CGT2
Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Liguria, sez. III, sentenza 26/01/2026, n. 69 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria |
| Numero : | 69 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 69/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LIGURIA Sezione 3, riunita in udienza il
16/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
VENTURINI MARIO CARLO, Presidente
SI AN PAOLO, Relatore
ASSANDRI PIETRO, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 382/2025 depositato il 07/05/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale La Spezia - Piazza Europa 11 19100 La Spezia SP
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 S.n.c. - P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 217/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado LA SPEZIA sez.
1 e pubblicata il 31/10/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TL702T100758 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TL702T100758 IRAP 2017
- sull'appello n. 383/2025 depositato il 07/05/2025
proposto da Ag. Entrate Direzione Provinciale La Spezia
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_2 - CF_Resistente_2
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 218/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado LA SPEZIA sez.
1 e pubblicata il 31/10/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TL701T101187 INPS 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TL701T101187 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TL701T101187 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TL701T101187 IRPEF-REDDITI IMPRESA (REGIME ORDINARIO)
2017
- sull'appello n. 384/2025 depositato il 07/05/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale La Spezia - Piazza Europa 11 19100 La Spezia SP
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_3 - CF_Resistente_3
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 219/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado LA SPEZIA sez.
1 e pubblicata il 31/10/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TL701T101186 INPS 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TL701T101186 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TL701T101186 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TL701T101186 IRPEF-REDDITI IMPRESA (REGIME ORDINARIO)
2017 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 45/2026 depositato il 21/01/2026
Richieste delle parti:
Appellante: Insiste come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 15/11/2023 veniva notificato alla società “Resistente_1
s.n.c.” l'avviso di accertamento n. TL702T100758/2022 emesso a seguito di un'attività di verifica condotta, per l'anno di imposta 2017, dai Funzionari della
Direzione Provinciale della Spezia- Agenzia delle Entrate e conclusasi con il processo verbale di constatazione del 29/06/2022.
Con il suddetto avviso di accertamento venivano effettuati i seguenti rilievi:
1. componenti negativi di reddito non deducibili – Minusvalenza da cessione di autovettura per € 19.730,80 da recuperare a tassazione ai sensi dell'articolo 164
TUIR. Componenti positivi di reddito tassabili – Plusvalenza da cessione di autovettura per € 1.320,00 da recuperare a tassazione ai sensi dell'articolo 86 TUIR;
2. ammortamenti per € 4.779,40 dedotti in misura superiore alla quota fiscalmente deducibile da recuperare a tassazione ai sensi dell'articolo dall'art. 164, c. 1, lett. b);
3. costi per automezzi dedotti in misura superiore a quella fiscalmente ammessa da recuperare a tassazione ai sensi dell'articolo 164 TUIR per complessivi €
7.826,78;
4. costi non deducibili per mancanza del requisito di inerenza per l'importo di €
1.706,00 da recuperare a tassazione ai sensi dell'articolo 109 TUIR;
5. costi non di competenza per complessivi € 11.610,00 da recuperare a tassazione ai sensi dell'articolo
109 TUIR;
6. maggiori utili pari ad € 25.000,00 da imputarsi per trasparenza ai soci in virtù di quanto disposto dall'art. 5 del TUIR.
L'Ufficio accertava ai sensi dell'art. 39, comma 2, e 40 del DPR n. 600/1973, ai fini delle II. DD., un reddito d'esercizio pari ad € 114.336,00 (dichiarato pari a €
42.363,00) da imputare ai soci per trasparenza ai sensi dell'art. 5 TUIR. In data 21/11/2022 l'Ufficio notificava ai soci Resistente_2 e Resistente_3 rispettivamente gli avvisi di accertamento n. TL701T101187/2022 e n.
TL701T101186/2022 con i quali imputava i relativi redditi partecipazione per la percentuale corrispondente alle quote detenute nella società.
La Corte di Giustizia Tributaria nel giudizio di primo grado in seduta monocratica accoglieva il ricorso della Società “annullando l'avviso di accertamento con riferimento e limitatamente ai rilievi indicati ai punti
5 e 6”. .
Appella l'Ufficio sui due punti accolti sub 5 per carenza di dati contabili atti a stabilire la competenza 2017
e sub 6 per carenza di documentazione giustificativa dell'operazione .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si osserva in merito agli atti in fase di appello:
L'Ufficio ravvisa la sussistenza di un litisconsorzio processuale necessario di tutti i soci della società di persone, pena la nullità del procedimento e della sentenza che lo conclude, questione sanata con la attuale riunione dei tre procedimenti relativi a società e ai due soci;
in via preliminare quindi questa Corte
, procede con la riunione del presente appello con quelli proposti avverso la sentenza n. 218/01/2024 della CGT I della Spezia depositata in data 31/10/2024 e avverso la sentenza n. 219/01/2024 della CGT I della Spezia depositata in data
31/10/2024.
