Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 24/01/2025, n. 344 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 344 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 12440/2024 REG. GEN.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MILANO – Sez. Lavoro
La dott.ssa Sara Manuela MOGLIA, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con ricorso depositato in data 28 ottobre 2024
da
Parte_1
elettivamente domiciliato a Monreale (PA), via Roma, 48 presso lo studio degli avvocati Fabio Ganci e Walter Miceli che lo rappresentano e difendono come da delega allegata al ricorso. ricorrenti contro
, in persona del ministro Controparte_1 pro tempore in persona del Controparte_2
in carica, CP_3
rappresentati e difesi, ai sensi dell'art. Controparte_4
417 bis, comma 1 c.p.c., come introdotto dall'art. 42, D.lgs. 31 Marzo 1998 n° 80 e succ. modif., dall'Avv. Francesco Serafino e dall'Avv. Stefano Rovelli, funzionari in servizio presso lo stesso , legalmente domiciliato presso l' Controparte_4 [...]
di cui all'art. 12 bis, D. Lgs. 3 febbraio 1993, Controparte_5
n°29 come introdotto dall'art. 7, D.Lgs. 31 marzo 1998, n°80, - in , Via Soderini CP_4
n.24 Convenuto
Oggetto: docenti a tempo determinato, mancata fruizione delle ferie, indennità sostitutiva
Conclusioni: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in data 28 ottobre 2024, la docente si è rivolta al Tribunale Parte_1 di Milano, quale Giudice del Lavoro, e, convenendo il , ha Controparte_1 chiesto l'accoglimento delle conclusioni di seguito riportate:
“Accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente a percepire € 5759,55 a titolo di indennità sostitutiva per ferie non godute per gli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, e 2018/2019, 2020/2021, 2021/2022, 2023/2024, e, conseguentemente, condannare il al pagamento della suddetta somma o al Controparte_1 pagamento della somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo. Spese rifuse e distrazione”
A tal fine ha dedotto:
di aver sottoscritto negli anni scolastici sottoindicati i contratti ivi riportati:
-a.s. 2016/2017, contratto dal 07.11.2016 al 30.06.2017, per n. 9 ore di servizio settimanali, presso la Scuola di Primo Grado “Pellico - Arese” di Arese (MI);
- a.s. 2017/2018, contratto dal 16.10.2017 al 30.06.2018, per n. 6 ore di servizio settimanali, presso la Scuola di Primo Grado “Leonardo da Vinci - Gorgonzola” di Gorgonzola (MI);
- a.s. 2018/2019, contratto dal 18.10.2018 al 30.06.2019, per n. 18 ore di servizio settimanali, presso la Scuola di Primo Grado “Don Milani – San Giuliano Milanese” di San Giuliano Milanese (MI);
- a.s. 2020/2021, contratto dal 12.10.2020 al 30.06.2021, per n. 18 ore di servizio settimanali, presso la Scuola di Primo Grado “Ascoli – Francesco D'Assisi” di;
CP_4
- a.s. 2021/2022, contratto dal 08.09.2021 al 30.06.2022, per n. 9 ore di servizio settimanali, presso la Scuola di Primo Grado “Via Cipro” di;
CP_4
- a.s. 2023/2024, contratto dal 04.09.2023 al 30.06.2024, per n. 9 ore di servizio settimanali, presso la Scuola di Primo Grado “Secondaria di Primo Grado - Milano” di . CP_4
-che, durante l'anno scolastico 2016/17 ha prestato 236 giorni di servizio, maturando il diritto a fruire di 19,67 giorni di ferie + 2 giorni di riposo per festività soppresse, per un totale di giorni 21,67 di ferie;
- durante l'anno scolastico 2017/18 ha prestato 258 giorni di servizio, maturando il
21,50 giorni di ferie + 2 giorni di riposo per festività soppresse, per un totale di giorni 23,50 di ferie;
-durante l'anno scolastico 2018/19 ha prestato 256 giorni di servizio, maturando il diritto a fruire di 21,33 giorni di ferie + 2 giorni di riposo per festività soppresse, per un totale di giorni 23,33 di ferie;
-durante l'anno scolastico 2020/21 ha prestato 262 giorni di servizio, maturando il diritto a fruire di 21,83 giorni di ferie + 2 giorni di riposo per festività soppresse, per un totale di giorni 23,83 di ferie;
-durante l'anno scolastico 2021/22 ha prestato 296 giorni di servizio, maturando il diritto a fruire di 24,67 giorni di ferie + 3 giorni di riposo per festività soppresse, per un totale di giorni 27,67 di ferie;
-durante l'anno scolastico 2023/24 ha prestato 301 giorni di servizio, maturando il diritto a fruire di 25,08 giorni di ferie + 3 giorni di riposo per festività soppresse, per un totale di giorni 28,08 di ferie.
