Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 23/05/2025, n. 613 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 613 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
Nella procedura n. 3448/2021 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO di PARMA SECONDA SEZIONE CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. R.G. 3448/2021 tra
(avv. FONTANA ILARIA)Parte_1
OPPONENTE e
(avv. FACCHINI CHRISTIAN) CP_1
OPPOSTO
* Oggi 23/05/2025, alle ore 12,30, innanzi al Giudice dott.ssa Cristina Ferrari sono comparsi l'Avv. Fontana per e l'Avv. Brunazzi Alberto in sostituzione dell'Avv. Facchini per Pt_1
i quali richiamano e confermano le conclusioni contenute nei fogli già depositati per CP_1
l'udienza del 19.12.2023. L'Avv. Fontana reitera la richiesta di distrazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 93 c.p.c Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio per la decisione, all'esito della quale pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., dandone lettura e depositandola telematicamente.
Il Giudice Cristina Ferrari
1
in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Cristina Ferrari, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 3448/2021 Ruolo Generale promossa
DA
Parte_1 con il patrocinio dell'Avv. Ilaria Fontana come da mandato in atti;
OPPONENTE
CONTRO
CP_1 con il patrocinio dell'Avv. Christian Facchini come da mandato in atti;
OPPOSTO
OGGETTO: “Opposizione a decreto ingiuntivo n. 825/2021 emesso dal Tribunale di Parma il 01.06.2021”.
Conclusioni per “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, alla luce della Parte_1 relazione peritale espletata nell'ambito del procedimento per A.T.P. Trib. di Parma R.G. 2103/2021, fascicolo già acquisito al presente giudizio con provvedimento del 01.12.2022, promossa nei confronti della ditta nel merito, dichiarare nullo, di nessun effetto e comunque revocare il decreto ingiuntivo emesso CP_1 dal Tribunale di Parma n. 825/2021 R.G. 2047/2021 il 01.06.2021. In via riconvenzionale, accertare e dichiarare il grave inadempimento contrattuale posto in essere dall'impresa Parte_2
dichiarare la risoluzione del contratto inter partes del 22.02.2021 ai sensi dell'art. 1453 c.c. e, per
[...]
l'effetto, dichiarare tenuto e condannare l'opposto per le causali esposte, alla restituzione in CP_1 favore di dell'acconto ricevuto di € 6.000,00 oltre al risarcimento dei danni subiti dal medesimo Parte_1 opponente relativi alla necessaria rimessa in pristino ed esecuzione a regola d'arte degli interventi di manutenzione sul tetto, all'eliminazione di ogni conseguenza dannosa così come quantificati nell'elaborato del CTU depositato nell'ambito dell'A.T.P. Tribunale di Parma R.G. 2103/2021 in € 16.490,00 (oltre iva) oltre rivalutazione monetaria e interessi, nonché al ristoro dei disagi patiti da quantificati Parte_1 forfettariamente in € 5.000,00 oltre rivalutazione ed interessi o in quell'altra maggiore o minore somma che verrà ritenuta di giustizia da determinarsi, se del caso, anche in via equitativa. In via riconvenzionale meramente subordinata, accertare il grave inadempimento contrattuale posto in essere dall'impresa Manutenzione di Pt_2
2 dichiarare la risoluzione del contratto inter partes del 22.02.2021 ai sensi dell'art. 1453 c.c. CP_1
e, per l'effetto, dichiarare tenuto e condannare l'opposto per le causali esposte, alla restituzione CP_1 in favore di dell'acconto ricevuto di € 6.000,00 oltre al risarcimento dei danni subiti dal Parte_1 medesimo opponente relativi alla necessaria rimessa in pristino ed esecuzione a regola d'arte degli interventi di manutenzione sul tetto, all'eliminazione di ogni conseguenza dannosa così come quantificati nell'elaborato del CTU reso nell'ambito dell'A.T.P. Tribunale di Parma R.G. 2103/2021, acquisito al presente procedimento, in € 16.490,00 (oltre iva) oltre rivalutazione monetaria e interessi, nonché al ristoro dei disagi patiti da quantificati forfettariamente in € 5.000,00 oltre rivalutazione ed interessi o in quell'altra Parte_1 maggiore o minore somma che verrà ritenuta di giustizia da determinarsi, se del caso, anche in via equitativa, compensando detto importo con quanto, in denegata ipotesi, fosse riconosciuto dovuto all'opposto CP_1
Con vittoria di spese del presente giudizio”.
