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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 04/11/2025, n. 1721 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1721 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE – SETTORE LAVORO nella persona del Dott. NO LL ha pronunciato, all'udienza del 4 novembre 2025, all'esito della camera di consiglio, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. r.g. 2208/2024
TRA
, , rappresentato e difeso dagli Parte_1 C.F._1 avvocati Michele Marincolo e Manuela Marincolo, giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
, CF con Controparte_1 P.IVA_1 sede centrale in Roma, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Umberto Ferrato e Marcello Carnovale, in virtù di procura alle liti in atti;
RESISTENTE
E
, con sede in Roma alla Via Giuseppe Controparte_2
Grezar n.14, codice fiscale e Partita IVA n. in persona del l.r.p.t., rappresentata P.IVA_2
e difesa dall'avvocato Valeria Vasapollo, giusta procura in atti;
RESISTENTE
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 31.01.2024 parte ricorrente proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento N.03420249009033672/000 limitatamente ai seguenti avvisi di addebito: N.33420170002962823000 – asseritamente notificato il 05/10/2017 di €.5.437,87;
N.33420170003500607000 – asseritamente notificato il 17//10/2017 di €.5.207,31;
N.33420170003500708000 asseritamente notificato il 17/10/2017 di €.6.772,75. Per un totale di € 17.417,93. Parte ricorrente deduceva, in particolare, l'assenza di chiarezza degli atti notificati, la decadenza e la prescrizione delle pretese avanzate.
Si sono costituiti in giudizio e , contestando, in via preliminare, la carenza di CP_3 CP_4 legittimazione passiva e, nel merito, l'infondatezza del ricorso di cui hanno chiesto il rigetto.
Trattandosi di controversia avente carattere documentale, la causa viene decisa all'odierna udienza.
***
Osserva, preliminarmente, il Tribunale che deve ritenersi sussistente la legittimazione passiva dell' pur dopo la pronuncia delle Sezioni Unite della Corte Controparte_2 di Cassazione (Cass., Sez. Un., 7514/2022). Ed infatti, mentre la questione risolta dalla
Suprema Corte era relativa all'individuazione del giusto contraddittore nell'ipotesi in cui l'opponente, pur chiedendo nella sostanza solo l'accertamento negativo del credito contributivo previdenziale, avesse proposto ricorso nei soli confronti del soggetto incaricato della riscossione, nel presente caso, parte ricorrente ha proposto opposizione direttamente avverso l'intimazione di pagamento, atto emesso dall' cui è demandata la fase di CP_3 recupero del credito dopo la notifica del titolo del quale ha chiesto l'annullamento. Ne consegue che deve essere rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva del concessionario.
Analogamente, deve dichiararsi la legittimazione passiva dell'ente impositore in ragione della titolarità in capo allo stesso dei crediti azionati.
Sempre in via preliminare, va esaminata la tempestività della proposta opposizione.
L'art. 24 del d.lgs. n. 46/99, a pena di inammissibilità, ammette che il contribuente possa proporre opposizione al giudice del lavoro “contro l'iscrizione a ruolo” dei crediti degli enti previdenziali, solo nel termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento o avviso di addebito.
Inoltre, poiché la mancata o irregolare notifica della cartella o avviso non può privare il destinatario del rimedio previsto dalla legge e rendere inammissibile l'opposizione, il momento di garanzia può essere recuperato nei confronti del primo atto idoneo a porre il soggetto in grado di esercitare validamente il suo diritto di difesa (tesi già adottata dalla giurisprudenza di legittimità per ammettere l'opposizione ex art. 22 della legge n. 689 del
1981 nei confronti dell'avviso di mora, quando non risulta la notifica dell'ordinanza ingiunzione e/o della cartella esattoriale: cfr. Cass. sez. I, 5.3.2002, n. 3127; Cass., sez. III,
1.3.2000, n. 2293).
Ne deriva che l'opposizione avverso un atto successivo all'avviso (ad es. avviso di pagamento, estratto di ruolo, iscrizione di ipoteca, preavviso di fermo, fermo amministrativo, avviso di vendita immobiliare ecc.), sempre che abbia ad oggetto questioni relative al merito della pretesa contributiva, sarà ammissibile solo se lo stesso costituisca il primo atto con cui il contribuente è venuto regolarmente a conoscenza dell'iscrizione a ruolo.
