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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 28/10/2025, n. 4639 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 4639 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2444/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa Simona
RT ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2444/2023 promossa da:
(C.F. ) in persona del procuratore generale Parte_1 C.F._1
, con il patrocinio degli avv.ti Edoardo e RO Cagno presso il cui Parte_2 studio è elettivamente domiciliato in Torino, corso Duca degli Abruzzi n. 16
ATTORE contro
(C.F. ) con il patrocinio degli avv.ti Controparte_1 C.F._2
OR e RO IN, presso cui è elettivamente domiciliata in Torino, via Casalis
n. 56
CONVENUTA contro
(C.F. con il patrocinio degli avv.ti Cristina Controparte_2 C.F._3
AL e IL NT, presso cui è elettivamente domiciliato in Torino, via Susa n. 31
CONVENUTO contro
(C.F. ) residente in [...] C.F._4
4/A
CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Per l'attore: chiede la liquidazione delle spese in proprio favore.
pagina 1 di 7 Per la convenuta : chiede la compensazione delle spese alla luce Controparte_1 dei principi giurisprudenziali in materia di divisione.
Per il convenuto : chiede la refusione delle spese in proprio favore in Controparte_2 virtù del fatto che lo stesso non è stato destinatario di domande restitutorie.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La presente controversia ha per oggetto la domanda di scioglimento della comunione ereditaria formulata da nei confronti dei suoi fratelli , Parte_1 CP_2 CP_1
e , in relazione alla successione della madre , CP_3 Persona_1 deceduta in Torino il 13.5.2020.
Assieme alla domanda di scioglimento della comunione ereditaria, ha Parte_1 proposto l'ulteriore, connessa domanda di condanna dei convenuti al pagamento di un'indennità di occupazione in forza del godimento esclusivo, da parte dei fratelli, degli immobili in comunione.
Per una sintesi degli atti di causa si rimanda alla sentenza non definitiva emessa in data
24.10.2024, con cui è stata accertata la composizione dell'asse ereditario in comunione e
è stata condannata al pagamento, in favore dell'attore, di Controparte_1 un'indennità di occupazione.
Con ordinanza di rimessione della causa sul ruolo in pari data, è stato predisposto progetto di divisione dei beni immobili (mediante attribuzione dell'intera proprietà a
, quotista di maggioranza), approvato dalle parti e dichiarato Controparte_1 esecutivo all'udienza del 28.1.2025.
Alla stessa udienza le parti hanno trovato un accordo in punto suddivisione degli arredi e suppellettili pure caduti in successione, lo stesso riguardo al saldo del libretto postale di cui era titolare la de cuius. Alla luce degli accordi raggiunti, le parti hanno dichiarato di rinunciare alla domanda di divisione su arredi, suppellettili e libretto postale, pertanto il giudice, accertato che non residuavano altre domande su cui pronunciare sentenza, ha invitato le parti a precisare le conclusioni in punto spese di lite, unica questione ancora da definire.
Le parti hanno quindi precisato le conclusioni come sopra riportate e la causa è stata trattenuta in decisione previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. nella formulazione pro tempore vigente.
*** *** ***
pagina 2 di 7 Come detto, l'oggetto della presente decisione è limitato alla regolazione delle spese di lite, poiché con la sentenza non definitiva sono già state decise tutte le domande diverse dallo scioglimento della comunione ereditaria, la divisione degli immobili è stata attuata con ordinanza 24.10.2024 dichiarata esecutiva in data 28.1.2025 e le parti hanno rinunciato a coltivare in giudizio la divisione dei beni mobili.
Per questo motivo devono considerarsi inammissibili le difese svolte dalle parti (in particolare da ) in comparsa conclusionale riferite alle domande ed Controparte_2 eccezioni già esaminate e decise con la sentenza non definitiva, su cui ormai questo giudice è privo di potestas judicandi.
