Ordinanza cautelare 15 novembre 2024
Sentenza 23 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 23/03/2026, n. 5379 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 5379 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05379/2026 REG.PROV.COLL.
N. 10662/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10662 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Paolo Gesualdo Procopio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del decreto di rigetto domanda di cittadinanza italiana, K10/-OMISSIS-, del 13.08.24, notificato in data 13.09.2024
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2026 la dott.ssa TO DI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il ricorrente ha presentato istanza intesa ad ottenere la concessione della cittadinanza italiana, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992 in data 27 agosto 2018.
L’Amministrazione, a seguito dell’iniziale adozione del decreto del Presidente della Repubblica di concessione della cittadinanza del 7 settembre 2022, esperite le ulteriori istanze istruttorie volte a verificare la permanenza dei requisiti in capo all’istante, con provvedimento n. K10/-OMISSIS- del 5 settembre 2024 ha respinto la domanda dell’interessato, a carico del quale è risultata la seguente situazione penale:
“ - CNR del 06/02/2022 guida sotto l'influenza dell'alcool con incidente stradale (art. 186, co.2bis) Recidivo ”.
La vicenda si è conclusa con l’adozione di un decreto di condanna del G.I.P. competente, esecutivo il 30/07/2023, per guida in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche art. 186, comma 2, lett. c, d. lgs. 30/4/1992 n. 285 (Nuovo Codice della Strada).
Avverso il provvedimento di diniego l’interessato insorge con il presente gravame, chiedendone l’annullamento, per carenza di motivazione del rifiuto della domanda di cittadinanza italiana .
Con ordinanza n. 5173/2024 è stata respinta la domanda cautelare.
L’amministrazione, costituita in giudizio per resistere al ricorso, ha contestato le censure ex adverso svolte, concludendo per il rigetto della domanda di annullamento del decreto impugnato.
All’udienza pubblica del 28 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Con il gravame in questione, la parte ha impugnato il provvedimento con cui è stata respinta, in data 5 settembre 2024, la domanda di cittadinanza per naturalizzazione a causa di un pregiudizio di carattere penale.
In particolare, a seguito dell’iniziale adozione del decreto del Presidente della Repubblica del 17 settembre 2022 di concessione della cittadinanza italiana (non notificato all’interessato), in sede di verifica della permanenza dei necessari requisiti, effettuati gli ulteriori necessari adempimenti istruttori, è emerso sul conto del richiedente lo status quanto segue:
“ - CNR del 06/02/2022 guida sotto l'influenza dell'alcool con incidente stradale (art. 186, co.2bis)
Recidivo ;
…
da ulteriori accertamenti è emersa il decreto penale del G.I.P. Tribunale di Como esecutivo il 30/07/2023 per guida in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche art. 186 comma 2 lett. c D.L.VO 30/4/1992 N. 285 (nuovo codice della strada) (commesso il 6/2/2022 in ERBA), con il quale il richiedente è stato condannato per la notizia di reato sopra contestata ”.
Parte ricorrente contesta l’operato della p.a. che avrebbe negato lo status assseritamente senza spiegare le ragioni che hanno condotto al diniego e assume che con il fatto contestato vi sarebbe stata una anticipazione di condanna, in realtà non ancora intervenuta, aggiungendo peraltro che la fattispecie contestata, di cui all’art. 186 del d. lgs n. 285 del 1992 non rientra in alcune delle ipotesi ostative di cui all’art. 6, comma 1, della l. n. 92 del 1991. Infine, lamenta una mancata valutazione del proprio livello di integrazione sociale nel tessuto sociale LI.
