Ordinanza collegiale 24 agosto 2020
Ordinanza collegiale 14 dicembre 2020
Ordinanza collegiale 15 giugno 2021
Ordinanza collegiale 13 dicembre 2021
Ordinanza collegiale 30 giugno 2022
Sentenza 21 dicembre 2022
Ordinanza cautelare 17 aprile 2023
Decreto decisorio 17 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, ordinanza collegiale 30/06/2022, n. 1116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1116 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 30/06/2022
N. 00500/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 500 del 2017, proposto da
NA NC e NA IA RI, rappresentati e difesi dall'avvocato Gianluca Prete, con domicilio eletto presso lo studio Angelo Vantaggiato in Lecce, via Zanardelli, n. 7;
contro
Comune di San Marzano di San Giuseppe, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Luciano Lonoce, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la condanna
del Comune di San Marzano di San Giuseppe alla restituzione dei terreni occupati censiti al catasto al foglio 8, particella 839, per 234 mq., e particella 842, per 749 mq., previo ripristino dello status quo ante ;
per l'accertamento del diritto dei ricorrenti ad ottenere il risarcimento del danno patito per l'occupazione illegittima e il mancato godimento delle suddette aree nella misura del 5% del valore venale del bene per ogni anno di occupazione dal 2007 e sino all'effettiva restituzione dei beni de quibus ;
e per la conseguente condanna del Comune di San Marzano di San Giuseppe, in persona del legale rappresentante p.t., al risarcimento del danno patito dai ricorrenti per l'occupazione illegittima e il mancato godimento dei suddetti terreni ed equivalente ad oggi ad € 36.862,50 da aggiornare nella misura del 5% (sulla somma di € 73.725,00) per ogni ulteriore anno di occupazione e sino all'effettiva reimmissione in possesso, oltre rivalutazione ed interessi sino al momento della effettiva restituzione dei beni, ovvero della cifra minore o maggiore (sempre maggiorata di rivalutazione ed interessi) che dovesse risultare dalla perizia tecnica eventualmente disposta da codesto ecc.mo Tribunale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di San Marzano di San Giuseppe;
Viste le ordinanze collegiali della Sezione n. 951/2020, n. 1392/2020, n. 930/2021 e n. 1818/2021;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 maggio 2022 la dott.ssa Anna Abbate e uditi per le parti i difensori avv.to G. Prete e avv.to M. Depasquale, in sostituzione dell'avv.to L. Lonoce;
FATTO E DIRITTO
1. - I due ricorrenti - comproprietari, ciascuno per il 50 per cento, di terreni che ricadono nella zona “Bl” del Piano di Fabbricazione del Comune di San Marzano di San Giuseppe, censiti al catasto al foglio 8, particella 839, della superficie di 234 mq., e particella 842, della superficie di 1.827 mq. - chiedono la condanna del Comune di San Marzano di San Giuseppe alla restituzione dei predetti terreni materialmente occupati dalla P.A. per la realizzazione di opere di urbanizzazione (per 234 mq., quanto alla particella 839, e per 749 mq., quanto alla particella 842), previo ripristino dello status quo ante , l’accertamento del diritto ad ottenere il risarcimento del danno patito per l'occupazione illegittima e il mancato godimento delle suddette aree nella misura del 5% del valore venale del bene per ogni anno di occupazione dal 2007 e sino all'effettiva retrocessione dei beni de quibus e la conseguente condanna del Comune di San Marzano di San Giuseppe al risarcimento del danno patito per l'occupazione illegittima e il mancato godimento dei suddetti terreni, nella misura di € 36.862,50, da aggiornare nella misura del 5% (sulla somma di € 73.725,00) per ogni ulteriore anno di occupazione e sino all'effettiva reimmissione in possesso, oltre rivalutazione ed interessi sino al momento della effettiva restituzione dei beni, ovvero nella misura minore o maggiore (sempre maggiorata di rivalutazione ed interessi) che dovesse risultare dalla perizia tecnica eventualmente disposta nel corso del presente giudizio.
A sostegno del ricorso, hanno dedotto che “ il Comune di San Marzano, dopo la dichiarazione di pubblica utilità avvenuta con la deliberazione del consiglio comunale n.29 del 2.7.2001 con la quale si è ridelineato e riapprovato il P.P. interessante le zone in considerazione, non ha posto alcun atto dovuto in ragione della normativa vigente per le procedure ablatorie violando quindi gli artt. 20 e segg. del D.P.R.327/01 ” e che “ La vicenda espropriativa descritta […] è ulteriormente viziata dal fatto che il Civico Ente non ha mai emanato un decreto di esproprio, ha occupato sine titulo le aree de quo di proprietà dei Sigg. NA ed ha realizzato opere che hanno irreversibilmente trasformato i terreni indebitamente occupati ”.
