Ordinanza cautelare 12 novembre 2021
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 01/04/2025, n. 6509 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6509 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06509/2025 REG.PROV.COLL.
N. 10162/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10162 del 2021, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Fernando Gallone, Iole Urso, con domicilio fisico eletto presso il loro studio in Roma, al viale Giulio Cesare 51/A e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno - Dipartimento Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e Difesa Civile, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;
per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia,
- del bando del Concorso pubblico, per esami, a 128 posti nella qualifica di ispettore logistico gestionale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco pubblicato in G.U. della Repubblica italiana, 4^ Serie speciale " Concorsi ed esami" il 30/7/2021, laddove, tra i requisiti per l'ammissione alla procedura concorsuale, all'art. 2 lett. c) prevede una “età non superiore agli anni 45 ”;
- dell'art. 2 co.1 lett. c del Decreto Ministeriale 5 novembre 2019, n.176, laddove prevede il limite d’età pari a quarantacinque anni nelle procedure selettive e nei concorsi pubblici per l'accesso ai ruoli tecnico-professionali, laddove prevede il limite d'età pari a quarantacinque anni nelle procedure selettive e nei concorsi pubblici per l'accesso ai ruoli tecnico-professionali;
- nonché di eventuali altri atti presupposti, connessi e/o consequenziali a quelli impugnati, ivi espressamente compresi anche eventuali altri atti e/o documenti non cogniti;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno - Dipartimento Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e Difesa Civile;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 14 marzo 2025 la dott.ssa Monica Gallo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Con il ricorso all’esame del Collegio la parte ricorrente ha impugnato il bando in epigrafe indicato chiedendone l’annullamento a cagione della illegittimità dello stesso dedotta sulla base dei seguenti vizi articolati nell’atto di gravame:
“Illegittimità per violazione dell’art. 3 co. 6 L. 127/1997. Annullabilità e/o disapplicazione dell'atto amministrativo cd. “anticomunitario” per violazione della Direttiva 2000/78/CE. Violazione di legge o eccesso di potere per contrarietà all'art.97 Cost., difetto di motivazione, violazione dei principi di imparzialità, non discriminazione, ragionevolezza, proporzione ”.
La parte ricorrente con il presente vizio si duole della previsione recata dal bando impugnato in merito al limite di età assumendo che “ ai fini dell'accesso al pubblico impiego, la legge n.127/1997 - interpretata in modo conforme alla Direttiva 2000/78/CE - non consente all'amministrazione di introdurre limiti di età che non rappresentino un requisito essenziale e determinante per lo svolgimento dell'attività lavorativa, e allo stesso tempo non perseguano finalità legittime, giustificate e proporzionate ”;
“Sulla compatibilità della clausola sul limite d’età con il diritto euro-unitario. Corte di Giustizia UE, sez. II, sentenza 13/11/2014 n° C-416/13”.
A dimostrazione del carattere anticomunitario della previsione di bando che prescrive un limite di età la parte ricorrente richiama i precedenti della Corte di Giustizia di cui all’epigrafe del vizio in occasione dei quali la CGUE avrebbe affermato che non vi possano essere limiti di età per l’accesso ai concorsi pubblici anche nell'ipotesi in cui si tratti di attività lavorative richiedenti capacità fisiche particolari.
2. Si è costituita in giudizio l’Amministrazione resistente opponendosi all’accoglimento del ricorso e chiedendone il rigetto.
3. In esito alla Camera di consiglio del 10 novembre 2021, con ordinanza n. 6307 del 12 novembre 2021, l’istanza cautelare della ricorrente è stata rigettata.
4.Alla udienza pubblica di smaltimento del 14 marzo 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
5.Il ricorso è infondato e va rigettato.
