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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 23/01/2025, n. 2829 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2829 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da FF GI, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 31/01/2024 della Corte di appello di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Angelo Capozzi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Cristina Marzagalli, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito il difensore, Avv. Renzo Andricciola, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 6 Num. 2829 Anno 2025 Presidente: RICCIARELLI MASSIMO Relatore: CAPOZZI ANGELO Data Udienza: 26/11/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Catanzaro, a seguito di gravame interposto dall'imputato GI FF avverso la sentenza emessa il 4 ottobre 2021 dal Giudice della udienza preliminare del Tribunale di Lamezia Terme, in riforma della decisione ha rideterminato la pena inflitta al predetto imputato riconosciuto colpevole dei reati di cui ai capi A)(artt.81 cpv, 612, 582, 585, 61 n. 1 e 577 comma 1 n. 4 cod. pen. ai danni di KE LL, AN LÀ e RG LÀ) e B)(art. 368 cod pen. ai danni di AN LÀ e RG LÀ). 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione GI FF che con atto a mezzo del difensore deduce i seguenti motivi. 2.1. Con il primo motivo violazione dell'art. 545-bis cod. proc. pen. e mancanza di motivazione in relazione all'omesso avviso alla parte della facoltà di sostituire la pena principale con le pene sostitutive nonché per omessa motivazione in ordine all'eventuale diniego della ammissione a pena sostitutiva, rappresentandosi la esibizione in data 31.01.2024, a conclusione del procedimento di appello, della procura speciale con la quale l'imputato prestava consenso alla richiesta di conversione della pena detentiva in pena sostitutiva con lavori di pubblica utilità. 2.2. Con il secondo motivo errata applicazione dell'art. 368 cod. pen., mancanza di motivazione e travisamento della prova in relazione alla affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui al capo B. La Corte di appello ha omesso di considerare che il BA ha per primo denunciato l'aggressione, essendo la querela da lui proposta in data 3.04.2019, mentre quella dei LÀ era stata proposta il giorno successivo, quindi irragionevole è l'assunto secondo il quale il BE avesse consapevolezza della denuncia proposta nei suoi confronti dal LÀ e dall'LL. Inoltre, la motivazione resa dalla sentenza non tiene conto delle contraddizioni in cui sono incorsi i querelanti, indicate in ricorso, e delle stesse dichiarazioni del testimone Cortese cui consegue una versione del medesimo occorso che conosce almeno quattro trasposizioni differenti, essendo comunque certamente avvenuta una colluttazione tra i LÀ e il FF, così trovandosi ragionevole conferma di quanto affermato dal FF nella propria querela, rilevante ai fini del dolo. 3. E' pervenuta memoria del Procuratore generale a sostegno del rigetto del ricorso. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. Il primo motivo è fondato per la esistenza in atti della procura speciale e della formulazione della istanza da parte del difensore, in sede di conclusioni, di conversione della pena detentiva, non essendo spesa alcuna argomentazione da parte della Corte a riguardo. Deve essere ribadito a proposito il condivisibile principio secondo il quale, in tema di pene sostitutive, ai sensi della disciplina transitoria contenuta nell'art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (c.d. riforma Cartabia), affinché il giudice di appello sia tenuto a pronunciarsi in merito all'applicabilità o meno delle nuove pene sostitutive delle pene detentive brevi di cui all'art. 20-bis cod. pen., è necessaria una richiesta in tal senso dell'imputato, da formulare non necessariamente con l'atto di gravame, ma che deve comunque intervenire, al più tardi, nel corso dell'udienza di discussione in appello (Sez. 6, n. 3992 del 21/11/2023, dep. 2024, Z., Rv. 285902) 3. Il secondo motivo è fondato. Invero, a fronte delle censure mosse dall'imputato in sede di appello in ordine alla carenza dell'elemento soggettivo del reato di calunnia, oggi riproposte con il ricorso, la sentenza impugnata con stringata motivazione ha affermato non solo che l'imputato «all'esito della querela sporta dai LÀ e da LL KE, in data 3.4.2019 sporse egli stesso querela nei confronti delle odierne persone offese» - laddove, invece, come risulta dalla prima sentenza, fu il BA a sporgere per primo la querela (dopo aver incontrato le persone offese in ospedale e aver loro manifestato la volontà di denunciarle) -, ma che « fu il FF ad aggredire LL KE e i LÀ, mentre quest'ultimo si era limitato a difendersi», cosicché «non vi è dubbio circa la piena consapevolezza dell'imputato circa l'estraneità ai fatti delle persone incolpate». 4. Ritiene questa Corte che la sentenza impugnata, con la sua sommaria ricostruzione, afferma apoditticamente la sussistenza del contestato elemento psicologico del reato di calunnia, mostrando di aver obliterato le articolate deduzioni in appello volte a sostenere che l'imputato era stato anche lui, prima spintonato dall'LL e poi aggredito dai LÀ, così difettando il dolo richiesto dal delitto di calunnia. 5. Ne consegue l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro. 3
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro. Così deciso il 26/11/2024.
