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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 16/09/2025, n. 516 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 516 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
n. 3049/2022 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cuneo
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Cuneo – Sezione Civile – in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott.ssa Giusy Ciampa ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° Grado iscritta al n. 3049 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022 avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
TRA
(c.f. ), rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa, come da procura in atti, dall'Avv. LINGUA PIER PAOLO (c.f.
) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio legale in C.F._2
Saluzzo (CN), Piazza Vineis n. 11;
OPPONENTE
E
(c.f. e p.iva. ), Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'Avv. CARBONETTI FABRIZIO
(c.f. ) ed elettivamente domiciliata presso il relativo indirizzo C.F._3
PEC: ; Email_1
OPPOSTA
NONCHÈ
(c.f. e p.iva. ), quale Controparte_2 P.IVA_2 Controparte_3
della società (c.f. ), rappresentata e difesa, come da Controparte_4 P.IVA_3 procura in atti, dall'Avv. MACCHIA ANTHONY (c.f. ) e da C.F._4
1 ritenersi elettivamente domiciliata presso il relativo indirizzo PEC:
Email_2
INTERVENUTA
E
c.f. e p.iva. ), rappresentata e difesa, come Controparte_5 P.IVA_4 da procura in atti, dall'Avv. MACCHIA ANTHONY (c.f. ) e C.F._4
da ritenersi elettivamente domiciliata presso il relativo indirizzo PEC:
Email_2
INTERVENUTA
CONCLUSIONI
- Per parte opponente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis,
IN VIA PRELIMINARE
1) dichiarare nullo, annullare e/o revocare l'opposto decreto ingiuntivo n.
1034/2022 pronunciato nel procedimento monitorio iscritto al n. R.G.
2346/2022 dal Tribunale di Cuneo, nella persona del Giudic dott.ssa Giusy
Ciampa, in data 5 ottobre 2022, in quanto il credito derivante dal contratto di mutuo ipotecario del 3 aprile 2006 a rogito del Notaio di Persona_1
Torinod (rep. 14585) deve ritenersi prescritto per decorrenza del termine ordinario;
2) per l'effetto dichiarare che nulla è più dovuto in punto capitale, interessi e
spese dalla signora in favore della Pt_1 Parte_1 Controparte_1
.
[...]
IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO
- rideterminare il decreto ingiuntivo n. 1034/2022 pronunciato nel procedimento monitorio iscritto al n. R.G. 2346/2022 dal Tribunale di Cuneo, nella persona del Giudic dott.ssa Giusy Ciampa, in data 5 ottobre 2022 nella veriore somma che verrà accertata in corso di causa.
IN OGNI CASO con vittoria di spese, onorari di causa, oltre I.V.A. e C.P.A”;
- Per parte opposta (non comparsa all'udienza di p.c. del 25.2.2025 e, quindi, come da comparsa di costituzione):
2 “- in via incidentale riconoscere al Decreto Ingiuntivo opposto la provvisoria esecutorietà;
- nel merito respingere tutte le domande attore in quanto infondate in fatto e in diritto ed in ogni caso non provate;
- in ogni caso condannare l'opponente al pagamento della complessiva somma di
Euro 94.998,00, oltre ulteriori interessi di mora al tasso convenzionale (art. 4 contratto di mutuo) pari al TEGM per le operazioni di mutuo a tasso variabile, aumentato della metà, a decorrere dal 22.7.2022, o delle diverse maggiori o minori somme che risulteranno di giustizia.
Con condanna dell'attore al pagamento di spese, diritti ed onorari di lite anche per la fase di opposizione”;
- Per le parti intervenute:
“Nel merito
- respingere tutte le domande attore in quanto infondate in fatto e in diritto ed in ogni caso non provate e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto in ogni sua parte;
- condannare l'opponente al pagamento della complessiva somma di Euro
94.998,00, oltre ulteriori interessi di mora al tasso convenzionale (art. 4 contratto di mutuo) pari al TEGM per le operazioni di mutuo a tasso variabile, aumentato della metà, a decorrere dal 22.7.2022, o delle diverse maggiori o minori somme che risulteranno di giustizia.
- Con vittoria delle spese e competenze di causa, anche per la fase di opposizione”.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132
c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, Legge 18.6.2009, n. 69.
