Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. I, sentenza 26/11/2025, n. 3373 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 3373 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03373/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01118/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1118 del 2025, proposto da
Solvalore S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Bonaventura Lo Duca, con domicilio eletto presso il suo studio in Catania, via Milano n. 85;
contro
Assessorato Regionale Territorio e Ambiente, Dipartimento Ambiente, Assessorato Regionale Energia e Servizi di Pubblica Utilità, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliata in Catania, via Vecchia Ognina, n. 149;
per l'annullamento
- D.A. n. 59 del 24.3.2025 dell’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente della Regione Siciliana, con il quale si esprime giudizio negativo di compatibilità ambientale (V.I.A.), ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. relativamente al progetto denominato “Progettazione e realizzazione di un impianto fotovoltaico denominato “Impianto FV Ciancatella” della potenza di 5.545,80 kWp e di tutte le opere connesse ed infrastrutture, da realizzarsi nel Comune di Ragusa (RG), Contrada Ciancatella snc, distinto al catasto terreni al foglio A/142, particella 1013” proposto dalla Solvalore 1 S.r.l.;
- del parere istruttorio conclusivo (P.I.C.) n. 07/2025 della C.T.S. del 10.1.2025;
- della nota prot. 18247 del 26.3.2025 di trasmissione del D.A. n. 59/2025;
- della nota prot. 23819 del 14.4.2025 di riscontro della richiesta di riesame in autotutela avanzata dalla Solvalore 1 S.r.l.;
- di ogni ulteriore atto e/o provvedimento presupposto, consequenziale e comunque connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Assessorato Regionale Territorio e Ambiente, del Dipartimento Ambiente e dell’Assessorato Regionale Energia e Servizi di Pubblica Utilità;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 novembre 2025 la dott.ssa GA IE UD e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Espone la società ricorrente di aver presentato, in data 19 ottobre 2021, all’Assessorato regionale del Territorio e dell’Ambiente, n.q. di Autorità Competente, istanza di attivazione della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.), nell’ambito del rilascio del P.A.U.R. ai sensi dell’art. 27-bis del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., per la «Progettazione e realizzazione di un impianto fotovoltaico della potenza di 5.545,80 kWp e di tutte le opere connesse e infrastrutture, da realizzarsi nel comune di Ragusa (RG), C.da Ciancatella snc, distinto al catasto al foglio A/142 particella 1013, denominato “Impianto Ciancatella”».
In data 20 ottobre 2021 il Servizio 1 del Dipartimento ha comunicato la procedibilità dell’istanza e trasmesso alla Commissione Tecnica Specialistica (C.T.S.) la documentazione tecnica progettuale, attestando l’avvenuta pubblicazione sul portale.
Con nota del 24 novembre 2021 è stata comunicata la pubblicazione dell’avviso al pubblico ai sensi dell’art. 27 bis comma 4 del D.lgs. 152/2006.
Nella seduta plenaria del 5 ottobre 2022, la C.T.S. ha approvato il Parere Istruttorio Intermedio (P.I.I.) n. 175/2022 con richiesta di integrazione entro trenta giorni dalla notifica effettata con nota del Servizio 1 del 10 ottobre 2022.
Con nota acquisita al prot. DRA n. 23646 del 4.4.2023 la Solvalore 1 ha trasmesso la documentazione in riscontro al P.I.I. n. 175/2022.
In data 8 novembre 2023 si è svolta la prima seduta della prevista conferenza dei servizi, nel corso della quale gli enti coinvolti hanno espresso il proprio parere favorevole.
Nel corso della seconda seduta del 1° dicembre 2023 sono stati resi gli ulteriori pareri favorevoli.
Tuttavia, incurante di tutti i pareri favorevoli ottenuti, nella seduta del 10 gennaio 2025, la C.T.S. ha adottato Parere Istruttorio Conclusivo (P.I.C.) n. 07/2025, con il quale è stato espresso “parere non favorevole” riguardo alla compatibilità ambientale dell’intervento proposto dalla Solvalore 1.
