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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 22/09/2025, n. 1243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1243 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BRINDISI
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Maurizio Rubino,
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4363/2020 R.G. avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo, cui è
stata riunita la causa n. 434/2021 R.G., avente il medesimo oggetto, cause promosse
DA
1) , rappresentata e difesa dall'avv. Alessia Pisanelli (causa n. 4363/2020 Parte_1
R.G.)
2) , rappresentato e difeso dall'avv. Alessandra Cacciapaglia (causa n. Parte_2
434/2021 R.G.)
OPPONENTI
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Marco Controparte_1
Rossi
OPPOSTA
All'udienza del 18.2.2025 le parti precisavano le proprie conclusioni come da relativo verbale in atti,
da intendersi qui interamente richiamate e trascritte
MOTIVAZIONE
Ai sensi dell'art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c., come modificato dall'art. 45 co. 17 della legge 18 giugno
2009 n. 69, applicabile anche ai giudizi in corso al momento della entrata in vigore di tale legge di modifica (4 luglio 2009) ai sensi dell'art. 58 co. 2 della stessa legge, la presente sentenza viene motivata attraverso una “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”. ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1005/2020 con cui Parte_1
le è stato ingiunto di pagare in favore di in qualità di fideiussore di , Controparte_1 Parte_2
la somma di € 74.184,27 oltre interessi di mora e spese del procedimento monitorio, per rate insolute afferenti ad un contratto di mutuo da quest'ultimo contratto con OM S.p.A., da cui la società
ricorrente ha allegato di aver acquistato il credito azionato.
A sostegno dell'opposizione la ha eccepito: 1) il difetto di titolarità dal lato attivo Pt_1
del rapporto giuridico controverso in capo a deducendo di non aver mai ricevuto Controparte_1
alcuna notifica della cessione del credito di cui trattasi da OM BA S.p.A. e CP_2
né di quella successivamente intervenuta tra tale società e l'odierna opposta;
2) la violazione,
[...]
da parte di quest'ultima, del dovere di comportarsi con buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto, giacché avrebbe omesso di comunicarle “la posizione debitoria” del garantito;
la violazione, da parte della creditrice, del disposto di cui all'art. 1956 c.c.; l'insussistenza di idonea prova del credito, essendo la documentazione allegata al ricorso per decreto ingiuntivo stata prodotta in copia fotostatica.
Con autonomo atto di citazione anche ha proposto opposizione avverso il Parte_2
predetto decreto ingiuntivo, con cui gli era stato ingiunto di pagare, in favore di la Controparte_1
somma di € 90.407,77, riveniente in parte dal muto già in precedenza menzionato stipulato con
OM BA S.p.A. e, per la residua parte, da altri contratti di mutuo stipulati con la medesima mutante, nonché da due contratti di mutuo conclusi con Compass s.r.l., che, secondo la prospettazione dell'opposta, le avrebbe anch'essa ceduto il credito nascente da detto contratto.
A fondamento della spiegata opposizione il oltre ad eccepire anch'egli il difetto Parte_2
di titolarità attiva del rapporto giuridico controverso in capo a quest'ultima, deducendo di non aver ricevuto notifica di una delle cessioni di cui si è detto, ha contestato la sussistenza di idonea prova del credito, lamentando l'illeggibilità e la non pertinenza della documentazione prodotta in sede monitoria, nonché l'avvenuto deposito della stessa in copia fotostatica. Segnatamente, per ciò che attiene al credito di € 4.517,87 nascente dal contratto n.
10062133767861 di cui si fa menzione nel ricorso per decreto ingiuntivo, il ha lamentato Parte_2
la produzione di un contratto diverso, concluso nel 2007, con riferimento al quale ha eccepito la prescrizione delle somme dovute per rate insolute, deducendo, altresì, che l'estratto conto prodotto ai sensi dell'art. 50 T.U.B. sarebbe incompleto.
L'eccezione con la quale gli opponenti hanno dedotto che l'opposta non ha fornito adeguata prova della titolarità dei rapporti giuridici controversi appare fondata.
