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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 21/01/2025, n. 99 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 99 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1695 /2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA Sezione Quarta Civile
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg.ri magistrati:
Dott.ssa Laura GAGGIOTTI Presidente Dott.ssa Caterina CANIATO Giudice
Dott.ssa Ethel Matilde ANCONA Giudice rel. Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al R.G.N. 1695 /2020, promossa con ricorso depositato in data 19/02/2020 Da
, nata in [...] in data [...] (C.F.: Parte_1
), rappresentata e difesa dagli Avvocati DORENTI PAOLA ELETTRA e C.F._1
ROSATI ANNABELLA GAIA ed elettivamente domiciliata in Monza, Largo Esterle n.4, giusta procura alle liti in atti;
- RICORRENTE -
contro
, nato a [...] in data [...] (C.F.: Controparte_1
), rappresentato e difeso dagli Avvocati BIAGIONI GENZIANA e C.F._2
MASSIRONI MARCO, ed elettivamente domiciliato in Monza, C.so Milano n.23, giusta procura alle liti in atti;
-RESISTENTE -
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica
OGGETTO: separazione giudiziale Causa trattenuta in decisione all'udienza in data 19.09.2024 sulle seguenti conclusioni
Per parte ricorrente (come da foglio di pc depositato in data 19.09.2024) Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria deduzione ed eccezione, così giudicare:
Dato atto che in spregio all'ordinanza 4.6.24 Orlando ha omesso di depositare la busta paga relativa al mese di Giugno 2024; che non è possibile accertare la veridicità del modello 730 (redditi 2023) presentato in quanto mancano gli estremi di presentazione telematica all'Agenzia dell'Entrate; che non è possibile accertare la veridicità del modello certificazione unica (CU 2024) in quanto mancano gli estremi di presentazione telematica all'Agenzia dell'Entrate (termine scaduto al 18/03/2024); In via preliminare ordinare ad il deposito della documentazione mancante;
CP_1
Sempre in via preliminare rimettere la causa sul ruolo per provvedere all'escussione della teste sui capitoli di prova come già ammessi con ordinanza 8 maggio 2022 Nel merito
1. Dichiarare la separazione personale dei coniugi, con addebito al marito per i comportamenti violenti e minacciosi tenuti in costanza di matrimonio;
2. assegnare la casa coniugale alla moglie che la abiterà unitamente ai figli;
3. mantenere l'affido dei minori ed all'ente per un ulteriore periodo di 24 mesi con Per_1 Per_2 collocamento presso la madre e facoltà per il padre di frequentarli secondo l'accordo intercorso fra le parti all'udienza del 22 febbraio 2024 e precisamente: a week-end alternati con prelevamento degli stessi presso il domicilio materno alle ore 19 del venerdì e riaccompagno diretto a scuola il successivo lunedì mattina;
tutti i mercoledì, con prelevamento presso l'abitazione materna alle ore 19/19.30 e riaccompagno diretto a scuola il successivo giovedì mattina;
durante il periodo estivo: tre settimane anche non consecutive previ accordi da raggiungersi entro il 30.04 di ogni anno;
periodo di Pasqua ad anni alterni tenuto conto che chi non beneficia del periodo pasquale terrà con sé i figli in occasione dei ponti del 25 aprile e del 1° maggio ad anni alterni;
i restati ponti alternati: Il periodo natalizio diviso al 50% con alternanza dei periodi con il giorno del 31.12 come giorno di passaggio dei minori;
4. Dando atto che solo dopo ben quattro anni di istruttoria è stato possibile avere un quadro delle disponibilità economiche del marito, compresi benefit quali auto, scheda carburante (anche per uso privato), assicurazione sanitaria ed uso di appartamento a carico del datore di lavoro, stabilire in € 2.500,00 mensili il contributo al mantenimento dei figli, oltre al 80% delle spese straordinarie come da protocollo del Tribunale di Monza, fatta eccezione per le spese mediche dei minori che saranno coperte dalla polizza sanitaria del padre e che verranno corrisposte al 100% dal medesimo;
Con rifusione delle spese del presente giudizio, confermando i costi di CTU a carico del resistente. Per parte resistente (come da foglio di pc depositato in data 18.09.2024) Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria deduzione ed eccezione, così giudicare:
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: respinta ogn'altra domanda e/o richiesta ex adverso, pronunciarsi la separazione personale dei coniugi e , Controparte_1 Parte_1 con addebito di responsabilità a carico di quest'ultima;
- mantenere l'affido dei minori all'Ente (Comune di Monza) per almeno 24 mesi con collocamento presso la madre ed ampio diritto di visita per il padre che li terrà con sé secondo il calendario così come precisato congiuntamente all'udienza del 22/02/2024 avanti la dr.ssa E.Ancona e nella specie, i minori staranno con il padre: ' a week-end alternati con prelevamento degli stessi presso il domicilio materno alle ore 19 del venerdì e riaccompagno diretto a scuola il successivo lunedì mattina;
tutti i mercoledì, con prelevamento presso l'abitazione materna alle ore 19/19.30 e riaccompagno diretto a scuola il successivo giovedì mattina;
durante il periodo estivo: tre settimane anche non consecutive previ accordi da raggiungersi entro il 30.04 di ogni anno;
periodo di Pasqua ad anni alterni tenuto conto che chi non beneficia del periodo pasquale terrà con sé i figli in occasione dei ponti del 25 aprile e del 1° maggio ad anni alterni;
i restati ponti alternati: Il periodo natalizio diviso al 50% con alternanza dei periodi con il giorno del 31.12 come giorno di passaggio dei minori;
- confermare la prosecuzione del percorso CO.GE avanti il dr. Luca Villa, per tutta la durata dell'affidamento dei minori all'Ente, i cui costi continueranno ad essere divisi al 50% tra i genitori;
- disporsi che il padre contribuisca al mantenimento di ed , con il versamento della Per_1 Per_2 somma complessiva di €700,00 mensili, rivalutabili annualmente ex lege secondo gli indici ISTAT, a mezzo bonifico bancario su conto corrente intestato alla IG , entro il 10 di ogni mese e, Parte_1 nella misura del 50% al pagamento di tutte le spese extra-ordinarie, che si rendano necessarie per i minori previo accordo tra i genitori, secondo quanto previsto e statuito dalle linee guida del Tribunale di Monza, tenuto conto della situazione reddituale ampiamente documentata dal OR , della capacità CP_1 reddituale della IG ormai abilitata alla professione di estetista anche in Italia e dell'ampio Pt_1 numero di giorni/mesi di tenuta presso di sé dei figli da parte del padre. I genitori provvederanno direttamente pro quota al pagamento dei costi di cui sopra, ovvero rimborseranno le somme eventualmente anticipate, entro il 10 di ogni mese;
-spese di lite rifuse, ivi compresi i costi di CTU (posti in corso di giudizio provvisoriamente integralmente a carico del OR ). Controparte_1
**** Con ricorso depositato in data 19.02.2020, ricorreva nei confronti di Persona_3
al fine di sentire pronunciare sentenza di separazione personale con addebito. Controparte_1
Esponeva che dal loro matrimonio, contratto con rito civile in Monza in data 01.06.2013, erano nati i figli gemelli e (07.05.2016); che la relazione, sin dall'inizio, era stata penalizzata dagli Per_2 Per_1 svariati trasferimenti dovuti all'attività lavorativa del resistente, oltre che dagli atteggiamenti lesivi e violenti perpetrati da quest'ultimo ai danni della moglie. Dava atto che le floride condizioni economiche del marito si contrapponevano al suo stato di difficoltà, considerato il suo stato di disoccupazione e non avendo potuto godere degli aiuti e del supporto necessari per la sussistenza dei figli minori. Considerata dunque globalmente la condotta del convenuto, contraria a qualsivoglia dovere coniugale, sia sul versante della solidarietà morale che di quello materiale, chiedeva pronunciarsi l'addebito a suo carico.
Con comparsa di risposta depositata in data 21.10.2020 si costituiva in giudizio , il Controparte_1 quale contestava tutto quanto ex adverso dedotto e chiedeva l'integrale rigetto delle domande attoree.