Tanto premesso, il decreto oggetto dell’odierno ricorso è stato adottato dal Ministero dell’interno, che conserva fino al momento del giuramento del richiedente il potere di respingere la domanda di cittadinanza, dopo avere già accertato la sussistenza dei requisiti previsti per la richiesta di cittadinanza ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), legge n. 91/1992 e dopo l’adozione del decreto concessorio da parte del Presidente della Repubblica del 8 febbraio 2024 (sul punto, cfr. Tar Lazio, sez. V bis, n. 386/2026 : “ la concessione dello status di cui agli artt. 9 e 10 della legge n. 91/1992 integra un’ipotesi di “fattispecie a formazione progressiva”, secondo quanto affermato anche dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ., Sez. I, 7 settembre 2020, n. 18610, in linea con l’intervento della Corte Costituzionale, sentenza n. 258/2017), per cui “il giuramento di fedeltà, previsto dall’art. 10 L. 91/1992, è requisito integrativo della fattispecie attributiva dello status di cittadino. Ne consegue che la prestazione del giuramento costituisce l’atto conclusivo, dal quale si produce ex nunc l’efficacia costitutiva del D.P.R. di conferimento”.
Di conseguenza, è il giuramento che segna il discrimen, dovendosi ritenere che fino a questo momento il Ministero dell’interno dispone ancora del potere attribuitogli dall’art. 9 della legge n. 91/1992, come conferma anche la previsione di cui all’art. 4, comma 7, del d.P.R. 12/10/1993, n. 572, nello stabilire che le condizioni previste per la proposizione dell'istanza di cui all'art. 9 della legge devono permanere sino alla prestazione del giuramento di cui all'art. 10 della legge ”).
Quindi, nel caso di specie, dopo un’iniziale favorevole valutazione, in sede di integrazione istruttoria, protesa al raccoglimento di elementi di aggiornamento sulla posizione del richiedente, è emerso il sopraggiungere di un elemento di criticità, giudicato ostativo al rilascio dello status dall’autorità procedente, che si è, pertanto, determinata in ultima istanza per il rigetto della domanda di cittadinanza di cui è causa, previa comunicazione del preavviso di rigetto ai sensi dell’art. 10- bis della legge n. 241/1990 e instaurazione del contraddittorio con l’interessato.
Il Collegio ritiene, di contro la prospettazione attorea, che l’impugnato provvedimento sia sorretto da un adeguato corredo motivazionale, oltre che istruttorio, visto che emerge con chiarezza che al richiedente è stata contestata una condotta pregiudizievole, che, integrando, peraltro un’ipotesi di recidiva, ha condotto alla formulazione di un giudizio finale di inidoneità a conseguire lo status civitatis , vista la reiterata violazione di norme a tutela della vita e incolumità altrui, che sono valori posti a fondamento del nostro sistema giuridico, che denota un’inconciliabilità del modus vivendi dell’interessato con i valori di convivenza civile che devono caratterizzare la Comunità nazionale.
La natura del fatto contestato e il tempus commissi delicti hanno finito a ragione per riflettersi in maniera negativa sulla valutazione complessiva dell’interessato da parte dell’amministrazione, chiamata a contemperare l’interesse pubblico da tutelare e l’interesse vantato dal richiedente, lambito da una vicenda penalmente rilevante proprio nelle more del procedimento concessorio. In altri termini, l’emersione di elementi di controindicazione per un fatto che “ denota una insensibilità al rispetto delle norme del codice della strada, insensibilità che mette a rischio l’incolumità delle persone ” e che è cronologicamente coevo al procedimento concessorio, in cui viene scandagliato il contegno complessivo dell’istante durante la sua permanenza sul territorio nazionale, ha spinto a ritenere il richiedente inidoneo a fornire garanzia di un suo proficuo stabile inserimento nell’ambito della comunità nazionale, tale da escludere per il futuro inconvenienti o, addirittura, la commissione di fatti di rilievo penale (cfr. Tar Lazio, sez. II quater, n. 12568 del 2009).
