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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 25/07/2025, n. 3301 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 3301 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1452/2024
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'UE
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del dott. Luca Perilli, nel procedimento iscritto al n.r.g. 1452/2024, promosso da:
, nato il [...], a [...], Stato di Santa Catarina, Brasile, Parte_1
CF-CPF n. , in proprio e per conto del figlio minore C.F._1
, nato il [...], presso la città di Indaial, Santa Catarina, Persona_1
Brasile, CF-CPF n. , C.F._2 residenti in [...], n. 47, Porto Belo, Stato di Santa Catarina, Brasile;
, nata il [...], presso la città di Blumenau, Stato di Parte_2
Santa Catarina, Brasile, n. e residente in [...]C.F._3 C.F._4
n. 212, Blumenau, Stato di Santa Catarina, Brasile;
, nata il [...], presso la città di Blumenau, Stato di Santa Parte_3
Catarina, Brasile, n. e residente in [...]n. C.F._3 C.F._5
212, Blumenau, Stato di Santa Catarina, Brasile;
, nato il [...], presso la città di Blumenau, Stato di Santa Parte_4
Catarina, Brasile, CF-CPF n. e residente in [...]n. C.F._6
212, Blumenau, Stato di Santa Catarina, Brasile;
, nata il [...], presso la città di Gaspar, Stato di Santa Parte_5
Catarina, Brasile, n. e residente in [...]n. C.F._3 C.F._7
212, Blumenau, Stato di Santa Catarina, Brasile;
rappresentati e difesi, giusta procura speciale alle liti, autenticata da notaio brasiliano con apostille e traduzione asseverata, tranne che per che l'ha Parte_2 sottoscritta con firma digitale, allegata al ricorso, dall'avv.to. Beatrice Bianchi del Foro di
Milano, con domicilio eletto presso il suo studio in in Milano, in Piazza della Trivulziana,
2, ricorrenti contro
, nella persona del ministro pro tempore, rappresentato Controparte_1
Pag. 1 di 9 e difeso ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Brescia, presso la quale è domiciliato per legge resistente
PUBBLICO MINISTERO in sede intervenuto
a scioglimento della riserva assunta il 7 luglio 2025 alla scadenza del termine ex art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
( ai sensi dell'art. 281-terdecies c.p.c.)
Con atto depositato il 6 febbraio 2024, i ricorrenti hanno chiesto l'accertamento del loro diritto alla cittadinanza italiana iure sanguinis.
Si procede ai sensi dell'art. 3 co. 2 del D.Lgs. n. 13/17 («Le sezioni specializzate sono altresì competenti per le controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e dello stato di cittadinanza italiana»); dell'art. 4 co. 5 II periodo del medesimo D.Lgs., introdotto dalla Legge
n. 206/22 a decorrere dal 22.6.22 («Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani») e dell'art. 19-bis del D.Lgs. n.
150/11 («Le controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e di cittadinanza italiana sono regolate dal rito sommario di cognizione», ovvero semplificato per i ricorsi depositati dopo il 28.2.23, a norma del D.Lgs. n. 149/22).
1.
1.1. A sostegno della domanda, i ricorrenti hanno rivendicato la discendenza da
[...]
nato a [...] il [...], ed esposto che: Persona_2 il sig. in data 09.05.1877, presso la città di Brusque, Stato di Santa Persona_3
Catarina, Brasile, contraeva matrimonio con la sig.ra , anch'essa Persona_4 cittadina italiana (doc. 03); in data 23.08.1920, moriva, presso la città di Brusque, Stato di Santa Catarina, Brasile, il sig. (doc. 04); Persona_5 dalla sopra citata unione nasceva, in data 27.09.1891, presso la città di Brusque, Stato di
Santa Catarina, Brasile, il sig. (doc. 05); Parte_6 in data 03.11.1917, presso la città di Brusque, Stato di Santa Catarina, Brasile, il sig.
contraeva matrimonio con la sig.ra (doc. 06); Parte_6 Persona_6 dalla sopra menzionata unione coniugale, in data 21.10.1926, nasceva, presso la città di
Itajahy, Stato di Paranà, Brasile, la sig.ra (doc. 07); Parte_7
Pag. 2 di 9 in data 03.07.1946, presso la città di Comarca de Itajal, Stato di Santa Catarina, Brasile, la sig.ra contraeva matrimonio con il sig. (doc. 08); Parte_7 Parte_8
a seguito del vincolo matrimoniale, la contraente adottava il cognome del marito modificando, così, il proprio in;
Persona_7 dalla sopra menzionata unione nasceva, in data 18.05.1959, presso la città di Blumenau,
Stato di Santa Catarina, Brasile, il sig. (doc. 09) odierno ricorrente;
Parte_4 in data 23.09.1983, presso la città di Blumenau, Stato di Santa Catarina, Brasile, il sig.