Affermava di non aver mai usato violenza nei confronti della moglie e di essersi sempre impegnato per garantire al meglio il sostentamento di e . Argomentava che la separazione era da Per_2 Per_1 addebitarsi esclusivamente a carico della ricorrente, in quanto determinata da una relazione extraconiugale della moglie.
Inoltre, si opponeva alle ricostruzioni attoree relativamente alle condizioni economiche di entrambi.
Il Presidente ff., a scioglimento della riserva assunta all'esito dell'udienza del 03.11.2020, autorizzava i coniugi a vivere separati e, disposti i provvedimenti provvisori e urgenti, ordinava una CTU relativamente alle capacità genitoriali. Dalla relazione peritale, depositata in data 01.05.2021 dalla Dott.ssa Valentina Ruschetta, emergeva una dinamica genitoriale fortemente interferita da aspetti emotivi riguardanti la relazione di coppia ed il fallimento della stessa, tanto da condizionare negativamente l'esercizio della bigenitorialità e tale da rendere impossibile il conseguimento di soluzioni concordate e di scelte condivise nell'interesse e a tutela dei minori.
Per queste ragioni, il CTU proponeva disporsi l'affidamento dei minori all'Ente con collocamento prevalente presso la madre e visite del padre dettagliatamente regolate.
Il Giudice recepiva e rendeva esecutive tali indicazioni con ordinanza del 19.07.2021 affidando i minori ai servizi sociali presso il Comune di Monza;
contestualmente, concedeva alle parti i chiesti termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c.
All'udienza del 10.02.2022 le parti chiedevano l'ammissione dei mezzi istruttori formulati e articolati nelle predette memorie, ritualmente depositate, e con ordinanza pronunciata in data 27.05.2022 il Giudice disponeva sul punto, ammettendo alcuni dei capitoli di prova per teste proposti dalle parti. All'udienza del 20.02.2023, pertanto, si procedeva all'escussione dei testi.
Con ordinanza del 17.01.2024 il subentrato Giudice revocava l'ammissione dell'ultimo teste di parte ricorrente, disponeva produzione documentale reddituale per le parti e demandava i servizi sociali di proseguire con gli accertamenti sul nucleo familiare e di depositare la relativa relazione entro i termini indicati. Parte resistente con memoria depositata in data 13.02.2024 produceva in giudizio la documentazione economica così come richiesta dal Giudice. All'udienza del 22.02.2024 le parti addivenivano a dei parziali accordi congiunti recepiti così dal Tribunale;
con relazione depositata in data 07.03.2024, i servizi sociali rappresentavano che le criticità del nucleo non erano migliorate e anticipavano gli esiti negativi dell'ADM da poco instauratosi. Nelle more, le parti ottemperavano alle produzioni documentali così come richieste dal Giudice. All'udienza del 04.06.2024, sentite le parti e preso atto del permanere della conflittualità dei coniugi soprattutto in tema di questioni economiche, il Giudice fissava termine ex art. 127 ter c.p.c. per la precisazione delle conclusioni, disponendo contestualmente che integrasse la documentazione CP_1 patrimoniale nei termini indicati nel provvedimento;
il resistente ottemperava con deposito in data 02.09.2024.
I depositi dei rispettivi fogli di pc pervenivano entro i termini stabiliti.
Con decreto emesso in data 08.11.2024, il Giudice concedeva in forma ridotta i termini di cui all'art. 190 c.p.c. e rimetteva la causa al Collegio per la decisione all'esito del deposito delle memorie e del decorso dei predetti termini. In data 27.11.2024 le parti depositavano le rispettive comparse conclusionali. riepilogava lo svolgimento del processo focalizzando in particolar modo Controparte_2
l'attenzione sulle risultanze istruttorie della causa. Invero, ribadiva gli esiti della CTU, della relazione della
GdF e delle investigazioni private.
Relativamente alla avversaria richiesta di addebito della separazione, confutava quanto dedotto da Pt_1 rappresentando che le ragioni della crisi coniugale fossero imputabili unicamente alle condotte infedeli e sleali della stessa.
eccepiva l'inattendibilità della ricostruzione dei fatti operata dalla controparte;
Parte_1 insisteva sulla richiesta di addebito della separazione nei confronti del marito considerate le violenze dalla medesima subita durante il corso del matrimonio;
in punto economico, rappresentava la disparità reddituale rispetto al marito e per l'effetto insisteva sulla determinazione di un adeguato assegno per il contributo al mantenimento dei figli, eccependo in ogni caso la non assoluta attendibilità della documentazione economica prodotta da . CP_1
In data 18.12.2024 le parti depositavano le rispettive comparse conclusionali di replica.
contestava quanto rappresentato da parte attrice, specificando che i fatti così come Controparte_1 descritti e narrati, in particolar modo quelli relativi ai documenti dei figli minori, non si erano mai verificati;
riportava degli stralci delle relazioni delle investigazioni private volte a contestare e respingere la richiesta di addebito. Sotto il profilo della genitorialità, sottolineava la disfunzionalità della figura materna dato che all'esito della valutazione clinica era emersa una organizzazione strutturale immatura. Parte ricorrente replicava insistendo affinché fossero riconosciuti i comportamenti lesivi posti in essere da parte di e chiedendo di disporre un contributo al mantenimento idoneo a garantire un CP_1 ottimale sostentamento materiale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. La domanda di separazione è fondata. Dagli atti è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi, già venuta meno al tempo dell'udienza di comparizione dinanzi al Presidente f.f..
Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, la convivenza (in termini cfr. Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183). Orbene, nel caso di specie è emerso, sulla base delle circostanze come riferite ed evidenziate dai coniugi nel ricorso congiunto depositato, che la convivenza matrimoniale è divenuta intollerabile e improseguibile.
Va, dunque, pronunciata la separazione personale. II. Le domande di addebito della separazione formulate rispettivamente da entrambe le parti non meritano di essere accolte. Si osserva che entrambe le parti descrivono gravi condotte poste in essere rispettivamente dall'altro coniuge e dalle quali sarebbe derivata la frattura del consorzio coniugale;
in particolare, i coniugi hanno lamentato atteggiamenti contrari ai doveri di fedeltà e di assistenza morale e spirituale.
Tuttavia, dall'analisi degli asseriti fatti accaduti non è dato stabilire quale sia stato l'evento scatenante e determinante il venir meno dell'affectio coniugalis, né è possibile stabilire a quale dei due coniugi sia imputabile il primo comportamento contrario ai doveri matrimoniali desumendosi, anche dall'audizione dei testi, reciproche condotte ostili. Dall'analisi dei fatti di causa si evince, infatti, che entrambi i coniugi hanno dato luogo a situazioni conflittuali l'uno nei confronti dell'altro, tanto da rendere, alla fine, intollerabile la convivenza, e non potendosi neppure decretare quale dei due coniugi abbia per prima subito la condotta contraria ai doveri coniugali dell'altro.
Ulteriori elementi a riprova di quanto sopra si deducono dall'escussione dei testi che ha avuto luogo all'udienza del 20.02.2023.
investigatore privato ingaggiato da al fine di verificare l'infedeltà Persona_4 Controparte_1 della moglie, ha confermato quanto riportato nella sua relazione investigativa, circa una presunta relazione extraconiugale di . Pt_1
, interrogato in merito all'episodio ove avrebbe percosso la moglie durante Persona_5 CP_1 una vacanza, ha riferito di aver sentito gridare la e di aver percepito il suo stato di agitazione, ma Pt_1 ha dichiarato di non aver mai effettivamente visto il resistente percuotere la ricorrente. Altresì, il teste ha riferito che all'epoca aveva subito negato di aver, in quel frangente, colpito la moglie. CP_1
Con riferimento alla questione dei passaporti dei figli minori, il teste ha riferito di averli presi in consegna dal padre per consegnarli così alla madre.
Dalla disamina delle dichiarazioni testimoniali, si deduce che non vi sono elementi tali da garantire buoni margini di attendibilità alle ricostruzioni proposte dalle parti nel corso del giudizio, posto che le stesse non sono state esattamente confermate dai testi.
La crisi coniugale è certamente insorta, ma nessun elemento probatorio acquisito ha potuto determinarne con certezza l'origine e l'attribuibilità.
