Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 07/01/2025, n. 14 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 14 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N° _____________________
Reg. Sent. Lav.
Cron. ______________
N° __________ Reg. Gen. Lav.
F.A. _________________
REPUBBLICA ITALIANA Addì _____________
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO Rilasciata spedizione in forma esecutiva all'Avv. Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del Giudice Dr. Fabio Civiletti, nella causa civile iscritta al n° ______________________
8534 R.G.L. 2023, promossa Per
[...]
[...]
[...]
[...] rappresentata e difesa Parte_1
dagli Avv.ti Andrea BENIGNO e Francesco DE BENEDETTO, giusta
procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di questi, in Palermo, Via Alessandro LA MARMORA n° 72;
Opponente Il Cancelliere
C O N T R O
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Domenico CP_1
PULEO e Francesco VERGA, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di questi, in Palermo, Via Catania 14;
Opposta
OGGETTO : OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO.
Conclusioni delle parti: come dai rispettivi atti difensivi
All'esito del deposito di note di trattazione scritta, in sostituzione dell'udienza del
4/12/2024, ai sensi dell'art. 127 ter cod.proc.civ., ha pronunciato SENTENZA, avente il seguente dispositivo e contenente l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
DISPOSITIVO
Definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti costituite;
Revoca il decreto ingiuntivo opposto e dichiara parzialmente cessata la materia del
contendere in relazione all'intervenuto pagamento dell'importo di Euro 3.379,04.
Condanna l al pagamento dell'ulteriore Parte_1
importo di Euro 570,09, a titolo di rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla
maturazione del credito e sino al Giugno 2023, nonchè al pagamento delle spese di lite,
che si liquidano in Euro 1.850,00 per compensi ( in essi compresi quelli della fase
monitoria), oltre rimborso spese generali, IVA e C.P.A.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 4/07/2023, L Parte_1
propose opposizione avverso il decreto ingiuntivo n° 466/2023 di questo Tribunale, con il quale le veniva intimato il pagamento in favore di dell'importo di Euro CP_1
3.379,04, a titolo di retribuzioni per il rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato e parziale, intercorso con l' dall'11/12/2020 al 31/10/2021, per lo svolgimento Parte_1
delle mansioni di tutor nell'ambito della formazione professionale, oltre gli accessori di legge ed il rimborso delle spese legali.
Eccepì l'insussistenza del credito ingiunto, avendo pagato, in data 16/11/2021, la somma di Euro 1.033,78 a titolo di ritenute fiscali ed, in data 29/06/2023, la residua sorte capitale pari ad Euro 2.345,26, con conseguente cessazione della materia del contendere.
Dedusse, poi, l'inesigibilità del credito vantato perché sottoposto a condizione potestativa mista, in quanto era stato pattuito che il corrispettivo della prestazione lavorativa sarebbe stato versato all'atto dell'erogazione del finanziamento da parte dell'Assessorato alla Famiglia, alle Politiche sociali ed al Lavoro, circostanza costituente in ogni caso una presupposizione o condizione inespressa. Chiese, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo opposto, la declaratoria di cessazione della materia del contendere e la condanna di controparte alle spese di lite,
secondo il principio della soccombenza virtuale.
La , ritualmente costituitasi con memoria difensiva, ha ribadito la sussistenza CP_1
del credito, dovendo il medesimo essere intimato al lordo delle ritenute, il cui versamento mai era stato comunicato, nonché la cessazione soltanto parziale della materia del contendere, non avendo la opponente ancora corrisposto gli accessori del medesimo ed infine la nullità della clausola che subordinava il pagamento della retribuzione all'erogazione del finanziamento, in quanto, in contrasto con l'art.36 Cost.
Ha chiesto, pertanto, il rigetto dell'opposizione, con condanna dell'opponente alle spese di lite.
Respinta l'istanza di sospensione dell'esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto,
all'esito del deposito di note di trattazione scritta, in sostituzione dell'udienza del 4/12/2024,
la causa è stata posta in decisione.
Va preliminarmente preso atto dell'intervenuto pagamento dell'importo oggetto del decreto ingiuntivo opposto pari ad Euro 3.379,04 lordi, con esclusione degli accessori di legge, espressamente menzionati nel provvedimento monitorio.
Il suddetto versamento è, tuttavia, parziale, atteso che trattandosi di credito di lavoro soggetto alla disciplina dell'art. 429 cod. proc. civ. restano dovuti gli accessori di legge dalla data di maturazione del credito all'effettivo pagamento ( avvenuto, al netto, il 29/06/2023) e che sono pari ad Euro 570,09, come si evince dal prospetto di calcolo prodotto dall'opposta.
La circostanza che il lavoratore abbia richiesto nella domanda monitoria solo gli interessi legali, non esimeva il giudice dal riconoscere anche la rivalutazione monetaria dei crediti di lavoro che, costituendo una proprietà intrinseca ed indissolubile di tali crediti, come tale riconducibile alla causa petendi della domanda con cui il credito è fatto valere, deve essere operata d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, senza necessità di una specifica domanda del lavoratore( Cass. 7395/2010).
Il decreto ingiuntivo opposto, va quindi revocato, dichiarando la parziale cessazione della materia del contendere per l'importo di Euro 3.379,04 e condannando l
[...] al pagamento degli accessori di legge, per il suindicato periodo, pari ad Parte_1
Euro 570,09.
Per il principio della soccombenza virtuale, la opponente, le cui ragioni sono
comunque risultate infondate ( dato che: "L'accertamento e la liquidazione del credito spettante al
lavoratore per differenze retributive devono essere effettuati al lordo sia delle ritenute fiscali, sia di quella
parte delle ritenute previdenziali gravanti sul lavoratore, atteso che la determinazione delle prime attiene
non al rapporto civilistico tra datore e lavoratore, ma a quello tributario tra contribuente ed erario, e devono essere pagate dal lavoratore soltanto dopo che il lavoratore abbia effettivamente percepito il pagamento delle differenze retributive dovutegli, e, quanto alle seconde, il datore di lavoro, ai sensi
dell'art. 19 della l. n. 218 del 1952, puo' procedere alle ritenute previdenziali a carico del lavoratore solo nel caso di tempestivo pagamento del relativo contributo ( v. Cass. Sez. Lav. n. 18044 del 14/09/2015). mentre una eventuale condizione che subordini la corresponsione della retribuzione per un rapporto di lavoro subordinato all'avvenuta erogazione del finanziamento da parte dell'Ente Regione è radicalmente nulla per violazione dell'art. 36 Cost., atteso che sia nelle more del suo perfezionamento, che nel caso di suo mancato avveramento travolgerebbe un diritto inderogabile ed irrinunciabile del prestatore di lavoro, che verrebbe privato dei mezzi economici per assicurare a sé ed alla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa) va
condannata al pagamento delle spese processuali, che devono liquidarsi come in
dispositivo.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, il 7/01/2025, all'esito del deposito di note di trattazione
scritta in sostituzione dell'udienza del 4/12/2024.
IL GIUDICE
Fabio Civiletti