Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 08/01/2025, n. 134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 134 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA - TERZA SEZIONE CIVILE
Il Presidente, dott.ssa Grazia Longo, in funzione di Giudice unico ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 7224/2020 R.G., avente per oggetto:
“azione revocatoria”;
TRA
, c.f.: , rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'avv. Stefano Davide Andrea Melluso giusta procura in atti;
c.f. Parte_2 C.F._2 [...]
, c.f. e Parte_3 C.F._3 Pt_4
, c.f. , tutti rappresentati e difesi
[...] C.F._4
dagli avv.ti Luca Sagneri e Valentina Platania, giusta procura in atti;
PARTI ATTRICI
CONTRO
c.f. ), e Controparte_1 C.F._5 CP_2
, c.f. , rappresentati e difesi dall'avv.
[...] C.F._6
Antonello Leone, giusta procura in atti;
c.f. Parte_5 C.F._7 Pt_6
, c.f. e
[...] C.F._8 Parte_7
c.f. tutti rappresentati e difesi
[...] C.F._9
dall'avv. Antonello Leone giusta procura in atti;
PARTI CONVENUTE
Con atto di citazione notificato in data 22-23 giugno 2020, gli attori hanno convenuto in giudizio, dinanzi a questo Tribunale, i coniugi e nonché , e Parte_7 CP_2 Pt_6 Pt_1
al fine di sentire dichiarare l'inefficacia ex Parte_7
art. 2901 c.c., degli atti di donazione, a rogito Notaio Persona_1
del 30.6.2015 e 6.7.2015, meglio indicati in atti, ritenuti lesivi delle ragioni creditorie derivanti dalle statuizioni della sentenza n. 1795/15 del 28.4.2015, emessa dal Tribunale di Catania- Sezione Penale, oggetto di successive impugnazioni, di cui una ancora pendente;
atti con cui i coniugi donavano ai propri figli, e Parte_6 CP_2 Pt_6
rispettivamente la nuda proprietà dell'immobile sito in Pt_1
Catania, via XI Aprile 47, piani 1 e 2, nonché la proprietà dell'immobile sito in Catania, Piazza Angelo Maiorana n. 18, piano terra, donato esclusivamente dalla al proprio nipote, CP_2 Parte_7
[...]
Instauratosi il contraddittorio, con comparsa depositata telematicamente in data 22 gennaio 2021, i convenuti hanno eccepito preliminarmente il mancato esperimento della procedura di mediazione nonché il difetto di legittimazione attiva per insussistenza, in capo agli attori, della qualità di eredi di Persona_2
Nel merito, previa diversa ricostruzione delle vicende antefatto della presente controversia, hanno contestato la pretesa attorea ritenuta infondata in fatto e diritto poiché carente dei requisiti previsti dall'art. 2901 c.c. In subordine, hanno chiesto disporsi la revocatoria limitatamente all'atto di donazione di attesa la capienza del Parte_7
patrimonio residuo della convenuta . CP_2
Hanno insistito, dunque, per il rigetto della domanda con il favore delle spese e compensi di causa.
Rigettate le richieste preliminari di sospensione del giudizio e di improcedibilità per il mancato esperimento della procedura di mediazione, trattandosi di un giudizio non soggetto alla procedura di mediazione obbligatoria, e respinte le richieste di prova orale, all'udienza dell'8 ottobre 2024 le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata posta in decisione con concessione di termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Ciò premesso in punto di fatto, la domanda attorea appare infondata e deve essere rigettata in ragione della carenza dei requisiti posti a sostegno dell'incoata azione.
È noto, invero, come l'art. 2901 c.c. invochi tra i presupposti per il valido esperimento dell'azione revocatoria l'esistenza di un credito in capo a chi agisce in giudizio, un atto di disposizione posto in essere dal soggetto convenuto (prima o dopo l'insorgere del credito), il pericolo di un danno per il creditore, la consapevolezza di ledere la garanzia creditoria in capo a colui nei confronti del quale l'azione è diretta e, se l'atto è a titolo oneroso, anche in capo al terzo;
la legittimazione ad esperire l'azione revocatoria promana non solo da un credito certo, liquido ed esigibile, ma, in coerenza con la sua funzione di conservazione dell'integrità del patrimonio del debitore, dalla garanzia generica delle ragioni creditizie, anche a tutela di una legittima aspettativa di credito.
