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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 12/06/2025, n. 3711 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3711 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione V civile
R.G. 2970/2020
All'udienza collegiale del giorno 12/06/2025 ore 10:40
Dott.ssa Marianna D'Avino Presidente
Dott.ssa Maria Grazia Serafin Giudice
Dott.ssa Fiorella Gozzer Relatrice
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv./Avv.ti CASTELLANI FILIPPO;
presente
Appellato/i
CP_1
Avv./Avv.ti ; Avv. De Marco, in sost. Controparte_2
Presente per pratica forense
Dr.: Testimone_1
Tessera numero: Num_1
Ordine Avvocati di: Roma
*** Parte attrice si riporta e insiste sull'istruttoria, parte appellata si riporta ai propri difensivi e richiede il rigetto dell'appello.
La Corte decide all'esito della camera di consiglio come da sentenza di cui darà lettura in udienza e che costituisce parte integrante del presente verbale telematico.
L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO Dott.ssa Melita Assunta Furnari
LA PRESIDENTE
Dott.ssa Marianna D'Avino
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE V CIVILE La Corte
dr.ssa Marianna D'Avino Presidente
dr.ssa Maria Grazia Serafin Consigliera
dr.ssa Fiorella Gozzer Consigliera rel. nella composizione collegiale e fra le parti di cui al verbale d'udienza che precede riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA ex artt. 281 sexies c.p.c. nella causa civile di secondo grado iscritta al numero 2970/2020 e vertente
TRA
Parte_1
(Avv. Filippo Castellani)
PARTE APPELLANTE
E
CP_1
(Avv. Controparte_2
PARTE APPELLATA OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 150/20 emessa dal Tribunale di Rieti FATTO E DIRITTO Il Tribunale di Rieti, con sentenza n. 150/2020, ha rigettato la domanda proposta da che aveva agito nei confronti di per ottenere il Parte_1 CP_1 ristoro dei danni ed i rimborsi richiesti per l'importo complessivo di € 128.584,11 poiché il tradimento della moglie gli aveva prodotto gravi danni morali e biologici, oltre a danni economici consistiti nella perdita del lavoro e nelle spese sostenute per sottoporsi a visite mediche specialistiche ed a esami e terapie, nonché per assumere farmaci;
ha posto le spese di lite in capo alla parte attrice. ha proposto appello e ha chiesto in riforma ”Previa declaratoria Parte_1 di esclusiva responsabilità della sig.ra nella causazione degli stessi, CP_1 condannarla in favore dell'odierno appellante, al risarcimento dei danni tutti, patrimoniali e non patrimoniali, subiti e subendi dal Sig. nonché Parte_1 ai rimborsi richiesti, per l'importo complessivo che indicativamente si quantifica in euro 128.584,11 (centoventottomilacinquecentottantaquattro/11), o per quel diverso importo, maggiore o minore, che l'Ill.ma Corte adita riterrà equo e di giustizia sulla base di quanto accertato, anche a seguito di CTU e/o di diversi criteri di valutazione e quantificazione anche in via equitativa;
il tutto oltre interessi e rivalutazione dalla data dei fatti all'effettivo soddisfo. In via istruttoria ordinare, per i motivi sopra esposti, l'ammissione della CTU medico-legale, nominando uno o più consulenti, l'esibizione di copia dei tabulati telefonici completi, l'audizione dei testi residui di parte attrice e, comunque, ordinare e disporre ogni e qualsiasi provvedimento ritenuto idoneo per sanare i gravi difetti, lacune da cui è affetta l'istruttoria di primo grado. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio. Con condanna alla restituzione in favore dell'odierno appellante degli onorari liquidati con la sentenza impugnata eventualmente corrisposti nelle more del presente grado di giudizio.”.
, costituitasi, ha contestato la fondatezza dell'appello e ha CP_1 domandato il rigetto, con condanna al pagamento delle spese di lite. La causa è stata rinviata all'odierna udienza per essere decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.. Il presente giudizio è stato introdotto da che ha premesso Parte_1
(cfr. sentenza) che “aveva contratto matrimonio in data 22.7.2006 con CP_1
e che dall'unione sono nati due figli: , il 15.12.2008, e , il 26.6.2010”. Per_1 Per_2
Ha, poi, dedotto “che a partire dalla primavera/estate del 2013 aveva notato che la moglie manifestava un sempre maggiore distacco nei suoi confronti, non mostrava alcuna tenerezza, si rifiutava di avere rapporti sessuali e, al contempo, prestava una
“sospettosa attenzione” verso i propri telefoni cellulari;
che, dopo la pausa delle vacanze estive del 2013, durante la quale il rapporto tra i coniugi sembrava tornato alla normalità, la convenuta era tornata ad assumere un atteggiamento distaccato nei confronti del marito, allontanandosi da casa con le motivazioni più disparate e chiudendosi spesso in bagno per telefonare, interrompendo bruscamente le conversazioni non appena si rendeva conto della presenza del marito;
che, a fronte di tali condotte, nell'attore si era fatto sempre più concreto il sospetto di una relazione extraconiugale della moglie e, il 16 settembre 2013, alla luce di un messaggio sms arrivato sul cellulare della moglie, si era deciso ad affrontarla per averne conferma;
che la moglie, dopo aver inizialmente negato la relazione, aveva ammesso di avere una relazione extraconiugale con un collega;
che la conferma del tradimento della moglie aveva gettato il nella disperazione, spingendolo ad umiliarsi per Parte_1 convincerla a troncare la relazione extraconiugale;
che la aveva continuato a CP_1 intrattenere la relazione extraconiugale, intensificando i rapporti con l'amante dopo la confessione del tradimento al marito;
che la convenuta, in occasione delle festività natalizie, aveva manifestato al marito il proposito di interrompere la relazione extraconiugale, senza tuttavia dare corso a tale manifestazione di volontà”. Ed ha concluso che “a fronte dei gravissimi comportamenti della moglie, il Parte_1 si è visto costretto a presentare ricorso per separazione giudiziale al fine di vedere riconosciuto l'addebito alla moglie della separazione;
che il tradimento della moglie ha prodotto gravi danni morali e biologici all'attore, oltre a danni economici consistiti nella perdita del lavoro e nelle spese sostenute per sottoporsi a visite mediche specialistiche e a esami e terapie, nonché per assumere farmaci.”.
, costituendosi deduceva, preliminarmente, che era necessario CP_1 sospendersi il giudizio attesa la pendenza della causa di separazione;
inoltre che erano infondate tutte le deduzioni dell'attore, poiché la separazione era dipesa dalla conflittualità esistente e le violenze psicologiche poste in essere dall'attore avevano raggiunto l'apice quando si era determinata, nell'agosto del 2013, ad addivenire alla separazione dal marito momento dal quale l'attore, personalmente o a mezzo di altre persone e con l'apposizione di un apparecchio GPS sulla vettura della moglie, aveva iniziato a pedinarla. Il giudizio, a seguito della riassunzione, stante la disposta sospensione ex art. 295 c.p.c., in attesa della definizione del giudizio di separazione, istruito con la produzione dei documenti, l'interrogatorio formale e la prova testimoniale, veniva definito con la sentenza gravata.