Per quanto attiene l'appello in punto 5:
Il giudice di prime cure omette di considerare che parte contribuente non hai mai fornito la contabilità di cantiere completa dettagliata e vidimata dal direttore lavori attestante l'installazione degli infissi e dell'impianto antenna nel 2017.
In assenza di tale documentazione, la deduzione dei costi in contestazione non può ritenersi di competenza dell'anno di imposta 2017.
Preme inoltre evidenziare che la parte non ha fornito neppure la prova della intervenuta vendita nell'anno di imposta 2017 degli immobili nei quali sarebbero stati incorporati infissi.
In assenza di prova specifica sia sull'installazione che sulla vendita degli immobili risulta impossibile sostenere la correlazione dei costi in contestazione con i ricavi dell'anno di imposta 2017.
Si ricorda a tale proposito il consolidato principio di legittimità secondo il quale non è consentito al contribuente di scegliere se effettuare la deduzione di un costo in un esercizio diverso da quello individuato dalla legge come esercizio di competenza (Cassazione, n. 23715/2013, n.
6349/2014 e n. 23521/2020.)
Per quanto attiene l'appello in punto 6:
il giudice di prime cure, pur riconoscendo la non corretta rappresentazione in bilancio operata dalla Società, annulla il rilievo dell'Ufficio ritenendo, in totale assenza di prove, che l'importo iscritto a conto economico a titolo di ricavi sia di fatto di riconducibile ad una rivalutazione di beni effettuata a soli fini civilistici.
Considerato che la variazione in diminuzione operata dalla Società non trova una documentata giustificazione in una rivalutazione da neutralizzare, la sentenza del giudice di prime cure risulta erronea per aver annullato il rilievo de quo.
Per quanto sopra precisato deve riformarsi la decisione di primo grado nei punti 5 e 6, in accoglimento dell'appello dell'Ufficio
P.Q.M.
La Corte di Giustizia accoglie gli appelli riuniti.. Spese compensate.
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LIGURIA Sezione 3, riunita in udienza il
16/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
VENTURINI MARIO CARLO, Presidente
SI AN PAOLO, Relatore
ASSANDRI PIETRO, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 382/2025 depositato il 07/05/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale La Spezia - Piazza Europa 11 19100 La Spezia SP
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 S.n.c. - P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 217/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado LA SPEZIA sez.
1 e pubblicata il 31/10/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TL702T100758 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TL702T100758 IRAP 2017
- sull'appello n. 383/2025 depositato il 07/05/2025
proposto da Ag. Entrate Direzione Provinciale La Spezia
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_2 - CF_Resistente_2
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 218/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado LA SPEZIA sez.
1 e pubblicata il 31/10/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TL701T101187 INPS 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TL701T101187 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TL701T101187 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TL701T101187 IRPEF-REDDITI IMPRESA (REGIME ORDINARIO)
2017
- sull'appello n. 384/2025 depositato il 07/05/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale La Spezia - Piazza Europa 11 19100 La Spezia SP
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_3 - CF_Resistente_3
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 219/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado LA SPEZIA sez.
1 e pubblicata il 31/10/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TL701T101186 INPS 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TL701T101186 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TL701T101186 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TL701T101186 IRPEF-REDDITI IMPRESA (REGIME ORDINARIO)
2017 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 45/2026 depositato il 21/01/2026
Richieste delle parti:
Appellante: Insiste come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 15/11/2023 veniva notificato alla società “Resistente_1
s.n.c.” l'avviso di accertamento n. TL702T100758/2022 emesso a seguito di un'attività di verifica condotta, per l'anno di imposta 2017, dai Funzionari della
Direzione Provinciale della Spezia- Agenzia delle Entrate e conclusasi con il processo verbale di constatazione del 29/06/2022.