5.1. Vero è che nel nostro ordinamento la Legge n. 127 del 15 maggio 1997 all’art. 3, comma 6, ha eliso il limite di età per la partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni, salvo deroghe dettate da regolamenti delle singole amministrazioni connesse alla natura del servizio o ad oggettive necessità dell’Amministrazione. L’art. 1 della stessa legge ha, altresì, sancito l’abrogazione delle norme incompatibili con le disposizioni in essa contenute. I principi generali di cui al D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 in tema di età per l’accesso ai pubblici concorsi sono, dunque, stati superati affidando eventuali deroghe ai singoli regolamenti adottati dalle Amministrazioni reclutanti, prevedibili solo in relazione alla natura del servizio o ad oggettive necessità delle stesse. Orbene il nuovo regolamento, previsto dal decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, ed emanato con il decreto 5 novembre 2019, n. 167 , recante “ norme per l'individuazione dei limiti di età per l'ammissione ai concorsi pubblici e alle procedure selettive di accesso ai ruoli del 4 personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ”, all’art. 2, comma 1, lettera c) statuisce il limite massimo di “ quarantacinque anni nelle procedure selettive e nei concorsi pubblici per l'accesso ai ruoli tecnico-professionali, salvo quanto previsto dagli articoli 78, comma 2, primo periodo, 90, comma 2, primo periodo, 102, comma 2, primo periodo, 114, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217”.
Tanto detto va premesso che al giudice amministrativo è consentito il sindacato su atti involgenti scelte ampiamente discrezionali della p.A., com’è quella di stabilire un limite di età per l’accesso al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, solo nei limiti della abnormità e irragionevolezza di tale scelta.
Al riguardo, va innanzitutto rilevato che secondo l’art. 6 della direttiva 2000/78/CE, «…gli Stati membri possono prevedere che le disparità di trattamento in ragione dell'età non costituiscano discriminazione laddove esse siano oggettivamente e ragionevolmente giustificate, nell'ambito del diritto nazionale, da una finalità legittima, compresi giustificati obiettivi di politica del lavoro, di mercato del lavoro e di formazione professionale, e i mezzi per il conseguimento di tale finalità siano appropriati e necessari» . Tale disposizione va coordinata con il considerando 18, secondo cui « [l] a presente direttiva non può avere l'effetto di costringere…i servizi di…soccorso ad assumere o mantenere nel posto di lavoro persone che non possiedano i requisiti necessari per svolgere l'insieme delle funzioni che possono essere chiamate ad esercitare, in considerazione dell'obiettivo legittimo di salvaguardare il carattere operativo di siffatti servizi» .
Proprio con riguardo alla disciplina comunitaria il Consiglio di Stato con parere della I sezione n. 754/2023 ha rappresentato che: “ Sulla questione concernente il carattere non discriminatorio di un limite di età per l’accesso a taluni concorsi pubblici, conforme al principio della parità di trattamento, fissato dalla Direttiva 2000/78/CE del Consiglio del 27 novembre 2000 (la quale consente a determinate condizioni un trattamento differenziato in base all’età in materia di accesso all’occupazione nel settore pubblico) la Corte di giustizia si è pronunciata in più occasioni (cfr. sentenze del 17 novembre 2022, VT, C304/21, EU; del 15 novembre 2016, Salaberria Sorondo, C-258/15, EU; del 13 novembre 2014, Vital Pérez, C-416/13 EU; del 12 gennaio 2010, Wolf, C-229/08, EU). In particolare, con la sentenza 12 gennaio 2010, n. 229, Wolf, la Corte ha ritenuto non discriminatorio il limite di età fissato in 30 anni per l’assunzione dei vigili del fuoco tedeschi. E’ pervenuta a tale valutazione considerata la legittimità della finalità perseguita (ovvero la maggiore efficienza del servizio), la correlazione del requisito dell’età con le caratteristiche della prestazione lavorativa (per cui l’età è un requisito essenziale) e la proporzionalità del requisito, non eccedente rispetto allo scopo di garantire la migliore funzionalità del servizio ... Anche con altra recente pronuncia, n. 304 del 17.11.2022, la Corte di Giustizia ha ribadito il principio che ciò che rileva, al fine di stabilire se il possesso di capacità fisiche particolari sia un requisito essenziale e determinante per lo svolgimento dell'attività lavorativa, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2000/78, e dunque si giustifichi l’introduzione di un limite di età per la partecipazione al concorso, sono le funzioni effettivamente e prevalentemente esercitate nello svolgimento delle mansioni ordinarie secondo la normativa nazionale. La Corte ha affermato che è compito del giudice del rinvio pervenire, attraverso l’esame della normativa nazionale, a considerare se la fissazione del limite massimo di età per partecipare alla selezione sia il mezzo funzionale e proporzionato al raggiungimento del legittimo obiettivo, ovvero se sia sufficiente sottoporre i concorrenti ad una prova idoneativa (nella specie, si trattava del limite massimo di 30 anni per la partecipazione al concorso per Commissario di polizia e, quindi, di una fattispecie diversa da quella qui in esame, essendo oggettivamente diverse le funzioni di un commissario di Polizia)”.