Dopo avere illustrato il fondamento giuridico delle domande azionate, i ricorrenti concludevano come sopra riportato.
Il 06/09/2017, si è costituito in giudizio il Comune di San Marzano di San Giuseppe, depositando una breve memoria difensiva, nella quale ha chiesto il rigetto del ricorso in quanto inammissibile ed infondato in fatto ed in diritto.
Il 27/01/2020, ambedue le parti hanno depositato in giudizio un’istanza di rinvio della udienza pubblica del 10/3/2020 per la pendenza di trattative di bonario componimento della controversia di cui trattasi.
Il 4/06/2020, il Comune resistente ha depositato in giudizio una memoria difensiva per illustrare le ragioni della manifesta inammissibilità ed infondatezza nell’ an e nel quantum delle pretese dei ricorrenti, insistendo per il rigetto del ricorso.
Il 6/06/2020, i ricorrenti hanno depositato in giudizio una memoria difensiva, insistendo per l’accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate e, in particolare, per la disposizione della consulenza tecnica d’ufficio così come richiesta sin dal ricorso introduttivo e, quindi, per la determinazione del valore venale dei terreni e del conseguente quantum debeatur a titolo di risarcimento per l’occupazione illegittima perpetrata dal 2007 oltre che per la cristallizzazione dell’attuale stato dei luoghi.
Il 16/06/2020, il Comune resistente ha depositato in giudizio una memoria di replica a quella depositata dalle controparti in data 6.6.2020, insistendo per il rigetto del ricorso, e prima ancora delle richieste istruttorie.
In pari data 16/06/2020, i ricorrenti hanno depositato in giudizio una memoria di replica per impugnare e contestare tutto quanto ex adverso dedotto, eccepito e concluso in particolare nella memoria depositata dal Civico Ente in data 4.6.2020, evidenziando come, nella stessa, il Comune resistente, “ in maniera del tutto pretestuosa senza contestare esplicitamente i capisaldi dell’azione giudiziaria posta in essere dai sig.ri NA ”, si sia limitato a dedurre che “ i ricorrenti non hanno
affatto assolto l’onere probatorio posto a loro carico: - sulla stessa titolarità della proprietà dei fondi asseritamente occupati; - sulla esatta tipologia delle opere realizzate, sul tempo della loro realizzazione, sull’effettiva consistenza ed estensione delle stesse ”, insistendo per l’accoglimento delle conclusioni rassegnate.
Il 16/06/2020, i ricorrenti hanno depositato in giudizio un’istanza di discussione orale da remoto per l’udienza pubblica del 7/7/2020.
Il 3/07/2020, il Comune resistente ha depositato in giudizio brevi note di udienza, prodotte ai sensi dell’art. 84, comma 5, D.L.17.3.2020, n. 18, così come modificato dall’art. 4, comma 1, D.L. 30.4.2020, n. 24, nelle quali “ si prende atto che i ricorrenti, unitamente alla loro memoria di replica del 16.6.2020, hanno prodotto in giudizio documentazione comprovante la titolarità dei terreni oggetto del ricorso, ma al contempo si evidenzia pure che nulla è stato dagli stessi precisamente dedotto, allegato e provato sull’an stesso della pretesa, restando così di stretta attualità le palesi lacune probatorie a sostegno della domanda, la vaghezza ed addirittura la contraddittorietà delle circostanze fattuali su cui la domanda si fonda, così come rilevato dalla difesa deducente nelle memorie del 4.6.2020 e del 16.6.2020 ”.
Con ordinanza collegiale n. 951 del 24/08/2020, questo Tribunale ha ritenuto “ necessario, ai fini del decidere, disporre, ex art. 66 c.p.a., una Verificazione, da svolgere nel contraddittorio tra le parti, affidata al Dirigente dell’Ufficio Tecnico Comunale del Comune di Taranto, al fine di accertare e di illustrare nel dettaglio:
1) le circostanze fattuali dedotte dai ricorrenti e messe in discussione dal Comune resistente nelle memorie difensive;
2) la determinazione del valore effettivo ex art. 19 L.R. n° 3/2005 dei fondi occupati per cui è causa, da determinarsi alla data di inizio dell’occupazione illecita (come accertata dal nominato Verificatore), nonché la quantificazione delle somme da corrispondere ai ricorrenti a titolo di risarcimento del danno da mancato godimento per occupazione illecita, sulla base del criterio normativo di cui all’art. 42 bis, comma 3, del D.P.R. n. 327/200, vale a dire il 5% annuo (per ciascun anno di illecita occupazione) sul valore effettivo dell'area ex art. 19 L.R. n. 3/2005, a partire dalla data di inizio dell’illecita occupazione sino alla data di effettiva restituzione dell’area, oltre rivalutazione monetaria (con applicazione degli Indici nazionali dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, calcolati dall’I.S.T.A.T.) e interessi al tasso legale (da calcolarsi sulla somma
annualmente rivalutata in base ai suddetti indici I.S.T.A.T.) sino all’effettivo soddisfo ”, fissando, per il compimento della Verificazione, il termine di 60 (sessanta) giorni decorrente dalla notificazione o, se antecedente, dalla comunicazione in via amministrativa, al Verificatore nominato dal Tribunale, della predetta ordinanza istruttoria e rinviando la causa per il prosieguo alla udienza pubblica del 13/04/2021.