Il primo giudice ha rigettato la domanda così motivando. Dopo avere richiamato l'orientamento giurisprudenziale (Cass. 6598/2019) ha premesso che la violazione dei doveri discendenti dal matrimonio pur potendo determinare l'addebito della separazione in capo al coniuge che li ha violati, non determina la sussistenza in via automatica di altrettanti e corrispondenti diritti in capo all'altro coniuge, la cui violazione è di per sé fonte di responsabilità aquiliana. Nell'ambito della famiglia la lesione dei diritti inviolabili da parte di un altro componente della famiglia può costituire presupposto di responsabilità civile. Affinché la violazione dei doveri matrimoniali rilevi quale presupposto della responsabilità aquiliana, deve discendere dalla stessa la lesione di diritti che si elevi oltre la soglia della tollerabilità e possa essere in tal modo fonte di danno non patrimoniale. La mera violazione dei doveri matrimoniali non integra quindi di per sé ed automaticamente una responsabilità risarcitoria, dovendo, in particolare, quanto ai danni non patrimoniali, riscontrarsi la concomitante esistenza di tutti i presupposti ai quali l'art. 2059 cod. civ. riconnette detta responsabilità, secondo i principi affermati nella sentenza 11 novembre 2008, n. 26972 delle Sezioni Unite. Ha poi evidenziato che la violazione del dovere di fedeltà, sebbene possa essere causa di un dispiacere per l'altro coniuge, e possa provocare la disgregazione del nucleo familiare, non è risarcibile in via automatica, ma soltanto in quanto l'afflizione superi la soglia della tollerabilità e si traduca, per le sue modalità o per la gravità dello sconvolgimento che provoca nell'altro coniuge, nella violazione del diritto alla salute o alla dignità personale e all'onore. Ed inoltre che “la mera violazione di tale dovere, o anche l'addebito della separazione in conseguenza della violazione di tale dovere non sono automaticamente fonte di responsabilità aquiliana (cfr. Cass. n. 610 del 2012; Cass. n. 8862 del 2012), e per contro l'azione risarcitoria può essere promossa anche autonomamente ed a prescindere dal giudizio di addebito della responsabilità della separazione personale…i fatti che vengono in considerazione all'interno del giudizio di separazione personale, possono essere gli stessi, per la loro offensività, a rilevare nel diverso giudizio risarcitorio. Il bene tutelato è però diverso: nel primo caso, ad essere invocate sono le conseguenze giuridiche che l'ordinamento specificamente ricollega alla pronuncia di addebito..nel secondo.. il risarcimento del pregiudizio non patrimoniale da lesione di diritti costituzionalmente garantiti…”. Con riguardo al caso di specie, ha considerato che “anche a volersi prescindere dal fatto che in sede di separazione la domanda di addebito formulata dal marito sulla base delle medesime deduzioni svolte in questa sede sia stata rigettata, deve osservarsi che, da un lato, non è emersa la prova del fatto che la condotta infedele della convenuta abbia costituito la causa della separazione e che, dall'altro, tale tradimento, per le sue modalità, abbia potuto recare un apprezzabile pregiudizio all'onore e alla dignità del coniuge.”. Ed ha concluso che “Dagli elementi istruttori emersi appare quindi evidente che le condotte infedeli della convenuta provate nel presente giudizio non hanno influito sulla decisione della coppia di separarsi, dal momento che il bacio cui ha assistito il teste è avvenuto il 31.12.2013, a fronte di un rapporto coniugale già Testimone_2 in crisi a partire, quantomeno, dal mese di marzo 2013. Né, d'altro canto, è emerso nel corso del giudizio che il tradimento, per le sue modalità, abbia potuto recare un apprezzabile pregiudizio all'onore e alla dignità dell'attore, in quanto non noto neppure nell'ambiente circostante e di lavoro o comunque non posto in essere con modalità tali da poter essere lesivo della dignità della persona…. In tal modo esclusa la lesione dell'onore e della dignità dell'attore da parte della condotta infedele della convenuta, deve osservarsi che non è emerso dall'istruttoria espletata alcun elemento che consenta di ricondurre l'asserita situazione di disagio psicofisico lamentata dall'attore in maniera specifica all'infedeltà della moglie, piuttosto che, in via generale, alla crisi coniugale verificatasi nel corso del 2013”.
L'appellante ha criticato la sentenza esponendo i seguenti motivi. Con il primo, erronea valutazione dei fatti e delle risultanze istruttorie del giudizio di primo grado, ha esplicitato che il Tribunale aveva errato nel ritenere estranea la condotta infedele della alla causazione della crisi matrimoniale, dunque di CP_1 arrecare un pregiudizio. La condotta extraconiugale, invece, era stata alla base della crisi coniugale. Nonostante nella primavera del 2013 la avesse manifestato atteggiamenti CP_1 ambigui, sino alla fine delle vacanze estive del 2013 avevano trascorso, come coniugi, giorni sereni di convivenza;
alla fine di settembre però la tornava nuovamente a CP_1 comportarsi in maniera strana, rifiutando ogni contatto con il marito e trovando scuse per allontanarlo ed umiliarlo, passando il suo tempo in casa distante dal coniuge, chiudendosi spesso in bagno per parlare al cellulare, interrompendo bruscamente le chiamate appena si accorgeva della presenza del marito. Peraltro, il ricorso per la separazione era stato presentato proprio in conseguenza della condotta infedele della moglie. Inoltre, dalle risultanze istruttorie espletate in primo grado, era palese come la condotta infedele aveva superato la normale soglia di tollerabilità e si era tradotta in una violazione del diritto alla salute, dimostrato dalle numerose visite specialistiche. La condotta infedele gli aveva causato, pesanti disagi e gravi ripercussioni sulla salute, nonché forte stress emotivo, con conseguenti malori anche sul posto di lavoro, che non gli consentivano di dedicarsi pienamente e proficuamente all'attività lavorativa, causando, di conseguenza, il mancato rinnovo del contratto di lavoro. Con il secondo, difetto e carenza dell'attività di istruzione probatoria espletata in primo grado, ha eccepito che il Tribunale aveva limitato l'istruttoria, non autorizzando, il prosieguo e/o l'ammissione di mezzi istruttori che avrebbero dato un ulteriore approfondimento sui punti rimasti senza risposta o connotati da lacune. Aveva negato l'ammissione in via istruttoria della CTU medico-legale sulla sua persona, l'acquisizione dei tabulati telefonici e, infine, l'audizione di ulteriori testi richiesti da parte attrice.
