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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 04/07/2025, n. 2269 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2269 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO E PREVIDENZA
Composta dai Sigg. Magistrati:
Dott. Guido ROSA Presidente Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO Consigliere est. Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI Consigliere
All'esito dell'udienza del 26/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa in grado di appello iscritta al n. 2673 del Ruolo Generale Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Parte_1
NA VA e domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Avellino via Malta n. 4 Appellante
E
Controparte_1
Appellato contumace
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 3737/2024 del Tribunale di Roma pubblicata in data 27/03/2024.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atto introduttivo del giudizio e come da verbale di udienza del 26/06/2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. , docente abilitata per la classe di concorso A022, premesso Parte_1 di aver prestato servizio alle dipendenze del Controparte_1 negli anni scolastici dal 2017/2018 al 2022/2023 in virtù di contratti a tempo determinato, e dedotto di non aver fruito in tali periodi della “Carta elettronica per 1 l'aggiornamento e la formazione … dell'importo nominale di euro 500,00 annui per ciascun anno scolastico” (c.d. «Carta Elettronica del docente»), riservata dall'art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, in assenza di qualsiasi ragione oggettiva, al solo personale assunto a tempo indeterminato, ha agito in giudizio contro l'indicato rassegnando le seguenti conclusioni: “1) IN VIA PRINCIPALE, previa CP_1 eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della L. n. 107/2015, dell'art. 2 del d.P.C.M. del 23 settembre 2015 e/o dell'art. 3 del d.P.C.M. del 28 novembre 2016 (nella parte in cui limitano l'assegnazione della carta elettronica ai soli docenti a tempo indeterminato), per violazione delle clausole 4 e 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (recepito dalla dir. 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea), degli artt. 14, 20 e 21 della CDFUE e delle altre disposizioni sopra richiamate, accertarsi e dichiararsi il diritto della parte ricorrente a usufruire della
“Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22 e 2022/23 o per i diversi anni di precariato risultanti dovuti, con le medesime modalità con cui è riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, e conseguentemente condannarsi il ad assegnare alla parte ricorrente Controparte_1 la suddetta “Carta elettronica” o altro strumento equipollente per l'aggiornamento e la formazione dei docenti, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del d.P.C.M. 28 novembre 2016 o con modalità e funzionalità analoghe, e ad accreditare sulla detta carta (o in altro strumento equipollente) l'importo nominale di € 3.000,00 (ossia € 500,00 per ogni anno di servizio a tempo determinato), quale contributo economico da destinare alla formazione professionale della parte ricorrente. 2) IN VIA SUBORDINATA, previo accertamento e declaratoria dell'inadempimento, da parte del , dell'obbligo Controparte_1 formativo sancito dagli artt. 63 e 64 del CCNL del 29/11/2007 e dall'art. 282 del D. Lgs. n. 297/94, oltreché dalla clausola 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato e dall'art. 14 della CDFUE, nonché previo accertamento e declaratoria del diritto della parte ricorrente alla fruizione della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, condannarsi il ad Controparte_1 assegnare alla parte ricorrente la suddetta “Carta elettronica” o altro strumento equipollente per l'aggiornamento e la formazione dei docenti, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del d.P.C.M. 28 novembre 2016 o con modalità e funzionalità analoghe, e ad accreditare sulla detta carta (o in altro strumento equipollente) l'importo nominale di € 3.000,00 (ossia € 500,00 per ogni anno di servizio a tempo determinato), quale contributo economico da destinare alla formazione professionale della parte ricorrente, a titolo di risarcimento del danno, anche in forma specifica ex art. 1218 del c.c.”.
1.1. Nella contumacia del , il Tribunale di Roma Controparte_1 ha così statuito: “disapplicato l'articolo 1, commi 121 e ss., della Legge n. 107/2015 dichiara il diritto della parte ricorrente – avendo prestato servizio di docente a tempo determinato - ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la
“Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/23 e per l'effetto condanna il CP_1
2 resistente a provvedere all'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. Compensa le spese tra le parti”.
1.2. Premesso un richiamo alla normativa in materia, e quindi all'art. 1, commi 121 e 122, legge n. 107/2015, ai DPCM 23/09/2015 e 28/11/2016, all'art. 2 d.l. n.
22/2020 ed al d.l. n. 69/2023, il primo giudice ha ritenuto tale normativa contrastante con un'interpretazione costituzionalmente orientata e con la clausola n. 4 dell'accodo quadro, richiamando in particolare la sentenza n. 1842/2022 del Consiglio di Stato, che, ritenendo possibile un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 1, comma 121, cit., senza sollevare questione di legittimità costituzionale della norma, aveva affermato che la carta spettasse anche ai docenti non di ruolo, dichiarando l'illegittimità della normativa secondaria di cui al D.P.C.M.