Inoltre, con specifico riferimento alla condotta tenuta dal ricorrente - che ha portato successivamente all’adozione di un provvedimento di condanna, come puntualmente riportato nel decreto impugnato - giova altresì sottolineare che integra gli estremi della fattispecie più grave di guida in stato di ebbrezza , quella contemplata dalla lett. c) del comma 2, dell’art. 186, del Codice della Strada, che riguarda la fattispecie del conducente in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l); condotta indicativa dell’atteggiamento di scarsa solidarietà sociale del soggetto, se si considera che questi, mettendosi alla guida in un tale stato di alterazione, ha accettato il rischio di mettere a repentaglio l’incolumità altrui.
Il Collegio ritiene, in linea con la più recente giurisprudenza (cfr. Cons. Stato, sez. III, 9 marzo 2026, n. 1904; 10 novembre 2025, n. 8745; 20 giugno 2024, n. 5516), che tali condotte non possono non assumere rilevanza ai fini dell’espressione del giudizio prognostico dell’utile inserimento dell’istante nella Comunità nazionale, essendo indicative della personalità dell’aspirante cittadino nonché della sua attitudine a rispettare i valori fondamentali dell’ordinamento e ad assumersi i doveri che incombono sul cittadino, in primis il dovere di solidarietà nei confronti del prossimo, violato da condotte che ne mettono a repentaglio la vita e l'incolumità fisica, come puntualmente evidenziato nel provvedimento impugnato.
Va al riguardo ricordato il recente intervento legislativo che è emblematico della riconosciuta pericolosità di tali condotte, cui si devono quasi tutti i gravi incidenti, come denunciato quasi giornalmente dai media; dal punto di vista delle vittime e dei costi sociali non si giustifica la prospettazione riduzionistica del ricorrente.
Proprio la gravità di tali eventi ha indotto il legislatore a non ritenere sufficienti i precedenti interventi normativi (legge n. 94/2009, la legge n. 41/2016 che ha introdotto l'art. 589- bis c.p.) e a ritornare sull’argomento con la legge 177/2024 che ha introdotto significative novità in materia di sicurezza stradale e di revisione del Codice della Strada, con interventi mirati a rafforzare la sicurezza stradale, modificando in particolare gli articoli 186 e 187, relativi rispettivamente alla guida in stato di ebbrezza e alla guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.
Appunto il reato di guida in stato di ebbrezza addebitato all’istante si inquadra nell’ambito di quei reati stradali, che hanno successivamente assunto un disvalore negativo sempre maggiore, in considerazione delle gravi conseguenze e della valenza significativa di mancanza di sensibilità nei confronti degli altri, di cui il soggetto mette futilmente a repentaglio l’incolumità e, pertanto, ben possono apprezzarsi alla stregua di fattore negativo di assenza di quello spirito di solidarietà sociale che ci si attende da cui aspira ad essere immesso stabilmente nella Comunità del Paese ospite.
Come da ultimo chiarito in giurisprudenza, “non si tratta di irrogare una sanzione, penale o amministrativa, commisurata alla colpa ed al danno prodotto, al fine di punire l’autore di un illecito, bensì di valutare la medesima condotta al diverso fine di formulare un giudizio prognostico sull’utile integrazione di un nuovo membro nell’ambito del OP LI (tal è l’effetto giuridico del DPR di “concessione” della cittadinanza che costituisce un atto di ammissione di un soggetto nell’ambito della Comunità politica dello Stato ospite conferendogli i cd. diritti pubblici ed imponendogli i correlativi doveri pubblici).
In tale prospettiva quel che è stato censurato non è il fatto del consumo di sostanze psicoattive (alcooliche o stupefacenti o medicinali psicotropi) in sé considerato, quanto, piuttosto, il fatto di mettersi alla conduzione di un veicolo nonostante l’alterazione delle capacità di guida causata dall’assunzione di tali sostanze (cd. stato di ebbrezza), accettando il rischio di causare incidenti, anziché avvalersi di mezzi alternativi di trasporto (pubblici e privati) oppure delegare la guida ad altro conducente.
