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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 02/12/2025, n. 553 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 553 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 419/2022
TRIBUNALE ORDINARIO DI ENNA
SEZIONE CIVILE
S E N T E N Z A
Repubblica Italiana nel nome del Popolo Italiano nella causa civile di II grado iscritta al n. 419 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2022
T R A
in persona del legale rappresentante p.t. (c.f. ) difesa e Parte_1 P.IVA_1 rappresentata dall'Avv. Francesco Azzolina
APPELLANTE
E
(c.f. rappresentato e difeso dell'avv. Mario Consentino Controparte_1 C.F._1
APPELLATA PRINCIPALE
E NEI CONFRONTI DI:
(CF: ), (CF: ) CP_2 C.F._2 Parte_2 C.F._3
APPELLATI CONTUMACI
AVVERSO la sentenza resa dall'Ufficio del Giudice di Pace di Nicosia, Dr. Giuseppe Dante Amico, n. 55/2021
(Rg. n. 5/2019) del 18.10.2021, depositata il 19.10.2021.
PREMESSO CHE
Con atto di citazione, iscritto al n. 5/2019 R.G. presso il Giudice di Pace di Nicosia, l'attore
[...] ha chiesto di: “Piaccia all'Ecc.mo giudice di pace adito, respinta ogni Controparte_1 contraria istanza, eccezione e deduzione, previo espletamento del tentativo obbligatorio di conciliazione, di voler: Accertare, ritenere e dichiarare che il sinistro per cui è causa si è verificato per responsabilità e colpa esclusiva del conducente il ciclomotore KTM 125 tg DV91678.
Conseguentemente condannare i convenuti a pagare, in via solidale tra loro, al sig. CP_1
la somma di € euro 6.240,oo a saldo dei danni materiali, diretti ed indiretti patiti in
[...] conseguenza del sinistro per cui è causa: così come precisati in narrativa o comunque condannarsi
1 al pagamento della maggiore o minore somma che risulterà e gli interessi legali al saggio previsto dall'art 1284 comma 1° c.c., dal fatto alla proposizione della domanda giudiziale e quelli previsti dall'art. 1284 comma 4° c.c., dalla proposizione della domanda all'effettivo soddisfo, così come novellato dal D.L. 132/2014 convertito nella legge n. 162/2014. Con vittoria di spese, competenze e onorari con distrazione a favore del sottoscritto difensore ex art. 93 c.p.c.”
Costituitasi in giudizio in persona del suo legale Parte_1 rappresentate p.t., ha chiesto: “Piaccia all'Ill.mo Giudice di pace adito 1. adversis reiectis, rigettare le domande attoree in quanto inammissibili, improponibili, infondate e non provate;
2. In via del tutto subordinata, determinare il danno risarcibile, nei limiti del giusto, del dovuto e del provato e tenuto conto del preponderante, e se non esclusivo, concorso di colpa dell'attore;
3. condannare l'attore alle spese e compensi del giudizio”.
Celebrato il giudizio di primo grado ed espletata l'attività istruttoria, il Giudice di pace con sentenza n. 55/21 ha così statuito: “dichiara responsabile del sinistro verificatosi in data Parte_2
9.10.2016; - condanna conseguentemente i convenuti , in persona del Parte_1 legale rappresentate pro tempore, e in solido tra loro, al risarcimento, CP_2 Parte_2 in favore dell'attore, dei conseguenti danni subiti, liquidati, come in motivazione, in € 3.921,00, oltre rivalutazione monetaria e gli interessi legali al saggio previsto dall'art. 1284 comma 1° c.c., dal fatto alla proposizione della domanda giudiziale e quelli previsti dall'art. 1284 comma 4° c.c., dalla proposizione della domanda all'effettivo soddisfo, così come novellato dal D.L 132/2014 convertito nella legge n. 162/2014, nonché al pagamento delle spese processuali in favore dell'attore, che liquida in complessivi € 1.300,00 per compensi di avvocato (di cui € 240,00 per fase studio, € 260,00 per fase introduttiva, € 350,00 per fase istruttoria e/o di trattazione ed € 450,00 per fase decisionale), oltre 15% rimborso spese forfettarie, IVA e CPA come per legge;
pone definitivamente le spese della
CTU deposita a carico convenuti , in persona del legale rappresentante Parte_1 pro tempore, e , in solido tra loro ” CP_2 Parte_2
Avverso tale sentenza ha proposto appello per in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore per la riforma parziale della sentenza segnatamente : “1) annullare la condanna al pagamento, in favore dell'attore-appellato , degli interessi al saggio Controparte_1 previsto dall'art. 1284, comma 4, c.c., dalla proposizione della domanda sino all'effettivo soddisfo;
2) condannare l'appellato a restituire all'appellante la somma di € 968,30 Controparte_1 corrispostagli al solo scopo di evitare l'esecuzione di quanto disposto nell'appellata sentenza, con gli interessi legali dal 18.11.2021, data di effettivo pagamento, sino al soddisfo;
3) condannare
l'appellato alla rifusione, in favore dell'appellante, delle spese vive, spese generali ex art. 2 D.M.