Si evidenzia che, come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte, la mancata opposizione della cartella o avviso nel termine posto dall'art. 24 d.lgs. 46/1999, determina l'effetto sostanziale di irretrattabilità e incontestabilità della pretesa, ossia la stabilizzazione del credito risultante dalla cartella (cfr. Cass. 4506/2007; Cass. n. 12263/2007 e da ultimo Cass n. 8931 del 2011; n. 2835 del 05/02/2009; n. 8900 del 14/04/2010).
Ebbene, deve evidenziarsi che l' ha prodotto la prova della notifica degli atti presupposti CP_4
(cfr notifiche effettuate a mezzo pec in data 17.10.2017).
Pertanto, acclarata la ritualità della notifica dell'atto prodromico, va rilevata la incontrovertibilità della pretesa creditoria in essi contenuta (in mancanza della tempestiva impugnazione dell'avviso di addebito o della cartella di pagamento entro il termine perentorio di quaranta giorni di cui all'art. 24 del d.lgs. 46/1999) e, quindi, la inammissibilità del motivo di opposizione fondato su fatti estintivi anteriori alla data di notifica dello stesso.
Pertanto, unico motivo di opposizione ammissibile in questa sede è l'eccepita prescrizione successivamente alla notifica del titolo, motivo di opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c.
Ebbene la doglianza è fondata.
Nessun atto interruttivo tra la data di notifica degli avvisi di addebito (17.10.2017) e quella dell'intimazione oggi opposta (28.5.2024) risulta correttamente notificato al ricorrente.
nella propria memoria, pone in evidenza la notifica del Preavviso di Fermo CP_3
03480201900002191000 notificato il 15/06/2019 e dell'intimazione di pagamento n.
03420209001824733000 notificata il 29/02/2020. Ebbene, i predetti atti sarebbero stati notificati a mezzo PEC, ma manca la prova della predetta notifica. Dalle ricevute depositate, infatti, si evince chiaramente che la notifica non è stata effettuata (basti vedere che i file depositati recano la dizione “avviso di mancata consegna”). L'opponente, come anticipato, ha eccepito la prescrizione dei crediti previdenziali azionati a seguito del decorso del termine quinquennale di legge, anche a partire dalla data di asserita notificazione degli avvisi di addebito indicati nell'intimazione di pagamento impugnata.
Sul punto, occorre osservare che l'art. 3, comma 9, legge 8 agosto 1995, n. 335, dispone che
«Le contribuzioni di previdenza e di assistenza obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati: a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti ... A decorrere dal 1° gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni, salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni».
Tale norma si riferisce ai crediti direttamente aventi ad oggetto i contributi previdenziali.
In ordine a tale tematica sono intervenute le Sezioni Unite chiarendo il principio secondo cui:
“la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art.
2953 c.c., si applica con riguardo a tutti gli atti - in ogni modo denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle
Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali, nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Pertanto, ove per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo” (Cass. Sez. Un., 17.11.2016, n. 23397).
Orbene, applicando le suesposte coordinate ermeneutiche al caso di specie, emerge come i crediti previdenziali indicati nell'intimazione di pagamento risultino prescritti.
Dalla data di notifica degli avvisi addebito, infatti, nessun atto interruttivo dei termini di prescrizione risulta notificato prima dell'intimazione di pagamento opposta e quindi prima della data del 28.5.2024. Il termine di prescrizione quinquennale, dunque, risulta abbondantemente decorso.
In ragione di tanto devono essere dichiarati estinti i crediti vantati dall'ente impositore nell'intimazione di pagamento N.03420249009033672/000 limitatamente ai seguenti avvisi di addebito: N.33420170002962823000 – asseritamente notificato il 05/10/2017 di €.5.437,87; N.33420170003500607000 – asseritamente notificato il 17//10/2017 di
€.5.207,31; N.33420170003500708000 asseritamente notificato il 17/10/2017 di €.6.772,75.