udita la relazione svolta dal Consigliere Angelo Capozzi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Cristina Marzagalli, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito il difensore, Avv. Renzo Andricciola, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 6 Num. 2829 Anno 2025 Presidente: RICCIARELLI MASSIMO Relatore: CAPOZZI ANGELO Data Udienza: 26/11/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Catanzaro, a seguito di gravame interposto dall'imputato GI FF avverso la sentenza emessa il 4 ottobre 2021 dal Giudice della udienza preliminare del Tribunale di Lamezia Terme, in riforma della decisione ha rideterminato la pena inflitta al predetto imputato riconosciuto colpevole dei reati di cui ai capi A)(artt.81 cpv, 612, 582, 585, 61 n. 1 e 577 comma 1 n. 4 cod. pen. ai danni di KE LL, AN LÀ e RG LÀ) e B)(art. 368 cod pen. ai danni di AN LÀ e RG LÀ). 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione GI FF che con atto a mezzo del difensore deduce i seguenti motivi. 2.1. Con il primo motivo violazione dell'art. 545-bis cod. proc. pen. e mancanza di motivazione in relazione all'omesso avviso alla parte della facoltà di sostituire la pena principale con le pene sostitutive nonché per omessa motivazione in ordine all'eventuale diniego della ammissione a pena sostitutiva, rappresentandosi la esibizione in data 31.01.2024, a conclusione del procedimento di appello, della procura speciale con la quale l'imputato prestava consenso alla richiesta di conversione della pena detentiva in pena sostitutiva con lavori di pubblica utilità. 2.2. Con il secondo motivo errata applicazione dell'art. 368 cod. pen., mancanza di motivazione e travisamento della prova in relazione alla affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui al capo B. La Corte di appello ha omesso di considerare che il BA ha per primo denunciato l'aggressione, essendo la querela da lui proposta in data 3.04.2019, mentre quella dei LÀ era stata proposta il giorno successivo, quindi irragionevole è l'assunto secondo il quale il BE avesse consapevolezza della denuncia proposta nei suoi confronti dal LÀ e dall'LL. Inoltre, la motivazione resa dalla sentenza non tiene conto delle contraddizioni in cui sono incorsi i querelanti, indicate in ricorso, e delle stesse dichiarazioni del testimone Cortese cui consegue una versione del medesimo occorso che conosce almeno quattro trasposizioni differenti, essendo comunque certamente avvenuta una colluttazione tra i LÀ e il FF, così trovandosi ragionevole conferma di quanto affermato dal FF nella propria querela, rilevante ai fini del dolo. 3. E' pervenuta memoria del Procuratore generale a sostegno del rigetto del ricorso. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. Il primo motivo è fondato per la esistenza in atti della procura speciale e della formulazione della istanza da parte del difensore, in sede di conclusioni, di conversione della pena detentiva, non essendo spesa alcuna argomentazione da parte della Corte a riguardo. Deve essere ribadito a proposito il condivisibile principio secondo il quale, in tema di pene sostitutive, ai sensi della disciplina transitoria contenuta nell'art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (c.d. riforma Cartabia), affinché il giudice di appello sia tenuto a pronunciarsi in merito all'applicabilità o meno delle nuove pene sostitutive delle pene detentive brevi di cui all'art. 20-bis cod. pen., è necessaria una richiesta in tal senso dell'imputato, da formulare non necessariamente con l'atto di gravame, ma che deve comunque intervenire, al più tardi, nel corso dell'udienza di discussione in appello (Sez. 6, n. 3992 del 21/11/2023, dep. 2024, Z., Rv. 285902) 3. Il secondo motivo è fondato. Invero, a fronte delle censure mosse dall'imputato in sede di appello in ordine alla carenza dell'elemento soggettivo del reato di calunnia, oggi riproposte con il ricorso, la sentenza impugnata con stringata motivazione ha affermato non solo che l'imputato «all'esito della querela sporta dai LÀ e da LL KE, in data 3.4.2019 sporse egli stesso querela nei confronti delle odierne persone offese» - laddove, invece, come risulta dalla prima sentenza, fu il BA a sporgere per primo la querela (dopo aver incontrato le persone offese in ospedale e aver loro manifestato la volontà di denunciarle) -, ma che « fu il FF ad aggredire LL KE e i LÀ, mentre quest'ultimo si era limitato a difendersi», cosicché «non vi è dubbio circa la piena consapevolezza dell'imputato circa l'estraneità ai fatti delle persone incolpate». 4. Ritiene questa Corte che la sentenza impugnata, con la sua sommaria ricostruzione, afferma apoditticamente la sussistenza del contestato elemento psicologico del reato di calunnia, mostrando di aver obliterato le articolate deduzioni in appello volte a sostenere che l'imputato era stato anche lui, prima spintonato dall'LL e poi aggredito dai LÀ, così difettando il dolo richiesto dal delitto di calunnia. 5. Ne consegue l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro. 3
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro. Così deciso il 26/11/2024.