55/14 e compensi del grado”
L' appellante deduce:
2 1. l'erroneità del riconoscimento, sulla sorte capitale oggetto risarcimento del danno, degli interessi nella misura di cui all'art 1284 co.4 c.c., dalla proposizione della domanda all'effettivo soddisfo, atteso che questa norma può essere applicata solo in ambito di responsabilità contrattuale e non nell'ambito della responsabilità extracontrattuale da fatto illecito, come nel caso di specie. A sostegno della propria tesi richiama alcuni precedenti del giudice di legittimità.
Precisa di aver pagato tutti gli importi di cui in sentenza ivi compresi quelli relativi agli interessi ex art. 1284 co.4 c.c. per la somma di € 968,30.
Per tale ragione chiede l'annullamento della sentenza nella parte in cui il giudice di prime cure ha condannato i convenuti, in solido tra loro, al pagamento degli interessi previsti dall'art. 1284 comma 4 c.c., dalla proposizione della domanda sino al soddisfo.
2. che l'accoglimento dell'appello comporta il diritto di chiedere la restituzione della somma di
€ 968,30 a titoli di interessi ex art 1284 co.1 c.c., importi versati in ottemperanza della sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva, al fine di evitare eventuali esecuzioni.
Ciò non implica per l'appellante di incorrere nel divieto di porre nuove domande, dovendosi applicare per analogia il medesimo principio secondo cui, per ragioni di economia processuale, è consentito proporre la domanda di risarcimento del danno per responsabilità aggravata anche in appello, e la domanda di riduzione in pristino ed ogni altra conseguente alla sentenza della Corte di Cassazione finanche al giudice di rinvio.
Osserva che, ai sensi dell'art 336 c.p.c., con la pubblicazione della sentenza di riforma, vengano meno immediatamente sia l'efficacia degli atti o provvedimenti di esecuzione spontanea o coattiva della stessa, rimasti privi di qualsiasi giustificazione, con conseguente obbligo di restituzione della somma pagata e di ripristino della situazione precedente.
Si è costituito in giudizio l'appellato, rassegnando le conclusioni di seguito riportate:
“PRELIMINARMENTE Dichiarare inammissibile l'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. per carenza di ragionevole probabilità di accoglimento, laddove il Giudice del gravame non ritenga sussistenti ragioni per discostarsi dalla pronuncia del Giudice di prime cure, essendo palesemente infondato e temerario. NEL MERITO respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, dichiarare improponibile, improcedibile ed, in ogni caso, infondato l'appello proposto dalla
[...]
e, per l'effetto, rigettarlo, confermando la sentenza del Giudice di Pace di Parte_1
Nicosia n. 55/2021 emessa nel procedimento n. 5/2019, depositata il 19/10/2021, condannando parte appellante al pagamento delle spese processuali del presente grado di giudizio.”
Parte appellata, deduce:
3 - preliminarmente, l'inammissibilità dell'appello atteso che lo stesso ragionevolmente non ha probabilità di essere accolto, poiché la sentenza del Giudice di Pace di Nicosia non presenta alcun vizio logico-giuridico o di motivazione. Ed ancora, poiché la sentenza è sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l'omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre connesse e susseguenti;
- nel merito, rileva che il giudice di primo grado ha correttamente applicato gli interessi di cui all'art. 1284 co. 4 c.c., in quanto lo stesso è applicabile ad ogni obbligazione pecuniaria indipendentemente dalla loro fonte e quindi dalla correlazione con un rapporto contrattuale, per cui sono applicabili anche se nascenti da fatto illecito o altro atto idoneo a produrli. Precisa che la ratio della riforma è quella di tutelare il creditore e di realizzare un meccanismo deflattivo al fine di evitare un uso strumentale del processo attraverso cui il debitore possa speculare grazie ai lunghi temi della giustizia che gli permetterebbero di ritardare il pagamento;
- sulla richiesta di restituzione delle somme corrisposte a titoli di interessi moratori ex art 1284
4co. C.c. (€ 968,30), evidenzia che controparte non ha fornito la prova dell'avvenuto pagamento, circostanza che contesta. La mancata richiesta di revoca e/o di annullamento della sentenza impugnata comporta il formarsi del giudicato il quale impedisce di rimettere in discussione quanto già statuito dal provvedimento giudiziale.
Il presente fascicolo è stato assegnato, in ragione del Piano Straordinario funzionale al conseguimento degli obiettivi PNRR CIVILE ex art. 4 D.L. 117/2025, in data 14.10.2025 a questo giudice che in seguito alla precisazione delle conclusioni delle parti ha trattenuto la causa in decisione concedendo il temine di 20 giorni per il deposito di comparse conclusionali e un ulteriore di 20 giorni per il deposito di comparse di repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, sull'eccezione di inammissibilità dell'appello, si rappresenta che l'impugnazione individua chiaramente la questione e il punto contestato della sentenza di primo grado e sono chiare le ragioni poste al suo fondamento: si chiede infatti di rivedere il capo di condanna laddove sono stati riconosciuti interessi ad un tasso maggiorato che secondo la prospettazione dell'appellante non troverebbero luogo nel caso in esame.
La Corte di cassazione ha più volte chiarito come non sia necessario che nell'atto di appello siano utilizzati “particolari forme sacramentali' né 'la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado”, in quanto lo stesso mantiene la sua natura di revisio prioris
4 instantiae e non si trasforma in un'impugnazione a critica vincolata (C. Cass Sezioni Unite sent. n.
36481/2022 – C. Cass Sez 2 ord. 1936/2024).
