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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 21/01/2025, n. 29 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 29 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 836/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale
La Giudice del Lavoro, Dott.ssa Valeria Salatino, all'esito della camera di consiglio dell'udienza del
21.01.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 836/2021 R.G., promossa da
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Lamezia Terme Parte_1 C.F._1 alla Via Cristoforo Colombo n. 67 presso lo studio dell'Avv. Anna Caruso, che la rappresenta e difende come da mandato in atti
Ricorrente contro
(C.F. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, P.IVA_1 congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Cristina Folino ed Elisabetta Paonessa, come da mandato in atti, ed elettivamente domiciliato in Vibo Valentia alla Via A. De Gasperi n. 109 presso l'Avvocatura della sede provinciale CP_1
Resistente
avente ad oggetto: infortunio sul lavoro.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 7.08.2021 esponeva di aver subito, in data 29.11.2019, Parte_1 un infortunio durante lo svolgimento della propria attività lavorativa alle dipendenze dell
[...]
e, in particolare, che, durante le operazioni di raccolta delle olive mediante Controparte_2
l'utilizzo di mezzi meccanici, un ramo dell'albero si era staccato colpendola sul viso e causandole gravi lesioni (frattura chiusa mascellare superiore, ferita del mento, frattura e lussazione incisivi superiori), che avevano reso necessario il trasporto presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di
Lamezia Terme.
Deduceva di aver ottenuto dall' il riconoscimento di un grado di inabilità permanente pari al CP_1
7% e di aver presentato ricorso in opposizione, all'esito del quale la percentuale di invalidità era stata elevata al 9%, con comunicazione del 20.12.2020. Ciò posto, assumendo di aver riportato postumi invalidanti in misura superiore al 9%, chiedeva che l'ente convenuto venisse condannato al pagamento dell'indennizzo in capitale nella misura corrispondente al grado di inabilità permanente riconosciuto e, comunque, superiore al 9%, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
2. Nel costituirsi in giudizio l' eccepiva preliminarmente la nullità del ricorso introduttivo, CP_1 motivando che la ricorrente si era limitata a reclamare la corresponsione di una rendita vitalizia senza determinare la percentuale di cui assumeva la dovutezza e che, comunque, la medesima non aveva fornito prova del preteso infortunio, non essendo state formulate richieste istruttorie onde accertare la verificazione dell'evento denunciato.
Nel merito, insisteva per il rigetto della domanda deducendo la congruità della percentuale di inabilità già riconosciuta rispetto ai postumi invalidanti riportati dalla ricorrente.
3. Istruita la causa mediante l'acquisizione dei documenti allegati dalle parti e l'espletamento di consulenza tecnica medico-legale, all'odierna udienza, previa discussione, la causa è stata decisa come dalla presente sentenza con motivazione contestuale.
4. La domanda non può trovare accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
In via preliminare possono essere richiamate le motivazioni espresse nell'ordinanza dell'11.03.2024, con la quale è stata superata l'eccezione di nullità della domanda sollevata dall' . CP_1
Nel merito, sulla scorta della documentazione medica allegata al fascicolo attoreo, nonché in base alle risultanze dell'esame obiettivo contenuto nella relazione peritale depositata il 18.12.2024, la
C.T.U., dott.ssa , ha accertato in relazione all'infortunio occorso il 29.11.2019 Persona_1 che: “nel caso in disamina, appare del tutto provato che la circostanza occorsa si sia verificata in occasione dell'attività lavorativa svolta dalla Perizianda. In particolare, l'evento si è concretizzato nel pieno svolgimento delle mansioni dell'Assicurata nell'ambito del regolare turno lavorativo ed è avvenuto a seguito del concretizzarsi di un rischio generico aggravato riconducibile nell'ambito delle ordinarie occupazioni svolte dalla medesima. Allo stesso tempo, tenendo conto della dinamica dell'infortunio, non sussiste alcun ragionevole dubbio riguardo alla mancanza di una condotta dolosa perpetrata dal lavoratore al fine di cagionare volontariamente l'evento ed alla sussistenza del danno.