Il 30/10/2020, il Verificatore nominato dal Tribunale ha chiesto una proroga del termine pari a 60 (sessanta) giorni per il compimento della Verificazione, compatibilmente con la data di udienza fissata per il prossimo 13/04/2021.
Il 17/11/2020, si è costituito in giudizio, in sostituzione del precedente difensore rinunciatario, il nuovo difensore del Comune di San Marzano di San Giuseppe, depositando una comparsa di costituzione, nella quale si è riportato a tutto quanto già esposto in tutti gli atti e negli scritti del precedente procuratore, insistendo per il rigetto del ricorso avversario, in quanto inammissibile ed infondato in fatto ed in diritto, e per il rigetto delle restanti richieste istruttorie avversarie non ammesse e, per converso, chiedendo l’accoglimento delle conclusioni già formulate nell’atto di costituzione, nelle memorie difensive e nelle note già presentate nell'interesse del Civico ente.
In pari data 17/11/2020, il difensore del Comune resistente ha depositato in giudizio note di udienza ex D.L. n. 28/2020 e D.L. n. 137/2020, insistendo nelle proprie richieste così come formulate negli atti redatti nell’interesse del Comune di San Marzano di San Giuseppe e facendo rilevare, inoltre, che l’Ente civico ha già tempestivamente comunicato al Verificatore il nominativo del proprio consulente
tecnico di parte, giusta determina n. 481/2020 versata in atti.
In esito all’udienza in Camera di Consiglio del 24/11/2020, con ordinanza n. 1392 del 14/12/2020, questa Sezione, ritenuti “ sussistenti, nel caso di specie, le condizioni per l’accoglimento della suddetta richiesta di proroga del termine fissato per l’espletamento della Verificazione presentata in data 30 ottobre 2020 dal Verificatore nominato con l’ordinanza istruttoria n. 951 del 24 agosto 2020 ”, ha accolto la richiesta di proroga di cui sopra, accordando al Verificatore nominato ET CO TT (Dirigente U.T.C. del Comune di Taranto) l’ulteriore termine di 60 (sessanta) giorni, decorrenti dalla comunicazione della predetta ordinanza di proroga, per il deposito della relazione finale di Verificazione, confermando, per il prosieguo della causa, l’udienza pubblica del 13/04/2021.
Il 22/01/2021, il Verificatore nominato da questo Tribunale ha depositato in giudizio la relazione finale di Verificazione datata 8/01/2021, ribadendo le conclusioni espresse nella Relazione di Verificazione datata 23/11/2020, nella quale, con riferimento al quesito n. 1 (“ Le circostanze fattuali dedotte dai ricorrenti e messe in discussione dal comune resistente nelle memorie difensive ”), ha concluso affermando “ che la data effettiva della illegittimità dell'azione amministrativa [del Comune resistente] sia da imputare dall'anno 2015, data d'esecuzione dell'impianto di pubblica illuminazione e delle opere accessorie descritte ” e, con riferimento al quesito n. 2 (“ La determinazione del valore effettivo ex art. 19 L.R. n.3 del 2005, dei fondi occupati per cui è causa, da determinarsi alla data di inizio della occupazione illecita (come accertata dal nominato verificatore), nonché la quantificazione delle somme da corrispondere ai ricorrenti a titolo di risarcimento del danno da mancato godimento per occupazione illecita, sulla base del criterio normativo di cui all'art.42 bis, comma 3, del DPR 327/2000, vale a dire il 5% annuo (per ciascun anno di illecita occupazione) sul valore effettivo dell'area ex art. 19 L.R. n. 3/2005, a partire dalla data di inizio dell'illecita occupazione sino alla data di effettiva restituzione dell'area, oltre rivalutazione monetaria... omissis ”), ha determinato il valore effettivo ex art. 19 L.R. n. 3/2005 dei fondi occupati alla data di inizio della illecita occupazione (01 gennaio 2015) in €. 80,00/mq. ed ha, quindi, quantificato le somme da corrispondere ai ricorrenti a titolo di risarcimento del danno da mancato godimento per occupazione illecita, sulla base del criterio normativo di cui all'art.42 bis , comma 3, del D.P.R. n. 327/2001, vale a dire il 5% annuo (per ciascun anno di illecita occupazione) sul valore effettivo dell'area ex art. 19 L.R. n. 3/2005 (dal 2015 al Novembre 2020), in 0,05/anno x 5 anni x 78.640,00 € = 19.660,00 €.
