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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 11/06/2025, n. 711 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 711 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 935/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE Terza CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. M. RADICI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 935/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CAVAIANI Parte_1 C.F._1 LUIGI BRUNO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. CAVAIANI LUIGI BRUNO
INTIMANTE contro
(C.F. ), contumace Controparte_1 C.F._2
INTIMATO
Oggetto: Altri istituti del diritto delle locazioni
CONCLUSIONI
All'udienza di discussione l'intimante concludeva come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato la Sig.ra intimava sfratto per morosità nei Parte_1 confronti del Sig. esponendo quanto segue: CP_1
1) Con contratto di locazione registrato in Busto Arsizio il 31/5/2023 l'intimante concedeva in locazione all'intimato l'unità immobiliare sita in Olgiate Olona, via a. Di DIO n 6, piano secondo con annessa cantina, per uso abitazione, dal 1/6/2023 al 31/5/2027 al canone annuo di euro 1.400,00 oltre quota per le spese condominiali (pari ad euro 84,00 mensili), per un totale di euro 201,00 mensili
2) Il conduttore era moroso per l'importo di euro 1.809,00 per rate non corrisposte.
All'udienza di fissata l'intimato non compariva né si costituiva.
pagina 1 di 3 Il Giudice, ritenuta la regolarità della notifica perfezionatasi ai sensi dell'art. 143 c.p.c.; atteso che per orientamento costante la giurisprudenza di merito e di legittimità escludono l'utilizzabilità di detto tipo di notifica, ai soli fini della convalida dello sfratto, poiché è in re ipsa che l'intimato non abbia avuto conoscenza dell'atto introduttivo, rigettava l'istanza di convalida e disponeva il mutamento del rito con assegnazione dei termini di legge.
All'udienza fissata il Giudice, preso atto della notifica dell'ordinanza all'intimato, ne dichiarava a contumacia.
L'intimante dichiarava che la morosità persiste e che nel frattempo si è aggravata ammontando ad euro 3.015,00.
Il Giudice invitava l'intimante a discutere la causa.
Sulla base delle conclusioni rassegnate la causa viene decisa con sentenza.
Risoluzione del contratto
Alla luce delle risultanze di causa la domanda di risoluzione è fondata e meritevole di accoglimento per i motivi che seguono.
L'intimante ha allegato il contratto costitutivo del rapporto di locazione contenente gli obblighi economici assunti dal conduttore.
Spettava a quest'ultimo dimostrare, nel caso, di avere provveduto al pagamento ovvero eccepire altri fatti estintivi/modificativi del rapporto (“Il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dovere fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento”,
Cass. Sez. Un. n. 13533/2001; Cass. Civ., Sez. 2, ord. n. 13685 del 21.05.2019; Cass. Civ., Sez. 3, sentenza n. 826 del 20.01.2015).
La morosità non può ritenersi di scarsa importanza avuto riguardo all'entità dell'importo, alla mancata risposta ai solleciti ed alla disciplina negoziale sopra richiamata.
Sussistono pertanto i presupposti per la risoluzione del contratto ex art. 1453 cc e 5 l. locaz.
Rilascio dell'immobile
Per effetto della risoluzione il conduttore è tenuto al rilascio dell'immobile, libero da persone e cose, e pertanto, avuto riguardo agli elementi di causa, si ritiene conforme a giustizia assegnare un termine per l'esecuzione del provvedimento sino al 31/8/2025 ex art. 56 l. cit.
Condanna al pagamento dei canoni
Sussiste altresì il diritto del locatore ad ottenere il pagamento del debito sino ad oggi maturato pari ad euro 3.015,00, come da dichiarazione resa in dasa odierna.
Sono altresì dovuti gli interessi di mora al tasso legale dalle singole scadenze al saldo ed i canoni egli oneri accessori a scadere sino alla data dell'effettivo rilascio, come da richiesta.
Spese di lite
pagina 2 di 3 Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno pertanto poste interamente a carico del conduttore, come da dispositivo.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accertato quanto in premessa, dichiara risolto il contratto di locazione a causa dell'inadempimento di parte intimata;
2) ordina a quest'ultima il rilascio dell'immobile, libero da persone e cose, a favore dell'intimante assegnando termine per l'esecuzione al 31/8/2025;
3) condanna la parte resistente a corrispondere al ricorrente per le causali in premessa la somma di euro 3.015,00 oltre gli interessi di mora al tasso legale dalle singole scadenze al saldo ed i canoni ed oneri accessori a scadere sino alla data dell'effettivo rilascio;
4) condanna la parte resistente a rifondere al ricorrente le spese di lite liquidate in complessivi euro
2.200,00 per compensi professionali, oltre spese generali, oneri di legge ed anticipazioni documentate.
