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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Brescia, sez. II, sentenza 03/02/2026, n. 68 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Brescia |
| Numero : | 68 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 68/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BRESCIA Sezione 2, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CHIARO DOMENICO, Presidente e Relatore
ALESSI GIORGIO STEFANO, Giudice
PERINI LORENZO, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 1054/2025 depositato il 20/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Brescia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9H06B101373 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI 2020
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 17/2026 depositato il 03/02/2026
Richieste delle parti: dichiararsi l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere
Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Con ricorso notificato in data 12 novembre 2025, Ricorrente_1 S.r.l. impugnava l'avviso di accertamento n. T9H06B101373/2025, notificato il 16 settembre 2025, deducendone l'illegittimità e chiedendone l'annullamento, nonché la sospensione cautelare e la discussione in pubblica udienza.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Brescia, la quale, ripercorsa l'istruttoria posta a base dell'atto, rappresentava che, in un'ottica deflattiva, l'Ufficio aveva annullato in autotutela l'avviso impugnato in data 18 dicembre 2025 e, per l'effetto, chiedeva dichiararsi l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese.
Successivamente, anche la parte ricorrente depositava rituale memoria, con la quale chiedeva che venisse emessa declaratoria di cessata materia del contendere, a spese compensate, richiamando il provvedimento di annullamento in autotutela e la relativa comunicazione.
All'odierna udienza, originariamente fissata per l'esame dell'istanza di sospensione, d'intesa con le parti si procedeva direttamente all'esame del merito e la causa veniva trattenuta in decisione.
All'esito, va rilevato che l'intervenuto annullamento in autotutela dell'atto impugnato ha determinato il venir meno dell'interesse delle parti alla decisione sul merito della pretesa tributaria, poiché l'atto impositivo è ormai da considerarsi giuridicamente inesistente;
ne consegue che la controversia deve essere definita con declaratoria di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, ai sensi dell'art. 46 del d.lgs. n.
546/1992.
Quanto alle spese di lite, considerato che entrambe le parti hanno concluso per la compensazione e che la definizione del giudizio è avvenuta per sopravvenienze (annullamento in autotutela), il Collegio ritiene sussistenti giusti motivi per disporne la compensazione integrale.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Brescia, definitivamente pronunciando, dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere a seguito di annullamento dell'atto in autotutela. Compensa fra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Brescia il 30.1.2026
Il Presidente (estensore)
D.Chiaro
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BRESCIA Sezione 2, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CHIARO DOMENICO, Presidente e Relatore
ALESSI GIORGIO STEFANO, Giudice
PERINI LORENZO, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 1054/2025 depositato il 20/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Brescia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9H06B101373 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI 2020
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 17/2026 depositato il 03/02/2026
Richieste delle parti: dichiararsi l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere
Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Con ricorso notificato in data 12 novembre 2025, Ricorrente_1 S.r.l. impugnava l'avviso di accertamento n. T9H06B101373/2025, notificato il 16 settembre 2025, deducendone l'illegittimità e chiedendone l'annullamento, nonché la sospensione cautelare e la discussione in pubblica udienza.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Brescia, la quale, ripercorsa l'istruttoria posta a base dell'atto, rappresentava che, in un'ottica deflattiva, l'Ufficio aveva annullato in autotutela l'avviso impugnato in data 18 dicembre 2025 e, per l'effetto, chiedeva dichiararsi l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese.
Successivamente, anche la parte ricorrente depositava rituale memoria, con la quale chiedeva che venisse emessa declaratoria di cessata materia del contendere, a spese compensate, richiamando il provvedimento di annullamento in autotutela e la relativa comunicazione.
All'odierna udienza, originariamente fissata per l'esame dell'istanza di sospensione, d'intesa con le parti si procedeva direttamente all'esame del merito e la causa veniva trattenuta in decisione.
All'esito, va rilevato che l'intervenuto annullamento in autotutela dell'atto impugnato ha determinato il venir meno dell'interesse delle parti alla decisione sul merito della pretesa tributaria, poiché l'atto impositivo è ormai da considerarsi giuridicamente inesistente;
ne consegue che la controversia deve essere definita con declaratoria di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, ai sensi dell'art. 46 del d.lgs. n.
546/1992.
Quanto alle spese di lite, considerato che entrambe le parti hanno concluso per la compensazione e che la definizione del giudizio è avvenuta per sopravvenienze (annullamento in autotutela), il Collegio ritiene sussistenti giusti motivi per disporne la compensazione integrale.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Brescia, definitivamente pronunciando, dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere a seguito di annullamento dell'atto in autotutela. Compensa fra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Brescia il 30.1.2026
Il Presidente (estensore)
D.Chiaro