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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 17/12/2025, n. 671 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 671 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Marsala
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Marsala, Sezione civile, composto dai Magistrati:
RA PA IZ Presidente
RI UZ IU
MP EL IU rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1123/2024 R.G. promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
OB CA
Ricorrente contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._2
US ON
Convenuta
e
(C.F. ), rappresentata e difesa Controparte_2 C.F._3 dall'avv. BAGARELLA Sara
Convenuta
e con l'intervento del Pubblico Ministero;
oggetto: modifica delle condizioni di divorzio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 23.9.2025, il difensore della parte ricorrente ha concluso nei seguenti termini “si riporta agli atti di causa, anche in ordine alla proposta conciliativa formulata dal Tribunale, e chiede che la causa venga posta in decisione, discutendo brevemente la causa e riportandosi alle conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo del giudizio; il difensore della convenuta , anche in Parte_1
sostituzione del difensore della convenuta ha così concluso: “si riporta agli atti di causa e CP_1 chiede che la causa venga posta in decisione, discutendo brevemente la causa e riportandosi alle conclusioni rassegnate nei rispettivi scritti difensivi”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 16.7.2024, , premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio con in data 21.9.2000 nel Comune di Castelvetrano (TP), Controparte_1 regolarmente trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune con atto n. 117, parte II, serie A, anno 2000 e che dalla loro unione sono nati i figli (nata il Controparte_2
14.9.2002) e (nato il [...]), ha esposto che: Persona_1
- con sentenza resa il 6.6.2013, il Tribunale di Marsala, nell'ambito del procedimento n.
1303/2013 r.g., ha omologato la separazione dei coniugi alle condizioni concordate;
- con sentenza resa il 18.7.2022, nell'abito del procedimento n. 495/2021 r.g., il Tribunale di
RA ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti disponendo l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori Persona_1 con collocazione prevalente presso il padre regolamentando il diritto di visita del genitore non collocatario;
l'obbligo a carico della di contribuire al mantenimento del figlio minore CP_1
mediante il versamento in favore del della somma mensile di euro 100,00, oltre Parte_1 rivalutazione ISTAT annuale, entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse del figlio;
l'obbligo a carico del di corrispondere mediante Parte_1 versamento diretto alla figlia la somma mensile di euro 300,00, oltre spese Controparte_2 straordinarie sostenute nell'interesse della stessa nella misura del 50%; obbligo a carico del ricorrente di versare alla un assegno divorzile pari a euro 150,00 mensili, oltre CP_1 rivalutazione Istat annuale, entro il giorno 5 di ogni mese, con reciproca autorizzazione dei coniugi per il rilascio o rinnovo del passaporto;
- rispetto al tempo della superiore pronuncia di divorzio, le condizioni economiche della parte ricorrente sono mutate per le seguenti ragioni: aumento della rata del mutuo immobiliare a tasso variabile contratto nell'agosto del 2016 per l'acquisto della propria abitazione;
spese per l'acquisto di farmaci necessari alla cura di una sindrome allergica;
mancato incasso dell'assegno unico universale relativo alla figlia a partire dal compimento del suo ventunesimo anno Controparte_2 di età (ottobre 2023) nonché la riduzione dell'assegno relativo al figlio Persona_1 divenuto maggiorenne;
pag. 2/9 - sono intervenuti fatti nuovi riguardanti la figlia e l'ex coniuge: la prima, infatti, studentessa universitaria, ha iniziato a svolgere attività lavorativa con percezione di reddito;
la seconda, invece, a seguito dei titoli di studio conseguiti e considerata la giovane età, è nelle condizioni di poter reperire un'occupazione.
Sulla base di tali premesse in fatto, il ricorrente ha concluso chiedendo: “accertare, ritenere e dichiarare che il Signor odierna parte ricorrente, per i motivi di cui è ricorso e salvo Parte_1 ulteriori aggiunti, non è più soggetto in grado di provvedere al mantenimento della Signora Controparte_1 nonché della figlia nella misura stabilitasi nella sentenza di cessazione degli effetti Controparte_2 civili del matrimonio in atti indicata (resa dal Tribunale civile di Marsala, in data 18 luglio 2022, nell'ambito del proced. civ. incoato al n. 495/2021 R.G.) e, per l'effetto, a parziale modifica delle condizioni ivi riportate, revocare e/o dichiarare non più dovuto il versamento dell'assegno divorzile all'ex congiunta nonché dell'assegno di mantenimento alla figlia, ovvero ridurli nella misura che sarà ritenuta di giustizia e/o, per
, riconoscere che sia la madre a provvedere in quota parte, con decorrenza dalla data di Controparte_2 deposito del presente ricorso;
con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, Cpa e spese generali come per legge, da distrarsi direttamente in favore del sottoscritto procuratore”.