-che, dunque, ha diritto al pagamento dell'indennità sostitutiva per i giorni di ferie residui, non richiesti e non fruiti, come da elenco che segue: 18,67 giorni per l'anno scolastico 2016/17 (19,67 giorni di ferie + 2 giorni di riposo per festività soppresse meno 3 giorni di ferie effettivamente fruiti);
- 19,50 giorni per l'anno scolastico 2017/18 (21,50 giorni di ferie + 2 giorni di riposo per festività soppresse meno 4 giorni di ferie effettivamente fruiti);
- 20,33 giorni per l'anno scolastico 2018/19 (21,33 giorni di ferie + 2 giorni di riposo festività soppresse meno 3 giorni di ferie effettivamente fruiti);
19,83 giorni per l'anno scolastico 2020/21 (21,83 giorni di ferie + 2 giorni di riposo per festività soppresse meno 4 giorni di ferie effettivamente fruiti);
24,67 giorni per l'anno scolastico 2021/22 (24,67 giorni di ferie + 3 giorni di riposo per festività soppresse meno 3 giorni di ferie effettivamente fruiti);
24,08 giorni per l'anno scolastico 2023/24 (25,08 giorni di ferie + 3 giorni di riposo per festività soppresse meno 4 giorni di ferie effettivamente fruiti).
Sulla base di tali circostanze di fatto, la ricorrente ha lamentato che la mancata fruizione delle ferie residue non era riconducibile a una propria scelta consapevole, e, pertanto, ha domandato il ristoro monetario delle giornate non godute.
Si è costituito il convenuto che ha contestato il numero delle ferie fruibili, CP_1 il numero di giorni fruiti, in ogni caso il diritto all'indennità sostituita. All'udienza del 24 gennaio 2025, la difesa di parte ricorrente ha rinunciato alla pretesa relativa all'anno 2018-219 in quanto già liquidato, inoltre ha ridotto la pretesa a € 3845,64, aderendo al calcolo dei giorni già fruiti elaborato dal MIM. Quindi la causa è stata discussa.
All'esito della camera di consiglio, il giudice ha pronunciato sentenza, depositando dispositivo e contestuale motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e, come tale, va accolto.
In diritto ,si discute di una questione che è già stata esaminata dalla Corte di Cassazione e da numerose pronunce di merito, di cui lo stesso ricorrente ha dato, evidenza e prodotto nel fascicolo telematico.
La Suprema Corte ha stabilito che il docente a tempo determinato, che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni, ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - ed in particolare l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della l. n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande SE (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro (Cass. civ., sez. lav., ordinanza n. 14268 del 05/05/2022).