Per quanto concerne la regolazione delle spese di lite, deve premettersi che nei giudizi di divisione “ordinaria” (cioè non originati da procedura esecutiva) il consolidato orientamento della Corte di Cassazione afferma che le spese della lite vadano poste “a carico della massa”, sincretistica espressione con cui si vuol intendere che ciascun condividente sopporta le spese affrontate nel proprio interesse e partecipa pro quota (in misura corrispondente alla propria quota di titolarità del diritto oggetto di divisione) alle spese comuni, ovvero quelle sostenute per gli atti di causa che servono a condurre il giudizio alla sua fisiologica conclusione (ex plurimis, Cass. 13/05/2015, n. 9813; Cass. 08/10/2013, n.
22903; Cass. 19/10/2009, n. 22122; Cass. 13/02/2006, n. 3083; Cass. 15/05/2002, n.
7059).
Detto criterio di ripartizione delle spese rinviene giustificazione nell'interesse comune di tutti i condividenti - titolari di un'identica situazione di diritto sostanziale - a pervenire alla divisione: tanto legittima la deroga al principio della soccombenza, il quale trova però operatività anche in tale controversia con riguardo alle spese afferenti ad eccessive pretese o inutili resistenze alla divisione, fatta comunque salva la facoltà di disporre la compensazione ex art. 92 cod. proc. civ. (cfr., oltre alle pronunce citate nel capoverso che precede, anche Cass. 03/05/2024, n. 12068; Cass. 24/01/2020, n. 1635).
Nel caso di specie, poiché oltre alla domanda di divisione sono state proposte altre domande ed eccezioni, il criterio delle spese “a carico della massa” deve essere coniugato con una valutazione della soccombenza sulle altre domande ed eccezioni.
E' appena il caso di osservare che la valutazione di soccombenza va fatta rispetto alle domande ed eccezioni che hanno formato oggetto di giudizio, non, come vorrebbe l'attore, rispetto a comportamenti della fase pregiudiziale, che non vi è nemmeno modo di pagina 3 di 7 compiutamente ed obiettivamente accertare e che resterebbero comunque superati dalle domande e difese svolte in giudizio e dalla condotta processuale.
Va rimarcato che i comproprietari degli immobili erano solo e Pt_1 CP_1
per le rispettive quote di ¾ e ¼ e che sui beni mobili le parti, da ultimo, hanno
[...] rinunciato alla domanda di divisione in forza di accordo raggiunto (dei beni mobili va inoltre evidenziato l'esiguo valore).
Solo tra e , dunque, potrà trovare applicazione il criterio Pt_1 Controparte_1 delle spese “a carico della massa”.
Ciò premesso, sono da dividere pro quota tra i due comproprietari in proporzione alle rispettive quote le spese vive necessarie all'introduzione e svolgimento del giudizio di divisione, dunque contributo unificato e marca per l'iscrizione a ruolo (€ 786,00), le spese di trascrizione (€ 673,81 come da fattura del geom. allegata alla comparsa CP_4 conclusionale dell'attore) e le spese di c.t.u. come liquidate con decreto del 26.3.2024, in quanto mezzo istruttorio funzionale alla divisione degli immobili.
Le spese di iscrizione a ruolo e di trascrizione della domanda di divisione sono state anticipare dall'attore, quindi dovrà rimborsarne la quota di 3/4. Controparte_1
Con riguardo ai compensi professionali di avvocato, in assenza di altre domande e di inutili resistenze, andrebbero compensati tra l'attore e secondo la regola Controparte_1 generale che vuole i comunisti sopportare le spese sostenute nel proprio interesse;
tuttavia, come si diceva, poiché nel presente giudizio sono state svolte altre domande, la suddetta regola generale deve contemperarsi con una valutazione della soccombenza.
Ebbene, è risultata soccombente rispetto alla domanda di indennità Controparte_1 di occupazione relativa all'immobile di Torino. Tuttavia, deve essere valorizzato che rispetto a tali domande non vi è stata una reale resistenza in giudizio della convenuta, avendo la stessa subito dichiarato, in comparsa di costituzione, la propria disponibilità a versare al LL un'indennità di occupazione per l'immobile in Torino, sia pure in Pt_1 misura leggermente inferiore a quella riconosciuta con sentenza.