Premessa
Con atto di citazione notificato in data 21.11.2022, ha Parte_1
convenuto in giudizio (d'ora innanzi, per brevità, Controparte_1
Contr
per ottenere la revoca del decreto ingiuntivo n. 1034/2022 (R.G. n. 2346/2022)
3 emesso in favore dell'opposta da codesto Tribunale in data 5.10.2022, notificato all'opponente in data 17.10.2022, avente ad oggetto la condanna dell'opponente, in solido con , al pagamento di € 94.998,00 (oltre interessi e spese di Controparte_7
procedura) a titolo di insoluto derivante dal contratto di finanziamento (mutuo ipotecario) stipulato dagli ingiunti in data 3.4.2006.
In particolare, l'opponente ha eccepito la prescrizione del credito (essendo decorsi
“più di 10 anni dalla notifica alla opponente dell'atto di precetto, perfezionatasi nel mese di luglio 2012, con la quale quest'ultima, unitamente al signor CP
veniva dichiarata decaduta dal beneficio del termine stante il mancato
[...] pagamento di rate di ammortamento scadute”), l'impossibilità di quantificare con esattezza l'asserito credito vantato dalla opposta (non essendovi “traccia della necessaria documentazione attestante il prezzo di aggiudicazione del fabbricato” oggetto della procedura esecutiva promossa dalla opposta sull'immobile posto a garanzia del credito) e l'esistenza di “seri dubbi” – a fronte di un'esposizione debitoria al momento di erogazione del mutuo, pari ad Euro 87.000,00 in punto capitale, aumentata fino ad Euro 94.988,00, in punto capitale ed interessi, nonostante la distribuzione del ricavato derivante dall'esecuzione immobiliare – circa la corretta applicazione dei tassi d interesse moratori (“che ad una prima e sommaria analisi della copia di estratto autenticato ex art. 50 TUB prodotto in causa, sembrerebbero avere natura anatocistica”). Sulla scorta di tali motivi, ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo o, in subordine, la rideterminazione dell'importo dovuto.
Con comparsa depositata in data 15.3.2023 si è costituita la opposta, contestando la fondatezza dell'opposizione, sia in punto di prescrizione (stante l'effetto interruttivo permanente determinato dall'instaurazione della procedura esecutiva immobiliare conclusasi il 26.1.2016) sia in ordine alla formazione del saldo debitorio (posto che, come evincibile già dall'estratto conto prodotto in sede monitoria, la complessiva somma di Euro 31.935,27 ricavata all'esecuzione è stata già contabilizzata e posta a deconto del maggior credito vantato) ed alla piena legittimità degli interessi moratori applicati. Ha chiesto pertanto, previa concessione della provvisoria esecutività del decreto opposto, la conferma dello stesso, con vittoria di spese.
Alla prima udienza, del 6.4.2023, il Giudice ha concesso la provvisoria esecuzione
4 del d.i. opposto ex art. 648 c.p.c., assegnando alle parti termine per l'esperimento della procedura di mediazione obbligatoria.
Con atto di intervento depositata in data 28.6.2023 si è costituita la CP_2
quale della società nuova titolare del
[...] Controparte_3 Controparte_4
credito, facendo proprie le difese svolte dalla opposta.
Alla successiva udienza del 31.10.2023, rilevato l'avveramento della suddetta condizione di procedibilità, stante la richiesta delle parti, sono stati assegnati i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c.
Con ulteriore atto di intervento depositato in data 16.1.2024 si è altresì costituita, con il medesimo difensore della la in qualità di nuova CP_2 Controparte_5
titolare del credito per cui è causa, facendo proprie le difese e richieste già svolte dalla parte opposta e dalla prima intervenuta.
All'udienza del 2.5.2024, ritenuta la superfluità di approfondimenti istruttori, la causa
è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 25.2.2025 ove, sulla base delle conclusioni rassegnate dalle parti, la causa è stata assunta in decisione previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
Cessione del credito in corso di causa
1. Preliminarmente va evidenziato che, nonostante il legittimo intervento in giudizio delle cessionarie del credito per cui è causa, la pronuncia (salvi i suoi effetti anche nei confronti di queste ultime) verrà formulata nei confronti delle parti originarie del giudizio: come chiarito anche dalla giurisprudenza di legittimità, infatti,
“la cessione di credito determina la successione a titolo particolare del cessionario nel diritto controverso, cui consegue, ai sensi dell'art. 111 c.p.c., la valida prosecuzione del giudizio tra le parti originarie e la conservazione della legittimazione da parte del cedente, in qualità di sostituto processuale del cessionario, anche in caso d'intervento di quest'ultimo fino alla formale estromissione del primo dal giudizio, attuabile solo con provvedimento giudiziale e previo consenso di tutte le parti” (Cass. civ. n. 22424/2009).
