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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 07/02/2025, n. 676 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 676 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
n. 13167/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORINO
OTTAVA SEZIONE CIVILE
Il giudice istruttore Antonio Carbone, in funzione di giudice unico, ha pronunciato nelle forme dell'art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. di R.G. 13167/2024 promossa da:
Controparte_1
con l'Avv. Giorgio STRAMBI
- parte ricorrente contro
Controparte_2
- parte resistente contumace
premesso
che
- con intimazione di sfratto del 15.05.2024, la cui notifica si è perfezionata regolarmente in data 19.06.24 ex art. 143 c.p.c., parte ricorrente ha citato in giudizio il pagina 1 di 5 Sig. per sentir convalidare lo sfratto per morosità per omesso Controparte_2
pagamento dei canoni, per complessivi € 13.093,15, relativi al contratto di locazione commerciale (uso laboratorio), della durata di anni 6 (dal 01.12.1995 al 30.11.2001) e successivi rinnovi, avente ad oggetto l'unità immobiliare sita in Torino, Via Patetta n.
16;
- parte intimata, nonostante la ritualità della notifica, non è comparsa all'udienza del
22.07.2024;
- il GOP ha trasmesso il fascicolo al Giudice togato di riferimento poiché la notifica ai sensi dell'art. 143 c.p.c. non ha consentito l'effettiva conoscenza dell'atto da parte dell'intimato e quindi era incompatibile con la procedura di sfratto e poiché non è stato possibile eseguire la rinnovazione della citazione notificandola in altre forme;
- questo giudice con ordinanza dello stesso giorno - 22.07.24 - ha disposto la conversione del rito, ha assegnato alle parti termine di giorni 15 per esperire la mediazione obbligatoria ed ha fissato udienza di comparizione al 12.12.24 concedendo alle parti termini per il deposito di memorie integrative ex art. 426 c.p.c.;
- l'ordinanza di conversione del rito veniva ritualmente notificata al convenuto, a cura della cancelleria, ai sensi dell'art. 143 c.p.c.;
- la mediazione è stata attivata ma il resistente non vi ha partecipato;
- all'udienza 12.12.2024 la ricorrente insisteva nell'accoglimento della propria domanda;
parte convenuta non compariva e se ne dichiarava la contumacia;
- Il G.I. fissava termine sino al 03.02.2025 per il deposito di note scritte ex art. 127 ter
c.p.c.;
- alla scadenza viene depositata la presente sentenza;
osservato
che pagina 2 di 5 - parte ricorrente lamenta l'inadempimento del conduttore per mancato pagamento dei canoni di locazione da novembre 2019 a maggio 2024 per una morosità pari a €
13.093,15 cui si devono aggiungere le ulteriori mensilità maturate;
- il canone mensile era pari a trecentomila lire, corrispondenti ad euro 236,77;
- come emerge dai documenti prodotti in giudizio (doc. 4 e 5), in data 15.12.2023 la società attuale ricorrente, è subentrata nel contratto Controparte_1
all'originaria proprietaria Selena s.s. che le ha ceduto il credito maturato nei confronti del resistente;
- vertendosi in materia contrattuale, sarebbe stato onere del resistente provare il pagamento dei predetti importi e/o contestarne la debenza;
- il resistente, restando contumace, non ha fornito tale prova, né ha preso posizione sui fatti dedotti dall'attore;
- parte resistente deve intendersi, dunque, inadempiente ai suoi obblighi contrattuali e,
visto l'ammontare del debito, l'inadempimento ha assunto una gravità tale da far ritenere fondata la domanda di risoluzione del contratto;
- per lo stesso motivo il resistente va condannato al pagamento dei canoni insoluti, pari ad euro 15.224,08 alla data della presente sentenza, oltre ad euro 236,77 per ogni mese di occupazione dal marzo 2025 al rilascio;
- le spese di giudizio seguono la soccombenza di parte resistente;
- i relativi compensi vengono così liquidati, secondo i parametri di cui al D.M. 147/22
tenuto conto del valore della causa, del suo modesto grado di difficoltà, del suo carattere contumaciale e dell'impegno richiesto dai singoli incombenti in ciascuna fase processuale, in:
1) compensi per il procedimento per convalida di sfratto ai valori minimi:
- fase di studio: euro 460;
pagina 3 di 5 - fase introduttiva: euro 355;
2) compensi per il procedimento di mediazione:
- attivazione della mediazione: euro 441,00
3) compensi per il giudizio in seguito alla conversione del rito ai valori minimi:
- fase di trattazione: euro 840,00
- fase decisionale: euro 851,00
per complessivi euro 2.947,00 oltre ad euro 409,50 per esposti, 15% per spese generali, IVA se non detraibile e CPA come per legge;