Busto Arsizio, 11 giugno 2025
Il Giudice
dott. Massimiliano Radici
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE Terza CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. M. RADICI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 935/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CAVAIANI Parte_1 C.F._1 LUIGI BRUNO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. CAVAIANI LUIGI BRUNO
INTIMANTE contro
(C.F. ), contumace Controparte_1 C.F._2
INTIMATO
Oggetto: Altri istituti del diritto delle locazioni
CONCLUSIONI
All'udienza di discussione l'intimante concludeva come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato la Sig.ra intimava sfratto per morosità nei Parte_1 confronti del Sig. esponendo quanto segue: CP_1
1) Con contratto di locazione registrato in Busto Arsizio il 31/5/2023 l'intimante concedeva in locazione all'intimato l'unità immobiliare sita in Olgiate Olona, via a. Di DIO n 6, piano secondo con annessa cantina, per uso abitazione, dal 1/6/2023 al 31/5/2027 al canone annuo di euro 1.400,00 oltre quota per le spese condominiali (pari ad euro 84,00 mensili), per un totale di euro 201,00 mensili
2) Il conduttore era moroso per l'importo di euro 1.809,00 per rate non corrisposte.
All'udienza di fissata l'intimato non compariva né si costituiva.
pagina 1 di 3 Il Giudice, ritenuta la regolarità della notifica perfezionatasi ai sensi dell'art. 143 c.p.c.; atteso che per orientamento costante la giurisprudenza di merito e di legittimità escludono l'utilizzabilità di detto tipo di notifica, ai soli fini della convalida dello sfratto, poiché è in re ipsa che l'intimato non abbia avuto conoscenza dell'atto introduttivo, rigettava l'istanza di convalida e disponeva il mutamento del rito con assegnazione dei termini di legge.
All'udienza fissata il Giudice, preso atto della notifica dell'ordinanza all'intimato, ne dichiarava a contumacia.
L'intimante dichiarava che la morosità persiste e che nel frattempo si è aggravata ammontando ad euro 3.015,00.
Il Giudice invitava l'intimante a discutere la causa.
Sulla base delle conclusioni rassegnate la causa viene decisa con sentenza.
Risoluzione del contratto
Alla luce delle risultanze di causa la domanda di risoluzione è fondata e meritevole di accoglimento per i motivi che seguono.
L'intimante ha allegato il contratto costitutivo del rapporto di locazione contenente gli obblighi economici assunti dal conduttore.
Spettava a quest'ultimo dimostrare, nel caso, di avere provveduto al pagamento ovvero eccepire altri fatti estintivi/modificativi del rapporto (“Il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dovere fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento”,
Cass. Sez. Un. n. 13533/2001; Cass. Civ., Sez. 2, ord. n. 13685 del 21.05.2019; Cass. Civ., Sez. 3, sentenza n. 826 del 20.01.2015).
La morosità non può ritenersi di scarsa importanza avuto riguardo all'entità dell'importo, alla mancata risposta ai solleciti ed alla disciplina negoziale sopra richiamata.
Sussistono pertanto i presupposti per la risoluzione del contratto ex art. 1453 cc e 5 l. locaz.
Rilascio dell'immobile
Per effetto della risoluzione il conduttore è tenuto al rilascio dell'immobile, libero da persone e cose, e pertanto, avuto riguardo agli elementi di causa, si ritiene conforme a giustizia assegnare un termine per l'esecuzione del provvedimento sino al 31/8/2025 ex art. 56 l. cit.
Condanna al pagamento dei canoni
Sussiste altresì il diritto del locatore ad ottenere il pagamento del debito sino ad oggi maturato pari ad euro 3.015,00, come da dichiarazione resa in dasa odierna.
Sono altresì dovuti gli interessi di mora al tasso legale dalle singole scadenze al saldo ed i canoni egli oneri accessori a scadere sino alla data dell'effettivo rilascio, come da richiesta.
Spese di lite
pagina 2 di 3 Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno pertanto poste interamente a carico del conduttore, come da dispositivo.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accertato quanto in premessa, dichiara risolto il contratto di locazione a causa dell'inadempimento di parte intimata;
2) ordina a quest'ultima il rilascio dell'immobile, libero da persone e cose, a favore dell'intimante assegnando termine per l'esecuzione al 31/8/2025;
3) condanna la parte resistente a corrispondere al ricorrente per le causali in premessa la somma di euro 3.015,00 oltre gli interessi di mora al tasso legale dalle singole scadenze al saldo ed i canoni ed oneri accessori a scadere sino alla data dell'effettivo rilascio;
4) condanna la parte resistente a rifondere al ricorrente le spese di lite liquidate in complessivi euro
2.200,00 per compensi professionali, oltre spese generali, oneri di legge ed anticipazioni documentate.
Busto Arsizio, 11 giugno 2025
Il Giudice
dott. Massimiliano Radici
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