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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 10/11/2025, n. 1352 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 1352 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 159/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di IVREA
In composizione collegiale nelle persone dei magistrati: dott.ssa Antonia MUSSA Presidente dott.ssa Rossella MASTROPIETRO Giudice rel./EST. dott. Federica LORENZATTI Giudice
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 159/2025 RG., avente ad oggetto: ricorso ex art. 337 bis e segg. c.c. e art. 473-bis.47 c.p.c., promosso da
(C.F. ) nata a [...] il [...] e residente in Parte_1 C.F._1
San IO AN (To) alla Via Falcone n.19, rappresentata e difesa, dall'Avv. Marco
Scarvaglieri, giusta delega in atti;
- r i c o r r e n t e - contro
(c.f. ), nato a [...], il [...], Controparte_1 CodiceFiscale_2
residente in [...], elettivamente domiciliato presso lo studio degli avvocati Tiziana Zambello e Giuliana Olivetti in Ciriè (TO), via Dante n. 23, rappresentato e difeso giusta procura in atti;
- r e s i s t e n t e –
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
pagina 1 di 5 CONCLUSIONI COMUNI DELLE PARTI
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, così giudicare:
1) Il figlio minorenne mantiene stabile collocazione e residenza anagrafica presso la Per_1
madre in San IO, via Falcone 19;
2) Il signor si è prima d'ora allontanato dalla casa dove viveva la famiglia di fatto CP_1
portando con sé i propri beni ed effetti personali;
3) Il figlio minorenne rimane affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, i quali Per_1
dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni naturali
e aspirazioni;
con l'espressa previsione che limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione ciascun genitore potrà esercitare la responsabilità genitoriale separatamente;
4) Fatto salvo ogni diverso accordo rispettoso dei preminenti interessi e desideri del figlio che rimangono prioritari, e tenuto conto degli impegni lavorativi dei genitori, il padre terrà con sé
con le seguenti modalità: Per_1
- almeno un pomeriggio infrasettimanale andandolo a prendere a casa dalla mamma all'uscita dal lavoro, con il pernottamento e riaccompagnamento a scuola il mattino successivo;
- fine settimana alternati dal venerdì andandolo a prendere a casa dalla mamma all'uscita dal lavoro (o dal sabato mattina dopo le ripetizioni quando ci sono) fino alla domenica sera alle
21,30 riportandolo a casa dalla mamma;
- vacanze natalizie: dal 24 al 30 dicembre e dal 31 al rientro a scuola dopo l'epifania ad anni alterni;
metà periodo durante le vacanze pasquali alternando Pasqua o Lunedì dell'Angelo; tre settimane di cui una anche non consecutiva durante le vacanze estive;
ponti e altre feste in corso
d'anno con l'uno o l'altro genitore con criterio rispettoso dell'alternanza.
- compleanno 5 gennaio con la mamma;
compleanno 6 gennaio con il papà; compleanno 8 febbraio con la sorella.
5) I genitori si fanno carico in maniera diretta del mantenimento di per il periodo in Per_1
cui lo avranno con sé senza previsione di assegni;
6) Ciascun genitore contribuirà nella misura del 50% alle spese straordinarie relative al figlio, individuate e tra gli stessi regolate in conformità alle previsioni di cui al Protocollo d'intesa sottoscritto in data 24/6/2016 tra magistrati ed avvocati del Foro di Ivrea che le Parti dichiarano di conoscere e di aver già ricevuto in copia dal sottoscritto difensore, che allegato sub lettera A)
pagina 2 di 5
al presente accordo ne fa parte integrante. I genitori concordano che il costo relativo alla mensa scolastica sarà suddiviso tra loro al 50%;
7) I genitori si impegnano a preservare il rapporto che ha instaurato con tutti i nonni, Per_1
mantenendo le abitudini quotidiane del ragazzino indipendentemente dal giorno di competenza materna o paterna;
8) I genitori si autorizzano reciprocamente al rilascio e al rinnovo del passaporto e documenti validi per l'espatrio per il figlio minorenne;
9) Spese del presente procedimento integralmente compensate tra le parti
CONCLUSIONI DEL PM: “V° Il PM conclude per l'accoglimento dell'accordo raggiunto dalle parti.”
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto in data 22.1.2025, evocava in giudizio Parte_1 [...]
, premettendo che dalla relazione (oramai cessata) tra le parti era nato , il CP_1 Per_1
15.11.2011 in Ciriè (riconosciuto da entrambi i genitori), e chiedendo al Tribunale di regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale sul figlio minore, oltre che ilo mantenimento dello stesso.