contraeva matrimonio con il sig. (doc. 10); a seguito Parte_4 Persona_8 del vincolo matrimoniale, la contraente adottava il cognome del marito modificando, così, il proprio in;
Parte_3 in data 25.07.1965, nasceva, presso la città di Blumenau, Stato di Santa Catarina,
Brasile, la sig.ra (doc. 11) attuale ricorrente per il tramite del Pt_3 Persona_8 marito, sig. ; Parte_4 dalla sopra menzionata unione nascevano, in data 06.12.1983, presso la città di
Blumenau, Stato di Santa Catarina, Brasile, la sig.ra (doc. 12), Parte_2 in data 22.02.1985, presso la città di Blumenau, Stato di Santa Catarina, Brasile, il sig.
(doc. 13) e, in data 09.01.1982, presso la città di Blumenau, Stato di Parte_1
Santa Catarina, Brasile, la sig.ra (doc. 14) tutti attuali ricorrenti;
Parte_5 in data 20.03.2015, presso la città di Blumenau, Stato di Santa Catarina, Brasile, la sig.ra
contraeva matrimonio con il sig. (doc.15); Parte_2 Persona_9 dalla relazione sentimentale tra il sig. e la sig.ra nasceva, Parte_1 Persona_10 in data 15.09.2009, presso la città di Indaial, Stato di Santa Catarina, Brasile, il minore
(doc. 16) minore ricorrente per il tramite del padre. Persona_1
1.2. Il , tramite l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, si è costituito in Controparte_1 giudizio il 6 maggio 2025, chiedendo di valutare nel merito la domanda previo accertamento di eventuali cause estintive del diritto.
1.3. Il Pubblico Ministero, cui il ricorso è stato comunicato il 9 febbraio 2024, si è limitato a prenderne visione.
2. Va innanzitutto premesso che né la previa proposizione della domanda in via amministrativa né il superamento del termine previsto per la conclusione del relativo procedimento (730 giorni ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 362/94) costituiscono condizione di procedibilità: in quanto sanzione processuale limitativa del diritto di azione, essa avrebbe dovuto essere prevista espressamente e non può essere oggetto di interpretazione estensiva. D'altronde, il ben noto
Pag. 3 di 9 ritardo delle Autorità Consolari, dovuto all'elevatissima mole di istanze pervenute, si traduce nell'impossibilità di fatto di vedere riconosciuto un diritto fondamentale e originario come la cittadinanza, con conseguente ammissibilità del rimedio giurisdizionale (cfr. Tribunale di
Roma, n. 2055/19 e 25.2.20).
2.1. Il quadro storico-normativo può essere così ricostruito:
− lo Statuto Albertino, promulgato dal Re di Sardegna il 4.3.1848, non Parte_9 recava una definizione di chi dovesse intendersi come “regnicolo”;
− con la proclamazione del Regno d'Italia il 18.3.1861, per volontà di Vittorio LE II lo Statuto Albertino divenne Legge Fondamentale del nuovo Stato;
− continuavano tuttavia ad applicarsi i vecchi codici civili degli Stati preunitari;
quello piemontese del 1837, per esempio, prevedeva che la cittadinanza derivasse dal padre
(cfr. art. 19);
− il Codice Civile italiano del 1865 stabiliva all'art. 4 che «è cittadino il figlio di padre cittadino»; all'art. 14 che «la donna cittadina che si marita a uno straniero diviene straniera, sempreché col fatto del matrimonio acquisti la cittadinanza del marito»;
− il 19.10.1866 anche il Veneto venne annesso al Regno d'Italia; il 20.9.1870 fu la volta del Lazio;
il 16.7.1920 del Trentino e del Friuli;
− i cittadini degli Stati preunitari morti dopo quelle date erano dunque diventati e unanimemente considerati cittadini del Regno d'Italia;
− la Legge n. 555/1912 disciplinò per la prima volta in modo organico la cittadinanza italiana, abrogando le relative disposizioni del Codice Civile del 1865 (art. 17), ma comunque ribadendo che «è cittadino per nascita il figlio di padre cittadino» (art. 1) e che «la donna cittadina che si marita a uno straniero perde la cittadinanza italiana, sempreché il marito possieda una cittadinanza che pel fatto del matrimonio a lei si comunichi» (art. 10 co. 3);
− con la Costituzione entrata in vigore il 1.1.1948, l'Italia è diventata una Repubblica;
− anni dopo, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità delle due norme da ultimo richiamate: (i) la prima, con sent. n. 30/1987, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina;
(ii) la seconda, con sent. n.
