Sentenza 16 gennaio 2025
Ordinanza collegiale 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, sentenza 16/01/2025, n. 65 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 65 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00065/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00674/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 674 del 2024, proposto da
Wind Tre S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Giuseppe Sartorio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Ostuni, non costituito in giudizio;
nei confronti
Cellnex Italia S.p.A., non costituita in giudizio;
per l’annullamento
della nota prot. 25907 del 20.3.2024, con cui lo Sportello Unico dell’Edilizia Telematico del Comune di Ostuni (BR) sospendeva la pratica inerente all’istanza autorizzativa acquisita al protocollo comunale n.457/2022, finalizzata alla realizzazione di una infrastruttura di proprietà della Società Cellnex Italia S.p.A. a supporto delle antenne destinate all’erogazione del segnale di telefonia mobile della società Wind Tre S.p.A., a realizzarsi nel Comune di Ostuni, presso Contrada Campanile snc, su terreno censito catastalmente al Fg. 144, p.lla 30, sub. 23 (cod. sito: BR062 OSTUNI OVEST);
di ogni altro atto ad essa presupposto, connesso e consequenziale;
nonché per l’accertamento e la declaratoria
dell’intervenuta formazione del titolo abilitativo per silentium ai sensi dell’art. 44 D. Lgs. n.259/2003.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 28 novembre 2024 il dott. Paolo Fusaro e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in esame, notificato il 20.5.2024 e depositato in data 4.6.2024, Wind Tre S.p.A. impugna innanzi a questo Tribunale, chiedendone l’annullamento, la nota n. 25907 del 20.3.2024, con cui il Comune di Ostuni ha sospeso la pratica inerente all’istanza autorizzativa ex art. 44 del D. lgs. n. 259/2003 avanzata in data 22.7.2022 congiuntamente dall’odierna ricorrente e da Cellnex Italia S.p.A. e finalizzata alla realizzazione di una stazione radio base a servizio di Wind Tre S.p.A., di proprietà Cellnex Italia S.p.A., da ubicarsi nel territorio del predetto Comune in contrada Campanile (più precisamente, nel terreno censito al N.C.T. del Comune di Ostuni, Foglio 144, Particella 30, Subalterno 23).
Wind Tre S.p.A. ha chiesto, altresì, al Tribunale di accertare l’intervenuta formazione del titolo abilitativo per silentium con riguardo all’istanza avanzata.
A sostegno delle richieste formulate, la parte ha sollevato le censure di seguito compendiate: I. “ Violazione di legge – Violazione e falsa applicazione dell’art. 87 comma 9 d.lgs. 259/2003 (ora art. 44, comma 10 d.lgs. 207/2021) – Violazione dell’art. 21 nonies l. 241/1990 – Travisamento dei presupposti di fatto e di diritto ”); II. “ Violazione di legge – Violazione dell’art. 44, comma 6 del d.lgs. n.259/2003 – Sulla tardività della richiesta di integrazione documentale – Sull’estraneità della documentazione richiesta rispetto a quanto previsto dall’allegato 13 modello A del Codice delle Comunicazioni Elettroniche ”; III. “ Violazione di legge - Violazione del T.U. delle Comunicazioni approvato con d. lgs.1.8.2003 n.259 – Violazione dell’art.44 d. lgs. 259/2003 – Violazione di legge – Illegittimità del provvedimento di sospensione – Violazione di legge – Impossibilità per l’amministrazione di disporre sine die la sospensione dell’esame della pratica ”; IV. “ Violazione di legge – Violazione della L. 1902/2005 - Incompetenza – Violazione del Codice delle Comunicazioni Elettroniche approvato con d. lgs.1.8.2003 n.259 – Violazione delle disposizioni sull’avvio del procedimento – Violazione della L. 241/1990 ”.
2. Il Comune di Ostuni e Cellnex Italia S.p.A., pur ritualmente notificati, non si sono costituiti nel presente giudizio.
3. Depositata dalla ricorrente una memoria ex art. 73 c.p.a., all’udienza pubblica del 28.11.2024 la causa è stata infine trattenuta in decisione.
4. Il ricorso in esame è divenuto improcedibile.
Si osserva infatti che, nella odierna camera di consiglio, questo Collegio, accogliendo il ricorso azionato da Cellnex Italia S.p.A., precedente nell’ordine di ruolo e dante vita al procedimento n. 649/2024 R.G., ha annullato la nota del Comune di Ostuni n. 25907 del 20.3.2024, oggetto anche del presente gravame, accertando altresì la formazione del silenzio assenso con riguardo all’istanza autorizzatoria ex art. 44 del D. lgs. n. 259/2003 avanzata in data 22.7.2022 dall’odierna ricorrente congiuntamente a Cellnex Italia S.p.A.
L’intervenuta caducazione del predetto atto, in uno con l’accertamento per silentium del titolo autorizzatorio oggetto di contenzioso, comporta dunque il sopravvenuto difetto di interesse di parte ricorrente all’ottenimento di una decisione di merito nell’ambito del presente giudizio, con conseguente improcedibilità del ricorso azionato, in accordo con quanto previsto dal disposto normativo di cui all’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
5. Per quanto concerne le spese di lite, le stesse seguono la soccombenza e sono, pertanto, da porre a carico del Comune intimato in favore della ricorrente - nella misura meglio indicata in dispositivo - facendo applicazione del principio di soccombenza virtuale, posto che, nel precedente procedimento n. 649/2024 R.G., il ricorso della parte è stato accolto sulla base di censure sostanzialmente sovrapponibili a quelle sollevate in questa sede da Wind Tre S.p.A. nei primi due ordini di motivi di contestazione.
Il Tribunale ritiene, invece, congruo disporre la compensazione delle spese rispetto alla restante parte Cellnex Italia S.p.A., atteso peraltro che quest’ultima non può essere qualificata come “controinteressata” in senso tecnico rispetto al contenzioso di causa, essendo la stessa richiedente congiunta dell’istanza autorizzatoria in esame.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Lecce, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Condanna il Comune di Ostuni al pagamento in favore della ricorrente delle spese di lite, che sono liquidate in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori e rimborso del contributo unificato.
Compensa integralmente le spese di lite tra le restanti parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 28 novembre 2024 con l’intervento dei magistrati:
Nino Dello Preite, Presidente FF
Paolo Fusaro, Referendario, Estensore
Tommaso Sbolgi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Paolo Fusaro | Nino Dello Preite |
IL SEGRETARIO