Con riguardo a tale ultimo aspetto, è principio ermeneutico ormai consolidato in giurisprudenza che, ai fini dell'utile esperimento dell'azione intrapresa, non è richiesta la sussistenza di una ragione di credito liquida o esigibile, potendo, di contro, essere esperita, nel concorso degli altri requisiti richiesti dalla legge, per crediti anche solo eventuali, essendo a tal fine sufficiente la presenza di una semplice aspettativa, non prima facie assolutamente pretestuosa e che si atteggi come probabile, in rapporto alla complessiva peculiarità del caso concreto, nella sua esistenza, ancorché non risulti ancora definitivamente accertata (Cass. civ. n. 10742/2024).
Il credito litigioso, peraltro, seppur in astratto idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore abilitato all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto dispositivo compiuto dal debitore, non determina la sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. del giudizio in rapporto alla pendenza della controversia sul credito da accertare e per la cui conservazione è stata proposta domanda revocatoria, poiché tale accertamento non costituisce l'indispensabile antecedente logico-giuridico della pronuncia sulla domanda revocatoria, né può ipotizzarsi un conflitto di giudicati tra la sentenza che, a tutela dell'allegato credito litigioso, dichiari inefficace l'atto di disposizione e la sentenza negativa sull'esistenza del credito (Cass. civ.,
Sez. III, n. 25331/2023).
Chiariti i principi esegetici applicabili in materia, nel caso di specie, il diritto di credito fatto valere richiede un esame di non manifesta pretestuosità quale titolo di legittimazione all'azione non potendosi definire evidente, contrariamente a quanto dagli stessi attori sostenuto, il carattere di credito litigioso vantato nei confronti dei debitori donanti.
Parte attrice è tenuta, infatti, ad individuare la specifica ragione creditoria che ritiene essere pregiudicata nella garanzia generica dall'atto dispositivo di cui chiede dichiararsi l'inefficacia nei suoi confronti, non essendo accordata l'"actio pauliana" in funzione di una tutela "indifferenziata e generica" di tutti i crediti presenti al momento della pronuncia della sentenza nel patrimonio dell'attore e da questi vantati nei confronti del soggetto o dei soggetti convenuti in revocatoria
(Cass. civ. sez. III del 16 luglio 2019 n. 18944).
In sostanza, poiché l'esistenza della posizione creditoria è elemento costitutivo della fattispecie revocatoria, incombe sull'attore l'onere di darne dimostrazione mediante tutti i mezzi di prova a sua disposizione.
Sotto tale profilo, gli odierni istanti agiscono a tutela del credito
(quantificato in domanda in euro 100.000,00),vantato a titolo di danno patrimoniale, a loro dire, corrispondente al valore dei beni perduti, a seguito di falsa dichiarazione di successione presentata dai coniugi
, in relazione al patrimonio relitto della de cuius Parte_8
della quale si dichiarano eredi legittimi estromessi Persona_2
in ragione dell'errata applicazione delle norme sulla successione testamentaria conseguente alla censurata falsità.
Orbene, a prescindere da quanto sostenuto – che, comunque, si condivide – dalla locale Corte di appello con la sentenza n. 2276/2021 sulle conseguenze dell'erronea e/o illecita dichiarazione di successione in quanto i detti beni sono oggetto di una precedente disposizione testamentaria mai revocata o annullata dalla testatrice Per_2
a favore di terzi, in ogni caso il danno eventualmente derivante
[...]
dalla presentazione di una erronea e/o falsa denuncia di successione non può avere l'effetto di far perdere la proprietà dei beni e la qualità di erede.