La giurisprudenza ha, al riguardo, innanzitutto affermato che “l''art. 58, comma 2, del d.lgs.,
n. 385 del 1993 ha inteso agevolare la realizzazione della cessione "in blocco" di rapporti giuridici,
prevedendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la
pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale, e dispensando la banca cessionaria dall'onere
di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti. Tale
adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c., può
essere validamente surrogato da questi ultimi, e segnatamente dalla notificazione della cessione, che
non è subordinata a particolari requisiti di forma, e può quindi aver luogo anche mediante l'atto di
citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio”
(Cass. n. 20495/2020).
Successivamente, con riferimento alla prova dell'avvenuta cessione del credito azionato, la
Suprema Corte ha chiarito che “in caso di cessione "in blocco" dei crediti da parte di una banca ex
art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale che
rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti "in blocco" è sufficiente a dimostrare la titolarità
del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei
rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie
consentano di individuarli senza incertezze;
resta comunque devoluta al giudice di merito la
valutazione dell'idoneità asseverativa, nei termini sopra indicati, del suddetto avviso, alla stregua di un accertamento di fatto non censurabile in sede di legittimità in mancanza dei presupposti di cui
all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.” (Cass. n. 4277/2023).
Successivamente, i giudici di legittimità hanno, tuttavia, evidenziato che “in tema
di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti
l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della
detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi
dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle
risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore
indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente” (Cass. n.
17944/2023).
Ebbene, nel caso di specie l'eccezione con cui il ha dedotto che agli atti non v'è Parte_2
prova che i crediti vantati dalle mutuanti “siano stati oggetto della cessione pro soluto avvenuta in
favore della ” e l'analoga eccezione con la quale la ha, sostanzialmente posto in CP_1 Pt_3
dubbio che le cessioni cui l'opposta ha fatto riferimento nel ricorso per decreto ingiuntivo abbiano
“interessato anche il credito asseritamente vantato” nei suoi confronti risultano, come già rilevato,
fondate.
Per ciò che concerne i crediti nascenti dai contratti di mutuo che il ebbe a stipulare Parte_2
con Compass s.r.l., infatti, l'opposta ha prodotto due contratti di cessione da essa stipulati con la predetta finanziaria, dalla lettura del cui contenuto (in gran parte omissato), tuttavia, non è possibile ricavare che i crediti dalla stessa azionati siano stati oggetto di dette cessioni.
Non essendo stati nemmeno prodotti gli avvisi di pubblicazione delle predette cessioni sulla
Gazzetta Ufficiale, che avrebbero consentito di verificare se i predetti crediti presentino elementi che consentano di ritenerli ricompresi tra le categorie di credito ceduti in blocco, la predetta circostanza non può ritenersi provata per effetto dell'avvenuta notifica all'opponente delle suddette cessioni, la quale, come chiarito dalla giurisprudenza, assume un valore meramente indiziario, tanto più che nel caso di specie è avvenuta ad iniziativa della sola cessionaria, e non anche della cedente. Neppure può reputarsi idonea, al predetto fine, l'avvenuta produzione dei contratti di mutuo stipulati tra il e Compass s.r.l., atteso che essa, essendo avvenuta unicamente in copia Parte_2
fotostatica malgrado l'espressa contestazione formulata al riguardo dall'opponente, non è sufficiente a dimostrare che l'opposta abbia la disponibilità degli originali dei titoli dai quali derivano i crediti azionati, unico elemento dal quale si sarebbe potuto, al più, ricavare, per presunzione, che essi siano compresi nelle cessioni de quibus.
Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi per quel che riguarda i crediti derivanti dai contratti di mutuo conclusi dal con OM BA S.p.A., ovvero i contratti identificati dai nn. Parte_2
10062133767861 (in relazione al quale l'opposta ha chiesto che venisse ingiunto il pagamento della somma di € 4.517,87), 20127625294903 (in relazione al quale l'opposta ha chiesto che venisse ingiunto il pagamento della somma di € 3.848,55), 20127625294919 (in relazione al quale l'opposta ha chiesto che venisse ingiunto il pagamento della somma di € 3.117,38), 20127625294918 (in relazione al quale l'opposta ha chiesto che venisse ingiunto – anche alla in qualità di Pt_1
fideiussore – il pagamento della somma di €74.184,27.