In ordine alla regolamentazione delle spese di lite, l'accoglimento dell'opposizione costituisce la conseguenza dell'accertata estinzione del credito contributivo per prescrizione quinquennale successiva alla notifica dell'atto presupposto, sicché le spese di lite devono essere imputate esclusivamente all'Agente della riscossione e liquidate in favore di parte ricorrente.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza od eccezione ogni così provvede:
1. Dichiara non dovuti dal ricorrente i crediti previdenziali contenuti negli avvisi di addebito N.33420170002962823000; N.33420170003500607000 e
N.33420170003500708000, portati dall'intimazione di pagamento n. N.03420249009033672/000;
2. condanna l' al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese del presente CP_3 giudizio che liquida in € 2.200,00 oltre Iva e Cpa come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari;
3. compensa le spese di lite nei confronti di . CP_4
Castrovillari, 4 novembre 2025
Il Giudice
Dott. NO LL
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE – SETTORE LAVORO nella persona del Dott. NO LL ha pronunciato, all'udienza del 4 novembre 2025, all'esito della camera di consiglio, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. r.g. 2208/2024
TRA
, , rappresentato e difeso dagli Parte_1 C.F._1 avvocati Michele Marincolo e Manuela Marincolo, giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
, CF con Controparte_1 P.IVA_1 sede centrale in Roma, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Umberto Ferrato e Marcello Carnovale, in virtù di procura alle liti in atti;
RESISTENTE
E
, con sede in Roma alla Via Giuseppe Controparte_2
Grezar n.14, codice fiscale e Partita IVA n. in persona del l.r.p.t., rappresentata P.IVA_2
e difesa dall'avvocato Valeria Vasapollo, giusta procura in atti;
RESISTENTE
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 31.01.2024 parte ricorrente proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento N.03420249009033672/000 limitatamente ai seguenti avvisi di addebito: N.33420170002962823000 – asseritamente notificato il 05/10/2017 di €.5.437,87;
N.33420170003500607000 – asseritamente notificato il 17//10/2017 di €.5.207,31;
N.33420170003500708000 asseritamente notificato il 17/10/2017 di €.6.772,75. Per un totale di € 17.417,93. Parte ricorrente deduceva, in particolare, l'assenza di chiarezza degli atti notificati, la decadenza e la prescrizione delle pretese avanzate.
Si sono costituiti in giudizio e , contestando, in via preliminare, la carenza di CP_3 CP_4 legittimazione passiva e, nel merito, l'infondatezza del ricorso di cui hanno chiesto il rigetto.
Trattandosi di controversia avente carattere documentale, la causa viene decisa all'odierna udienza.
***
Osserva, preliminarmente, il Tribunale che deve ritenersi sussistente la legittimazione passiva dell' pur dopo la pronuncia delle Sezioni Unite della Corte Controparte_2 di Cassazione (Cass., Sez. Un., 7514/2022). Ed infatti, mentre la questione risolta dalla
Suprema Corte era relativa all'individuazione del giusto contraddittore nell'ipotesi in cui l'opponente, pur chiedendo nella sostanza solo l'accertamento negativo del credito contributivo previdenziale, avesse proposto ricorso nei soli confronti del soggetto incaricato della riscossione, nel presente caso, parte ricorrente ha proposto opposizione direttamente avverso l'intimazione di pagamento, atto emesso dall' cui è demandata la fase di CP_3 recupero del credito dopo la notifica del titolo del quale ha chiesto l'annullamento. Ne consegue che deve essere rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva del concessionario.
Analogamente, deve dichiararsi la legittimazione passiva dell'ente impositore in ragione della titolarità in capo allo stesso dei crediti azionati.
Sempre in via preliminare, va esaminata la tempestività della proposta opposizione.
L'art. 24 del d.lgs. n. 46/99, a pena di inammissibilità, ammette che il contribuente possa proporre opposizione al giudice del lavoro “contro l'iscrizione a ruolo” dei crediti degli enti previdenziali, solo nel termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento o avviso di addebito.
Inoltre, poiché la mancata o irregolare notifica della cartella o avviso non può privare il destinatario del rimedio previsto dalla legge e rendere inammissibile l'opposizione, il momento di garanzia può essere recuperato nei confronti del primo atto idoneo a porre il soggetto in grado di esercitare validamente il suo diritto di difesa (tesi già adottata dalla giurisprudenza di legittimità per ammettere l'opposizione ex art. 22 della legge n. 689 del
1981 nei confronti dell'avviso di mora, quando non risulta la notifica dell'ordinanza ingiunzione e/o della cartella esattoriale: cfr. Cass. sez. I, 5.3.2002, n. 3127; Cass., sez. III,
1.3.2000, n. 2293).
Ne deriva che l'opposizione avverso un atto successivo all'avviso (ad es. avviso di pagamento, estratto di ruolo, iscrizione di ipoteca, preavviso di fermo, fermo amministrativo, avviso di vendita immobiliare ecc.), sempre che abbia ad oggetto questioni relative al merito della pretesa contributiva, sarà ammissibile solo se lo stesso costituisca il primo atto con cui il contribuente è venuto regolarmente a conoscenza dell'iscrizione a ruolo.
Si evidenzia che, come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte, la mancata opposizione della cartella o avviso nel termine posto dall'art. 24 d.lgs. 46/1999, determina l'effetto sostanziale di irretrattabilità e incontestabilità della pretesa, ossia la stabilizzazione del credito risultante dalla cartella (cfr. Cass. 4506/2007; Cass. n. 12263/2007 e da ultimo Cass n. 8931 del 2011; n. 2835 del 05/02/2009; n. 8900 del 14/04/2010).