L'ammissione di consulenza medico-legale (per la quale ha insistito nell'odierna sede) avrebbe potuto mettere in luce lo stato di sofferenza fisica e psichica come conseguenza del tradimento. Ha richiesto, altresì, che fosse disposto l'ordine di esibizione, inspiegabilmente ed erroneamente rigettato dal Tribunale, e conseguentemente il deposito di copia dei tabulati telefonici completi riguardanti l'utenza del numero fisso della casa coniugale e le utenze portatili intestate all'appellata, con indicazione delle utenze chiamate e ricevute e relativa intestazione e trascrizione dei messaggi sms inviati e ricevuti dal mese di gennaio 2013 al febbraio 2014, data del deposito del ricorso per separazione. Il Giudice, poi, si era basato nella ricostruzione dei fatti su una parziale valutazione degli stessi stante la mancata audizione di tutti i testi, ammessi solo in minima parte (soli 3 testimoni di parte attrice, a fronte, invece, della richiesta di oltre 20 testi); inoltre, in relazione ai capitoli di prova ammessi aveva errato nel non considerare dirimente l'audizione dei testi e , Testimone_3 Testimone_4 Tes_5
.
[...]
Orbene, la decisione resa e motivata non si presta alle critiche svolte. Innanzitutto, va richiamato il principio già ricordato in sentenza secondo cui “La natura giuridica del dovere di fedeltà derivante dal matrimonio implica che la sua violazione non sia sanzionata unicamente con le misure tipiche del diritto di famiglia, quale l'addebito della separazione, ma possa dar luogo al risarcimento dei danni non patrimoniali ex art. 2059 c.c., senza che la mancanza di pronuncia di addebito in sede di separazione sia a ciò preclusiva, sempre che la condizione di afflizione indotta nel coniuge superi la soglia della tollerabilità e si traduca, per le sue modalità o per la gravità dello sconvolgimento che provoca, nella violazione di un diritto costituzionalmente protetto, quale, in ipotesi, quello alla salute o all'onore o alla dignità personale. (Nella specie, la S.C ha confermato la sentenza che aveva escluso non solo, in radice, che la violazione del dovere di fedeltà fosse stata causa della separazione, avendo la moglie svelato al marito il tradimento solo mesi dopo la separazione, ma anche che il tradimento, per le sue modalità, avesse recato un apprezzabile pregiudizio all'onore o alla dignità del coniuge, in quanto non noto neppure nell'ambiente circostante e di lavoro e comunque non posto in essere con modalità lesive della dignità della persona).” Cass. ordinanza 6598/2019; cfr. anche Cass. ordinanza 16740/2020 “L'addebito della separazione personale dei coniugi, di per sé considerato, non è fonte di responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c., determinando, nel concorso delle altre circostanze previste dalla legge, solo il diritto del coniuge incolpevole al mantenimento, con la conseguenza che la risarcibilità di danni ulteriori è configurabile solo se i fatti che hanno dato luogo all'addebito integrano gli estremi dell'illecito ipotizzato dalla clausola generale di responsabilità espressa dalla norma indicata.”. Ora, alla stregua di detto principio l'attore, odierno appellante, avrebbe dovuto provare che l'asserita infedeltà (causa, per come dedotto, della crisi tra i coniugi e dunque della separazione) aveva provocato una afflizione superiore alla soglia della tollerabilitànormale e che per le sue modalità o per la gravità dello sconvolgimento aveva provocato la violazionedel diritto alla salute o all'onore o alla dignità personale. Tale prova nella specie è mancata. Il Primo Giudice come sopra riportato, ha escluso sia che vi fosse la prova che la condotta infedele della moglie avesse costituito la causa della separazione, sia che il tradimento avesse, per le modalità, arrecato un pregiudizio apprezzabile all'onore ed alla dignità dell'altro coniuge, ovvero del Parte_1
Ed a tale decisione, condivisa perché corretta, è giunto esaminando le risultanze istruttorie. Il teste , dichiaratosi amico di entrambe le parti, ha riferito che, Testimone_2 trovandosi in macchina incolonnato nel traffico, aveva visto la che entrava in una CP_1 macchina, ove si trovava (che conosceva di vista), e che abbracciava Testimone_6
e baciava “sulla bocca” quest'ultimo. Il teste , anch'egli dichiaratosi amico di ha Testimone_7 Parte_1 riferito che nel mentre passeggiava aveva visto la con altro uomo, che “si CP_1 abbracciavano. Non ho visto se si baciassero ma sembravano in confidenza..dai gesti che si scambiavano sembrava che avessero un rapporto sentimentale piuttosto che di amicizia”. Il teste di parte convenuta, , collega della ed ex collega di Tes_8 CP_1 [...]
in prova contraria ha ricordato che ad agosto 2013, si trovava a pranzo Parte_1 con la ed altro collega e che in quella occasione la non CP_1 Testimone_6 CP_1 aveva scambiato effusioni con il sig. ha poi precisato “io non ho mai visto Tes_6 che la sig.ra si scambiasse effusioni con il sig. sono stato con la sig.ra CP_1 Persona_3 nel ristorante…soltanto in un'occasione nell'agosto del 2013.”. CP_1
La teste sorella dell'appellante di professione psicoterapeuta Testimone_9 come dichiarato, ha riferito di avere appreso, del tradimento della moglie, dal fratello, che tra fine settembre e inizio di ottobre 2013 l'aveva chiamata per chiedere un aiuto morale e le aveva raccontato che c'erano dei problemi;
“..nei mesi seguenti ho ricevuto altre telefonate, circa dieci al giorno, in cui piangeva…da una taglia 56 è passato ad una taglia 48…è stato in condizioni di depressione per circa un anno, oggi presenta ancora scarsa motivazione a svolgere le attività quotidiane..gli ho segnalato una mia collega di Roma ed è andato il martedì successivo alla domenica in cui mi ha raccontato del tradimento, poi è andato da un altro psicologo che non conosco”. Inoltre, ha confermato che la nipote le aveva detto di essere andata al bowling con la madre..ed il “nuovo fidanzato” della madre e il “cuginetto”. L'altro teste , padre dell'appellata, ha confermato la circostanza Tes_10 capitolata (n. 17) cioè che era vero che un giorno dell'estate del 2012 la figlia gli aveva riferito per telefono che il marito voleva separarsi e che aveva tentato in tutti i modi di persuaderlo e “anche io ho cercato di persuaderlo quando mi recavo a casa loro”. Ha poi escluso che la figlia avesse avuto una relazione con il sig. o con altri Tes_6
“dal momento che ero spesso a casa sua e mi sarei accorto di atteggiamenti idonei a manifestare l'esistenza di una relazione. Non ho mai visto il sig. né a Testimone_6 casa di mia figlia né in altri luoghi”. Il teste , ha riferito di litigi tra coniugi aumentati dopo la nascita del Tes_11 secondo figlio per problemi di collaborazione nella gestione dei figli e della casa;
il aveva chiamato anche lui dicendo che voleva separarsi e ciò accadeva Parte_1 nell'estate del 2012; inoltre la sorella gli aveva detto di sentirsi seguita e di ciò si era accorto in un'occasione anche lui, tanto che aveva bloccato un ragazzo chiedendogli perché lo facesse e poi dal telefono di quest'ultimo avendo visto tra le chiamate quella di aveva richiamato da quel telefono ricevendo risposta. Parte_1