[…] In conclusione, tenendo conto di quanto emerso dall'esame obiettivo e alla luce della documentazione sanitaria allegata agli atti, è possibile affermare con ragionevole certezza che, in seguito all'infortunio sul lavoro patito in data 29/11/2019, la IG.ra riportava le Parte_1 seguenti lesioni: avulsione di tre incisivi superiori e frattura del quarto protesizzabile;
cicatrice labbro e mento;
esiti di frattura mascellare.
Allo stato attuale il quadro clinico patito dalla Ricorrente a livello della regione lesa riguarda gli esiti dell'evento contusivo al volto con lesione dell'osso mascellare e lesioni dentali già descritte”.
Alla luce di quanto sopra esposto è possibile affermare con ragionevole certezza la sussistenza di un rapporto causale diretto tra il danno patito e l'evento traumatico in esame che deve quindi essere riconosciuto come infortunio sul lavoro. Inoltre, è possibile affermare che gli esiti conseguenza dell'infortunio patito dalla Perizianda e quindi i disturbi residuati, hanno rilevanza sotto il profilo della valutazione del cosiddetto danno biologico. In particolare, si segnala che la Tabella delle menomazioni allegata al D.M. 12/7/00 - al
D. Lgs. 38/00 attribuisce alle seguenti voci le corrispondenti percentuali d'invalidità permanente:
⦁ COD. 44.2 “perdita di singoli elementi dentari- n° 3 (tre) se non protesizzabili + 1 elemento protesizzabile: punti 3 (tre) attribuibili complessivamente agli elementi dentari (con calcolo riduzionistico di
Gabrielli);
⦁ COD 38 Cicatrice mento punti 2%;
⦁ COD 45 Esiti frattura mascellare punti fino a 4%.
Ciò premesso, considerando il criterio di proporzionalità clinica, la percentuale d'invalidità riconosciuta dall' di 0.09% punti, appare corretta. CP_1
Tuttavia, la scrivente alla luce dell'attualità, deve operare un ricalcolo delle lesioni permanenti, e valutare il danno complessivo dell'apparato dentale con 3 punti percentuali, e rivalutare le cicatrici al labbro e al mento con 2 punti percentuali (non 3 come in precedenza valutate dall' CP_1 nell'anno 2020) e ciò in ragione del fatto che al momento della visita peritale le cicatrici appaiono solo minimamente percettibili.
Per quanto fin qui detto, in relazione all'infortunio sul lavoro patito in data 29/11/2019, tenendo conto delle percentuali d'invalidità sopra riportate alla luce di quanto previsto nella Tabella delle menomazioni allegata al D.M. 12/7/00 - al D.Lgs. 38/00, si ritiene equo valutare i postumi residuati da considerare a carattere permanente nella misura del 9% (nove percento).”.
5. Le conclusioni rassegnate dalla C.T.U. possono essere condivise e poste a base della presente decisione, poiché risultano fondate su idonei elementi di fatto ed immuni da rilievi critici.
Ed infatti, l'ausiliario ha adeguatamente risposto anche alle osservazioni critiche trasmesse dalla procuratrice di parte ricorrente, precisando che:“circa la possibile compromissione della funzione fonatoria causata dalla perdita dentaria, si deve rilevare che durante la visita peritale, non sono emerse anomalie inerenti all'apparato fonatorio della IG.ra . Pt_1
Per quanto invece attiene alle spese mediche future di sostituzione degli impianti dentali (che non è obbligatoria né prevedibile), l'odierno ctu veniva chiamato a rispondere a quesiti specifici e ben circoscritti posti dall' Ill.mo Giudice, in cui non venivano contemplate spese mediche future;
pertanto, si vuole precisare che la scrivente non è chiamata a fornirne una stima.”.
6. Ne consegue il rigetto della domanda, atteso che il grado di menomazione dell'integrità psicofisica accertato dalla consulente tecnica d'ufficio coincide con quello già riconosciuto in sede amministrativa dall'Istituto assicuratore.
7. Ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., le spese del giudizio possono essere compensate tra le parti, mentre le spese di consulenza tecnica vanno poste definitivamente a carico dell' e vengono CP_1 liquidate come da separato decreto in atti.
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- compensa tra le parti le spese del giudizio ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica, liquidate come da separato CP_1 decreto.