Pertanto, ritiene il Collegio di dover rigettare le richieste formulate in tal senso. III. Con riferimento alla modalità di affidamento dei figli minori, ritiene il Collegio di doverla, allo stato, confermare all'Ente per un periodo di ventiquattro mesi a far data dall'emissione del presente provvedimento.
Primariamente, rileva che entrambi i genitori hanno richiesto, a tutela del preminente interesse dei figli e del loro benessere psico-fisico, tale modalità di affidamento e il Collegio ritiene sussistenti i presupposti per accordarla. Invero, dalla relazione peritale depositata in data 01.05.2021 dal CTU Dott.ssa Valentina Ruschetta è emersa una dinamica genitoriale altamente conflittuale e soprattutto assai condizionata dal fallimento della coppia, tanto da rendere di fatto impossibile il confronto tra il padre e la madre. Tutto ciò, naturalmente, si ripercuote in maniera negativa sulle esigenze dei minori, precludendo di giungere a soluzioni condivise nell'interesse degli stessi, anche in relazione alle decisioni più basilari. Tali criticità si sono perpetrate e reiterate nel tempo e durante tutto il corso della causa nonostante gli interventi e gli strumenti di supporto predisposti e adottati a tutela dell'interesse dei minori e a supporto della genitorialità, quali, ad esempio, l'ADM.
Difatti, i servizi sociali presso il Comune di Monza, con relazione depositata in data 14.02.2024, hanno evidenziato un conflitto di coppia così persistente e attivo da precludere un progetto di cogenitorialità; inoltre, è stato osservato che il percorso di coordinamento genitoriale necessita ancora di tempo al fine di costruire e consolidare le capacità genitoriali, dovendo peraltro tale metodo essere corroborato da un percorso psicologico individuale e genitoriale che aiuti entrambi i genitori ad elaborare le fatiche personali, anche per abbandonare le posizioni rivendicative rispetto alla relazione di coppia. Dunque, sia la CTU sia le relazioni dei Servizi hanno concluso suggerendo la conferma della modalità di affido dei minori all'Ente, con avallo peraltro da parte dei genitori che hanno mostrato consapevolezza nella necessità di mantenere attivi gli strumenti di tutela nel preminente interesse dei minori. IV. Date tali risultanze, e considerata anche in questo caso la concorde volontà espressa dalle parti in sede di precisazioni delle conclusioni, si ritiene di dover disporre il collocamento prevalente di Per_2
e presso l'abitazione materna, dato che vivono con la madre a far data dalla separazione dei Per_1 genitori e che tale soluzione appare in armonia con gli interessi dei medesimi, non essendo emersi elementi indicativi di un pregiudizio per i minori in relazione al loro collocamento prevalente presso la ricorrente ed avendo la CTU e i Servizi Sociali prospettato confacente tale modalità.
V. Alla luce di ciò, si dispone l'assegnazione della casa coniugale, unitamente a tutti gli arredi, a favore di
, la quale vi continuerà a vivere con i figli minori e fintantoché questi non Parte_1 avranno raggiunto la piena indipendenza economica, come peraltro richiesto da entrambe le parti;
ha certamente già asportato i propri beni e/o effetti strettamente personali Controparte_1 custoditi in essa;
in ogni caso, laddove residuassero beni personali da asportare concede ad la CP_1 facoltà di prelevarli, previo accordo con rispetto e tempi e modalità. Pt_1
VI. In relazione al diritto-dovere di visita per il genitore non collocatario, vista la richiesta formulata dalle parti, si ritiene di dover confermare le modalità pattuite in via condivisa dalle parti all'udienza del 22.02.2024, dato che tale calendario di incontri risulta confacente al preminente interesse dei minori ed essendo idoneo a garantire comunque il diritto alla bigenitorialità. Per l'effetto, dispone che il padre potrà vedere e tenere con sé e a week-end alternati Per_2 Per_1 con prelevamento degli stessi presso il domicilio materno alle ore 19 del venerdì e riaccompagno diretto a scuola il successivo lunedì mattina;
tutti i mercoledì, con prelevamento presso l'abitazione materna alle ore 19/19.30 e riaccompagno diretto a scuola il successivo giovedì mattina;
durante il periodo estivo: tre settimane anche non consecutive previ accordi da raggiungersi entro il 30.04 di ogni anno;
periodo di Pasqua ad anni alterni tenuto conto che chi non beneficia del periodo pasquale terrà con sé i figli in occasione dei ponti del 25 aprile e del 1° maggio ad anni alterni;
i restati ponti alternati.
Il periodo natalizio diviso al 50% con alternanza dei periodi con il giorno del 31.12 come giorno di passaggio dei minori;
Ordina ai servizi sociali di monitorare l'andamento degli incontri e concede facoltà di valutare il progressivo ampiamento dei diritti di visita paterni con l'inserimento di eventuali pernotti aggiuntivi sulla base dell'andamento del progetto e delle condizioni psico-evolutive dei minori ordinando, altresì, che l'Ente comunichi all'A.G. competente, tempestivamente e senza indugio, eventuali situazioni di pericolo e di pregiudizio per i minori.
VII. Visto il perdurare delle criticità genitoriali, dispone la prosecuzione degli interventi a supporto della genitorialità e invita entrambe le parti a intraprendere un percorso psicologico individuale. VIII. Con riferimento alle questioni di natura economica, il Collegio osserva quanto di seguito.
sino all'anno 2021 ha prestato attività lavorativa presso una società avente sede Controparte_1 lavorativa in Arabia Saudita con una retribuzione netta annua pari a circa Euro 38.000,00; infatti, dalla dichiarazione dei redditi relativa all'anno di imposta 2019 risultava un reddito annuo lordo pari ad Euro 59.322,00. A far data dal mese di febbraio 2021, il resistente ha fatto rientro in Italia per intraprendere attività lavorativa alle dipendenze della società “Metroblu” con una retribuzione netta mensile pari a circa Euro
3.300,00, oltre ad alcuni benefits, quali l'auto aziendale e l'appartamento in cui vive, sottoposti però a tassazione.
Ha dichiarato di sopportare il costo di due mutui;
uno acceso per l'acquisto di un bilocale di cui è proprietario esclusivo, e che è stato assegnato alla ricorrente ove vi vive con figli, con una rata mensile di Euro 494,46 avente scadenza il 01.20.2030, e un altro, acceso per l'acquisto di un monolocale in comproprietà al 50% con la ricorrente, con una rata mensile pari ad Euro 293,49 e avente scadenza il 01.04.2035 e dallo stesso interamente pagata.
Il resistente all'udienza del 22.02.2024 ha dichiarato di vivere a Muggiò in una abitazione messagli a disposizione dalla società datrice di lavoro a titolo di benefit.
Dalle ultime produzioni documentali reddituali richieste dal Giudice e depositate in data 02.09.2024, è emerso un reddito annuo lordo pari ad Euro 73.389,69 (Cfr. doc. n.67 - Cud 2024) che, al netto delle imposte e suddiviso per dodici mensilità, riscontra quanto dichiarato dal resistente determinando retribuzioni nette mensili che si attestano ad un importo medio pari ad Euro 3.000,00/3.500,00 euro mensili, su dodici mensilità (Cfr. doc. 68-69).
ha dichiarato di non aver mai prestato alcun tipo di attività lavorativa e di Parte_1 essere stata impossibilitata, durante il corso del giudizio, a cercare un'occupazione a causa di un problema burocratico che le avrebbe impedito il rinnovo del permesso di soggiorno. Dall'esame dell'estratto conto depositato in data 04.09.2024, le uniche entrate sono derivate dall'assegno per il contributo al mantenimento corrisposto dal resistente;
nessuna certificazione economica è stata prodotta.
Il Collegio reputa esaustiva la documentazione prodotta dalle parti rispetto alla ricostruzione delle rispettive capacità economico-patrimoniali. Dato atto delle rispettive condizioni economiche delle parti, e considerato che Controparte_1 contribuisce indirettamente al mantenimento dei figli sopportando integralmente l'onere del mutuo per la casa familiare che risulta assegnata alla ricorrente, il Collegio ritiene di dover determinare in Euro 900,00 mensili l'importo che il padre dovrà versare alla madre a titolo di contributo al mantenimento di Per_2
e , oltre al 70% delle spese straordinarie di cui al protocollo in uso presso il Tribunale di Monza. Per_1
Tale somma dovrà essere corrisposta entro il giorno 10 di ogni mese, per 12 mensilità all'anno, e sarà rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT.