Tale aspetto è caratterizzato da una propria autonomia e non dipende da altre questioni.
Nel merito l'impugnazione è fondata e va accolta per le seguenti ragioni.
Sul riconoscimento degli interessi di cui all'art. 1284 comma 4 c.c.
Preliminarmente, si rappresenta che sulla questione deve evidenziarsi l'insorgenza di un contrasto giurisprudenziale, che è stato risolto solo in parte dalla recente sentenza della Corte di Cassazione a
Sezioni Unite la n. 12449 del 7 maggio 2024.
In merito, si rappresenta che una prima indicazione sull'applicazione del tasso ex art. 1284 co.4 c.c.
è stata fornita dalla pronuncia della Corte di cassazione Sez. II il 7.11.2018 con la sentenza n. 28409, la quale – muovendo dalla formulazione letterale della norma (che recita testualmente “Se le parti non ne hanno determinato la misura…”) – ha ritenuto che la disciplina ivi prevista possa trovare applicazione solo con riguardo alle obbligazioni pecuniarie di matrice contrattuale, condizionando e limitando l'applicazione della norma ai soli in casi ci fosse un accordo e tuttavia lo stesso non prevedesse la misura degli interessi moratori.
Su questa posizione si attestano anche altre pronunce di legittimità Cass. Sez.
3 - Ordinanza n. 13145 del 14/05/2021 e Cass. Sez.
2 - Sentenza n. 28409 del 07/11/2018.
Secondo questo orientamento, dunque, il tasso c.d. “maggiorato” ex art. 1284, comma 4, c.c. non potrà essere applicato alle obbligazioni derivanti da fatto illecito, in quanto per esse non è certo ipotizzabile, neppure in via astratta, un accordo delle parti sulla determinazione del saggio da applicare.
Pertanto, le obbligazioni ex delicto resteranno soggette al tasso di cui al primo comma dell'art. 1284
c.c.
Una seconda indicazione, speculare alla prima, è stata resa dalla sentenza n. 61/2023 della Corte di
Cassazione – che, pur pronunciandosi in materia di ripetizione di indebito nell'ambito di rapporto di conto corrente bancario – è apparsa possibilista sull'estensione dell'operatività della norma al di fuori della responsabilità contrattuale.
Tale ultima interpretazione è basata sulla ritenuta natura non imperativa e non inderogabile dell'art. 1284 comma 4 c.p.c., cosicché l'ambito di applicazione non potrebbe ritenersi limitato alle sole obbligazioni di fonte contrattuale per il solo fatto che nel periodo precedente la norma faccia riferimento all'accordo delle parti.
5 Successivamente sono intervenute sul tema le Sezioni Unite con la sentenza n. 12449/2024 le quali hanno chiarito che ai fini dell'applicazione della norma in commento, la natura dell'obbligazione può essere la più varia, e dunque non necessariamente di fonte negoziale;
tuttavia, spetta al giudice della cognizione qualificare il rapporto dedotto in giudizio, verificare se esiste o meno una pattuizione sulla misura degli interessi e individuare le specifiche tipologie di atto processuale concretamente riconducibili all'ambia nozione di “domanda” utilizzata nella norma.
La Corte afferma: “Il saggio di interessi di cui all'art. 1284, comma 4, c.c., non è applicabile alle sole obbligazioni di fonte contrattuale, ma anche a quelle nascenti da fatto illecito o da altro fatto o atto idoneo a produrle, valendo la clausola di salvezza iniziale (che rimette alle parti la possibilità di determinarne la misura) ad escludere il carattere imperativo e inderogabile della disposizione e non già a delimitarne il campo d'applicazione” (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 61 del 03/01/2023) e che “Il saggio d'interessi previsto dall'art. 1284, comma 4, c.c. non è applicabile alle sole obbligazioni di fonte contrattuale, ma anche a quelle nascenti da fatto illecito o da altro fatto o atto idoneo a produrle e, quindi, anche a quelle restitutorie derivanti da nullità contrattuale, valendo la clausola di salvezza iniziale - che rimette alle parti la possibilità di determinarne la misura - a escludere il carattere imperativo e inderogabile della disposizione, ma non a delimitarne il campo
d'applicazione” (Cass. Sez.
3 - Ordinanza n. 7677 del 22/03/2025).
Orbene, il Tribunale ritiene di escludere l'applicabilità dell'art. 1284 comma 4 c.c. nel caso di danno non patrimoniale derivante da fatto illecito.
In primo luogo, per ragioni di ordine sistematico, in quanto la norma è inserita nel capo VII (di alcune specie di obbligazioni) – Sezione I (obbligazioni pecuniarie) e l'importo dovuto a titolo di risarcimento del danno nasce come debito di valore.
In secondo luogo, la ratio legis sottesa all'art. 1284 comma 4 c.p.c. è certamente da individuare in una tutela rafforzata del creditore e nell'intenzione di scoraggiare il debitore ad intraprendere azioni giudiziali al solo fine di ritardare il pagamento delle somme da questi dovute. Ciò in ragione del fatto che il denaro è normalmente un bene fruttifero e la privazione di una somma in un dato periodo, non solo impedisce l'utilizzo della sorte capitale ma anche la percezione dei frutti civili (nella specie interessi); interessi maggiorati nel caso di domanda giudiziale stante la natura latamente “deflattiva” che ispira la formulazione della norma.
