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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 04/03/2025, n. 1693 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1693 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice, dott.ssa Stefania Borrelli, in funzione di giudice del lavoro, all'esito del deposito telematico di note scritte secondo le modalità dettate dall'art. 127 ter, introdotto dall'art 3 comma 10 del d.lgs 10/10/2022 n. 149, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7925 dell'anno 2022 del Ruolo generale LAVORO
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. FRANCESCO LAURI Parte_1 E
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. ALESSANDRO BIAMONTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 5.5.2022 il ricorrente, premesso di essere dipendente della a far data dal 16.6.2008, in quanto Controparte_2 assunto con contratto a tempo indeterminato con orario di lavoro di 36 ore settimanali e profilo di operatore tecnico centro di elaborazione dati, categoria B del CCNL Comparto Sanità 1998-2001 (con applicazione del CCNL 1994-1997 per la parte ancora in vigore) e di avere conseguito la laurea di primo livello in scienze politiche (2015) e quindi il titolo magistrale in scienze e tecniche delle amministrazioni pubbliche (2017), assumeva che, sin dal marzo 2013, aveva svolto mansioni riconducibili alla superiore categoria D, o in subordine alla superiore categoria C, per la quale però non era mai stato correttamente remunerato;
che tutte le attività lavorative svolte dal ricorrente si caratterizzavano per essere incarichi di elevata capacità e preparazione professionale, funzioni di significativa importanza, con preparazione professionale specialistica, chiedeva: a. accertare e dichiarare lo svolgimento, da parte del ricorrente, dal marzo 2013 al 31/07/2020, delle mansioni riconducibili alla categoria D del CCNL Comparto sanità o, in subordine, nella Categoria C;
b. e, dunque, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a vedersi riconosciuta, con decorrenza dal marzo 2013 e sino al 31/07/2020, la retribuzione spettante ai dipendenti inquadrati alla categoria D del CCNL comparto sanità o, in subordine, nella categoria C;
c. per l'effetto, condannare, in via principale, l Controparte_1 , in persona del suo l.r.p.t., al pagamento, delle relative
[...] differenze retributive, in favore del ricorrente pari alla complessiva somma di Euro 49.996,76, commisurata all'inquadramento superiore nella categoria D del CCNL comparto sanità o ad altra e diversa somma che
l'adito Giudicante dovesse ritenere di giustizia, oltre rivalutazione ed interessi legali come per legge;
d. in via subordinata, condannare l in persona del suo l.r.p.t., al pagamento, Controparte_1 delle relative differenze retributive, in favore del ricorrente pari alla complessiva somma di Euro 24.942,84, commisurata invece all'inquadramento superiore e relativo alla categoria C del CCNL comparto sanità o ad altra
e diversa somma che l'adito Giudicante dovesse ritenere di giustizia, oltre rivalutazione ed interessi legali come per legge;
e. condannare la resistente alle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, con attribuzione al procuratore anticipatario.
Si costituiva la che, eccepita preliminarmente la Controparte_1 prescrizione, contestava la domanda e ne chiedeva il rigetto.
Disposta la discussione mediante trattazione scritta attraverso il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, secondo le modalità dettate dall'art. 127 ter, introdotto dall'art 3 comma 10 del d.lgs. 10/10/2022 n. 149 ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice pronunciava la presente sentenza.
La domanda è fondata nei termini di cui si dirà.
In punto di diritto si osserva che ai sensi dell'art.52 d.lgs. n.165/2001
“il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni equivalenti nell'ambito dell'area di inquadramento ovvero a quelle corrispondenti alla qualifica superiore che abbia successivamente acquisito per effetto delle procedure selettive di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a). L'esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore o dell'assegnazione di incarichi di direzione (1).
……………..
Nel rapporto di pubblico impiego contrattualizzato la disciplina delle mansioni è dettata dalla norma speciale di cui all'art. 52 del d.lgs n.
165 del 2001 che (nel testo applicabile alla fattispecie ratione temporis, antecedente alla riformulazione operata dal d.lgs. n.