Il 09/03/2021, il Comune resistente ha depositato in giudizio una memoria ex art. 73 c.p.a., nella quale ha insistito per il rigetto del ricorso avversario, in quanto inammissibile ed infondato in fatto ed in diritto, per converso, chiedendo l’accoglimento delle conclusioni già formulate in tutti gli atti difensivi.
Il 12/03/2021, i ricorrenti hanno depositato in giudizio una memoria difensiva, nella quale hanno contestato quanto stabilito dal nominato Verificatore Arch. TT nella parte in cui ha fissato la data di inizio dell’illegittima occupazione al 2015, chiedendo al Tribunale “ 1. Qualora non ritenga sufficiente la documentazione depositata ad ancorare il dies a quo dell’occupazione illegittima al 11.11.2002 o al 7.7.2003, in via istruttoria, richiamare il Verificatore per rendere opportuni chiarimenti sulla documentazione richiamata in merito all’avvio dell’occupazione illegittima e quindi per ricalcolare, in base a tale documentazione, il quantum debeatur spettante ai germani NA a titolo di occupazione sine titulo; 2. Nel merito, accertata la permanenza dell’occupazione sine titulo condannare il Comune di San Marzano di San Giuseppe, nella persona del Sindaco p.t., alla retrocessione dei terreni di proprietà dei ricorrenti censiti al catasto al foglio 8, particelle 839 (per 234 mq) e 842 (per 749 mq), previo ripristino dello status quo ante; 3. accertare il diritto dei ricorrenti ad ottenere il risarcimento del danno patito per l’occupazione illegittima delle suddette aree da quantificarsi nella misura di € 3.932,00 (5% del valore del terreno) per ogni anno di occupazione a partire dal 11.11.2002 e da calcolarsi sino all’effettiva restituzione delle aree ripristinate alle condizioni originarie. La somma come innanzi calcolata dovrà essere rivalutata al giorno della pubblicazione della sentenza e gli interessi legali dovranno essere calcolati sulla somma rivalutata anno per anno. Per l’effetto condannare il Comune resistente in persona del l.r.p.t. a pagare ai ricorrenti la somma come innanzi quantificata ovvero – in subordine - quella maggiore o inferiore che codesto Ecc.mo Tribunale dovesse ritenere dovuta all’esito del giudizio ”.
Il 18/03/2021, il Comune resistente ha depositato in giudizio una memoria di replica, confidando nel rigetto delle conclusioni formulate dai ricorrenti.
Il 23/03/2021, i ricorrenti hanno depositato in giudizio una memoria di replica, insistendo per l’accoglimento delle conclusioni già rassegnate.
Il 23/03/2021, i ricorrenti hanno depositato in giudizio un’istanza di discussione da remoto per l’udienza del 13.4.2021.
Il 06/04/2021, il Comune resistente ha depositato in giudizio note di udienza ex D.L. n. 28/2020, nelle quali si è opposto alla richiesta dei ricorrenti di richiamare il Verificatore per rendere chiarimenti in ordine alla relazione depositata, “essendo state già rappresentate le ragioni ostative a computare anticipatamente la decorrenza dell’asserita occupazione illegittima” e ha insistito, dunque, per il rigetto del ricorso avversario.
In esito alla pubblica udienza del 13 Aprile 2021, con ordinanza istruttoria n. 930 del 15/06/2021, questa Sezione, rilevando che la causa non appariva ancora matura per la decisione, ha ritenuto “ necessario, ai fini del decidere, ordinare al Verificatore nominato ET CO TT (Dirigente U.T.C. del Comune di Taranto) l’esibizione di una dettagliata relazione di chiarimenti circa il momento preciso dal quale far decorrere l’occupazione illegittima dei terreni di che trattasi da parte del Comune resistente (e quindi dal quale far decorrere il diritto risarcitorio dei ricorrenti) in relazione alle circostanze fattuali dedotte dai predetti ricorrenti nella memoria difensiva depositata in giudizio il 12/03/2021 e alla relativa documentazione agli atti di causa, precedentemente inviata (in data 7.12.2020) dal Consulente tecnico di parte al Verificatore, unitamente alle osservazioni alla relazione di Verificazione ”, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla notificazione o, se antecedente, dalla comunicazione in via amministrativa della predetta ordinanza istruttoria e ha conseguentemente rinviato la trattazione della causa alla successiva udienza pubblica indicata in dispositivo.