Nel caso di risarcimento del danno non patrimoniale il ristoro integrale del danneggiato è invece già assicurato dalla modalità di liquidazione dell'importo dovuto, in quanto, conformemente a quanto affermato dalle Sezioni Unite della Cassazione (cfr. SS.UU. Cass. del 17.2.1995 n. 1712) è possibile
6 riconoscere già interessi sulla somma capitale liquidata all'attualità, devalutata alla data dell'evento produttivo del danno e rivalutata di anno in anno al tasso legale, secondo i noti coefficienti ISTAT.
La medesima finalità “deflattiva” prevista per il pagamento di debiti di valuta (ab origine) non appare direttamente riscontrabile nel caso di obbligazione derivante da fatto illecito perché, se nel caso di obbligazione pecuniaria nascente da contratto la somma è già predeterminata, nel caso di danno da fatto illecito extracontrattuale la liquidazione effettuata "per equivalente" avviene solo al termine del giudizio e solo da quel momento iniziano a decorrere gli interessi legali sulle somme liquidate, a seguito della conversione del debito di valore in debito di valuta.
Pertanto, nel caso in cui ci si misuri con un obbligo risarcitorio privo del carattere di liquidità, come nel giudizio de quo, appare evidente che viene meno la stessa ratio posta alla base dell'art. 1284 co
4 c.c., “ed anzi l'applicazione dello stesso finirebbe per costituire un eccessivo ed ingiustificato deterrente rispetto alla decisione del convenuto di resistere alle pretese risarcitorie illiquide e, di riflesso, potrebbe incrementare la formulazione di domande risarcitorie sproporzionate, confidando
l'attore nella indiretta pressione costituita dall'applicazione della norma in esame - per di più disincentivando soluzioni transattive…Si deve quindi concludere che il carattere liquido o comunque agevolmente liquidabile dell'obbligazione dedotta in giudizio costituisca presupposto per
l'operatività dell'art. 1284 quarto comma, c.c. e che, conseguentemente, la previsione non trova applicazione nell'ipotesi in cui sia dedotta in giudizio un obbligazione risarcitoria …”.(C. Cass
l'ordinanza n.28036/2025 pubblicata il 22.10.2025).
Conclude infatti la pronuncia sopra citata che “il carattere liquido o comunque agevolmente liquidabile dell'obbligazione dedotta in giudizio costituisca presupposto per l'operatività dell'art.
1284, quarto comma, c.c. e che, conseguentemente, la previsione non trova applicazione nell'ipotesi in cui sia dedotta in giudizio un'obbligazione risarcitoria derivante dall'inadempimento di una obbligazione diversa da quella pecuniaria”.
Sulla richiesta di restituzione delle somme versata, a titoli di interessi ex art. 1284 co. 4 c.c., in esecuzione alla sentenza di primo grado
Si rileva che la domanda di restituzione, delle somme corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado essendo conseguente alla richiesta di modifica della decisione impugnata, non costituisce domanda nuova ed è perciò ammissibile in appello. Invero, in relazione alla domanda - proposta nella fase di gravame - di restituzione delle somme versate in esecuzione della sentenza di primo grado impugnata, il Giudice di appello opera quale Giudice di primo grado, in quanto detta domanda non poteva essere formulata precedentemente.
7 In tal senso il Giudice di legittimità: “Qualora il giudice d'appello non provveda su tale domanda - di restituzione delle somme corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado (n.d.a.) - la parte può alternativamente denunciare l'omissione con ricorso per cassazione o farla valere riproponendo la detta domanda restitutoria in autonomo giudizio, posto che la mancata pronuncia dà luogo ad un giudicato solo processuale e non sostanziale.” (Cass. n. 30495 del 21/11/2019).
Alla luce delle superiori argomentazioni questo Tribunale ritiene che il Giudice di primo grado abbia errato nell'applicare gli interessi di cui all'art. 1284 co. 4 c.c. e che l'appellata ha diritto, pertanto, alla restituzione della somma di € 968,30, atteso che ha provato, con la produzione dell'assegno ( n.
2411480840-02 emesso il 28.10.2021) e la specifica indicazione delle singole voci di costo elargite
(€ 3.921,00 per sorte capitale, € 183,30 per rivalutazione monetaria, € 15,54 per interessi legali ai sensi dell'art. 1284, comma 1, c.c., € 968,30 per interessi legali ai sensi dell'art. 1284, comma 4, c.c.
e la somma di € 1.896,86 per spese legali, per la somma complessiva di € 6.985,00), di aver pagato detto importo.
Considerato il contrasto giurisprudenziale in merito all'interpretazione dell'art. 1284 co.
4. le spese del giudizio vengono integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa di secondo grado iscritta n. R.G. 419/2022, in riforma della sentenza di primo grado:
- in accoglimento dell'appello proposto da riforma, Parte_1 limitatamente al capo di impugnazione, la sentenza resa dall'Ufficio del Giudice di Pace di Nicosia,
n. 55/2021 (Rg. n. 5/2019) del 18.10.2021, depositata il 19.10.2021 e per l'effetto;
- condanna a restituire all' la somma di € 968,30 Controparte_1 Parte_1 oltre gli interessi legali con decorrenza dal giorno dell'effettivo incasso a quello della restituzione;
- compensa integralmente le spese di giudizio.