Lamezia Terme, 21.01.2025
LA GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Valeria Salatino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale
La Giudice del Lavoro, Dott.ssa Valeria Salatino, all'esito della camera di consiglio dell'udienza del
21.01.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 836/2021 R.G., promossa da
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Lamezia Terme Parte_1 C.F._1 alla Via Cristoforo Colombo n. 67 presso lo studio dell'Avv. Anna Caruso, che la rappresenta e difende come da mandato in atti
Ricorrente contro
(C.F. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, P.IVA_1 congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Cristina Folino ed Elisabetta Paonessa, come da mandato in atti, ed elettivamente domiciliato in Vibo Valentia alla Via A. De Gasperi n. 109 presso l'Avvocatura della sede provinciale CP_1
Resistente
avente ad oggetto: infortunio sul lavoro.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 7.08.2021 esponeva di aver subito, in data 29.11.2019, Parte_1 un infortunio durante lo svolgimento della propria attività lavorativa alle dipendenze dell
[...]
e, in particolare, che, durante le operazioni di raccolta delle olive mediante Controparte_2
l'utilizzo di mezzi meccanici, un ramo dell'albero si era staccato colpendola sul viso e causandole gravi lesioni (frattura chiusa mascellare superiore, ferita del mento, frattura e lussazione incisivi superiori), che avevano reso necessario il trasporto presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di
Lamezia Terme.
Deduceva di aver ottenuto dall' il riconoscimento di un grado di inabilità permanente pari al CP_1
7% e di aver presentato ricorso in opposizione, all'esito del quale la percentuale di invalidità era stata elevata al 9%, con comunicazione del 20.12.2020. Ciò posto, assumendo di aver riportato postumi invalidanti in misura superiore al 9%, chiedeva che l'ente convenuto venisse condannato al pagamento dell'indennizzo in capitale nella misura corrispondente al grado di inabilità permanente riconosciuto e, comunque, superiore al 9%, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
2. Nel costituirsi in giudizio l' eccepiva preliminarmente la nullità del ricorso introduttivo, CP_1 motivando che la ricorrente si era limitata a reclamare la corresponsione di una rendita vitalizia senza determinare la percentuale di cui assumeva la dovutezza e che, comunque, la medesima non aveva fornito prova del preteso infortunio, non essendo state formulate richieste istruttorie onde accertare la verificazione dell'evento denunciato.
Nel merito, insisteva per il rigetto della domanda deducendo la congruità della percentuale di inabilità già riconosciuta rispetto ai postumi invalidanti riportati dalla ricorrente.
3. Istruita la causa mediante l'acquisizione dei documenti allegati dalle parti e l'espletamento di consulenza tecnica medico-legale, all'odierna udienza, previa discussione, la causa è stata decisa come dalla presente sentenza con motivazione contestuale.
4. La domanda non può trovare accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
In via preliminare possono essere richiamate le motivazioni espresse nell'ordinanza dell'11.03.2024, con la quale è stata superata l'eccezione di nullità della domanda sollevata dall' . CP_1
Nel merito, sulla scorta della documentazione medica allegata al fascicolo attoreo, nonché in base alle risultanze dell'esame obiettivo contenuto nella relazione peritale depositata il 18.12.2024, la
C.T.U., dott.ssa , ha accertato in relazione all'infortunio occorso il 29.11.2019 Persona_1 che: “nel caso in disamina, appare del tutto provato che la circostanza occorsa si sia verificata in occasione dell'attività lavorativa svolta dalla Perizianda. In particolare, l'evento si è concretizzato nel pieno svolgimento delle mansioni dell'Assicurata nell'ambito del regolare turno lavorativo ed è avvenuto a seguito del concretizzarsi di un rischio generico aggravato riconducibile nell'ambito delle ordinarie occupazioni svolte dalla medesima. Allo stesso tempo, tenendo conto della dinamica dell'infortunio, non sussiste alcun ragionevole dubbio riguardo alla mancanza di una condotta dolosa perpetrata dal lavoratore al fine di cagionare volontariamente l'evento ed alla sussistenza del danno.