87/1975, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna;
deve ritenersi che le stesse conclusioni valgano anche per gli identici artt. 4 e 14 del Codice Civile del 1865, sopra riportati;
− per dirimere alcuni contrasti insorti nella giurisprudenza di legittimità, la Corte di
Cassazione a Sezioni Unite ha chiarito che: «Le norme precostituzionali riconosciute
Pag. 4 di 9 illegittime per effetto di sentenze del giudice della legge sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1 gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale. Di certo non può costituire criterio ermeneutico in senso opposto degli effetti delle sentenze
d'incostituzionalità delle leggi, la diffidenza della prassi amministrativa verso una eccessiva espansione della retroattività, che potrebbe dar luogo ad una moltiplicazione di richieste di cittadinanza dai discendenti dei cittadini italiani emigrati in altri Stati»
(sent. n. 4466/09);
− da ultimo, la vigente Legge n. 91/92 stabilisce tra l'altro che «è cittadino per nascita il figlio di padre o di madre cittadini» (art. 1).
Da tale ricostruzione normativa risulta dunque che lo “stipite” degli odierni ricorrenti (con eccezione della signora ), nato a [...] Parte_3 Persona_2
(BG) il 14 aprile 1852, era cittadino italiano e ha trasmesso la propria cittadinanza, iure sanguinis, ai propri discendenti (non alla signora che non discenda da Parte_3
anche dopo il suo espatrio in Brasile e che anche le discendenti del Bianchi, Persona_2 che hanno sposato cittadini brasiliani, non hanno perso la cittadinanza italiana e l'hanno trasmessa ai propri discendenti.
2.2. Con particolare riferimento ai ricorrenti del Brasile, si era poi posto il problema della c.d.
Grande Naturalizzazione, introdotta con decreto del governo sudamericano n. 58 A del
15.12.1889, a norma del quale gli italiani presenti in Brasile al 15.11.1889 avrebbero ottenuto la naturalizzazione automatica brasiliana, a meno che avessero manifestato entro sei mesi, dinanzi ai propri consolati, la volontà di conservare la cittadinanza italiana.
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite – richiamati gli artt. 3, 4, 16 ss. e 22 Cost., l'art. 15 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo del 10.12.1948 e il Trattato di Lisbona del
13.12.2007 – ha nondimeno solennemente affermato che: «Ogni persona ha un diritto soggettivo permanente e imprescrittibile allo stato di cittadino, che congloba distinti ed egualmente fondamentali diritti;
ciò rileva anche in relazione all'esegesi delle norme dello
Stato precostituzionale, ove ancora applicabili;
il diritto si può perdere per rinuncia, ma purché volontaria ed esplicita, in ossequio alla libertà individuale, e quindi mai per rinunzia tacita, a sua volta desumibile da una qualche forma di accettazione tacita di quella straniera impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione». Ancor più nello specifico:
Pag. 5 di 9 «L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla legge n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva l'art. 11, n. 2, cod. civ. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia “ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera
- per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento» (sent. n. 25318/22).
Ne consegue che la cittadinanza italiana non sia stata persa nemmeno dagli italiani che, nel richiamato termine, non avessero espressamente dichiarato di volerla conservare.
3. La pronuncia delle Sezioni Unite n. 25318/22 ha definito inoltre il riparto dell'onere probatorio nei procedimenti per l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis: «Secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva».
I ricorrenti (con eccezione della signora ) – mediante i documenti prodotti, Parte_3 debitamente tradotti e apostillati – hanno provato la linea di discendenza dall'avo e, con il certificato negativo di naturalizzazione, ch'egli non aveva perduto la cittadinanza italiana.
Di contro, il si è limitato a evocare l'accertamento di eventuali fattispecie Controparte_1 estintive del diritto, senza nemmeno allegarle (né aver provato una richiesta di informazioni all'Autorità Consolare).
Ai sensi dell'art. 2697 c.c., come noto, l'incertezza in ordine a una circostanza ricade sulla parte che aveva l'onere di provarne l'esistenza. Inoltre, nella materia de qua, eventuali poteri
Pag. 6 di 9 istruttori d'ufficio potrebbero essere attivati per corroborare la domanda (cfr. Corte di Cass., sentt. n. 41686/21, n. 19428/17) e non certo in modo totalmente esplorativo, al fine di rigettarla.
Pertanto, il ricorso merita accoglimento per tutti i ricorrenti ad eccezione che per Parte_3
che non è discendente del sig.