Merito
2. Nel merito, l'opposizione è infondata e va rigettata.
5 2.1. È noto che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, venendo in rilievo un rapporto processuale “a parti invertite”, l'onere di provare l'an ed il quantum della pretesa grava sulla parte opposta, essendo a carico dell'opponente quello relativo fatto modificativo/estintivo della pretesa creditoria.
2.2. Con specifico riguardo al riparto dell'onere probatorio in materia contrattuale, poi, rappresenta oramai ius receptum il principio a tenore del quale – in base al combinato disposto degli artt. 1218 e 2697 c.c., coordinato con l'art. 115 c.p.c. e col principio di vicinanza della prova – incombe al preteso creditore allegare e provare la fonte (legale o negoziale) dell'obbligazione di pagamento che assume inadempiuta, totalmente o parzialmente, e, ciò fatto, spetta al preteso debitore allegare e provare di avere esattamente adempiuto o altri fatti idonei a paralizzare la pretesa creditoria (ex multis: Cass. civ. Sez. Un. n. 13533/2001).
3. Ebbene, nel caso di esame, l'esistenza del contratto di mutuo ipotecario del posto fondamento del credito richiesto in sede monitoria, stipulato in data 3.4.2006 dai sig.ri e e l'effettiva erogazione della Controparte_7 Parte_1
somma mutuata trovano riscontro nella documentazione prodotta dalla opposta già in sede monitoria (in particolare, nell'atto per notar dott. n. rep. 14585, Persona_2
n. racc. 6017 sub doc. 2 fascicolo monitorio) e non risultano oggetto di alcuna specifica contestazione.
4. Analogamente la formazione del saldo debitorio risulta già compiutamente rappresentata dall'estratto prodotto in sede monitoria (v. doc. 3), che riporta l'intero andamento del rapporto di finanziamento dalla data di accensione dello stesso sino al
21.7.2022, ivi inclusi i versamenti contabilizzati derivanti dall'incasso delle somme ricavate dall'esecuzione immobiliare instaurata nei confronti del sig. CP
documentati in sede di comparsa di costituzione (cfr. doc. 7 e 8 allegati alla comparsa
BNL e pagg. 10 e 11 estratto conto sub doc. 3 fascicolo monitorio), pari a complessivi
Euro 31.935,27.
5. Spettava, quindi, a parte opponente fornire prova circa la sussistenza di un fatto modificativo e/o estintivo della pretesa creditizia. Tale onere non risulta assolto.
6. L'unica difesa dotata di sufficiente specificità è rappresentata dalla formulata eccezione di prescrizione del credito.
6 6.1. Tale eccezione, tuttavia, tenuto conto di quanto rappresentato e documentato dalla opposta, non oggetto di alcuna replica da parte della difesa di parte opponente, non si reputa fondata.
6.2. Rappresenta circostanza ammessa dalla stessa opponente l'avvenuta ricezione dell'atto di precetto del 13.1.2012, contenente la dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine, stante il mancato pagamento delle rate di ammortamento scadute.
Contr
6.3. Come documentato dalla in sede di costituzione, la stessa – con atto di pignoramento del 16.3.2012 (doc. 4 produzione opposta), ritualmente notificato – ha instaurato una procedura esecutiva immobiliare per il recupero del credito derivante dall'originario mutuo ipotecario ai danni del sig. (coobligato in solido CP
con la odierna opponente), procedura conclusasi solo in data 26.1.2016 mediante approvazione del progetto di distribuzione (doc. 6 produzione opposta).
6.4. Come meglio chiarito dalla giurisprudenza di legittimità tra gli atti interruttivi della prescrizione viene in rilievo anche quello con cui si introduce il processo esecutivo (art. 2943, comma 1, c.c.): a questo atto l'art. 2945, comma 2 c.c. ricollega l'effetto interruttivo permanente sino al momento in cui il procedimento coattivo stesso giunga a un risultato che possa considerarsi equipollente a ciò che la medesima norma individua, per la giurisdizione cognitiva, nel passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio (v. Cass. civ. n. 8644/2020; Cass. civ. n.
12239/2019; Cass. civ. n. 3741/2017; Cass. civ. n. 8219/2002; Cass. civ. n.
4203/2002; Cass. civ. n. 6165/1985): ciò, in particolare, si verifica quando il processo di esecuzione abbia fatto conseguire al creditore procedente l'attuazione coattiva, in tutto o in parte, del suo diritto, ovvero, alternativamente, “quando la realizzazione della pretesa esecutiva non sia conseguita per motivi diversi dall'estinzione del processo, quali, ad esempio, la mancanza o l'insufficienza del ricavato delle vendita, la perdita successiva del bene assoggettato ad espropriazione e simili” (Cass. civ. n.