Enna, 02.12.2025
Il Giudice
Dott. Davide Naldi
8
TRIBUNALE ORDINARIO DI ENNA
SEZIONE CIVILE
S E N T E N Z A
Repubblica Italiana nel nome del Popolo Italiano nella causa civile di II grado iscritta al n. 419 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2022
T R A
in persona del legale rappresentante p.t. (c.f. ) difesa e Parte_1 P.IVA_1 rappresentata dall'Avv. Francesco Azzolina
APPELLANTE
E
(c.f. rappresentato e difeso dell'avv. Mario Consentino Controparte_1 C.F._1
APPELLATA PRINCIPALE
E NEI CONFRONTI DI:
(CF: ), (CF: ) CP_2 C.F._2 Parte_2 C.F._3
APPELLATI CONTUMACI
AVVERSO la sentenza resa dall'Ufficio del Giudice di Pace di Nicosia, Dr. Giuseppe Dante Amico, n. 55/2021
(Rg. n. 5/2019) del 18.10.2021, depositata il 19.10.2021.
PREMESSO CHE
Con atto di citazione, iscritto al n. 5/2019 R.G. presso il Giudice di Pace di Nicosia, l'attore
[...] ha chiesto di: “Piaccia all'Ecc.mo giudice di pace adito, respinta ogni Controparte_1 contraria istanza, eccezione e deduzione, previo espletamento del tentativo obbligatorio di conciliazione, di voler: Accertare, ritenere e dichiarare che il sinistro per cui è causa si è verificato per responsabilità e colpa esclusiva del conducente il ciclomotore KTM 125 tg DV91678.
Conseguentemente condannare i convenuti a pagare, in via solidale tra loro, al sig. CP_1
la somma di € euro 6.240,oo a saldo dei danni materiali, diretti ed indiretti patiti in
[...] conseguenza del sinistro per cui è causa: così come precisati in narrativa o comunque condannarsi
1 al pagamento della maggiore o minore somma che risulterà e gli interessi legali al saggio previsto dall'art 1284 comma 1° c.c., dal fatto alla proposizione della domanda giudiziale e quelli previsti dall'art. 1284 comma 4° c.c., dalla proposizione della domanda all'effettivo soddisfo, così come novellato dal D.L. 132/2014 convertito nella legge n. 162/2014. Con vittoria di spese, competenze e onorari con distrazione a favore del sottoscritto difensore ex art. 93 c.p.c.”
Costituitasi in giudizio in persona del suo legale Parte_1 rappresentate p.t., ha chiesto: “Piaccia all'Ill.mo Giudice di pace adito 1. adversis reiectis, rigettare le domande attoree in quanto inammissibili, improponibili, infondate e non provate;
2. In via del tutto subordinata, determinare il danno risarcibile, nei limiti del giusto, del dovuto e del provato e tenuto conto del preponderante, e se non esclusivo, concorso di colpa dell'attore;
3. condannare l'attore alle spese e compensi del giudizio”.
Celebrato il giudizio di primo grado ed espletata l'attività istruttoria, il Giudice di pace con sentenza n. 55/21 ha così statuito: “dichiara responsabile del sinistro verificatosi in data Parte_2
9.10.2016; - condanna conseguentemente i convenuti , in persona del Parte_1 legale rappresentate pro tempore, e in solido tra loro, al risarcimento, CP_2 Parte_2 in favore dell'attore, dei conseguenti danni subiti, liquidati, come in motivazione, in € 3.921,00, oltre rivalutazione monetaria e gli interessi legali al saggio previsto dall'art. 1284 comma 1° c.c., dal fatto alla proposizione della domanda giudiziale e quelli previsti dall'art. 1284 comma 4° c.c., dalla proposizione della domanda all'effettivo soddisfo, così come novellato dal D.L 132/2014 convertito nella legge n. 162/2014, nonché al pagamento delle spese processuali in favore dell'attore, che liquida in complessivi € 1.300,00 per compensi di avvocato (di cui € 240,00 per fase studio, € 260,00 per fase introduttiva, € 350,00 per fase istruttoria e/o di trattazione ed € 450,00 per fase decisionale), oltre 15% rimborso spese forfettarie, IVA e CPA come per legge;
pone definitivamente le spese della
CTU deposita a carico convenuti , in persona del legale rappresentante Parte_1 pro tempore, e , in solido tra loro ” CP_2 Parte_2
Avverso tale sentenza ha proposto appello per in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore per la riforma parziale della sentenza segnatamente : “1) annullare la condanna al pagamento, in favore dell'attore-appellato , degli interessi al saggio Controparte_1 previsto dall'art. 1284, comma 4, c.c., dalla proposizione della domanda sino all'effettivo soddisfo;
2) condannare l'appellato a restituire all'appellante la somma di € 968,30 Controparte_1 corrispostagli al solo scopo di evitare l'esecuzione di quanto disposto nell'appellata sentenza, con gli interessi legali dal 18.11.2021, data di effettivo pagamento, sino al soddisfo;
3) condannare
l'appellato alla rifusione, in favore dell'appellante, delle spese vive, spese generali ex art. 2 D.M.
55/14 e compensi del grado”
L' appellante deduce:
2 1. l'erroneità del riconoscimento, sulla sorte capitale oggetto risarcimento del danno, degli interessi nella misura di cui all'art 1284 co.4 c.c., dalla proposizione della domanda all'effettivo soddisfo, atteso che questa norma può essere applicata solo in ambito di responsabilità contrattuale e non nell'ambito della responsabilità extracontrattuale da fatto illecito, come nel caso di specie. A sostegno della propria tesi richiama alcuni precedenti del giudice di legittimità.