[...]
Conclusioni per : Voglia l'Ill.mo Tribunale adito: In via preliminare di rito Preso CP_1 atto che nelle more della causa, e più precisamente nel corso dell'udienza del 2 maggio 2023, la difesa del sig. ha verbalizzato l'intervenuta variazione dello stato dei luoghi, dichiarando che l'immobile oggetto di Pt_1 causa è stato oggetto di un incendio, darsi atto della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio, quantomeno in ordine alla domanda riconvenzionale dell'opponente, per il sopravvenuto venir meno di petitum e causa petendi (ossia il risarcimento dei danni asseritamente subiti dal medesimo e relativi alla rimessa in pristino ed esecuzione a regola d'arte degli interventi di manutenzione sul tetto) e – conseguentemente – dichiararsi il venir meno dell'interesse del alla naturale conclusione della causa di opposizione e per Pt_1
l'effetto dichiararsi l'estinzione della stessa, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto. Sempre in via preliminare Dichiararsi la nullità e/o l'inutilizzabilità e/o la totale inefficace probatoria nel presente giudizio della relazione peritale del geom. depositata nel procedimento di A.T.P. avanti il Per_1
Tribunale di Parma (RG n. 2103/2021) e acquisita nel presente giudizio, per i motivi di cui alla seconda memoria 183 VI comma cpc di parte convenuta opposta. In via preliminare di merito Accertarsi che la denunzia dei vizi svolta dall'opponente è stata tardiva e per l'effetto dichiararsi l'intervenuta decadenza in capo allo stesso ex art. 2226 cc con conseguente respingimento di ogni sua domanda e contestuale conferma del decreto ingiuntivo n. 825/2021 DI – 2047/2021 RG Tribunale di Parma. In via principale di merito. 3 Accertarsi e dichiararsi l'infondatezza in fatto ed in diritto dell'opposizione, rigettarsi tutte le domande svolte dall'opponente, comprese le riconvenzionali e le nuove, e confermarsi per l'effetto il decreto ingiuntivo n. 825/2021 DI – 2047/2021 RG Tribunale di Parma. In via principale. Nella denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, condannarsi al pagamento in favore della ditta Parte_1 CP_1 della somma di Euro 12.500,00 oltre interessi di mora dalla scadenza al saldo effettivo, o quel diverso importo ritenuto di giustizia. In via subordinata. Nella denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, ridursi ad equità e giustizia il compenso dovuto alla ditta per l'esecuzione dell'opera. Con vittoria di spese e CP_1 compensi, compresi quelli di cui al procedimento di ATP. In via istruttoria. Previa dichiarazione di nullità/inutilizzabilità/inefficacia della relazione peritale depositata dal Geom. nel procedimento Per_1 di A.T.P. avanti il Tribunale di Parma n. 2103/2021 RG acquisita nel presente giudizio, rimettersi la causa in istruttoria e disporsi apposita CTU su quel che rimane dei luoghi di causa”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 825/2021, emesso su ricorso Parte_1 di , con il quale gli è stato ingiunto il pagamento della somma di 12.500,00 CP_1
Euro, oltre interessi e spese, a titolo di corrispettivo residuo per l'intervento di manutenzione del tetto/manto di copertura dell'immobile sito in Parma fraz. di Vigatto, via Strada Val Parma n. 70, oggetto del contratto del 22.02.2021, come da fattura elettronica n. 46 del 18.03.2021 di
3 complessivi 18.500,00 Euro, dei quali già pagati da 6.000,00 a titolo di acconto. Pt_1
L'opposizione si fonda sul grave inadempimento imputato a rispetto agli obblighi CP_1 contrattualmente assunti, reso palese dall'immediato verificarsi, a lavori eseguiti, di infiltrazioni di acqua all'interno dell'immobile, con sostanziale peggioramento della situazione preesistente. Da ciò la richiesta rivolta a di intervenire nuovamente e la formalizzazione di diffida CP_1 all'integrale e corretto adempimento del 26.04.2021, rimaste entrambe senza positivo esito. La presenza delle gravi mancanze esecutive, peraltro, aveva trovato conferma anche nella perizia di parte eseguita dall'ing. e, a seguire, nei risultati dell'accertamento tecnico Persona_2 preventivo chiesto da che, sulla base di quanto sopra, ha rassegnato le Parte_1 conclusioni trascritte in epigrafe.