La decorrenza del nuovo importo dell'assegno di mantenimento dei figli viene determinato nel mese successivo al deposito della presente sentenza.
IX. Rilevato che i figli minori risultano collocati prevalentemente presso l'abitazione materna, e considerato che risulta essere il genitore maggiormente onerato nel far fronte alle Parte_1 esigenze primarie dei figli, dispone che l'A.U. erogato dall' sia assegnato in via integrale, diretta ed CP_3 esclusiva alla ricorrente. X. Rigetta le istanze istruttorie e i capitoli di prova e per testi formulati da parte ricorrente in quanto irrilevanti ai fini del giudizio, considerato che l'istruttoria eseguita nel corso del giudizio e la documentazione già prodotta dalle parti sono sufficienti a determinare la decisione da parte del Collegio, rilevato, altresì, che eventuale ulteriore attività probatoria non potrebbe orientare la decisione in altro senso.
XI. In tema di spese di lite, si osserva che le parti hanno rassegnato le medesime conclusioni in punto di affidamento e collocamento dei figli minori;
sulle altre questioni le parti risultano reciprocamente soccombenti, sia in punto di addebito della separazione, non riconosciuto in capo a nessuno dei due coniugi, sia in punto di assegno per il contributo al mantenimento dei figli, non essendo stata recepita la richiesta di alcuna delle parti.
Per queste ragioni, dichiara la compensazione delle spese di lite e dispone che la ricorrente corrisponda il 50% delle spese di CTU al resistente, giacché nelle more di giudizio tali oneri erano stati sopportati in via esclusiva dal medesimo.
P.Q.M.
Il Tribunale, nel contraddittorio tra le parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di , con ricorso Parte_1 Controparte_1 depositato in data 19/02/2020, così provvede:
I. Pronuncia la separazione di e Parte_1 CP_1
che hanno celebrato matrimonio con rito civile in Monza (MB) il giorno 01.06.2013
[...]
(trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune al n.69, parte I, anno 2013); II. Manda la Cancelleria di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di Monza (MB) al suo passaggio in giudicato per le annotazioni di legge;
III. Rigetta le richieste di addebito della separazione formulate da entrambe le parti;
IV. Dispone l'affido dei figli minori e al Comune di Monza, per un periodo di Per_2 Per_1 ventiquattro mesi a far data dall'emissione del presente provvedimento, demandando all'Ente, in caso di disaccordo fra i genitori, di assumere le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, sportive e ricreative, con residenza anagrafica e dimora presso la madre, nonché la regolamentazione del diritto di visita paterno, secondo un calendario che garantisca agli incontri continuità e regolarità nel preminente interesse dei minori e tenuto conto delle esigenze scolastiche ed extrascolastiche dei medesimi.
Dispone che l'ente affidatario mantenga in essere tutti i sostegni già in essere, (ADM, percorso di sostegno alla genitorialità) e verifichi la presa in carico psicologica individuale dei genitori.
Ordina all'Ente di segnalare all'A.G. competente, tempestivamente e senza indugio, eventuali situazioni di pericolo e di pregiudizio per i minori, o comunque circostanze contrarie al loro preminente interesse.
Dispone che l'ente affidatario comunichi entro 15 giorni dal deposito della presente sentenza al Tribunale e ai genitori il nominativo del responsabile del procedimento.
V. Dispone che i minori siano collocati in via prevalente presso l'abitazione materna;
VI. Assegna la casa familiare a , unitamente a tutti gli arredi, la quale vi Parte_1 continuerà a vivere insieme ai figli minori e finché questi non avranno conseguito l'indipendenza economica, con facoltà per di poter da essa asportare propri beni/effetti Controparte_1 strettamente personali. VII. potrà vedere e tenere con sé e secondo il calendario Controparte_1 Per_2 Per_1 congiuntamente concordato tra le parti all'udienza del 22.02.2024 e di cui in parte motiva, qui da intendersi integralmente riportato e trascritto. I Servizi Sociali incaricati saranno comunque onerati di verificare l'andamento e la regolarità degli incontri e avranno facoltà di apportare modifiche al calendario delle visite qualora se ne ravvisasse la necessità a tutela dei minori. VIII. Invita le parti a proseguire i percorsi e gli interventi a supporto della genitorialità e, altresì, invita i genitori a intraprendere dei percorsi psicologici individuali;
IX. Dispone che versi a entro il giorno 10 di ogni Controparte_1 Parte_1 mese, un assegno di mantenimento per i figli e nella misura di Euro 900,00 mensili Per_2 Per_1
(Euro 450,00 per ciascun figlio) per 12 mensilità all'anno. Sono comprese in tale somma le spese per vitto, abbigliamento e mensa scolastica, abbonamenti e spese di trasporto relative alla frequenza scolastica;
farmaci da banco;
contributi alle spese di abitazione;
cancelleria e materiale didattico per la scuola successivi al corredo di inizio anno;
eventuali oneri per tempo prolungato, pre-scuola o doposcuola. Detta somma verrà annualmente rivalutata, secondo indici Istat-costo della vita per famiglie di operai e impiegati a far tempo dal mese di dicembre 2025 e con riferimento al mese di dicembre 2024.
Pone, inoltre, a carico di il settanta per cento (70%) delle spese mediche, Controparte_1 scolastiche e sportive dei figli da concordarsi previamente tra i genitori (salvo che per le spese mediche urgenti e per le spese obbligatorie per la scuola pubblica), da versarsi a presentazione dei documenti giustificativi. Potranno essere erogate senza necessità di preventivo accordo le seguenti spese mediche: ticket per farmaci richiedenti prescrizione medica (escluso farmaci da banco), esami diagnostici non invasivi, trattamenti sanitari o visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritti dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche se non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia); spese mediche urgenti;
nonché le seguenti spese di istruzione: iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
frequentazione di centri estivi gestiti da Ente Pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori). Richiederanno il preventivo accordo tutte le restanti spese;
in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti spese mediche: esami diagnostici, trattamenti sanitari o visite specialistiche presso strutture private, salvo urgenze;
cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
interventi chirurgici e accertamenti invasivi, anche se presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
nonché le seguenti altre spese: gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati per corsi di studio successivi a quelli in atto (non è richiesto consenso per i percorsi scolastici già iniziati, in quanto il consenso prestato in origine ha efficacia sino alla conclusione di ciascun ciclo di studi); iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari, nonché di alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione). La richiesta di consenso dovrà pervenire alla controparte, in forma scritta, cartacea o telematica (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), almeno giorni quindici-salvo urgenze- prima del compimento della attività, con indicazione specifica della spesa;
l'altro genitore, con lo stesso mezzo, dovrà far pervenire il proprio eventuale dissenso motivato entro giorni sette dalla comunicazione;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni. I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza. A tal fine, il genitore che ha anticipato le spese invierà la propria richiesta in forma scritta, cartacea o telematica, con i relativi documenti giustificativi -anche per le spese erogabili senza preventivo accordo- almeno quindici giorni prima della scadenza prevista per il mantenimento ordinario;
in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo. Le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al mantenimento ordinario del mese successivo. In caso di spese superiori a euro 500, ciascuno dei genitori dovrà anticipare -e quindi versare prima dell'erogazione- i relativi costi per la quota di propria spettanza.
La decorrenza del nuovo importo dell'assegno di mantenimento dei figli viene determinato nel mese successivo al deposito della presente sentenza.
X. Dispone che l'A.U. erogato dall' sia percepito in via diretta e integrale da CP_3 Parte_1
.
[...]
XI. Rigetta le istanze istruttorie per le ragioni di cui in parte motiva. XII. Dichiara compensate le spese del giudizio e pone a carico delle parti, nella misura del 50% ciascuna, le spese relative alla CTU, con obbligo di refusione a favore della parte anticipataria.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio del 2 gennaio 2025 Si comunichi alle parti e ai Servizi Sociali presso il Comune di Monza.