Il parere non favorevole si fonda su presunte carenze documentali e non adeguate risposte alle criticità sollevate con il parere istruttorio intermedio.
Sulla base di tale parere non favorevole il competente Assessorato Territorio e Ambiente, con D.A. n. 59 del 24 marzo 2025, ha espresso giudizio negativo di compatibilità ambientale (V.I.A.) ai sensi dell’art. 25 del D.lgs. n. 156/2006.
La ricorrente ha presentato un’istanza di riesame del suddetto decreto.
L’amministrazione ha ritenuto, tuttavia, che non sussistessero i presupposti per esercitare il proprio potere di autotutela.
2. Con ricorso ritualmente proposto, la società ricorrete ha impugnato tale decreto assessorile ed il presupposto parere non favorevole della C.T.S., deducendone la illegittimità sotto i seguenti profili:
I. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 25 e ss. del D.lgs. n. 152/2006 e dell’art. 3 della l. n. 241/1990. Violazione dei principi di buon andamento e di correttezza della p.a., dei principi di efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa. Difetto assoluto di motivazione, difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, eccesso di potere per manifesta insussistenza dei presupposti e manifesta insussistenza e/o inadeguatezza della motivazione. Violazione e falsa applicazione dell’art. 41 Cost.
La ricorrente lamenta che il giudizio negativo di compatibilità ambientale (V.I.A.), si fonda esclusivamente sul parere non favorevole della C.T.S.
L’autorità procedente, a differenza di quanto previsto dal citato art. 25, non ha valutato la documentazione acquisita, non ha tenuto debitamente conto dello studio di impatto ambientale, delle eventuali informazioni supplementari fornite dal proponente, nonché dei pareri ricevuti.
Il parere non favorevole della C.T.S. si fonda, peraltro, su pretese carenze documentali (non sono stati contestati impatti ambientali significativi e negativi) che, ove realmente esistenti, avrebbe dovuto, tutt’al più, essere oggetto di ulteriori indagini, anche previa richiesta alla proponente di integrazioni e chiarimenti.
II. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 della l. n. 241/90, degli artt. 25 e ss. e dell’allegato VII alla parte seconda del D.lgs. n. 152/2006. Eccesso di potere per difetto d’istruttoria e di motivazione, travisamento dei fatti e difetto dei presupposti. Violazione dei principi di buon andamento, imparzialità e di correttezza della p.a., dei principi di efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa sotto ulteriore profilo.
Con il secondo ordine di censure, la società ricorrente contesta, in subordine, l’erroneità delle motivazioni e degli assunti posti a fondamento del parere negativo della C.T.S., osservando che tutte le criticità rilevate nel parere interlocutorio intermedio sono state ampiamente superate in sede di riscontro allo stesso.
Di tale riscontro, tuttavia, né la C.T.S. né l’Assessorato competente avrebbero tenuto conto, risultando evidente il difetto di istruttoria.
III. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3, 7, 10 e 10 bis l. N. 241/90 e del d.a. n. 295 del 28.6.2019. Eccesso di potere per difetto d’istruttoria, irragionevolezza e illogicità manifeste, travisamento dei fatti. Carenza dei presupposti , irragionevolezza e illogicità manifeste. Sviamento di potere.
Parte ricorrente deduce, in ulteriore subordine, che il provvedimento impugnato viola le norme poste a tutela della partecipazione del privato previste dalla l. n. 241/1990 e specificatamente previste per il procedimento in esame dal D.A. n. 295 del 28.6.2019 atteso che l’Amministrazione regionale non ha preventivamente comunicato le ragioni che fonderebbero il giudizio negativo di compatibilità ambientale.