150/2009), assegna rilievo - per le esigenze di duttilità del servizio e di buon andamento della Pubblica Amministrazione - al criterio dell'equivalenza formale con riferimento alla classificazione prevista in astratto dai contratti collettivi, indipendentemente dalla professionalità acquisita e senza un giudizio di sindacabilità sulla natura equivalente della mansione. Si è precisato che tale nozione di equivalenza in senso formale comporta che tutte le mansioni ascrivibili a ciascuna categoria sono esigibili dal datore di lavoro, sicché, a fronte di un'equivalenza sul piano contrattuale, una dequalificazione è ipotizzabile solo qualora la nuova assegnazione comporti un sostanziale svuotamento dell'attività lavorativa. (Cassazione civile sez. lav.,
12/11/2021, n.34077)
Ciò premesso, si osserva in punto di fatto che il ricorrente veniva inquadrato nella categoria B del CCNL di riferimento e solo a partire dal mese di agosto 2020 inquadrato con la categoria D.
La declaratoria della categoria B recita:
“Appartengono a questa categoria i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono conoscenze tecniche di base relative allo svolgimento di compiti assegnati, capacità manuali e tecniche specifiche riferite alle proprie qualificazioni e specializzazioni professionali nonché autonomia e responsabilità nell'ambito di prescrizioni di massima”.
Nell'ambito della categoria B, poi, il CCNL di riferimento individua diversi profili professionali tra cui la figura di “operatore tecnico” così identificato: ”Con riguardo ai rispettivi settori di attività e mestiere di appartenenza, individuati dalle singole aziende ed enti in base alle proprie esigenze organizzative, svolge attività ed esegue interventi manuali e tecnici, anche di manutenzione, relativi al proprio mestiere, con l'ausilio di idonee apparecchiature ed attrezzature, avendo cura delle stesse”.
La categoria D, invocata e riconosciuta al dipendente solo successivamente al mese di agosto 2019 recita: “Appartengono a questa categoria i lavoratori che, ricoprono posizioni di lavoro che richiedono, oltre a conoscenze teoriche specialistiche e/o gestionali in relazione ai titoli di studio e professionali conseguiti, autonomia e responsabilità proprie, capacità organizzative, di coordinamento e gestionali caratterizzate da discrezionalità operativa nell'ambito di strutture operative semplici previste dal modello organizzativo aziendale”.
Nell'ambito della categoria D il CCNL di riferimento individua, tra i profili professionali, la figura di “collaboratore tecnico - professionale” così identificato:
“Svolge attività prevalentemente tecniche che comportano una autonoma elaborazione di atti preliminari e istruttori dei provvedimenti di competenza dell'unità operativa in cui è inserito;
collabora con il personale inserito nella posizione Ds e con i dirigenti nelle attività di studio e programmazione. Le attività lavorative del collaboratore tecnico
– professionale si svolgono nell'ambito dei settori tecnico, informatico
e professionale, secondo le esigenze organizzative e funzionali delle aziende ed enti ed i requisiti culturali e professionali posseduti dal personale interessato.”
La categoria D include anche la figura professionale del “collaboratore amministrativo–professionale”, così descritto: “Svolge attività amministrative che comportano una autonoma elaborazione di atti preliminari e istruttori dei provvedimenti di competenza dell'unità operativa in cui è inserito;
collabora con il personale inserito nella posizione Ds e con i dirigenti nelle attività di studio e programmazione. Le attività lavorative del collaboratore ammnistrativo – professionale possono svolgersi – oltre che nel settore amministrativo – anche nei settori statistico, sociologico e legale, secondo le esigenze organizzative e funzionali delle aziende ed enti nonché i requisiti culturali e professionali posseduti del personale interessato.”
L'istruttoria ha reso le risultanze che seguono.
