Sentenza 1 marzo 2004
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 01/03/2004, n. 4173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4173 |
| Data del deposito : | 1 marzo 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CICIRETTI Stefano - Presidente -
Dott. FIGURELLI Donato - Consigliere -
Dott. CATALDI Grazia - Consigliere -
Dott. DE MATTEIS Aldo - rel. Consigliere -
Dott. CURCURUTO Filippo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AR EL, domiciliata in ROMA presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati LUCIO LEOPARDI, LUISA LEOPARDI, giusta procura speciale alle liti atto notar GIUSEPPE ALTIERI di AVEZZANO (AQ) DEL 3/11/01, REP. 42996;
- ricorrente -
contro
I.N.A.I.L. - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IV NOVEMBRE 144, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO CATANIA, RITA RASPANTI, giusta procura speciale atto notar CARLO FEDERICO TUCCARI di ROMA del 14/12/01, rep. 58704;
- resistente con procura -
avverso la sentenza n. 231/00 della Corte d'Appello di L'AQUILA, depositata il 03/05/01 R.G.N. 640/2000;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 04/12/03 dal Consigliere Dott. Aldo DE MATTEIS;
udito l'Avvocato RASPANTI RITA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. NARDI Vincenzo che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giudice del lavoro di Avezzano, con sentenza 21 gennaio/8 febbraio 2000, ha respinto la domanda di CA DE di rendita ai superstiti, avendo accertato, tramite ctu, che non esisteva nesso causale, o concausale, tra il decesso del proprio coniuge, DI NA, cagionata esclusivamente dalla cirrosi epatica scompensata da cui era affetto e la tecnopatia (silicosi), per la quale egli in vita percepiva rendita INAIL.
La CA ha proposto appello, affermando che non poteva essere negato il nesso causale, o concausale, tra la silicosi e la cirrosi, in quanto non poteva negarsi che vi poteva essere un interessamento del fegato in forza di particene silicee penetrate nel circolo ematico. Essendo infatti la silicosi una sindrome complessa e polivalente, non limitata al solo parenchima polmonare, ma interessante diversi distretti ed organi, dall'iniziale interessamento polmonare, si passava a quello linfatico ed ematico ed a quello del circolo in generale.
La Corte d'Appello di L'Aquila, con sentenza 29 marzo/3 maggio 2001 n. 231, ha respinto l'appello, rilevando che il C.T.U. nominato dal giudice di primo grado aveva escluso che la tecnopatia da cui era affetto il DI avesse agito come causa o concausa nel determinismo della morte dello stesso, essendo il decesso avvenuto per shock ipovolemico da rottura di varici esofagee in soggetto con cirrosi epatica scompensata, mentre i valori emogasanalitici (verificati durante il ricovero per cirrosi), si erano mantenuti buoni.
Il giudice d'appello ha aggiunto che la relazione di parte, presentata dall'appellante, al fine di confutare la perizia d'ufficio, non indica una necessaria interdipendenza tra patologia silicotica e quella cirrotica, esprimendo sotto tale profilo solo un giudizio di possibilità, verificabile, peraltro, con esami autoptici che, risalendo il decesso al 1996, avrebbero, dato il lungo tempo trascorso, dubbia significanza.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione la CA, con unico motivo.
V intimato Istituto si è costituito con controricorso, resistendo. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con unico motivo la ricorrente, deducendo motivazione omessa ed insufficiente in ordine a punti decisivi della controversia (art. 360, n. 5 c.p.c.), censura la sentenza impugnata, insistendo sulla possibilità di concorso causale della silicosi sulla cirrosi, nei termini già prospettati al giudice d'appello.
Il motivo è infondato.
Costituisce principio costantemente affermato da questa Corte che "L'art. 145 t.u. 1124/1965, come novellato dall'art. 4 Legge 27 dicembre 1975, n. 780, recepisce una nozione squisitamente tecnico-
giuridica di malattia associata, che postula non la semplice coesistenza, ma l'interdipendenza o interazione anatomo-funzionale- eziopatogenetica di essa e della tecnopatia. L'onere della prova della associazione, così intesa, incombe sull'assicurato, in relazione al caso concreto (Cass. 27 gennaio 1988 n. 698; Cass. 18 giugno 1998 n. 6107; Cass. 7 giugno 2001 n. 7718; Cass. 9 luglio 2001 n. 9297; Cass. 20 agosto 2002 n. 12298; Cass. 28 ottobre 2002 n. 15200). Si intende dire che l'assicurato deve provare l'associazione, nel senso sopra specificato, e cioè in sostanza il concorso causale tra tecnopatia e malattia associata;
una volta provata la associazione, così intesa, scatta la presunzione legale di causalità o concausalità della origine professionale dell'intero quadro morboso. Per affermare tale nesso causale necessario può essere sufficiente anche un alto grado di probabilità (Cass.
3.7.1990 n. 6806), od anche le acquisizioni condivise della scienza medico legale per categorie di patologie.
È altresì sufficiente che la silicosi o asbestosi o comunque una sua conseguenza diretta abbiano avuto, nel determinismo della morte dell'assicurato, il ruolo di mera concausa (pur se minimo) del decesso, anche solo accelerando il decorso della malattia verso l'esito letale (Cass. 1 febbraio 1989 n. 607, Cass. 3 giugno 1997 n. 4931; Cass. 25 luglio 1984 n. 4383). Occorre però e comunque, in ogni caso, a monte, provare l'associazione.
Per tali motivi nella giurisprudenza di questa Corte si rinvengono numerosi precedenti nei quali, in relazione alle particolarità del caso di specie, è stata esclusa l'associazione tra l'asbestosi o la silicosi e malattie diverse, quali la cirrosi epatica epatomegalica (Cass. 4 aprile 1980 n. 226), il linfogranuloma maligno (Cass. 11 giugno 1985 n. 3510), la depressione causa di suicidio (Cass. 20 gennaio 1987 n. 500), l'ictus cerebrale (Cass. 15200/2002 cit.). La verifica in concreto dell'associazione costituisce un giudizio di fatto demandato al giudice di merito, insindacabile in questa sede di legittimità se coerente con i principi di diritto sopra esposti. Nel concreto, la sentenza impugnata ha escluso il nesso anche concausale.
La ricorrente prospetta un mero dissenso diagnostico, come tale inammissibile.
Il ricorso va pertanto respinto.
Nulla deve disporsi per le spese del presente giudizio ai sensi dell'art. 152 d.a.c.p.c., nel testo anteriore a quello di cui all'art. 42, comma 11, del d.l n. 269 del 30 settembre 2003, nella specie inapplicabile "ratione temporis".
P.Q.M.
rigetta il ricorso. Nulla per le spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Lavoro, il 4 dicembre 2003. Depositato in Cancelleria il 1 marzo 2004