23/09/2015. 1.3. Il Tribunale ha menzionato altresì l'ordinanza della Corte di Giustizia VI Sezione del 18/05/2022, che ha ritenuto non compatibile con la clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato “una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al Controparte_1 personale docente a tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio CP_1 finanziario dell'importo di EURO 500,00 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali”, ed ha affermato che, essendo la posizione dei docenti a tempo determinato comparabile dal punto di vista della natura del lavoro e delle competenze professionali richieste a quella dei docenti a tempo indeterminato, ai primi deve essere riconosciuto il diritto a beneficiare della carta come riconosciuto ai docenti di ruolo, non sussistendo ragioni oggettive che giustifichino la differenza di trattamento tra le due categorie di docenti, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'Accordo quadro e dovendo il possesso della carta essere ricondotto alle “condizioni di impiego” di cui alla clausola 4. 1.4. Da ultimo, il giudice di prime cure ha richiamato la sentenza della Corte di cassazione n. 2996/2023, che ha riconosciuto la carta docente ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31 agosto ovvero incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30 giugno, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al
, sempre che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano CP_1 interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo.
1.5. Pertanto, posto che la ricorrente aveva provato di aver prestato servizio alle dipendenze del come docente, in base a successivi Controparte_1 contratti a tempo determinato per incarichi annuali fino al termine delle attività didattiche, 30 giugno per l'a.s. 2019/2020, 2021/2022 e 2022/2023, di aver lavorato fino al 31 agosto per l'a.s. 2020/2021 e di essere ancora interna al sistema delle docenze scolastiche al momento del deposito del ricorso, e considerati utili, ai fini del riconoscimento del beneficio invocato, anche i periodi di supplenze che, sommati nel corso dell'anno scolastico, avessero raggiunto quantomeno la durata, pur discontinua, di 180 giorni, e dunque anche gli aa.ss. 2017/2018 e 2018/2019, il Tribunale ha disapplicato l'art. 1 comma 121 legge n. 127/2015, ha riconosciuto alla
3 ricorrente il diritto alla carta docente per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, ed ha condannato il a CP_1 provvedere all'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
1.6. Con riguardo alle spese di lite, il giudice di prime cure ne ha disposto la compensazione tra le parti, “In ragione della novità delle questioni esaminate, oggetto delle pronunce della Corte di Giustizia e del giudice amministrativo, nonché della recentissima sentenza della Corte di Cassazione ex art. 363 bis c.p.c., considerata la normativa che impediva al il riconoscimento del beneficio”. CP_1
2. Avverso detta pronuncia ha proposto tempestivo appello , Parte_1 lamentando l'erroneità della gravata sentenza nella parte in cui il giudice di prime cure ha disposto la compensazione delle spese di lite del grado fra le parti.
2.1. Il non si è costituito in giudizio, pur Controparte_1 avendo ricevuto rituale notifica telematica del ricorso in appello in data 17/05/2025, rimanendo, pertanto, contumace.
2.2. All'odierna udienza, all'esito degli adempimenti di cui all'art. 437, comma 1, c.p.c., la causa è stata decisa con separato dispositivo.
3. In via preliminare, rileva il Collegio che il gravame investe la sola statuizione di compensazione delle spese di lite, mentre sul merito delle domande, per come accolte dal Tribunale, si è formato il giudicato interno per omessa impugnazione.
3.1. Nel merito, l'appello è infondato e deve essere respinto.
4. Con un unico ed articolato motivo di gravame sostiene parte appellante: i) è errata la statuizione relativa alle spese di lite, atteso che il Governo, con il mancato corretto recepimento dell'ordinanza della CGUE del 18 maggio 2022, ha costretto la parte ricorrente a dispiegare la presente attività processuale per tutelare le proprie ragioni anche dopo che il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1842 del 16/03/2022 e, infine, la stessa Cassazione, con la sentenza n. 29961 del 2023, avevano statuito il diritto dei docenti precari all'attribuzione della Carta docenti;
ii) non può eccepirsi la circostanza che la Cassazione solo recentemente è intervenuta sul punto, poiché la compensazione delle spese può essere disposta solo nelle ipotesi di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza, e nel caso di specie non è ravvisabile la novità della questione, dal momento che l'atto introduttivo del presente giudizio è stato depositato molto tempo dopo la pronuncia della CGCE, né tantomeno un mutamento giurisprudenziale, in quanto la Suprema Corte si è limitata a confermare il consolidato orientamento di tutti i Tribunali, che avevano già univocamente chiarito come non vi fosse alcuna ragione per non attribuire la carta docente anche ai docenti precari con supplenze annuali o fino al termine delle attività didattiche.
4.1. Come è noto, ai sensi dell'art. 91, comma 1, c.p.c., “il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa”; mentre la compensazione delle spese può essere disposta dal giudice, parzialmente o per l'intero, “se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”. Così dispone l'art. 92, comma 2, c.p.c., nella versione modificata
4 dall'art. 13 d.l. 12 settembre 2014 n. 132, convertito con modificazioni nella legge 10 novembre 2014 n. 162, norma con riferimento alla quale è intervenuta, peraltro, la pronuncia di illegittimità costituzionale (sentenza Corte Costituzionale 19 aprile 2018 n. 77) “nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”.