Il Presidente Dott.ssa Laura Gaggiotti
Il Giudice est. Dott.ssa Ethel Matilde Ancona
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA Sezione Quarta Civile
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg.ri magistrati:
Dott.ssa Laura GAGGIOTTI Presidente Dott.ssa Caterina CANIATO Giudice
Dott.ssa Ethel Matilde ANCONA Giudice rel. Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al R.G.N. 1695 /2020, promossa con ricorso depositato in data 19/02/2020 Da
, nata in [...] in data [...] (C.F.: Parte_1
), rappresentata e difesa dagli Avvocati DORENTI PAOLA ELETTRA e C.F._1
ROSATI ANNABELLA GAIA ed elettivamente domiciliata in Monza, Largo Esterle n.4, giusta procura alle liti in atti;
- RICORRENTE -
contro
, nato a [...] in data [...] (C.F.: Controparte_1
), rappresentato e difeso dagli Avvocati BIAGIONI GENZIANA e C.F._2
MASSIRONI MARCO, ed elettivamente domiciliato in Monza, C.so Milano n.23, giusta procura alle liti in atti;
-RESISTENTE -
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica
OGGETTO: separazione giudiziale Causa trattenuta in decisione all'udienza in data 19.09.2024 sulle seguenti conclusioni
Per parte ricorrente (come da foglio di pc depositato in data 19.09.2024) Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria deduzione ed eccezione, così giudicare:
Dato atto che in spregio all'ordinanza 4.6.24 Orlando ha omesso di depositare la busta paga relativa al mese di Giugno 2024; che non è possibile accertare la veridicità del modello 730 (redditi 2023) presentato in quanto mancano gli estremi di presentazione telematica all'Agenzia dell'Entrate; che non è possibile accertare la veridicità del modello certificazione unica (CU 2024) in quanto mancano gli estremi di presentazione telematica all'Agenzia dell'Entrate (termine scaduto al 18/03/2024); In via preliminare ordinare ad il deposito della documentazione mancante;
CP_1
Sempre in via preliminare rimettere la causa sul ruolo per provvedere all'escussione della teste sui capitoli di prova come già ammessi con ordinanza 8 maggio 2022 Nel merito
1. Dichiarare la separazione personale dei coniugi, con addebito al marito per i comportamenti violenti e minacciosi tenuti in costanza di matrimonio;
2. assegnare la casa coniugale alla moglie che la abiterà unitamente ai figli;
3. mantenere l'affido dei minori ed all'ente per un ulteriore periodo di 24 mesi con Per_1 Per_2 collocamento presso la madre e facoltà per il padre di frequentarli secondo l'accordo intercorso fra le parti all'udienza del 22 febbraio 2024 e precisamente: a week-end alternati con prelevamento degli stessi presso il domicilio materno alle ore 19 del venerdì e riaccompagno diretto a scuola il successivo lunedì mattina;
tutti i mercoledì, con prelevamento presso l'abitazione materna alle ore 19/19.30 e riaccompagno diretto a scuola il successivo giovedì mattina;
durante il periodo estivo: tre settimane anche non consecutive previ accordi da raggiungersi entro il 30.04 di ogni anno;
periodo di Pasqua ad anni alterni tenuto conto che chi non beneficia del periodo pasquale terrà con sé i figli in occasione dei ponti del 25 aprile e del 1° maggio ad anni alterni;
i restati ponti alternati: Il periodo natalizio diviso al 50% con alternanza dei periodi con il giorno del 31.12 come giorno di passaggio dei minori;
4. Dando atto che solo dopo ben quattro anni di istruttoria è stato possibile avere un quadro delle disponibilità economiche del marito, compresi benefit quali auto, scheda carburante (anche per uso privato), assicurazione sanitaria ed uso di appartamento a carico del datore di lavoro, stabilire in € 2.500,00 mensili il contributo al mantenimento dei figli, oltre al 80% delle spese straordinarie come da protocollo del Tribunale di Monza, fatta eccezione per le spese mediche dei minori che saranno coperte dalla polizza sanitaria del padre e che verranno corrisposte al 100% dal medesimo;
Con rifusione delle spese del presente giudizio, confermando i costi di CTU a carico del resistente. Per parte resistente (come da foglio di pc depositato in data 18.09.2024) Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria deduzione ed eccezione, così giudicare:
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: respinta ogn'altra domanda e/o richiesta ex adverso, pronunciarsi la separazione personale dei coniugi e , Controparte_1 Parte_1 con addebito di responsabilità a carico di quest'ultima;
- mantenere l'affido dei minori all'Ente (Comune di Monza) per almeno 24 mesi con collocamento presso la madre ed ampio diritto di visita per il padre che li terrà con sé secondo il calendario così come precisato congiuntamente all'udienza del 22/02/2024 avanti la dr.ssa E.Ancona e nella specie, i minori staranno con il padre: ' a week-end alternati con prelevamento degli stessi presso il domicilio materno alle ore 19 del venerdì e riaccompagno diretto a scuola il successivo lunedì mattina;
tutti i mercoledì, con prelevamento presso l'abitazione materna alle ore 19/19.30 e riaccompagno diretto a scuola il successivo giovedì mattina;
durante il periodo estivo: tre settimane anche non consecutive previ accordi da raggiungersi entro il 30.04 di ogni anno;
periodo di Pasqua ad anni alterni tenuto conto che chi non beneficia del periodo pasquale terrà con sé i figli in occasione dei ponti del 25 aprile e del 1° maggio ad anni alterni;
i restati ponti alternati: Il periodo natalizio diviso al 50% con alternanza dei periodi con il giorno del 31.12 come giorno di passaggio dei minori;
- confermare la prosecuzione del percorso CO.GE avanti il dr. Luca Villa, per tutta la durata dell'affidamento dei minori all'Ente, i cui costi continueranno ad essere divisi al 50% tra i genitori;
- disporsi che il padre contribuisca al mantenimento di ed , con il versamento della Per_1 Per_2 somma complessiva di €700,00 mensili, rivalutabili annualmente ex lege secondo gli indici ISTAT, a mezzo bonifico bancario su conto corrente intestato alla IG , entro il 10 di ogni mese e, Parte_1 nella misura del 50% al pagamento di tutte le spese extra-ordinarie, che si rendano necessarie per i minori previo accordo tra i genitori, secondo quanto previsto e statuito dalle linee guida del Tribunale di Monza, tenuto conto della situazione reddituale ampiamente documentata dal OR , della capacità CP_1 reddituale della IG ormai abilitata alla professione di estetista anche in Italia e dell'ampio Pt_1 numero di giorni/mesi di tenuta presso di sé dei figli da parte del padre. I genitori provvederanno direttamente pro quota al pagamento dei costi di cui sopra, ovvero rimborseranno le somme eventualmente anticipate, entro il 10 di ogni mese;
-spese di lite rifuse, ivi compresi i costi di CTU (posti in corso di giudizio provvisoriamente integralmente a carico del OR ). Controparte_1
**** Con ricorso depositato in data 19.02.2020, ricorreva nei confronti di Persona_3
al fine di sentire pronunciare sentenza di separazione personale con addebito. Controparte_1
Esponeva che dal loro matrimonio, contratto con rito civile in Monza in data 01.06.2013, erano nati i figli gemelli e (07.05.2016); che la relazione, sin dall'inizio, era stata penalizzata dagli Per_2 Per_1 svariati trasferimenti dovuti all'attività lavorativa del resistente, oltre che dagli atteggiamenti lesivi e violenti perpetrati da quest'ultimo ai danni della moglie. Dava atto che le floride condizioni economiche del marito si contrapponevano al suo stato di difficoltà, considerato il suo stato di disoccupazione e non avendo potuto godere degli aiuti e del supporto necessari per la sussistenza dei figli minori. Considerata dunque globalmente la condotta del convenuto, contraria a qualsivoglia dovere coniugale, sia sul versante della solidarietà morale che di quello materiale, chiedeva pronunciarsi l'addebito a suo carico.
Con comparsa di risposta depositata in data 21.10.2020 si costituiva in giudizio , il Controparte_1 quale contestava tutto quanto ex adverso dedotto e chiedeva l'integrale rigetto delle domande attoree.