Orbene, dalle risultanze illustrate, così come ricordato già dal Primo Giudice, intanto non è emersa la prova dell'effettiva infedeltà come causa della separazione, posta anche a fondamento della domanda di addebito nel giudizio di separazione e ritenuta non provata ( cfr. sentenza allegata pag. 5 “il non ha in alcun modo Parte_1 allegato, né si è offerto di provare che la presunta infedeltà della sia stata CP_1 all'origine della separazione”). Infatti,a fronte della riferita circostanza del bacio, vi sono le diverse dichiarazioni dei testi che hanno raccontato di una crisi tra i coniugi per motivi diversi. Sotto altro aspetto, quantunque il tradimento asserito fosse stato provato come causa della separazione, non avrebbe epperò avuto le caratteristiche richieste per ledere la dignità del coniuge istante. Dalla narrazione dei testi, le uniche circostanze che avrebbero potuto esprimere, al più e solo, la visibilità dell'asserita infedeltà, sarebbero da ricondurre al riferito bacio, che per come descritto si sarebbe verificato in luogo circoscritto perché avvenuto in macchina, e al racconto - riferito dalla teste - che la nipote (figlia Testimone_9 delle parti, di cinque anni all'epoca dei fatti cfr. sentenza) le aveva detto di essere andata al bowling con la madre..ed il “nuovo fidanzato” della madre e il “cuginetto” fatto questo che, per come correttamente ritenuto, si tratterebbe di testimonianza de relato peraltro basantesi su dichiarazioni rese da una bambina di cinque anni – non corroborata da ulteriori elementi di prova (cfr. ex multis, Cass. Sez. 1, Sent. n. 8358 del 2007) e comunque relativa a fatti verificatisi in data (26.1.2014) ampiamente successiva al definitivo deterioramento dei rapporti tra i coniugi (cfr. sentenza). Talché, l'asserita infedeltà coniugale, non può assumere un aspetto dirimente “per le sue modalità” capace di “recare un apprezzabile pregiudizio all'onore e alla dignità del coniuge, in quanto non noto neppure nell'ambiente circostante e di lavoro o comunque non posto in essere con modalità tali da poter essere lesivo della dignità della persona” (Cass. parte motiva sent. cit. 6569/2019). Tenuto poi conto che il dovere di fedeltà “non trova il suo corrispondente in un diritto alla fedeltà coniugale costituzionalmente protetto, piuttosto la sua violazione è sanzionabile civilmente quando, per le modalità dei fatti, uno dei coniugi ne riporti un danno alla propria dignità personale, o eventualmente un pregiudizio alla salute”
(cfr. sempre sent. cit.). Altrettanto condivisibile, perché corretta, è l'analisi contenuta in sentenza circa la mancanza di alcun elemento che può consentire di ricondurre il disagio lamentato all'asserita infedeltà della moglie. In primo luogo, va osservato che mancando la prova, nessun danno alla salute si può dire discendere dall'asserita infedeltà quantomeno nel 2013. Con riguardo ad altro profilo, tra le relazioni mediche allegate (cfr. doc.6 del cardiologo, che pur non evidenziando alcuna alterazione organica dell'apparato cardiovascolare, attribuiva la tachicardia allo stato psicologico;
cfr. doc. 7 dell'Ospedale servizio di andrologia ove a fronte del problema riferito di disfunzione da circa 5 mesi, si attestava che erano nella norma la situazione ormonale e la ecografia peniena, doc. 9 certificato del P.S. in cui è scritto che il giungeva Parte_1 per malore in seguito a stress emotivo, ma anche che il paziente era vigile, non deficit neurologici, azione cardiaca ritmica a frequenza di 130 BPM) vi è quella redatta dalla psicologa e psicoterapeuta. In questa (cfr. doc. 5 Dott.ssa ) si legge che il disagio dell'attore era Controparte_3 piuttosto riconducibile al cambiamento della vita coniugale ed all'impatto che poteva avere sui figli, ma che comunque, dopo varie sedute, pur se addolorato per la chiusura del rapporto di coppia era consapevole della necessità “di gettare le basi per un cambiamento della propria vita affettiva”. La critica, poi, per non avere ammesso la ctu, oltre che non rilevante attese le evidenze di prova orale, va disattesa poiché è insindacabile la “facoltà discrezionale che ha il giudice del merito di negare la consulenza tecnica quando con essa la parte tende a supplire alla deficienza delle sue allegazioni” (cfr. parte motiva Cass. 10489/2004). Inoltre, l'ordine di esibizione, ex art. 210 c.p.c. oltre che parimenti di nessuna utilità a fronte delle conclusioni rese dal Giudice – e nella presente sede confermate
- non poteva essere dato poiché l'interessato di propria iniziativa avrebbe potuto acquisire la documentazione richiesta e produrla in causa (Cass. 19475/2005), e comunque sarebbe stata da rigettare in assenza poi di alcuna allegazione e deduzione circa l'iniziativa della parte di avere richiesto siffatta documentazione e del conseguente rifiuto opposto. Infine, “La riduzione delle liste testimoniali sovrabbondanti costituisce un potere tipicamente discrezionale del giudice di merito, esercitabile anche nel corso dell'espletamento della prova, potendo il giudice non esaurire l'esame di tutti i testimoni ammessi qualora, per i risultati raggiunti, ritenga superflua l'ulteriore assunzione della prova, con giudizio che si sottrae al sindacato di legittimità se congruamente motivato anche per implicito dal complesso della motivazione.” (Cass. 11810/2016). Alla stregua di tutto quanto esposto possono condividersi le ragioni della decisione gravata e l'appello va quindi respinto.
Le spese, che seguono la soccombenza nei confronti della parte appellata, si liquidano come da dispositivo, avuto riguardo ai valori tabellari minimi, attesa la natura della controversia e delle questioni esaminate, tolta la fase di trattazione/istruttoria in quanto la prima si è risolta in meri rinvii e la seconda non si è tenuta affatto. Sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L. 228/2012 a carico della parte appellante.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando ogni altra contraria istanza disattesa, così provvede: rigetta l'appello; condanna la parte appellante al pagamento delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 4.997,00 oltre accessori di legge e spese generali nella misura forfettaria del 15%; dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L. 228/2012 a carico della parte appellante. Roma, così deciso nella camera di consiglio del 12 giugno 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente Dott.ssa Fiorella Gozzer Dott.ssa Marianna D'Avino
Sezione V civile
R.G. 2970/2020
All'udienza collegiale del giorno 12/06/2025 ore 10:40
Dott.ssa Marianna D'Avino Presidente
Dott.ssa Maria Grazia Serafin Giudice
Dott.ssa Fiorella Gozzer Relatrice
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv./Avv.ti CASTELLANI FILIPPO;
presente
Appellato/i
CP_1
Avv./Avv.ti ; Avv. De Marco, in sost. Controparte_2
Presente per pratica forense
Dr.: Testimone_1
Tessera numero: Num_1
Ordine Avvocati di: Roma
*** Parte attrice si riporta e insiste sull'istruttoria, parte appellata si riporta ai propri difensivi e richiede il rigetto dell'appello.