si è costituito e, una volta evidenziato di avere effettuato il proprio intervento CP_1 sul tetto di un fienile in disuso e del suo porticato, consistito essenzialmente in un “ripasso” del manto e sostituzione di coppi rotti con altri usati forniti dallo stesso committente, ha affermato la corretta esecuzione dei lavori e loro conformità alle regole dell'arte, da cui la richiesta di vedere confermato il decreto ingiuntivo ottenuto e rigettate le domande di risoluzione e risarcimento danni di controparte. Durante il successivo sviluppo processuale, non è stata concessa dal Giudice la provvisoria esecutività del decreto, sono stati espletati la procedura di negoziazione assistita, la prova testimoniale ed è stata integrata la CTU su base documentale, in quanto intervenuto in corso di causa il perimento del bene, andato distrutto in un incendio. La causa è pervenuta infine all'udienza odierna per gli incombenti dell'art. 281 sexies c.p.c.
*** In via preliminare, si rende opportuno ricondurre il titolo negoziale da cui origina la controversia al contratto d'opera regolato dagli artt. 2222 cod. civ. e seguenti: CP_1 svolge infatti la propria attività di impresa in forma individuale, avvalendosi soltanto di alcuni operai che, con lui, hanno partecipato anche ai lavori presso l'immobile di Pt_1
Così inquadrata la fattispecie, e prima di passare al merito, occorre vagliare l'eccezione di decadenza sollevata dall'opposto, motivata con il raffronto tra la fine lavori individuata nel 17.04.2021 e la data della prima contestazione formale trasmessa dal legale dell'opponente il 26.04.2021, dunque quando già decorso il termine di giorni otto previsto dall'art. 2226 cod. civ. L'eccezione di decadenza è infondata, poiché l'art. 2226 cod. civ. stabilisce che l'accettazione espressa o tacita dell'opera libera il prestatore d'opera dalla responsabilità per difformità o per vizi della medesima, se all'atto dell'accettazione questi erano noti al committente o facilmente riconoscibili, purché in questo caso non siano stati dolosamente occultati. Al secondo comma di tale norma si legge poi che il committente deve, a pena di decadenza, denunziare le difformità e i vizi occulti al prestatore d'opera entro otto giorni dalla scoperta. L'azione si prescrive entro un anno dalla consegna. Reputa questo Giudice che venga in rilievo in primo comma citato, stanti i difetti di posa e del materiale impiegato nei lavori lamentati da la loro natura non occulta e Pt_1
l'impossibilità di sostenere che il committente abbia accettato in modo espresso o tacito gli interventi realizzati dalla controparte, e così liberato il prestatore d'opera dalle obbligazioni discendenti dalla difformità e vizi dei lavori commissionati.
