Art. 17. Riduzione della tariffa relativa alla tassa sui rifiuti 1. All' articolo 1, comma 652, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 , e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Alle utenze non domestiche relative ad attivita' commerciali, industriali, professionali e produttive in genere, che producono o distribuiscono beni alimentari, e che a titolo gratuito cedono, direttamente o indirettamente, tali beni alimentari agli indigenti e alle persone in maggiori condizioni di bisogno ovvero per l'alimentazione animale, il comune puo' applicare un coefficiente di riduzione della tariffa proporzionale alla quantita', debitamente certificata, dei beni e dei prodotti ritirati dalla vendita e oggetto di donazione».
Note all'art. 17:
- Il testo dell'art. 1, comma 652, della citata legge 27 dicembre 2013, n. 147 , come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall' art. 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008 , relativa ai rifiuti, puo' commisurare la tariffa alle quantita' e qualita' medie ordinarie di rifiuti prodotti per unita' di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attivita' svolte nonche' al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unita' di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o piu' coefficienti di produttivita' quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 , al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune puo' prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999 , inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e puo' altresi' non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1. Alle utenze non domestiche relative ad attivita' commerciali, industriali, professionali e produttive in genere, che producono o distribuiscono beni alimentari, e che a titolo gratuito cedono, direttamente o indirettamente, tali beni alimentari agli indigenti e alle persone in maggiori condizioni di bisogno ovvero per l'alimentazione animale, il comune puo' applicare un coefficiente di riduzione della tariffa proporzionale alla quantita', debitamente certificata, dei beni e dei prodotti ritirati dalla vendita e oggetto di donazione.".
Note all'art. 17:
- Il testo dell'art. 1, comma 652, della citata legge 27 dicembre 2013, n. 147 , come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall' art. 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008 , relativa ai rifiuti, puo' commisurare la tariffa alle quantita' e qualita' medie ordinarie di rifiuti prodotti per unita' di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attivita' svolte nonche' al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unita' di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o piu' coefficienti di produttivita' quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 , al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune puo' prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999 , inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e puo' altresi' non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1. Alle utenze non domestiche relative ad attivita' commerciali, industriali, professionali e produttive in genere, che producono o distribuiscono beni alimentari, e che a titolo gratuito cedono, direttamente o indirettamente, tali beni alimentari agli indigenti e alle persone in maggiori condizioni di bisogno ovvero per l'alimentazione animale, il comune puo' applicare un coefficiente di riduzione della tariffa proporzionale alla quantita', debitamente certificata, dei beni e dei prodotti ritirati dalla vendita e oggetto di donazione.".