La Corte decide all'esito della camera di consiglio come da sentenza di cui darà lettura in udienza e che costituisce parte integrante del presente verbale telematico.
L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO Dott.ssa Melita Assunta Furnari
LA PRESIDENTE
Dott.ssa Marianna D'Avino
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE V CIVILE La Corte
dr.ssa Marianna D'Avino Presidente
dr.ssa Maria Grazia Serafin Consigliera
dr.ssa Fiorella Gozzer Consigliera rel. nella composizione collegiale e fra le parti di cui al verbale d'udienza che precede riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA ex artt. 281 sexies c.p.c. nella causa civile di secondo grado iscritta al numero 2970/2020 e vertente
TRA
Parte_1
(Avv. Filippo Castellani)
PARTE APPELLANTE
E
CP_1
(Avv. Controparte_2
PARTE APPELLATA OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 150/20 emessa dal Tribunale di Rieti FATTO E DIRITTO Il Tribunale di Rieti, con sentenza n. 150/2020, ha rigettato la domanda proposta da che aveva agito nei confronti di per ottenere il Parte_1 CP_1 ristoro dei danni ed i rimborsi richiesti per l'importo complessivo di € 128.584,11 poiché il tradimento della moglie gli aveva prodotto gravi danni morali e biologici, oltre a danni economici consistiti nella perdita del lavoro e nelle spese sostenute per sottoporsi a visite mediche specialistiche ed a esami e terapie, nonché per assumere farmaci;
ha posto le spese di lite in capo alla parte attrice. ha proposto appello e ha chiesto in riforma ”Previa declaratoria Parte_1 di esclusiva responsabilità della sig.ra nella causazione degli stessi, CP_1 condannarla in favore dell'odierno appellante, al risarcimento dei danni tutti, patrimoniali e non patrimoniali, subiti e subendi dal Sig. nonché Parte_1 ai rimborsi richiesti, per l'importo complessivo che indicativamente si quantifica in euro 128.584,11 (centoventottomilacinquecentottantaquattro/11), o per quel diverso importo, maggiore o minore, che l'Ill.ma Corte adita riterrà equo e di giustizia sulla base di quanto accertato, anche a seguito di CTU e/o di diversi criteri di valutazione e quantificazione anche in via equitativa;
il tutto oltre interessi e rivalutazione dalla data dei fatti all'effettivo soddisfo. In via istruttoria ordinare, per i motivi sopra esposti, l'ammissione della CTU medico-legale, nominando uno o più consulenti, l'esibizione di copia dei tabulati telefonici completi, l'audizione dei testi residui di parte attrice e, comunque, ordinare e disporre ogni e qualsiasi provvedimento ritenuto idoneo per sanare i gravi difetti, lacune da cui è affetta l'istruttoria di primo grado. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio. Con condanna alla restituzione in favore dell'odierno appellante degli onorari liquidati con la sentenza impugnata eventualmente corrisposti nelle more del presente grado di giudizio.”.
, costituitasi, ha contestato la fondatezza dell'appello e ha CP_1 domandato il rigetto, con condanna al pagamento delle spese di lite. La causa è stata rinviata all'odierna udienza per essere decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.. Il presente giudizio è stato introdotto da che ha premesso Parte_1
(cfr. sentenza) che “aveva contratto matrimonio in data 22.7.2006 con CP_1
e che dall'unione sono nati due figli: , il 15.12.2008, e , il 26.6.2010”. Per_1 Per_2
Ha, poi, dedotto “che a partire dalla primavera/estate del 2013 aveva notato che la moglie manifestava un sempre maggiore distacco nei suoi confronti, non mostrava alcuna tenerezza, si rifiutava di avere rapporti sessuali e, al contempo, prestava una
“sospettosa attenzione” verso i propri telefoni cellulari;
che, dopo la pausa delle vacanze estive del 2013, durante la quale il rapporto tra i coniugi sembrava tornato alla normalità, la convenuta era tornata ad assumere un atteggiamento distaccato nei confronti del marito, allontanandosi da casa con le motivazioni più disparate e chiudendosi spesso in bagno per telefonare, interrompendo bruscamente le conversazioni non appena si rendeva conto della presenza del marito;
che, a fronte di tali condotte, nell'attore si era fatto sempre più concreto il sospetto di una relazione extraconiugale della moglie e, il 16 settembre 2013, alla luce di un messaggio sms arrivato sul cellulare della moglie, si era deciso ad affrontarla per averne conferma;
che la moglie, dopo aver inizialmente negato la relazione, aveva ammesso di avere una relazione extraconiugale con un collega;
che la conferma del tradimento della moglie aveva gettato il nella disperazione, spingendolo ad umiliarsi per Parte_1 convincerla a troncare la relazione extraconiugale;
che la aveva continuato a CP_1 intrattenere la relazione extraconiugale, intensificando i rapporti con l'amante dopo la confessione del tradimento al marito;
che la convenuta, in occasione delle festività natalizie, aveva manifestato al marito il proposito di interrompere la relazione extraconiugale, senza tuttavia dare corso a tale manifestazione di volontà”. Ed ha concluso che “a fronte dei gravissimi comportamenti della moglie, il Parte_1 si è visto costretto a presentare ricorso per separazione giudiziale al fine di vedere riconosciuto l'addebito alla moglie della separazione;
che il tradimento della moglie ha prodotto gravi danni morali e biologici all'attore, oltre a danni economici consistiti nella perdita del lavoro e nelle spese sostenute per sottoporsi a visite mediche specialistiche e a esami e terapie, nonché per assumere farmaci.”.
, costituendosi deduceva, preliminarmente, che era necessario CP_1 sospendersi il giudizio attesa la pendenza della causa di separazione;
inoltre che erano infondate tutte le deduzioni dell'attore, poiché la separazione era dipesa dalla conflittualità esistente e le violenze psicologiche poste in essere dall'attore avevano raggiunto l'apice quando si era determinata, nell'agosto del 2013, ad addivenire alla separazione dal marito momento dal quale l'attore, personalmente o a mezzo di altre persone e con l'apposizione di un apparecchio GPS sulla vettura della moglie, aveva iniziato a pedinarla. Il giudizio, a seguito della riassunzione, stante la disposta sospensione ex art. 295 c.p.c., in attesa della definizione del giudizio di separazione, istruito con la produzione dei documenti, l'interrogatorio formale e la prova testimoniale, veniva definito con la sentenza gravata.