I principi di cui sopra sono stati, più di recente, confermati da una successiva sentenza, che ha così motivato: “24. Deve parimenti richiamarsi l'ordinanza di Cass. sez. lav. 5 maggio 2022 nr. 14268; ivi, nell'esaminare la disciplina di legge e di contratto collettivo delle ferie dei docenti a termine della scuola, si è affermato che in nessun caso il docente potrebbe perdere il diritto alla indennità sostitutiva delle ferie se non dopo essere stato invitato dal datore di lavoro a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva. 25. Si è aggiunto che siffatte condizioni possono essere ricondotte in via interpretativa al testo dell'articolo 5, comma otto, D.L. nr. 95/2012, in quanto esse costituiscono il presupposto della imputabilità al lavoratore del mancato godimento delle ferie;
la Corte Costituzionale (sentenza Corte Cost. 06 maggio 2016, nr.95) ha già ritenuto che tale imputabilità è sottesa alla norma di legge. 26. In definitiva, dalla interpretazione del diritto interno in senso conforme al diritto dell'Unione, deriva che: A) le ferie annuali retribuite costituiscono un diritto fondamentale ed irrinunciabile del lavoratore e correlativamente un obbligo del datore di lavoro;
il diritto alla indennità finanziaria sostitutiva delle ferie non godute al termine del rapporto di lavoro è intrinsecamente collegato al diritto alle ferie annuali retribuite;
B) è il datore di lavoro il soggetto tenuto a provare di avere adempiuto al suo obbligo di concedere le ferie annuali retribuite, dovendo sul punto darsi continuità al principio da ultimo affermato da Cassazione civile sez. lav. 14 giugno 2018, nr.15652; C) la perdita del diritto alle ferie ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro può verificarsi soltanto nel caso in cui il datore di lavoro offra la prova: di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie - se necessario formalmente -; di averlo nel contempo avvisato - in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire - del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato” (Cass. civ., sez. lav., sentenza n. 21780 del 08/07/2022; confermata da Cass. n. 8803/23). Ad ancora da Cassazione n. 1054/24:
“Al riguardo, trova applicazione il principio affermato da Cass., Sez. L, n. 14268 del 5 maggio 2022, per il quale il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - e, in particolare, l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande SE (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro. Occorre considerare, in relazione al periodo di causa (anno scolastico 2012/2013), tanto le disposizioni del contratto collettivo del personale della scuola del quadriennio 2006/2009 che la normativa di legge sulle ferie intervenuta nell'anno 2012. Il CCNL 2006/2009 per il personale del Comparto SCUOLA, del 29 novembre 2007, ha disciplinato le ferie del personale all'art. 13. Per il personale docente rilevano i commi 9 e 10. In base al comma 9, le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche;
durante la rimanente parte dell'anno può essere fruito dal personale docente un periodo di ferie non superiore a sei giornate lavorative, subordinatamente alla possibilità di sostituzione del docente con altro personale in servizio nella stessa sede, senza oneri aggiuntivi. Il comma dieci stabilisce, per i soli docenti a tempo indeterminato, che le ferie che non possono essere fruite nell'anno scolastico di riferimento, in tutto o in parte, per particolari esigenze di servizio - ovvero per motivate esigenze di carattere personale e di malattia - sono godute, entro l'anno scolastico successivo, sempre nei periodi di sospensione dell'attività didattica. Il successivo art. 19 dello stesso CCNL - relativo al regime di ferie, permessi ed assenze del personale a tempo determinato - dopo un generale rinvio alle previsioni relative al personale a tempo indeterminato, pone alcune precisazioni. In particolare, ai sensi del comma 2, qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato sia tale da non consentire la fruizione delle ferie, le stesse sono liquidate al termine dell'anno scolastico (e, comunque, dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno scolastico). La previsione collettiva stabilisce, inoltre, che «La fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico non è obbligatoria. Pertanto, per il personale docente a tempo determinato che, durante il rapporto di impiego, non abbia chiesto di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico, si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse al momento della cessazione del rapporto».