Precisa di aver pagato tutti gli importi di cui in sentenza ivi compresi quelli relativi agli interessi ex art. 1284 co.4 c.c. per la somma di € 968,30.
Per tale ragione chiede l'annullamento della sentenza nella parte in cui il giudice di prime cure ha condannato i convenuti, in solido tra loro, al pagamento degli interessi previsti dall'art. 1284 comma 4 c.c., dalla proposizione della domanda sino al soddisfo.
2. che l'accoglimento dell'appello comporta il diritto di chiedere la restituzione della somma di
€ 968,30 a titoli di interessi ex art 1284 co.1 c.c., importi versati in ottemperanza della sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva, al fine di evitare eventuali esecuzioni.
Ciò non implica per l'appellante di incorrere nel divieto di porre nuove domande, dovendosi applicare per analogia il medesimo principio secondo cui, per ragioni di economia processuale, è consentito proporre la domanda di risarcimento del danno per responsabilità aggravata anche in appello, e la domanda di riduzione in pristino ed ogni altra conseguente alla sentenza della Corte di Cassazione finanche al giudice di rinvio.
Osserva che, ai sensi dell'art 336 c.p.c., con la pubblicazione della sentenza di riforma, vengano meno immediatamente sia l'efficacia degli atti o provvedimenti di esecuzione spontanea o coattiva della stessa, rimasti privi di qualsiasi giustificazione, con conseguente obbligo di restituzione della somma pagata e di ripristino della situazione precedente.
Si è costituito in giudizio l'appellato, rassegnando le conclusioni di seguito riportate:
“PRELIMINARMENTE Dichiarare inammissibile l'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. per carenza di ragionevole probabilità di accoglimento, laddove il Giudice del gravame non ritenga sussistenti ragioni per discostarsi dalla pronuncia del Giudice di prime cure, essendo palesemente infondato e temerario. NEL MERITO respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, dichiarare improponibile, improcedibile ed, in ogni caso, infondato l'appello proposto dalla
[...]
e, per l'effetto, rigettarlo, confermando la sentenza del Giudice di Pace di Parte_1
Nicosia n. 55/2021 emessa nel procedimento n. 5/2019, depositata il 19/10/2021, condannando parte appellante al pagamento delle spese processuali del presente grado di giudizio.”
Parte appellata, deduce:
3 - preliminarmente, l'inammissibilità dell'appello atteso che lo stesso ragionevolmente non ha probabilità di essere accolto, poiché la sentenza del Giudice di Pace di Nicosia non presenta alcun vizio logico-giuridico o di motivazione. Ed ancora, poiché la sentenza è sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l'omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre connesse e susseguenti;
- nel merito, rileva che il giudice di primo grado ha correttamente applicato gli interessi di cui all'art. 1284 co. 4 c.c., in quanto lo stesso è applicabile ad ogni obbligazione pecuniaria indipendentemente dalla loro fonte e quindi dalla correlazione con un rapporto contrattuale, per cui sono applicabili anche se nascenti da fatto illecito o altro atto idoneo a produrli. Precisa che la ratio della riforma è quella di tutelare il creditore e di realizzare un meccanismo deflattivo al fine di evitare un uso strumentale del processo attraverso cui il debitore possa speculare grazie ai lunghi temi della giustizia che gli permetterebbero di ritardare il pagamento;
- sulla richiesta di restituzione delle somme corrisposte a titoli di interessi moratori ex art 1284
4co. C.c. (€ 968,30), evidenzia che controparte non ha fornito la prova dell'avvenuto pagamento, circostanza che contesta. La mancata richiesta di revoca e/o di annullamento della sentenza impugnata comporta il formarsi del giudicato il quale impedisce di rimettere in discussione quanto già statuito dal provvedimento giudiziale.
Il presente fascicolo è stato assegnato, in ragione del Piano Straordinario funzionale al conseguimento degli obiettivi PNRR CIVILE ex art. 4 D.L. 117/2025, in data 14.10.2025 a questo giudice che in seguito alla precisazione delle conclusioni delle parti ha trattenuto la causa in decisione concedendo il temine di 20 giorni per il deposito di comparse conclusionali e un ulteriore di 20 giorni per il deposito di comparse di repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, sull'eccezione di inammissibilità dell'appello, si rappresenta che l'impugnazione individua chiaramente la questione e il punto contestato della sentenza di primo grado e sono chiare le ragioni poste al suo fondamento: si chiede infatti di rivedere il capo di condanna laddove sono stati riconosciuti interessi ad un tasso maggiorato che secondo la prospettazione dell'appellante non troverebbero luogo nel caso in esame.
La Corte di cassazione ha più volte chiarito come non sia necessario che nell'atto di appello siano utilizzati “particolari forme sacramentali' né 'la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado”, in quanto lo stesso mantiene la sua natura di revisio prioris
4 instantiae e non si trasforma in un'impugnazione a critica vincolata (C. Cass Sezioni Unite sent. n.
36481/2022 – C. Cass Sez 2 ord. 1936/2024).
Tale aspetto è caratterizzato da una propria autonomia e non dipende da altre questioni.