[…] In conclusione, tenendo conto di quanto emerso dall'esame obiettivo e alla luce della documentazione sanitaria allegata agli atti, è possibile affermare con ragionevole certezza che, in seguito all'infortunio sul lavoro patito in data 29/11/2019, la IG.ra riportava le Parte_1 seguenti lesioni: avulsione di tre incisivi superiori e frattura del quarto protesizzabile;
cicatrice labbro e mento;
esiti di frattura mascellare.
Allo stato attuale il quadro clinico patito dalla Ricorrente a livello della regione lesa riguarda gli esiti dell'evento contusivo al volto con lesione dell'osso mascellare e lesioni dentali già descritte”.
Alla luce di quanto sopra esposto è possibile affermare con ragionevole certezza la sussistenza di un rapporto causale diretto tra il danno patito e l'evento traumatico in esame che deve quindi essere riconosciuto come infortunio sul lavoro. Inoltre, è possibile affermare che gli esiti conseguenza dell'infortunio patito dalla Perizianda e quindi i disturbi residuati, hanno rilevanza sotto il profilo della valutazione del cosiddetto danno biologico. In particolare, si segnala che la Tabella delle menomazioni allegata al D.M. 12/7/00 - al
D. Lgs. 38/00 attribuisce alle seguenti voci le corrispondenti percentuali d'invalidità permanente:
⦁ COD. 44.2 “perdita di singoli elementi dentari- n° 3 (tre) se non protesizzabili + 1 elemento protesizzabile: punti 3 (tre) attribuibili complessivamente agli elementi dentari (con calcolo riduzionistico di
Gabrielli);
⦁ COD 38 Cicatrice mento punti 2%;
⦁ COD 45 Esiti frattura mascellare punti fino a 4%.
Ciò premesso, considerando il criterio di proporzionalità clinica, la percentuale d'invalidità riconosciuta dall' di 0.09% punti, appare corretta. CP_1
Tuttavia, la scrivente alla luce dell'attualità, deve operare un ricalcolo delle lesioni permanenti, e valutare il danno complessivo dell'apparato dentale con 3 punti percentuali, e rivalutare le cicatrici al labbro e al mento con 2 punti percentuali (non 3 come in precedenza valutate dall' CP_1 nell'anno 2020) e ciò in ragione del fatto che al momento della visita peritale le cicatrici appaiono solo minimamente percettibili.
Per quanto fin qui detto, in relazione all'infortunio sul lavoro patito in data 29/11/2019, tenendo conto delle percentuali d'invalidità sopra riportate alla luce di quanto previsto nella Tabella delle menomazioni allegata al D.M. 12/7/00 - al D.Lgs. 38/00, si ritiene equo valutare i postumi residuati da considerare a carattere permanente nella misura del 9% (nove percento).”.
5. Le conclusioni rassegnate dalla C.T.U. possono essere condivise e poste a base della presente decisione, poiché risultano fondate su idonei elementi di fatto ed immuni da rilievi critici.
Ed infatti, l'ausiliario ha adeguatamente risposto anche alle osservazioni critiche trasmesse dalla procuratrice di parte ricorrente, precisando che:“circa la possibile compromissione della funzione fonatoria causata dalla perdita dentaria, si deve rilevare che durante la visita peritale, non sono emerse anomalie inerenti all'apparato fonatorio della IG.ra . Pt_1
Per quanto invece attiene alle spese mediche future di sostituzione degli impianti dentali (che non è obbligatoria né prevedibile), l'odierno ctu veniva chiamato a rispondere a quesiti specifici e ben circoscritti posti dall' Ill.mo Giudice, in cui non venivano contemplate spese mediche future;
pertanto, si vuole precisare che la scrivente non è chiamata a fornirne una stima.”.
6. Ne consegue il rigetto della domanda, atteso che il grado di menomazione dell'integrità psicofisica accertato dalla consulente tecnica d'ufficio coincide con quello già riconosciuto in sede amministrativa dall'Istituto assicuratore.
7. Ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., le spese del giudizio possono essere compensate tra le parti, mentre le spese di consulenza tecnica vanno poste definitivamente a carico dell' e vengono CP_1 liquidate come da separato decreto in atti.
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- compensa tra le parti le spese del giudizio ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica, liquidate come da separato CP_1 decreto.
Lamezia Terme, 21.01.2025
LA GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Valeria Salatino