Le deroghe consentite dalla disciplina nazionale al divieto di imporre un limite di età all’accesso ai pubblici impieghi devono essere giustificate, pertanto, da una finalità legittima qual è quella di assicurare il carattere operativo di alcune peculiari funzioni, come quelle ordinariamente delegate alle forze di polizia, alle forze armate e ai «servizi di soccorso» , in cui rientrano evidentemente quelli svolti dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Tanto detto proprio il sindacato di ragionevolezza in relazione alla disposizione di bando, non può prescindere dall’esame del decreto 4 novembre 2019 n. 166 ad oggetto “ Regolamento recante requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale per l'ammissione ai concorsi pubblici e alle procedure selettive di accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ”. Orbene l’articolo 2 di tale decreto prevede che anche per l'ammissione ai concorsi pubblici e alle procedure selettive per l'accesso alle qualifiche iniziali del ruolo ( tecnico) degli ispettori logistico-gestionali l’Amministrazione debba procedere alla verifica del possesso della:
a) idoneità fisica e psichica all'espletamento delle funzioni proprie della qualifica da ricoprire ”.
Vista da tale prospettiva, ed avuto riguardo alla esigenza dell’Amministrazione, anche per gli ispettori logistico gestionali, di verificare il possesso della idoneità fisica in sede di accesso alla qualifica iniziale del ruolo, al fine di assicurare la piena efficienza ed operatività del servizio a questi richiesto, non appare irragionevole la previsione, di cui al decreto 5 novembre 2019 n. 167, di un limite di età, limite evidentemente coerente con la ridetta esigenza e finalità. Le riportate considerazioni inducono a ritenere che il limite di età si ponga come legittimo, non discriminatorio e proporzionato, sia rispetto alla normativa comunitaria, sia rispetto alle norme costituzionali, in quanto connaturato alle caratteristiche della prestazione e funzionale al raggiungimento di obiettivi legittimi.
Né sussistono nella fattispecie elementi tali da consentire di concludere per la sproporzionalità del requisito anagrafico rispetto alle finalità perseguite dall’Amministrazione (il reclutamento di personale pienamente idoneo fisicamente alla funzione) avendo l’Amministrazione fissato un limite di età piuttosto alto qual è quello di 45 anni, che deve ritenersi calibrato sulla mansione corrispondenti alla qualifica messa a concorso ed al ruolo tecnico di appartenenza della ridetta qualifica.
Lo scrutinio di ragionevolezza ed idoneità e proporzionalità della misura rispetto al fine conduce a concludere per l’infondatezza delle doglianze di parte ricorrente.
6.In conclusione il ricorso è infondato e va rigettato.
7.Le spese possono essere compensate attesa la peculiarità della questione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Angelo Fanizza, Presidente FF
Katiuscia Papi, Primo Referendario
Monica Gallo, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Monica Gallo | Angelo Fanizza |
IL SEGRETARIO