Il primo giudice ha rigettato la domanda così motivando. Dopo avere richiamato l'orientamento giurisprudenziale (Cass. 6598/2019) ha premesso che la violazione dei doveri discendenti dal matrimonio pur potendo determinare l'addebito della separazione in capo al coniuge che li ha violati, non determina la sussistenza in via automatica di altrettanti e corrispondenti diritti in capo all'altro coniuge, la cui violazione è di per sé fonte di responsabilità aquiliana. Nell'ambito della famiglia la lesione dei diritti inviolabili da parte di un altro componente della famiglia può costituire presupposto di responsabilità civile. Affinché la violazione dei doveri matrimoniali rilevi quale presupposto della responsabilità aquiliana, deve discendere dalla stessa la lesione di diritti che si elevi oltre la soglia della tollerabilità e possa essere in tal modo fonte di danno non patrimoniale. La mera violazione dei doveri matrimoniali non integra quindi di per sé ed automaticamente una responsabilità risarcitoria, dovendo, in particolare, quanto ai danni non patrimoniali, riscontrarsi la concomitante esistenza di tutti i presupposti ai quali l'art. 2059 cod. civ. riconnette detta responsabilità, secondo i principi affermati nella sentenza 11 novembre 2008, n. 26972 delle Sezioni Unite. Ha poi evidenziato che la violazione del dovere di fedeltà, sebbene possa essere causa di un dispiacere per l'altro coniuge, e possa provocare la disgregazione del nucleo familiare, non è risarcibile in via automatica, ma soltanto in quanto l'afflizione superi la soglia della tollerabilità e si traduca, per le sue modalità o per la gravità dello sconvolgimento che provoca nell'altro coniuge, nella violazione del diritto alla salute o alla dignità personale e all'onore. Ed inoltre che “la mera violazione di tale dovere, o anche l'addebito della separazione in conseguenza della violazione di tale dovere non sono automaticamente fonte di responsabilità aquiliana (cfr. Cass. n. 610 del 2012; Cass. n. 8862 del 2012), e per contro l'azione risarcitoria può essere promossa anche autonomamente ed a prescindere dal giudizio di addebito della responsabilità della separazione personale…i fatti che vengono in considerazione all'interno del giudizio di separazione personale, possono essere gli stessi, per la loro offensività, a rilevare nel diverso giudizio risarcitorio. Il bene tutelato è però diverso: nel primo caso, ad essere invocate sono le conseguenze giuridiche che l'ordinamento specificamente ricollega alla pronuncia di addebito..nel secondo.. il risarcimento del pregiudizio non patrimoniale da lesione di diritti costituzionalmente garantiti…”. Con riguardo al caso di specie, ha considerato che “anche a volersi prescindere dal fatto che in sede di separazione la domanda di addebito formulata dal marito sulla base delle medesime deduzioni svolte in questa sede sia stata rigettata, deve osservarsi che, da un lato, non è emersa la prova del fatto che la condotta infedele della convenuta abbia costituito la causa della separazione e che, dall'altro, tale tradimento, per le sue modalità, abbia potuto recare un apprezzabile pregiudizio all'onore e alla dignità del coniuge.”. Ed ha concluso che “Dagli elementi istruttori emersi appare quindi evidente che le condotte infedeli della convenuta provate nel presente giudizio non hanno influito sulla decisione della coppia di separarsi, dal momento che il bacio cui ha assistito il teste è avvenuto il 31.12.2013, a fronte di un rapporto coniugale già Testimone_2 in crisi a partire, quantomeno, dal mese di marzo 2013. Né, d'altro canto, è emerso nel corso del giudizio che il tradimento, per le sue modalità, abbia potuto recare un apprezzabile pregiudizio all'onore e alla dignità dell'attore, in quanto non noto neppure nell'ambiente circostante e di lavoro o comunque non posto in essere con modalità tali da poter essere lesivo della dignità della persona…. In tal modo esclusa la lesione dell'onore e della dignità dell'attore da parte della condotta infedele della convenuta, deve osservarsi che non è emerso dall'istruttoria espletata alcun elemento che consenta di ricondurre l'asserita situazione di disagio psicofisico lamentata dall'attore in maniera specifica all'infedeltà della moglie, piuttosto che, in via generale, alla crisi coniugale verificatasi nel corso del 2013”.
L'appellante ha criticato la sentenza esponendo i seguenti motivi. Con il primo, erronea valutazione dei fatti e delle risultanze istruttorie del giudizio di primo grado, ha esplicitato che il Tribunale aveva errato nel ritenere estranea la condotta infedele della alla causazione della crisi matrimoniale, dunque di CP_1 arrecare un pregiudizio. La condotta extraconiugale, invece, era stata alla base della crisi coniugale. Nonostante nella primavera del 2013 la avesse manifestato atteggiamenti CP_1 ambigui, sino alla fine delle vacanze estive del 2013 avevano trascorso, come coniugi, giorni sereni di convivenza;
alla fine di settembre però la tornava nuovamente a CP_1 comportarsi in maniera strana, rifiutando ogni contatto con il marito e trovando scuse per allontanarlo ed umiliarlo, passando il suo tempo in casa distante dal coniuge, chiudendosi spesso in bagno per parlare al cellulare, interrompendo bruscamente le chiamate appena si accorgeva della presenza del marito. Peraltro, il ricorso per la separazione era stato presentato proprio in conseguenza della condotta infedele della moglie. Inoltre, dalle risultanze istruttorie espletate in primo grado, era palese come la condotta infedele aveva superato la normale soglia di tollerabilità e si era tradotta in una violazione del diritto alla salute, dimostrato dalle numerose visite specialistiche. La condotta infedele gli aveva causato, pesanti disagi e gravi ripercussioni sulla salute, nonché forte stress emotivo, con conseguenti malori anche sul posto di lavoro, che non gli consentivano di dedicarsi pienamente e proficuamente all'attività lavorativa, causando, di conseguenza, il mancato rinnovo del contratto di lavoro. Con il secondo, difetto e carenza dell'attività di istruzione probatoria espletata in primo grado, ha eccepito che il Tribunale aveva limitato l'istruttoria, non autorizzando, il prosieguo e/o l'ammissione di mezzi istruttori che avrebbero dato un ulteriore approfondimento sui punti rimasti senza risposta o connotati da lacune. Aveva negato l'ammissione in via istruttoria della CTU medico-legale sulla sua persona, l'acquisizione dei tabulati telefonici e, infine, l'audizione di ulteriori testi richiesti da parte attrice.