Ebbene, deve evidenziarsi che l' ha prodotto la prova della notifica degli atti presupposti CP_4
(cfr notifiche effettuate a mezzo pec in data 17.10.2017).
Pertanto, acclarata la ritualità della notifica dell'atto prodromico, va rilevata la incontrovertibilità della pretesa creditoria in essi contenuta (in mancanza della tempestiva impugnazione dell'avviso di addebito o della cartella di pagamento entro il termine perentorio di quaranta giorni di cui all'art. 24 del d.lgs. 46/1999) e, quindi, la inammissibilità del motivo di opposizione fondato su fatti estintivi anteriori alla data di notifica dello stesso.
Pertanto, unico motivo di opposizione ammissibile in questa sede è l'eccepita prescrizione successivamente alla notifica del titolo, motivo di opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c.
Ebbene la doglianza è fondata.
Nessun atto interruttivo tra la data di notifica degli avvisi di addebito (17.10.2017) e quella dell'intimazione oggi opposta (28.5.2024) risulta correttamente notificato al ricorrente.
nella propria memoria, pone in evidenza la notifica del Preavviso di Fermo CP_3
03480201900002191000 notificato il 15/06/2019 e dell'intimazione di pagamento n.
03420209001824733000 notificata il 29/02/2020. Ebbene, i predetti atti sarebbero stati notificati a mezzo PEC, ma manca la prova della predetta notifica. Dalle ricevute depositate, infatti, si evince chiaramente che la notifica non è stata effettuata (basti vedere che i file depositati recano la dizione “avviso di mancata consegna”). L'opponente, come anticipato, ha eccepito la prescrizione dei crediti previdenziali azionati a seguito del decorso del termine quinquennale di legge, anche a partire dalla data di asserita notificazione degli avvisi di addebito indicati nell'intimazione di pagamento impugnata.
Sul punto, occorre osservare che l'art. 3, comma 9, legge 8 agosto 1995, n. 335, dispone che
«Le contribuzioni di previdenza e di assistenza obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati: a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti ... A decorrere dal 1° gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni, salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni».
Tale norma si riferisce ai crediti direttamente aventi ad oggetto i contributi previdenziali.
In ordine a tale tematica sono intervenute le Sezioni Unite chiarendo il principio secondo cui:
“la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art.
2953 c.c., si applica con riguardo a tutti gli atti - in ogni modo denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle
Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali, nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Pertanto, ove per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo” (Cass. Sez. Un., 17.11.2016, n. 23397).
Orbene, applicando le suesposte coordinate ermeneutiche al caso di specie, emerge come i crediti previdenziali indicati nell'intimazione di pagamento risultino prescritti.
Dalla data di notifica degli avvisi addebito, infatti, nessun atto interruttivo dei termini di prescrizione risulta notificato prima dell'intimazione di pagamento opposta e quindi prima della data del 28.5.2024. Il termine di prescrizione quinquennale, dunque, risulta abbondantemente decorso.
In ragione di tanto devono essere dichiarati estinti i crediti vantati dall'ente impositore nell'intimazione di pagamento N.03420249009033672/000 limitatamente ai seguenti avvisi di addebito: N.33420170002962823000 – asseritamente notificato il 05/10/2017 di €.5.437,87; N.33420170003500607000 – asseritamente notificato il 17//10/2017 di
€.5.207,31; N.33420170003500708000 asseritamente notificato il 17/10/2017 di €.6.772,75.
In ordine alla regolamentazione delle spese di lite, l'accoglimento dell'opposizione costituisce la conseguenza dell'accertata estinzione del credito contributivo per prescrizione quinquennale successiva alla notifica dell'atto presupposto, sicché le spese di lite devono essere imputate esclusivamente all'Agente della riscossione e liquidate in favore di parte ricorrente.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza od eccezione ogni così provvede:
1. Dichiara non dovuti dal ricorrente i crediti previdenziali contenuti negli avvisi di addebito N.33420170002962823000; N.33420170003500607000 e
N.33420170003500708000, portati dall'intimazione di pagamento n. N.03420249009033672/000;
2. condanna l' al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese del presente CP_3 giudizio che liquida in € 2.200,00 oltre Iva e Cpa come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari;
3. compensa le spese di lite nei confronti di . CP_4
Castrovillari, 4 novembre 2025
Il Giudice
Dott. NO LL