Con riferimento ai predetti mutui ha prodotto, a dimostrazione dell'avvenuta Controparte_1
cessione dei crediti da essi nascenti: proposta di contratto di cessione di crediti formulata da
OM BA S.p.A. (il cui contenuto è in parte omissato) il 18.9.2019 ed accettazione della suddetta proposta a quest'ultima inviata dall'opposta in pari data (oltre a due altri contratti di cessione conclusi tra le medesime parti, diversi da quelli citati nel ricorso per decreto ingiuntivo); un documento chiamato “elenco crediti ceduti” in cui figura il riferimento al contratto n.
20127625294918 e che, per il resto, è interamente omissato;
Gazzetta Ufficiale n. 114 del 28.9.2019
su cui è stato pubblicato l'avviso della cessione stipulata con OM BA S.p.A. in data
18.9.2019.
Nel predetto avviso si rende noto che l'opposta ha acquistato in blocco, pro soluto, da tale ultima società, un portafoglio di crediti vantati dalla cedente nei confronti dei propri debitori, “purché
detti Crediti, alla Data di Valutazione, soddisfacessero tutti i seguenti criteri: (i) derivano da prestiti personali, carte di credito, prestiti finalizzati autoveicoli, o prestiti finalizzati non autoveicoli erogati
da OM, Credirama S.r.l., o Credial S.r.l., ai sensi di contratti di credito ai consumatori;
(ii)
sono sorti tra il 2009 e il 2018; (iii) il Cedente si è reso cessionario dei medesimi nell'ambito di
cartolarizzazioni realizzate dalla medesima;
(iv) i debitori relativi ai Crediti sono decaduti dal
beneficio del termine ai sensi dei relativi contratti di finanziamento;
(v) i debitori relativi ai Crediti
hanno dichiarato, alla data di sottoscrizione del relativo contratto di finanziamento originario, di
essere residenti o di avere sede legale in Italia;
(vi) sono individuati dagli NDG della lista “
[...]
depositata presso il Notaio in data 17 settembre 2019, e consultabile CP_3 Persona_1
presso i suoi uffici in Firenze, Via Masaccio, 187”.
Ebbene, premesso che, secondo quanto reso noto attraverso il predetto avviso, la menzionata cessione conclusa in data 18.9.2019 ha avuto ad oggetto crediti che dovevano soddisfare “tutti” i criteri innanzi indicati, non vi è prova che dei crediti azionati in sede monitoria dall'opposta la cedente, ovvero OM BA S.p.A., si fosse resa cessionaria “nell'ambito di cartolarizzazioni
realizzate dalla medesima” (criterio (iii)), né essi siano “individuati dagli NDG della lista “
[...]
depositata presso il Notaio in data 17 settembre 2019, e consultabile CP_3 Persona_1
presso i suoi uffici in Firenze, Via Masaccio, 187” (criterio (vi)).
Invero, a, altresì, prodotto l'avviso di una cessione conclusa tra OM Controparte_1
BA S.p.A. e in data 3.4.2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 42 del Controparte_4
10.4.2018, con il quale si rende noto che quest'ultima società ha acquistato pro soluto da OM
BA S.p.A. “ogni e qualsiasi credito derivante dai e/o in relazione a prestiti personali erogati in
forza dei contratti di finanziamento (“Contratti di Finanziamento”) stipulati dall' con i Parte_4
propri clienti (i “Debitori”), che “al 30 marzo 2018 (la “Data di Valutazione”) soddisfacevano i
seguenti criteri cumulativi: - i criteri oggettivi elencati ai punti da (a) a (dd) (inclusi) – con
l'esclusione dei punti (f), (h), (i), (r) e (q) - del succitato avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 54 del 9 maggio 2013; - finanziamenti non erogati al fine
esclusivo di finanziare la fornitura di beni (diversi da veicoli motorizzati (per tali intendendosi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, auto, campers, quadricicli leggeri, motocarri e motocicli
targati)) o la prestazione di un servizio specifici, avvalendosi di fornitori di beni o prestatori di servizi
al fine di promuovere la conclusione o concludere il relativo Contratto di Finanziamento (“contratti
di credito collegati” ai sensi dell'articolo 121 del Decreto legislativo numero 385 del 1 settembre
1993); - finanziamenti che abbiano almeno tre rate scadute;
- finanziamenti che abbiano almeno due
rate pagate dal relativo Debitore;
- finanziamenti il cui relativo piano di ammortamento preveda il
rimborso integrale dello stesso ad una data non anteriore alla Data di Valutazione e non successiva
al 23 dicembre 2032; - finanziamenti i cui Debitori non abbiano aperto presso l' un conto Parte_4
di deposito e/o un conto corrente;
- finanziamenti il cui numero di rate residue sia superiore o uguale
a 6; - finanziamenti il cui Contratto di Finanziamento indichi un TAN almeno pari a 6.5%; -
finanziamenti il cui numero di pratica (come comunicato al relativo debitore nella “lettera di
benvenuto”) sia compreso tra il numero 20000006177913 e il numero 20151024808613”, ad esclusione delle pratiche di cui all'elenco ivi contenuto (nel quale ancora una volta i mutui per cui è
procedimento non compaiono).