Il 28/09/2021, i ricorrenti hanno depositato in giudizio una memoria difensiva, nella quale, rilevando il mancato deposito da parte del Verificatore della relazione di chiarimenti di cui all’ordinanza collegiale n. 930/2021 di questa Sezione, hanno insistito per il rinvio dell’udienza pubblica per la trattazione nel merito della controversia, rinnovando l’invito al Verificatore a fornire i richiesti chiarimenti.
Il 14/10/2021, il Comune resistente ha depositato in giudizio un atto di adesione all’istanza di rinvio di parte ricorrente, nella quale ha dichiarato di non opporsi alla richiesta di rinvio dell’udienza del 19.10.2021 avanzata da controparte nella sua memoria del 28.9.2021.
Ad esito della pubblica udienza del 19/10/2021, con ordinanza istruttoria n. 1818 del 13/12/2021, questa Sezione, rilevando “ che la causa non appare ancora matura per la decisione di merito, permanendo la necessità del completamento degli accertamenti istruttori già disposti dalla Sezione ”, ha ritenuto “ indispensabile, ai fini del decidere, reiterare gli incombenti istruttori di cui alla precedente ordinanza n. 930 del 15/06/2021, ordinando (nuovamente) al Verificatore nominato ET CO TT (Dirigente U.T.C. del Comune di Taranto) l’esibizione di una dettagliata relazione di chiarimenti circa il momento preciso dal quale far decorrere l’occupazione illegittima dei terreni di che trattasi da parte del Comune resistente (e quindi dal quale far decorrere il diritto risarcitorio dei ricorrenti) in relazione alle circostanze fattuali dedotte dai predetti ricorrenti nella memoria difensiva depositata in giudizio il 12/03/2021 e alla relativa documentazione agli atti di causa, precedentemente inviata (in data 7.12.2020) dal Consulente tecnico di parte al Verificatore, unitamente alle osservazioni alla relazione di Verificazione ”, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla notificazione o, se antecedente, dalla comunicazione in via amministrativa della predetta ordinanza istruttoria, “ con espresso avvertimento che, in caso di persistente ed ingiustificata inottemperanza al rinnovato ordine istruttorio impartito dal Tribunale, lo stesso sarà sostituito con un nuovo Verificatore ”, e conseguentemente rinviando la causa alla successiva udienza pubblica dell’11 Maggio 2022.
Il 09/05/2022, il Verificatore Arch. TT CO ha depositato in giudizio un’“ istanza volta alla concessione di una proroga delle attività di verificazione, affidate giusta ordinanza n.1818/2021 REG.PROV.COLL. ”.
Nella pubblica udienza dell’11/05/2022, la causa è stata trattenuta in decisione in ordine alla predetta richiesta di proroga del termine fissato per l’espletamento degli incombenti istruttori di cui alla precedente ordinanza n. 1818 del 13/12/2021.
2. - Il Collegio ritiene sussistenti, nel caso di specie, le condizioni per l’accoglimento della suddetta richiesta di proroga del termine fissato per l’espletamento degli incombenti istruttori (relazione di chiarimenti) - di cui alla precedente ordinanza n. 1818 del 13/12/2021 - presentata in data 9 maggio 2022 dal Verificatore Arch. TT CO nominato con l’ordinanza istruttoria n. 951 del 24 agosto 2020 e provvede, pertanto, come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza, sospesa ogni pronuncia nel merito, in rito e sulle spese in ordine al ricorso indicato in epigrafe, accoglie la richiesta di proroga di cui sopra, accordando al Verificatore nominato ET CO TT (Dirigente U.T.C. del Comune di Taranto) l’ulteriore termine di 45 (quarantacinque) giorni, decorrenti dalla comunicazione della presente ordinanza di proroga, per il deposito della relazione di chiarimenti di cui all’ordinanza istruttoria n. 1818 del 13/12/2021 di questa Sezione.
Rinvia la causa per il prosieguo all’udienza pubblica del 13/12/2022.
Si comunichi alle parti ed al Verificatore ET CO TT.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 11 maggio 2022 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Patrizia Moro, Consigliere
Anna Abbate, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Anna Abbate | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO