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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 23/09/2025, n. 8261 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8261 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Napoli XIII SEZIONE CIVILE Sezione specializzata in materia d'immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Mario Suriano Presidente dott.ssa Grazia Bisogni Giudice relatore dott. Stefania Starace Giudice riunito in camera di consiglio, sciogliendo la riserva del 17.9.2025, ha emesso la seguente SENTENZA nelle cause civili riunite ed iscritte ai nn.rr.gg. 23030 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2023 e 4931 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: diniego di permesso per protezione speciale, e vertente TRA
, nato in [...] il [...], rapp.to e difeso dall'avv.to Nicola Parte_1
Parisi lett.nte domicilia e sito a Benevento, in via E. Marmorale n. 32, giusta procura in calce al ricorso RICORRENTE E
, in persona del Ministro pro tempore, dom.to ex Controparte_1 lege pr Stato, con sede a Napoli, via Diaz n. 11 RESISTENTE CONTUMACE MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 13.11.2023, il ricorrente introduceva la causa n.r.g. 23030\23 deducendo: di avere formalizzato, in data 7/04/2023, presso l'Ufficio Immigrazione della Questura di Benevento, previo appuntamento rilasciato in data 7.12.2022, istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, ai sensi dell'art. 19 commi 1.1 e 1.2 t.u.i., come modificato dal D.L. n. 130 del 2020, convertito nella Legge n. 173 del 2020, allegando la relativa documentazione;
di avere atteso invano il tempo, senza avere notizie dell'esito del procedimento e di avere comunicato, con PEC del 3.10.2023, alla Questura di Benevento formale atto di diffida a concludere il procedimento amministrativo, mediante adozione dell'espresso provvedimento;
di avere ricevuto solo una comunicazione che lo informava della necessità di acquisire un atto endoprocedimentale e di avere atteso ancora invano l'adozione del provvedimento conclusivo del procedimento. pagina 1 di 4 Dolendosi dell'illiceità del comportamento assunto dalla p.a., concludeva chiedendo al Tribunale, in via principale, di accertare e dichiarare il diritto alla protezione speciale ai sensi dell'art. 19, commi 1, 1.1. e 1.2, T.U.I. ante riforma di cui al D.L. nr. 20/2023 e, per l'effetto, farsi ordine al , in persona del Ministro p.t., e per esso alla Controparte_1
Questura di Benevento, e p.t. di rilasciargli un permesso di soggiorno per “protezione speciale”, di cui all'art. 19, commi 1.1 e 1.2 del Decreto Legislativo n. 286/1998, come riformato dall'articolo 1, comma 1, lettera e) del D.L. n. 130/2020. In subordine, chiedeva di ordinare al , in persona del Ministro p.t., e, per Controparte_1 esso, alla Questura di Benevento, ore p.t., nonchè alla Commissione Territoriale di Caserta per il Riconoscimento della Protezione Internazionale, ciascuno per la propria sfera di competenza, di adottare tutti i più opportuni provvedimenti affinchè fosse adottato senza soluzione di continuità un provvedimento espresso di conclusione del procedimento amministrativo di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19, comma 1.2 del Decreto Legislativo n. 286/1998. Il giudice istruttore fissava l'udienza di trattazione della causa per il 27.11.2024, sostituendola con lo scambio di note di parte. Il 6.1.2024 il ricorrente integrava il contraddittorio regolarmente nei confronti del convenuto, come per legge domiciliato. Con ricorso dell'8.3.2024 proposto dal medesimo ricorrente contro lo stesso convenuto, l'attore introduceva la causa n.r.g. 4931\2024 impugnando il decreto n. 3 dell'8.2.2024 emesso dal Questore della Provincia di Benevento, con il quale questi, previo parere negativo emesso il 5.1.2024 e confermato il 6.2.2024 dalla Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Caserta, rigettava la domanda di protezione speciale formalizzata il 7.4.2023. L'attore si affermava titolare del diritto alla protezione speciale in virtù del percorso integrativo compiutosi in Italia. Chiedeva al Tribunale di accertare e dichiarare il diritto ad ottenere il permesso di soggiorno per
“protezione speciale”, di cui all'articolo 19, commi 1, 1.1 e 1.2 del Decreto Legislativo n. 286/1998, come riformato dall'articolo 1, comma 1, lettera e) del D.L. n. 130/2020, convertito nella legge n. 173 del 18.12.2020, e per l'effetto, di farsi ordine alla Questura di Benevento di rilasciare un permesso di soggiorno recante la dicitura “protezione speciale” della durata di due anni e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo o subordinato. Chiesta la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento ed il rilascio di un permesso di soggiorno provvisorio, integrato il contraddittorio su tali istanze con il convenuto in data 8.4.2024, con ordinanza collegiale dell'11.4.2024, sulla base sia dei rilievi compiuti dal giudice istruttore, sia dei chiarimenti e dei documenti depositati dal ricorrente, il Collegio si pronunciava, nonostante la mancata costituzione del convenuto e la violazione del termine a difesa, fissato dal giudice istruttore per il 20.3.2024, rigettandola per difetto di periculum in mora. Rilevava, infatti, che lo stesso ricorrente aveva dedotto e dimostrato di avere conseguito, nelle more, per effetto della sentenza della Corte d'Appello di Catania dal medesimo citata e depositata, il riconoscimento del diritto alla protezione umanitaria ed aveva, per questo, chiesto di dichiarare cessata la materia del contendere. Infine, il Collegio disponeva la riunione della causa a quella in precedenza instaurata per continenza in pagina 2 di 4 quest'ultima. Il 15.4.2024 il , tramite il patrocinio dell'Avvocatura distrettuale Controparte_1 dello Stato, chiedeva à del fascicolo in questione. Nella causa n.r.g. 23030\23, con decreto dell'11.4.2024 il giudice istruttore riuniva alla stessa la causa n.r.g. 4931\2024. Con nota del 26.11.2024 il ricorrente ammetteva quel che già era emerso dal parere negativo espresso dalla Commissione di Caserta e riportato nel decreto questorile summenzionato, vale a dire di avere richiesto l'accertamento del diritto alla protezione speciale con istanza proposta direttamente al Questore, pendente, innanzi alla Corte di Appello di Catania, il giudizio dal medesimo introdotto ex art. 35bis d.lgs. 25\2008 di accertamento del diritto alla protezione internazionale e, in subordine, speciale, indicando anche il numero di ruolo (n.r.g. 1774/2022). Riconosceva anche che il giudizio si era concluso con sentenza n. 594/2024 del 29.2.2024, pubblicata il 5.4.2024, non impugnata, con la quale la Corte d'Appello di Catania aveva accertato il diritto alla protezione speciale. Chiedeva, quindi, che il Tribunale dichiarasse cessata la materia del contendere. Con ordinanza del 6.12.2024, in esito all'udienza del 27.11.2024, il giudice istruttore fissava dinanzi a sé, ex art. 281terdecies c.p.c., l'udienza del 17.9.2025 di discussione orale della causa, riservandosi di riferire al Collegio e di rimettergli la decisione. A tale udienza il difensore del ricorrente ribadiva la cessazione della materia del contendere, di cui chiedeva la dichiarazione e chiedeva la liquidazione del compenso per il patrocinio prestato in entrambi i giudizi a spese dello Stato. All'esito, il giudice designato si riservava di riferire al Collegio, cui rimetteva la decisione della causa. In via preliminare, il Collegio dichiara la contumacia del convenuto, che non si è costituito in giudizio, benchè regolarmente citato. Questi, infatti, è stato ritualmente citato nella causa n.r.g. 23030 e nella causa n.r.g. 4931, con la visibilità del fascicolo, ha avuto modo di conoscere il contenuto dell'ordinanza collegiale su menzionata e della disposta riunione. Preme, inoltre rilevare che tra le due cause vi è continenza in quanto la domanda principale della causa n.r.g. 23030 è identica all'unica domanda avanzata nella causa n.r.g. 4931. Il Tribunale, inoltre, dichiara cessata la materia del contendere su tali domande, perché il deposito di copia della sentenza n. 594/2024, pubblicata il 05/04/2024 e pronunciata dalla Corte d'Appello di Catania, che ha riconosciuto il diritto del richiedente ad ottenere il permesso di soggiorno per motivi umanitari, dimostra, senza alcun dubbio, ai sensi dell'art. 2729 c.c., che il medesimo ha conseguito lo stesso bene della vita oggetto del presente giudizio.
Tali fatti, intervenuti solo dopo l'introduzione delle due liti, hanno certamente privato il ricorrente, che più volte lo ha sottolineato, e la controparte dell'interesse a conseguire dal giudice l'accertamento del diritto preteso, determinando la caducazione delle ragioni di contrasto tra le parti e, con ciò, dell'interesse al ricorso (cass. 26299\18). Sulle spese processuali nulla si provvede, in quanto “Poiché la parte ricorrente è ammessa al patrocinio a spese dello Stato in un giudizio in cui è parte soccombente un'Amministrazione statale, non vi è luogo alla regolazione delle spese, per il principio secondo il quale, qualora la parte ammessa al pagina 3 di 4 patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile promossa contro un'Amministrazione statale, il compenso e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 82, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, e più precisamente, ai sensi dell'art. 83, 2 co., dello stesso D.P.R. e, nel caso di giudizio di cassazione, al giudice che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, ovvero, in ipotesi di cassazione senza rinvio, al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata (cfr. Cass. 11028/2009, 23007/2010, rese in fattispecie di cassazione con decisione nel merito); l'art. 133 del medesimo D.P.R. n., a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato, non può, infatti, riferirsi all'ipotesi di soccombenza di un'Amministrazione statale (cfr. Cass. 18583/2012, 22882/2018, 30876/2018, 19299/2021, nonché Cass. S.U. 24413/2021)”: Cassazione civile sez. I, 26/06/2023, n.18162).
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nelle suddette cause riunite, così provvede:
• Dichiara cessata la materia del contendere;
• Nulla sulle spese processuali. Così deciso a Napoli nella camera di consiglio del 22.9.2025 Si comunichi IL PRESIDENTE Dott. Mario Suriano
pagina 4 di 4
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Mario Suriano Presidente dott.ssa Grazia Bisogni Giudice relatore dott. Stefania Starace Giudice riunito in camera di consiglio, sciogliendo la riserva del 17.9.2025, ha emesso la seguente SENTENZA nelle cause civili riunite ed iscritte ai nn.rr.gg. 23030 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2023 e 4931 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: diniego di permesso per protezione speciale, e vertente TRA
, nato in [...] il [...], rapp.to e difeso dall'avv.to Nicola Parte_1
Parisi lett.nte domicilia e sito a Benevento, in via E. Marmorale n. 32, giusta procura in calce al ricorso RICORRENTE E
, in persona del Ministro pro tempore, dom.to ex Controparte_1 lege pr Stato, con sede a Napoli, via Diaz n. 11 RESISTENTE CONTUMACE MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 13.11.2023, il ricorrente introduceva la causa n.r.g. 23030\23 deducendo: di avere formalizzato, in data 7/04/2023, presso l'Ufficio Immigrazione della Questura di Benevento, previo appuntamento rilasciato in data 7.12.2022, istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, ai sensi dell'art. 19 commi 1.1 e 1.2 t.u.i., come modificato dal D.L. n. 130 del 2020, convertito nella Legge n. 173 del 2020, allegando la relativa documentazione;
di avere atteso invano il tempo, senza avere notizie dell'esito del procedimento e di avere comunicato, con PEC del 3.10.2023, alla Questura di Benevento formale atto di diffida a concludere il procedimento amministrativo, mediante adozione dell'espresso provvedimento;
di avere ricevuto solo una comunicazione che lo informava della necessità di acquisire un atto endoprocedimentale e di avere atteso ancora invano l'adozione del provvedimento conclusivo del procedimento. pagina 1 di 4 Dolendosi dell'illiceità del comportamento assunto dalla p.a., concludeva chiedendo al Tribunale, in via principale, di accertare e dichiarare il diritto alla protezione speciale ai sensi dell'art. 19, commi 1, 1.1. e 1.2, T.U.I. ante riforma di cui al D.L. nr. 20/2023 e, per l'effetto, farsi ordine al , in persona del Ministro p.t., e per esso alla Controparte_1