12239/2019, cit.; Cass. civ. n. 4203/2002, cit., pag. 17).
6.5. La ratio, nella logica della disciplina della prescrizione, risiede nella considerazione che, quando pende il processo, anche esecutivo, la condotta del creditore non può dirsi inerziale e quindi significativa ai fini dei riflessi sulla
7 persistenza del diritto;
mentre, a norma dell'art. 2945, co. 3 c.p.c., quando quel processo si chiuda per mancanza d'iniziativa del creditore, che non lo coltivi come la legge impone, allora quella permanenza dell'effetto viene meno, fermo l'originario atto interruttivo che, pertanto, riprende un effetto istantaneo.
6.6. Di tale effetto interruttivo il creditore certamente si giova anche nei confronti del coobligato solidale non attinto dalla procedura esecutiva, tenuto conto del disposto dell'art. 1310 c.c. Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, infatti,
“la disciplina dell'art. 1310, comma 2, c.c., sull'estensibilità dell'interruzione della prescrizione agli altri condebitori solidali, va completata con la disciplina degli effetti della durata dell'interruzione contenuta nell'art. 2945 c.c., con la conseguenza che l'azione giudiziaria e la pendenza del relativo processo determinano
l'interruzione permanente della prescrizione anche nei confronti del condebitore rimasto estraneo al giudizio” (Cass. civ. n. 8136/2001; Cass. civ. n. 1406/2011, richiamate, da ultimo, da Cass. civ. n. 8208/2025).
6.7. Ne discende che, nel caso di specie, l'effetto interruttivo della prescrizione determinato dalla pendenza della procedura esecutiva ha avuto carattere permanente, talché il termine prescrizionale ha cominciato nuovamente a decorrere solo a partire dalla definizione della procedura, ovvero dal 26.1.2016, con la conseguenza che, alla data di instaurazione del presente giudizio (ricorso monitorio depositato il 19.9.2022
e decreto ingiuntivo notificato il 17.10.2022), certamente non può dirsi intervenuta alcuna prescrizione.
7. Del tutto generiche – e, come tali, inidonee a far sorgere in capo alla controparte qualsivoglia onere probatorio – sono le doglianze formulate in merito alla ipotetica applicazione di interessi moratori di natura anatocistica, tanto più considerato che la formazione del saldo debitorio trova puntuale riscontro nella lista movimenti allegata sub 3 al ricorso monitorio e che neppure parte opponente ha svolto ulteriori precisazioni in merito, nonostante le specifiche repliche svolte dalla
Contr nella propria comparsa (v. pagg. 7-10), omettendo financo il deposito delle richieste memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c.
8. In definitiva, l'opposizione proposta risulta infondata e va rigettata, dovendosi confermare il decreto ingiuntivo opposto precisando, ai sensi dell'art. 653 c.p.c., che
8 nessuna statuizione va adottata in punto di esecutorietà, essendo lo stesso già provvisoriamente esecutivo ex art. 648 c.p.c.
Spese
9. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, in favore della opposta e della CP_2
in ragione delle fasi di giudizio rispettivamente svolte ed applicando i valori minimi dello scaglione di riferimento (determinato in base valore della causa), tenuto conto delle ragioni della decisione e dell'attività processuale concretamente espletata.
10. Quanto al rapporto processuale tra parte opponente e la ulteriore intervenuta,
si reputa sussistano gravi ed eccezionali ragioni giustificanti la relativa CP_5
integrale compensazione, considerato che quest'ultima è intervenuta in giudizio solo dopo lo scambio delle memorie istruttorie, con il medesimo difensore della CP_2
e senza svolgere alcuna difesa distinta da quella della precedente intervenuta.
[...]
P.Q.M.
Il Tribunale di Cuneo, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così provvede:
1. rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 1034/2022
(R.G. n. 2346/2022), già esecutivo;
2. condanna parte opponente al pagamento, per le causali di cui in motivazione ed in favore di parte opposta delle spese di lite, che si liquidano ex D.M. 55/2014 in €
2.090,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15 % sui compensi, IVA e CPA come per legge;
3. condanna parte opponente al pagamento, per le causali di cui in motivazione ed in favore della intervenuta delle spese di lite, che si liquidano Controparte_2
ex D.M. 55/2014 in € 4.962,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15 % sui compensi, IVA e CPA come per legge;
4. dichiara integralmente compensate le spese di lite nel rapporto tra parte opponente e Controparte_5
Così deciso in Cuneo il 06/09/2025
Il Giudice
Dott.ssa Giusy Ciampa
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cuneo
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Cuneo – Sezione Civile – in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott.ssa Giusy Ciampa ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° Grado iscritta al n. 3049 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022 avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
TRA
(c.f. ), rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa, come da procura in atti, dall'Avv. LINGUA PIER PAOLO (c.f.
) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio legale in C.F._2
Saluzzo (CN), Piazza Vineis n. 11;
OPPONENTE
E
(c.f. e p.iva. ), Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'Avv. CARBONETTI FABRIZIO
(c.f. ) ed elettivamente domiciliata presso il relativo indirizzo C.F._3
PEC: ; Email_1
OPPOSTA
NONCHÈ
(c.f. e p.iva. ), quale Controparte_2 P.IVA_2 Controparte_3
della società (c.f. ), rappresentata e difesa, come da Controparte_4 P.IVA_3 procura in atti, dall'Avv. MACCHIA ANTHONY (c.f. ) e da C.F._4
1 ritenersi elettivamente domiciliata presso il relativo indirizzo PEC:
Email_2
INTERVENUTA
E
c.f. e p.iva. ), rappresentata e difesa, come Controparte_5 P.IVA_4 da procura in atti, dall'Avv. MACCHIA ANTHONY (c.f. ) e C.F._4
da ritenersi elettivamente domiciliata presso il relativo indirizzo PEC:
Email_2
INTERVENUTA
CONCLUSIONI
- Per parte opponente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis,
IN VIA PRELIMINARE
1) dichiarare nullo, annullare e/o revocare l'opposto decreto ingiuntivo n.
1034/2022 pronunciato nel procedimento monitorio iscritto al n. R.G.
2346/2022 dal Tribunale di Cuneo, nella persona del Giudic dott.ssa Giusy
Ciampa, in data 5 ottobre 2022, in quanto il credito derivante dal contratto di mutuo ipotecario del 3 aprile 2006 a rogito del Notaio di Persona_1
Torinod (rep. 14585) deve ritenersi prescritto per decorrenza del termine ordinario;
2) per l'effetto dichiarare che nulla è più dovuto in punto capitale, interessi e
spese dalla signora in favore della Pt_1 Parte_1 Controparte_1
.
[...]
IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO
- rideterminare il decreto ingiuntivo n. 1034/2022 pronunciato nel procedimento monitorio iscritto al n. R.G. 2346/2022 dal Tribunale di Cuneo, nella persona del Giudic dott.ssa Giusy Ciampa, in data 5 ottobre 2022 nella veriore somma che verrà accertata in corso di causa.
IN OGNI CASO con vittoria di spese, onorari di causa, oltre I.V.A. e C.P.A”;
- Per parte opposta (non comparsa all'udienza di p.c. del 25.2.2025 e, quindi, come da comparsa di costituzione):
2 “- in via incidentale riconoscere al Decreto Ingiuntivo opposto la provvisoria esecutorietà;
- nel merito respingere tutte le domande attore in quanto infondate in fatto e in diritto ed in ogni caso non provate;
- in ogni caso condannare l'opponente al pagamento della complessiva somma di
Euro 94.998,00, oltre ulteriori interessi di mora al tasso convenzionale (art. 4 contratto di mutuo) pari al TEGM per le operazioni di mutuo a tasso variabile, aumentato della metà, a decorrere dal 22.7.2022, o delle diverse maggiori o minori somme che risulteranno di giustizia.
Con condanna dell'attore al pagamento di spese, diritti ed onorari di lite anche per la fase di opposizione”;
- Per le parti intervenute:
“Nel merito
- respingere tutte le domande attore in quanto infondate in fatto e in diritto ed in ogni caso non provate e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto in ogni sua parte;
- condannare l'opponente al pagamento della complessiva somma di Euro
94.998,00, oltre ulteriori interessi di mora al tasso convenzionale (art. 4 contratto di mutuo) pari al TEGM per le operazioni di mutuo a tasso variabile, aumentato della metà, a decorrere dal 22.7.2022, o delle diverse maggiori o minori somme che risulteranno di giustizia.
- Con vittoria delle spese e competenze di causa, anche per la fase di opposizione”.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132
c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, Legge 18.6.2009, n. 69.
Premessa
Con atto di citazione notificato in data 21.11.2022, ha Parte_1
convenuto in giudizio (d'ora innanzi, per brevità, Controparte_1
Contr
per ottenere la revoca del decreto ingiuntivo n. 1034/2022 (R.G. n. 2346/2022)
3 emesso in favore dell'opposta da codesto Tribunale in data 5.10.2022, notificato all'opponente in data 17.10.2022, avente ad oggetto la condanna dell'opponente, in solido con , al pagamento di € 94.998,00 (oltre interessi e spese di Controparte_7
procedura) a titolo di insoluto derivante dal contratto di finanziamento (mutuo ipotecario) stipulato dagli ingiunti in data 3.4.2006.