La norma deve essere interpretata nel senso che il personale docente a termine non è obbligato a fruire delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni che si verificano tra il primo e l'ultimo giorno di scuola - come fissati dal calendario regionale - dovendo intendersi in questo senso la locuzione «periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico». Pertanto, diversamente dal personale di ruolo, il docente a termine non è tenuto a chiedere le ferie né può essere messo in ferie d'ufficio durante il periodo dell'anno scolastico in cui, secondo il calendario regionale, si svolgono le lezioni. Le ferie non godute vengono liquidate alla cessazione del rapporto a termine. Sulla disciplina delle ferie nel pubblico impiego è intervenuto il legislatore dell'anno 2012. L'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 6 luglio 2012, conv., con modif., dalla legge n. 135 del 2012, ha così disposto: «Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione (…), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile». La norma è stata oggetto della sentenza della Corte costituzionale n. 95 del 6 maggio 2016 che, nel dichiarare non fondata la questione di costituzionalità sollevata sotto il profilo della violazione degli artt. 3, 36, commi 1 e 3, e 117, comma 1, Cost. (in relazione all'art. 7 della direttiva del 4 novembre 2003 n. 2003/88/CE), ha rilevato l'erroneità del presupposto interpretativo da cui muoveva il giudice remittente ovvero che il divieto di corrispondere trattamenti economici sostitutivi delle ferie non godute si applicasse anche quando il lavoratore non abbia potuto godere delle ferie per malattia o per altra causa non imputabile. In sintesi, la Corte costituzionale ha evidenziato che il diritto inderogabile alle ferie sarebbe violato se la cessazione dal servizio vanificasse, senza alcuna compensazione economica, il godimento delle ferie compromesso dalla malattia o da altra causa non imputabile al lavoratore;
così intesa, ha concluso la Corte, la normativa censurata, introdotta al precipuo scopo di arginare un possibile uso distorto della monetizzazione, non si pone in antitesi con principi ormai radicati nell'esperienza giuridica italiana ed europea. Nello stesso anno 2012 il legislatore è nuovamente intervenuto - con l'art. 1, commi da 54 a 56, della legge n. 228 del 2012 -, dettando una disciplina speciale delle ferie per il personale della scuola.
In base al comma 54 del detto art. 1, il personale docente - senza alcuna distinzione tra docenti a termine e docenti a tempo indeterminato - fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative, subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. Il successivo comma 55 ha aggiunto un ultimo periodo all'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, sopra trascritto, precisando che la sua disciplina non si applica «al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie». La previsione non riguarda, dunque, il personale con supplenza annuale (fino al 31 agosto). Da ultimo, il comma 56 dello stesso art. 1, ha disposto che la disciplina dei commi 54 e 55 non può essere derogata dai contratti collettivi nazionali di lavoro e che le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013. In sostanza, nel periodo intercorrente tra la legge n. 135 del 2012 (di conversione del d.l. n. 95 del 2012) e la legge n. 228 del 2012 tutto il personale della scuola, anche a termine, è stato sottoposto alla disciplina generale del pubblico impiego e, dunque, all'obbligo di godere (anche d'ufficio) delle ferie ed al divieto di corrispondere trattamenti sostitutivi delle ferie, con disapplicazione delle più favorevoli previsioni del CCNL 2006/2009. Con l'entrata in vigore dell'art. 1, comma 54, della legge n. 228 del 2012, tuttavia, per il personale docente della scuola è stata introdotta una disciplina speciale, modellata su quella già prevista dall'art. 13, comma 9, CCNL Scuola 2006/2009 ed estesa anche ai dipendenti a termine. Il successivo comma 55 ha autorizzato per il personale a termine della scuola, docente e non docente, con contratto breve o fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, la liquidazione della indennità sostitutiva delle ferie, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui a tale personale è consentito di godere delle ferie. La disapplicazione delle disposizioni contrattuali più favorevoli è avvenuta soltanto dal 1° settembre 2013. Il giudice dell'appello ha errato, dunque, quando ha negato che il detto comma 56 abbia attribuito perdurante efficacia fino al 31 agosto 2013 alle preesistenti clausole contrattuali in contrasto con esso e qui rilevanti;