Costituitasi in giudizio con memoria depositata il 9.10.2024, ha eccepito, Controparte_1 in via preliminare, la mancata integrazione del contraddittorio dovuta all'omessa notifica del ricorso alla figlia maggiorenne percettrice diretta dell'assegno di Controparte_2 mantenimento. Nel merito, ha esposto:
- l'insussistenza di fatti nuovi sopravvenuti tali da giustificare una revisione delle condizioni stabilite con la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio posto che la situazione economica del ricorrente non risulta mutata precisando, tra le altre cose, che le esposizioni debitorie dallo stesso rappresentate sono anteriori alla citata sentenza, che negli ultimi anni ha versato delle somme di denaro alla propria sorella, che ha ricevuto denaro dalla propria madre, oltre al fatto di avere costituito una polizza assicurativa nel novembre 2024;
- che la resistente – come già ai tempi della pronuncia di divorzio – continua a svolgere l'attività di cameriera di sala stagionale presso il ristorante dell'Hotel Ghibli di San Vito Lo
Capo;
- di avere subito le medesime conseguenze del ricorrente con riferimento all'assegno unico universale percepito in favore dei figli nonché di sostenere mensilmente delle spese mediche per la patologia da cui è affetta;
- che la figlia è regolarmente iscritta alla Facoltà di Lettere e Beni Culturali Controparte_2 presso l'Università di Bologna e che ha preso in locazione un immobile a Roma dove intende seguire il corso di laurea specialistica aggiungendo che, durante la permanenza nella città di pag. 3/9 Bologna, la figlia ha svolto un lavoro part-time come commessa mentre, attualmente, esercita l'attività part-time di assistente di sala, percependo una retribuzione di circa 350 mensili.
Ha, dunque, chiesto all'intestato Tribunale “In via preliminare - Dichiarare l'inammissibilità del ricorso del sig. , attesa la mancata integrazione del contradditorio, per omessa notifica del ricorso Parte_1 alla figlia maggiorenne , percettrice diretta dell'assegno di mantenimento paterno;
Nel merito: - Controparte_2
Rigettare ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
- Rigettare le domande proposte dal ricorrente in quanto infondate in fatto e in diritto;
-Confermare le statuizioni contenute nella sentenza di cessazione degli effetti civili di matrimonio, emessa dal Tribunale di RA in data 18.07.2022 (R.G. n. 451/2021); Con vittoria di competenze, spese e onorari del presente giudizio”.
Con ordinanza del 13.11.2024 il Tribunale ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti della figlia delle parti . Controparte_2
Con memoria del 10.4.2025 quest'ultima si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto della domanda di revisione dell'assegno di mantenimento in suo favore formulata dal ricorrente adducendo:
- di avere conseguito nel mese di aprile 2024 la laurea triennale presso l'Università di Bologna,
Facoltà Lettere e Beni Culturali, Corso di Studio DAMS - Discipline delle Arti, della Musica e dello Spettacolo e di non avere concluso il suo percorso di studi volendo conseguire la laurea specialistica in Pedagogia e Scienze dell'Educazione e della Formazione presso l'Università
Sapienza di Roma (dove ha già preso in locazione un immobile);
- di avere svolto, durante gli anni di studio, lavori part-time (prima come commessa e attualmente come maschera di sala), percependo un reddito, comunque, insufficiente al fine di potersi definire economicamente autosufficiente;
- che le condizioni economiche del ricorrente, invece, non sono mutate, riportandosi alle medesime considerazioni svolte dalla resistente nei propri atti difensivi. Controparte_1
Pertanto, ha concluso chiedendo di “rigettare le domande proposte dal ricorrente, il sig. Parte_1
, in quanto infondate in fatto e in diritto;
- Confermare le statuizioni contenute nella sentenza di
[...] cessazione degli effetti civli di matrimonio dei coniugi e emessa dal Parte_1 Controparte_1
Tribunale di RA in data 18.07.2022 (R.G. n. 451/2021); - Per l'effetto, confermare la sentenza del
18.07.2022 del Tribunale di RA, con riguardo all'obbligo del sig. di corrispondere alla Parte_1 figlia a titolo di contributo al mantenimento della stessa, la somma di € 300,00 Controparte_2
(trecento/ 00) mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie;
Con vittoria di competenze, spese e onorari del presente giudizio”.