4.1.1. Nella parte motiva di tale sentenza si legge: “… La regolamentazione delle spese processuali nel giudizio civile risponde alla regola generale victus victori fissata dall'art. 91, primo comma, cod. proc. civ. nella parte in cui - ripetendo l'analoga prescrizione dell'art. 370, primo comma, del codice di procedura civile del 1865 - prevede che "il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa". Quindi la soccombenza si accompagna, di norma, alla condanna al pagamento delle spese di lite. L'alea del processo grava sulla parte soccombente perché è quella che ha dato causa alla lite non riconoscendo,
o contrastando, il diritto della parte vittoriosa ovvero azionando una pretesa rivelatasi insussistente. È giusto, secondo un principio di responsabilità, che chi è risultato essere nel torto si faccia carico, di norma, anche delle spese di lite, delle quali invece debba essere ristorata la parte vittoriosa. Questa Corte ha in proposito affermato che "il costo del processo deve essere sopportato da chi ha reso necessaria l'attività del giudice ed ha occasionato le spese del suo svolgimento" (sentenza n. 135 del 1987). La regolamentazione delle spese di lite è processualmente accessoria alla pronuncia del giudice che la definisce in quanto tale ed è anche funzionalmente servente rispetto alla realizzazione della tutela giurisdizionale come diritto costituzionalmente garantito (art. 24 Cost.). Il "normale complemento" dell'accoglimento della domanda - ha affermato questa Corte (sentenza n. 303 del 1986) - è costituito proprio dalla liquidazione delle spese e delle competenze in favore della parte vittoriosa”. Resta fermo, dunque, il principio generale della soccombenza: ma, aggiunge la Corte Costituzionale, “… è ben possibile - ha affermato questa Corte (sentenza n. 157 del 2014) - “una deroga all'istituto della condanna del soccombente alla rifusione delle spese di lite in favore della parte vittoriosa, in presenza di elementi che la giustifichino (sentenze n. 270 del 2012 e n. 196 del 1982), non essendo, quindi, indefettibilmente coessenziale alla tutela giurisdizionale la ripetizione di dette spese (sentenza n. 117 del 1999)”…. il legislatore ha voluto far riferimento a due ipotesi tassative (assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti), oltre quella della soccombenza reciproca, rimasta invariata nel tempo, … Però la rigidità di queste due sole ipotesi tassative, violando il principio di ragionevolezza e di eguaglianza, ha lasciato fuori altre analoghe fattispecie riconducibili alla stessa ratio giustificativa.
…”. Tali analoghe fattispecie vengono individuate dal Giudice delle Leggi, con riferimento all'ipotesi del mutamento della giurisprudenza su una questione dirimente, nel sopravvenire di una norma di interpretazione autentica o più in generale di uno ius superveniens, soprattutto se nella forma di norma con efficacia retroattiva, ovvero di una pronuncia della medesima Corte Costituzionale, in particolare se di illegittimità costituzionale, o di una Corte europea, o ancora di una nuova regolamentazione nel diritto dell'Unione europea;
o altre analoghe sopravvenienze, tutte ipotesi che “ove concernenti una "questione dirimente" al fine
5 della decisione della controversia, sono connotate da pari "gravità" ed "eccezionalità", ma non sono iscrivibili in un rigido catalogo di ipotesi nominate: necessariamente debbono essere rimesse alla prudente valutazione del giudice della controversia”.
4.1.2. Quanto alla seconda tassativa ipotesi (l'assoluta novità della questione),
“riconducibile, più in generale, ad una situazione di oggettiva e marcata incertezza, non orientata dalla giurisprudenza”, la Corte Costituzionale ha affermato che “In simmetria è possibile ipotizzare altre analoghe situazioni di assoluta incertezza, in diritto o in fatto, della lite, parimenti riconducibili a “gravi ed eccezionali ragioni”, con conseguente contrasto con il principio di ragionevolezza e con quello di eguaglianza (art. 3, primo comma, Cost.) laddove il legislatore del 2014 ha “tenuto fuori dalle fattispecie nominate, che facoltizzano il giudice a compensare le spese di lite in caso di soccombenza totale, le analoghe ipotesi di sopravvenienze relative a questioni dirimenti e a quelle di assoluta incertezza, che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità di quelle tipiche espressamente previste dalla disposizione censurata”; fermo restando, chiosa la Corte, l'obbligo del giudice – derivante dal precetto generale di cui all'art. 111, comma 6, Cost. – di motivare in ogni caso la decisione di compensare le spese di lite, sia nelle ipotesi espressamente previsto dalla legge, sia ove “ricorrano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”.
4.2. Risultano tuttora applicabili, quindi, all'esito della citata pronuncia della Corte Costituzionale, i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità alla cui stregua l'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ., nella parte in cui permette la compensazione delle spese di lite allorché concorrano “gravi ed eccezionali ragioni”, costituisce una norma elastica, quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico-sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili “a priori”, ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito, con un giudizio censurabile in sede di legittimità, in quanto fondato su norme giuridiche (cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 2572 del 22/02/2012, Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 2883 del 10/02/2014, Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 7992 del 11/03/2022).