4 Depongono e convergono in questo senso il mancato pagamento a saldo dei lavori eseguiti dall'impresa, l'affermazione di scorretta e solo parziale esecuzione lavori contenuta nella lettera del legale di e, ancor più, la risposta ad essa data dal legale di ammissiva Pt_1 CP_1 della richiesta di sopralluogo da parte dell'opponente il 17.04.2021, tre giorni dopo la “fine” dei lavori, dell'arrivo in loco degli operai dell'opposto, scacciati da che avrebbe Pt_1 impedito loro di salire sul tetto: in tali contegni non può certo essere individuato un comportamento concludente del committente comprovante l'accettazione dell'opera, bensì la immediata contestazione della stessa a seguito di riscontrate perduranti infiltrazioni dal tetto nei locali sottostanti (fienile e porticato), ampiamente riscontrate tramite le riproduzioni fotografiche prodotte dall'opponente, non disconosciute dalla controparte. Passando al merito, va richiamato il consolidato principio di legittimità secondo cui "in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento" (Cass., sez. un., n. 13533 del 2001; ex plurimis, Cass. n. 18202 del 2020; Cass. n. 18200 del 2020). Peraltro, nel caso in cui si versi in una situazione di inadempimento contrattuale di appalto (parimenti per il contratto d'opera: ndr), spetta all'appaltatore, che agisca in giudizio per ottenere il pagamento del corrispettivo, l'onere della prova dell'esatto adempimento della propria obbligazione, nel momento in cui il committente abbia eccepito l'inadempimento, come avvenuto nella specie (cfr. anche Cass. n. 936 del 2010; Cass. n. 3472 del 2008). Valido essendo altresì il principio (Cass. n. 19146 del 2013) secondo il quale, in tema di garanzia per vizi dell'appalto, è l'accettazione e non la mera consegna dell'opera a segnare il discrimine ai fini della distribuzione dell'onere della prova, nel senso che, finché l'opera non sia stata accettata, al committente è sufficiente la mera allegazione dell'esistenza dei vizi, gravando sull'appaltatore l'onere di provare di aver eseguito l'opera conformemente al contratto e alle regole dell'arte. Da quanto detto si evince che sarebbe spettato a , a fronte dell'allegazione della CP_1 controparte dell'esistenza dei vizi e della mancata accettazione dei lavori, dimostrare di aver eseguito l'opera a regola d'arte. L'istruttoria espletata non permette di affermare che tale prova sia stata data, essendo al contrario stato appurato il grave inadempimento del prestatore d'opera alle obbligazioni
5 assunte con il contratto del febbraio 2021, che, avendo ad oggetto la manutenzione del manto di copertura di fabbricati perseguiva, come appare davvero ovvio e non seriamente contestabile, la finalità di assicurare ai locali sottostanti riparo dalle conseguenze di eventi atmosferici, in primis la pioggia;
ciò a prescindere dalla circostanza addotta da circa CP_1 la propria assenza di conoscenza di precedenti fenomeni di percolazione acque all'interno del fienile e portico. Lo scopo protettivo dell'intervento, in particolare dalle acque piovane, è confermato dalla prestazione di impermeabilizzazione dei lucernai ove presenti, di fissaggio tegoli con schiuma poliuretanica, pulizia delle grondaie e controllo dei giunti dei canali, tutte previste in contratto e in ampia parte ineseguite. L'importanza dell'inadempimento di verificabile dalle riproduzioni in fascicolo sullo CP_1 stato dei luoghi esterno e interno ai locali dopo il lavoro di ripasso professionale dell'intera copertura, dalla perizia redatta dall'ing. confermata dal medesimo in qualità di Per_2 testimone e frutto di verifica diretta dei luoghi effettuata nel maggio 2021, a circa un mese di distanza dall'intervento dell'opposto: nel documento 7, versato da e confermato dal Pt_1 testimone, si dà conto della accertata mancanza di elementi e loro posizionamento non in continuità geometrica con gli omologhi circonvicini (coppi e tegole), di mancante o insufficiente sovrapposizione fra i coppi di finitura, anche per la parte con finitura a tegole di mal posizionamento tale da determinare