Nel merito l'impugnazione è fondata e va accolta per le seguenti ragioni.
Sul riconoscimento degli interessi di cui all'art. 1284 comma 4 c.c.
Preliminarmente, si rappresenta che sulla questione deve evidenziarsi l'insorgenza di un contrasto giurisprudenziale, che è stato risolto solo in parte dalla recente sentenza della Corte di Cassazione a
Sezioni Unite la n. 12449 del 7 maggio 2024.
In merito, si rappresenta che una prima indicazione sull'applicazione del tasso ex art. 1284 co.4 c.c.
è stata fornita dalla pronuncia della Corte di cassazione Sez. II il 7.11.2018 con la sentenza n. 28409, la quale – muovendo dalla formulazione letterale della norma (che recita testualmente “Se le parti non ne hanno determinato la misura…”) – ha ritenuto che la disciplina ivi prevista possa trovare applicazione solo con riguardo alle obbligazioni pecuniarie di matrice contrattuale, condizionando e limitando l'applicazione della norma ai soli in casi ci fosse un accordo e tuttavia lo stesso non prevedesse la misura degli interessi moratori.
Su questa posizione si attestano anche altre pronunce di legittimità Cass. Sez.
3 - Ordinanza n. 13145 del 14/05/2021 e Cass. Sez.
2 - Sentenza n. 28409 del 07/11/2018.
Secondo questo orientamento, dunque, il tasso c.d. “maggiorato” ex art. 1284, comma 4, c.c. non potrà essere applicato alle obbligazioni derivanti da fatto illecito, in quanto per esse non è certo ipotizzabile, neppure in via astratta, un accordo delle parti sulla determinazione del saggio da applicare.
Pertanto, le obbligazioni ex delicto resteranno soggette al tasso di cui al primo comma dell'art. 1284
c.c.
Una seconda indicazione, speculare alla prima, è stata resa dalla sentenza n. 61/2023 della Corte di
Cassazione – che, pur pronunciandosi in materia di ripetizione di indebito nell'ambito di rapporto di conto corrente bancario – è apparsa possibilista sull'estensione dell'operatività della norma al di fuori della responsabilità contrattuale.
Tale ultima interpretazione è basata sulla ritenuta natura non imperativa e non inderogabile dell'art. 1284 comma 4 c.p.c., cosicché l'ambito di applicazione non potrebbe ritenersi limitato alle sole obbligazioni di fonte contrattuale per il solo fatto che nel periodo precedente la norma faccia riferimento all'accordo delle parti.
5 Successivamente sono intervenute sul tema le Sezioni Unite con la sentenza n. 12449/2024 le quali hanno chiarito che ai fini dell'applicazione della norma in commento, la natura dell'obbligazione può essere la più varia, e dunque non necessariamente di fonte negoziale;
tuttavia, spetta al giudice della cognizione qualificare il rapporto dedotto in giudizio, verificare se esiste o meno una pattuizione sulla misura degli interessi e individuare le specifiche tipologie di atto processuale concretamente riconducibili all'ambia nozione di “domanda” utilizzata nella norma.
La Corte afferma: “Il saggio di interessi di cui all'art. 1284, comma 4, c.c., non è applicabile alle sole obbligazioni di fonte contrattuale, ma anche a quelle nascenti da fatto illecito o da altro fatto o atto idoneo a produrle, valendo la clausola di salvezza iniziale (che rimette alle parti la possibilità di determinarne la misura) ad escludere il carattere imperativo e inderogabile della disposizione e non già a delimitarne il campo d'applicazione” (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 61 del 03/01/2023) e che “Il saggio d'interessi previsto dall'art. 1284, comma 4, c.c. non è applicabile alle sole obbligazioni di fonte contrattuale, ma anche a quelle nascenti da fatto illecito o da altro fatto o atto idoneo a produrle e, quindi, anche a quelle restitutorie derivanti da nullità contrattuale, valendo la clausola di salvezza iniziale - che rimette alle parti la possibilità di determinarne la misura - a escludere il carattere imperativo e inderogabile della disposizione, ma non a delimitarne il campo
d'applicazione” (Cass. Sez.
3 - Ordinanza n. 7677 del 22/03/2025).
Orbene, il Tribunale ritiene di escludere l'applicabilità dell'art. 1284 comma 4 c.c. nel caso di danno non patrimoniale derivante da fatto illecito.
In primo luogo, per ragioni di ordine sistematico, in quanto la norma è inserita nel capo VII (di alcune specie di obbligazioni) – Sezione I (obbligazioni pecuniarie) e l'importo dovuto a titolo di risarcimento del danno nasce come debito di valore.
In secondo luogo, la ratio legis sottesa all'art. 1284 comma 4 c.p.c. è certamente da individuare in una tutela rafforzata del creditore e nell'intenzione di scoraggiare il debitore ad intraprendere azioni giudiziali al solo fine di ritardare il pagamento delle somme da questi dovute. Ciò in ragione del fatto che il denaro è normalmente un bene fruttifero e la privazione di una somma in un dato periodo, non solo impedisce l'utilizzo della sorte capitale ma anche la percezione dei frutti civili (nella specie interessi); interessi maggiorati nel caso di domanda giudiziale stante la natura latamente “deflattiva” che ispira la formulazione della norma.
