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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 15/09/2025, n. 8867 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8867 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. 39638/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
QUARTA SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giuseppina Vetritto ha pronunciato, dandone pubblica lettura all'odierna udienza, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 39638/2024 promossa da:
, elettivamente domiciliato in Roma, via Cola Parte_1
di Rienzo 28, presso lo studio dell'avv. VICARI DONATELLA, che lo rappresenta e difende per procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
, elettivamente domiciliato in Roma, via Cesare Beccaria 29, presso CP_1
l'avv. MAZZA CLOTILDE
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato il ricorrente indicato in epigrafe, premesso che in sede di accertamento tecnico preventivo – omologato con decreto in data 12.12.2023 - era stato riconosciuto il suo stato
1 invalidante ex lege n. 222/84, art. 1 e che l non gli aveva erogato la CP_1
relativa prestazione, conveniva in giudizio dinanzi a questo Tribunale
l' medesimo per ottenerne la condanna alla corresponsione CP_2
dell'assegno di invalidità.
Fissata l'udienza di discussione, si costituiva in giudizio l' che CP_1
deduceva e documentava che la prestazione era stata liquidata nelle more dell'udienza.
Alla odierna udienza il difensore del ricorrente confermava che l CP_2
aveva provveduto, nelle more del giudizio, alla liquidazione delle somme dovute e chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere, insistendo per la condanna dell' alla rifusione delle spese di giudizio;
la difesa CP_2
dell' insisteva per la compensazione. CP_1
La causa veniva quindi decisa come da sentenza della quale era data pubblica lettura.
Rileva il giudicante che, atteso l'intervenuto pagamento da parte dell' nelle more dell'udienza di discussione ex art. 420 c.p.c., della CP_1
prestazione nella misura richiesta, deve dichiararsi cessata la materia del contendere.
Non sussiste invero in capo ad alcuna delle parti un interesse alla definizione del giudizio nel merito.
Le spese del giudizio, atteso che il provvedimento di liquidazione è stato emesso in data successiva a quella di notifica del ricorso, devono porsi a carico dell' . CP_2
2
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna l' al pagamento delle spese di giudizio, che CP_1
liquida in complessivi € 1.870,00 oltre spese generali, IVA e
CPA.
Roma, 15 settembre 2025
Il Giudice
Giuseppina Vetritto
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
QUARTA SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giuseppina Vetritto ha pronunciato, dandone pubblica lettura all'odierna udienza, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 39638/2024 promossa da:
, elettivamente domiciliato in Roma, via Cola Parte_1
di Rienzo 28, presso lo studio dell'avv. VICARI DONATELLA, che lo rappresenta e difende per procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
, elettivamente domiciliato in Roma, via Cesare Beccaria 29, presso CP_1
l'avv. MAZZA CLOTILDE
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato il ricorrente indicato in epigrafe, premesso che in sede di accertamento tecnico preventivo – omologato con decreto in data 12.12.2023 - era stato riconosciuto il suo stato
1 invalidante ex lege n. 222/84, art. 1 e che l non gli aveva erogato la CP_1
relativa prestazione, conveniva in giudizio dinanzi a questo Tribunale
l' medesimo per ottenerne la condanna alla corresponsione CP_2
dell'assegno di invalidità.
Fissata l'udienza di discussione, si costituiva in giudizio l' che CP_1
deduceva e documentava che la prestazione era stata liquidata nelle more dell'udienza.
Alla odierna udienza il difensore del ricorrente confermava che l CP_2
aveva provveduto, nelle more del giudizio, alla liquidazione delle somme dovute e chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere, insistendo per la condanna dell' alla rifusione delle spese di giudizio;
la difesa CP_2
dell' insisteva per la compensazione. CP_1
La causa veniva quindi decisa come da sentenza della quale era data pubblica lettura.
Rileva il giudicante che, atteso l'intervenuto pagamento da parte dell' nelle more dell'udienza di discussione ex art. 420 c.p.c., della CP_1
prestazione nella misura richiesta, deve dichiararsi cessata la materia del contendere.
Non sussiste invero in capo ad alcuna delle parti un interesse alla definizione del giudizio nel merito.
Le spese del giudizio, atteso che il provvedimento di liquidazione è stato emesso in data successiva a quella di notifica del ricorso, devono porsi a carico dell' . CP_2
2
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna l' al pagamento delle spese di giudizio, che CP_1
liquida in complessivi € 1.870,00 oltre spese generali, IVA e
CPA.
Roma, 15 settembre 2025
Il Giudice
Giuseppina Vetritto
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