Sennonché, non essendo stato documentato quali siano “i criteri oggettivi elencati ai punti da
(a) a (dd) (inclusi) – con l'esclusione dei punti (f), (h), (i), (r) e (q) - del succitato avviso di cessione
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 54 del 9 maggio 2013” che i crediti oggetto di tale ultima cessione avrebbero dovuto soddisfare, non vi è prova che i crediti nascenti dai contratti di mutuo conclusi dal benché il relativo numero di pratica sia “compreso tra il Parte_2
numero 20000006177913 e il numero 20151024808613”, siano stati ceduti da OM BA
S.p.A. a né tantomeno risulta provato che tali crediti siano stati, poi, ritrasferiti a Controparte_4
OM BA S.p.A. e poi da quest'ultima ceduti a (criterio (iii)) della cessione Controparte_1
conclusa tra queste due società il 18.9.2019.
Poiché, dunque, gli elementi che accomunano le singole categorie dei crediti oggetto di tale cessione non consentono di individuarli senza incertezze, l'elencazione di essi contenuta nell'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 28.9.2019 non è sufficiente a dimostrare la titolarità dei crediti azionati in sede monitoria credito in capo ad (cfr. Cass. n. 4227/2023 cit.). Controparte_1
Anche in tal caso la produzione in copia fotostatica dei contratti stipulati tra OM
BA S.p.A. e il non è sufficiente a dimostrare che l'opposta sia divenuta creditrice delle Parte_2
somme da quest'ultimo dovute alla predetta società, laddove si consideri che il documento prodotto quale allegato n. 13 riguarda un rapporto intercorso tra l'opponente e la predetta BA diverso dal contratto 10062133767861 la cui sussistenza avrebbe dovuto comprovare e che il contratto prodotto quale allegato n. 22, relativo al mutuo n. 20127625294919, è privo della sottoscrizione del debitore.
All'accoglimento, per le ragioni innanzi esposte, delle opposizioni proposte dal e Parte_2
dalla consegue la revoca del decreto ingiuntivo opposto e la condanna di Pt_3 Controparte_1
alla rifusione delle spese dagli stessi sostenute per il presente giudizio, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, definitivamente decidendo le causa riunite iscritte ai nn. 4363/2020
R.G. e 434/2021 R.G., così provvede:
- accoglie le opposizioni, revocando, per l'effetto, il decreto ingiuntivo n. 1005/2020;
- condanna in persona del proprio legale rappresentante p.t., alla rifusione Controparte_1
delle spese di lite sostenute da , che liquida in € 379,50 per spese ed € Parte_1
7.052,00 oltre accessori come per legge, disponendone il pagamento in favore dell'Erario;
- condanna, altresì, l'opposta, in persona del proprio legale rappresentante p.t., alla rifusione delle spese di lite sostenute da , che liquida in € 379,50 per spese ed € Parte_2
7.052,00 oltre accessori come per legge.
Così deciso, in Brindisi, in data 22 settembre 2025.
