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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 17/07/2025, n. 206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 206 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 696/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il Tribunale Ordinario di Novara
in funzione di giudice del lavoro, nella persona del dott. Gabriele Molinaro, all'udienza del 17.7.2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. r.g. 696/2023 promossa da:
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Milano, Galleria S. Babila n. 4A, presso lo studio dell'Avv. FORTE SIMONE, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso introduttivo;
- ricorrente contro
(c.f. ), Controparte_1 P.IVA_1 in persona del suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso gli uffici dell' in Novara, C.so della Vittoria n. 8, rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1
PASUT FRANCO, giusta procura generale in atti;
Controparte_2
(c.f. ), in persona del suo legale
[...] P.IVA_2 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso l'ufficio legale dell CP_1 in Novara, via A. Costa n. 35, rappresentato e difeso dall'Avv. BATTAGLIESE ROSA, giusta procura generale in atti;
- convenuti e contro
(c.f. ), in persona del Controparte_3 P.IVA_3 suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Linguaglossa (CT), via Stagnitti n. 17, presso lo studio dell'Avv. VECCHIO GIUSEPPA, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce alla memoria difensiva;
- terzo chiamato
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria i Difensori delle parti, come sopra costituiti, così
CONCLUDEVANO
1 PER IL RICORRENTE : Parte_1
- In Via Pregiudiziale , sospendere l'efficacia esecutiva della Comunicazione Preventiva di Ipoteca;
- In Via Preliminare , dichiarare nulla, annullare o, con qualunque altra statuizione, privare di ogni efficacia giuridica la Comunicazione Preventiva di Ipoteca opposta e gli atti presupposti (Cartelle di pagamento ed Avvisi di Addebito) per loro omessa, nulla, illegittima e/o irrituale previa notifica, dichiarando conseguentemente non dovuta somma alcuna dal ricorrente a qualsiasi titolo;
- In Via Principale, ai sensi e per gli effetti delle norme di diritto più sopra richiamate e della Giurisprudenza citata dichiarare la nullità della Comunicazione Preventiva di Ipoteca per difetto di motivazione a cagione della mancata e/o errata indicazione della modalità di calcolo degli interessi moratori calcolati sulla sorte capitale in patente violazione degli artt. 7 e 17 - L. n. 212/2000 ed art.
3 - L. n. 241/1990;
- In Via Subordinata, dichiarare nulla, annullare o, con qualunque altra statuizione, privare di ogni efficacia giuridica la Comunicazione Preventiva di Ipoteca impugnata, unitamente agli atti presupposti (Cartelle di pagamento ed Avvisi di Addebito), per intervenuta inesorabile prescrizione quinquennale della pretesa contributiva tra la data di notifica dell'atto odiernamente opposto e quella degli atti ad esso prodromici;
- In Ulteriormente Gradata, annullare l'atto opposto per eventuale sopraggiunta sua inefficacia in violazione dell'art. 50 - D.P.R. n. 602/73;
- Infine , condannare la controparte al tempestivo rimborso di quanto in denegata ipotesi l'odierno esponente fosse costretto a pagare nelle more del giudizio al solo fine di evitare gli atti esecutivi o di quanto gli venisse coattivamente prelevato con rivalutazione ed interessi, come per legge.
- A tal fine l'odierno opponente, anche al fine di un eventuale futuro recupero delle somme indebitamente pagate e/o forzosamente prelevate, intende mettere in mora l'Ente creditore anche e soprattutto ai fini della interruzione della prescrizione ex artt. 2943 e 2944 c.c. Il tutto con vittoria di spese e compensi, nonché con distrazione delle somme liquidate in sentenza in favore dei difensori ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
PER IL CONVENUTO : CP_4
1. In via preliminare, in considerazione delle contestazioni avverse, dichiarare il litisconsorzio necessario nei confronti di ponendo a Controparte_3 carico del Sig. l'onere di procedere all'integrazione del Parte_1 contraddittorio.
2. In subordine, autorizzare l alla chiamata in causa di CP_4 Controparte_3
, in persona del legale rappresentante pro-tempore al fine di manlevare
[...]
l' da ogni addebito relativo alla gestione dei crediti per i periodi successivi alla CP_1 notifica dei relativi avvisi di addebito.
3. Nel merito, rigettare il ricorso proposto da e mandare l' Parte_1 CP_1 resistente assolto dalle domande tutte svolte nei propri confronti.
