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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 24/07/2025, n. 888 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 888 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: dott.ssa Barbara Fatale Presidente dott. Rosario Murgida Consigliere relatore dott.ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 1059 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
(avv.ti Fabrizio Allegrino e Giovanni Foresta) Pt_1 appellante
E
(avv. Manuela Pancari) CP_1 appellato
Oggetto: appello a sentenza del tribunale di Crotone. Malattia professionale.
Conclusioni: come dai rispettivi atti di causa.
FATTO
1. L' , in accoglimento dell'istanza del 9.1.2006, ha accordato a Pt_1 [...]
, per la broncopatia cronica da pneumoconiosi di origine professionale che lo CP_1 affligge, l'indennizzo commisurato ad una menomazione di grado pari all'undici per cento. Il 14.2.2019, l'assicurato ha denunciato l'aggravamento delle proprie condizioni di salute e ha perciò presentato richiesta di revisione. Contro il diniego dell' ha Pt_1 quindi adito, con ricorso del 17.1.2021, il tribunale di Crotone che, recependo le
Pag. 1 di 4 conclusioni dell'espletata consulenza tecnica d'ufficio, ha riconosciuto il denunciato aggravamento e ha condannato l' resistente a liquidargli una rendita da inabilità CP_2 permanente commisurata al 25 per cento “dalla data della domanda amministrativa del febbraio 2019”, oltre accessori di legge e spese di lite.
2. L' appella la decisione e ne chiede l'integrale riforma perché lamenta: Pt_1
a) che nella valutazione tecnica recepita in sentenza, si sia minimizzata la subentrata coesistenza di una grave affezione cerebro vascolare di origine extraprofessionale che ha determinato una condizione di stasi polmonare che ha influito sulla riconosciuta percentuale di aggravamento;
b) che la commisurazione di tale percentuale sia del tutto immotivata;
c) che i riscontrati valori correnti della funzionalità polmonare corrispondono ad una insufficienza di grado lieve che, in base alla tabella, non raggiunge quella medesima percentuale;
d) che la valutazione del consulente tecnico d'ufficio è affetta da incongruenze diagnostiche essenziali anche per ciò che riguarda la decorrenza retrodatata del danno e la mancata considerazione delle coesistenza extralavorative.
3. Nella resistenza dell'appellato che ha chiesto il rigetto dell'impugnazione assumendola infondata, il Collegio ha disposto una nuova consulenza tecnica d'ufficio e,
a seguito della trattazione scritta dell'udienza di discussione, acquisite le note depositate dalle parti, decide con la presente sentenza.
DIRITTO
4. L'appello è fondato per tre ordini di ragioni.
5. La prima ragione è da rinvenirsi nel fatto – specificamente stigmatizzato dall'appellante – che la consulenza tecnica recepita dalla gravata sentenza è motivata con esclusivo riferimento ai caratteri generali che teoricamente connotano la broncopatia cronica da pneumoconiosi di cui soffre l'appellato, a cui fa seguito l'apodittica conclusione che il grado di inabilità da essa indotta nel caso in esame è pari al 25 per cento. La valutazione risulta del tutto immotivata con riguardo al caso specifico ed è priva di riferimenti all'effettiva insufficienza respiratoria alla quale la percentuale di inabilità va commisurata. Siffatto deficit argomentativo è di immediata percezione e rende inutilizzabile, a fini della decisione, l'elaborato tecnico che invece il tribunale ha condiviso.