Il Giudice
dott. Maurizio Rubino
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Maurizio Rubino,
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4363/2020 R.G. avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo, cui è
stata riunita la causa n. 434/2021 R.G., avente il medesimo oggetto, cause promosse
DA
1) , rappresentata e difesa dall'avv. Alessia Pisanelli (causa n. 4363/2020 Parte_1
R.G.)
2) , rappresentato e difeso dall'avv. Alessandra Cacciapaglia (causa n. Parte_2
434/2021 R.G.)
OPPONENTI
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Marco Controparte_1
Rossi
OPPOSTA
All'udienza del 18.2.2025 le parti precisavano le proprie conclusioni come da relativo verbale in atti,
da intendersi qui interamente richiamate e trascritte
MOTIVAZIONE
Ai sensi dell'art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c., come modificato dall'art. 45 co. 17 della legge 18 giugno
2009 n. 69, applicabile anche ai giudizi in corso al momento della entrata in vigore di tale legge di modifica (4 luglio 2009) ai sensi dell'art. 58 co. 2 della stessa legge, la presente sentenza viene motivata attraverso una “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”. ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1005/2020 con cui Parte_1
le è stato ingiunto di pagare in favore di in qualità di fideiussore di , Controparte_1 Parte_2
la somma di € 74.184,27 oltre interessi di mora e spese del procedimento monitorio, per rate insolute afferenti ad un contratto di mutuo da quest'ultimo contratto con OM S.p.A., da cui la società
ricorrente ha allegato di aver acquistato il credito azionato.
A sostegno dell'opposizione la ha eccepito: 1) il difetto di titolarità dal lato attivo Pt_1
del rapporto giuridico controverso in capo a deducendo di non aver mai ricevuto Controparte_1
alcuna notifica della cessione del credito di cui trattasi da OM BA S.p.A. e CP_2
né di quella successivamente intervenuta tra tale società e l'odierna opposta;
2) la violazione,
[...]
da parte di quest'ultima, del dovere di comportarsi con buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto, giacché avrebbe omesso di comunicarle “la posizione debitoria” del garantito;
la violazione, da parte della creditrice, del disposto di cui all'art. 1956 c.c.; l'insussistenza di idonea prova del credito, essendo la documentazione allegata al ricorso per decreto ingiuntivo stata prodotta in copia fotostatica.
Con autonomo atto di citazione anche ha proposto opposizione avverso il Parte_2
predetto decreto ingiuntivo, con cui gli era stato ingiunto di pagare, in favore di la Controparte_1
somma di € 90.407,77, riveniente in parte dal muto già in precedenza menzionato stipulato con
OM BA S.p.A. e, per la residua parte, da altri contratti di mutuo stipulati con la medesima mutante, nonché da due contratti di mutuo conclusi con Compass s.r.l., che, secondo la prospettazione dell'opposta, le avrebbe anch'essa ceduto il credito nascente da detto contratto.
A fondamento della spiegata opposizione il oltre ad eccepire anch'egli il difetto Parte_2
di titolarità attiva del rapporto giuridico controverso in capo a quest'ultima, deducendo di non aver ricevuto notifica di una delle cessioni di cui si è detto, ha contestato la sussistenza di idonea prova del credito, lamentando l'illeggibilità e la non pertinenza della documentazione prodotta in sede monitoria, nonché l'avvenuto deposito della stessa in copia fotostatica. Segnatamente, per ciò che attiene al credito di € 4.517,87 nascente dal contratto n.
10062133767861 di cui si fa menzione nel ricorso per decreto ingiuntivo, il ha lamentato Parte_2
la produzione di un contratto diverso, concluso nel 2007, con riferimento al quale ha eccepito la prescrizione delle somme dovute per rate insolute, deducendo, altresì, che l'estratto conto prodotto ai sensi dell'art. 50 T.U.B. sarebbe incompleto.
L'eccezione con la quale gli opponenti hanno dedotto che l'opposta non ha fornito adeguata prova della titolarità dei rapporti giuridici controversi appare fondata.