In particolare, l'opponente ha eccepito la prescrizione del credito (essendo decorsi
“più di 10 anni dalla notifica alla opponente dell'atto di precetto, perfezionatasi nel mese di luglio 2012, con la quale quest'ultima, unitamente al signor CP
veniva dichiarata decaduta dal beneficio del termine stante il mancato
[...] pagamento di rate di ammortamento scadute”), l'impossibilità di quantificare con esattezza l'asserito credito vantato dalla opposta (non essendovi “traccia della necessaria documentazione attestante il prezzo di aggiudicazione del fabbricato” oggetto della procedura esecutiva promossa dalla opposta sull'immobile posto a garanzia del credito) e l'esistenza di “seri dubbi” – a fronte di un'esposizione debitoria al momento di erogazione del mutuo, pari ad Euro 87.000,00 in punto capitale, aumentata fino ad Euro 94.988,00, in punto capitale ed interessi, nonostante la distribuzione del ricavato derivante dall'esecuzione immobiliare – circa la corretta applicazione dei tassi d interesse moratori (“che ad una prima e sommaria analisi della copia di estratto autenticato ex art. 50 TUB prodotto in causa, sembrerebbero avere natura anatocistica”). Sulla scorta di tali motivi, ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo o, in subordine, la rideterminazione dell'importo dovuto.
Con comparsa depositata in data 15.3.2023 si è costituita la opposta, contestando la fondatezza dell'opposizione, sia in punto di prescrizione (stante l'effetto interruttivo permanente determinato dall'instaurazione della procedura esecutiva immobiliare conclusasi il 26.1.2016) sia in ordine alla formazione del saldo debitorio (posto che, come evincibile già dall'estratto conto prodotto in sede monitoria, la complessiva somma di Euro 31.935,27 ricavata all'esecuzione è stata già contabilizzata e posta a deconto del maggior credito vantato) ed alla piena legittimità degli interessi moratori applicati. Ha chiesto pertanto, previa concessione della provvisoria esecutività del decreto opposto, la conferma dello stesso, con vittoria di spese.
Alla prima udienza, del 6.4.2023, il Giudice ha concesso la provvisoria esecuzione
4 del d.i. opposto ex art. 648 c.p.c., assegnando alle parti termine per l'esperimento della procedura di mediazione obbligatoria.
Con atto di intervento depositata in data 28.6.2023 si è costituita la CP_2
quale della società nuova titolare del
[...] Controparte_3 Controparte_4
credito, facendo proprie le difese svolte dalla opposta.
Alla successiva udienza del 31.10.2023, rilevato l'avveramento della suddetta condizione di procedibilità, stante la richiesta delle parti, sono stati assegnati i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c.
Con ulteriore atto di intervento depositato in data 16.1.2024 si è altresì costituita, con il medesimo difensore della la in qualità di nuova CP_2 Controparte_5
titolare del credito per cui è causa, facendo proprie le difese e richieste già svolte dalla parte opposta e dalla prima intervenuta.
All'udienza del 2.5.2024, ritenuta la superfluità di approfondimenti istruttori, la causa
è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 25.2.2025 ove, sulla base delle conclusioni rassegnate dalle parti, la causa è stata assunta in decisione previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
Cessione del credito in corso di causa
1. Preliminarmente va evidenziato che, nonostante il legittimo intervento in giudizio delle cessionarie del credito per cui è causa, la pronuncia (salvi i suoi effetti anche nei confronti di queste ultime) verrà formulata nei confronti delle parti originarie del giudizio: come chiarito anche dalla giurisprudenza di legittimità, infatti,
“la cessione di credito determina la successione a titolo particolare del cessionario nel diritto controverso, cui consegue, ai sensi dell'art. 111 c.p.c., la valida prosecuzione del giudizio tra le parti originarie e la conservazione della legittimazione da parte del cedente, in qualità di sostituto processuale del cessionario, anche in caso d'intervento di quest'ultimo fino alla formale estromissione del primo dal giudizio, attuabile solo con provvedimento giudiziale e previo consenso di tutte le parti” (Cass. civ. n. 22424/2009).
