CGT1
Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. X, sentenza 22/01/2026, n. 274 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 274 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 274/2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 10, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
ONORATO MARIA TERESA, Presidente
ACCONCIA RENATO, Relatore
MAFFEI ANGELICA, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3703/2025 depositato il 05/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Divisione Contribuenti
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 Comune di Santa MA Capua Vetere - Via Albana 81055 Santa MA Capua Vetere CE
elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02820259003630533000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2000
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02820259003630533000 IRPEF-ALTRO 2000
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02820259003630533000 IVA-ALTRO 2000
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02820259003630533000 I.C.I. 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820040026213853000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820040026213853000 IRPEF-ALTRO 2000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820040026213853000 IVA-ALTRO 2000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820130011120491000 I.C.I. 2007
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente:insiste per l'accoglimento del ricorso
Resistente: insistono per il rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1, come rappresentato e difeso, con ricorso notificato in data 11 agosto 2025 all'Agenzia delle Entrate- Riscossione, all'Agenzia delle Entrate e al Comune di Santa MA Capua Vetere ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 02820259003630533000, notificata in data 07/06/2025 di complessivi
€ 15.249,21, di cui Euro 10.405, 98 per il credito di cui alla cartella di pagamento n. 02820040026213853000, presunta notificata in data 02/08/2004, riguardante IRPEF e I.V.A., anno 2000 ed Euro 4.702,70, per il credito di cui alla cartella di pagamento n.02820130011120491000, assunta notificata in data 22/03/2013 riguardante Imposta Comunale sugli Immobili, anno 2007.
Al riguardo eccepisce la mancata notifica delle cartelle di pagamento, la decadenza degli Enti impositori dall'azione di accertamento e la prescrizione dei crediti.
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione, regolarmente costituita in giudizio, eccepisce in via preliminare ed assorbente la tardività e/o inammissibilità dell'impugnazione proposta, stante la violazione dell'art. 21 del
D.Lgs. n. 546/1992, in quanto non risulta agli atti del presente giudizio la prova della tempestiva proposizione del ricorso introduttivo.
Da ultimo, evidenzia che le attività di riscossione con annessa maturazione dei termini prescrizionali sono state sospese dalle disposizioni di legge sull'emergenza sanitaria COVID19, per il periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 (DL n.18/2020, DL n. 104/2020, DL n.125/2020 e DL n.99/2021).
L' Agenzia delle Entrate, regolarmente costituita in giudizio, deduce in particolare che per quanto afferisce alle notificazioni degli atti, competente in via esclusiva è l'Agenzia Entrate- Riscossione.
Il Comune di Santa MA Capua Vetere, regolarmente costituito in giudizio, eccepisce il difetto assoluto di giurisdizione, trattandosi di controversia avente ad oggetto l'opposizione all'esecuzione promossa ai sensi dell'art 615 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Destituita di fondamento risulta essere l'eccezione di difetto assoluto di giurisdizione. Al riguardo la giurisprudenza della suprema Corte, Cassazione, sez. un. 28/07/2021 n. 21642, con orientamento condiviso dalla Corte adita, e in continuità con la stessa pronuncia n. 7822/2020 menzionata dal Comune di Santa
MA Capua Vetere, ha chiarito che alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione sui fatti incidenti sulla pretesa tributaria (inclusi i fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa in senso sostanziale) che si assumano verificati fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, in caso di notificazione omessa, inesistente o nulla degli atti prodromici, mentre alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione sulle questioni di legittimità formale dell'atto esecutivo come tale (a prescindere dalla esistenza o dalla validità della notifica degli atti ad esso prodromici) nonché sui fatti incidenti in senso sostanziale sulla pretesa tributaria, successivi all'epoca della valida notifica della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento o successivi, in ipotesi di omissione, inesistenza o nullità di detta notifica, all'atto esecutivo che abbia assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione.
Destituita di fondamento risulta ache l'eccezione di tardività e inammissibilità del ricorso. In materia di inammissibilità del ricorso va preliminarmente richiamato l'orientamento della Suprema Corte (Cass.n. 21170 del 2005; Cass. n. 6391 del 2006; Cass. n. 29394 del 2008; Cass. n. 15444 del 2010; Cass. n. 6130 del
2011), secondo il quale le previsioni di inammissibilità, proprio per il loro rigore sanzionatorio, devono essere interpretate in senso restrittivo, limitandone cioè l'operatività ai soli casi nei quali il rigore estremo è davvero giustificato;
ciò anche tenendo presente l'insegnamento fornito dalla Corte costituzionale, con particolare riguardo al processo tributario, secondo il quale le disposizioni processuali tributarie devono essere lette in armonia con i valori della "tutela delle parti in posizione di parità, evitando irragionevoli sanzioni di inammissibilità" (sentenze C. Cost. nn.189 del 2000 e 520 del 2002).