2 Con vittoria di spese come per legge. In ogni caso tenere l' indenne da ogni eventuale spesa, non essendo l'Istituto CP_4 legittimato alla gestione delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito dopo la notifica.
PER IL CONVENUTO : CP_5
Sulla richiesta di sospensione: rigettare l'istanza per i motivi sopra dedotti. Respingere il ricorso Con vittoria di spese e di compensi difensivi come per legge ed oneri riflessi ex art.
1. C. 208 L. 266/05 in misura del 23,81% trattandosi di patrocinio reso dall'Avvocatura interna dell'Istituto.
PER IL TERZO CHIAMATO (di Controparte_3 seguito ): CP_6
1. in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità per tardività dell'eccezione di difetto di motivazione della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria per omesso calcolo degli interessi e di tutte le eccezioni riconducibili all'opposizione agli atti esecutivi ex art 617 cpc;
2. in via preliminare, dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell
[...]
conformemente al principio stabilito dalla Controparte_3
Cassazione a Sez Un. N. 7514/2022, secondo cui l'eccezione di prescrizione costituisce un'eccezione di merito per la quale sussiste la legittimazione a contraddire esclusivamente in capo all'ente impositore. Per l'effetto RIGETTARE IL RICORSO NEI CONFRONTI DI , Controparte_7
COMPRESA LA RICHIESTA DELL' ; Controparte_8
3. nel merito, rigettare il ricorso perché infondato in fatto e in diritto. Con vittoria di spese e compensi di giudizio.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 7.8.2023, ricorreva al Parte_1
Tribunale di Novara, in funzione di giudice del lavoro, per sentire accogliere le sopra indicate conclusioni. Il ricorrente dichiarava di agire per l'annullamento della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. n. 073 76 2023 00000326, notificatagli in data 27 giugno 2023, avente a oggetto contributi e premi , per l'importo di euro CP_4 CP_5
27.707,16 (doc. 2 ric.). Allegava di non aver mai ricevuto notificazione dei titoli portati dalla comunicazione suddetta, che elencava nel ricorso. Premesse considerazioni sulla legittimazione passiva degli Enti impositori, argomentava circa la nullità della comunicazione preventiva, per non essere mai stati notificati i titoli presupposti.
3 Contestava, inoltre, la carenza di motivazione dell'atto, per non essere stato dettagliatamente indicato il conteggio degli interessi e delle somme aggiuntive addebitate. Eccepiva la prescrizione quinquennale delle pretese contributive, ai sensi dell'art. 3, comma 9, l. n. 335/1995. Deduceva che, in ogni caso, la comunicazione preventiva sarebbe divenuta nulla, ove non seguita dall'atto tipico successivo, ai sensi dell'art. 50, d.p.r. n. 602/1973.
Si costituiva l , con memoria difensiva depositata il 4.4.2024. CP_4
Produceva le prove dell'avvenuta notificazione degli avvisi di addebito indicati nella comunicazione preventiva oggetto di causa. Evidenziava che la prova dell'interruzione della prescrizione in epoca successiva avrebbe dovuto essere fornita dall , alla quale era stato affidato il procedimento di riscossione. CP_6
Domandava disporsi l'integrazione del contraddittorio o, in subordine, autorizzarsi la chiamata in causa dell . CP_6
Citava il disposto dell'art. 30, l. n. 78/2010 e argomentava circa la regolarità della notificazione telematica degli atti impositivi. Eccepiva la decadenza da ogni eccezione relativa al merito dei crediti, per decorso del termine di cui all'art. 24, d. lgs. n. 46/1999. Quanto alla prescrizione successiva alla notificazione, argomentava circa la responsabilità esclusiva dell'agente della riscossione, chiedendo di essere dallo stesso manlevato di ogni spesa derivante dalla gestione dei crediti in epoca successiva alla notificazione.
Si costituiva l , con memoria difensiva depositata il 13.9.2023. CP_5
Allegava che le cartelle riguardanti propri crediti erano state regolarmente notificate, come da estratti di ruolo che produceva e che i crediti erano stati iscritti a ruolo nei termini di legge. Eccepiva la definitività dei crediti, per decorso del termine di 40 giorni dalla notificazione ed evidenziava di aver affidato il procedimento di riscossione al concessionario, a cui sarebbe spettata la prova della tempestiva interruzione della prescrizione. Eccepiva, inoltre, la tardività dei motivi di opposizione riguardanti vizi formali, in quanto proposti dopo la scadenza del termine di 20 giorni, di cui all'art. 617 c.p.c. Si opponeva all'istanza di sospensione, per difetto del periculum in mora.