La teste ha dichiarato: ...: ...: “ho lavorato con il ricorrente Tes_1 alla ASL Na 1 presso la UOC Economico Finanziaria dal 2013; sono stata in questa struttura fino al 2019”; ...: “quando sono arrivata c'erano le transazioni in corso per il pagamento delle forniture attraverso la
”; ...: “il mio compito fu quello di coordinare un gruppo di lavoro Pt_2 del quale faceva parte il Pace per la riconciliazione delle partite debitorie che avveniva attraverso una piattaforma gestita dal ricorrente”; ...: “il ricorrente predisponeva mandati di pagamento dopo aver accertato il credito vantato dai fornitori;
di fatto veniva svolta una istruttoria, con verifica della documentazione agli atti;
principalmente si trattava di pagamenti alle cessionarie, che venivano individuate a livello regionale”; ...: “i mandati di pagamento avevano cadenza mensile ma anche settimanale”; ...: “si trattava di un contenzioso che a volte presentava un importo considerevole”; ...:
“successivamente alla emissione dei mandati di pagamento andava poi effettuato un monitoraggio costante dei certificati di pagamento emessi dalla Direzione Generale dell questo anche al fine, Controparte_1 a titolo esemplificativo, di scongiurare eventuali duplicazioni di pagamenti”; ...: “di questo team facevano parte quattro persone, tre delle quali – ricorrente compreso- si occupavano delle stesse cose”; ...:
“nell'anno 2017 il ricorrente fu individuato come referente delle operazioni per l'estinzione della situazione debitoria pregressa;
la sua attività, sostanzialmente, non cambiò”; ...: “la piattaforma messa a disposizione dalla SO.RE.SA. S.p.a. prevedeva delle credenziali di accesso”; ...: “il ricorrente aveva competenze specifiche nell'utilizzo del programma gestionale che in pochi sapevano utilizzare”; ...: “non posso riferire con precisione quale fosse il suo livello di inqu...amento”.
Il teste ha dichiarato: ...: “ho lavorato per la ASL Na 1 fino al Tes_2 31.12.2020 presso la UOC, che ha cambiato nome spesso, che era originariamente definita Economico Finanziaria dal 2012; ho lavorato con nella stessa struttura ma non nella stessa stanza, dal 2012”; Parte_1
...: “il ricorrente predisponeva mandati di pagamento dopo aver accertato il credito vantato dai fornitori;
di fatto veniva svolta una istruttoria, con verifica della documentazione agli atti”; ...: “il ricorrente si occupava non solo delle transazioni con i fornitori un virtu' del decreto dirigenziale della Regione Campania ma anche di un'altra attività derivante da un altro decreto: si trattava di una tipologia di lavoro diversa dall'altra anche se alla stessa sovrapponibile perché lui era
l'unico autorizzato alla trasmissione sulla piattaforma (messa a disposizione dalla SO.RE.SA. S.p.a. che prevedeva delle credenziali di accesso); tanto è vero che tutti gli uffici facevano riferimento a lui che, peraltro, mensilmente dava il report dei pagamenti”; ...: “i mandati di pagamento avevano cadenza variabile a seconda dello stato di completamento della pratica istruttoria”; ...: “all'epoca il ricorrente faceva parte delle task force, di cui era il riferimento, la cui Cont creazione era sollecitata dalla Regione e dalla direzione della;
...: “successivamente alla emissione dei mandati di pagamento andava poi effettuato un monitoraggio dei certificati di pagamento emessi dalla
Direzione Generale dell questo al fine, a titolo Controparte_1 esemplificativo, di scongiurare eventuali duplicazioni di pagamenti;
si trattava di un controllo che veniva effettuato dal ricorrente in primis”;
...: “questa attività di verifica veniva effettuata con l'ausilio di strumenti informatici”; ...: “il ricorrente si occupava della circolarizzazione fornitori, delle registrazioni in partita doppia, delle prime note”; ...: “non so se il ricorrente provenisse da un ruolo tecnico
o amministrativo non conosco la sua qualifica né il suo livello di inquadramento in quanto quando arrivai lo trovai già lì”.
Dal vaglio istruttorio, pertanto, è emerso che, sin dal 2013, il Pt_1 abbia sempre svolto mansioni di tipo amministrativo-contabile, segnatamente: emissione dei mandati di pagamento ai cessionari dei crediti dei fornitori, emissione dei mandati di pagamento ai fornitori
(si veda, all'uopo, la comunicazione dell dell Pt_3 Controparte_1 prot. n. 5601/2013 del 4.2.2013 di autorizzazione del ricorrente
[...] all'emissione mandati), il tutto previa istruttoria, sulla base della documentazione agli atti. E' provato che, successivamente alla emissione dei mandati di pagamento, si occupasse del monitoraggio costante dei certificati di pagamento emessi dalla Direzione Generale dell CP_1 e della regolarizzazione contabile dei certificati di
[...] pagamento emessi dalla Direzione Generale dell Controparte_1 E' provato (anche documentalmente) che in data 10/06/2013 veniva costituita una di cui faceva parte anche l'odierno CP_3 ricorrente, per la liquidazione dei titoli esecutivi secondo le procedure del Decreto 12/2011 (si veda la delibera n. 979 del 10/06/2013).