Per lo specifico procedimento di VIA la direttiva per la corretta applicazione delle procedure di valutazione ambientale dei progetti, approvata con D.A. n. 295/2019, prevede, infatti che, qualora il parere conclusivo della CTS comporti l’emanazione di un giudizio di compatibilità ambientale negativo, l’Ufficio deve comunicare al proponente i motivi che ostano all’accoglimento, assegnandogli un termine di 10 giorni per presentare osservazioni e documenti, che dovranno essere valutati dall’Amministrazione e delle quali si dovrà dar conto nel provvedimento finale.
Tale preventiva comunicazione sarebbe stata, nel caso in esame, del tutto omessa.
3. Si sono costituite in giudizio le amministrazioni intimate insistendo per il rigetto del ricorso.
4. All’udienza pubblica del 5 novembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Il ricorso è fondato e va accolto nei sensi e nei termini infraprecisati.
5.1. Con riferimento all’ordine di esame dei motivi di ricorso, il Collegio, come già ritenuto con sentenza n. 2525 del 14 agosto 2025, deve svolgere delle considerazioni preliminari tenuto conto delle regole giurisprudenziali dettate dall’Adunanza plenaria 27 aprile 2015, n. 5 secondo cui:
- il giudice amministrativo ha il dovere di esaminare i motivi di ricorso secondo la graduazione dettata dalla parte ricorrente che deve essere espressa non potendo desumersi implicitamente dalla semplice enumerazione delle censure o dal mero ordine di prospettazione delle stesse;
- in mancanza di una espressa graduazione, si riespande nella sua pienezza l’obbligo del giudice di primo grado di pronunciare, salvo precise deroghe, su tutti i motivi e le domande;
- una deroga a tali regole si rinviene nell’art. 34, comma 2, c.p.a., ove si dispone che in nessun caso il giudice può pronunciare con riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati dall’autorità competente chiamata a esplicare la propria volontà provvedimentale in base al micro ordinamento di settore;
- in tutte le situazioni di incompetenza, carenza di proposta o parere obbligatorio, si versa nella situazione in cui il potere amministrativo non è stato ancora esercitato, sicché il giudice non può fare altro che rilevare, se assodato, il relativo vizio – così radicale – da assorbire tutte le altre censure, non potendo dettare le regole dell’azione amministrativa nei confronti di un organo che non ha ancora esercitato il suo munus .
Radicalità del vizio nei sensi sopraindicati che oggi è sicuramente ascrivibile alla violazione dell’art. 10- bis della l. n. 241 del 1990 in ragione della sopravvenuta modifica dell’art. 21- octies , comma 2, della l. n. 241 del 1990 (in ragione dell’art. 12, comma 1, lettera i), del d.l. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120) nella parte cui ha innovativamente previsto che la disposizione di cui al secondo periodo non si applica al provvedimento adottato in violazione dell’articolo 10- bis .
E invero, per costante orientamento giurisprudenziale, l’eccezione di cui all’art. 21-octies L. 241/90, secondo periodo, si estendeva anche all’art. 10- bis l. 241/90, la cui violazione non avrebbe comportato l’automatica caducazione dell’atto a meno di non ravvisare un effettivo e oggettivo pregiudizio causato dalla sua inosservanza (Cons. Stato, sez. II, 12 febbraio 2020, n. 1081).
In caso di provvedimento discrezionale – e solo in questo – l’omessa comunicazione del preavviso di rigetto comporta necessariamente la caducazione dell’atto viziato (Cons. St., sez. III, 18 agosto 2022, n. 7267) presumendosi iuris et de iure la rilevanza causale di tale omissione nel corretto esercizio del potere della P.A.
Diversamente opinando questo giudice dovrebbe pronunciarsi, in prima battuta, sulle questioni e valutazioni che avrebbero dovuto formare oggetto di interlocuzione ex art. 10- bis della l. n. 241 del 1990, cosicché il presente giudizio avrebbe ad oggetto direttamente il rapporto amministrativo, senza alcuna intermediazione sul punto della P.A.
