Art. 28.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento, agli appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1977, del fondo iscritto al capitolo 6851 del medesimo stato di previsione per le spese inerenti all'organizzazione e al funzionamento dei commissariati del Governo presso le regioni a statuto ordinario e per quelle relative alle commissioni di controllo.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento, agli appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1977, del fondo iscritto al capitolo 6851 del medesimo stato di previsione per le spese inerenti all'organizzazione e al funzionamento dei commissariati del Governo presso le regioni a statuto ordinario e per quelle relative alle commissioni di controllo.