Merito
2. Nel merito, l'opposizione è infondata e va rigettata.
5 2.1. È noto che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, venendo in rilievo un rapporto processuale “a parti invertite”, l'onere di provare l'an ed il quantum della pretesa grava sulla parte opposta, essendo a carico dell'opponente quello relativo fatto modificativo/estintivo della pretesa creditoria.
2.2. Con specifico riguardo al riparto dell'onere probatorio in materia contrattuale, poi, rappresenta oramai ius receptum il principio a tenore del quale – in base al combinato disposto degli artt. 1218 e 2697 c.c., coordinato con l'art. 115 c.p.c. e col principio di vicinanza della prova – incombe al preteso creditore allegare e provare la fonte (legale o negoziale) dell'obbligazione di pagamento che assume inadempiuta, totalmente o parzialmente, e, ciò fatto, spetta al preteso debitore allegare e provare di avere esattamente adempiuto o altri fatti idonei a paralizzare la pretesa creditoria (ex multis: Cass. civ. Sez. Un. n. 13533/2001).
3. Ebbene, nel caso di esame, l'esistenza del contratto di mutuo ipotecario del posto fondamento del credito richiesto in sede monitoria, stipulato in data 3.4.2006 dai sig.ri e e l'effettiva erogazione della Controparte_7 Parte_1
somma mutuata trovano riscontro nella documentazione prodotta dalla opposta già in sede monitoria (in particolare, nell'atto per notar dott. n. rep. 14585, Persona_2
n. racc. 6017 sub doc. 2 fascicolo monitorio) e non risultano oggetto di alcuna specifica contestazione.
4. Analogamente la formazione del saldo debitorio risulta già compiutamente rappresentata dall'estratto prodotto in sede monitoria (v. doc. 3), che riporta l'intero andamento del rapporto di finanziamento dalla data di accensione dello stesso sino al
21.7.2022, ivi inclusi i versamenti contabilizzati derivanti dall'incasso delle somme ricavate dall'esecuzione immobiliare instaurata nei confronti del sig. CP
documentati in sede di comparsa di costituzione (cfr. doc. 7 e 8 allegati alla comparsa
BNL e pagg. 10 e 11 estratto conto sub doc. 3 fascicolo monitorio), pari a complessivi
Euro 31.935,27.
5. Spettava, quindi, a parte opponente fornire prova circa la sussistenza di un fatto modificativo e/o estintivo della pretesa creditizia. Tale onere non risulta assolto.
6. L'unica difesa dotata di sufficiente specificità è rappresentata dalla formulata eccezione di prescrizione del credito.
6 6.1. Tale eccezione, tuttavia, tenuto conto di quanto rappresentato e documentato dalla opposta, non oggetto di alcuna replica da parte della difesa di parte opponente, non si reputa fondata.
6.2. Rappresenta circostanza ammessa dalla stessa opponente l'avvenuta ricezione dell'atto di precetto del 13.1.2012, contenente la dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine, stante il mancato pagamento delle rate di ammortamento scadute.
Contr
6.3. Come documentato dalla in sede di costituzione, la stessa – con atto di pignoramento del 16.3.2012 (doc. 4 produzione opposta), ritualmente notificato – ha instaurato una procedura esecutiva immobiliare per il recupero del credito derivante dall'originario mutuo ipotecario ai danni del sig. (coobligato in solido CP
con la odierna opponente), procedura conclusasi solo in data 26.1.2016 mediante approvazione del progetto di distribuzione (doc. 6 produzione opposta).
6.4. Come meglio chiarito dalla giurisprudenza di legittimità tra gli atti interruttivi della prescrizione viene in rilievo anche quello con cui si introduce il processo esecutivo (art. 2943, comma 1, c.c.): a questo atto l'art. 2945, comma 2 c.c. ricollega l'effetto interruttivo permanente sino al momento in cui il procedimento coattivo stesso giunga a un risultato che possa considerarsi equipollente a ciò che la medesima norma individua, per la giurisdizione cognitiva, nel passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio (v. Cass. civ. n. 8644/2020; Cass. civ. n.
12239/2019; Cass. civ. n. 3741/2017; Cass. civ. n. 8219/2002; Cass. civ. n.
4203/2002; Cass. civ. n. 6165/1985): ciò, in particolare, si verifica quando il processo di esecuzione abbia fatto conseguire al creditore procedente l'attuazione coattiva, in tutto o in parte, del suo diritto, ovvero, alternativamente, “quando la realizzazione della pretesa esecutiva non sia conseguita per motivi diversi dall'estinzione del processo, quali, ad esempio, la mancanza o l'insufficienza del ricavato delle vendita, la perdita successiva del bene assoggettato ad espropriazione e simili” (Cass. civ. n.