Nel caso di risarcimento del danno non patrimoniale il ristoro integrale del danneggiato è invece già assicurato dalla modalità di liquidazione dell'importo dovuto, in quanto, conformemente a quanto affermato dalle Sezioni Unite della Cassazione (cfr. SS.UU. Cass. del 17.2.1995 n. 1712) è possibile
6 riconoscere già interessi sulla somma capitale liquidata all'attualità, devalutata alla data dell'evento produttivo del danno e rivalutata di anno in anno al tasso legale, secondo i noti coefficienti ISTAT.
La medesima finalità “deflattiva” prevista per il pagamento di debiti di valuta (ab origine) non appare direttamente riscontrabile nel caso di obbligazione derivante da fatto illecito perché, se nel caso di obbligazione pecuniaria nascente da contratto la somma è già predeterminata, nel caso di danno da fatto illecito extracontrattuale la liquidazione effettuata "per equivalente" avviene solo al termine del giudizio e solo da quel momento iniziano a decorrere gli interessi legali sulle somme liquidate, a seguito della conversione del debito di valore in debito di valuta.
Pertanto, nel caso in cui ci si misuri con un obbligo risarcitorio privo del carattere di liquidità, come nel giudizio de quo, appare evidente che viene meno la stessa ratio posta alla base dell'art. 1284 co
4 c.c., “ed anzi l'applicazione dello stesso finirebbe per costituire un eccessivo ed ingiustificato deterrente rispetto alla decisione del convenuto di resistere alle pretese risarcitorie illiquide e, di riflesso, potrebbe incrementare la formulazione di domande risarcitorie sproporzionate, confidando
l'attore nella indiretta pressione costituita dall'applicazione della norma in esame - per di più disincentivando soluzioni transattive…Si deve quindi concludere che il carattere liquido o comunque agevolmente liquidabile dell'obbligazione dedotta in giudizio costituisca presupposto per
l'operatività dell'art. 1284 quarto comma, c.c. e che, conseguentemente, la previsione non trova applicazione nell'ipotesi in cui sia dedotta in giudizio un obbligazione risarcitoria …”.(C. Cass
l'ordinanza n.28036/2025 pubblicata il 22.10.2025).
Conclude infatti la pronuncia sopra citata che “il carattere liquido o comunque agevolmente liquidabile dell'obbligazione dedotta in giudizio costituisca presupposto per l'operatività dell'art.
1284, quarto comma, c.c. e che, conseguentemente, la previsione non trova applicazione nell'ipotesi in cui sia dedotta in giudizio un'obbligazione risarcitoria derivante dall'inadempimento di una obbligazione diversa da quella pecuniaria”.
Sulla richiesta di restituzione delle somme versata, a titoli di interessi ex art. 1284 co. 4 c.c., in esecuzione alla sentenza di primo grado
Si rileva che la domanda di restituzione, delle somme corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado essendo conseguente alla richiesta di modifica della decisione impugnata, non costituisce domanda nuova ed è perciò ammissibile in appello. Invero, in relazione alla domanda - proposta nella fase di gravame - di restituzione delle somme versate in esecuzione della sentenza di primo grado impugnata, il Giudice di appello opera quale Giudice di primo grado, in quanto detta domanda non poteva essere formulata precedentemente.
7 In tal senso il Giudice di legittimità: “Qualora il giudice d'appello non provveda su tale domanda - di restituzione delle somme corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado (n.d.a.) - la parte può alternativamente denunciare l'omissione con ricorso per cassazione o farla valere riproponendo la detta domanda restitutoria in autonomo giudizio, posto che la mancata pronuncia dà luogo ad un giudicato solo processuale e non sostanziale.” (Cass. n. 30495 del 21/11/2019).
Alla luce delle superiori argomentazioni questo Tribunale ritiene che il Giudice di primo grado abbia errato nell'applicare gli interessi di cui all'art. 1284 co. 4 c.c. e che l'appellata ha diritto, pertanto, alla restituzione della somma di € 968,30, atteso che ha provato, con la produzione dell'assegno ( n.
2411480840-02 emesso il 28.10.2021) e la specifica indicazione delle singole voci di costo elargite
(€ 3.921,00 per sorte capitale, € 183,30 per rivalutazione monetaria, € 15,54 per interessi legali ai sensi dell'art. 1284, comma 1, c.c., € 968,30 per interessi legali ai sensi dell'art. 1284, comma 4, c.c.
e la somma di € 1.896,86 per spese legali, per la somma complessiva di € 6.985,00), di aver pagato detto importo.
Considerato il contrasto giurisprudenziale in merito all'interpretazione dell'art. 1284 co.
4. le spese del giudizio vengono integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa di secondo grado iscritta n. R.G. 419/2022, in riforma della sentenza di primo grado:
- in accoglimento dell'appello proposto da riforma, Parte_1 limitatamente al capo di impugnazione, la sentenza resa dall'Ufficio del Giudice di Pace di Nicosia,
n. 55/2021 (Rg. n. 5/2019) del 18.10.2021, depositata il 19.10.2021 e per l'effetto;
- condanna a restituire all' la somma di € 968,30 Controparte_1 Parte_1 oltre gli interessi legali con decorrenza dal giorno dell'effettivo incasso a quello della restituzione;
- compensa integralmente le spese di giudizio.
Enna, 02.12.2025
Il Giudice
Dott. Davide Naldi
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