Sentenza 14 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 14/02/2002, n. 2163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2163 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2002 |
Testo completo
Richiesta copia studio IL SOLE 24.0.RE dal Sig. 0 21 63 / 02 REPUBBLICA ITALIANA 155 per diritti POP LO IAIANO 15 FEB 2002 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente e Relatore R.G.N. 18211/99 Dott. Franco PONTORIERI Consigliere Cron. 5204 Dott. Alfredo MENSITIERI Rep. 606 Dott. Giovanni SETTIMJ Consigliere Dott. Giovanna SCHERILLO - Consigliere- Ud.07/12/01 Dott. Ettore BUCCIANTE Consigliere ha pronunciato la seguente SEN TENZA оддено: Compravendite sul ricorso proposto da: IA GI, elettivamente domiciliato in ROMA innmobiliare - VIA GALILEI 45, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI MAGNANO DI SAN LIO, difeso dall'avvocato GIROLAMO RIZZUTO, giusta delega in atti;
€1,55 L.3000 CANCELLERIA - ricorrence
contro
CONSORZIO IRRIGUO PRIMO BRACCIO GIACALONE, A' DG720677 MARIA;
intimati avverso la sentenza n. 1655/99 del Tribunale di .2001 PALERMO, depositata il 13/04/99; 1678 udita la relazione della causa svolta nella pubblica -1- udienza del 07/12/01 dal Consigliere Dott. Giovanna Frencs Poutrien. udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio FRAZZINI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- SVOLGIMENTO del PROCESSO Con atto notificato in data 10 e 14 marzo 1989 acquistato IU, premesso che aveva IA A' RI un fondo sito in c.da PIGNO di da MONREALE censito in catasto all' art. 24887 F. 45 partt. 424c, 426b, e 429 c con atto del 22.12.1984 nel quale era previsto che il fondo aveva diritto a venti minuti di acqua irrigua da parte del Consorzio Irriguo primo braccio di GIACALONE;
che tale fono era pervenuto alla A' per donazione padre che a sua volta l' aveva acquistato con del atto del 20 marzo 1960 in cui era affermato che il fondo aveva diritto a 35 minuti di acqua irrigua;
tutto ciò premesso, conveniva in giudizio davanti al Pretore di PALERMO, sezione distaccata di MONREALE, la A' ed il Consorzio Irriguo I braccio GIACALONE al fine di sentir dichiarare che il fondo acquistato aveva diritto a 35 minuti di acqua per irrigazione e conseguentemente obbligare il Consorzio a tale erogazione. Costituendosi la A' eccepiva 1' incompetenza del giudice adito essendo competente il tribunale della acque e nel merito 1' infondatezza della domanda proposta contro di lei. A tali eccezioni il Consorzio aderiva. 1 Con sentenza non definitiva il Pretore affermava la. propria competenza per materia e, quindi, istruita la causa, dichiarava con sentenza definitiva, che con 1' atto di vendita la A' aveva trasferito all' IA il fondo con diritto a 35 minuti di acqua irrigua del Consorzio e che questo aveva 1' obbligo di erogare l' acqua nella misura predetta. Proposto appello principale da parte della A' ed incidentale dal CONSORZIO, previa costituzione dell' inIA, il tribunale di PALERMO accoglimento delle impugnazioni della A' e del Consorzio, rigettava la domanda dell' IA e 10 condannava alle spese del doppio grado del processo. Il tribunale, escluso che si versasse in una ipotesi di litisconsorzio necessario nei confronti dei proprietari fondiari consorziati, riconosceva che, avendo la A' ricevuto dal proprio genitore un fondo con 25 minuti d' acqua irrigua non poteva trasferire quanto di cui non era titolare anche perché altrimenti si sarebbe inciso sui diritti e poteri di terzi estranei al presente giudizio. incidentale del Accogliendo, inoltre, l' appello CONSORZIO escludeva che questo avesse l' obbligo di 2 erogare 1' acqua nella misura richiesta dallo IA sia per le ragioni sopra indicate sia diritti deiperché la regolamentazione dei consorziati deve effettuarsi secondo le procedure di cui agli artt. 58/72 del R.D. n. 1175 del 1933. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione 1' IA adducendo tre motivi di censura. La A' ed il Consorzio non hanno svolto attività difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE violazione dell' art. 20 del R.D.Denunziando 11.12.1933 in া riferimento ad art. 360 n.5 del insufficiente e contraddittoria c.p.c. per motivazione su un punto decisivo della controversia nonché violazione dell' art. 1419 C.c. in riferimento all' art. 360 n.3 c.p.c., con il primo motivo, 1' IA lamenta che il giudice d' appello, pur riconoscendo che il fondo ha una dotazione di 35 minuti di acqua e che la dotazione è inscindibile dal fondo nonostante qualsiasi patto contrario, abbia poi negato il ricorso al meccanismo di integrazione ex art. 1419 secondo comma C.C. mediante la sostituzione della clausola nulla con altra cogente dell' ordinamento. 3 La censura merita di essere accolta. Il tribunale ha ritenuto che essendo la A', quale proprietaria del terreno avuto in donazione dal padre, titolare, per effetto della liberalità, di una utenza di acqua ad uso irriguo di 25 minuti, non poteva trasferire all' acquirente che tale utenza sicché non operava il meccanismo di eterointegrazione di cui al secondo comma dell' art. 1419 C.c. non versandosi in ipotesi di clausola nulla. فلوچ E' da osservare, invece, che avendo il padre acquistato il fondo con la titolarità di 35 minuti di acqua non poteva trasferire alla figlia che l'intera sua titolarità atteso che, nonostante la diversa indicazione e qualunque patto contrario, il trapasso del fondo dal padre alla figlia ha art. comportato, in forza delle prescrizioni dell' 20 del R.D. citato, il trasferimento a lei non di 25, ma di 35 minuti di irrigazione, essendo questa competenza del fondo facendosi ricorso al la meccanismo di integrazione di cui al secondo comma dell' art. 1419 C.c., nulla essendo la clausola che ne ha limitato l' utenza. Accolto, così, il primo motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di norma di 4 ( diritto, la sentenza va cassata, assorbiti gli altri motivi;
e poiché non sono necessari ulteriori nel fatto, decidendo la causaaccertamenti di merito, va rigettato l' appello di A' RI conseguente condanna della stessa alle spese con del secondo grado del giudizio e di questa fase, così come in dispositivo. Ricorrono, invece, giusti motivi per compensarle interamente fra il Consorzio အ 4APP e le altre parti. 002 M P. T. M. O R RATE I D la Corte accoglie il ricorso, e, decidendo nel merito, rigetta l' appello di A' RI che condanna al pagamento delle spese del secondo grado del giudizio liquidandole in favore di IU . ①ai in complessive lire 2.200.000 IA, cui per spese, 700.000 per diritti di lire 300.000 1.200.000 quanto al giudizio di procuratore e 20,56 200,000, appello ed in lire oltre lire 2.200.000 per _ 149,77 onorario per il giudizio di legittimità. Dichiara compensate per intero le spese di appello e di questa fase tra il Consorzio e le altre parti. ROMA. 7 dicembre 2001 Il idente estensore A € 1136,20 Понтоний B € 154, 94 Trounco e €361,52 IL CANCELLIERE C1 5 D € 619,75 Dott.ssa Donatella D'Anna OPPOSITATOR CAND 14 FEB. 20 E € 1032.34 IL CANCELLIERE C1 も← € 1136,20 Rome CANCELLI