4.3. Ciò posto, ritiene La Corte che la regolamentazione delle spese di lite effettuata dal Tribunale risulti meritevole di conferma anche all'esito della presente fase di impugnazione.
4.4. Come sopra illustrato, la valutazione che il giudice compie in ordine ai presupposti della compensazione delle spese di lite è “elastica”, e tale “elasticità” di valutazione costituisce, secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n. 21400 del 26/07/2021) un connotato costituzionalmente necessario del potere/dovere del giudice di regolamentare le spese di lite, visto che l'introduzione di un sistema di rigida predeterminazione delle “altre” ragioni, rispetto alla soccombenza reciproca, idonee a giustificare la compensazione, è stata ritenuta in contrasto con la Costituzione, avendo la Corte costituzionale affermato come una rigida “predeterminazione” di ipotesi “tipiche” di compensazione rechi un
“minus” agli artt. 24 e 111 della Carta Fondamentale, visto che “la prospettiva della condanna al pagamento delle spese di lite anche in qualsiasi situazione del tutto imprevista ed imprevedibile per la parte che agisce o resiste in giudizio può costituire una remora ingiustificata a far valere i propri diritti” (Corte cost., sent. n. 77/2018).
4.5. Sovviene, pertanto, a giudizio della Suprema Corte, la discrezionalità del giudice nell'individuazione delle ipotesi idonee ad integrare le (gravi ed eccezionali) ragioni
6 per la compensazione il tratto caratterizzante la disciplina in materia, giacché persino “la stessa ipotesi della soccombenza reciproca”, che “parimenti facoltizza il giudice della controversia a compensare le spese di lite, rappresenta un criterio nient'affatto rigido, ma implica una qualche discrezionalità del giudice che è chiamato ad apprezzare la misura in cui ciascuna parte è al contempo vittoriosa e soccombente” (Corte cost., sent. n. 77 del 2018, cit.). Dunque, nel motivare le ragioni della disposta compensazione, il giudice — sebbene debba astenersi da formule stereotipate o di mero stile — è tenuto, essenzialmente, ad evitare che “siano addotte ragioni illogiche
o erronee, dovendosi ritenere altrimenti sussistente il vizio di violazione di legge” (Cass. Sez. Lav., ord. 9 aprile 2019, n. 9777).
4.6. Va compiuta, dunque, una verifica “in negativo” delle ragioni poste a fondamento della decisione del primo giudice di disporre la compensazione parziale delle spese di lite, in ragione della “elasticità” costituzionalmente necessaria che, come visto, caratterizza il potere giudiziale di compensare le spese processuali, “non essendo … indefettibilmente coessenziale alla tutela giurisdizionale la ripetizione di dette spese” in favore della parte vittoriosa (Corte cost., sent. 21 maggio 2014, n. 157), al fine di verificare che le stesse siano “non illogiche” o “erronee”.
4.7. Nel caso di specie, la valutazione compiuta dal giudice di prime cure non può ritenersi né illogica né erronea, poiché, diversamente rispetto a quanto prospettato dal gravame, al momento della instaurazione della lite (ricorso depositato in data 22/05/2023), la questione oggetto della controversia era ancora ampiamente discussa, tanto che nell'aprile 2023 era stato disposto dal Tribunale di Taranto rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c. sul rilievo delle gravi difficoltà interpretative e dell'assenza all'epoca dell'intervento nomofilattico della Cassazione. Inoltre, la S.C. è intervenuta (successivamente al deposito del ricorso) con la nota sentenza n. 29961, pubblicata il 27/10/2023, che invero non ha eliminato completamente il dibattito interno alla giurisprudenza di merito che si interroga ancora sulle supplenze c.d. brevi.
4.8. Sussistevano, quindi, le condizioni che legittimavano la compensazione delle spese ai sensi dell'art. 92 c.p.c., per come interpretato dalla Consulta, con la richiamata pronuncia n. 77/2018, e dalla giurisprudenza di legittimità, per cui anche l'oggettiva opinabilità delle questioni affrontate o l'oscillante soluzione ad esse data in giurisprudenza integra la nozione di “gravi ed eccezionali ragioni” (ex plurimis da ultimo Cass. n. 7992/2022 cit.).
5. Quanto esposto è sufficiente ai fini del rigetto dell'appello e della integrale conferma della gravata sentenza, rimanendo assorbita ogni altra questione ed argomentazione.
6. Nulla si dispone in punto di spese di lite del grado, stante la contumacia della parte appellata. 10. In considerazione del tipo di statuizione emessa, deve infine darsi atto della sussistenza in capo all'appellante delle condizioni processuali richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato, pur se condizionata alla debenza del contributo inizialmente dovuto.
P.Q.M.