La giurisprudenza ha, al riguardo, innanzitutto affermato che “l''art. 58, comma 2, del d.lgs.,
n. 385 del 1993 ha inteso agevolare la realizzazione della cessione "in blocco" di rapporti giuridici,
prevedendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la
pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale, e dispensando la banca cessionaria dall'onere
di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti. Tale
adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c., può
essere validamente surrogato da questi ultimi, e segnatamente dalla notificazione della cessione, che
non è subordinata a particolari requisiti di forma, e può quindi aver luogo anche mediante l'atto di
citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio”
(Cass. n. 20495/2020).
Successivamente, con riferimento alla prova dell'avvenuta cessione del credito azionato, la
Suprema Corte ha chiarito che “in caso di cessione "in blocco" dei crediti da parte di una banca ex
art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale che
rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti "in blocco" è sufficiente a dimostrare la titolarità
del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei
rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie
consentano di individuarli senza incertezze;
resta comunque devoluta al giudice di merito la
valutazione dell'idoneità asseverativa, nei termini sopra indicati, del suddetto avviso, alla stregua di un accertamento di fatto non censurabile in sede di legittimità in mancanza dei presupposti di cui
all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.” (Cass. n. 4277/2023).
Successivamente, i giudici di legittimità hanno, tuttavia, evidenziato che “in tema
di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti
l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della
detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi
dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle
risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore
indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente” (Cass. n.
17944/2023).
Ebbene, nel caso di specie l'eccezione con cui il ha dedotto che agli atti non v'è Parte_2
prova che i crediti vantati dalle mutuanti “siano stati oggetto della cessione pro soluto avvenuta in
favore della ” e l'analoga eccezione con la quale la ha, sostanzialmente posto in CP_1 Pt_3
dubbio che le cessioni cui l'opposta ha fatto riferimento nel ricorso per decreto ingiuntivo abbiano
“interessato anche il credito asseritamente vantato” nei suoi confronti risultano, come già rilevato,
fondate.
Per ciò che concerne i crediti nascenti dai contratti di mutuo che il ebbe a stipulare Parte_2
con Compass s.r.l., infatti, l'opposta ha prodotto due contratti di cessione da essa stipulati con la predetta finanziaria, dalla lettura del cui contenuto (in gran parte omissato), tuttavia, non è possibile ricavare che i crediti dalla stessa azionati siano stati oggetto di dette cessioni.
Non essendo stati nemmeno prodotti gli avvisi di pubblicazione delle predette cessioni sulla
Gazzetta Ufficiale, che avrebbero consentito di verificare se i predetti crediti presentino elementi che consentano di ritenerli ricompresi tra le categorie di credito ceduti in blocco, la predetta circostanza non può ritenersi provata per effetto dell'avvenuta notifica all'opponente delle suddette cessioni, la quale, come chiarito dalla giurisprudenza, assume un valore meramente indiziario, tanto più che nel caso di specie è avvenuta ad iniziativa della sola cessionaria, e non anche della cedente. Neppure può reputarsi idonea, al predetto fine, l'avvenuta produzione dei contratti di mutuo stipulati tra il e Compass s.r.l., atteso che essa, essendo avvenuta unicamente in copia Parte_2
fotostatica malgrado l'espressa contestazione formulata al riguardo dall'opponente, non è sufficiente a dimostrare che l'opposta abbia la disponibilità degli originali dei titoli dai quali derivano i crediti azionati, unico elemento dal quale si sarebbe potuto, al più, ricavare, per presunzione, che essi siano compresi nelle cessioni de quibus.
Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi per quel che riguarda i crediti derivanti dai contratti di mutuo conclusi dal con OM BA S.p.A., ovvero i contratti identificati dai nn. Parte_2
10062133767861 (in relazione al quale l'opposta ha chiesto che venisse ingiunto il pagamento della somma di € 4.517,87), 20127625294903 (in relazione al quale l'opposta ha chiesto che venisse ingiunto il pagamento della somma di € 3.848,55), 20127625294919 (in relazione al quale l'opposta ha chiesto che venisse ingiunto il pagamento della somma di € 3.117,38), 20127625294918 (in relazione al quale l'opposta ha chiesto che venisse ingiunto – anche alla in qualità di Pt_1
fideiussore – il pagamento della somma di €74.184,27.