Con ordinanza ex art. 473 bis.22 c.p.c. del 1.7.2025 il giudice delegato ha disposto l'obbligo a carico del di versare direttamente alla figlia , entro il giorno 5 di ogni Parte_1 Controparte_2
pag. 4/9 mese, la somma di euro 250,00, annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat, a titolo di contributo al suo mantenimento, oltre il 50% delle spese straordinarie nonché l'obbligo di versare a entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno divorzile pari a euro Controparte_1
100,00, oltre alla rivalutazione Istat annuale.
Istruita in via documentale, la causa è stata rimessa in decisione sulle conclusioni trascritte in epigrafe.
***
Orbene, il presente giudizio è diretto a ottenere la revisione delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza resa dal Tribunale di RA in data 18.7.2022 nell'ambito del procedimento n. 495/2021 r.g.
Osserva il Collegio che, a norma dell'art. 473 bis.29 c.p.c. (rubricato “modificabilità dei provvedimenti”), qualora sopravvengano giustificati motivi, le parti possono in ogni tempo chiedere, con le forme previste dalla sezione I del capo II del Titolo IV bis c.p.c., la revisione dei provvedimenti in materia di contributi economici.
Ed infatti, la sentenza di divorzio ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 898 del 1970 (così come modificato dall'articolo 2 della legge 4/1978 e dall'articolo 13 della legge 74/1987) passa in cosa giudicata rebus sic stantibus, rimanendo cioè suscettibili di modifica quanto ai rapporti economici o sull'affidamento dei figli in relazione alla sopravvenienza di fatti nuovi, mentre la rilevanza dei fatti pregressi e delle ragioni giuridiche non addotte nel giudizio che vi ha dato luogo rimane esclusa in base alla regola generale secondo cui il giudicato copre il dedotto ed il deducibile.
Come è noto, i “giustificati motivi”, secondo la consolidata giurisprudenza formatasi in tema di modifiche delle condizioni di separazione e di divorzio, “sono ravvisabili nei fatti nuovi sopravvenuti, modificativi della situazione in relazione alla quale la sentenza era stata emessa o gli accordi erano stati stipulati, con la conseguenza che esulano da tale oggetto i fatti preesistenti (…), ancorché non presi in considerazione in quella sede per qualsiasi motivo” (tra le più recenti, v. Cass. n. 17885/2023; Cass.
n. 13067/2022; v. anche Cass. n. 11488/2008).
Dunque, in sede di revisione delle condizioni economiche della separazione consensuale o del divorzio, il giudice può e deve procedere alla chiesta modificazione quando l'equilibrio economico, risultante dai patti della separazione consensuale o del divorzio e dalle parti voluto con riguardo alle circostanze in quel momento esistenti, risulti alterato per la sopravvenienza di circostanze che le parti stesse non avrebbero potuto tener presenti nel fissare quei patti (cf. in tal senso Cass., Sez. I, 27 agosto 2004, n. 17136; 30 settembre 2016, n. 19605), quindi pag. 5/9 dell'effettivo sopraggiungere di circostanze modificative dell'assetto economico previgente delle parti, sulla cui base erano state dettate le statuizioni di ordine economico.
In merito alla domanda di revisione dell'assegno di mantenimento in favore della figlia
, va rammentato che il nostro ordinamento prevede il dovere dei genitori di Persona_2 contribuire al mantenimento dei figli (art. 30, comma 1, Cost.; artt. 147, 148, 315-bis e 316-bis cod. civ.), anche in caso di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio (art. 6, comma 1, L. n. 898/1970).
Le disposizioni richiamate, non facendo riferimento all'età del figlio, devono essere interpretate nel senso che quell'obbligo ex lege non cessi ipso facto al compimento del diciottesimo anno di età dell'avente diritto, ma perduri immutato fino al raggiungimento della sua c.d. autosufficienza economica.