P. Q. M.
il giudice istruttore in funzione di giudice unico,
definitivamente pronunciando,
disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione,
- dichiara la risoluzione per inadempimento di del contratto Controparte_2
dell'1.12.1995 avente ad oggetto l'unità immobiliare sita in Torino, Via Patetta al piano terra, con ingresso dal civico 16 (lato cortile) e dal civico n. 18 bis (lato strada);
- condanna al rilascio dell'immobile de quo libero da persone e cose in Controparte_2
favore della Controparte_1
- fissa la data dell'esecuzione al giorno 17 marzo 2025;
- condanna al pagamento a favore della Controparte_2 Controparte_1
di € 15.224,08 oltre ad € 236,77 per ogni mese di occupazione dal marzo 2025 al
[...]
rilascio;
- condanna al pagamento a favore della Controparte_2 Controparte_1
delle spese processuali che liquida in euro 2.947,00 oltre ad euro 409,50 per
[...]
esposti, 15% per spese generali, IVA se non detraibile e CPA come per legge imposta pagina 4 di 5 di registrazione e spese successive occorrende con distrazione a favore dell'Avv.
Giorgio Strambi.
Così deciso in Torino il 4 febbraio 2025.
.Il giudice unico
Dott. A. Carbone,
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORINO
OTTAVA SEZIONE CIVILE
Il giudice istruttore Antonio Carbone, in funzione di giudice unico, ha pronunciato nelle forme dell'art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. di R.G. 13167/2024 promossa da:
Controparte_1
con l'Avv. Giorgio STRAMBI
- parte ricorrente contro
Controparte_2
- parte resistente contumace
premesso
che
- con intimazione di sfratto del 15.05.2024, la cui notifica si è perfezionata regolarmente in data 19.06.24 ex art. 143 c.p.c., parte ricorrente ha citato in giudizio il pagina 1 di 5 Sig. per sentir convalidare lo sfratto per morosità per omesso Controparte_2
pagamento dei canoni, per complessivi € 13.093,15, relativi al contratto di locazione commerciale (uso laboratorio), della durata di anni 6 (dal 01.12.1995 al 30.11.2001) e successivi rinnovi, avente ad oggetto l'unità immobiliare sita in Torino, Via Patetta n.
