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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XIV, sentenza 08/01/2026, n. 153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 153 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 153/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 14, riunita in udienza il
11/11/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
PILLITTERI SALVATORE, Presidente
RO IGNAZIO, Relatore
SALEMI ANNIBALE RENATO, Giudice
in data 11/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3659/2023 depositato il 18/07/2023
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa - Via Giuseppe Panico N. 4 96100 Siracusa SR
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Societa' A Responsabilita' Limitata Semplificata Resistente_2. - P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso Viale Pantanelli N. 3 96100 Siracusa SR
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 306/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SIRACUSA sez.
1 e pubblicata il 30/01/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7032J00742/2018 IRES-ALTRO 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7032J00742/2018 IVA-ALTRO 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7032J00742/2018 IRAP 2013
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti. Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate di Siracusa chiedeva (ex art. 51 Dpr n. 633/1972 e art. 32 Dpr n. 600/1973) alla
Società_1 srl la documentazione riguardante i rapporti intrattenuti con la Società_2 Ltd negli anni 2013, 2014, 2015 e 2016 (cfr. documentazione in atti).
All'esito dei riscontri notificava alla Società_1 srls gli Avvisi di accertamento n. TY7032J00742/2018 per l'anno di imposta 2013 e n. TY7032J01617/2018 per l'anno di imposta 2014: così recuperando a tassazione importi non dichiarati (cfr. provvedimenti in atti).
La presente controversia afferisce all'anno di imposta 2013 per il quale l'Agenzia motivava il proprio provvedimento ritenendo che non fossero stati forniti sufficienti elementi con riguardo a prestazioni di
“sponsorizzazione” (cfr. provvedimento in atti).
La Società impugnava il provvedimento in parola contestando la legittimità della pretesa sotto molteplici profili (cfr. ricorso introduttivo).
L'Agenzia delle entrate si costituiva e contro deduceva.
Il primo Giudice con sentenza n. 306/01/2023 accoglieva il ricorso della Società ritenendo fondata l'eccepita carenza di legittimazione del soggetto che aveva sottoscritto l'atto impugnato ed infondato il recupero (cfr. sentenza di I grado in atti).
L'Agenzia delle entrate ha gravato la citata sentenza chiedendone - per i motivi che di seguito saranno esaminati – la riforma (cfr. appello in atti).
La Società contribuente non si è costituita.
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Collegio nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e va accolto.
Va riformata la sentenza impugnata.
Per ragioni di sintesi processuale e di economia di scrittura i diversi motivi di appello vengono di seguito succintamente esaminati.
1.- L'Amministrazione ha documentalmente provato (art. 58 d.lvo 546 del 1992) la legittimazione del soggetto che ha sottoscritto il provvedimento originariamente impugnato: ha prodotto l' atto dispositivo n. 2192/
Società_3 del 11/05/2018 con il quale il Direttore provinciale pro tempore ha attribuito la relativa delega di firma (cfr. documentazione in atti). La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “ … in caso di contestazione, l'Amministrazione finanziaria
è tenuta a dimostrare la sussistenza della delega, sebbene non necessariamente dal primo grado, visto che si tratta di un atto che non attiene alla legittimazione processuale, avendo l'avviso di accertamento natura sostanziale e non processuale (Cassazione, 21/06/2016, n. 12781).
2.- L'Amministrazione ha accertato e provato che AN IO era rappresentante legale nel 2013 della società che ha emesso la fattura in favore della soc. Società_1 srls, la Società_2 ltd e che lo stesso aveva posto in essere numerose operazioni di movimenti di capitale verso LT (cfr. documentazione in atti).
Tra le operazioni finanziarie sono state riscontrare anche quelle con la Società_2 Ltd e la XT OR asd.
La documentazione prodotta dalle citate Società – in evasione delle richieste dell'Amministrazione - è risultata lacunosa.
3.- La Società_2 Ltd. – nel periodo oggetto di accertamento - è risultata priva di una concreta organizzazione, di risorse umane e strumentali: la sede legale corrispondeva, fino al 2014, alla privata abitazione del legale rappresentante, non era titolare di automezzi, nei diversi periodi aveva stipulato contratti promo - pubblicitari con diverse società dalle quali aveva incassato (mediante bonifici e assegni) somme di importi diversi (cfr. documentazione in atti).