12239/2019, cit.; Cass. civ. n. 4203/2002, cit., pag. 17).
6.5. La ratio, nella logica della disciplina della prescrizione, risiede nella considerazione che, quando pende il processo, anche esecutivo, la condotta del creditore non può dirsi inerziale e quindi significativa ai fini dei riflessi sulla
7 persistenza del diritto;
mentre, a norma dell'art. 2945, co. 3 c.p.c., quando quel processo si chiuda per mancanza d'iniziativa del creditore, che non lo coltivi come la legge impone, allora quella permanenza dell'effetto viene meno, fermo l'originario atto interruttivo che, pertanto, riprende un effetto istantaneo.
6.6. Di tale effetto interruttivo il creditore certamente si giova anche nei confronti del coobligato solidale non attinto dalla procedura esecutiva, tenuto conto del disposto dell'art. 1310 c.c. Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, infatti,
“la disciplina dell'art. 1310, comma 2, c.c., sull'estensibilità dell'interruzione della prescrizione agli altri condebitori solidali, va completata con la disciplina degli effetti della durata dell'interruzione contenuta nell'art. 2945 c.c., con la conseguenza che l'azione giudiziaria e la pendenza del relativo processo determinano
l'interruzione permanente della prescrizione anche nei confronti del condebitore rimasto estraneo al giudizio” (Cass. civ. n. 8136/2001; Cass. civ. n. 1406/2011, richiamate, da ultimo, da Cass. civ. n. 8208/2025).
6.7. Ne discende che, nel caso di specie, l'effetto interruttivo della prescrizione determinato dalla pendenza della procedura esecutiva ha avuto carattere permanente, talché il termine prescrizionale ha cominciato nuovamente a decorrere solo a partire dalla definizione della procedura, ovvero dal 26.1.2016, con la conseguenza che, alla data di instaurazione del presente giudizio (ricorso monitorio depositato il 19.9.2022
e decreto ingiuntivo notificato il 17.10.2022), certamente non può dirsi intervenuta alcuna prescrizione.
7. Del tutto generiche – e, come tali, inidonee a far sorgere in capo alla controparte qualsivoglia onere probatorio – sono le doglianze formulate in merito alla ipotetica applicazione di interessi moratori di natura anatocistica, tanto più considerato che la formazione del saldo debitorio trova puntuale riscontro nella lista movimenti allegata sub 3 al ricorso monitorio e che neppure parte opponente ha svolto ulteriori precisazioni in merito, nonostante le specifiche repliche svolte dalla
Contr nella propria comparsa (v. pagg. 7-10), omettendo financo il deposito delle richieste memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c.
8. In definitiva, l'opposizione proposta risulta infondata e va rigettata, dovendosi confermare il decreto ingiuntivo opposto precisando, ai sensi dell'art. 653 c.p.c., che
8 nessuna statuizione va adottata in punto di esecutorietà, essendo lo stesso già provvisoriamente esecutivo ex art. 648 c.p.c.
Spese
9. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, in favore della opposta e della CP_2
in ragione delle fasi di giudizio rispettivamente svolte ed applicando i valori minimi dello scaglione di riferimento (determinato in base valore della causa), tenuto conto delle ragioni della decisione e dell'attività processuale concretamente espletata.
10. Quanto al rapporto processuale tra parte opponente e la ulteriore intervenuta,
si reputa sussistano gravi ed eccezionali ragioni giustificanti la relativa CP_5
integrale compensazione, considerato che quest'ultima è intervenuta in giudizio solo dopo lo scambio delle memorie istruttorie, con il medesimo difensore della CP_2
e senza svolgere alcuna difesa distinta da quella della precedente intervenuta.
[...]
P.Q.M.
Il Tribunale di Cuneo, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così provvede:
1. rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 1034/2022
(R.G. n. 2346/2022), già esecutivo;
2. condanna parte opponente al pagamento, per le causali di cui in motivazione ed in favore di parte opposta delle spese di lite, che si liquidano ex D.M. 55/2014 in €
2.090,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15 % sui compensi, IVA e CPA come per legge;
3. condanna parte opponente al pagamento, per le causali di cui in motivazione ed in favore della intervenuta delle spese di lite, che si liquidano Controparte_2
ex D.M. 55/2014 in € 4.962,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15 % sui compensi, IVA e CPA come per legge;
4. dichiara integralmente compensate le spese di lite nel rapporto tra parte opponente e Controparte_5
Così deciso in Cuneo il 06/09/2025
Il Giudice
Dott.ssa Giusy Ciampa
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