Rigettata l'istanza cautelare, con ordinanza del 7.8.2024 veniva autorizzata la chiamata in causa dell' , contro la quale l' aveva svolto domanda di garanzia CP_6 CP_4
e anche in considerazione delle eccezioni di natura formale, sollevate dal ricorrente avverso il preavviso di iscrizione, formato e notificato dall'Agenzia.
Si costituiva l , con memoria difensiva depositata il 3.7.2025. CP_6
4 Eccepiva l'inammissibilità delle eccezioni formali relative all'omessa notificazione degli atti prodromici e alla motivazione dell'atto, in quanto proposte successivamente alla scadenza del termine di cui all'art. 617 c.p.c. In ogni caso, deduceva che il richiamo agli atti impositivi definitivi avesse assolto l'onere motivazionale, citando precedenti giurisprudenziali conformi. Contestava l'eccezione di nullità per omessa notificazione degli atti successivi, rilevando che non sussistevano i presupposti per applicare analogicamente alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria le disposizioni previste in tema di intimazione di pagamento. Eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva con riguardo all'azione di accertamento negativo, proposta dal ricorrente, richiamando la giurisprudenza di legittimità in proposito e contestava la domanda di manleva dell . CP_4
Contestava, inoltre, l'avversaria eccezione di prescrizione, producendo le prove della notificazione delle cartelle menzionate nel preavviso di iscrizione. Quanto agli avvisi di addebito , produceva successivi avvisi di intimazione e preavvisi di CP_4 fermo, la cui omessa tempestiva impugnazione aveva determinato l'irretrattabilità del debito contributivo.
All'udienza odierna, udite le conclusioni delle parti, la causa veniva posta in decisione.
*** 1. Il ricorso è manifestamente infondato e va rigettato. Le contestazioni relative alla forma del preavviso di iscrizione sono inammissibili: trattandosi di motivi di opposizione agli atti esecutivi, volti a contestare la regolarità formale dell'atto, essi avrebbero dovuto essere proposti nel termine di venti giorni dalla notificazione dello stesso, ai sensi dell'art. 617 c.p.c. Per contro, lo stesso ricorrente ha riferito di aver ricevuto notificazione dell'intimazione di pagamento il 27.6.2023 e ha proposto azione in questa sede, con ricorso depositato il 7.8.2023.
In ogni caso, le suddette contestazioni sono del tutto pretestuose.
Il calcolo degli interessi, infatti, risulta sia dagli avvisi di addebito e dalle cartelle sottostanti (prodotti rispettivamente dall' e dall ), sia, per quanto riguarda CP_4 CP_6 interessi e sanzioni maturate successivamente alla notificazione di quest'ultimo, dalla stessa comunicazione preventiva (doc. 2 ric., nota 2 p. 13). L'eccezione del ricorrente, relativa all'eventuale sopravvenuta nullità della comunicazione preventiva, ove non notificati quelli successivi, nel termine di cui all'art. 50, d.p.r. n. 602/1973, è inammissibile per difetto di interesse ad agire, in quanto prospetta una questione meramente teorica ed eventuale, senza dar prova dell'attualità dei presupposti di fatto della tutela invocata. Tanto esime dalla puntuale confutazione delle argomentazioni giuridiche su cui essa si fonda. 2. Il ricorrente eccepisce, poi, l'omessa notificazione degli avvisi di addebito e delle cartelle di pagamento per debiti contributivi, menzionati nella comunicazione preventiva
5 di iscrizione. Da ciò fa discendere, da un lato, l'eccezione di nullità della stessa e dall'altro, l'eccezione di prescrizione.