Nel costituirsi in giudizio il convenuto dava atto che le parti avevano raggiunto un accordo.
Le parti hanno rassegnato le conclusioni congiunte riportate in epigrafe.
È stato provocato l'intervento del Pubblico Ministero che ha concluso per l'accoglimento dell'accordo raggiunto dalle parti.
Le condizioni concordate dalle parti, riguardanti l'affidamento e il mantenimento del minore, oltre che la regolamentazione dei rapporti tra loro, in quanto conformi alla legge ed all'interesse della prole (cui è garantito pari accesso ad entrambe le figure genitoriali nel rispetto del principio cd. di
“bigenitorialità”), possono essere integralmente recepite dal Collegio.
In considerazione del carattere concordato delle condizioni rassegnate congiuntamente dalle parti le spese del giudizio vanno compensate tra le medesime (come richiesto).
P. Q. M.
Il Tribunale di Ivrea, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, visto il parere del P.M., così provvede:
1) DISPONE che il figlio minorenne mantenga stabile collocazione e residenza Per_1
anagrafica presso la madre in San IO, via Falcone 19;
pagina 3 di 5 2) DA' ATTO che le parti hanno dichiarato che il signor si è prima d'ora allontanato dalla CP_1
casa dove viveva la famiglia di fatto portando con sé i propri beni ed effetti personali;
3) DISPONE che il figlio minorenne rimanga affidato congiuntamente ad entrambi i Per_1
genitori, i quali dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni;
con l'espressa previsione che limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione ciascun genitore potrà esercitare la responsabilità genitoriale separatamente;
4) Fatto salvo ogni diverso accordo rispettoso dei preminenti interessi e desideri del figlio che rimangono prioritari, e tenuto conto degli impegni lavorativi dei genitori, il padre terrà con sé
con le seguenti modalità: Per_1
- almeno un pomeriggio infrasettimanale andandolo a prendere a casa dalla mamma all'uscita dal lavoro, con il pernottamento e riaccompagnamento a scuola il mattino successivo;
- fine settimana alternati dal venerdì andandolo a prendere a casa dalla mamma all'uscita dal lavoro (o dal sabato mattina dopo le ripetizioni quando ci sono) fino alla domenica sera alle 21,30 riportandolo a casa dalla mamma;
- vacanze natalizie: dal 24 al 30 dicembre e dal 31 al rientro a scuola dopo l'epifania ad anni alterni;
metà periodo durante le vacanze pasquali alternando Pasqua o Lunedì dell'Angelo; tre settimane di cui una anche non consecutiva durante le vacanze estive;
ponti e altre feste in corso d'anno con l'uno o l'altro genitore con criterio rispettoso dell'alternanza.
- compleanno 5 gennaio con la mamma;
compleanno 6 gennaio con il papà; compleanno 8 febbraio con la sorella.
5) DA' ATTO che i genitori hanno concordato e dichiarato che si faranno carico in maniera diretta del mantenimento di per il periodo in cui lo avranno con sé senza previsione di assegni;
Per_1
6) DISPONE che ciascun genitore contribuirà nella misura del 50% alle spese straordinarie relative al figlio, individuate e tra gli stessi regolate in conformità alle previsioni di cui al
Protocollo d'intesa sottoscritto in data 24/6/2016 tra magistrati ed avvocati del Foro di Ivrea che le
Parti dichiarano di conoscere e di aver già ricevuto in copia dal sottoscritto difensore, che allegato sub lettera A) al accordo ne fa parte integrante. I genitori concordano che il costo relativo alla mensa scolastica sarà suddiviso tra loro al 50%;
7) DA' ATTO che i genitori hanno concordato e dichiarato che si impegnano a preservare il rapporto che ha instaurato con tutti i nonni, mantenendo le abitudini quotidiane del Per_1
ragazzino indipendentemente dal giorno di competenza materna o paterna;
pagina 4 di 5 8) DA' ATTO che i genitori hanno concordato e dichiarato che si autorizzano reciprocamente al rilascio e al rinnovo del passaporto e documenti validi per l'espatrio per il figlio minorenne;
9) Compensa le spese del giudizio tra le parti.
Così deciso in Ivrea, in data 4 novembre 2025
IL GIUDICE REL./EST. IL PRESIDENTE
(dott.ssa Rossella Mastropietro) (dott.ssa Antonia Mussa)
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei minori.
(art. 52 codice privacy)
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