7 La Corte rigetta l'appello. Nulla per le spese di lite del grado. Sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Roma, 26/06/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Del Villano Aceto Dott. Guido Rosa
8
Composta dai Sigg. Magistrati:
Dott. Guido ROSA Presidente Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO Consigliere est. Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI Consigliere
All'esito dell'udienza del 26/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa in grado di appello iscritta al n. 2673 del Ruolo Generale Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Parte_1
NA VA e domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Avellino via Malta n. 4 Appellante
E
Controparte_1
Appellato contumace
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 3737/2024 del Tribunale di Roma pubblicata in data 27/03/2024.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atto introduttivo del giudizio e come da verbale di udienza del 26/06/2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. , docente abilitata per la classe di concorso A022, premesso Parte_1 di aver prestato servizio alle dipendenze del Controparte_1 negli anni scolastici dal 2017/2018 al 2022/2023 in virtù di contratti a tempo determinato, e dedotto di non aver fruito in tali periodi della “Carta elettronica per 1 l'aggiornamento e la formazione … dell'importo nominale di euro 500,00 annui per ciascun anno scolastico” (c.d. «Carta Elettronica del docente»), riservata dall'art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, in assenza di qualsiasi ragione oggettiva, al solo personale assunto a tempo indeterminato, ha agito in giudizio contro l'indicato rassegnando le seguenti conclusioni: “1) IN VIA PRINCIPALE, previa CP_1 eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della L. n. 107/2015, dell'art. 2 del d.P.C.M. del 23 settembre 2015 e/o dell'art. 3 del d.P.C.M. del 28 novembre 2016 (nella parte in cui limitano l'assegnazione della carta elettronica ai soli docenti a tempo indeterminato), per violazione delle clausole 4 e 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (recepito dalla dir. 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea), degli artt. 14, 20 e 21 della CDFUE e delle altre disposizioni sopra richiamate, accertarsi e dichiararsi il diritto della parte ricorrente a usufruire della
“Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22 e 2022/23 o per i diversi anni di precariato risultanti dovuti, con le medesime modalità con cui è riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, e conseguentemente condannarsi il ad assegnare alla parte ricorrente Controparte_1 la suddetta “Carta elettronica” o altro strumento equipollente per l'aggiornamento e la formazione dei docenti, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del d.P.C.M. 28 novembre 2016 o con modalità e funzionalità analoghe, e ad accreditare sulla detta carta (o in altro strumento equipollente) l'importo nominale di € 3.000,00 (ossia € 500,00 per ogni anno di servizio a tempo determinato), quale contributo economico da destinare alla formazione professionale della parte ricorrente. 2) IN VIA SUBORDINATA, previo accertamento e declaratoria dell'inadempimento, da parte del , dell'obbligo Controparte_1 formativo sancito dagli artt. 63 e 64 del CCNL del 29/11/2007 e dall'art. 282 del D. Lgs. n. 297/94, oltreché dalla clausola 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato e dall'art. 14 della CDFUE, nonché previo accertamento e declaratoria del diritto della parte ricorrente alla fruizione della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, condannarsi il ad Controparte_1 assegnare alla parte ricorrente la suddetta “Carta elettronica” o altro strumento equipollente per l'aggiornamento e la formazione dei docenti, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del d.P.C.M. 28 novembre 2016 o con modalità e funzionalità analoghe, e ad accreditare sulla detta carta (o in altro strumento equipollente) l'importo nominale di € 3.000,00 (ossia € 500,00 per ogni anno di servizio a tempo determinato), quale contributo economico da destinare alla formazione professionale della parte ricorrente, a titolo di risarcimento del danno, anche in forma specifica ex art. 1218 del c.c.”.
1.1. Nella contumacia del , il Tribunale di Roma Controparte_1 ha così statuito: “disapplicato l'articolo 1, commi 121 e ss., della Legge n. 107/2015 dichiara il diritto della parte ricorrente – avendo prestato servizio di docente a tempo determinato - ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la
“Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/23 e per l'effetto condanna il CP_1
2 resistente a provvedere all'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. Compensa le spese tra le parti”.
1.2. Premesso un richiamo alla normativa in materia, e quindi all'art. 1, commi 121 e 122, legge n. 107/2015, ai DPCM 23/09/2015 e 28/11/2016, all'art. 2 d.l. n.
22/2020 ed al d.l. n. 69/2023, il primo giudice ha ritenuto tale normativa contrastante con un'interpretazione costituzionalmente orientata e con la clausola n. 4 dell'accodo quadro, richiamando in particolare la sentenza n. 1842/2022 del Consiglio di Stato, che, ritenendo possibile un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 1, comma 121, cit., senza sollevare questione di legittimità costituzionale della norma, aveva affermato che la carta spettasse anche ai docenti non di ruolo, dichiarando l'illegittimità della normativa secondaria di cui al D.P.C.M.