L'allegazione del ricorrente è smentita dalla documentazione prodotta dagli enti convenuti e dalla terza chiamata:
- la cartella di pagamento n. 073 2019 0005103679 è stata notificata il 31.8.2019 a mezzo PEC (doc. 4 ); CP_6
- la cartella di pagamento n. 073 2020 0004504119 è stata notificata in data 8.6.2022 a mezzo PEC (doc. 6 ); CP_6
- la cartella di pagamento n. 073 2022 0000533381 è stata notificata il 17.10.2022 a mezzo PEC (doc. 7 ); CP_6
- la cartella di pagamento n. 073 2022 0003875725 è stata notificata il 21.9.2022 a mezzo PEC (doc. 8 ); CP_6
- la cartella di pagamento n. 073 2022 0005487150 è stata notificata il 16.1.2023 a mezzo PEC (doc. 9 ); CP_6
- l'avviso di addebito n. 373 2016 0000007329 è stato notificato il 7.3.2016 a mezzo PEC dall' (docc. 1-3 ) e successivamente la prescrizione è stata CP_4 CP_4 interrotta dall' con l'intimazione di pagamento n. 073 2019 90011932 29, CP_6 notificata a mezzo PEC il 24.5.2019 (doc. 10 ); CP_6
- l'avviso di addebito n. 373 2016 0000851003 è stato notificato il 24.5.2016 a mezzo PEC (docc. 4-6 ) e successivamente la prescrizione è stata interrotta CP_4 dall con l'intimazione di pagamento n. 073 2019 90011932 29, notificata a CP_6 mezzo PEC il 24.5.2019 (doc. 10 ); CP_6
- l'avviso di addebito n. 373 2017 0000575016 è stato notificato a mezzo PEC il 27.9.2017 (docc. 7-9 ) e successivamente la prescrizione è stata interrotta CP_4 dall con l'intimazione di pagamento n. 073 2022 90019126 11, notificata a CP_6 mezzo PEC il 6.9.2022 (doc. 5 ); CP_6
- l'avviso di addebito n. 373 2018 0000727637 è stato notificato a mezzo PEC l'11.7.2018 (docc. 10-12 ); CP_4
- l'avviso di addebito n. 373 2018 0001740529 è stato notificato a mezzo PEC il 21.12.2018 (docc. 13-15 ); CP_4
- l'avviso di addebito n. 373 2019 0000411521 è stato notificato a mezzo PEC il 4.7.2019 (docc. 16-18 ); CP_4
- l'avviso di addebito n. 373 2019 0001767402 è stato notificato a mezzo PEC il 18.12.2019 (docc. 19-21 ); CP_4
- l'avviso di addebito n. 373 2021 0000298061 è stato notificato a mezzo PEC il 7.11.2021 (docc. 22-24 ); CP_4
- l'avviso di addebito n. 373 2022 0000383764 è stato notificato a mezzo PEC il 18.7.2022 (docc. 25-27 ); CP_4
- l'avviso di addebito n. 373 2022 0001440934 è stato notificato a mezzo PEC il 12.1.2023. Gli enti impositori e l'agente della riscossione hanno fornito prova piena dell'avvenuta notificazione dei titoli al ricorrente, così dimostrando la falsità della sua
6 allegazione, secondo la quale egli non avrebbe mai ricevuto formale notizia delle pretese contributive nei suoi confronti vantate. La prescrizione è stata, poi, tempestivamente interrotta e si è sopra omesso l'esame degli atti interruttivi ulteriori, nei casi in cui il termine quinquennale non era, comunque, decorso al tempo della notificazione della comunicazione preventiva oggetto del presente giudizio. 3. L'infondatezza della domanda principale assorbe la domanda di garanzia, proposta dall' nei confronti dell . CP_4 CP_6
4. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, a norma del d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 147/2022, tenuto conto del valore della causa (euro 47.477,22), della sua natura documentale e della grave infondatezza del ricorso, in complessivi euro 3.500 per la fase cautelare, cui ha partecipato solo l' e in complessivi euro 6.000 CP_5 per la fase di merito, per ciascuno degli Enti convenuti, oltre rimborso spese forfettario 15% e accessori fiscali e previdenziali come per legge e oltre a euro 43 per contributo unificato, in favore dell' . CP_4
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Novara, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e ulteriore istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) condanna alla rifusione delle spese processuali a vantaggio Parte_1 degli Enti convenuti e terzo chiamato, liquidate in complessivi euro 9.500 in favore dell' e in euro 6.000 ciascuno in favore dell e dell' , oltre a rimborso CP_5 CP_4 CP_6 spese forfettario 15% e agli accessori fiscali e previdenziali previsti ai sensi di legge e oltre a euro 43 per c.u., questi ultimi in favore del solo . CP_4
Così deciso il 17.7.2025. Il giudice Dott. Gabriele Molinaro
7
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il Tribunale Ordinario di Novara