Affermava di non aver mai usato violenza nei confronti della moglie e di essersi sempre impegnato per garantire al meglio il sostentamento di e . Argomentava che la separazione era da Per_2 Per_1 addebitarsi esclusivamente a carico della ricorrente, in quanto determinata da una relazione extraconiugale della moglie.
Inoltre, si opponeva alle ricostruzioni attoree relativamente alle condizioni economiche di entrambi.
Il Presidente ff., a scioglimento della riserva assunta all'esito dell'udienza del 03.11.2020, autorizzava i coniugi a vivere separati e, disposti i provvedimenti provvisori e urgenti, ordinava una CTU relativamente alle capacità genitoriali. Dalla relazione peritale, depositata in data 01.05.2021 dalla Dott.ssa Valentina Ruschetta, emergeva una dinamica genitoriale fortemente interferita da aspetti emotivi riguardanti la relazione di coppia ed il fallimento della stessa, tanto da condizionare negativamente l'esercizio della bigenitorialità e tale da rendere impossibile il conseguimento di soluzioni concordate e di scelte condivise nell'interesse e a tutela dei minori.
Per queste ragioni, il CTU proponeva disporsi l'affidamento dei minori all'Ente con collocamento prevalente presso la madre e visite del padre dettagliatamente regolate.
Il Giudice recepiva e rendeva esecutive tali indicazioni con ordinanza del 19.07.2021 affidando i minori ai servizi sociali presso il Comune di Monza;
contestualmente, concedeva alle parti i chiesti termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c.
All'udienza del 10.02.2022 le parti chiedevano l'ammissione dei mezzi istruttori formulati e articolati nelle predette memorie, ritualmente depositate, e con ordinanza pronunciata in data 27.05.2022 il Giudice disponeva sul punto, ammettendo alcuni dei capitoli di prova per teste proposti dalle parti. All'udienza del 20.02.2023, pertanto, si procedeva all'escussione dei testi.
Con ordinanza del 17.01.2024 il subentrato Giudice revocava l'ammissione dell'ultimo teste di parte ricorrente, disponeva produzione documentale reddituale per le parti e demandava i servizi sociali di proseguire con gli accertamenti sul nucleo familiare e di depositare la relativa relazione entro i termini indicati. Parte resistente con memoria depositata in data 13.02.2024 produceva in giudizio la documentazione economica così come richiesta dal Giudice. All'udienza del 22.02.2024 le parti addivenivano a dei parziali accordi congiunti recepiti così dal Tribunale;
con relazione depositata in data 07.03.2024, i servizi sociali rappresentavano che le criticità del nucleo non erano migliorate e anticipavano gli esiti negativi dell'ADM da poco instauratosi. Nelle more, le parti ottemperavano alle produzioni documentali così come richieste dal Giudice. All'udienza del 04.06.2024, sentite le parti e preso atto del permanere della conflittualità dei coniugi soprattutto in tema di questioni economiche, il Giudice fissava termine ex art. 127 ter c.p.c. per la precisazione delle conclusioni, disponendo contestualmente che integrasse la documentazione CP_1 patrimoniale nei termini indicati nel provvedimento;
il resistente ottemperava con deposito in data 02.09.2024.
I depositi dei rispettivi fogli di pc pervenivano entro i termini stabiliti.
Con decreto emesso in data 08.11.2024, il Giudice concedeva in forma ridotta i termini di cui all'art. 190 c.p.c. e rimetteva la causa al Collegio per la decisione all'esito del deposito delle memorie e del decorso dei predetti termini. In data 27.11.2024 le parti depositavano le rispettive comparse conclusionali. riepilogava lo svolgimento del processo focalizzando in particolar modo Controparte_2
l'attenzione sulle risultanze istruttorie della causa. Invero, ribadiva gli esiti della CTU, della relazione della
GdF e delle investigazioni private.
Relativamente alla avversaria richiesta di addebito della separazione, confutava quanto dedotto da Pt_1 rappresentando che le ragioni della crisi coniugale fossero imputabili unicamente alle condotte infedeli e sleali della stessa.
eccepiva l'inattendibilità della ricostruzione dei fatti operata dalla controparte;
Parte_1 insisteva sulla richiesta di addebito della separazione nei confronti del marito considerate le violenze dalla medesima subita durante il corso del matrimonio;
in punto economico, rappresentava la disparità reddituale rispetto al marito e per l'effetto insisteva sulla determinazione di un adeguato assegno per il contributo al mantenimento dei figli, eccependo in ogni caso la non assoluta attendibilità della documentazione economica prodotta da . CP_1
In data 18.12.2024 le parti depositavano le rispettive comparse conclusionali di replica.
contestava quanto rappresentato da parte attrice, specificando che i fatti così come Controparte_1 descritti e narrati, in particolar modo quelli relativi ai documenti dei figli minori, non si erano mai verificati;
riportava degli stralci delle relazioni delle investigazioni private volte a contestare e respingere la richiesta di addebito. Sotto il profilo della genitorialità, sottolineava la disfunzionalità della figura materna dato che all'esito della valutazione clinica era emersa una organizzazione strutturale immatura. Parte ricorrente replicava insistendo affinché fossero riconosciuti i comportamenti lesivi posti in essere da parte di e chiedendo di disporre un contributo al mantenimento idoneo a garantire un CP_1 ottimale sostentamento materiale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. La domanda di separazione è fondata. Dagli atti è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi, già venuta meno al tempo dell'udienza di comparizione dinanzi al Presidente f.f..
Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, la convivenza (in termini cfr. Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183). Orbene, nel caso di specie è emerso, sulla base delle circostanze come riferite ed evidenziate dai coniugi nel ricorso congiunto depositato, che la convivenza matrimoniale è divenuta intollerabile e improseguibile.
Va, dunque, pronunciata la separazione personale. II. Le domande di addebito della separazione formulate rispettivamente da entrambe le parti non meritano di essere accolte. Si osserva che entrambe le parti descrivono gravi condotte poste in essere rispettivamente dall'altro coniuge e dalle quali sarebbe derivata la frattura del consorzio coniugale;
in particolare, i coniugi hanno lamentato atteggiamenti contrari ai doveri di fedeltà e di assistenza morale e spirituale.
Tuttavia, dall'analisi degli asseriti fatti accaduti non è dato stabilire quale sia stato l'evento scatenante e determinante il venir meno dell'affectio coniugalis, né è possibile stabilire a quale dei due coniugi sia imputabile il primo comportamento contrario ai doveri matrimoniali desumendosi, anche dall'audizione dei testi, reciproche condotte ostili. Dall'analisi dei fatti di causa si evince, infatti, che entrambi i coniugi hanno dato luogo a situazioni conflittuali l'uno nei confronti dell'altro, tanto da rendere, alla fine, intollerabile la convivenza, e non potendosi neppure decretare quale dei due coniugi abbia per prima subito la condotta contraria ai doveri coniugali dell'altro.
Ulteriori elementi a riprova di quanto sopra si deducono dall'escussione dei testi che ha avuto luogo all'udienza del 20.02.2023.
investigatore privato ingaggiato da al fine di verificare l'infedeltà Persona_4 Controparte_1 della moglie, ha confermato quanto riportato nella sua relazione investigativa, circa una presunta relazione extraconiugale di . Pt_1
, interrogato in merito all'episodio ove avrebbe percosso la moglie durante Persona_5 CP_1 una vacanza, ha riferito di aver sentito gridare la e di aver percepito il suo stato di agitazione, ma Pt_1 ha dichiarato di non aver mai effettivamente visto il resistente percuotere la ricorrente. Altresì, il teste ha riferito che all'epoca aveva subito negato di aver, in quel frangente, colpito la moglie. CP_1
Con riferimento alla questione dei passaporti dei figli minori, il teste ha riferito di averli presi in consegna dal padre per consegnarli così alla madre.
Dalla disamina delle dichiarazioni testimoniali, si deduce che non vi sono elementi tali da garantire buoni margini di attendibilità alle ricostruzioni proposte dalle parti nel corso del giudizio, posto che le stesse non sono state esattamente confermate dai testi.
La crisi coniugale è certamente insorta, ma nessun elemento probatorio acquisito ha potuto determinarne con certezza l'origine e l'attribuibilità.