23/09/2015. 1.3. Il Tribunale ha menzionato altresì l'ordinanza della Corte di Giustizia VI Sezione del 18/05/2022, che ha ritenuto non compatibile con la clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato “una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al Controparte_1 personale docente a tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio CP_1 finanziario dell'importo di EURO 500,00 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali”, ed ha affermato che, essendo la posizione dei docenti a tempo determinato comparabile dal punto di vista della natura del lavoro e delle competenze professionali richieste a quella dei docenti a tempo indeterminato, ai primi deve essere riconosciuto il diritto a beneficiare della carta come riconosciuto ai docenti di ruolo, non sussistendo ragioni oggettive che giustifichino la differenza di trattamento tra le due categorie di docenti, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'Accordo quadro e dovendo il possesso della carta essere ricondotto alle “condizioni di impiego” di cui alla clausola 4. 1.4. Da ultimo, il giudice di prime cure ha richiamato la sentenza della Corte di cassazione n. 2996/2023, che ha riconosciuto la carta docente ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31 agosto ovvero incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30 giugno, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al
, sempre che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano CP_1 interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo.
1.5. Pertanto, posto che la ricorrente aveva provato di aver prestato servizio alle dipendenze del come docente, in base a successivi Controparte_1 contratti a tempo determinato per incarichi annuali fino al termine delle attività didattiche, 30 giugno per l'a.s. 2019/2020, 2021/2022 e 2022/2023, di aver lavorato fino al 31 agosto per l'a.s. 2020/2021 e di essere ancora interna al sistema delle docenze scolastiche al momento del deposito del ricorso, e considerati utili, ai fini del riconoscimento del beneficio invocato, anche i periodi di supplenze che, sommati nel corso dell'anno scolastico, avessero raggiunto quantomeno la durata, pur discontinua, di 180 giorni, e dunque anche gli aa.ss. 2017/2018 e 2018/2019, il Tribunale ha disapplicato l'art. 1 comma 121 legge n. 127/2015, ha riconosciuto alla
3 ricorrente il diritto alla carta docente per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, ed ha condannato il a CP_1 provvedere all'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
1.6. Con riguardo alle spese di lite, il giudice di prime cure ne ha disposto la compensazione tra le parti, “In ragione della novità delle questioni esaminate, oggetto delle pronunce della Corte di Giustizia e del giudice amministrativo, nonché della recentissima sentenza della Corte di Cassazione ex art. 363 bis c.p.c., considerata la normativa che impediva al il riconoscimento del beneficio”. CP_1
2. Avverso detta pronuncia ha proposto tempestivo appello , Parte_1 lamentando l'erroneità della gravata sentenza nella parte in cui il giudice di prime cure ha disposto la compensazione delle spese di lite del grado fra le parti.
2.1. Il non si è costituito in giudizio, pur Controparte_1 avendo ricevuto rituale notifica telematica del ricorso in appello in data 17/05/2025, rimanendo, pertanto, contumace.
2.2. All'odierna udienza, all'esito degli adempimenti di cui all'art. 437, comma 1, c.p.c., la causa è stata decisa con separato dispositivo.
3. In via preliminare, rileva il Collegio che il gravame investe la sola statuizione di compensazione delle spese di lite, mentre sul merito delle domande, per come accolte dal Tribunale, si è formato il giudicato interno per omessa impugnazione.
3.1. Nel merito, l'appello è infondato e deve essere respinto.
4. Con un unico ed articolato motivo di gravame sostiene parte appellante: i) è errata la statuizione relativa alle spese di lite, atteso che il Governo, con il mancato corretto recepimento dell'ordinanza della CGUE del 18 maggio 2022, ha costretto la parte ricorrente a dispiegare la presente attività processuale per tutelare le proprie ragioni anche dopo che il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1842 del 16/03/2022 e, infine, la stessa Cassazione, con la sentenza n. 29961 del 2023, avevano statuito il diritto dei docenti precari all'attribuzione della Carta docenti;
ii) non può eccepirsi la circostanza che la Cassazione solo recentemente è intervenuta sul punto, poiché la compensazione delle spese può essere disposta solo nelle ipotesi di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza, e nel caso di specie non è ravvisabile la novità della questione, dal momento che l'atto introduttivo del presente giudizio è stato depositato molto tempo dopo la pronuncia della CGCE, né tantomeno un mutamento giurisprudenziale, in quanto la Suprema Corte si è limitata a confermare il consolidato orientamento di tutti i Tribunali, che avevano già univocamente chiarito come non vi fosse alcuna ragione per non attribuire la carta docente anche ai docenti precari con supplenze annuali o fino al termine delle attività didattiche.
4.1. Come è noto, ai sensi dell'art. 91, comma 1, c.p.c., “il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa”; mentre la compensazione delle spese può essere disposta dal giudice, parzialmente o per l'intero, “se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”. Così dispone l'art. 92, comma 2, c.p.c., nella versione modificata
4 dall'art. 13 d.l. 12 settembre 2014 n. 132, convertito con modificazioni nella legge 10 novembre 2014 n. 162, norma con riferimento alla quale è intervenuta, peraltro, la pronuncia di illegittimità costituzionale (sentenza Corte Costituzionale 19 aprile 2018 n. 77) “nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”.
