiungeva anche un piccolo piazzale di circa 500 mq (cfr. doc. 6 bis att.); dell'area nella sua disponibilità
Con concedeva, in data 31.7.2006, in sublocazione a il piazzale lato nord- Parte_7
ovest (cfr. doc. 8 att.); l'area locata a corrispondeva a circa 1/3 dell'intera Parte_7
area ex AP.
Pagina 11 di 16 La circostanza, come detto, non è stata smentita dalle produzioni documentali di parte attrice, che non ha fornito alcuna prova, nemmeno in sede di istruttoria orale,
dell'avvenuta concessione in locazione o comunque in uso a Naviravenna/Syc anche della restante porzione dell'area ex AP, non ricompresa nei contratti del 1990/93.
Deve pertanto concludersi che AP abbia mantenuto la disponibilità di parte del compendio ravvenate, non avendo gli attori dimostrato di aver concesso in locazione l'intera area a Naviravenna/Syc.
In secondo luogo, non può escludersi, anche in esito all'espletata istruttoria orale, che
AP - pacificamente operativa nel compendio dagli anni '70 sino agli anni '80/metà anni
'90 - abbia attivamente contribuito a causare l'inquinamento del terreno.
E anzi, la ricostruzione delle attività succedutesi nel compendio dagli anni '70 agli anni
Per '80/'90 - dettagliatamente ripercorse nella relazione dell'arch. (doc. 3 att.) - evidenzia che sin dagli anni '70, in seguito all'acquisto del terreno da parte di Persona_2
(rispettivamente marito e padre degli attori), AP svolgeva attività di riparazione,
sabbiatura e verniciatura di navi e containers.
Al fine di poter svolgere dette attività, AP eseguiva numerose opere di edificazione nel compendio;
in particolare, per quanto qui rileva, AP procedeva alla “compattazione di
tutta l'area, alla attuazione di una idonea rete fognaria, alla edificazione di un
capannone industriale a struttura metallica e tamponature in pannelli prefabbricati in
cemento” nonché alla “costruzione e montaggio delle cabine di sabbiatura, acquisto di
parte della attrezzatura per la utilizzazione dell'impianto di sabbiatura, chiusura
definitiva del fronte lato nave del capannone, edificazione dell'ala destinata alla
installazione impianti a fianco del capannone, pavimentazione delle superfici edificate
completamento dell'impianto di sabbiatura […]” (cfr. doc. 5 att.).
Più in generale, a prescindere dalla disamina delle singole operazioni attuate, ciò che emerge è che AP ha attivamente operato nel compendio, non solo svolgendo attività di
Pagina 12 di 16 Con carpenteria navale (al pari delle società conduttrici e , ma altresì Parte_7
edificando e svolgendo ingenti opere di ampliamento del complesso. Pertanto, non può,
allo stato, escludersi che gli ingenti e invasivi lavori di edificazione svolti nel compendio ravvenate da parte della proprietaria AP sin dagli anni '70 abbiano concorso nell'inquinamento del compendio lamentato dagli attori, né è possibile, alla luce della documentazione versata in atti, individuare e distinguere la quote di responsabilità da attribuirsi, eventualmente, alle società che si sono succedute nel tempo nel compendio
Con (AP, Navital, ma anche diverse altre). Parte_7
Infine, la verosimile partecipazione della società AP all'inquinamento del terreno trova altresì riscontro nelle dichiarazioni rese dal teste (impiegato commerciale Testimone_1
Con di dal 2011), il quale, interrogato sulla circostanza di cui al capitolo 6 della seconda memoria del convenuto ha confermato che nel periodo 1980-1982, quando AP CP_2
operava nel sito eseguendo lavori di sabbiatura e verniciatura all'aperto, i materiali scartati e quelli utilizzati per la sabbiatura venivano utilizzati per la compattazione dei terreni della AP e per sostituire le “bolle di argilla” che venivano rimosse con lo scavatore e riempite di loppa (cfr. verbale di assunzione testi del 17.1.2024).
Inoltre, ha notato la difesa di dall'attività di bonifica emerge che Pt_4 Pt_6
sotto le fondazioni dei muri e dei pavimenti di fabbricati “costruiti negli anni 1980 e 1981
sono stati rinvenuti scarti di lavorazione di vario tipo ed in particolare di loppa”.