4.- L'art. 1, lett. a), del D. lgs 74/2000, dispone che per “fatture o altri documenti per operazioni inesistenti si intendono le fatture o gli altri documenti aventi rilievo probatorio analogo in base alle norme tributarie, emessi a fronte di operazioni non realmente effettuate in tutto o in parte o che indicano i corrispettivi o l'imposta sul valore aggiunto in misura superiore a quella reale, ovvero che riferiscono l'operazione a soggetti diversi da quelli effettivi ...”.
La Giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il concetto di “operazioni inesistenti” è da intendersi in senso ampio: non si riduce alle ipotesi di “totale inesistenza” (c.d. “inesistenza assoluta”) “soggettiva” ovvero
“oggettiva” delle operazioni indicate nel documento: rientrano nella nozione di “operazioni inesistenti” anche i casi in cui la situazione rappresentata nelle fatture non corrisponde all'operazione economica effettivamente realizzata
(Cassazione penale, n. 25812/2012).
- Per le argomentazioni che precedono l' originario Avviso di accertamento n. TY7032J00742/2018, emesso a carico della soc. Società_1 srls, per l'anno 2013 deve ritenersi fondato e legittimo avendo l' Agenzia offerto concreti elementi idonei a dimostrarne la fondatezza e la legittimità della pretesa.
Va riformata la sentenza impugnata.
Le spese (anche in assenza di costituzione dell'appellato - c.d. principio di “causalità” – Cassazione,
Ordinanza 5 marzo 2021 n. 5842) vengono liquidate come da dispositivo (art. 15 d.lvo 546 del 1992).
P.Q.M.
P.Q.M.
Accoglie l'appello. Riforma la sentenza impugnata.
Condanna la Società appellata alle spese di questo grado, in favore dell'Agenzia appellante, che liquida in euro 500,00 (cinquecento/00).
Palermo, 11 novembre 2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
IO EN TO RI
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 14, riunita in udienza il
11/11/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
PILLITTERI SALVATORE, Presidente
RO IGNAZIO, Relatore
SALEMI ANNIBALE RENATO, Giudice
in data 11/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3659/2023 depositato il 18/07/2023
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa - Via Giuseppe Panico N. 4 96100 Siracusa SR
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Societa' A Responsabilita' Limitata Semplificata Resistente_2. - P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso Viale Pantanelli N. 3 96100 Siracusa SR
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 306/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SIRACUSA sez.
1 e pubblicata il 30/01/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7032J00742/2018 IRES-ALTRO 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7032J00742/2018 IVA-ALTRO 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7032J00742/2018 IRAP 2013
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti. Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate di Siracusa chiedeva (ex art. 51 Dpr n. 633/1972 e art. 32 Dpr n. 600/1973) alla
Società_1 srl la documentazione riguardante i rapporti intrattenuti con la Società_2 Ltd negli anni 2013, 2014, 2015 e 2016 (cfr. documentazione in atti).
All'esito dei riscontri notificava alla Società_1 srls gli Avvisi di accertamento n. TY7032J00742/2018 per l'anno di imposta 2013 e n. TY7032J01617/2018 per l'anno di imposta 2014: così recuperando a tassazione importi non dichiarati (cfr. provvedimenti in atti).
La presente controversia afferisce all'anno di imposta 2013 per il quale l'Agenzia motivava il proprio provvedimento ritenendo che non fossero stati forniti sufficienti elementi con riguardo a prestazioni di
“sponsorizzazione” (cfr. provvedimento in atti).
La Società impugnava il provvedimento in parola contestando la legittimità della pretesa sotto molteplici profili (cfr. ricorso introduttivo).
L'Agenzia delle entrate si costituiva e contro deduceva.
Il primo Giudice con sentenza n. 306/01/2023 accoglieva il ricorso della Società ritenendo fondata l'eccepita carenza di legittimazione del soggetto che aveva sottoscritto l'atto impugnato ed infondato il recupero (cfr. sentenza di I grado in atti).
