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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 20/12/2025, n. 2141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2141 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 23261/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Terza Minori
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa IA RI Presidente relatrice
Dott. Francesco Rinaldi Giudice
Dott. Andrea Marchesi Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale e divorzio a domanda congiunta n. 23261/2024 R.G. promosso da
(C.F. ), con l'Avv. FEROLDI LUCA Parte_1 C.F._1
e
C.F. ), con l'Avv. FEROLDI LUCA Controparte_1 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
(come da udienza del giorno 11.12.2025)
“1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai Sigg.ri e in data 9.10.2004 nel Comune di BO (BS), trascritto nei Parte_1 Controparte_1 registri dello Stato Civile del Comune di BO (BS) il 13.10.2004, al n. 21, della Parte II, Serie
A, Anno 2004.
2) Ordinare al Comune di BO (BS) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio. 3) Disporre l'affidamento condiviso dei figli minorenni ed con Persona_1 Persona_2 collocamento paritario presso entrambi i genitori. Ogni modalità di visita/gestione del tempo con i figli, anche relativa ai periodi delle Festività, verrà liberamente concordata tra i genitori e dietro l'ascolto dei figli.
4) Dare atto che i ricorrenti si impegnano a versare mensilmente sul conto corrente cointestato n. Cont 03000307190 accesso presso la Filiale di BO della di Brescia, ciascuno, l'importo di €.
450,00, dal quale potranno attingere per far fronte alle spese ordinarie e straordinarie di mantenimento dei figli ed sino a quando la Sig.ra Persona_1 Persona_2 Parte_1 percepirà il canone di locazione di cui alle premesse. Successivamente, qualora i figli non siano ancora economicamente autosufficienti, il suddetto conto corrente verrà estinto ed i genitori provvederanno al mantenimento dei figli in eguale misura ed in considerazione del tempo trascorso con i figli.
5) Dare atto che in ogni caso le spese straordinarie dei figli ed fino Persona_1 Persona_2 alla loro autosufficienza economica, saranno sopportate in misura del 50% tra i genitori, come da noto Protocollo del Tribunale di Brescia, da intendersi integralmente richiamato.
6) Dare atto che la Sig.ra rimarrà ad abitare presso la Casa coniugale con i figli Parte_1 sino e non oltre la data del 10.6.2027, allorquando si impegna a trasferirsi presso l'immobile di sua proprietà sito in BO (BS), via Moretto n. 5, ovvero presso altro immobile che riterrà idoneo.
7) Dare atto che il Sig. trasferirà sin da subito la propria residenza e dimora abituale Controparte_1 presso una diversa unità immobiliare, autonoma ed indipendente, sita all'interno del medesimo complesso”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario a BO (BS) in data 9.10.2004, trascritto presso il registro dello stato civile del medesimo comune al n. 21, parte II, seria A, anno 2004, con il regime patrimoniale della comunione dei beni. Per_ Dalla loro unione sono nati i figli (il 20.1.2007) e (il 10.11.2009). Per_1
La separazione è stata pronunciata con sentenza non definitiva del Tribunale di Brescia n. 517/2025, pubblicata in data 28.4.2025 e passata in giudicato.
Le parti hanno, quindi, chiesto la pronuncia del divorzio alle condizioni sopra trascritte.
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di divorziare e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione, rinunciando altresì all'impugnazione dell'emananda sentenza.
*** La domanda di divorzio merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono adeguate anche nell'interesse della prole e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 della legge 898/1970 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del
Pubblico Ministero:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
3. compensa le spese di lite.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del giorno 18.12.2025
La Presidente estensora
IA RI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Terza Minori
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa IA RI Presidente relatrice
Dott. Francesco Rinaldi Giudice
Dott. Andrea Marchesi Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale e divorzio a domanda congiunta n. 23261/2024 R.G. promosso da
(C.F. ), con l'Avv. FEROLDI LUCA Parte_1 C.F._1
e
C.F. ), con l'Avv. FEROLDI LUCA Controparte_1 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
(come da udienza del giorno 11.12.2025)
“1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai Sigg.ri e in data 9.10.2004 nel Comune di BO (BS), trascritto nei Parte_1 Controparte_1 registri dello Stato Civile del Comune di BO (BS) il 13.10.2004, al n. 21, della Parte II, Serie
A, Anno 2004.
2) Ordinare al Comune di BO (BS) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio. 3) Disporre l'affidamento condiviso dei figli minorenni ed con Persona_1 Persona_2 collocamento paritario presso entrambi i genitori. Ogni modalità di visita/gestione del tempo con i figli, anche relativa ai periodi delle Festività, verrà liberamente concordata tra i genitori e dietro l'ascolto dei figli.
4) Dare atto che i ricorrenti si impegnano a versare mensilmente sul conto corrente cointestato n. Cont 03000307190 accesso presso la Filiale di BO della di Brescia, ciascuno, l'importo di €.
450,00, dal quale potranno attingere per far fronte alle spese ordinarie e straordinarie di mantenimento dei figli ed sino a quando la Sig.ra Persona_1 Persona_2 Parte_1 percepirà il canone di locazione di cui alle premesse. Successivamente, qualora i figli non siano ancora economicamente autosufficienti, il suddetto conto corrente verrà estinto ed i genitori provvederanno al mantenimento dei figli in eguale misura ed in considerazione del tempo trascorso con i figli.
5) Dare atto che in ogni caso le spese straordinarie dei figli ed fino Persona_1 Persona_2 alla loro autosufficienza economica, saranno sopportate in misura del 50% tra i genitori, come da noto Protocollo del Tribunale di Brescia, da intendersi integralmente richiamato.
6) Dare atto che la Sig.ra rimarrà ad abitare presso la Casa coniugale con i figli Parte_1 sino e non oltre la data del 10.6.2027, allorquando si impegna a trasferirsi presso l'immobile di sua proprietà sito in BO (BS), via Moretto n. 5, ovvero presso altro immobile che riterrà idoneo.
7) Dare atto che il Sig. trasferirà sin da subito la propria residenza e dimora abituale Controparte_1 presso una diversa unità immobiliare, autonoma ed indipendente, sita all'interno del medesimo complesso”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario a BO (BS) in data 9.10.2004, trascritto presso il registro dello stato civile del medesimo comune al n. 21, parte II, seria A, anno 2004, con il regime patrimoniale della comunione dei beni. Per_ Dalla loro unione sono nati i figli (il 20.1.2007) e (il 10.11.2009). Per_1
La separazione è stata pronunciata con sentenza non definitiva del Tribunale di Brescia n. 517/2025, pubblicata in data 28.4.2025 e passata in giudicato.
Le parti hanno, quindi, chiesto la pronuncia del divorzio alle condizioni sopra trascritte.
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di divorziare e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione, rinunciando altresì all'impugnazione dell'emananda sentenza.
*** La domanda di divorzio merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono adeguate anche nell'interesse della prole e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 della legge 898/1970 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del
Pubblico Ministero:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
3. compensa le spese di lite.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del giorno 18.12.2025
La Presidente estensora
IA RI