in funzione di giudice del lavoro, nella persona del dott. Gabriele Molinaro, all'udienza del 17.7.2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. r.g. 696/2023 promossa da:
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Milano, Galleria S. Babila n. 4A, presso lo studio dell'Avv. FORTE SIMONE, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso introduttivo;
- ricorrente contro
(c.f. ), Controparte_1 P.IVA_1 in persona del suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso gli uffici dell' in Novara, C.so della Vittoria n. 8, rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1
PASUT FRANCO, giusta procura generale in atti;
Controparte_2
(c.f. ), in persona del suo legale
[...] P.IVA_2 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso l'ufficio legale dell CP_1 in Novara, via A. Costa n. 35, rappresentato e difeso dall'Avv. BATTAGLIESE ROSA, giusta procura generale in atti;
- convenuti e contro
(c.f. ), in persona del Controparte_3 P.IVA_3 suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Linguaglossa (CT), via Stagnitti n. 17, presso lo studio dell'Avv. VECCHIO GIUSEPPA, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce alla memoria difensiva;
- terzo chiamato
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria i Difensori delle parti, come sopra costituiti, così
CONCLUDEVANO
1 PER IL RICORRENTE : Parte_1
- In Via Pregiudiziale , sospendere l'efficacia esecutiva della Comunicazione Preventiva di Ipoteca;
- In Via Preliminare , dichiarare nulla, annullare o, con qualunque altra statuizione, privare di ogni efficacia giuridica la Comunicazione Preventiva di Ipoteca opposta e gli atti presupposti (Cartelle di pagamento ed Avvisi di Addebito) per loro omessa, nulla, illegittima e/o irrituale previa notifica, dichiarando conseguentemente non dovuta somma alcuna dal ricorrente a qualsiasi titolo;
- In Via Principale, ai sensi e per gli effetti delle norme di diritto più sopra richiamate e della Giurisprudenza citata dichiarare la nullità della Comunicazione Preventiva di Ipoteca per difetto di motivazione a cagione della mancata e/o errata indicazione della modalità di calcolo degli interessi moratori calcolati sulla sorte capitale in patente violazione degli artt. 7 e 17 - L. n. 212/2000 ed art.
3 - L. n. 241/1990;
- In Via Subordinata, dichiarare nulla, annullare o, con qualunque altra statuizione, privare di ogni efficacia giuridica la Comunicazione Preventiva di Ipoteca impugnata, unitamente agli atti presupposti (Cartelle di pagamento ed Avvisi di Addebito), per intervenuta inesorabile prescrizione quinquennale della pretesa contributiva tra la data di notifica dell'atto odiernamente opposto e quella degli atti ad esso prodromici;
- In Ulteriormente Gradata, annullare l'atto opposto per eventuale sopraggiunta sua inefficacia in violazione dell'art. 50 - D.P.R. n. 602/73;
- Infine , condannare la controparte al tempestivo rimborso di quanto in denegata ipotesi l'odierno esponente fosse costretto a pagare nelle more del giudizio al solo fine di evitare gli atti esecutivi o di quanto gli venisse coattivamente prelevato con rivalutazione ed interessi, come per legge.
- A tal fine l'odierno opponente, anche al fine di un eventuale futuro recupero delle somme indebitamente pagate e/o forzosamente prelevate, intende mettere in mora l'Ente creditore anche e soprattutto ai fini della interruzione della prescrizione ex artt. 2943 e 2944 c.c. Il tutto con vittoria di spese e compensi, nonché con distrazione delle somme liquidate in sentenza in favore dei difensori ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
PER IL CONVENUTO : CP_4
1. In via preliminare, in considerazione delle contestazioni avverse, dichiarare il litisconsorzio necessario nei confronti di ponendo a Controparte_3 carico del Sig. l'onere di procedere all'integrazione del Parte_1 contraddittorio.
2. In subordine, autorizzare l alla chiamata in causa di CP_4 Controparte_3
, in persona del legale rappresentante pro-tempore al fine di manlevare
[...]
l' da ogni addebito relativo alla gestione dei crediti per i periodi successivi alla CP_1 notifica dei relativi avvisi di addebito.
3. Nel merito, rigettare il ricorso proposto da e mandare l' Parte_1 CP_1 resistente assolto dalle domande tutte svolte nei propri confronti.
2 Con vittoria di spese come per legge. In ogni caso tenere l' indenne da ogni eventuale spesa, non essendo l'Istituto CP_4 legittimato alla gestione delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito dopo la notifica.
PER IL CONVENUTO : CP_5
Sulla richiesta di sospensione: rigettare l'istanza per i motivi sopra dedotti. Respingere il ricorso Con vittoria di spese e di compensi difensivi come per legge ed oneri riflessi ex art.
1. C. 208 L. 266/05 in misura del 23,81% trattandosi di patrocinio reso dall'Avvocatura interna dell'Istituto.
PER IL TERZO CHIAMATO (di Controparte_3 seguito ): CP_6
1. in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità per tardività dell'eccezione di difetto di motivazione della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria per omesso calcolo degli interessi e di tutte le eccezioni riconducibili all'opposizione agli atti esecutivi ex art 617 cpc;
2. in via preliminare, dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell
[...]
conformemente al principio stabilito dalla Controparte_3
Cassazione a Sez Un. N. 7514/2022, secondo cui l'eccezione di prescrizione costituisce un'eccezione di merito per la quale sussiste la legittimazione a contraddire esclusivamente in capo all'ente impositore. Per l'effetto RIGETTARE IL RICORSO NEI CONFRONTI DI , Controparte_7
COMPRESA LA RICHIESTA DELL' ; Controparte_8
3. nel merito, rigettare il ricorso perché infondato in fatto e in diritto. Con vittoria di spese e compensi di giudizio.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 7.8.2023, ricorreva al Parte_1
Tribunale di Novara, in funzione di giudice del lavoro, per sentire accogliere le sopra indicate conclusioni. Il ricorrente dichiarava di agire per l'annullamento della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. n. 073 76 2023 00000326, notificatagli in data 27 giugno 2023, avente a oggetto contributi e premi , per l'importo di euro CP_4 CP_5
27.707,16 (doc. 2 ric.). Allegava di non aver mai ricevuto notificazione dei titoli portati dalla comunicazione suddetta, che elencava nel ricorso. Premesse considerazioni sulla legittimazione passiva degli Enti impositori, argomentava circa la nullità della comunicazione preventiva, per non essere mai stati notificati i titoli presupposti.
3 Contestava, inoltre, la carenza di motivazione dell'atto, per non essere stato dettagliatamente indicato il conteggio degli interessi e delle somme aggiuntive addebitate. Eccepiva la prescrizione quinquennale delle pretese contributive, ai sensi dell'art. 3, comma 9, l. n. 335/1995. Deduceva che, in ogni caso, la comunicazione preventiva sarebbe divenuta nulla, ove non seguita dall'atto tipico successivo, ai sensi dell'art. 50, d.p.r. n. 602/1973.
Si costituiva l , con memoria difensiva depositata il 4.4.2024. CP_4
Produceva le prove dell'avvenuta notificazione degli avvisi di addebito indicati nella comunicazione preventiva oggetto di causa. Evidenziava che la prova dell'interruzione della prescrizione in epoca successiva avrebbe dovuto essere fornita dall , alla quale era stato affidato il procedimento di riscossione. CP_6
Domandava disporsi l'integrazione del contraddittorio o, in subordine, autorizzarsi la chiamata in causa dell . CP_6
Citava il disposto dell'art. 30, l. n. 78/2010 e argomentava circa la regolarità della notificazione telematica degli atti impositivi. Eccepiva la decadenza da ogni eccezione relativa al merito dei crediti, per decorso del termine di cui all'art. 24, d. lgs. n. 46/1999. Quanto alla prescrizione successiva alla notificazione, argomentava circa la responsabilità esclusiva dell'agente della riscossione, chiedendo di essere dallo stesso manlevato di ogni spesa derivante dalla gestione dei crediti in epoca successiva alla notificazione.
Si costituiva l , con memoria difensiva depositata il 13.9.2023. CP_5
Allegava che le cartelle riguardanti propri crediti erano state regolarmente notificate, come da estratti di ruolo che produceva e che i crediti erano stati iscritti a ruolo nei termini di legge. Eccepiva la definitività dei crediti, per decorso del termine di 40 giorni dalla notificazione ed evidenziava di aver affidato il procedimento di riscossione al concessionario, a cui sarebbe spettata la prova della tempestiva interruzione della prescrizione. Eccepiva, inoltre, la tardività dei motivi di opposizione riguardanti vizi formali, in quanto proposti dopo la scadenza del termine di 20 giorni, di cui all'art. 617 c.p.c. Si opponeva all'istanza di sospensione, per difetto del periculum in mora.
Rigettata l'istanza cautelare, con ordinanza del 7.8.2024 veniva autorizzata la chiamata in causa dell' , contro la quale l' aveva svolto domanda di garanzia CP_6 CP_4
e anche in considerazione delle eccezioni di natura formale, sollevate dal ricorrente avverso il preavviso di iscrizione, formato e notificato dall'Agenzia.
Si costituiva l , con memoria difensiva depositata il 3.7.2025. CP_6
4 Eccepiva l'inammissibilità delle eccezioni formali relative all'omessa notificazione degli atti prodromici e alla motivazione dell'atto, in quanto proposte successivamente alla scadenza del termine di cui all'art. 617 c.p.c. In ogni caso, deduceva che il richiamo agli atti impositivi definitivi avesse assolto l'onere motivazionale, citando precedenti giurisprudenziali conformi. Contestava l'eccezione di nullità per omessa notificazione degli atti successivi, rilevando che non sussistevano i presupposti per applicare analogicamente alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria le disposizioni previste in tema di intimazione di pagamento. Eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva con riguardo all'azione di accertamento negativo, proposta dal ricorrente, richiamando la giurisprudenza di legittimità in proposito e contestava la domanda di manleva dell . CP_4
Contestava, inoltre, l'avversaria eccezione di prescrizione, producendo le prove della notificazione delle cartelle menzionate nel preavviso di iscrizione. Quanto agli avvisi di addebito , produceva successivi avvisi di intimazione e preavvisi di CP_4 fermo, la cui omessa tempestiva impugnazione aveva determinato l'irretrattabilità del debito contributivo.
All'udienza odierna, udite le conclusioni delle parti, la causa veniva posta in decisione.
*** 1. Il ricorso è manifestamente infondato e va rigettato. Le contestazioni relative alla forma del preavviso di iscrizione sono inammissibili: trattandosi di motivi di opposizione agli atti esecutivi, volti a contestare la regolarità formale dell'atto, essi avrebbero dovuto essere proposti nel termine di venti giorni dalla notificazione dello stesso, ai sensi dell'art. 617 c.p.c. Per contro, lo stesso ricorrente ha riferito di aver ricevuto notificazione dell'intimazione di pagamento il 27.6.2023 e ha proposto azione in questa sede, con ricorso depositato il 7.8.2023.
In ogni caso, le suddette contestazioni sono del tutto pretestuose.
Il calcolo degli interessi, infatti, risulta sia dagli avvisi di addebito e dalle cartelle sottostanti (prodotti rispettivamente dall' e dall ), sia, per quanto riguarda CP_4 CP_6 interessi e sanzioni maturate successivamente alla notificazione di quest'ultimo, dalla stessa comunicazione preventiva (doc. 2 ric., nota 2 p. 13). L'eccezione del ricorrente, relativa all'eventuale sopravvenuta nullità della comunicazione preventiva, ove non notificati quelli successivi, nel termine di cui all'art. 50, d.p.r. n. 602/1973, è inammissibile per difetto di interesse ad agire, in quanto prospetta una questione meramente teorica ed eventuale, senza dar prova dell'attualità dei presupposti di fatto della tutela invocata. Tanto esime dalla puntuale confutazione delle argomentazioni giuridiche su cui essa si fonda. 2. Il ricorrente eccepisce, poi, l'omessa notificazione degli avvisi di addebito e delle cartelle di pagamento per debiti contributivi, menzionati nella comunicazione preventiva
5 di iscrizione. Da ciò fa discendere, da un lato, l'eccezione di nullità della stessa e dall'altro, l'eccezione di prescrizione.