Sotto tale profilo il comportamento in questione è stato a ragione valutato negativamente quale “indicatore” dello scarso grado di assimilazione dei valori fondamentali per la Comunità, quali il diritto alla vita e incolumità altrui, beni intangibili della persona tutelati dalla Costituzione”, da ultimo evidenziando altresì che “A tale riguardo è stato da ultimo chiarito che anche facendo riferimento al semplice “criterio dell’uomo comune”, si deve escludere l’irragionevolezza della valutazione negativa della guida in stato ebbrezza al fine della decisione sull'ammissione (immediata) di un nuovo membro nella Comunità politica dello Stato ospite.
Infatti il comune sentire nei confronti dei reati stradali ha subito un’evoluzione nel nostro Paese che si è progressivamente allineato al giudizio di disvalore già espresso dagli ordinamenti nei diversi Paesi: dall’iniziale atteggiamento di tolleranza di certi comportamenti spavaldi alla guida che potevano essere giustificati in un'epoca in cui erano poco rischiosi a causa della limitata quantità di veicoli in circolazione nell’Italia del dopoguerra si è infatti progressivamente passati ad un approccio sempre più severo, dovuto all’enorme aumento di incidenti, che ha indotto il legislatore ad intervenire prima colpendo alcune condotte di guida - inclusa quella in stato di ebbrezza - con pene più severe introdotte dalla legge n. 94/2009 poi prevedendo una fattispecie criminosa autonoma per l’omicidio stradale con la Legge n. 41/2016 che ha introdotto l’art. 589-bis c.p.
Le misure adottate non sono percepite come sufficienti, dato che il problema nel tempo si è ulteriormente aggravato, essendo fatto notorio il recente incremento di incidenti mortali o con gravi lesioni dovuti alla guida sotto l’effetto di alcool o sostanze psicotrope, che, come risulta dai recenti fatti di cronaca, vede come vittime più frequenti (oltre ai conducenti stessi che non figurano nelle statistiche e a chi utilizza modalità alternative di trasporto) le cd. fasce deboli della popolazione (bambini, anziani, portatori di handicap).
L’aumento di tali incidenti e la gravità delle conseguenze ha molto colpito l’opinione pubblica, ingenerando in ampi strati della popolazione un diffuso senso di insicurezza, oltre ad un generalizzato senso di ingiustizia per l’impunità oppure per la lievità delle conseguenze a carico del guidatore (spesso nemmeno identificato, in caso fuga del conducente, che talvolta nemmeno si accorge di aver investito il passante; talvolta è lui stesso l’unica vittima, tanto che, in caso di morte, si ha una sottostima statistica del fenomeno).
In tali circostanze risulta tutt’altro che irragionevole il giudizio di disvalore di tale condotta, a prescindere dalle conseguenze effettivamente prodotte, dato che il danno potrebbe non essersi verificato per circostanze del tutto casuali (magari grazie all’abilità del passante a schivare l’impatto), ed a prescindere anche dalla qualificazione penale del comportamento o dall’eventuale intervento di leggi di depenalizzazione (spesso determinate esclusivamente da politiche di deflazione dell’affollamento carcerario), oppure dalla distinzione in base alla quantità del tasso alcolemico ai fini dell’irrogazione della sanzione, penale o amministrativa (a quest'ultimo riguardo va peraltro ricordato che il pericolo per l'incolumità altrui insorge già con l’assunzione di una modica quantità di alcool, tanto che in alcuni Paesi è vietato mettersi alla guida anche in tali condizioni, dato che persino ad una bassa concentrazione comporta comunque una riduzione del livello di attenzione, del controllo dei riflessi e riduzione delle inibizioni, come chiunque può constatare grazie ai simulatori di guida a disposizione sull’internet).” (T.A.R. Lazio, Roma, sez. V bis, n. 10636 del 27 maggio 2024).