16;
- parte intimata, nonostante la ritualità della notifica, non è comparsa all'udienza del
22.07.2024;
- il GOP ha trasmesso il fascicolo al Giudice togato di riferimento poiché la notifica ai sensi dell'art. 143 c.p.c. non ha consentito l'effettiva conoscenza dell'atto da parte dell'intimato e quindi era incompatibile con la procedura di sfratto e poiché non è stato possibile eseguire la rinnovazione della citazione notificandola in altre forme;
- questo giudice con ordinanza dello stesso giorno - 22.07.24 - ha disposto la conversione del rito, ha assegnato alle parti termine di giorni 15 per esperire la mediazione obbligatoria ed ha fissato udienza di comparizione al 12.12.24 concedendo alle parti termini per il deposito di memorie integrative ex art. 426 c.p.c.;
- l'ordinanza di conversione del rito veniva ritualmente notificata al convenuto, a cura della cancelleria, ai sensi dell'art. 143 c.p.c.;
- la mediazione è stata attivata ma il resistente non vi ha partecipato;
- all'udienza 12.12.2024 la ricorrente insisteva nell'accoglimento della propria domanda;
parte convenuta non compariva e se ne dichiarava la contumacia;
- Il G.I. fissava termine sino al 03.02.2025 per il deposito di note scritte ex art. 127 ter
c.p.c.;
- alla scadenza viene depositata la presente sentenza;
osservato
che pagina 2 di 5 - parte ricorrente lamenta l'inadempimento del conduttore per mancato pagamento dei canoni di locazione da novembre 2019 a maggio 2024 per una morosità pari a €
13.093,15 cui si devono aggiungere le ulteriori mensilità maturate;
- il canone mensile era pari a trecentomila lire, corrispondenti ad euro 236,77;
- come emerge dai documenti prodotti in giudizio (doc. 4 e 5), in data 15.12.2023 la società attuale ricorrente, è subentrata nel contratto Controparte_1
all'originaria proprietaria Selena s.s. che le ha ceduto il credito maturato nei confronti del resistente;
- vertendosi in materia contrattuale, sarebbe stato onere del resistente provare il pagamento dei predetti importi e/o contestarne la debenza;
- il resistente, restando contumace, non ha fornito tale prova, né ha preso posizione sui fatti dedotti dall'attore;
- parte resistente deve intendersi, dunque, inadempiente ai suoi obblighi contrattuali e,
visto l'ammontare del debito, l'inadempimento ha assunto una gravità tale da far ritenere fondata la domanda di risoluzione del contratto;
- per lo stesso motivo il resistente va condannato al pagamento dei canoni insoluti, pari ad euro 15.224,08 alla data della presente sentenza, oltre ad euro 236,77 per ogni mese di occupazione dal marzo 2025 al rilascio;
- le spese di giudizio seguono la soccombenza di parte resistente;
- i relativi compensi vengono così liquidati, secondo i parametri di cui al D.M. 147/22
tenuto conto del valore della causa, del suo modesto grado di difficoltà, del suo carattere contumaciale e dell'impegno richiesto dai singoli incombenti in ciascuna fase processuale, in:
1) compensi per il procedimento per convalida di sfratto ai valori minimi:
- fase di studio: euro 460;
pagina 3 di 5 - fase introduttiva: euro 355;
2) compensi per il procedimento di mediazione:
- attivazione della mediazione: euro 441,00
3) compensi per il giudizio in seguito alla conversione del rito ai valori minimi:
- fase di trattazione: euro 840,00
- fase decisionale: euro 851,00
per complessivi euro 2.947,00 oltre ad euro 409,50 per esposti, 15% per spese generali, IVA se non detraibile e CPA come per legge;
P. Q. M.
il giudice istruttore in funzione di giudice unico,
definitivamente pronunciando,
disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione,
- dichiara la risoluzione per inadempimento di del contratto Controparte_2
dell'1.12.1995 avente ad oggetto l'unità immobiliare sita in Torino, Via Patetta al piano terra, con ingresso dal civico 16 (lato cortile) e dal civico n. 18 bis (lato strada);
- condanna al rilascio dell'immobile de quo libero da persone e cose in Controparte_2
favore della Controparte_1
- fissa la data dell'esecuzione al giorno 17 marzo 2025;
- condanna al pagamento a favore della Controparte_2 Controparte_1
di € 15.224,08 oltre ad € 236,77 per ogni mese di occupazione dal marzo 2025 al
[...]
rilascio;
- condanna al pagamento a favore della Controparte_2 Controparte_1
delle spese processuali che liquida in euro 2.947,00 oltre ad euro 409,50 per
[...]
esposti, 15% per spese generali, IVA se non detraibile e CPA come per legge imposta pagina 4 di 5 di registrazione e spese successive occorrende con distrazione a favore dell'Avv.
Giorgio Strambi.
Così deciso in Torino il 4 febbraio 2025.
.Il giudice unico
Dott. A. Carbone,
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