L'attore aveva anche chiesto un'indennità di occupazione per l'immobile in Lesina a carico di tutti i convenuti, ma la domanda è stata respinta, pertanto sotto questo profilo è l'attore ad essere soccombente (pur considerando la condanna di al rimborso pro CP_1 quota del canone percepito nell'estate 2023, stante l'esiguità dell'importo).
Deve poi evidenziarsi che, sebbene la convenuta non abbia pagato Controparte_1
l'indennità di occupazione prima del giudizio, questo è stato comunque necessario per la pagina 4 di 7 divisione, inoltre l'indennità di occupazione è strettamente connessa alla domanda di divisione ed ai conti che si devono rendere i condividenti nell'ambito della stessa, quindi è almeno parzialmente giustificato il mancato pagamento dell'indennità prima che venisse definito lo scioglimento della comunione.
Sulla scorta di tali considerazioni (soccombenza reciproca in punto domanda di indennità di occupazione, disponibilità della convenuta a riconoscere all'attore la richiesta indennità per l'immobile in Torino e almeno parziale giustificazione del mancato pagamento prima della definizione della divisione) si ritiene di dover integralmente compensare i compensi di avvocato tra l'attore e . Controparte_1
Per quanto concerne il rapporto processuale tra l'attore e il LL , deve CP_2 osservarsi che ricorre una soccombenza reciproca. Da una parte, infatti, l'attore ha visto respinta la domanda di indennità di occupazione per l'immobile in Lesina proposta anche contro il LL , così come non hanno trovato riconoscimento le sue rivendicazioni CP_2 in punto somme uscite dai libretti postali per assenza di domanda e comunque infondatezza;
dall'altra, però, è stata disattesa l'eccezione di carenza di legittimazione passiva che aveva sollevato, con reiterata richiesta di estromissione, Controparte_2 eccezione che ha richiesto una specifica trattazione in giudizio, impegnando le difese dell'attore e un autonomo punto di motivazione della sentenza non definitiva.
Arredi e libretto postale - ancora in comunione anche con in conseguenza CP_2 dell'interpretazione dell'atto del 13.9.2021 come atto di cessione della “quotina” e non della “quotona” – sono stati, come detto, oggetto di accordo tra le parti.
Anche tra queste due parti, dunque, le spese di lite possono essere compensate in virtù della soccombenza reciproca e dell'accordo parziale raggiunto.
Per quanto concerne la convenuta contumace , nulla viene disposto in CP_3 punto spese di lite, considerando il suo coinvolgimento in giudizio solo in quanto destinataria della richiesta di condanna al pagamento dell'indennità di occupazione per l'immobile in Lesina, domanda respinta, e come comproprietaria dei beni mobili, alla cui divisione non ha opposto alcuna resistenza, beni comunque di esiguo valore e per cui è intervenuto accordo tra le parti costituite.
Infine, l'attore, a pag. 7 della comparsa conclusionale, ha sollecitato l'emissione delle
“condanne/sanzioni previste dall'art. 12 bis (ex art. 5) d. lgs. 4 marzo 2010 n. 28, come da ultimo riformato, quali condanne che vanno pronunciate prescrindendosi del tutto dall'esito
pagina 5 di 7 del giudizio, non dovendosi ritenere necessariamente subordinata alla decisione del merito della controversia (…)”.
Ratione temporis deve aversi riguardo al disposto dell'art. 8 comma 4 bis d. lgs. 28/2010, che, nel secondo periodo, così disponeva: “Il giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall'art. 5, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio”.
La condanna in discorso prescinde totalmente dalla soccombenza.
Dal verbale di mediazione prodotto da parte attrice come doc. 8 risulta che i tre odierni convenuti, tutti rappresentati in quella sede dall'avv. D'Alia, non hanno presenziato al primo incontro, comunicando il giorno prima la mancata partecipazione.
A giustificazione della mancata partecipazione non è stato addotto alcun motivo, né in quella sede né negli atti processuali del presente giudizio.
