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Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Siena, sez. II, sentenza 24/02/2026, n. 66 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Siena |
| Numero : | 66 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 66/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIENA Sezione 2, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 09:31 con la seguente composizione collegiale:
TURTURICI FILIPPO, Presidente
NA CL, LA
BANINI TIZIANO, Giudice
in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 194/2025 depositato il 18/07/2025
proposto da
Ricorrente 1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore _1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siena
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8V030200368 IRES-ALIQUOTE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8V030200368 IRAP 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 43/2026 depositato il 17/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in data 18.07.2025, la Ricorrente_1 s.r.l., con sede in Montalcino, e per essa il legale rappresentante sig. Rappresentante_1, rappresentata e difesa dagli avv.ti Difensore_1 e Nominativo_1, impugna l'avviso di accertamento n. T8V030200368/2025, notificato in data 09.06.2025, emesso dall'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Siena relativo all'anno 2018.
L'avviso deriva dal P.V.C. notificato alla ricorrente il 28.11.2024, redatto dalla G.d.F. a seguito di controllo fiscale, poi divenuto verifica, avviato il 26.09.2024 riferito agli anni dal 2018 al 2024.
La verifica ha rilevato una discrasia tra le rimanenze iniziali, le rimanenze finali e il quantitativo di vino sfuso ceduto per l'anno 2018. Un quantitativo di LO di Montalcino annata 2014 pari a HL 271,34 prodotto dalla ricorrente non risultava essere stato fatturato, ceduto a terzi, perso o distrutto accidentalmente, né rinvenuto presso i locali adibiti a cantina. Si rendeva quindi applicabile, in assenza di prova contraria, la presunzione di cessione di cui all'art. 1, comma 1, del dpr 441/1997.
Venivano quindi recuperati a tassazione componenti positivi di reddito non dichiarati, in violazione dell'art. 85 del Tuir e dell'art. 1 del dpr 600/1973, pari a € 325.608,00.
In data 12.12.2024 veniva notificato alla ricorrente lo schema di atto n. T8VQ3AI01025/2024 1, emesso ai sensi dell'art.
6-bis L.212/2000, con il quale si precisavano i rilievi già contenuti nel PVC.
La ricorrente nulla eccepiva e non presentava alcuna controdeduzione ai recuperi enunciati nell'atto.
L'Ufficio procedeva alla notifica dell'avviso con cui recuperava i componenti positivi di reddito non dichiarati riferiti alla discrasia rilevata tra le rimanenze iniziali, le cessioni di vino e le rimanenze finali.
In data 25.03.2025 la Società presentava istanza di accertamento con adesione ed in data
10.04.2025 presentava una memoria con cui veniva contestata la ricostruzione reddituale operata dalla GdF, prima, e dall'Ufficio, poi. Nell'occasione spiegava che lo scostamento tra gli acquisti effettuati nel 2018 e le rimanenze di magazzino, da cui è originato il primo rilievo, derivava da un errore di competenza in quanto ha fatturato nel 2018, deducendone il relativo costo, vino già venduto e consegnato nel 2017.
Tenuto conto dei chiarimenti forniti in merito alla divergenza tra rimanenze iniziali e finali imputabili ad un errore di competenza, l'Ufficio avanzava una proposta di adesione che la ricorrente comunicava la decisione di non sottoscrivere, in quanto l'Ufficio, a suo parere, sarebbe ormai decaduto dal potere di riemettere un nuovo avviso di accertamento. La ricorrente impugnava l'avviso di accertamento eccependo l'illegittimità per intervenuta decadenza dell'esercizio del potere accertativo.
In data 10.10.2025, si costituisce l'Agenzia Entrate Direzione Provinciale di Siena contestando tutto quanto eccepito dalla ricorrente e chiedendo in via preliminare di rilevare la definitività nel merito dell'atto impugnato in quanto la violazione commessa è stata oggetto di dichiarazione confessoria e nel merito di rigettare il ricorso, con conferma dell'atto quivi impugnato e condanna alle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte esaminati gli atti, sentite le parti in pubblica udienza ritiene il ricorso infondato.
