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Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XIII, sentenza 21/01/2026, n. 881 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 881 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 881/2026
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 13, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
FORTUNATO MICHELE, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10788/2025 depositato il 09/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - IO - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240158817824000 TASSA AUTO 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 214/2026 depositato il 14/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente ha impugnato la cartella di pagamento n. 07120240158817824000, notificata in data 10 marzo
2025, per l'importo complessivo di euro 514,79 che reca la richiesta di somme dovute a titolo di tassa automobilistica regionale (bollo auto) per l'anno d'imposta 2017, riferita al veicolo targato Targa_1, comprensive di tributo, sanzioni, interessi ed altri oneri ed ha dedotto le seguenti eccezioni: Mancata e/o inesistente notifica degli atti presupposti, ed in particolare degli avvisi di accertamento relativi alla tassa automobilistica anno 2017, con conseguente illegittimità della cartella di pagamento quale atto consequenziale;
prescrizione del credito tributario, assumendo che la tassa automobilistica è soggetta a termine prescrizionale triennale e che, in difetto di validi atti interruttivi notificati, il credito deve ritenersi estinto. Inesistenza del presupposto impositivo, deducendo che il veicolo oggetto di tassazione era stato ceduto a soggetto estero nel 2008 e successivamente rottamato nel 2014, con conseguente insussistenza dell'obbligo tributario per l'anno 2017.
Il ricorrente ha concluso chiedendo l'annullamento della cartella di pagamento impugnata.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate – IO, la quale ha eccepito il difetto di legittimazione passiva in ordine alle doglianze relative alla fase di accertamento, sostenendo che la notifica degli avvisi di accertamento rientra nella competenza esclusiva dell'ente impositore. Nel merito, la resistente ha affermato la legittimità della cartella, richiamando l'esistenza di avvisi di accertamento presupposti, senza tuttavia produrre in giudizio la prova della loro rituale notifica.
La Regione Campania, pur ritualmente evocata in giudizio quale ente impositore, non si è costituita, rimanendo contumace e non depositando alcuna documentazione idonea a dimostrare la notifica degli atti presupposti.
La causa è stata trattenuta in decisione dal giudice monocratico.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
La questione dirimente del presente giudizio attiene alla mancata prova della notifica degli atti impositivi presupposti alla cartella di pagamento impugnata.
Secondo un orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità e di merito, qualora la cartella di pagamento non costituisca il primo atto con cui l'Amministrazione finanziaria manifesta la pretesa tributaria, la sua legittimità è subordinata alla rituale notifica dell'atto impositivo presupposto. In caso di specifica contestazione da parte del contribuente, l'onere della prova della notifica grava sull'ente impositore, trattandosi di fatto costitutivo della pretesa tributaria.
Nel caso di specie, il ricorrente ha puntualmente dedotto di non aver mai ricevuto alcun avviso di accertamento relativo alla tassa automobilistica per l'anno 2017, affermando che la cartella di pagamento costituisce il primo atto con cui è venuto a conoscenza della pretesa tributaria.
A fronte di tale contestazione la Regione Campania, unico soggetto titolare del potere di accertamento e della prova della notifica degli avvisi, è rimasta contumace, non costituendosi in giudizio e non producendo alcuna prova documentale;
mentre l'Agenzia delle Entrate – IO, pur costituita, si è limitata ad affermazioni difensive di carattere assertivo, senza depositare in giudizio le relate di notifica o altra documentazione idonea a dimostrare la rituale conoscenza degli atti presupposti da parte del contribuente.
La contumacia dell'ente impositore assume rilievo decisivo, poiché la prova della notifica degli avvisi di accertamento rientra nella sua esclusiva disponibilità. In assenza di tale prova, non può ritenersi dimostrata la legittima formazione del titolo su cui si fonda la riscossione.
L'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall'agente della riscossione non può condurre al rigetto del ricorso, poiché il contribuente ha correttamente evocato in giudizio anche l'ente impositore, il quale ha scelto di non difendersi, assumendosi le conseguenze processuali della propria inerzia.
Ne consegue che la cartella di pagamento impugnata risulta priva di valido presupposto giuridico e deve essere annullata per mancata prova della notifica degli atti impositivi presupposti, restando assorbite le ulteriori censure dedotte dal ricorrente, ivi comprese quelle relative alla prescrizione del credito e all'inesistenza del presupposto impositivo.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e devono essere poste a carico della Regione Campania, quale ente impositore, rimasto contumace nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Napoli, in composizione monocratica, così provvede:
Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato;
Condanna Regione Campania al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 150,00 per compensi, oltre CUT e accessori se dovuti.