Pertanto, ritiene il Collegio di dover rigettare le richieste formulate in tal senso. III. Con riferimento alla modalità di affidamento dei figli minori, ritiene il Collegio di doverla, allo stato, confermare all'Ente per un periodo di ventiquattro mesi a far data dall'emissione del presente provvedimento.
Primariamente, rileva che entrambi i genitori hanno richiesto, a tutela del preminente interesse dei figli e del loro benessere psico-fisico, tale modalità di affidamento e il Collegio ritiene sussistenti i presupposti per accordarla. Invero, dalla relazione peritale depositata in data 01.05.2021 dal CTU Dott.ssa Valentina Ruschetta è emersa una dinamica genitoriale altamente conflittuale e soprattutto assai condizionata dal fallimento della coppia, tanto da rendere di fatto impossibile il confronto tra il padre e la madre. Tutto ciò, naturalmente, si ripercuote in maniera negativa sulle esigenze dei minori, precludendo di giungere a soluzioni condivise nell'interesse degli stessi, anche in relazione alle decisioni più basilari. Tali criticità si sono perpetrate e reiterate nel tempo e durante tutto il corso della causa nonostante gli interventi e gli strumenti di supporto predisposti e adottati a tutela dell'interesse dei minori e a supporto della genitorialità, quali, ad esempio, l'ADM.
Difatti, i servizi sociali presso il Comune di Monza, con relazione depositata in data 14.02.2024, hanno evidenziato un conflitto di coppia così persistente e attivo da precludere un progetto di cogenitorialità; inoltre, è stato osservato che il percorso di coordinamento genitoriale necessita ancora di tempo al fine di costruire e consolidare le capacità genitoriali, dovendo peraltro tale metodo essere corroborato da un percorso psicologico individuale e genitoriale che aiuti entrambi i genitori ad elaborare le fatiche personali, anche per abbandonare le posizioni rivendicative rispetto alla relazione di coppia. Dunque, sia la CTU sia le relazioni dei Servizi hanno concluso suggerendo la conferma della modalità di affido dei minori all'Ente, con avallo peraltro da parte dei genitori che hanno mostrato consapevolezza nella necessità di mantenere attivi gli strumenti di tutela nel preminente interesse dei minori. IV. Date tali risultanze, e considerata anche in questo caso la concorde volontà espressa dalle parti in sede di precisazioni delle conclusioni, si ritiene di dover disporre il collocamento prevalente di Per_2
e presso l'abitazione materna, dato che vivono con la madre a far data dalla separazione dei Per_1 genitori e che tale soluzione appare in armonia con gli interessi dei medesimi, non essendo emersi elementi indicativi di un pregiudizio per i minori in relazione al loro collocamento prevalente presso la ricorrente ed avendo la CTU e i Servizi Sociali prospettato confacente tale modalità.
V. Alla luce di ciò, si dispone l'assegnazione della casa coniugale, unitamente a tutti gli arredi, a favore di
, la quale vi continuerà a vivere con i figli minori e fintantoché questi non Parte_1 avranno raggiunto la piena indipendenza economica, come peraltro richiesto da entrambe le parti;
ha certamente già asportato i propri beni e/o effetti strettamente personali Controparte_1 custoditi in essa;
in ogni caso, laddove residuassero beni personali da asportare concede ad la CP_1 facoltà di prelevarli, previo accordo con rispetto e tempi e modalità. Pt_1
VI. In relazione al diritto-dovere di visita per il genitore non collocatario, vista la richiesta formulata dalle parti, si ritiene di dover confermare le modalità pattuite in via condivisa dalle parti all'udienza del 22.02.2024, dato che tale calendario di incontri risulta confacente al preminente interesse dei minori ed essendo idoneo a garantire comunque il diritto alla bigenitorialità. Per l'effetto, dispone che il padre potrà vedere e tenere con sé e a week-end alternati Per_2 Per_1 con prelevamento degli stessi presso il domicilio materno alle ore 19 del venerdì e riaccompagno diretto a scuola il successivo lunedì mattina;
tutti i mercoledì, con prelevamento presso l'abitazione materna alle ore 19/19.30 e riaccompagno diretto a scuola il successivo giovedì mattina;
durante il periodo estivo: tre settimane anche non consecutive previ accordi da raggiungersi entro il 30.04 di ogni anno;
periodo di Pasqua ad anni alterni tenuto conto che chi non beneficia del periodo pasquale terrà con sé i figli in occasione dei ponti del 25 aprile e del 1° maggio ad anni alterni;
i restati ponti alternati.
Il periodo natalizio diviso al 50% con alternanza dei periodi con il giorno del 31.12 come giorno di passaggio dei minori;
Ordina ai servizi sociali di monitorare l'andamento degli incontri e concede facoltà di valutare il progressivo ampiamento dei diritti di visita paterni con l'inserimento di eventuali pernotti aggiuntivi sulla base dell'andamento del progetto e delle condizioni psico-evolutive dei minori ordinando, altresì, che l'Ente comunichi all'A.G. competente, tempestivamente e senza indugio, eventuali situazioni di pericolo e di pregiudizio per i minori.
VII. Visto il perdurare delle criticità genitoriali, dispone la prosecuzione degli interventi a supporto della genitorialità e invita entrambe le parti a intraprendere un percorso psicologico individuale. VIII. Con riferimento alle questioni di natura economica, il Collegio osserva quanto di seguito.
sino all'anno 2021 ha prestato attività lavorativa presso una società avente sede Controparte_1 lavorativa in Arabia Saudita con una retribuzione netta annua pari a circa Euro 38.000,00; infatti, dalla dichiarazione dei redditi relativa all'anno di imposta 2019 risultava un reddito annuo lordo pari ad Euro 59.322,00. A far data dal mese di febbraio 2021, il resistente ha fatto rientro in Italia per intraprendere attività lavorativa alle dipendenze della società “Metroblu” con una retribuzione netta mensile pari a circa Euro
3.300,00, oltre ad alcuni benefits, quali l'auto aziendale e l'appartamento in cui vive, sottoposti però a tassazione.
Ha dichiarato di sopportare il costo di due mutui;
uno acceso per l'acquisto di un bilocale di cui è proprietario esclusivo, e che è stato assegnato alla ricorrente ove vi vive con figli, con una rata mensile di Euro 494,46 avente scadenza il 01.20.2030, e un altro, acceso per l'acquisto di un monolocale in comproprietà al 50% con la ricorrente, con una rata mensile pari ad Euro 293,49 e avente scadenza il 01.04.2035 e dallo stesso interamente pagata.
Il resistente all'udienza del 22.02.2024 ha dichiarato di vivere a Muggiò in una abitazione messagli a disposizione dalla società datrice di lavoro a titolo di benefit.
Dalle ultime produzioni documentali reddituali richieste dal Giudice e depositate in data 02.09.2024, è emerso un reddito annuo lordo pari ad Euro 73.389,69 (Cfr. doc. n.67 - Cud 2024) che, al netto delle imposte e suddiviso per dodici mensilità, riscontra quanto dichiarato dal resistente determinando retribuzioni nette mensili che si attestano ad un importo medio pari ad Euro 3.000,00/3.500,00 euro mensili, su dodici mensilità (Cfr. doc. 68-69).
ha dichiarato di non aver mai prestato alcun tipo di attività lavorativa e di Parte_1 essere stata impossibilitata, durante il corso del giudizio, a cercare un'occupazione a causa di un problema burocratico che le avrebbe impedito il rinnovo del permesso di soggiorno. Dall'esame dell'estratto conto depositato in data 04.09.2024, le uniche entrate sono derivate dall'assegno per il contributo al mantenimento corrisposto dal resistente;
nessuna certificazione economica è stata prodotta.
Il Collegio reputa esaustiva la documentazione prodotta dalle parti rispetto alla ricostruzione delle rispettive capacità economico-patrimoniali. Dato atto delle rispettive condizioni economiche delle parti, e considerato che Controparte_1 contribuisce indirettamente al mantenimento dei figli sopportando integralmente l'onere del mutuo per la casa familiare che risulta assegnata alla ricorrente, il Collegio ritiene di dover determinare in Euro 900,00 mensili l'importo che il padre dovrà versare alla madre a titolo di contributo al mantenimento di Per_2
e , oltre al 70% delle spese straordinarie di cui al protocollo in uso presso il Tribunale di Monza. Per_1
Tale somma dovrà essere corrisposta entro il giorno 10 di ogni mese, per 12 mensilità all'anno, e sarà rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT.