In conclusione – e pur in disparte l'esito negativo: a) della verifica del passivo del b) dell'attività di c) del procedimento penale in Parte_10 Pt_6
relazione all'identificazione dei responsabili - , a giudizio del collegio non è possibile escludere che AP abbia concorso nella contaminazione del compendio;
pertanto, non sussistono in capo agli attori, cessionari dei diritti inerenti e aventi causa del soggetto proprietario, i presupposti per esercitare l'azione di regresso/rivalsa/rimborso nei confronti dell'asserito responsabile dell'inquinamento, data la posizione e la condotta
Pagina 13 di 16 non incolpevole del proprietario dell'immobile; va pertanto rigettata la domanda attorea ex art. 253, comma 4, ult. periodo del Codice dell'Ambiente per carenza del suo presupposto essenziale (non colpevolezza del proprietario).
2.3. Il danno direttamente causato dall'operato degli amministratori.
Deducono gli attori di aver subito un danno diretto al proprio patrimonio quale conseguenza delle scelte e/o omissioni poste in essere dagli amministratori di
Con e cioè rispettivamente (quale erede di Parte_7 CP_1 [...]
e Pt_4 CP_2
Anche detta domanda è infondata.
Come noto, l'azione di cui all'art. 2476, comma 7, c.c. spetta ai soggetti terzi che si dicano direttamente danneggiati dall'operato degli amministratori e differisce dall'azione sociale di responsabilità (comma 1 art. cit.) vertendosi, a differenza di quest'ultima, in un'ipotesi di responsabilità extracontrattuale;
pertanto, ove i terzi alleghino che determinati atti gestori hanno causato loro un danno diretto ed immediato, sono onerati della prova piena della condotta illecita (dolosa o colposa) posta in essere dagli amministratori in violazione dei doveri connessi alla carica rivestita, del danno diretto causato al patrimonio del singolo, nonché del nesso causale tra gli addebiti formulati e il danno patito.
Nel caso di specie, fa totale difetto la prova del danno direttamente patito dagli attori, in veste di soci di AP, quale conseguenza immediata e diretta dell'operato degli
Con amministratori di Naviravenna e
E infatti, a ben vedere, il danno come lamentato dagli attori è, in realtà, doppiamente indiretto: esso infatti - per stessa prospettazione degli attori - consisterebbe nella svalutazione del valore delle partecipazioni sociali in AP in conseguenza della diminuzione di valore del compendio, che a sua volta dipenderebbe delle contaminazioni
Con asseritamente imputabili a e Parte_7
Pagina 14 di 16 In sostanza secondo la tesi attorea, l'inquinamento causato dalle decisioni /omissioni degli amministratori delle società conduttrici avrebbe causato un danno alla società AP,
che a sua volta si sarebbe riflesso sul patrimonio degli attori quale diminuzione del valore della partecipazione sociale.
Il danno così prospettato è manifestamente indiretto.
Pertanto, a prescindere dalla prova della conoscibilità in capo agli amministratori del compimento di atti lesivi dell'integrità del compendio - e cioè a prescindere dall'esame nel merito degli addebiti di mala gestio - reputa il collegio che non possa trovare applicazione in questa sede l'istituto di cui al comma 7 dell'art. 2476 c.c., dal momento che il danno lamentato dagli attori consiste nel mero riflesso del pregiudizio sul patrimonio sociale, che a sua volta è il riflesso dell'asserito inquinamento, e, come tale,
non può efficacemente essere fatto valere dal soggetto terzo che si dica danneggiato direttamente.
In conclusione, data la natura indiretta del danno lamentato dagli attori, va parimenti rigettata la domanda formulata dagli attori ai sensi dell'art. 2476, comma 7, c.c..
2.4. Non possono essere accolte le istanze istruttorie hinc et inde reiterate anche nelle conclusioni, per i medesimi motivi già enunciati nelle ordinanze del G.I. in data
26.10.2023 e 29.1.2024, cui qui si rinvia.
Ogni altra questione è assorbita.
3. Le spese processuali.
Le spese seguono il criterio della soccombenza prevalente e sostanziale (degli attori nei confronti dei convenuti), e si liquidano in dispositivo (tenuto conto dei valori fra i minimi e medi dei compensi previsti per lo scaglione commisurato al petitum).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni diversa e contraria domanda, azione ed eccezione disattesa o assorbita:
Pagina 15 di 16 1. rigetta ogni domanda attorea;
2. condanna Parte_1 Parte_2 Parte_3
in solido fra loro, al pagamento delle spese di lite di e CP_1 CP_2
liquidate per ciascuno di questi in euro 22.000 di compensi, oltre spese generali
[...]
15%, CPA ed IVA se dovuta.
Bologna, 12.2.2025
Il Presidente rel est.
Dott. Michele Guernelli
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