La ricorrente imputa il recupero ad un errore di calcolo commesso dalla Guardia di Finanza e poi dall'Ufficio, con riguardo alle rimanenze finali, affermazione pretestuosa in quanto il rilievo deriva da una discordanza tra le rimanenze iniziali, quelle finali e il quantitativo di vino sfuso ceduto nell'anno
2018. Tale discordanza è stata ammessa dalla ricorrente stessa che non ha fornito la prova contraria né in fase di verifica né di contraddittorio attivato con lo schema d'atto, dunque del tutto legittima l'emissione dell'avviso di accertamento da parte dell'Ufficio.
La contestazione della legittimità dell'avviso appare del tutto infondata. La discordanza tra le rimanenze, riconducibile all'omessa fatturazione di una partita di vino non rivenuta nelle giacenze di magazzino, alla quale la Legge, ricollega una presunzione legale di cessioni non contabilizzate, sposta la prova contraria in capo al contribuente.
La ricorrente ritiene che l'Ufficio avesse tutti gli elementi per avvedersi dell'errore di contabilizzazione operato e per tali ragioni le due contestazioni sarebbero autonome. Da qui la necessità di emettere un ulteriore schema d'atto. La Corte ritiene che i rilievi operati dall'Ufficio derivano e originano dalla stessa anomalia contabile come sostenuto anche dalla parte laddove afferma che: "le due contestazioni...possono ritenersi poggianti su un medesimo substrato fattuale". L'errore deriva da una non corretta contabilizzazione delle fatture e dei relativi costi.
La ricorrente sostiene inoltre che l'avviso di accertamento non poteva essere emesso in assenza di un ulteriore schema d'atto e che l'adozione di un ulteriore schema d'atto fosse precluso per lo spirare del termine di decadenza.
Nel caso in spescie lo schema d'atto è stato comunicato tramite pec alla ricorrente l'11.12.2024 con scadenza del termine di 60 giorni il 09.02.2025. Al termine di decadenza per l'emissione dell'avviso devono essere sommati i 120 giorni previsti dalla normativa di riferimento ed il potere di accertare l'anno d'imposta 2018 sarebbe scaduto il 09.06.2025, giorno di notifica dell'avviso impugnato.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla refusione delle spese processuali liquidate in complessive euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00).
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIENA Sezione 2, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 09:31 con la seguente composizione collegiale:
TURTURICI FILIPPO, Presidente
NA CL, LA
BANINI TIZIANO, Giudice
in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 194/2025 depositato il 18/07/2025
proposto da
Ricorrente 1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore _1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siena
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8V030200368 IRES-ALIQUOTE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8V030200368 IRAP 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 43/2026 depositato il 17/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in data 18.07.2025, la Ricorrente_1 s.r.l., con sede in Montalcino, e per essa il legale rappresentante sig. Rappresentante_1, rappresentata e difesa dagli avv.ti Difensore_1 e Nominativo_1, impugna l'avviso di accertamento n. T8V030200368/2025, notificato in data 09.06.2025, emesso dall'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Siena relativo all'anno 2018.
L'avviso deriva dal P.V.C. notificato alla ricorrente il 28.11.2024, redatto dalla G.d.F. a seguito di controllo fiscale, poi divenuto verifica, avviato il 26.09.2024 riferito agli anni dal 2018 al 2024.
La verifica ha rilevato una discrasia tra le rimanenze iniziali, le rimanenze finali e il quantitativo di vino sfuso ceduto per l'anno 2018. Un quantitativo di LO di Montalcino annata 2014 pari a HL 271,34 prodotto dalla ricorrente non risultava essere stato fatturato, ceduto a terzi, perso o distrutto accidentalmente, né rinvenuto presso i locali adibiti a cantina. Si rendeva quindi applicabile, in assenza di prova contraria, la presunzione di cessione di cui all'art. 1, comma 1, del dpr 441/1997.
Venivano quindi recuperati a tassazione componenti positivi di reddito non dichiarati, in violazione dell'art. 85 del Tuir e dell'art. 1 del dpr 600/1973, pari a € 325.608,00.
In data 12.12.2024 veniva notificato alla ricorrente lo schema di atto n. T8VQ3AI01025/2024 1, emesso ai sensi dell'art.
6-bis L.212/2000, con il quale si precisavano i rilievi già contenuti nel PVC.