Per il periodo successivo, allorquando con Decreto Dirigenziale della
Regione Campania n. 150/2017 veniva stabilito che venissero stipulate transazioni con i fornitori a seguito delle quali dovevano essere emessi mandati di pagamento, sia tramite SO.RE.SA. S.p.a. che direttamente, le mansioni del venivano ampliate, tant'è che egli veniva nominato Pt_1 referente operativo dell per l'estinzione della Controparte_1 situazione debitoria pregressa (si veda la comunicazione di risposta dell prot. n. 68365/2017 del 19.10.2017). Controparte_1 Ebbene, alla luce dell'istruttoria espletata, l'inquadramento attribuito al risulta inadeguato rispetto alle mansioni svolte, che tuttavia Pt_1 non appaiono riconducibili al livello D del CCNL applicato bensì al livello C, segnatamente alla figura del cd. assistente amministrativo, che svolge mansioni amministrativo-contabili complesse - anche mediante
l'ausilio di apparecchi terminali meccanografici od elettronici o di altro macchinario - quali, ad esempio, ricezione e l'istruttoria di documenti, compiti di segreteria, attività di informazione ai cittadini, collaborazione ad attività di programmazione, studio e ricerca, mancando invece quel profilo dell'autonomia e responsabilità proprie, capacità organizzative, di coordinamento e gestionali caratterizzate da discrezionalità operativa caratterizzante il livello D, non essendo emerso, dall'istruttoria orale e da quella documentale, questo specifico contenuto professionale delle mansioni disimpegnate.
Va quindi riconosciuto il diritto del ricorrente al superiore inquadramento nel livello C a far data dal 4/2/2013 (data della comunicazione dell'UOC GEFI dell prot. n. Controparte_1 5601/2013), ai sensi dell'art. 2103 cc. e sino all'attribuzione del livello D (31.7.2020).
Ne consegue il diritto, altresì, al riconoscimento della retribuzione commisurata a tale livello e la conseguente condanna della parte convenuta al pagamento delle differenze retributive maturate nei limiti della eccepita prescrizione (considerando l'atto interruttivo rappresentato dalla missiva di messa in mora datata 24.03.2022), dunque a decorrere dal 24.3.2017. Cont La va, quindi, condannata al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di € 11.233,41 conformemente ai conteggi rielaborati dalla difesa del ricorrente avendo riguardo alla intervenuta prescrizione.
Sulle somme dovute spettano gli interessi legali con esclusione della rivalutazione monetaria, tanto in virtù dell'art.22 comma 36 l.n.724/1994 che prevede che per gli emolumenti di natura retributiva, pensionistica ed assistenziale per i quali non sia maturato il diritto alla percezione entro il 31.12.1994, spettanti ai dipendenti pubblici (non più ai dipendenti privati, per effetto della pronuncia della Corte
Costituzionale n.459 del 2.11.2000) in attività di servizio o in quiescenza, l'importo dovuto a titolo di interessi va portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno subito dal titolare della prestazione per la diminuzione del valore del suo credito (in tal modo si è estesa al lavoratore pubblico la regola della non cumulabilità di rivalutazione ed interessi già introdotta per i crediti previdenziali dall'art.16 comma 6 l.n.412/91).
Le spese seguono la soccombenza. L'accoglimento solo parziale della domanda ne giustifica la compensazione nella misura del 50%.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso per quanto di ragione e, per l'effetto, dichiara il diritto del ricorrente all'inquadramento nella categoria C del CCNL
Comparto Sanità dal 4/2/2013 al 31/7/2020; condanna l Controparte_1
, in persona del suo l.r.p.t., al pagamento, delle relative
[...] differenze retributive, in favore del ricorrente, a decorrere dal
24.3.2017, nella misura di € 11.233,41 oltre interessi legali dalla maturazione al saldo.
Condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite che, compensate per la metà, liquida in complessivi € 2329,00 oltre IVA, CPA e rimborso spese generali, con distrazione.
Napoli, il 04/03/2025
IL GIUDICE
Stefania Borrelli