4.1.1. Nella parte motiva di tale sentenza si legge: “… La regolamentazione delle spese processuali nel giudizio civile risponde alla regola generale victus victori fissata dall'art. 91, primo comma, cod. proc. civ. nella parte in cui - ripetendo l'analoga prescrizione dell'art. 370, primo comma, del codice di procedura civile del 1865 - prevede che "il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa". Quindi la soccombenza si accompagna, di norma, alla condanna al pagamento delle spese di lite. L'alea del processo grava sulla parte soccombente perché è quella che ha dato causa alla lite non riconoscendo,
o contrastando, il diritto della parte vittoriosa ovvero azionando una pretesa rivelatasi insussistente. È giusto, secondo un principio di responsabilità, che chi è risultato essere nel torto si faccia carico, di norma, anche delle spese di lite, delle quali invece debba essere ristorata la parte vittoriosa. Questa Corte ha in proposito affermato che "il costo del processo deve essere sopportato da chi ha reso necessaria l'attività del giudice ed ha occasionato le spese del suo svolgimento" (sentenza n. 135 del 1987). La regolamentazione delle spese di lite è processualmente accessoria alla pronuncia del giudice che la definisce in quanto tale ed è anche funzionalmente servente rispetto alla realizzazione della tutela giurisdizionale come diritto costituzionalmente garantito (art. 24 Cost.). Il "normale complemento" dell'accoglimento della domanda - ha affermato questa Corte (sentenza n. 303 del 1986) - è costituito proprio dalla liquidazione delle spese e delle competenze in favore della parte vittoriosa”. Resta fermo, dunque, il principio generale della soccombenza: ma, aggiunge la Corte Costituzionale, “… è ben possibile - ha affermato questa Corte (sentenza n. 157 del 2014) - “una deroga all'istituto della condanna del soccombente alla rifusione delle spese di lite in favore della parte vittoriosa, in presenza di elementi che la giustifichino (sentenze n. 270 del 2012 e n. 196 del 1982), non essendo, quindi, indefettibilmente coessenziale alla tutela giurisdizionale la ripetizione di dette spese (sentenza n. 117 del 1999)”…. il legislatore ha voluto far riferimento a due ipotesi tassative (assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti), oltre quella della soccombenza reciproca, rimasta invariata nel tempo, … Però la rigidità di queste due sole ipotesi tassative, violando il principio di ragionevolezza e di eguaglianza, ha lasciato fuori altre analoghe fattispecie riconducibili alla stessa ratio giustificativa.
…”. Tali analoghe fattispecie vengono individuate dal Giudice delle Leggi, con riferimento all'ipotesi del mutamento della giurisprudenza su una questione dirimente, nel sopravvenire di una norma di interpretazione autentica o più in generale di uno ius superveniens, soprattutto se nella forma di norma con efficacia retroattiva, ovvero di una pronuncia della medesima Corte Costituzionale, in particolare se di illegittimità costituzionale, o di una Corte europea, o ancora di una nuova regolamentazione nel diritto dell'Unione europea;
o altre analoghe sopravvenienze, tutte ipotesi che “ove concernenti una "questione dirimente" al fine
5 della decisione della controversia, sono connotate da pari "gravità" ed "eccezionalità", ma non sono iscrivibili in un rigido catalogo di ipotesi nominate: necessariamente debbono essere rimesse alla prudente valutazione del giudice della controversia”.
4.1.2. Quanto alla seconda tassativa ipotesi (l'assoluta novità della questione),
“riconducibile, più in generale, ad una situazione di oggettiva e marcata incertezza, non orientata dalla giurisprudenza”, la Corte Costituzionale ha affermato che “In simmetria è possibile ipotizzare altre analoghe situazioni di assoluta incertezza, in diritto o in fatto, della lite, parimenti riconducibili a “gravi ed eccezionali ragioni”, con conseguente contrasto con il principio di ragionevolezza e con quello di eguaglianza (art. 3, primo comma, Cost.) laddove il legislatore del 2014 ha “tenuto fuori dalle fattispecie nominate, che facoltizzano il giudice a compensare le spese di lite in caso di soccombenza totale, le analoghe ipotesi di sopravvenienze relative a questioni dirimenti e a quelle di assoluta incertezza, che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità di quelle tipiche espressamente previste dalla disposizione censurata”; fermo restando, chiosa la Corte, l'obbligo del giudice – derivante dal precetto generale di cui all'art. 111, comma 6, Cost. – di motivare in ogni caso la decisione di compensare le spese di lite, sia nelle ipotesi espressamente previsto dalla legge, sia ove “ricorrano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”.
4.2. Risultano tuttora applicabili, quindi, all'esito della citata pronuncia della Corte Costituzionale, i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità alla cui stregua l'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ., nella parte in cui permette la compensazione delle spese di lite allorché concorrano “gravi ed eccezionali ragioni”, costituisce una norma elastica, quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico-sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili “a priori”, ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito, con un giudizio censurabile in sede di legittimità, in quanto fondato su norme giuridiche (cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 2572 del 22/02/2012, Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 2883 del 10/02/2014, Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 7992 del 11/03/2022).