la disciplina delle ferie dei docenti a termine, per effetto di tale previsione, continuava ad essere regolata fino al 31 agosto 2013 dall'art. 19 CCNL SCUOLA 2006/2009, a tenore del quale i docenti a termine non erano obbligati a fruire delle ferie nel periodo dell'anno scolastico destinato alle lezioni, con monetizzazione delle ferie non godute. Va precisato, poi, che la questione di causa perde rilievo in ragione della necessità di leggere le norme interne - e, tra esse, l'art. 5, comma 8, d.l. n. 95 del 2012, così come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - in conformità alle norme del diritto dell'Unione. La CGUE, Grande sezione, con tre sentenze del 6 novembre 2018 (rispettivamente, in cause riunite C-569/16 e C-570/16; in causa C-619/16; in causa C-684/16), nell'interpretare l'art. 7 della direttiva 2003/88/CE, in combinazione con l'art. 31 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, ha affermato che esso osta ad una normativa nazionale in applicazione della quale il lavoratore che non ha chiesto di potere esercitare il proprio diritto alle ferie annuali retribuite prima della cessazione del rapporto di lavoro perde automaticamente i giorni di ferie annuali retribuite cui aveva diritto ai sensi del diritto dell'Unione alla data di tale cessazione e, correlativamente, il proprio diritto a un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute, senza una previa verifica del fatto che egli sia stato effettivamente posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare il proprio diritto alle ferie prima di tale cessazione, attraverso un'informazione adeguata da parte di quest'ultimo. In particolare, il giudice europeo ha precisato che l'art. 7, par. 1, della direttiva 2003/88/CE non osta, in linea di principio, ad una normativa nazionale che comprenda finanche la perdita del diritto alle ferie allo scadere del periodo di riferimento (o di un periodo di riporto), purché, però, il lavoratore che non ha più il diritto alle ferie annuali retribuite abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare questo diritto. Il datore di lavoro deve, per contro, assicurarsi che il lavoratore sia messo in condizione di esercitare tale diritto;
a questo fine, egli è segnatamente tenuto ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo - se necessario formalmente - a farlo, e, nel contempo, informandolo - in modo accurato e in tempo utile a garantire che le ferie in esame siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire - del fatto che, se egli non ne fruisce, siffatte ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato o, ancora, alla cessazione del rapporto di lavoro, se quest'ultima si verifica nel corso di un simile periodo. Inoltre, l'onere della prova, in proposito, incombe al datore di lavoro. Le condizioni de quibus possono essere ricondotte in via interpretativa al testo dell'art. 5, comma 8, d.l. n. 95 del 2012, in quanto presupposto della imputabilità al lavoratore del mancato godimento delle ferie, che la Corte costituzionale ha già ritenuto essere richiesta dalla norma.
Pertanto, il docente a termine non può perdere il diritto alla indennità sostituiva delle ferie per il solo fatto di non avere chiesto le ferie, se non dopo essere stato invitato dal datore di lavoro a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva…”.
Nel caso di specie, la ricorrente ha dato prova dello svolgimento di plurimi incarichi a tempo determinato (cfr. stato matricolare in atti) con relativa maturazione dei giorni di ferie. La ricorrente ha, altresì, prodotto in giudizio le delibere regionali contenenti i calendari delle lezioni con riferimento alle varie annualità, ove vengono indicati anche i periodi di sospensione delle lezioni durante i quali lo stesso ha usufruito delle ferie secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 54, della legge m. 228 del 2012. Sono poi stati indicati i giorni di ferie complessivamente maturati in relazione a ogni anno scolastico, secondo quanto previsto dalla contrattazione collettiva e calcolato in proporzione rispetto al periodo di servizio prestato (art. 19 CCNL).