La convenuta ha fatto riferimento, in particolare nella seconda memoria, agli CP_1 innumerevoli tentativi di soluzione stragiudiziale della controversia posti in essere per il tramite degli avvocati, pertanto “anche l'eventuale partecipazione della signora
[...]
alla mediazione richiesta da non avrebbe di certo dato CP_1 Parte_2 esito positivo”.
Ritiene questo giudice che la spiegazione fornita dalla convenuta non sia idonea a costituire “giustificato motivo”, non potendo questo identificarsi nell'accentuata litigiosità delle parti (cfr. Tribunale di Termini Imerese 9.5.2012) né nella ritenuta fondatezza delle proprie ragioni (cfr. Tribunale di Roma 29.5.2014), diversamente la disposizione in parola non troverebbe mai applicazione e il carattere obbligatorio della mediazione in determinate materie verrebbe completamente svuotato di contenuto, riducendosi ad un adempimento di carattere meramente formale. Il fine della mediazione è, difatti, proprio quello di tentare di trovare una definizione della controversia fuori dal processo, in presenza di litigiosità e di tesi ed opinioni contrapposte, e la mancata partecipazione preclude in radice questa possibilità.
Si ritiene dunque che sussistano i presupposti per condannare i tre convenuti in solido, che non hanno partecipato alla mediazione senza giustificato motivo, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.
P.Q.M.
pagina 6 di 7 Il Tribunale di Torino in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa,
1) condanna a rimborsare all'attore la somma di Controparte_1 Parte_1
€ 1.094,85 quale quota parte delle spese di iscrizione a ruolo e di trascrizione della domanda di divisione;
2) compensa le spese di lite (compensi di avvocato) tra e Parte_1 CP_1
;
[...]
3) compensa le spese di lite tra ed;
Parte_1 Controparte_2
4) pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico di e Parte_1 CP_1
per le rispettive quote di ¼ e ¾;
[...]
5) condanna i convenuti , e , in solido, al versamento CP_1 CP_2 CP_3 all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.
Così deciso in Torino, in data 28 ottobre 2025.
Il Giudice
dott.ssa Simona RT
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa Simona
RT ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2444/2023 promossa da:
(C.F. ) in persona del procuratore generale Parte_1 C.F._1
, con il patrocinio degli avv.ti Edoardo e RO Cagno presso il cui Parte_2 studio è elettivamente domiciliato in Torino, corso Duca degli Abruzzi n. 16
ATTORE contro
(C.F. ) con il patrocinio degli avv.ti Controparte_1 C.F._2
OR e RO IN, presso cui è elettivamente domiciliata in Torino, via Casalis
n. 56
CONVENUTA contro
(C.F. con il patrocinio degli avv.ti Cristina Controparte_2 C.F._3
AL e IL NT, presso cui è elettivamente domiciliato in Torino, via Susa n. 31
CONVENUTO contro
(C.F. ) residente in [...] C.F._4
4/A
CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Per l'attore: chiede la liquidazione delle spese in proprio favore.
pagina 1 di 7 Per la convenuta : chiede la compensazione delle spese alla luce Controparte_1 dei principi giurisprudenziali in materia di divisione.
Per il convenuto : chiede la refusione delle spese in proprio favore in Controparte_2 virtù del fatto che lo stesso non è stato destinatario di domande restitutorie.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La presente controversia ha per oggetto la domanda di scioglimento della comunione ereditaria formulata da nei confronti dei suoi fratelli , Parte_1 CP_2 CP_1
e , in relazione alla successione della madre , CP_3 Persona_1 deceduta in Torino il 13.5.2020.
Assieme alla domanda di scioglimento della comunione ereditaria, ha Parte_1 proposto l'ulteriore, connessa domanda di condanna dei convenuti al pagamento di un'indennità di occupazione in forza del godimento esclusivo, da parte dei fratelli, degli immobili in comunione.
Per una sintesi degli atti di causa si rimanda alla sentenza non definitiva emessa in data
24.10.2024, con cui è stata accertata la composizione dell'asse ereditario in comunione e
è stata condannata al pagamento, in favore dell'attore, di Controparte_1 un'indennità di occupazione.