4.3. Ciò posto, ritiene La Corte che la regolamentazione delle spese di lite effettuata dal Tribunale risulti meritevole di conferma anche all'esito della presente fase di impugnazione.
4.4. Come sopra illustrato, la valutazione che il giudice compie in ordine ai presupposti della compensazione delle spese di lite è “elastica”, e tale “elasticità” di valutazione costituisce, secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n. 21400 del 26/07/2021) un connotato costituzionalmente necessario del potere/dovere del giudice di regolamentare le spese di lite, visto che l'introduzione di un sistema di rigida predeterminazione delle “altre” ragioni, rispetto alla soccombenza reciproca, idonee a giustificare la compensazione, è stata ritenuta in contrasto con la Costituzione, avendo la Corte costituzionale affermato come una rigida “predeterminazione” di ipotesi “tipiche” di compensazione rechi un
“minus” agli artt. 24 e 111 della Carta Fondamentale, visto che “la prospettiva della condanna al pagamento delle spese di lite anche in qualsiasi situazione del tutto imprevista ed imprevedibile per la parte che agisce o resiste in giudizio può costituire una remora ingiustificata a far valere i propri diritti” (Corte cost., sent. n. 77/2018).
4.5. Sovviene, pertanto, a giudizio della Suprema Corte, la discrezionalità del giudice nell'individuazione delle ipotesi idonee ad integrare le (gravi ed eccezionali) ragioni
6 per la compensazione il tratto caratterizzante la disciplina in materia, giacché persino “la stessa ipotesi della soccombenza reciproca”, che “parimenti facoltizza il giudice della controversia a compensare le spese di lite, rappresenta un criterio nient'affatto rigido, ma implica una qualche discrezionalità del giudice che è chiamato ad apprezzare la misura in cui ciascuna parte è al contempo vittoriosa e soccombente” (Corte cost., sent. n. 77 del 2018, cit.). Dunque, nel motivare le ragioni della disposta compensazione, il giudice — sebbene debba astenersi da formule stereotipate o di mero stile — è tenuto, essenzialmente, ad evitare che “siano addotte ragioni illogiche
o erronee, dovendosi ritenere altrimenti sussistente il vizio di violazione di legge” (Cass. Sez. Lav., ord. 9 aprile 2019, n. 9777).
4.6. Va compiuta, dunque, una verifica “in negativo” delle ragioni poste a fondamento della decisione del primo giudice di disporre la compensazione parziale delle spese di lite, in ragione della “elasticità” costituzionalmente necessaria che, come visto, caratterizza il potere giudiziale di compensare le spese processuali, “non essendo … indefettibilmente coessenziale alla tutela giurisdizionale la ripetizione di dette spese” in favore della parte vittoriosa (Corte cost., sent. 21 maggio 2014, n. 157), al fine di verificare che le stesse siano “non illogiche” o “erronee”.
4.7. Nel caso di specie, la valutazione compiuta dal giudice di prime cure non può ritenersi né illogica né erronea, poiché, diversamente rispetto a quanto prospettato dal gravame, al momento della instaurazione della lite (ricorso depositato in data 22/05/2023), la questione oggetto della controversia era ancora ampiamente discussa, tanto che nell'aprile 2023 era stato disposto dal Tribunale di Taranto rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c. sul rilievo delle gravi difficoltà interpretative e dell'assenza all'epoca dell'intervento nomofilattico della Cassazione. Inoltre, la S.C. è intervenuta (successivamente al deposito del ricorso) con la nota sentenza n. 29961, pubblicata il 27/10/2023, che invero non ha eliminato completamente il dibattito interno alla giurisprudenza di merito che si interroga ancora sulle supplenze c.d. brevi.
4.8. Sussistevano, quindi, le condizioni che legittimavano la compensazione delle spese ai sensi dell'art. 92 c.p.c., per come interpretato dalla Consulta, con la richiamata pronuncia n. 77/2018, e dalla giurisprudenza di legittimità, per cui anche l'oggettiva opinabilità delle questioni affrontate o l'oscillante soluzione ad esse data in giurisprudenza integra la nozione di “gravi ed eccezionali ragioni” (ex plurimis da ultimo Cass. n. 7992/2022 cit.).
5. Quanto esposto è sufficiente ai fini del rigetto dell'appello e della integrale conferma della gravata sentenza, rimanendo assorbita ogni altra questione ed argomentazione.
6. Nulla si dispone in punto di spese di lite del grado, stante la contumacia della parte appellata. 10. In considerazione del tipo di statuizione emessa, deve infine darsi atto della sussistenza in capo all'appellante delle condizioni processuali richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato, pur se condizionata alla debenza del contributo inizialmente dovuto.
P.Q.M.
7 La Corte rigetta l'appello. Nulla per le spese di lite del grado. Sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Roma, 26/06/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Del Villano Aceto Dott. Guido Rosa
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