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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 26/06/2025, n. 73 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 73 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI SEZIONE PRIMA CIVILE– AREA PROCEDURE CONCORSUALI
Il Tribunale di Velletri, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati: dott Antonino La Malfa Presidente dssa Raffaella Calvanese Giudice rel. dssa Francesca Aratari Giudice nel proc RG 48-1/ 48 /2025 promosso da in qualità di mandataria di Parte_1 Controparte_1 nei confronti di cod fisc
[...] Controparte_2
P.IVA_1 sentito in camera di consiglio il giudice relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
Letto il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale depositato da in qualità di mandataria di nei Parte_1 Controparte_1 confronti di , società cancellata dal Controparte_2
R.I. in data 30/9/2024
Esaminata la documentazione allegata;
ritenuta la regolarità del contraddittorio nei confronti della società e dei soci illimitatamente responsabili e CP_2 Parte_2
Ritenuta la legittimazione della parte ricorrente, creditore in qualità di cessionaria di;
Controparte_3
Ritenuta la competenza del Tribunale di Velletri, nel cui circondario ( Anzio) la debitrice ha la sede legale
Considerato che la debitrice è soggetta alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex art 1 CCII e che non ha dimostrato il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2 co 1 lett d) CCII,
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Ritenuto che
essa versi effettivamente in stato di insolvenza, come si desume dai seguenti elementi sintomatici: mancato pagamento dei crediti reclamati dalla ricorrente, incapienza della procedura esecutiva immobiliare già pendente a carico dei soci , carichi fiscali iscritti a ruolo, cancellazione della società dal R.I.
Rilevato che l'ammontare dei debiti esigibili supera la soglia di cui all'art.49, co.5, cci
Ritenuto, pertanto, che non essendo decorso l'anno dalla cancellazione della società al registro delle Imprese, sussistano i presupposti per l' apertura della liquidazione giudiziale della società debitrice e, per l'effetto, dei soci illimitatamente responsabili e CP_2 Parte_2
Tenuto conto nella nomina del curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e
358 cci;
Visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 cci,
Dichiara
Aperta la liquidazione giudiziale nei confronti di:
in persona del l.r. pro tempore , con Controparte_2 sede in Anzio cod fisc P.IVA_1 nonchè dei soci in proprio cod fisc CP_2 C.F._1
e cod fisc Parte_2 C.F._2
Nomina giudice delegato la dssa Raffaella Calvanese
Nomina curatore l'avv Carlo Carbone cod fisc n. 1710 Albo C.F._3
Gestori della Crisi
Autorizza il curatore sopra nominato, con le modalità di cui agli artt. 155 quater,
155 quinquies e 155 sexies disp. Att. C.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del d.l.
31 Maggio 2010, n. 78, convertito dalla l.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri
Intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
2 5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
Ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, irap e iva dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale.
Fissa l'udienza del 25/11/2025 h 10 per l'esame dello stato passivo davanti al Giudice delegato;
Assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
Avvisa i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del curatore,
o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. Art.10, co. 3, cci.
Segnala al curatore che deve tempestivamente comunicare al registro delle imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
Dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'ufficio del registro delle Imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, cci.
Così deciso in Velletri il 24/06/2025
3 Il giudice estensore dssa Raffaella Calvanese
Il Presidente
dott. Antonino La Malfa
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