[...] Per_2
4. Quest'ultima nel ricorso ha chiesto l'accertamento della cittadinanza per il matrimonio contratto con . Rispetto a questa domanda il Tribunale di Brescia è astrattamente Parte_4 incompetente. Ai sensi dell'art. 4, co. 5, secondo periodo del D.Lgs. n. 13/2017 introdotto dalla
Legge n. 206/2022 “Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”: si tratta di una regola di competenza territoriale speciale prevista per le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana assegnate alla competenza delle sezioni specializzate istituite dalla citata normativa. Dal riferimento al comune di nascita degli ascendenti dell'attore è possibile affermare che tale regola valga soltanto per le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana per acquisto iure sanguinis. Di conseguenza per l'accertamento della cittadinanza in forza di regole diverse, ad esempio iure matrimonii, è necesario fare riferimento alla regola generale prevista dall'articolo 25 c.p.c. per le cause in cui è parte l'amministrazione dello Stato: competente è dunque il giudice del luogo dove ha sede l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto si trova il giudice che sarebbe competente secondo le norme ordinarie. Nel caso di specie parte resistente è il con sede a Roma. Di conseguenza sarebbe competente il Controparte_1
Tribunale di Roma. Sebbene l'articolo 9 R.D. n. 1611/33 consenta, di rilevare l'incompetenza di cui all'articolo 6 citato anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo, secondo la giurisprudenza di legittimità, “l'art. 9 R.D. n. 1611 del 1933, nella parte in cui consente la formulazione dell'eccezione di parte e il rilievo di ufficio dell'incompetenza erariale senza limiti di tempo, deve ritenersi tacitamente abrogato dall'art. 38 c.p.c. (così come modificato dalla legge n. 353 del 1990 e dalla legge n. 69 del 2009) attraverso un'interpretazione della norma speciale compatibile con il regime generale sancito da tale ultima disposizione e conforme ai principi espressi dagli articolo 24 e 111 Cost., con la conseguenza che la questione di incompetenza ai sensi dell'art. 25 c.p.c. deve essere rilevata d'ufficio non oltre la prima udienza di trattazione” (Cass. n. 20493/2018). Non essendo stata eccepita o rilevata l'incompetenza entro il termine sopra indicato, è possibile procedere all'esame della domanda.
Ciò posto, la domanda va dichiarata improcedibile. Essa è stata infatti avanzata sul presupposto che la signora avesse contratto matrimonio con un cittadino italiano, il Parte_3
Pag. 7 di 9 sig. . Senonchè il sig. non sarà cittadino italiano fino al passaggio in Parte_4 Parte_4 giudicato della presente sentenza che, pur accertando il diritto del sig. alla Parte_4 cittadinanza italiana, ha carattere costitutivo di uno status.
State la natura costitutiva della pronuncia giudiziale, l'acquisto della cittadinanza da parte di
avente a oggetto l'acquisto della cittadinanza iure matrimonii va dunque Parte_3 dichiarata improcedibile.
5. A margine, con particolare riguardo ai ricorrenti minorenni, merita sottolineare come non sia necessaria la previa autorizzazione del giudice tutelare, poiché l'art. 320 c.c. la impone soltanto per promuovere azioni relative ad atti eccedenti l'ordinaria amministrazione: tale non può essere considerata la presente, avente ad oggetto la pronuncia dichiarativa di uno status già esistente e peraltro evidentemente vantaggiosa per il minore.
6. Tenuto conto della peculiarità della materia, della difficile esegesi del dettato normativo e della sostanziale non opposizione del resistente, sussistono giustificati motivi (cfr. Corte Cost., sent. n. 77/18) per compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda, accerta e dichiara che:
, nato il [...], a [...], Stato di Santa Catarina, Brasile;
Parte_1
, nato il [...], presso la città di Indaial, Santa Catarina, Persona_1
Brasile;
, nata il [...], presso la città di Blumenau, Stato di Pt_2 Parte_2
Santa Catarina, Brasile;
, nato il [...], presso la città di Blumenau, Stato di Santa Parte_4
Catarina, Brasile;
, nata il [...], presso la città di Gaspar, Stato di Santa Parte_5
Catarina, Brasile;
generalizzati nel ricorso, hanno il diritto alla cittadinanza italiana;
ordina al e, per esso, al competente Ufficiale dello Stato Civile di Controparte_1 procedere agli adempimenti previsti dalla legge, inclusa l'eventuale comunicazione all'Autorità
Consolare; dichiara improcedibile la domanda presentata da , nata il 25 luglio Parte_3
1965, presso la città di Blumenau, Stato di Santa Catarina, Brasile;
Pag. 8 di 9 compensa per intero le spese di lite.
Brescia, 24 luglio 2025
Il Giudice
Dott. Luca Perilli
Pag. 9 di 9