La nuova formulazione dell’art. 21- bis della l. n. 241 del 1990 esclude la possibilità di provare in giudizio che, nonostante l’omissione del preavviso di diniego, il contenuto dispositivo non avrebbe potuto avere un diverso contenuto.
Il novellato art. 21- bis della l. n. 241 del 1990 configura così una riserva procedimentale che implica la doverosa attivazione da parte della P.A. della fase procedimentale ex art. 10- bis della l. n. 241/1990 la cui omissione costituisce “potere amministrativo non esercitato” ex art. 34, comma 2, c.p.a. con conseguente impossibilità del giudice di esprimersi sui profili e valutazioni che la P.A. ha del tutto omesso.
5.2. Alla luce di tali coordinate ermeneutiche il terzo motivo di ricorso è fondato.
E invero, il provvedimento in esame si connota per l’alto tasso di discrezionalità tecnica rimessa all’autorità amministrativa in ordine alle plurime valutazioni paesaggistiche e ambientali che si riflettono altresì in ambiti di discrezionalità amministrativa pura con riferimento al giudizio di bilanciamento tra i contrapposti valori e interessi pubblici e privati in conflitto anche in relazione agli effetti cumulabili di altri impianti il cui iter di autorizzazione è pendente (Cons. Stato, sez. VI, 16 novembre 2023, n. 9852), sicché la denunciata violazione dell’art. 10- bis della l. n. 241/90 integra un vizio talmente radicale da precludere a questo giudice di esaminare le ulteriori censure astrattamente idonee: i ) a far ritenere che il provvedimento impugnato non avrebbe potuto essere o avere un contenuto diverso; ii ) a sostituire, in prima battuta, le valutazioni discrezionali non ancora esercitate da parte della P.A.
Né, sul punto, alla luce di quanto appena rilevato e tenuto conto della novella introdotta dal richiamato art. 12, comma 1, lettera i), del d.l. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, colgono nel segno le argomentazioni difensive dell’Amministrazione resistente, secondo cui, avendo la società ricorrente già avuto modo di riscontrare le criticità rilevate nel Parere Istruttorio Intermedio della C.T.S. ed essendo stati ritenuti i chiarimenti resi non idonei al superamento delle stesse, in sede di Parere Istruttorio Conclusivo, nessuna violazione dell’art. 10 bis della legge n. 241/90 sarebbe ravvisabile.
L’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente, soggetto competente ad adottare il provvedimento di VIA, avrebbe dovuto, invero, comunicare alla ricorrente le criticità ambientali ritenute ostative, concedendole un termine per controdedurre o proporre modifiche progettuali.
Comunicazione che non risulta, invece, essere stata effettuata successivamente all’adozione del parere negativo della C.T.S. e prima dell’emissione del provvedimento di VIA, privando il proponente della possibilità di interloquire tempestivamente sulle ragioni ostative prima dell’adozione del provvedimento di VIA negativo. Tale provvedimento risulta, pertanto, viziato sotto il profilo procedimentale, nei termini dianzi illustrati, e va quindi annullato (cfr. Tar Palermo sez. V, sentenza n. 1134 del 23 maggio 2025; idem, n. 792 del 9 aprile 2025).
6. In conclusione, previo assorbimento degli ulteriori motivi, il ricorso deve essere accolto e, per l’effetto, il provvedimento impugnato va annullato.
7. Le spese seguono la soccombenza nei confronti dell’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo; devono essere, invece, compensate nei rapporti tra la ricorrente e l’Assessorato dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, tenuto conto che il contenzioso ha ad oggetto atti non imputabili alla sua sfera di competenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il D.A. n. 59/2025 impugnato.
Condanna l’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori se dovuti e refusione del contributo unificato ove versato.
Compensa le spese tra la parte ricorrente e l’Assessorato dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IO IA VA, Presidente
Giovanni Giuseppe Antonio Dato, Primo Referendario
GA IE UD, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| GA IE UD | IO IA VA |
IL SEGRETARIO