La condotta contestata al ricorrente non può dunque non assumere rilevanza ai fini dell’espressione di un giudizio complessivo sotto il profilo della significatività della personalità dell’autore, anche in un’ottica di precauzione adeguatamente avanzata, per la quale si deve tenere conto di qualsivoglia situazione di astratta pericolosità sociale, con accurati apprezzamenti sulla personalità e sulla condotta di vita del naturalizzando, al fine di valutare quale sia la probabilità che questi possa arrecare in futuro pregiudizio alla comunità nazionale e alla sicurezza dello Stato (cfr., di recente, Consiglio di Stato sez. III, 14 febbraio 2022, n.1057). In questa prospettiva è possibile altresì spiegare la ragione per cui non rileva che la fattispecie contestata non rientri in alcune delle ipotesi ostative di cui all’art. 6, comma 1, della l. n. 92 del 1991, citato nelle proprie difese dal ricorrente, che peraltro sembra non tenere conto che la disposizione richiamata trovi applicazione - come correttamente evidenziato nel d.m. impugnato - con riferimento alle istanze di conferimento della cittadinanza per matrimonio con cittadino LI e non anche con riferimento alle domande di concessione per residenza, quale quella in esame (cfr. ex multis TAR Lazio, Roma, sez. I ter, n. 1285/2020).
Quanto esposto vale, in definitiva, a confermare la legittimità del negativo giudizio cui è pervenuta l’Amministrazione in ordine ai fatti valutati come ostativi alla concessione della cittadinanza, di cui il ricorrente neppure contesta la sussistenza, né offre elementi che possano integrare meriti speciali, atteso che lo stabile inserimento, anche nella realtà sociale ed economica, del Paese ospitante, se, per un verso, rappresenta una condizione del tutto ordinaria, in quanto costituisce solo il presupposto per conservare il titolo di soggiorno, per altro verso rappresenta soltanto il prerequisito per la concessione della cittadinanza alla stregua di quanto sopra osservato.
Il fatto che il ricorrente sia dotato di stabile occupazione, non sia socialmente pericoloso e sia integrato nella società locale costituisce il percorso “normale” che ci si attende dallo straniero regolarmente soggiornante, trattandosi di requisiti necessari per entrare e risiedere legalmente nel Paese, a tal fine prescritti dall’art. 4, comma 3 e 5, comma 5, del T.U.I. per il rilascio ed il rinnovo del permesso di soggiorno.
Si tratta, pertanto, di circostanze del tutto ordinarie, che costituiscono solo le condizioni minime, necessarie, ma non sufficienti per aspirare alla cittadinanza ai sensi dell’art. 9 della legge n. 91/1992.
Il riconoscimento della cittadinanza, per sua natura irrevocabile (salvi i casi di revoca normativamente previsti), si fonda su determinazioni che rappresentano un’esplicazione del potere sovrano dello Stato di ampliare il numero dei propri cittadini (Cons. Stato, Sez. III, 7 gennaio 2022, n. 104) e, pertanto, presuppone che “nessun dubbio, nessuna ombra di inaffidabilità del richiedente sussista, anche con valutazione prognostica per il futuro, circa la piena adesione ai valori costituzionali su cui Repubblica Italiana si fonda” (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 14 febbraio 2017, n. 657).
D’altronde, la particolare cautela con cui l’Amministrazione valuta la rilevanza di condotte antigiuridiche è compensata dalla facoltà di reiterazione dell’istanza che l’ordinamento riconosce al richiedente, già a distanza di un anno dal primo rifiuto, una volta mutate le condizioni oggettive sottese all’esito negativo originario.
Le considerazioni che precedono impongono il rigetto del ricorso.
Sussistono giustificate ragioni, tenuto conto della specificità della fattispecie trattata, per disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
LO TO, Presidente
Gianluca Verico, Primo Referendario
TO DI, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| TO DI | LO TO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.