6. La seconda ragione è costituita dagli esiti della nuova indagine peritale, disposta dal Collegio, che ha permesso di verificare in termini congrui e convincenti,
Pag. 2 di 4 anche in replica alle osservazioni critiche del consulente dell'assicurato, che: a) la silicosi che affligge quest'ultimo gli provoca una sindrome disventilatoria di tipo restrittivo di grado lieve che non può essersi aggravata nel tempo, perché sin dal 2003 egli non è più esposto a polveri patogene e, dunque, al rischio silicotigeno;
b) l'obiettività clinica dell'apparato respiratorio – non contestata dal consulente di parte che presenziò alle operazioni peritali – è risultata nella norma;
c) gli appropriati esami strumentali eseguiti dall' hanno dato risultati nella norma, anche per quanto concerne il valore della Pt_1 saturazione periferica dell'ossigeno, e non sono contraddetti dai diversi esami clinico strumentali documentati dall'assicurato il cui esito, invece, dipende dal grado di collaborazione del soggetto esaminato e non è dunque affidabile;
d) il quadro clinico riferito allo stato anatomopatologico e funzionale dell'apparato respiratorio, confermato dagli accertamenti strumentali e valutato alla stregua dei parametri tabellari, continua pertanto ad essere causa di un danno biologico dell'undici per cento.
7. La terza ragione discende dalla non riconducibilità a causa di lavoro della sindrome disventilatoria di tipo ostruttivo che il consulente tecnico dell'appellato addebita all'ausiliare del Collegio di non aver considerato. Quest'ultimo, in realtà, nel rimarcare che le pneumoconiosi esitano un deficit respiratorio restrittivo e non ostruttivo, ha motivatamente escluso che il denunciato deficit di tipo ostruttivo integri una conseguenza della silicosi contratta dall'assicurato e abbia origine lavorativa. Con ciò ha implicitamente condiviso il rilievo dell'appellante in merito alla necessità di non coinvolgere nella quantificazione del danno indennizzabile sopravvenienze extraprofessionali, ossia fatti morbosi sopravvenuti che non trovano causa efficiente nella malattia professionale preesistente. E il rilievo è fondato perché gli effetti delle concause sopravvenute extralavorative sono esclusi dalla garanzia indennitaria in quanto privi di un rapporto di derivazione eziologica con l'evento indennizzato (cfr. Corte Cost. 17/1995
e, tra le tante, Cass. n. 3467/2005 e n. 3120/1986)1. 1 Cass. 6201/2003: “In materia di rendita per inabilità permanente da silicosi, ai sensi dell'art. 5 della legge
27 dicembre 1975 n. 780, ove si verifichi un aggravamento delle condizioni di salute dell'assicurato, ai fini della revisione della rendita stessa è necessario previamente accertare se detto aggravamento sia derivato o meno dalla tecnopatia, e soltanto in ipotesi affermativa possono assumere rilevanza, agli effetti della misura della inabilità complessiva da valutare nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 145 d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, le associazioni della silicosi con le forme morbose dell'apparato respiratorio e cardiocircolatorio.
In ogni caso ai fini della revisione della rendita è sufficiente il peggioramento delle condizioni di salute
Pag. 3 di 4 8. Ne consegue, in riforma della gravata sentenza, il rigetto della domanda di aggravamento proposta dall'assicurato.
9. In difetto della declaratoria di incapienza reddituale che è prevista dall'art. 152 disp. att. c.p.c., le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
10. Le spese delle consulenze tecniche d'ufficio espletate nei due gradi di giudizio si pongono invece a carico di entrambe le parti in solido (Cass. 11068/2020).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall' , con ricorso Pt_1 depositato il 08/11/2023, avverso la sentenza del Tribunale di Crotone, giudice del lavoro,
n. 816/2023, pubblicata in data 27/10/2023, così provvede:
1. Accoglie l'appello e, in riforma della gravata sentenza, rigetta il ricorso proposto da;
CP_1
2. Condanna l'appellato a rifondere all' le spese di lite che liquida in € 2.700 Pt_1 per il primo grado e in € 3.000 per il secondo, oltre accessori e rimborsi di legge;
3. Pone definitivamente a carico delle parti in solido le spese delle espletate consulenze tecniche d'ufficio.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di appello di Catanzaro, sezione lavoro, del 07/07/2025.
Il Consigliere estensore La Presidente dott. Rosario Murgida dott.ssa Barbara Fatale
dell'assicurato, anche se non comportante un aggravamento della silicosi, purché dipendente, per un nesso di derivazione causale, dalla malattia silicotica”.
