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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 13/11/2025, n. 548 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 548 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. n. 4915/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PARMA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. SI DI TO Presidente rel. dott.ssa Marta Vassallo Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4915/2025 V.G. promossa da:
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Ugo Parte_1 Giovanbattista Cacciatore del Foro di Lecce, elettivamente domiciliata presso lo stesso difensore;
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Marco Parte_2 Cabrini del Foro di Parma, elettivamente domiciliato presso il medesimo difensore
RICORRENTI
CONCLUSIONI
Le parti private, depositando note scritte autorizzate, hanno chiesto accogliersi la domanda formulata in ricorso.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 25 giugno 2025 e premettevano di avere Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio civile il 3 luglio 2021, in Salsomaggiore Terme (PR), che dalla loro unione è nata (il 20 settembre 2019) la figlia , che la loro separazione consensuale era stata oggetto di Per_1 decreto di omologa emesso da questo Tribunale il 15 marzo 2023 e che, anche in seguito, non aveva avuto luogo alcuna riconciliazione coniugale.
Chiedevano pertanto dichiararsi lo scioglimento del suddetto matrimonio alle condizioni concordate (riguardanti l'affidamento condiviso della figlia minorenne, la sua collocazione preferenziale presso la madre, le frequentazioni con il genitore non collocatario, il suo mantenimento, l'assegnazione della casa familiare e questioni a queste accessorie), ad un tempo manifestando espressamente volontà di non riconciliarsi.
Espresso parere favorevole da parte del Pubblico Ministero, i ricorrenti hanno depositato note scritte autorizzate con le quali hanno insistito per l'accoglimento della domanda formulata in ricorso.
pagina 1 di 2 La causa è stata infine rimessa al Collegio per la decisione.
Il ricorso merita accoglimento.
Sussistono anzitutto i presupposti richiesti dalla legge 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche, posto che i coniugi sono rimasti ininterrottamente separati per il tempo normativamente previsto e che, anche alla luce delle rispettive allegazioni, è venuta meno ogni possibilità di ricostituzione della loro comunione materiale e spirituale.
Si ritiene, per altro verso, che le condizioni concordate dalle parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e siano rispondenti all'interesse della figlia minorenne (il cui ascolto, oltre che per evidenti ragioni di età, è perciò manifestamente Per_1 superfluo) con riferimento al regime di affidamento, collocazione preferenziale (da cui la conforme assegnazione della casa familiare) e frequentazioni con il genitore non collocatario, in quanto evidentemente ispirato a rapporti di effettiva bigenitorialità.
Per converso, anche alla luce delle allegazioni documentate, si stima congrua e adeguata la regolamentazione convenuta tra le parti in ordine al mantenimento della prole e alle ulteriori questioni accessorie.
Nulla, infine, in materia di spese processuali, stante l'intervenuto accordo anche sotto tale profilo.
P.Q.M.
Visto l'art. 473 bis.51 comma 4 c.p.c.,
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_2 Parte_1 in Salsomaggiore Terme (PR), il 3 luglio 2021, iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio dello stesso Comune al n. 11, parte 1, Anno 2021, prendendo atto delle condizioni concordate dalle parti come riportate nel ricorso congiunto datato 22 maggio 2025 e depositato il 25 giugno 2025.
- Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Salsomaggiore Terme (PR) di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 10 della legge 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche.
Così deciso in Parma il 12 novembre 2025
Il Presidente est.
SI DI TO
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PARMA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. SI DI TO Presidente rel. dott.ssa Marta Vassallo Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4915/2025 V.G. promossa da:
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Ugo Parte_1 Giovanbattista Cacciatore del Foro di Lecce, elettivamente domiciliata presso lo stesso difensore;
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Marco Parte_2 Cabrini del Foro di Parma, elettivamente domiciliato presso il medesimo difensore
RICORRENTI
CONCLUSIONI
Le parti private, depositando note scritte autorizzate, hanno chiesto accogliersi la domanda formulata in ricorso.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 25 giugno 2025 e premettevano di avere Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio civile il 3 luglio 2021, in Salsomaggiore Terme (PR), che dalla loro unione è nata (il 20 settembre 2019) la figlia , che la loro separazione consensuale era stata oggetto di Per_1 decreto di omologa emesso da questo Tribunale il 15 marzo 2023 e che, anche in seguito, non aveva avuto luogo alcuna riconciliazione coniugale.
Chiedevano pertanto dichiararsi lo scioglimento del suddetto matrimonio alle condizioni concordate (riguardanti l'affidamento condiviso della figlia minorenne, la sua collocazione preferenziale presso la madre, le frequentazioni con il genitore non collocatario, il suo mantenimento, l'assegnazione della casa familiare e questioni a queste accessorie), ad un tempo manifestando espressamente volontà di non riconciliarsi.
Espresso parere favorevole da parte del Pubblico Ministero, i ricorrenti hanno depositato note scritte autorizzate con le quali hanno insistito per l'accoglimento della domanda formulata in ricorso.
pagina 1 di 2 La causa è stata infine rimessa al Collegio per la decisione.
Il ricorso merita accoglimento.
Sussistono anzitutto i presupposti richiesti dalla legge 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche, posto che i coniugi sono rimasti ininterrottamente separati per il tempo normativamente previsto e che, anche alla luce delle rispettive allegazioni, è venuta meno ogni possibilità di ricostituzione della loro comunione materiale e spirituale.
Si ritiene, per altro verso, che le condizioni concordate dalle parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e siano rispondenti all'interesse della figlia minorenne (il cui ascolto, oltre che per evidenti ragioni di età, è perciò manifestamente Per_1 superfluo) con riferimento al regime di affidamento, collocazione preferenziale (da cui la conforme assegnazione della casa familiare) e frequentazioni con il genitore non collocatario, in quanto evidentemente ispirato a rapporti di effettiva bigenitorialità.
Per converso, anche alla luce delle allegazioni documentate, si stima congrua e adeguata la regolamentazione convenuta tra le parti in ordine al mantenimento della prole e alle ulteriori questioni accessorie.
Nulla, infine, in materia di spese processuali, stante l'intervenuto accordo anche sotto tale profilo.
P.Q.M.
Visto l'art. 473 bis.51 comma 4 c.p.c.,
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_2 Parte_1 in Salsomaggiore Terme (PR), il 3 luglio 2021, iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio dello stesso Comune al n. 11, parte 1, Anno 2021, prendendo atto delle condizioni concordate dalle parti come riportate nel ricorso congiunto datato 22 maggio 2025 e depositato il 25 giugno 2025.
- Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Salsomaggiore Terme (PR) di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 10 della legge 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche.
Così deciso in Parma il 12 novembre 2025
Il Presidente est.
SI DI TO
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