perdite zenitali al di sotto del manto, mancata pulitura delle grondaie, assenza della certificazione di utilizzo della schiuma poliuretanica prevista in contratto, mancata esecuzione del fissaggio di tutti gli elementi, come contrattualizzato, nonché mancato utilizzo di sistemi anti-caduta a norma. La relazione del perito d'ufficio, geom. suffraga ulteriormente l'affermazione di Persona_3 quanto a grave difettosità dei lavori, laddove dà conto di errori della posa e evidenza Pt_1 dell'errato intervento, stante l'eccezionale quantità d'acqua riversatasi sul pavimento interno a seguito della bagnatura del tetto. L'importanza dell'inadempimento di come sopra delineata, a parere del Giudicante, CP_1 non è ridimensionata dall'accertato impiego di coppi forniti dallo stesso per libera Pt_1 scelta di questi sebbene informato dell'inidoneità dei pezzi, così come dichiarato dai testimoni indicati dall'opposto, e ciò in ragione della ridotta quantità degli stessi rispetto alla complessiva estensione della copertura. Nella apposita integrazione chiesta al CTU sul punto, si legge di un utilizzo pari al 35% per fienile e porticato nord, nonché di un 15% per il porticato a sud, non in grado di determinare la assai diffusa presenza di acqua, sostanzialmente su tutta la superficie del pavimento del fienile raffigurata in atti. Dai precedenti assunti discende l'accoglimento della domanda di risoluzione del contratto d'opera concluso tra le parti il 22.02.2021, formulata in via riconvenzionale da Parte_1 ai sensi dell'art. 1453 e segg. cod. civ. A norma dell'art. 1458 cod. civ. segue l'effetto retroattivo tra le parti, sicché, non trattandosi di contratto ad esecuzione continuata o periodica, le prestazioni vanno restituite. All'opponente, come dal medesimo domandato, debbono pertanto essere restituiti i 6.000,00 Euro pagati a titolo di acconto, sui quali maturano gli interessi legali da data che si individua nel 21.09.2021, di notifica dell'atto di citazione in opposizione, fino al saldo effettivo. Le domande di risarcimento danni di non possono essere accolte, l'una perché Parte_1 riferita genericamente a “disagio patito per la presenza di acqua nella propria abitazione”, sebbene verificato che i lavori per cui è causa abbiano avuto ad oggetto la copertura di fienile
6 e porticato;
l'altra, riferita alle spese di ripristino della predetta copertura quantificate dal CTU, poiché non effettivamente sostenuto l'esborso, né sostenibile in futuro essendo andato completamente distrutto il bene nell'incendio del 2023. Da ultimo, spettano a le spese di lite sostenute nel presente giudizio, liquidate Parte_1 sul valore dell'accolto e su quelli medi di fase (studio, introduzione, trattazione/istruzione), ad eccezione di quella decisoria in mancanza di comparsa conclusionale;
tali spese sono distratte a favore del legale anticipatario che lo ha chiesto ex art. 93 c.p.c. Seguono la soccombenza anche le spese della CTU già liquidate.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo promosso da nei confronti di Parte_1 CP_1
, così decide:
[...]
- in accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n. 825/2021 emesso dal Tribunale di Parma il 01.06.2021;
- accerta e dichiara il grave inadempimento di al contratto d'opera concluso il CP_1
22.02.2021con ; Parte_1
- dichiara la risoluzione di tale contratto e, per l'effetto, dichiara tenuto e condanna CP_1
alla restituzione a dell'acconto di 6.000,00, oltre interessi legali decorrenti dal
[...] Pt_1
21.09.2021 al saldo effettivo;
- rigetta le domande di risarcimento danni proposte da;
Parte_1
- condanna e rifondere a le spese processuali sostenute nel CP_1 Parte_1 presente giudizio, liquidate in 4.227,00 Euro per compenso professionale e 264,00 Euro per esborsi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Fontana, dichiaratasi antistataria;
- pone in via definitiva le spese della CTU, già liquidate, a carico di . CP_1
Così deciso in Parma il 23 maggio 2025
Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura e allegata al verbale.
Il Giudice
Cristina Ferrari
7