Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza 22/12/2025, n. 2199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 2199 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02199/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01680/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1680 del 2022, proposto da
DO MA, rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea Di Lieto, Maria Rosaria Crispo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di San Valentino Torio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Emiddio Siani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
dell’ordinanza di demolizione n. 8662 del 21.06.2022.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di San Valentino Torio;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 22 dicembre 2025 il dott. Nicola Durante e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Il ricorrente impugna l’ordinanza di demolizione n. 8662 del 21.06.2022, adottata dal Comune di San Valentino Torio relativamente ad un manufatto privo di titolo abilitativo ubicato in via Laura Mangia.
Resiste il Comune di San Valentino Torio.
La causa è passata in decisione all’udienza di smaltimento del 22 dicembre 2025.
Il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse, avendo il ricorrente presentato domanda di accertamento di conformità ex art. 36 del D.P.R. n. 380/2001 (vds. documentazione depositata il 02.12.2025).
Ed invero, già in linea di principio la presentazione dell’istanza di sanatoria fa venir meno l’interesse attuale e concreto alla decisione del ricorso avverso la demolizione, essendo quest’ultima sospesa ex lege e potendo l’interessato avversare l’eventuale diniego sull’istanza medesima, espresso o tacito – come è d’altronde avvenuto nella fattispecie specifica –, mentre l’eventuale definizione positiva della sanatoria è suscettibile di far cessare l’intera materia del contendere, o comunque di far venir meno l’interesse alla decisione.
D’altro canto, è evidente che l’iniziativa spontanea assunta dalla parte privata sul piano sostanziale, volta alla richiesta di un provvedimento di sanatoria, collide con l’assunto attoreo dato dalla legittimità delle opere edilizie concretamente eseguite, ponendo pure un dubbio di ammissibilità della relativa censura, in quanto svolta in violazione del principio per cui nemo potest venire contra factum proprium (tra le tante, cfr. Cons. Stato, Sez. V, n. 7486/2024 e Sez. II, n. 5825/2021; T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 3091/2024 e Sez. II, n. 3198/2023; T.A.R. Toscana, Sez. III, n. 1350/2024; T.A.R. Umbria n. 687/2024; T.A.R. Campania, Salerno, Sez. I, n. 2387/2022 e Sez. II, n. 1646/2024 e n. 1681/2025).
La natura formale della decisione consente di compensare le spese del processo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 22 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente, Estensore
Gianmario Palliggiano, Consigliere
Valerio Torano, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Nicola Durante |
IL SEGRETARIO