Con riferimento ai predetti mutui ha prodotto, a dimostrazione dell'avvenuta Controparte_1
cessione dei crediti da essi nascenti: proposta di contratto di cessione di crediti formulata da
OM BA S.p.A. (il cui contenuto è in parte omissato) il 18.9.2019 ed accettazione della suddetta proposta a quest'ultima inviata dall'opposta in pari data (oltre a due altri contratti di cessione conclusi tra le medesime parti, diversi da quelli citati nel ricorso per decreto ingiuntivo); un documento chiamato “elenco crediti ceduti” in cui figura il riferimento al contratto n.
20127625294918 e che, per il resto, è interamente omissato;
Gazzetta Ufficiale n. 114 del 28.9.2019
su cui è stato pubblicato l'avviso della cessione stipulata con OM BA S.p.A. in data
18.9.2019.
Nel predetto avviso si rende noto che l'opposta ha acquistato in blocco, pro soluto, da tale ultima società, un portafoglio di crediti vantati dalla cedente nei confronti dei propri debitori, “purché
detti Crediti, alla Data di Valutazione, soddisfacessero tutti i seguenti criteri: (i) derivano da prestiti personali, carte di credito, prestiti finalizzati autoveicoli, o prestiti finalizzati non autoveicoli erogati
da OM, Credirama S.r.l., o Credial S.r.l., ai sensi di contratti di credito ai consumatori;
(ii)
sono sorti tra il 2009 e il 2018; (iii) il Cedente si è reso cessionario dei medesimi nell'ambito di
cartolarizzazioni realizzate dalla medesima;
(iv) i debitori relativi ai Crediti sono decaduti dal
beneficio del termine ai sensi dei relativi contratti di finanziamento;
(v) i debitori relativi ai Crediti
hanno dichiarato, alla data di sottoscrizione del relativo contratto di finanziamento originario, di
essere residenti o di avere sede legale in Italia;
(vi) sono individuati dagli NDG della lista “
[...]
depositata presso il Notaio in data 17 settembre 2019, e consultabile CP_3 Persona_1
presso i suoi uffici in Firenze, Via Masaccio, 187”.
Ebbene, premesso che, secondo quanto reso noto attraverso il predetto avviso, la menzionata cessione conclusa in data 18.9.2019 ha avuto ad oggetto crediti che dovevano soddisfare “tutti” i criteri innanzi indicati, non vi è prova che dei crediti azionati in sede monitoria dall'opposta la cedente, ovvero OM BA S.p.A., si fosse resa cessionaria “nell'ambito di cartolarizzazioni
realizzate dalla medesima” (criterio (iii)), né essi siano “individuati dagli NDG della lista “
[...]
depositata presso il Notaio in data 17 settembre 2019, e consultabile CP_3 Persona_1
presso i suoi uffici in Firenze, Via Masaccio, 187” (criterio (vi)).
Invero, a, altresì, prodotto l'avviso di una cessione conclusa tra OM Controparte_1
BA S.p.A. e in data 3.4.2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 42 del Controparte_4
10.4.2018, con il quale si rende noto che quest'ultima società ha acquistato pro soluto da OM
BA S.p.A. “ogni e qualsiasi credito derivante dai e/o in relazione a prestiti personali erogati in
forza dei contratti di finanziamento (“Contratti di Finanziamento”) stipulati dall' con i Parte_4
propri clienti (i “Debitori”), che “al 30 marzo 2018 (la “Data di Valutazione”) soddisfacevano i
seguenti criteri cumulativi: - i criteri oggettivi elencati ai punti da (a) a (dd) (inclusi) – con
l'esclusione dei punti (f), (h), (i), (r) e (q) - del succitato avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 54 del 9 maggio 2013; - finanziamenti non erogati al fine
esclusivo di finanziare la fornitura di beni (diversi da veicoli motorizzati (per tali intendendosi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, auto, campers, quadricicli leggeri, motocarri e motocicli
targati)) o la prestazione di un servizio specifici, avvalendosi di fornitori di beni o prestatori di servizi
al fine di promuovere la conclusione o concludere il relativo Contratto di Finanziamento (“contratti
di credito collegati” ai sensi dell'articolo 121 del Decreto legislativo numero 385 del 1 settembre
1993); - finanziamenti che abbiano almeno tre rate scadute;
- finanziamenti che abbiano almeno due
rate pagate dal relativo Debitore;
- finanziamenti il cui relativo piano di ammortamento preveda il
rimborso integrale dello stesso ad una data non anteriore alla Data di Valutazione e non successiva
al 23 dicembre 2032; - finanziamenti i cui Debitori non abbiano aperto presso l' un conto Parte_4
di deposito e/o un conto corrente;
- finanziamenti il cui numero di rate residue sia superiore o uguale
a 6; - finanziamenti il cui Contratto di Finanziamento indichi un TAN almeno pari a 6.5%; -
finanziamenti il cui numero di pratica (come comunicato al relativo debitore nella “lettera di
benvenuto”) sia compreso tra il numero 20000006177913 e il numero 20151024808613”, ad esclusione delle pratiche di cui all'elenco ivi contenuto (nel quale ancora una volta i mutui per cui è
procedimento non compaiono).