Questura di Benevento, e p.t. di rilasciargli un permesso di soggiorno per “protezione speciale”, di cui all'art. 19, commi 1.1 e 1.2 del Decreto Legislativo n. 286/1998, come riformato dall'articolo 1, comma 1, lettera e) del D.L. n. 130/2020. In subordine, chiedeva di ordinare al , in persona del Ministro p.t., e, per Controparte_1 esso, alla Questura di Benevento, ore p.t., nonchè alla Commissione Territoriale di Caserta per il Riconoscimento della Protezione Internazionale, ciascuno per la propria sfera di competenza, di adottare tutti i più opportuni provvedimenti affinchè fosse adottato senza soluzione di continuità un provvedimento espresso di conclusione del procedimento amministrativo di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19, comma 1.2 del Decreto Legislativo n. 286/1998. Il giudice istruttore fissava l'udienza di trattazione della causa per il 27.11.2024, sostituendola con lo scambio di note di parte. Il 6.1.2024 il ricorrente integrava il contraddittorio regolarmente nei confronti del convenuto, come per legge domiciliato. Con ricorso dell'8.3.2024 proposto dal medesimo ricorrente contro lo stesso convenuto, l'attore introduceva la causa n.r.g. 4931\2024 impugnando il decreto n. 3 dell'8.2.2024 emesso dal Questore della Provincia di Benevento, con il quale questi, previo parere negativo emesso il 5.1.2024 e confermato il 6.2.2024 dalla Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Caserta, rigettava la domanda di protezione speciale formalizzata il 7.4.2023. L'attore si affermava titolare del diritto alla protezione speciale in virtù del percorso integrativo compiutosi in Italia. Chiedeva al Tribunale di accertare e dichiarare il diritto ad ottenere il permesso di soggiorno per
“protezione speciale”, di cui all'articolo 19, commi 1, 1.1 e 1.2 del Decreto Legislativo n. 286/1998, come riformato dall'articolo 1, comma 1, lettera e) del D.L. n. 130/2020, convertito nella legge n. 173 del 18.12.2020, e per l'effetto, di farsi ordine alla Questura di Benevento di rilasciare un permesso di soggiorno recante la dicitura “protezione speciale” della durata di due anni e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo o subordinato. Chiesta la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento ed il rilascio di un permesso di soggiorno provvisorio, integrato il contraddittorio su tali istanze con il convenuto in data 8.4.2024, con ordinanza collegiale dell'11.4.2024, sulla base sia dei rilievi compiuti dal giudice istruttore, sia dei chiarimenti e dei documenti depositati dal ricorrente, il Collegio si pronunciava, nonostante la mancata costituzione del convenuto e la violazione del termine a difesa, fissato dal giudice istruttore per il 20.3.2024, rigettandola per difetto di periculum in mora. Rilevava, infatti, che lo stesso ricorrente aveva dedotto e dimostrato di avere conseguito, nelle more, per effetto della sentenza della Corte d'Appello di Catania dal medesimo citata e depositata, il riconoscimento del diritto alla protezione umanitaria ed aveva, per questo, chiesto di dichiarare cessata la materia del contendere. Infine, il Collegio disponeva la riunione della causa a quella in precedenza instaurata per continenza in pagina 2 di 4 quest'ultima. Il 15.4.2024 il , tramite il patrocinio dell'Avvocatura distrettuale Controparte_1 dello Stato, chiedeva à del fascicolo in questione. Nella causa n.r.g. 23030\23, con decreto dell'11.4.2024 il giudice istruttore riuniva alla stessa la causa n.r.g. 4931\2024. Con nota del 26.11.2024 il ricorrente ammetteva quel che già era emerso dal parere negativo espresso dalla Commissione di Caserta e riportato nel decreto questorile summenzionato, vale a dire di avere richiesto l'accertamento del diritto alla protezione speciale con istanza proposta direttamente al Questore, pendente, innanzi alla Corte di Appello di Catania, il giudizio dal medesimo introdotto ex art. 35bis d.lgs. 25\2008 di accertamento