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 13, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
FORTUNATO MICHELE, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10788/2025 depositato il 09/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - IO - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240158817824000 TASSA AUTO 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 214/2026 depositato il 14/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente ha impugnato la cartella di pagamento n. 07120240158817824000, notificata in data 10 marzo
2025, per l'importo complessivo di euro 514,79 che reca la richiesta di somme dovute a titolo di tassa automobilistica regionale (bollo auto) per l'anno d'imposta 2017, riferita al veicolo targato Targa_1, comprensive di tributo, sanzioni, interessi ed altri oneri ed ha dedotto le seguenti eccezioni: Mancata e/o inesistente notifica degli atti presupposti, ed in particolare degli avvisi di accertamento relativi alla tassa automobilistica anno 2017, con conseguente illegittimità della cartella di pagamento quale atto consequenziale;
prescrizione del credito tributario, assumendo che la tassa automobilistica è soggetta a termine prescrizionale triennale e che, in difetto di validi atti interruttivi notificati, il credito deve ritenersi estinto. Inesistenza del presupposto impositivo, deducendo che il veicolo oggetto di tassazione era stato ceduto a soggetto estero nel 2008 e successivamente rottamato nel 2014, con conseguente insussistenza dell'obbligo tributario per l'anno 2017.
Il ricorrente ha concluso chiedendo l'annullamento della cartella di pagamento impugnata.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate – IO, la quale ha eccepito il difetto di legittimazione passiva in ordine alle doglianze relative alla fase di accertamento, sostenendo che la notifica degli avvisi di accertamento rientra nella competenza esclusiva dell'ente impositore. Nel merito, la resistente ha affermato la legittimità della cartella, richiamando l'esistenza di avvisi di accertamento presupposti, senza tuttavia produrre in giudizio la prova della loro rituale notifica.
La Regione Campania, pur ritualmente evocata in giudizio quale ente impositore, non si è costituita, rimanendo contumace e non depositando alcuna documentazione idonea a dimostrare la notifica degli atti presupposti.
La causa è stata trattenuta in decisione dal giudice monocratico.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
La questione dirimente del presente giudizio attiene alla mancata prova della notifica degli atti impositivi presupposti alla cartella di pagamento impugnata.
Secondo un orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità e di merito, qualora la cartella di pagamento non costituisca il primo atto con cui l'Amministrazione finanziaria manifesta la pretesa tributaria, la sua legittimità è subordinata alla rituale notifica dell'atto impositivo presupposto. In caso di specifica contestazione da parte del contribuente, l'onere della prova della notifica grava sull'ente impositore, trattandosi di fatto costitutivo della pretesa tributaria.
Nel caso di specie, il ricorrente ha puntualmente dedotto di non aver mai ricevuto alcun avviso di accertamento relativo alla tassa automobilistica per l'anno 2017, affermando che la cartella di pagamento costituisce il primo atto con cui è venuto a conoscenza della pretesa tributaria.
A fronte di tale contestazione la Regione Campania, unico soggetto titolare del potere di accertamento e della prova della notifica degli avvisi, è rimasta contumace, non costituendosi in giudizio e non producendo alcuna prova documentale;
mentre l'Agenzia delle Entrate – IO, pur costituita, si è limitata ad affermazioni difensive di carattere assertivo, senza depositare in giudizio le relate di notifica o altra documentazione idonea a dimostrare la rituale conoscenza degli atti presupposti da parte del contribuente.
La contumacia dell'ente impositore assume rilievo decisivo, poiché la prova della notifica degli avvisi di accertamento rientra nella sua esclusiva disponibilità. In assenza di tale prova, non può ritenersi dimostrata la legittima formazione del titolo su cui si fonda la riscossione.
L'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall'agente della riscossione non può condurre al rigetto del ricorso, poiché il contribuente ha correttamente evocato in giudizio anche l'ente impositore, il quale ha scelto di non difendersi, assumendosi le conseguenze processuali della propria inerzia.
Ne consegue che la cartella di pagamento impugnata risulta priva di valido presupposto giuridico e deve essere annullata per mancata prova della notifica degli atti impositivi presupposti, restando assorbite le ulteriori censure dedotte dal ricorrente, ivi comprese quelle relative alla prescrizione del credito e all'inesistenza del presupposto impositivo.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e devono essere poste a carico della Regione Campania, quale ente impositore, rimasto contumace nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Napoli, in composizione monocratica, così provvede:
Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato;
Condanna Regione Campania al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 150,00 per compensi, oltre CUT e accessori se dovuti.