Infatti, la denuncia di successione ha valore solo fiscale e fornisce eventualmente un mero elemento indiziario liberamente valutabile dal giudice ai fini del riconoscimento del diritto di proprietà, e, pertanto, la denuncia di successione (al di là degli aspetti fiscali) non è idonea ad escludere o ad attribuire la qualità di erede o di legatario a chicchessia o di costituire legittimo titolo di proprietà dei beni relitti: la contestazione della qualità di erede e/o di legatario, e del conseguente diritto di proprietà deve necessariamente passare dal riconoscimento in sede contenziosa della qualità di erede e/o dalla impugnazione, sempre in sede contenziosa, del titolo della successione (legittima e/o testamentaria).
Nella fattispecie in esame, non esiste – o comunque, non vi è prova né viene dedotto – la pendenza di giudizi per il riconoscimento della qualità di erede legittimi degli attori e/o di impugnazione dei testamenti eventualmente posti a fondamento della denuncia di successione.
La superiore considerazione impone il rigetto della domanda in quanto l'asserito diritto di credito – consistenti nel valore relativo agli immobili asseritamente persi a seguito della dichiarazione di successione e derivante dalla asserita erronea e/o illecita dichiarazione di successione – prima facie appare manifestatamente improbabile, considerato che, allo stato, la qualità di erede legittimi della de cuius e il diritto di proprietà dei beni non è oggetto di alcun giudizio (l'esame condotto dalla locale Corte di appello sul contenuto dei testamenti è funzionale alla legittimazione ad agire degli odierni attori per quella causa senza coinvolgere i beneficiari di tutti i testamenti e, comunque, manca qualunque statuizione sui danni eventualmente derivanti dalla erronea e/o illecita dichiarazione di successione).
Pertanto, non risulta importante per la presente decisione l'impugnazione della sentenza della locale Corte di appello (della quale, comunque, non si conoscono i motivi al fine di verificare l'eventuale passaggio in giudicato di alcune delle questioni trattate), considerato che, appunto, il diritto di credito posto a fondamento dell'actio pauliana non può discendere dalla erronea e/o illecita dichiarazione di successione. Alla stregua delle superiori considerazioni, la domanda attorea deve essere rigettata.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vanno poste a carico delle parti attrici , Parte_2 Parte_1 Parte_4
e , nella misura indicata in dispositivo
[...] Parte_3
e tenuto conto del valore della causa, dell'ordinaria complessità delle questioni affrontate e dei parametri minimi del D.M. 147/2022 per tutte le fasi in considerazione dell'attività espletata dalle parti;
ai fini della detta liquidazione, va osservato che il valore della causa, ai fini della liquidazione delle spese di soccombenza, si stabilisce non in base al valore dei beni che formano oggetto dell'atto impugnato, ma in base a quello del credito per cui si agisce, in ragione del fatto che l'azione revocatoria non ha carattere di azione di nullità bensì conservativo, per assicurare al creditore l'assoggettabilità all'azione esecutiva dei beni alienati o comunque resi indisponibili al debitore (cfr. in questo senso
Cass. n. 3697/2020).
Le spese processuali in favore dei convenuti e Parte_7
vanno liquidate in favore dello Stato essendo le parti CP_2
ammesse al gratuito patrocinio.
P.Q.M.
Il Presidente della Terza Sezione Civile del Tribunale di Catania,
dott.ssa Grazia Longo, in funzione di Giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 7224/2020 R.G.:
rigetta la domanda attorea;
condanna gli attori, in solido, al rimborso delle spese processuali in favore di tutti i convenuti, spese che liquida, quanto ai convenuti
, , , in Parte_6 Controparte_3 Parte_7
complessivi euro 7.052,00 per compensi, di cui euro 1.276,00 per fase di studio, euro 814,00 per fase introduttiva, euro 2.835,00 per fase istruttoria e/o di trattazione ed euro 2.127,00 per fase decisionale, oltre alle spese generali, IVA e CPA come per legge, e, quanto allo Stato, in complessivi euro 7.052,00 per compensi, di cui euro 1.276,00 per fase di studio, euro 814,00 per fase introduttiva, euro 2.835,00 per fase istruttoria e/o di trattazione ed euro 2.127,00 per fase decisionale, oltre alle spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Catania il 28 dicembre 2024
IL PRESIDENTE EST.
(dott.ssa Grazia Longo)