La ricorrente nulla eccepiva e non presentava alcuna controdeduzione ai recuperi enunciati nell'atto.
L'Ufficio procedeva alla notifica dell'avviso con cui recuperava i componenti positivi di reddito non dichiarati riferiti alla discrasia rilevata tra le rimanenze iniziali, le cessioni di vino e le rimanenze finali.
In data 25.03.2025 la Società presentava istanza di accertamento con adesione ed in data
10.04.2025 presentava una memoria con cui veniva contestata la ricostruzione reddituale operata dalla GdF, prima, e dall'Ufficio, poi. Nell'occasione spiegava che lo scostamento tra gli acquisti effettuati nel 2018 e le rimanenze di magazzino, da cui è originato il primo rilievo, derivava da un errore di competenza in quanto ha fatturato nel 2018, deducendone il relativo costo, vino già venduto e consegnato nel 2017.
Tenuto conto dei chiarimenti forniti in merito alla divergenza tra rimanenze iniziali e finali imputabili ad un errore di competenza, l'Ufficio avanzava una proposta di adesione che la ricorrente comunicava la decisione di non sottoscrivere, in quanto l'Ufficio, a suo parere, sarebbe ormai decaduto dal potere di riemettere un nuovo avviso di accertamento. La ricorrente impugnava l'avviso di accertamento eccependo l'illegittimità per intervenuta decadenza dell'esercizio del potere accertativo.
In data 10.10.2025, si costituisce l'Agenzia Entrate Direzione Provinciale di Siena contestando tutto quanto eccepito dalla ricorrente e chiedendo in via preliminare di rilevare la definitività nel merito dell'atto impugnato in quanto la violazione commessa è stata oggetto di dichiarazione confessoria e nel merito di rigettare il ricorso, con conferma dell'atto quivi impugnato e condanna alle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte esaminati gli atti, sentite le parti in pubblica udienza ritiene il ricorso infondato.
La ricorrente imputa il recupero ad un errore di calcolo commesso dalla Guardia di Finanza e poi dall'Ufficio, con riguardo alle rimanenze finali, affermazione pretestuosa in quanto il rilievo deriva da una discordanza tra le rimanenze iniziali, quelle finali e il quantitativo di vino sfuso ceduto nell'anno
2018. Tale discordanza è stata ammessa dalla ricorrente stessa che non ha fornito la prova contraria né in fase di verifica né di contraddittorio attivato con lo schema d'atto, dunque del tutto legittima l'emissione dell'avviso di accertamento da parte dell'Ufficio.
La contestazione della legittimità dell'avviso appare del tutto infondata. La discordanza tra le rimanenze, riconducibile all'omessa fatturazione di una partita di vino non rivenuta nelle giacenze di magazzino, alla quale la Legge, ricollega una presunzione legale di cessioni non contabilizzate, sposta la prova contraria in capo al contribuente.
La ricorrente ritiene che l'Ufficio avesse tutti gli elementi per avvedersi dell'errore di contabilizzazione operato e per tali ragioni le due contestazioni sarebbero autonome. Da qui la necessità di emettere un ulteriore schema d'atto. La Corte ritiene che i rilievi operati dall'Ufficio derivano e originano dalla stessa anomalia contabile come sostenuto anche dalla parte laddove afferma che: "le due contestazioni...possono ritenersi poggianti su un medesimo substrato fattuale". L'errore deriva da una non corretta contabilizzazione delle fatture e dei relativi costi.
La ricorrente sostiene inoltre che l'avviso di accertamento non poteva essere emesso in assenza di un ulteriore schema d'atto e che l'adozione di un ulteriore schema d'atto fosse precluso per lo spirare del termine di decadenza.
Nel caso in spescie lo schema d'atto è stato comunicato tramite pec alla ricorrente l'11.12.2024 con scadenza del termine di 60 giorni il 09.02.2025. Al termine di decadenza per l'emissione dell'avviso devono essere sommati i 120 giorni previsti dalla normativa di riferimento ed il potere di accertare l'anno d'imposta 2018 sarebbe scaduto il 09.06.2025, giorno di notifica dell'avviso impugnato.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla refusione delle spese processuali liquidate in complessive euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00).