L'ammissione di consulenza medico-legale (per la quale ha insistito nell'odierna sede) avrebbe potuto mettere in luce lo stato di sofferenza fisica e psichica come conseguenza del tradimento. Ha richiesto, altresì, che fosse disposto l'ordine di esibizione, inspiegabilmente ed erroneamente rigettato dal Tribunale, e conseguentemente il deposito di copia dei tabulati telefonici completi riguardanti l'utenza del numero fisso della casa coniugale e le utenze portatili intestate all'appellata, con indicazione delle utenze chiamate e ricevute e relativa intestazione e trascrizione dei messaggi sms inviati e ricevuti dal mese di gennaio 2013 al febbraio 2014, data del deposito del ricorso per separazione. Il Giudice, poi, si era basato nella ricostruzione dei fatti su una parziale valutazione degli stessi stante la mancata audizione di tutti i testi, ammessi solo in minima parte (soli 3 testimoni di parte attrice, a fronte, invece, della richiesta di oltre 20 testi); inoltre, in relazione ai capitoli di prova ammessi aveva errato nel non considerare dirimente l'audizione dei testi e , Testimone_3 Testimone_4 Tes_5
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Orbene, la decisione resa e motivata non si presta alle critiche svolte. Innanzitutto, va richiamato il principio già ricordato in sentenza secondo cui “La natura giuridica del dovere di fedeltà derivante dal matrimonio implica che la sua violazione non sia sanzionata unicamente con le misure tipiche del diritto di famiglia, quale l'addebito della separazione, ma possa dar luogo al risarcimento dei danni non patrimoniali ex art. 2059 c.c., senza che la mancanza di pronuncia di addebito in sede di separazione sia a ciò preclusiva, sempre che la condizione di afflizione indotta nel coniuge superi la soglia della tollerabilità e si traduca, per le sue modalità o per la gravità dello sconvolgimento che provoca, nella violazione di un diritto costituzionalmente protetto, quale, in ipotesi, quello alla salute o all'onore o alla dignità personale. (Nella specie, la S.C ha confermato la sentenza che aveva escluso non solo, in radice, che la violazione del dovere di fedeltà fosse stata causa della separazione, avendo la moglie svelato al marito il tradimento solo mesi dopo la separazione, ma anche che il tradimento, per le sue modalità, avesse recato un apprezzabile pregiudizio all'onore o alla dignità del coniuge, in quanto non noto neppure nell'ambiente circostante e di lavoro e comunque non posto in essere con modalità lesive della dignità della persona).” Cass. ordinanza 6598/2019; cfr. anche Cass. ordinanza 16740/2020 “L'addebito della separazione personale dei coniugi, di per sé considerato, non è fonte di responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c., determinando, nel concorso delle altre circostanze previste dalla legge, solo il diritto del coniuge incolpevole al mantenimento, con la conseguenza che la risarcibilità di danni ulteriori è configurabile solo se i fatti che hanno dato luogo all'addebito integrano gli estremi dell'illecito ipotizzato dalla clausola generale di responsabilità espressa dalla norma indicata.”. Ora, alla stregua di detto principio l'attore, odierno appellante, avrebbe dovuto provare che l'asserita infedeltà (causa, per come dedotto, della crisi tra i coniugi e dunque della separazione) aveva provocato una afflizione superiore alla soglia della tollerabilitànormale e che per le sue modalità o per la gravità dello sconvolgimento aveva provocato la violazionedel diritto alla salute o all'onore o alla dignità personale. Tale prova nella specie è mancata. Il Primo Giudice come sopra riportato, ha escluso sia che vi fosse la prova che la condotta infedele della moglie avesse costituito la causa della separazione, sia che il tradimento avesse, per le modalità, arrecato un pregiudizio apprezzabile all'onore ed alla dignità dell'altro coniuge, ovvero del Parte_1
Ed a tale decisione, condivisa perché corretta, è giunto esaminando le risultanze istruttorie. Il teste , dichiaratosi amico di entrambe le parti, ha riferito che, Testimone_2 trovandosi in macchina incolonnato nel traffico, aveva visto la che entrava in una CP_1 macchina, ove si trovava (che conosceva di vista), e che abbracciava Testimone_6
e baciava “sulla bocca” quest'ultimo. Il teste , anch'egli dichiaratosi amico di ha Testimone_7 Parte_1 riferito che nel mentre passeggiava aveva visto la con altro uomo, che “si CP_1 abbracciavano. Non ho visto se si baciassero ma sembravano in confidenza..dai gesti che si scambiavano sembrava che avessero un rapporto sentimentale piuttosto che di amicizia”. Il teste di parte convenuta, , collega della ed ex collega di Tes_8 CP_1 [...]
in prova contraria ha ricordato che ad agosto 2013, si trovava a pranzo Parte_1 con la ed altro collega e che in quella occasione la non CP_1 Testimone_6 CP_1 aveva scambiato effusioni con il sig. ha poi precisato “io non ho mai visto Tes_6 che la sig.ra si scambiasse effusioni con il sig. sono stato con la sig.ra CP_1 Persona_3 nel ristorante…soltanto in un'occasione nell'agosto del 2013.”. CP_1
La teste sorella dell'appellante di professione psicoterapeuta Testimone_9 come dichiarato, ha riferito di avere appreso, del tradimento della moglie, dal fratello, che tra fine settembre e inizio di ottobre 2013 l'aveva chiamata per chiedere un aiuto morale e le aveva raccontato che c'erano dei problemi;
“..nei mesi seguenti ho ricevuto altre telefonate, circa dieci al giorno, in cui piangeva…da una taglia 56 è passato ad una taglia 48…è stato in condizioni di depressione per circa un anno, oggi presenta ancora scarsa motivazione a svolgere le attività quotidiane..gli ho segnalato una mia collega di Roma ed è andato il martedì successivo alla domenica in cui mi ha raccontato del tradimento, poi è andato da un altro psicologo che non conosco”. Inoltre, ha confermato che la nipote le aveva detto di essere andata al bowling con la madre..ed il “nuovo fidanzato” della madre e il “cuginetto”. L'altro teste , padre dell'appellata, ha confermato la circostanza Tes_10 capitolata (n. 17) cioè che era vero che un giorno dell'estate del 2012 la figlia gli aveva riferito per telefono che il marito voleva separarsi e che aveva tentato in tutti i modi di persuaderlo e “anche io ho cercato di persuaderlo quando mi recavo a casa loro”. Ha poi escluso che la figlia avesse avuto una relazione con il sig. o con altri Tes_6
“dal momento che ero spesso a casa sua e mi sarei accorto di atteggiamenti idonei a manifestare l'esistenza di una relazione. Non ho mai visto il sig. né a Testimone_6 casa di mia figlia né in altri luoghi”. Il teste , ha riferito di litigi tra coniugi aumentati dopo la nascita del Tes_11 secondo figlio per problemi di collaborazione nella gestione dei figli e della casa;