Con ordinanza di rimessione della causa sul ruolo in pari data, è stato predisposto progetto di divisione dei beni immobili (mediante attribuzione dell'intera proprietà a
, quotista di maggioranza), approvato dalle parti e dichiarato Controparte_1 esecutivo all'udienza del 28.1.2025.
Alla stessa udienza le parti hanno trovato un accordo in punto suddivisione degli arredi e suppellettili pure caduti in successione, lo stesso riguardo al saldo del libretto postale di cui era titolare la de cuius. Alla luce degli accordi raggiunti, le parti hanno dichiarato di rinunciare alla domanda di divisione su arredi, suppellettili e libretto postale, pertanto il giudice, accertato che non residuavano altre domande su cui pronunciare sentenza, ha invitato le parti a precisare le conclusioni in punto spese di lite, unica questione ancora da definire.
Le parti hanno quindi precisato le conclusioni come sopra riportate e la causa è stata trattenuta in decisione previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. nella formulazione pro tempore vigente.
*** *** ***
pagina 2 di 7 Come detto, l'oggetto della presente decisione è limitato alla regolazione delle spese di lite, poiché con la sentenza non definitiva sono già state decise tutte le domande diverse dallo scioglimento della comunione ereditaria, la divisione degli immobili è stata attuata con ordinanza 24.10.2024 dichiarata esecutiva in data 28.1.2025 e le parti hanno rinunciato a coltivare in giudizio la divisione dei beni mobili.
Per questo motivo devono considerarsi inammissibili le difese svolte dalle parti (in particolare da ) in comparsa conclusionale riferite alle domande ed Controparte_2 eccezioni già esaminate e decise con la sentenza non definitiva, su cui ormai questo giudice è privo di potestas judicandi.
Per quanto concerne la regolazione delle spese di lite, deve premettersi che nei giudizi di divisione “ordinaria” (cioè non originati da procedura esecutiva) il consolidato orientamento della Corte di Cassazione afferma che le spese della lite vadano poste “a carico della massa”, sincretistica espressione con cui si vuol intendere che ciascun condividente sopporta le spese affrontate nel proprio interesse e partecipa pro quota (in misura corrispondente alla propria quota di titolarità del diritto oggetto di divisione) alle spese comuni, ovvero quelle sostenute per gli atti di causa che servono a condurre il giudizio alla sua fisiologica conclusione (ex plurimis, Cass. 13/05/2015, n. 9813; Cass. 08/10/2013, n.
22903; Cass. 19/10/2009, n. 22122; Cass. 13/02/2006, n. 3083; Cass. 15/05/2002, n.
7059).
Detto criterio di ripartizione delle spese rinviene giustificazione nell'interesse comune di tutti i condividenti - titolari di un'identica situazione di diritto sostanziale - a pervenire alla divisione: tanto legittima la deroga al principio della soccombenza, il quale trova però operatività anche in tale controversia con riguardo alle spese afferenti ad eccessive pretese o inutili resistenze alla divisione, fatta comunque salva la facoltà di disporre la compensazione ex art. 92 cod. proc. civ. (cfr., oltre alle pronunce citate nel capoverso che precede, anche Cass. 03/05/2024, n. 12068; Cass. 24/01/2020, n. 1635).
Nel caso di specie, poiché oltre alla domanda di divisione sono state proposte altre domande ed eccezioni, il criterio delle spese “a carico della massa” deve essere coniugato con una valutazione della soccombenza sulle altre domande ed eccezioni.
E' appena il caso di osservare che la valutazione di soccombenza va fatta rispetto alle domande ed eccezioni che hanno formato oggetto di giudizio, non, come vorrebbe l'attore, rispetto a comportamenti della fase pregiudiziale, che non vi è nemmeno modo di pagina 3 di 7 compiutamente ed obiettivamente accertare e che resterebbero comunque superati dalle domande e difese svolte in giudizio e dalla condotta processuale.