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In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: dott.ssa Barbara Fatale Presidente dott. Rosario Murgida Consigliere relatore dott.ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 1059 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
(avv.ti Fabrizio Allegrino e Giovanni Foresta) Pt_1 appellante
E
(avv. Manuela Pancari) CP_1 appellato
Oggetto: appello a sentenza del tribunale di Crotone. Malattia professionale.
Conclusioni: come dai rispettivi atti di causa.
FATTO
1. L' , in accoglimento dell'istanza del 9.1.2006, ha accordato a Pt_1 [...]
, per la broncopatia cronica da pneumoconiosi di origine professionale che lo CP_1 affligge, l'indennizzo commisurato ad una menomazione di grado pari all'undici per cento. Il 14.2.2019, l'assicurato ha denunciato l'aggravamento delle proprie condizioni di salute e ha perciò presentato richiesta di revisione. Contro il diniego dell' ha Pt_1 quindi adito, con ricorso del 17.1.2021, il tribunale di Crotone che, recependo le
Pag. 1 di 4 conclusioni dell'espletata consulenza tecnica d'ufficio, ha riconosciuto il denunciato aggravamento e ha condannato l' resistente a liquidargli una rendita da inabilità CP_2 permanente commisurata al 25 per cento “dalla data della domanda amministrativa del febbraio 2019”, oltre accessori di legge e spese di lite.
2. L' appella la decisione e ne chiede l'integrale riforma perché lamenta: Pt_1
a) che nella valutazione tecnica recepita in sentenza, si sia minimizzata la subentrata coesistenza di una grave affezione cerebro vascolare di origine extraprofessionale che ha determinato una condizione di stasi polmonare che ha influito sulla riconosciuta percentuale di aggravamento;
b) che la commisurazione di tale percentuale sia del tutto immotivata;
c) che i riscontrati valori correnti della funzionalità polmonare corrispondono ad una insufficienza di grado lieve che, in base alla tabella, non raggiunge quella medesima percentuale;
d) che la valutazione del consulente tecnico d'ufficio è affetta da incongruenze diagnostiche essenziali anche per ciò che riguarda la decorrenza retrodatata del danno e la mancata considerazione delle coesistenza extralavorative.
3. Nella resistenza dell'appellato che ha chiesto il rigetto dell'impugnazione assumendola infondata, il Collegio ha disposto una nuova consulenza tecnica d'ufficio e,
a seguito della trattazione scritta dell'udienza di discussione, acquisite le note depositate dalle parti, decide con la presente sentenza.
DIRITTO
4. L'appello è fondato per tre ordini di ragioni.
5. La prima ragione è da rinvenirsi nel fatto – specificamente stigmatizzato dall'appellante – che la consulenza tecnica recepita dalla gravata sentenza è motivata con esclusivo riferimento ai caratteri generali che teoricamente connotano la broncopatia cronica da pneumoconiosi di cui soffre l'appellato, a cui fa seguito l'apodittica conclusione che il grado di inabilità da essa indotta nel caso in esame è pari al 25 per cento. La valutazione risulta del tutto immotivata con riguardo al caso specifico ed è priva di riferimenti all'effettiva insufficienza respiratoria alla quale la percentuale di inabilità va commisurata. Siffatto deficit argomentativo è di immediata percezione e rende inutilizzabile, a fini della decisione, l'elaborato tecnico che invece il tribunale ha condiviso.