La revisione dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti deve fondarsi su un accertamento di fatto che abbia riguardo non solo all'età, all'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all'impegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione lavorativa ma anche, ed in particolare, “della complessiva condotta personale tenuta dall'avente diritto, dal momento del raggiungimento della maggiore età” (Cass. civ., n. 27904/2021;
Cass. civ., n. 17183/2020; Cass. civ., n. 5088/2018; Cass. civ., n. 12952/2016).
Il dovere genitoriale si correla, infatti, al dovere dei figli di attivarsi per conseguire la propria autonomia in tempi ragionevoli, poiché la tutela delle legittime ambizioni dei figli (artt. 2, 30 e 34
Cost.), deve bilanciarsi con il loro dovere sociale di lavorare (artt. 1 e 4, comma 2, Cost.). Il figlio maggiorenne, infatti, ha il «compito sociale, prima che giuridico, di mettersi nelle condizioni di essere economicamente indipendente e l'obbligo di mantenimento è definito temporalmente in funzione del raggiungimento di questo obiettivo» (in motivazione, Cass. Civ., Sezioni Unite, n. 18287/2018).
Il Tribunale adito deve individuare le situazioni in presenza delle quali non possa più essere imposto al genitore il dovere di contribuire al mantenimento del proprio figlio, pena la trasformazione del diritto del figlio in uno strumento di abuso (Cass. Civ., n. 12952/2016). L'età non più giovanile del figlio, di fronte alla quale il comune sentire non consente più di ritenere
“naturale” l'essere mantenuti dai propri genitori, concorre necessariamente a conformare l'onere della prova gravante sull'obbligato, nella forma di un crescente ricorso alle presunzioni e alla valutazione critica (prova logica) di condotte stabilmente non più dirette verso il raggiungimento degli obiettivi di competenza professionale o tecnica prescelti al fine di raggiungere una autonomia reddituale con essi coerente.
Quanto alla domanda di revisione dell'assegno divorzile in favore della invece, CP_1 come è noto, considerata la finalità assistenziale dell'assegno di divorzio, in sede di revisione il pag. 6/9 giudice non può procedere a una nuova e autonoma determinazione dell'assegno, sulla base di una diversa ponderazione delle condizioni economiche delle parti, ma nel rispetto delle valutazioni espresse al momento della determinazione dell'assegno deve limitarsi a verificare se e in che misura le circostanze sopravvenute abbiano modificato l'equilibrio così raggiunto e ad adeguare l'importo alla nuova, sopravvenuta, condizione patrimoniale.
La sussistenza dei giustificati motivi sopravvenuti, in presenza dei quali può essere disposta la revisione della misura dell'assegno o anche la revoca, deve essere accertata alla stregua del principio di natura assistenziale, avuto riguardo ai mutamenti delle condizioni e dei redditi dell'obbligato, dell'avente diritto o di entrambi, da valutare al fine di stabilire se tali presupposti abbiano determinato l'esigenza di un riequilibrio o di una sperequazione delle rispettive situazioni economiche.
Ne discende che, in questa sede, il Tribunale non deve verificare se sussistano i presupposti per l'assegno divorzile in favore della resistente, essendo stata tale valutazione già effettuata al momento della pronuncia di divorzio, ma deve verificare unicamente se vi siano delle circostanze sopravvenute, rispetto a quelle già valutate al momento del divorzio, che possano giustificarne la riduzione o la totale eliminazione.
Nel caso di specie, a sostegno della domanda di revisione, il ricorrente ha dedotto l'aumento della rata del mutuo a tasso variabile contratto nel 2016 per l'acquisto dell'abitazione, l'aumento delle spese mediche correlate a una sindrome allergica e, infine, la riduzione degli emolumenti percepiti in precedenza percepiti a titolo di assegno unico universale in relazione ai figli ormai maggiorenni.
Tali allegazioni, pur astrattamente rilevanti, non sono state corroborate da un apparato probatorio idoneo a dimostrare che, rispetto alla data del 18 luglio 2022, si sia prodotto un peggioramento strutturale e non transitorio tale da sovvertire l'equilibrio pregresso, e ciò al cospetto dei rilievi articolati dalle parti convenute, non specificamente contestati da parte ricorrente.