L'Agenzia delle entrate ha gravato la citata sentenza chiedendone - per i motivi che di seguito saranno esaminati – la riforma (cfr. appello in atti).
La Società contribuente non si è costituita.
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Collegio nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e va accolto.
Va riformata la sentenza impugnata.
Per ragioni di sintesi processuale e di economia di scrittura i diversi motivi di appello vengono di seguito succintamente esaminati.
1.- L'Amministrazione ha documentalmente provato (art. 58 d.lvo 546 del 1992) la legittimazione del soggetto che ha sottoscritto il provvedimento originariamente impugnato: ha prodotto l' atto dispositivo n. 2192/
Società_3 del 11/05/2018 con il quale il Direttore provinciale pro tempore ha attribuito la relativa delega di firma (cfr. documentazione in atti). La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “ … in caso di contestazione, l'Amministrazione finanziaria
è tenuta a dimostrare la sussistenza della delega, sebbene non necessariamente dal primo grado, visto che si tratta di un atto che non attiene alla legittimazione processuale, avendo l'avviso di accertamento natura sostanziale e non processuale (Cassazione, 21/06/2016, n. 12781).
2.- L'Amministrazione ha accertato e provato che AN IO era rappresentante legale nel 2013 della società che ha emesso la fattura in favore della soc. Società_1 srls, la Società_2 ltd e che lo stesso aveva posto in essere numerose operazioni di movimenti di capitale verso LT (cfr. documentazione in atti).
Tra le operazioni finanziarie sono state riscontrare anche quelle con la Società_2 Ltd e la XT OR asd.
La documentazione prodotta dalle citate Società – in evasione delle richieste dell'Amministrazione - è risultata lacunosa.
3.- La Società_2 Ltd. – nel periodo oggetto di accertamento - è risultata priva di una concreta organizzazione, di risorse umane e strumentali: la sede legale corrispondeva, fino al 2014, alla privata abitazione del legale rappresentante, non era titolare di automezzi, nei diversi periodi aveva stipulato contratti promo - pubblicitari con diverse società dalle quali aveva incassato (mediante bonifici e assegni) somme di importi diversi (cfr. documentazione in atti).
4.- L'art. 1, lett. a), del D. lgs 74/2000, dispone che per “fatture o altri documenti per operazioni inesistenti si intendono le fatture o gli altri documenti aventi rilievo probatorio analogo in base alle norme tributarie, emessi a fronte di operazioni non realmente effettuate in tutto o in parte o che indicano i corrispettivi o l'imposta sul valore aggiunto in misura superiore a quella reale, ovvero che riferiscono l'operazione a soggetti diversi da quelli effettivi ...”.
La Giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il concetto di “operazioni inesistenti” è da intendersi in senso ampio: non si riduce alle ipotesi di “totale inesistenza” (c.d. “inesistenza assoluta”) “soggettiva” ovvero
“oggettiva” delle operazioni indicate nel documento: rientrano nella nozione di “operazioni inesistenti” anche i casi in cui la situazione rappresentata nelle fatture non corrisponde all'operazione economica effettivamente realizzata
(Cassazione penale, n. 25812/2012).
- Per le argomentazioni che precedono l' originario Avviso di accertamento n. TY7032J00742/2018, emesso a carico della soc. Società_1 srls, per l'anno 2013 deve ritenersi fondato e legittimo avendo l' Agenzia offerto concreti elementi idonei a dimostrarne la fondatezza e la legittimità della pretesa.
Va riformata la sentenza impugnata.
Le spese (anche in assenza di costituzione dell'appellato - c.d. principio di “causalità” – Cassazione,
Ordinanza 5 marzo 2021 n. 5842) vengono liquidate come da dispositivo (art. 15 d.lvo 546 del 1992).
P.Q.M.
P.Q.M.
Accoglie l'appello. Riforma la sentenza impugnata.
Condanna la Società appellata alle spese di questo grado, in favore dell'Agenzia appellante, che liquida in euro 500,00 (cinquecento/00).
Palermo, 11 novembre 2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
IO EN TO RI