Va rimarcato che i comproprietari degli immobili erano solo e Pt_1 CP_1
per le rispettive quote di ¾ e ¼ e che sui beni mobili le parti, da ultimo, hanno
[...] rinunciato alla domanda di divisione in forza di accordo raggiunto (dei beni mobili va inoltre evidenziato l'esiguo valore).
Solo tra e , dunque, potrà trovare applicazione il criterio Pt_1 Controparte_1 delle spese “a carico della massa”.
Ciò premesso, sono da dividere pro quota tra i due comproprietari in proporzione alle rispettive quote le spese vive necessarie all'introduzione e svolgimento del giudizio di divisione, dunque contributo unificato e marca per l'iscrizione a ruolo (€ 786,00), le spese di trascrizione (€ 673,81 come da fattura del geom. allegata alla comparsa CP_4 conclusionale dell'attore) e le spese di c.t.u. come liquidate con decreto del 26.3.2024, in quanto mezzo istruttorio funzionale alla divisione degli immobili.
Le spese di iscrizione a ruolo e di trascrizione della domanda di divisione sono state anticipare dall'attore, quindi dovrà rimborsarne la quota di 3/4. Controparte_1
Con riguardo ai compensi professionali di avvocato, in assenza di altre domande e di inutili resistenze, andrebbero compensati tra l'attore e secondo la regola Controparte_1 generale che vuole i comunisti sopportare le spese sostenute nel proprio interesse;
tuttavia, come si diceva, poiché nel presente giudizio sono state svolte altre domande, la suddetta regola generale deve contemperarsi con una valutazione della soccombenza.
Ebbene, è risultata soccombente rispetto alla domanda di indennità Controparte_1 di occupazione relativa all'immobile di Torino. Tuttavia, deve essere valorizzato che rispetto a tali domande non vi è stata una reale resistenza in giudizio della convenuta, avendo la stessa subito dichiarato, in comparsa di costituzione, la propria disponibilità a versare al LL un'indennità di occupazione per l'immobile in Torino, sia pure in Pt_1 misura leggermente inferiore a quella riconosciuta con sentenza.
L'attore aveva anche chiesto un'indennità di occupazione per l'immobile in Lesina a carico di tutti i convenuti, ma la domanda è stata respinta, pertanto sotto questo profilo è l'attore ad essere soccombente (pur considerando la condanna di al rimborso pro CP_1 quota del canone percepito nell'estate 2023, stante l'esiguità dell'importo).
Deve poi evidenziarsi che, sebbene la convenuta non abbia pagato Controparte_1
l'indennità di occupazione prima del giudizio, questo è stato comunque necessario per la pagina 4 di 7 divisione, inoltre l'indennità di occupazione è strettamente connessa alla domanda di divisione ed ai conti che si devono rendere i condividenti nell'ambito della stessa, quindi è almeno parzialmente giustificato il mancato pagamento dell'indennità prima che venisse definito lo scioglimento della comunione.
Sulla scorta di tali considerazioni (soccombenza reciproca in punto domanda di indennità di occupazione, disponibilità della convenuta a riconoscere all'attore la richiesta indennità per l'immobile in Torino e almeno parziale giustificazione del mancato pagamento prima della definizione della divisione) si ritiene di dover integralmente compensare i compensi di avvocato tra l'attore e . Controparte_1
Per quanto concerne il rapporto processuale tra l'attore e il LL , deve CP_2 osservarsi che ricorre una soccombenza reciproca. Da una parte, infatti, l'attore ha visto respinta la domanda di indennità di occupazione per l'immobile in Lesina proposta anche contro il LL , così come non hanno trovato riconoscimento le sue rivendicazioni CP_2 in punto somme uscite dai libretti postali per assenza di domanda e comunque infondatezza;
dall'altra, però, è stata disattesa l'eccezione di carenza di legittimazione passiva che aveva sollevato, con reiterata richiesta di estromissione, Controparte_2 eccezione che ha richiesto una specifica trattazione in giudizio, impegnando le difese dell'attore e un autonomo punto di motivazione della sentenza non definitiva.