Con il suddetto avviso di accertamento venivano effettuati i seguenti rilievi:
1. componenti negativi di reddito non deducibili – Minusvalenza da cessione di autovettura per € 19.730,80 da recuperare a tassazione ai sensi dell'articolo 164
TUIR. Componenti positivi di reddito tassabili – Plusvalenza da cessione di autovettura per € 1.320,00 da recuperare a tassazione ai sensi dell'articolo 86 TUIR;
2. ammortamenti per € 4.779,40 dedotti in misura superiore alla quota fiscalmente deducibile da recuperare a tassazione ai sensi dell'articolo dall'art. 164, c. 1, lett. b);
3. costi per automezzi dedotti in misura superiore a quella fiscalmente ammessa da recuperare a tassazione ai sensi dell'articolo 164 TUIR per complessivi €
7.826,78;
4. costi non deducibili per mancanza del requisito di inerenza per l'importo di €
1.706,00 da recuperare a tassazione ai sensi dell'articolo 109 TUIR;
5. costi non di competenza per complessivi € 11.610,00 da recuperare a tassazione ai sensi dell'articolo
109 TUIR;
6. maggiori utili pari ad € 25.000,00 da imputarsi per trasparenza ai soci in virtù di quanto disposto dall'art. 5 del TUIR.
L'Ufficio accertava ai sensi dell'art. 39, comma 2, e 40 del DPR n. 600/1973, ai fini delle II. DD., un reddito d'esercizio pari ad € 114.336,00 (dichiarato pari a €
42.363,00) da imputare ai soci per trasparenza ai sensi dell'art. 5 TUIR. In data 21/11/2022 l'Ufficio notificava ai soci Resistente_2 e Resistente_3 rispettivamente gli avvisi di accertamento n. TL701T101187/2022 e n.
TL701T101186/2022 con i quali imputava i relativi redditi partecipazione per la percentuale corrispondente alle quote detenute nella società.
La Corte di Giustizia Tributaria nel giudizio di primo grado in seduta monocratica accoglieva il ricorso della Società “annullando l'avviso di accertamento con riferimento e limitatamente ai rilievi indicati ai punti
5 e 6”. .
Appella l'Ufficio sui due punti accolti sub 5 per carenza di dati contabili atti a stabilire la competenza 2017
e sub 6 per carenza di documentazione giustificativa dell'operazione .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si osserva in merito agli atti in fase di appello:
L'Ufficio ravvisa la sussistenza di un litisconsorzio processuale necessario di tutti i soci della società di persone, pena la nullità del procedimento e della sentenza che lo conclude, questione sanata con la attuale riunione dei tre procedimenti relativi a società e ai due soci;
in via preliminare quindi questa Corte
, procede con la riunione del presente appello con quelli proposti avverso la sentenza n. 218/01/2024 della CGT I della Spezia depositata in data 31/10/2024 e avverso la sentenza n. 219/01/2024 della CGT I della Spezia depositata in data
31/10/2024.
Per quanto attiene l'appello in punto 5:
Il giudice di prime cure omette di considerare che parte contribuente non hai mai fornito la contabilità di cantiere completa dettagliata e vidimata dal direttore lavori attestante l'installazione degli infissi e dell'impianto antenna nel 2017.
In assenza di tale documentazione, la deduzione dei costi in contestazione non può ritenersi di competenza dell'anno di imposta 2017.
Preme inoltre evidenziare che la parte non ha fornito neppure la prova della intervenuta vendita nell'anno di imposta 2017 degli immobili nei quali sarebbero stati incorporati infissi.
In assenza di prova specifica sia sull'installazione che sulla vendita degli immobili risulta impossibile sostenere la correlazione dei costi in contestazione con i ricavi dell'anno di imposta 2017.
Si ricorda a tale proposito il consolidato principio di legittimità secondo il quale non è consentito al contribuente di scegliere se effettuare la deduzione di un costo in un esercizio diverso da quello individuato dalla legge come esercizio di competenza (Cassazione, n. 23715/2013, n.
6349/2014 e n. 23521/2020.)
Per quanto attiene l'appello in punto 6:
il giudice di prime cure, pur riconoscendo la non corretta rappresentazione in bilancio operata dalla Società, annulla il rilievo dell'Ufficio ritenendo, in totale assenza di prove, che l'importo iscritto a conto economico a titolo di ricavi sia di fatto di riconducibile ad una rivalutazione di beni effettuata a soli fini civilistici.
Considerato che la variazione in diminuzione operata dalla Società non trova una documentata giustificazione in una rivalutazione da neutralizzare, la sentenza del giudice di prime cure risulta erronea per aver annullato il rilievo de quo.
Per quanto sopra precisato deve riformarsi la decisione di primo grado nei punti 5 e 6, in accoglimento dell'appello dell'Ufficio
P.Q.M.
La Corte di Giustizia accoglie gli appelli riuniti.. Spese compensate.