Invero, tra le deduzioni delle parti convenute assume rilievo decisivo il venir meno dell'impegno finanziario a carico del ricorrente correlato al rimborso del finanziamento assunto in relazione all'acquisto dell'autovettura in uso al ricorrente, spesa mensile quantificata
– e mai documentalmente smentita – in euro 300,00 circa. L'allegazione è rilevante perché introduce un dato di risparmio continuativo destinato a compensare proprio l'aggravio della rata del mutuo a tasso variabile, che il ricorrente ha quantificato in un incremento di poco superiore a euro 140,00/150,00 al mese.
pag. 7/9 A fronte di ciò, in assenza di una confutazione circostanziata documentale, o almeno argomentativa, circa la persistenza di quella passività, non può dirsi dimostrato l'asserito peggioramento della sua condizione reddituale ed economica.
La considerazione assume rilievo anche alla luce dei restanti rilievi attorei. Le spese per l'acquisto di farmaci, per la natura modesta e tendenzialmente fisiologica, non risultano idonee, da sole, a produrre lo scostamento significativo richiesto dalla giurisprudenza per l'intervento correttivo;
quanto all'assegno unico universale, la sua progressiva riduzione in ragione del sopraggiungere della maggiore età dei figli è fenomeno prevedibile e neutro, che incide simmetricamente su entrambi i genitori e che, pertanto, non dimostra, di per sé, una sperequazione differente rispetto alla situazione sussistente all'epoca della pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Non giova alla tesi attorea, poi, il richiamo a passività anteriori alla sentenza di divorzio, quali la cessione del quinto o la delega di pagamento, trattandosi di impegni finanziari già sussistenti e che non possono assumere rilevanza come fatti sopravvenuti.
Sotto il profilo specifico dei rapporti con la figlia , le risultanze istruttorie, Controparte_2 anche per effetto delle dichiarazioni rese all'udienza del 4 giugno 2025 e della documentazione prodotta, attestano la prosecuzione di un percorso universitario con attività lavorative part-time caratterizzate da retribuzione modesta e incerta, oscillante tra euro 300,00 e 350,00, a fronte di un canone di locazione di euro 425,00 oltre oneri condominiali e della fisiologica incidenza delle spese ordinarie dello studente fuori sede. Non sussistono, dunque, indici di autosufficienza economica nel senso delineato dalla giurisprudenza di legittimità, che richiede il consolidamento di una capacità reddituale adeguata e stabile e non la mera realizzazione di sporadici o marginali introiti. Né può condividersi la prospettazione difensiva di parte ricorrente, secondo cui la percezione di emolumenti – seppur contenuti – basterebbe a escludere il dovere di mantenimento, giacché tale esclusione può essere correlata unicamente al raggiungimento di un'autonoma e dignitosa autosufficienza coerente con il percorso formativo prescelto, non essendo sufficiente la occasionale copertura di porzioni di spesa.
Neppure è dato riscontrare, con riguardo all'ex coniuge un miglioramento CP_1 sopravvenuto delle condizioni personali e reddituali tale da imporre la riduzione o la revoca dell'assegno divorzile, risultando agli atti che la resistente continua a svolgere attività lavorativa stagionale con redditi contenuti e discontinui, pur avendo ella posto in essere una serie di iniziative finalizzate alla ricerca di altra occupazione, sì che, in definitiva, la sua situazione reddituale e patrimoniale appare sostanzialmente immutata rispetto a quella valutata al momento della pronuncia della sentenza di divorzio. pag. 8/9 Ne consegue il rigetto del ricorso, con la conseguente caducazione dei provvedimenti assunti con l'ordinanza resa in data 1.7.2025 ai sensi dell'art. 473-bis.22 c.p.c. la cui efficacia, per definizione, è destinata a cedere alla statuizione di merito.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, con condanna della parte ricorrente alla rifusione in favore delle convenute, in base alle tabelle vigenti e in considerazione del valore indeterminabile e della bassa complessità, applicati i parametri minimi in ragione della natura documentale e dell'attività difensiva in concreto svolta nell'interesse delle parti convenute.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Marsala, in composizione collegiale, contrariis reiectis, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- condanna a rifondere a le spese di lite, che si Parte_1 Controparte_1 liquidano in complessivi € 3.809,00 per compensi, oltre rimborso forfetario delle spese generali al 15%, IVA, se dovuta, e CPA come per legge;
- condanna a rifondere a le spese di lite, Parte_1 Controparte_2 che si liquidano in complessivi € 3.809,00 per compensi, oltre rimborso forfetario delle spese generali al 15%, IVA, se dovuta, e CPA come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale di Marsala, in data
16.12.2025.
Il IU relatore Il Presidente
MP EL RA PA IZ
pag. 9/9