L'allegazione del ricorrente è smentita dalla documentazione prodotta dagli enti convenuti e dalla terza chiamata:
- la cartella di pagamento n. 073 2019 0005103679 è stata notificata il 31.8.2019 a mezzo PEC (doc. 4 ); CP_6
- la cartella di pagamento n. 073 2020 0004504119 è stata notificata in data 8.6.2022 a mezzo PEC (doc. 6 ); CP_6
- la cartella di pagamento n. 073 2022 0000533381 è stata notificata il 17.10.2022 a mezzo PEC (doc. 7 ); CP_6
- la cartella di pagamento n. 073 2022 0003875725 è stata notificata il 21.9.2022 a mezzo PEC (doc. 8 ); CP_6
- la cartella di pagamento n. 073 2022 0005487150 è stata notificata il 16.1.2023 a mezzo PEC (doc. 9 ); CP_6
- l'avviso di addebito n. 373 2016 0000007329 è stato notificato il 7.3.2016 a mezzo PEC dall' (docc. 1-3 ) e successivamente la prescrizione è stata CP_4 CP_4 interrotta dall' con l'intimazione di pagamento n. 073 2019 90011932 29, CP_6 notificata a mezzo PEC il 24.5.2019 (doc. 10 ); CP_6
- l'avviso di addebito n. 373 2016 0000851003 è stato notificato il 24.5.2016 a mezzo PEC (docc. 4-6 ) e successivamente la prescrizione è stata interrotta CP_4 dall con l'intimazione di pagamento n. 073 2019 90011932 29, notificata a CP_6 mezzo PEC il 24.5.2019 (doc. 10 ); CP_6
- l'avviso di addebito n. 373 2017 0000575016 è stato notificato a mezzo PEC il 27.9.2017 (docc. 7-9 ) e successivamente la prescrizione è stata interrotta CP_4 dall con l'intimazione di pagamento n. 073 2022 90019126 11, notificata a CP_6 mezzo PEC il 6.9.2022 (doc. 5 ); CP_6
- l'avviso di addebito n. 373 2018 0000727637 è stato notificato a mezzo PEC l'11.7.2018 (docc. 10-12 ); CP_4
- l'avviso di addebito n. 373 2018 0001740529 è stato notificato a mezzo PEC il 21.12.2018 (docc. 13-15 ); CP_4
- l'avviso di addebito n. 373 2019 0000411521 è stato notificato a mezzo PEC il 4.7.2019 (docc. 16-18 ); CP_4
- l'avviso di addebito n. 373 2019 0001767402 è stato notificato a mezzo PEC il 18.12.2019 (docc. 19-21 ); CP_4
- l'avviso di addebito n. 373 2021 0000298061 è stato notificato a mezzo PEC il 7.11.2021 (docc. 22-24 ); CP_4
- l'avviso di addebito n. 373 2022 0000383764 è stato notificato a mezzo PEC il 18.7.2022 (docc. 25-27 ); CP_4
- l'avviso di addebito n. 373 2022 0001440934 è stato notificato a mezzo PEC il 12.1.2023. Gli enti impositori e l'agente della riscossione hanno fornito prova piena dell'avvenuta notificazione dei titoli al ricorrente, così dimostrando la falsità della sua
6 allegazione, secondo la quale egli non avrebbe mai ricevuto formale notizia delle pretese contributive nei suoi confronti vantate. La prescrizione è stata, poi, tempestivamente interrotta e si è sopra omesso l'esame degli atti interruttivi ulteriori, nei casi in cui il termine quinquennale non era, comunque, decorso al tempo della notificazione della comunicazione preventiva oggetto del presente giudizio. 3. L'infondatezza della domanda principale assorbe la domanda di garanzia, proposta dall' nei confronti dell . CP_4 CP_6
4. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, a norma del d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 147/2022, tenuto conto del valore della causa (euro 47.477,22), della sua natura documentale e della grave infondatezza del ricorso, in complessivi euro 3.500 per la fase cautelare, cui ha partecipato solo l' e in complessivi euro 6.000 CP_5 per la fase di merito, per ciascuno degli Enti convenuti, oltre rimborso spese forfettario 15% e accessori fiscali e previdenziali come per legge e oltre a euro 43 per contributo unificato, in favore dell' . CP_4
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Novara, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e ulteriore istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) condanna alla rifusione delle spese processuali a vantaggio Parte_1 degli Enti convenuti e terzo chiamato, liquidate in complessivi euro 9.500 in favore dell' e in euro 6.000 ciascuno in favore dell e dell' , oltre a rimborso CP_5 CP_4 CP_6 spese forfettario 15% e agli accessori fiscali e previdenziali previsti ai sensi di legge e oltre a euro 43 per c.u., questi ultimi in favore del solo . CP_4
Così deciso il 17.7.2025. Il giudice Dott. Gabriele Molinaro
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