Ciò premesso, la Corte osserva che per il provvedimento impugnato, di cui parte ricorrente non ha dimostrato ma soltanto indicato la data di notificazione, da ricerca effettuata sul sito delle poste risulta che la relativa raccomandata è stata consegnata in data 7 giugno 2025 come indicato dal ricorrente, mentre il ricorso risulta notificato in data 11 agosto 2025 e ciò porta a escludere l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art
21 del decreto legislativo n. 546 del 1992. Del resto devesi altresì osservare che l'Agenzia delle Entrate-
Riscossione è certamente in possesso della documentazione attestante la data di notifica del provvedimento impugnato e avrebbe ben potuto offrire prova certa di una eventuale diversa data di notifica.
Relativamente al merito delle doglianze e alla documentazione versata in atti, risulta l'avvenuta regolare notifica della cartella di pagamento n. 02820040026213853000, in data 02/08/2004, riguardante IRPEF e
IVA, anno 2000 e parimenti risulta la regolare notifica della cartella di pagamento n. 02820130011120491000, in data 22/03/2013 riguardante Imposta Comunale sugli Immobili, anno 2007.
Risulta anche la regolare notifica in data 9 novembre 2012 della intimazione di pagamento n.02820129021157129000 riferita alla cartella di pagamento n. 02820259003630533000.
Non risultano invece documentati validamente ulteriori atti interruttivi della prescrizione, che si è ampiamente realizzata ai sensi degli artt. 2946 e 2408 del codice civile. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'atto impugnato con condanna dell'Agenzia delle Entrate -
Riscossione alle spese del giudizio che liquida in € 500,00 per spese oltre C.U.T. e accessori di legge con distrazione in favore dell'Avvocato Difensore_1 che se ne è dichiarato antistatario.
Così deciso in Caserta in data 13 gennaio 2026.
Il Giudice relatore Il Presidente
dr AC TO dr.ssa TO MA ES
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 10, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
ONORATO MARIA TERESA, Presidente
ACCONCIA RENATO, Relatore
MAFFEI ANGELICA, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3703/2025 depositato il 05/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Divisione Contribuenti
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 Comune di Santa MA Capua Vetere - Via Albana 81055 Santa MA Capua Vetere CE
elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02820259003630533000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2000
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02820259003630533000 IRPEF-ALTRO 2000
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02820259003630533000 IVA-ALTRO 2000
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02820259003630533000 I.C.I. 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820040026213853000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820040026213853000 IRPEF-ALTRO 2000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820040026213853000 IVA-ALTRO 2000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820130011120491000 I.C.I. 2007
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente:insiste per l'accoglimento del ricorso
Resistente: insistono per il rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1, come rappresentato e difeso, con ricorso notificato in data 11 agosto 2025 all'Agenzia delle Entrate- Riscossione, all'Agenzia delle Entrate e al Comune di Santa MA Capua Vetere ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 02820259003630533000, notificata in data 07/06/2025 di complessivi
€ 15.249,21, di cui Euro 10.405, 98 per il credito di cui alla cartella di pagamento n. 02820040026213853000, presunta notificata in data 02/08/2004, riguardante IRPEF e I.V.A., anno 2000 ed Euro 4.702,70, per il credito di cui alla cartella di pagamento n.02820130011120491000, assunta notificata in data 22/03/2013 riguardante Imposta Comunale sugli Immobili, anno 2007.
Al riguardo eccepisce la mancata notifica delle cartelle di pagamento, la decadenza degli Enti impositori dall'azione di accertamento e la prescrizione dei crediti.
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione, regolarmente costituita in giudizio, eccepisce in via preliminare ed assorbente la tardività e/o inammissibilità dell'impugnazione proposta, stante la violazione dell'art. 21 del
D.Lgs. n. 546/1992, in quanto non risulta agli atti del presente giudizio la prova della tempestiva proposizione del ricorso introduttivo.
Da ultimo, evidenzia che le attività di riscossione con annessa maturazione dei termini prescrizionali sono state sospese dalle disposizioni di legge sull'emergenza sanitaria COVID19, per il periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 (DL n.18/2020, DL n. 104/2020, DL n.125/2020 e DL n.99/2021).