6. La seconda ragione è costituita dagli esiti della nuova indagine peritale, disposta dal Collegio, che ha permesso di verificare in termini congrui e convincenti,
Pag. 2 di 4 anche in replica alle osservazioni critiche del consulente dell'assicurato, che: a) la silicosi che affligge quest'ultimo gli provoca una sindrome disventilatoria di tipo restrittivo di grado lieve che non può essersi aggravata nel tempo, perché sin dal 2003 egli non è più esposto a polveri patogene e, dunque, al rischio silicotigeno;
b) l'obiettività clinica dell'apparato respiratorio – non contestata dal consulente di parte che presenziò alle operazioni peritali – è risultata nella norma;
c) gli appropriati esami strumentali eseguiti dall' hanno dato risultati nella norma, anche per quanto concerne il valore della Pt_1 saturazione periferica dell'ossigeno, e non sono contraddetti dai diversi esami clinico strumentali documentati dall'assicurato il cui esito, invece, dipende dal grado di collaborazione del soggetto esaminato e non è dunque affidabile;
d) il quadro clinico riferito allo stato anatomopatologico e funzionale dell'apparato respiratorio, confermato dagli accertamenti strumentali e valutato alla stregua dei parametri tabellari, continua pertanto ad essere causa di un danno biologico dell'undici per cento.
7. La terza ragione discende dalla non riconducibilità a causa di lavoro della sindrome disventilatoria di tipo ostruttivo che il consulente tecnico dell'appellato addebita all'ausiliare del Collegio di non aver considerato. Quest'ultimo, in realtà, nel rimarcare che le pneumoconiosi esitano un deficit respiratorio restrittivo e non ostruttivo, ha motivatamente escluso che il denunciato deficit di tipo ostruttivo integri una conseguenza della silicosi contratta dall'assicurato e abbia origine lavorativa. Con ciò ha implicitamente condiviso il rilievo dell'appellante in merito alla necessità di non coinvolgere nella quantificazione del danno indennizzabile sopravvenienze extraprofessionali, ossia fatti morbosi sopravvenuti che non trovano causa efficiente nella malattia professionale preesistente. E il rilievo è fondato perché gli effetti delle concause sopravvenute extralavorative sono esclusi dalla garanzia indennitaria in quanto privi di un rapporto di derivazione eziologica con l'evento indennizzato (cfr. Corte Cost. 17/1995
e, tra le tante, Cass. n. 3467/2005 e n. 3120/1986)1. 1 Cass. 6201/2003: “In materia di rendita per inabilità permanente da silicosi, ai sensi dell'art. 5 della legge
27 dicembre 1975 n. 780, ove si verifichi un aggravamento delle condizioni di salute dell'assicurato, ai fini della revisione della rendita stessa è necessario previamente accertare se detto aggravamento sia derivato o meno dalla tecnopatia, e soltanto in ipotesi affermativa possono assumere rilevanza, agli effetti della misura della inabilità complessiva da valutare nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 145 d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, le associazioni della silicosi con le forme morbose dell'apparato respiratorio e cardiocircolatorio.
In ogni caso ai fini della revisione della rendita è sufficiente il peggioramento delle condizioni di salute
Pag. 3 di 4 8. Ne consegue, in riforma della gravata sentenza, il rigetto della domanda di aggravamento proposta dall'assicurato.
9. In difetto della declaratoria di incapienza reddituale che è prevista dall'art. 152 disp. att. c.p.c., le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
10. Le spese delle consulenze tecniche d'ufficio espletate nei due gradi di giudizio si pongono invece a carico di entrambe le parti in solido (Cass. 11068/2020).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall' , con ricorso Pt_1 depositato il 08/11/2023, avverso la sentenza del Tribunale di Crotone, giudice del lavoro,
n. 816/2023, pubblicata in data 27/10/2023, così provvede:
1. Accoglie l'appello e, in riforma della gravata sentenza, rigetta il ricorso proposto da;
CP_1
2. Condanna l'appellato a rifondere all' le spese di lite che liquida in € 2.700 Pt_1 per il primo grado e in € 3.000 per il secondo, oltre accessori e rimborsi di legge;
3. Pone definitivamente a carico delle parti in solido le spese delle espletate consulenze tecniche d'ufficio.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di appello di Catanzaro, sezione lavoro, del 07/07/2025.
Il Consigliere estensore La Presidente dott. Rosario Murgida dott.ssa Barbara Fatale
dell'assicurato, anche se non comportante un aggravamento della silicosi, purché dipendente, per un nesso di derivazione causale, dalla malattia silicotica”.
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