A fronte dell'allegazione di non aver fruito di alcuni giorni di ferie maturati negli anni scolastici di riferimento, gravava dunque sull'amministrazione l'onere di provare, alternativamente, o che il singolo docente avesse fruito delle ferie, ovvero che in ogni caso il avesse posto il proprio dipendente nell'occasione di goderne, CP_1 avvertendolo debitamente che in caso di mancata fruizione delle stesse, queste ultime sarebbero andate irrimediabilmente perdute senza alcun diritto alla compensazione indennitaria. La difesa ha contestato che la ricorrente abbia ricevuto qualche invito, da parte dei Dirigenti scolastici con l'avvertimento che, in difetto, il diritto all'indennità sarebbe andato perduto. A tal riguardo, sulla premessa che, in fatto, non si rinviene nel fascicolo del MIM, la documentazione invocata, in diritto ed in merito al rilievo per il quale il docente non di ruolo gode delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni, va richiamato il principio di diritto sancito dalla Corte di Cassazione (ordinanza n. 16715/24) che, cassando con rinvio la sentenza della Cote d'Appello territoriale (sentenza n. 688/22 alla quale il Ministro fa riferimento), ha così statuito:
“‹‹Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - e, soprattutto, l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande SE (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro. In particolare, il detto docente non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno››.
Alla luce dell'insegnamento della Suprema Corte, il ragionamento del non CP_1 può dirsi corretto. Ugualmente per il mancato computo delle Festività soppresse, per le quali, l'amministrazione convenuta ritiene non maturi alcun diritto alle ferie o alla monetizzazione. A tal riguardo, va richiamato il disposto dell'art. 14 CCNL comparto scuola che così dispone:
1. A tutti i dipendenti sono altresì attribuite 4 giornate di riposo ai sensi ed alle condizioni previste dalla legge 23 dicembre 1977, n. 937. È altresì considerata giorno festivo la ricorrenza del Santo Patrono della località in cui il dipendente presta servizio, purché ricadente in giorno lavorativo.
2. Le quattro giornate di riposo, di cui al comma 1, sono fruite nel corso dell'anno scolastico cui si riferiscono e, in ogni caso, dal personale docente esclusivamente durante il periodo tra il termine delle lezioni e degli esami e l'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo, ovvero durante i periodi di sospensione delle lezioni”. La disposizione si limita a prevedere il diritto del dipendente ai riposi sostitutivi delle festività soppresse ed a stabilire il periodo entro il quale tali riposi debbono essere usufruiti. Quanto poi all'art. 19, comma 2 CCNL, seppur sia vero che la norma si occupa solo delle ferie e non, specificatamente, dei riposi, non dà meno la logica che sottostà alla previsione contrattuale e che è ben spiegata nei principi sanciti dalla Suprema Corte, si rinviene anche in relazione ai riposi sostitutivi delle festività soppresse. Ne consegue che se il docente non ha avuto la possibilità di godere di tali riposi durante il contratto e durante i giorni di sospensione delle lezioni, al termine del rapporto e, comunque, nell'ambito dello stesso anno scolastico, potrà beneficiare dell'indennità sostitutiva. L'art. 14 stabilisce, come detto, il vincolo temporale dell'anno scolastico, ma purchè lo stesso non sia superato, non si rinviene ragione per la quale i riposi relativi alle festività soppresse, se non goduti, non possano essere indennizzati.
Per tutte le ragioni sopra illustrate, il deve essere dunque Controparte_1 condannato alla corresponsione alla parte ricorrente dell'indennità sostitutiva per le ferie non godute negli anni scolastici più sopra indicati, secondo il meccanismo di calcolo illustrato al documento 12 allegato al ricorso e per l'importo ridotto di € 3845,64. Il tutto, oltre i soli interessi legali.
Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P. Q. M.
Il tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, così provvede:
-Accerta e dichiarare il diritto di parte ricorrente a percepire la somma di € 3845,64 a titolo di indennità sostitutiva per ferie non godute per gli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, 2020/2021, 2023/2024., e, per gli effetti, condanna il
[...]
al pagamento della suddetta somma oltre interessi legali Controparte_1 dalle singole scadenze al saldo.
-Condanna parte convenuta a rifondere alle parti ricorrenti le spese legali, che liquida nella complessiva somma di euro 1.500,00, da distrarsi ai procuratori antistatari.
Milano, 24 gennaio 2025
Il giudice del lavoro
Dott.ssa Sara Manuela Moglia