Arredi e libretto postale - ancora in comunione anche con in conseguenza CP_2 dell'interpretazione dell'atto del 13.9.2021 come atto di cessione della “quotina” e non della “quotona” – sono stati, come detto, oggetto di accordo tra le parti.
Anche tra queste due parti, dunque, le spese di lite possono essere compensate in virtù della soccombenza reciproca e dell'accordo parziale raggiunto.
Per quanto concerne la convenuta contumace , nulla viene disposto in CP_3 punto spese di lite, considerando il suo coinvolgimento in giudizio solo in quanto destinataria della richiesta di condanna al pagamento dell'indennità di occupazione per l'immobile in Lesina, domanda respinta, e come comproprietaria dei beni mobili, alla cui divisione non ha opposto alcuna resistenza, beni comunque di esiguo valore e per cui è intervenuto accordo tra le parti costituite.
Infine, l'attore, a pag. 7 della comparsa conclusionale, ha sollecitato l'emissione delle
“condanne/sanzioni previste dall'art. 12 bis (ex art. 5) d. lgs. 4 marzo 2010 n. 28, come da ultimo riformato, quali condanne che vanno pronunciate prescrindendosi del tutto dall'esito
pagina 5 di 7 del giudizio, non dovendosi ritenere necessariamente subordinata alla decisione del merito della controversia (…)”.
Ratione temporis deve aversi riguardo al disposto dell'art. 8 comma 4 bis d. lgs. 28/2010, che, nel secondo periodo, così disponeva: “Il giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall'art. 5, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio”.
La condanna in discorso prescinde totalmente dalla soccombenza.
Dal verbale di mediazione prodotto da parte attrice come doc. 8 risulta che i tre odierni convenuti, tutti rappresentati in quella sede dall'avv. D'Alia, non hanno presenziato al primo incontro, comunicando il giorno prima la mancata partecipazione.
A giustificazione della mancata partecipazione non è stato addotto alcun motivo, né in quella sede né negli atti processuali del presente giudizio.
La convenuta ha fatto riferimento, in particolare nella seconda memoria, agli CP_1 innumerevoli tentativi di soluzione stragiudiziale della controversia posti in essere per il tramite degli avvocati, pertanto “anche l'eventuale partecipazione della signora
[...]
alla mediazione richiesta da non avrebbe di certo dato CP_1 Parte_2 esito positivo”.
Ritiene questo giudice che la spiegazione fornita dalla convenuta non sia idonea a costituire “giustificato motivo”, non potendo questo identificarsi nell'accentuata litigiosità delle parti (cfr. Tribunale di Termini Imerese 9.5.2012) né nella ritenuta fondatezza delle proprie ragioni (cfr. Tribunale di Roma 29.5.2014), diversamente la disposizione in parola non troverebbe mai applicazione e il carattere obbligatorio della mediazione in determinate materie verrebbe completamente svuotato di contenuto, riducendosi ad un adempimento di carattere meramente formale. Il fine della mediazione è, difatti, proprio quello di tentare di trovare una definizione della controversia fuori dal processo, in presenza di litigiosità e di tesi ed opinioni contrapposte, e la mancata partecipazione preclude in radice questa possibilità.
Si ritiene dunque che sussistano i presupposti per condannare i tre convenuti in solido, che non hanno partecipato alla mediazione senza giustificato motivo, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.
P.Q.M.
pagina 6 di 7 Il Tribunale di Torino in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa,
1) condanna a rimborsare all'attore la somma di Controparte_1 Parte_1
€ 1.094,85 quale quota parte delle spese di iscrizione a ruolo e di trascrizione della domanda di divisione;
2) compensa le spese di lite (compensi di avvocato) tra e Parte_1 CP_1
;
[...]
3) compensa le spese di lite tra ed;
Parte_1 Controparte_2
4) pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico di e Parte_1 CP_1
per le rispettive quote di ¼ e ¾;
[...]
5) condanna i convenuti , e , in solido, al versamento CP_1 CP_2 CP_3 all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.
Così deciso in Torino, in data 28 ottobre 2025.
Il Giudice
dott.ssa Simona RT
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