L' Agenzia delle Entrate, regolarmente costituita in giudizio, deduce in particolare che per quanto afferisce alle notificazioni degli atti, competente in via esclusiva è l'Agenzia Entrate- Riscossione.
Il Comune di Santa MA Capua Vetere, regolarmente costituito in giudizio, eccepisce il difetto assoluto di giurisdizione, trattandosi di controversia avente ad oggetto l'opposizione all'esecuzione promossa ai sensi dell'art 615 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Destituita di fondamento risulta essere l'eccezione di difetto assoluto di giurisdizione. Al riguardo la giurisprudenza della suprema Corte, Cassazione, sez. un. 28/07/2021 n. 21642, con orientamento condiviso dalla Corte adita, e in continuità con la stessa pronuncia n. 7822/2020 menzionata dal Comune di Santa
MA Capua Vetere, ha chiarito che alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione sui fatti incidenti sulla pretesa tributaria (inclusi i fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa in senso sostanziale) che si assumano verificati fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, in caso di notificazione omessa, inesistente o nulla degli atti prodromici, mentre alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione sulle questioni di legittimità formale dell'atto esecutivo come tale (a prescindere dalla esistenza o dalla validità della notifica degli atti ad esso prodromici) nonché sui fatti incidenti in senso sostanziale sulla pretesa tributaria, successivi all'epoca della valida notifica della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento o successivi, in ipotesi di omissione, inesistenza o nullità di detta notifica, all'atto esecutivo che abbia assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione.
Destituita di fondamento risulta ache l'eccezione di tardività e inammissibilità del ricorso. In materia di inammissibilità del ricorso va preliminarmente richiamato l'orientamento della Suprema Corte (Cass.n. 21170 del 2005; Cass. n. 6391 del 2006; Cass. n. 29394 del 2008; Cass. n. 15444 del 2010; Cass. n. 6130 del
2011), secondo il quale le previsioni di inammissibilità, proprio per il loro rigore sanzionatorio, devono essere interpretate in senso restrittivo, limitandone cioè l'operatività ai soli casi nei quali il rigore estremo è davvero giustificato;
ciò anche tenendo presente l'insegnamento fornito dalla Corte costituzionale, con particolare riguardo al processo tributario, secondo il quale le disposizioni processuali tributarie devono essere lette in armonia con i valori della "tutela delle parti in posizione di parità, evitando irragionevoli sanzioni di inammissibilità" (sentenze C. Cost. nn.189 del 2000 e 520 del 2002).
Ciò premesso, la Corte osserva che per il provvedimento impugnato, di cui parte ricorrente non ha dimostrato ma soltanto indicato la data di notificazione, da ricerca effettuata sul sito delle poste risulta che la relativa raccomandata è stata consegnata in data 7 giugno 2025 come indicato dal ricorrente, mentre il ricorso risulta notificato in data 11 agosto 2025 e ciò porta a escludere l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art
21 del decreto legislativo n. 546 del 1992. Del resto devesi altresì osservare che l'Agenzia delle Entrate-
Riscossione è certamente in possesso della documentazione attestante la data di notifica del provvedimento impugnato e avrebbe ben potuto offrire prova certa di una eventuale diversa data di notifica.
Relativamente al merito delle doglianze e alla documentazione versata in atti, risulta l'avvenuta regolare notifica della cartella di pagamento n. 02820040026213853000, in data 02/08/2004, riguardante IRPEF e
IVA, anno 2000 e parimenti risulta la regolare notifica della cartella di pagamento n. 02820130011120491000, in data 22/03/2013 riguardante Imposta Comunale sugli Immobili, anno 2007.
Risulta anche la regolare notifica in data 9 novembre 2012 della intimazione di pagamento n.02820129021157129000 riferita alla cartella di pagamento n. 02820259003630533000.
Non risultano invece documentati validamente ulteriori atti interruttivi della prescrizione, che si è ampiamente realizzata ai sensi degli artt. 2946 e 2408 del codice civile. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'atto impugnato con condanna dell'Agenzia delle Entrate -
Riscossione alle spese del giudizio che liquida in € 500,00 per spese oltre C.U.T. e accessori di legge con distrazione in favore dell'Avvocato Difensore_1 che se ne è dichiarato antistatario.
Così deciso in Caserta in data 13 gennaio 2026.
Il Giudice relatore Il Presidente
dr AC TO dr.ssa TO MA ES