La decorrenza del nuovo importo dell'assegno di mantenimento dei figli viene determinato nel mese successivo al deposito della presente sentenza.
IX. Rilevato che i figli minori risultano collocati prevalentemente presso l'abitazione materna, e considerato che risulta essere il genitore maggiormente onerato nel far fronte alle Parte_1 esigenze primarie dei figli, dispone che l'A.U. erogato dall' sia assegnato in via integrale, diretta ed CP_3 esclusiva alla ricorrente. X. Rigetta le istanze istruttorie e i capitoli di prova e per testi formulati da parte ricorrente in quanto irrilevanti ai fini del giudizio, considerato che l'istruttoria eseguita nel corso del giudizio e la documentazione già prodotta dalle parti sono sufficienti a determinare la decisione da parte del Collegio, rilevato, altresì, che eventuale ulteriore attività probatoria non potrebbe orientare la decisione in altro senso.
XI. In tema di spese di lite, si osserva che le parti hanno rassegnato le medesime conclusioni in punto di affidamento e collocamento dei figli minori;
sulle altre questioni le parti risultano reciprocamente soccombenti, sia in punto di addebito della separazione, non riconosciuto in capo a nessuno dei due coniugi, sia in punto di assegno per il contributo al mantenimento dei figli, non essendo stata recepita la richiesta di alcuna delle parti.
Per queste ragioni, dichiara la compensazione delle spese di lite e dispone che la ricorrente corrisponda il 50% delle spese di CTU al resistente, giacché nelle more di giudizio tali oneri erano stati sopportati in via esclusiva dal medesimo.
P.Q.M.
Il Tribunale, nel contraddittorio tra le parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di , con ricorso Parte_1 Controparte_1 depositato in data 19/02/2020, così provvede:
I. Pronuncia la separazione di e Parte_1 CP_1
che hanno celebrato matrimonio con rito civile in Monza (MB) il giorno 01.06.2013
[...]
(trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune al n.69, parte I, anno 2013); II. Manda la Cancelleria di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di Monza (MB) al suo passaggio in giudicato per le annotazioni di legge;
III. Rigetta le richieste di addebito della separazione formulate da entrambe le parti;
IV. Dispone l'affido dei figli minori e al Comune di Monza, per un periodo di Per_2 Per_1 ventiquattro mesi a far data dall'emissione del presente provvedimento, demandando all'Ente, in caso di disaccordo fra i genitori, di assumere le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, sportive e ricreative, con residenza anagrafica e dimora presso la madre, nonché la regolamentazione del diritto di visita paterno, secondo un calendario che garantisca agli incontri continuità e regolarità nel preminente interesse dei minori e tenuto conto delle esigenze scolastiche ed extrascolastiche dei medesimi.
Dispone che l'ente affidatario mantenga in essere tutti i sostegni già in essere, (ADM, percorso di sostegno alla genitorialità) e verifichi la presa in carico psicologica individuale dei genitori.
Ordina all'Ente di segnalare all'A.G. competente, tempestivamente e senza indugio, eventuali situazioni di pericolo e di pregiudizio per i minori, o comunque circostanze contrarie al loro preminente interesse.
Dispone che l'ente affidatario comunichi entro 15 giorni dal deposito della presente sentenza al Tribunale e ai genitori il nominativo del responsabile del procedimento.
V. Dispone che i minori siano collocati in via prevalente presso l'abitazione materna;
VI. Assegna la casa familiare a , unitamente a tutti gli arredi, la quale vi Parte_1 continuerà a vivere insieme ai figli minori e finché questi non avranno conseguito l'indipendenza economica, con facoltà per di poter da essa asportare propri beni/effetti Controparte_1 strettamente personali. VII. potrà vedere e tenere con sé e secondo il calendario Controparte_1 Per_2 Per_1 congiuntamente concordato tra le parti all'udienza del 22.02.2024 e di cui in parte motiva, qui da intendersi integralmente riportato e trascritto. I Servizi Sociali incaricati saranno comunque onerati di verificare l'andamento e la regolarità degli incontri e avranno facoltà di apportare modifiche al calendario delle visite qualora se ne ravvisasse la necessità a tutela dei minori. VIII. Invita le parti a proseguire i percorsi e gli interventi a supporto della genitorialità e, altresì, invita i genitori a intraprendere dei percorsi psicologici individuali;
IX. Dispone che versi a entro il giorno 10 di ogni Controparte_1 Parte_1 mese, un assegno di mantenimento per i figli e nella misura di Euro 900,00 mensili Per_2 Per_1
(Euro 450,00 per ciascun figlio) per 12 mensilità all'anno. Sono comprese in tale somma le spese per vitto, abbigliamento e mensa scolastica, abbonamenti e spese di trasporto relative alla frequenza scolastica;
farmaci da banco;
contributi alle spese di abitazione;
cancelleria e materiale didattico per la scuola successivi al corredo di inizio anno;
eventuali oneri per tempo prolungato, pre-scuola o doposcuola. Detta somma verrà annualmente rivalutata, secondo indici Istat-costo della vita per famiglie di operai e impiegati a far tempo dal mese di dicembre 2025 e con riferimento al mese di dicembre 2024.
Pone, inoltre, a carico di il settanta per cento (70%) delle spese mediche, Controparte_1 scolastiche e sportive dei figli da concordarsi previamente tra i genitori (salvo che per le spese mediche urgenti e per le spese obbligatorie per la scuola pubblica), da versarsi a presentazione dei documenti giustificativi. Potranno essere erogate senza necessità di preventivo accordo le seguenti spese mediche: ticket per farmaci richiedenti prescrizione medica (escluso farmaci da banco), esami diagnostici non invasivi, trattamenti sanitari o visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritti dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche se non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia); spese mediche urgenti;
nonché le seguenti spese di istruzione: iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
frequentazione di centri estivi gestiti da Ente Pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori). Richiederanno il preventivo accordo tutte le restanti spese;
in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti spese mediche: esami diagnostici, trattamenti sanitari o visite specialistiche presso strutture private, salvo urgenze;
cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
interventi chirurgici e accertamenti invasivi, anche se presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
nonché le seguenti altre spese: gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati per corsi di studio successivi a quelli in atto (non è richiesto consenso per i percorsi scolastici già iniziati, in quanto il consenso prestato in origine ha efficacia sino alla conclusione di ciascun ciclo di studi); iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari, nonché di alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione). La richiesta di consenso dovrà pervenire alla controparte, in forma scritta, cartacea o telematica (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), almeno giorni quindici-salvo urgenze- prima del compimento della attività, con indicazione specifica della spesa;
l'altro genitore, con lo stesso mezzo, dovrà far pervenire il proprio eventuale dissenso motivato entro giorni sette dalla comunicazione;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni. I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza. A tal fine, il genitore che ha anticipato le spese invierà la propria richiesta in forma scritta, cartacea o telematica, con i relativi documenti giustificativi -anche per le spese erogabili senza preventivo accordo- almeno quindici giorni prima della scadenza prevista per il mantenimento ordinario;
in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo. Le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al mantenimento ordinario del mese successivo. In caso di spese superiori a euro 500, ciascuno dei genitori dovrà anticipare -e quindi versare prima dell'erogazione- i relativi costi per la quota di propria spettanza.
La decorrenza del nuovo importo dell'assegno di mantenimento dei figli viene determinato nel mese successivo al deposito della presente sentenza.
X. Dispone che l'A.U. erogato dall' sia percepito in via diretta e integrale da CP_3 Parte_1
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[...]
XI. Rigetta le istanze istruttorie per le ragioni di cui in parte motiva. XII. Dichiara compensate le spese del giudizio e pone a carico delle parti, nella misura del 50% ciascuna, le spese relative alla CTU, con obbligo di refusione a favore della parte anticipataria.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio del 2 gennaio 2025 Si comunichi alle parti e ai Servizi Sociali presso il Comune di Monza.
Il Presidente Dott.ssa Laura Gaggiotti
Il Giudice est. Dott.ssa Ethel Matilde Ancona