Sennonché, non essendo stato documentato quali siano “i criteri oggettivi elencati ai punti da
(a) a (dd) (inclusi) – con l'esclusione dei punti (f), (h), (i), (r) e (q) - del succitato avviso di cessione
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 54 del 9 maggio 2013” che i crediti oggetto di tale ultima cessione avrebbero dovuto soddisfare, non vi è prova che i crediti nascenti dai contratti di mutuo conclusi dal benché il relativo numero di pratica sia “compreso tra il Parte_2
numero 20000006177913 e il numero 20151024808613”, siano stati ceduti da OM BA
S.p.A. a né tantomeno risulta provato che tali crediti siano stati, poi, ritrasferiti a Controparte_4
OM BA S.p.A. e poi da quest'ultima ceduti a (criterio (iii)) della cessione Controparte_1
conclusa tra queste due società il 18.9.2019.
Poiché, dunque, gli elementi che accomunano le singole categorie dei crediti oggetto di tale cessione non consentono di individuarli senza incertezze, l'elencazione di essi contenuta nell'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 28.9.2019 non è sufficiente a dimostrare la titolarità dei crediti azionati in sede monitoria credito in capo ad (cfr. Cass. n. 4227/2023 cit.). Controparte_1
Anche in tal caso la produzione in copia fotostatica dei contratti stipulati tra OM
BA S.p.A. e il non è sufficiente a dimostrare che l'opposta sia divenuta creditrice delle Parte_2
somme da quest'ultimo dovute alla predetta società, laddove si consideri che il documento prodotto quale allegato n. 13 riguarda un rapporto intercorso tra l'opponente e la predetta BA diverso dal contratto 10062133767861 la cui sussistenza avrebbe dovuto comprovare e che il contratto prodotto quale allegato n. 22, relativo al mutuo n. 20127625294919, è privo della sottoscrizione del debitore.
All'accoglimento, per le ragioni innanzi esposte, delle opposizioni proposte dal e Parte_2
dalla consegue la revoca del decreto ingiuntivo opposto e la condanna di Pt_3 Controparte_1
alla rifusione delle spese dagli stessi sostenute per il presente giudizio, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, definitivamente decidendo le causa riunite iscritte ai nn. 4363/2020
R.G. e 434/2021 R.G., così provvede:
- accoglie le opposizioni, revocando, per l'effetto, il decreto ingiuntivo n. 1005/2020;
- condanna in persona del proprio legale rappresentante p.t., alla rifusione Controparte_1
delle spese di lite sostenute da , che liquida in € 379,50 per spese ed € Parte_1
7.052,00 oltre accessori come per legge, disponendone il pagamento in favore dell'Erario;
- condanna, altresì, l'opposta, in persona del proprio legale rappresentante p.t., alla rifusione delle spese di lite sostenute da , che liquida in € 379,50 per spese ed € Parte_2
7.052,00 oltre accessori come per legge.
Così deciso, in Brindisi, in data 22 settembre 2025.
Il Giudice
dott. Maurizio Rubino