il aveva chiamato anche lui dicendo che voleva separarsi e ciò accadeva Parte_1 nell'estate del 2012; inoltre la sorella gli aveva detto di sentirsi seguita e di ciò si era accorto in un'occasione anche lui, tanto che aveva bloccato un ragazzo chiedendogli perché lo facesse e poi dal telefono di quest'ultimo avendo visto tra le chiamate quella di aveva richiamato da quel telefono ricevendo risposta. Parte_1
Orbene, dalle risultanze illustrate, così come ricordato già dal Primo Giudice, intanto non è emersa la prova dell'effettiva infedeltà come causa della separazione, posta anche a fondamento della domanda di addebito nel giudizio di separazione e ritenuta non provata ( cfr. sentenza allegata pag. 5 “il non ha in alcun modo Parte_1 allegato, né si è offerto di provare che la presunta infedeltà della sia stata CP_1 all'origine della separazione”). Infatti,a fronte della riferita circostanza del bacio, vi sono le diverse dichiarazioni dei testi che hanno raccontato di una crisi tra i coniugi per motivi diversi. Sotto altro aspetto, quantunque il tradimento asserito fosse stato provato come causa della separazione, non avrebbe epperò avuto le caratteristiche richieste per ledere la dignità del coniuge istante. Dalla narrazione dei testi, le uniche circostanze che avrebbero potuto esprimere, al più e solo, la visibilità dell'asserita infedeltà, sarebbero da ricondurre al riferito bacio, che per come descritto si sarebbe verificato in luogo circoscritto perché avvenuto in macchina, e al racconto - riferito dalla teste - che la nipote (figlia Testimone_9 delle parti, di cinque anni all'epoca dei fatti cfr. sentenza) le aveva detto di essere andata al bowling con la madre..ed il “nuovo fidanzato” della madre e il “cuginetto” fatto questo che, per come correttamente ritenuto, si tratterebbe di testimonianza de relato peraltro basantesi su dichiarazioni rese da una bambina di cinque anni – non corroborata da ulteriori elementi di prova (cfr. ex multis, Cass. Sez. 1, Sent. n. 8358 del 2007) e comunque relativa a fatti verificatisi in data (26.1.2014) ampiamente successiva al definitivo deterioramento dei rapporti tra i coniugi (cfr. sentenza). Talché, l'asserita infedeltà coniugale, non può assumere un aspetto dirimente “per le sue modalità” capace di “recare un apprezzabile pregiudizio all'onore e alla dignità del coniuge, in quanto non noto neppure nell'ambiente circostante e di lavoro o comunque non posto in essere con modalità tali da poter essere lesivo della dignità della persona” (Cass. parte motiva sent. cit. 6569/2019). Tenuto poi conto che il dovere di fedeltà “non trova il suo corrispondente in un diritto alla fedeltà coniugale costituzionalmente protetto, piuttosto la sua violazione è sanzionabile civilmente quando, per le modalità dei fatti, uno dei coniugi ne riporti un danno alla propria dignità personale, o eventualmente un pregiudizio alla salute”
(cfr. sempre sent. cit.). Altrettanto condivisibile, perché corretta, è l'analisi contenuta in sentenza circa la mancanza di alcun elemento che può consentire di ricondurre il disagio lamentato all'asserita infedeltà della moglie. In primo luogo, va osservato che mancando la prova, nessun danno alla salute si può dire discendere dall'asserita infedeltà quantomeno nel 2013. Con riguardo ad altro profilo, tra le relazioni mediche allegate (cfr. doc.6 del cardiologo, che pur non evidenziando alcuna alterazione organica dell'apparato cardiovascolare, attribuiva la tachicardia allo stato psicologico;
cfr. doc. 7 dell'Ospedale servizio di andrologia ove a fronte del problema riferito di disfunzione da circa 5 mesi, si attestava che erano nella norma la situazione ormonale e la ecografia peniena, doc. 9 certificato del P.S. in cui è scritto che il giungeva Parte_1 per malore in seguito a stress emotivo, ma anche che il paziente era vigile, non deficit neurologici, azione cardiaca ritmica a frequenza di 130 BPM) vi è quella redatta dalla psicologa e psicoterapeuta. In questa (cfr. doc. 5 Dott.ssa ) si legge che il disagio dell'attore era Controparte_3 piuttosto riconducibile al cambiamento della vita coniugale ed all'impatto che poteva avere sui figli, ma che comunque, dopo varie sedute, pur se addolorato per la chiusura del rapporto di coppia era consapevole della necessità “di gettare le basi per un cambiamento della propria vita affettiva”. La critica, poi, per non avere ammesso la ctu, oltre che non rilevante attese le evidenze di prova orale, va disattesa poiché è insindacabile la “facoltà discrezionale che ha il giudice del merito di negare la consulenza tecnica quando con essa la parte tende a supplire alla deficienza delle sue allegazioni” (cfr. parte motiva Cass. 10489/2004). Inoltre, l'ordine di esibizione, ex art. 210 c.p.c. oltre che parimenti di nessuna utilità a fronte delle conclusioni rese dal Giudice – e nella presente sede confermate
- non poteva essere dato poiché l'interessato di propria iniziativa avrebbe potuto acquisire la documentazione richiesta e produrla in causa (Cass. 19475/2005), e comunque sarebbe stata da rigettare in assenza poi di alcuna allegazione e deduzione circa l'iniziativa della parte di avere richiesto siffatta documentazione e del conseguente rifiuto opposto. Infine, “La riduzione delle liste testimoniali sovrabbondanti costituisce un potere tipicamente discrezionale del giudice di merito, esercitabile anche nel corso dell'espletamento della prova, potendo il giudice non esaurire l'esame di tutti i testimoni ammessi qualora, per i risultati raggiunti, ritenga superflua l'ulteriore assunzione della prova, con giudizio che si sottrae al sindacato di legittimità se congruamente motivato anche per implicito dal complesso della motivazione.” (Cass. 11810/2016). Alla stregua di tutto quanto esposto possono condividersi le ragioni della decisione gravata e l'appello va quindi respinto.
Le spese, che seguono la soccombenza nei confronti della parte appellata, si liquidano come da dispositivo, avuto riguardo ai valori tabellari minimi, attesa la natura della controversia e delle questioni esaminate, tolta la fase di trattazione/istruttoria in quanto la prima si è risolta in meri rinvii e la seconda non si è tenuta affatto. Sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L. 228/2012 a carico della parte appellante.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando ogni altra contraria istanza disattesa, così provvede: rigetta l'appello; condanna la parte appellante al pagamento delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 4.997,00 oltre accessori di legge e spese generali nella misura forfettaria del 15%; dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L. 228/2012 a carico della parte appellante. Roma, così deciso nella camera di consiglio del 12 giugno 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente Dott.ssa Fiorella Gozzer Dott.ssa Marianna D'Avino