del diritto alla protezione internazionale e, in subordine, speciale, indicando anche il numero di ruolo (n.r.g. 1774/2022). Riconosceva anche che il giudizio si era concluso con sentenza n. 594/2024 del 29.2.2024, pubblicata il 5.4.2024, non impugnata, con la quale la Corte d'Appello di Catania aveva accertato il diritto alla protezione speciale. Chiedeva, quindi, che il Tribunale dichiarasse cessata la materia del contendere. Con ordinanza del 6.12.2024, in esito all'udienza del 27.11.2024, il giudice istruttore fissava dinanzi a sé, ex art. 281terdecies c.p.c., l'udienza del 17.9.2025 di discussione orale della causa, riservandosi di riferire al Collegio e di rimettergli la decisione. A tale udienza il difensore del ricorrente ribadiva la cessazione della materia del contendere, di cui chiedeva la dichiarazione e chiedeva la liquidazione del compenso per il patrocinio prestato in entrambi i giudizi a spese dello Stato. All'esito, il giudice designato si riservava di riferire al Collegio, cui rimetteva la decisione della causa. In via preliminare, il Collegio dichiara la contumacia del convenuto, che non si è costituito in giudizio, benchè regolarmente citato. Questi, infatti, è stato ritualmente citato nella causa n.r.g. 23030 e nella causa n.r.g. 4931, con la visibilità del fascicolo, ha avuto modo di conoscere il contenuto dell'ordinanza collegiale su menzionata e della disposta riunione. Preme, inoltre rilevare che tra le due cause vi è continenza in quanto la domanda principale della causa n.r.g. 23030 è identica all'unica domanda avanzata nella causa n.r.g. 4931. Il Tribunale, inoltre, dichiara cessata la materia del contendere su tali domande, perché il deposito di copia della sentenza n. 594/2024, pubblicata il 05/04/2024 e pronunciata dalla Corte d'Appello di Catania, che ha riconosciuto il diritto del richiedente ad ottenere il permesso di soggiorno per motivi umanitari, dimostra, senza alcun dubbio, ai sensi dell'art. 2729 c.c., che il medesimo ha conseguito lo stesso bene della vita oggetto del presente giudizio.
Tali fatti, intervenuti solo dopo l'introduzione delle due liti, hanno certamente privato il ricorrente, che più volte lo ha sottolineato, e la controparte dell'interesse a conseguire dal giudice l'accertamento del diritto preteso, determinando la caducazione delle ragioni di contrasto tra le parti e, con ciò, dell'interesse al ricorso (cass. 26299\18). Sulle spese processuali nulla si provvede, in quanto “Poiché la parte ricorrente è ammessa al patrocinio a spese dello Stato in un giudizio in cui è parte soccombente un'Amministrazione statale, non vi è luogo alla regolazione delle spese, per il principio secondo il quale, qualora la parte ammessa al pagina 3 di 4 patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile promossa contro un'Amministrazione statale, il compenso e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 82, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, e più precisamente, ai sensi dell'art. 83, 2 co., dello stesso D.P.R. e, nel caso di giudizio di cassazione, al giudice che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, ovvero, in ipotesi di cassazione senza rinvio, al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata (cfr. Cass. 11028/2009, 23007/2010, rese in fattispecie di cassazione con decisione nel merito); l'art. 133 del medesimo D.P.R. n., a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato, non può, infatti, riferirsi all'ipotesi di soccombenza di un'Amministrazione statale (cfr. Cass. 18583/2012, 22882/2018, 30876/2018, 19299/2021, nonché Cass. S.U. 24413/2021)”: Cassazione civile sez. I, 26/06/2023, n.18162).
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nelle suddette cause riunite, così provvede:
• Dichiara cessata la materia del contendere;
• Nulla sulle spese processuali. Così deciso a Napoli nella camera di consiglio del 22.9.2025 Si comunichi IL PRESIDENTE Dott. Mario Suriano
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