Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Brescia, sez. II, sentenza 03/02/2026, n. 68
CGT1
Sentenza 3 febbraio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Cessata materia del contendere

    L'annullamento in autotutela dell'atto impugnato ha determinato il venir meno dell'interesse delle parti alla decisione sul merito della pretesa tributaria, rendendo l'atto impositivo giuridicamente inesistente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Brescia, sez. II, sentenza 03/02/2026, n. 68
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Brescia
    Numero : 68
    Data del deposito : 3 febbraio 2026

    Testo completo