CGT2
Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. I, sentenza 23/02/2026, n. 398 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia |
| Numero : | 398 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 398/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 1, riunita in udienza il
13/10/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
VITIELLO MAURO, Presidente
ATANASIO DO, AT
BRAGHO GIANLUCA, Giudice
in data 13/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2085/2024 depositato il 09/07/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Monza E Brianza - Via Ticino 26 20900 Monza MB
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 192/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez. 11
e pubblicata il 17/01/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. T95IPRN00207 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. T95IPRN00207 IRAP 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2056/2025 depositato il
14/10/2025 Richieste delle parti:
Appellante:
dichiarare la legittimità dell'intimazione di pagamento oggetto del presente giudizio con condanna di controparte alla rifusione delle spese di lite.
Condannare la parte appellata alla rifusione delle spese di giudizio come da nota spese allegata.
Appellato:
rigettare l'appello di cui sopra della Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Monza e Brianza e per l'effetto confermare la Sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Milano Sezione 11, n.
192/11/24 depositata il 17 gennaio 2024 e per l'effetto confermare l'annullamento dell'intimazione di pagamento impugnata. Il tutto con vittoria di onorari, diritti e spese del grado di giudizio da distrarsi in favore dei difensori antistatari.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Agenzia delle entrate propone appello avverso la sentenza N. 192 /24 del 17.1.2024 la quale ha accolto il ricorso della contribuente condannando l'Amministrazione a rimborsare le spese di lite.
La contribuente Resistente_1 aveva impugnato l'intimazione di pagamento - quale socia accomandante della società Società_1 sas - avente ad oggetto somme da pagare a seguito di sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Milano.
La Resistente_1 infatti riteneva che, nella sua qualità di semplice socia accomandante, non dovesse rispondere dei debiti di quella società.
Agenzia delle entrate si era costituita chiedendo il rigetto del ricorso.
La Corte di Giustizia di primo grado aveva considerato che, correttamente, la contribuente, in qualità di socio accomandante, doveva ritenersi responsabile limitatamente alla quota conferita, mentre i creditori della società non dispongono di alcuna azione diretta nei confronti di quella.
Né il socio accomandante ha alcuna legittimazione attiva o passiva rispetto alla società.
I giudici di prime cure non avevano mancato di osservare come l'Amministrazione finanziaria avesse dovuto rilevare che, con riferimento alla intimazione di pagamento, la stessa Amministrazione individuasse i due soci accomandante e accomandatario quali meri coobbligati “nei limiti della norma civilistica”; e che la partita di ruolo era stata emessa esclusivamente nei confronti della società Società_1, indicata quale intestatario principale senza coobbligati.
Ebbene, con l'atto di appello, Agenzia delle Entrate ribadisce quanto già accennato in primo grado, vale a dire che l'intimazione non intendeva affatto escutere i soci e la stessa Resistente_1 come peraltro si poteva chiaramente intendere dalla lettura dell'atto di intimazione.
Concludeva pertanto chiedendo alla Corte di Giustizia di dichiarare la legittimità dell'atto impugnato con vittoria di spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non è fondato e va respinto. L'Amministrazione finanziaria insiste anche in appello ad affermare la legittimità del proprio operato evidenziando di avere correttamente inviato l'intimazione di pagamento ed iscritto a ruolo la società
Società_1 quale obbligata principale, laddove l'odierna appellata deve qualificarsi solo come coobbligata, come indicato nell'atto impugnato.
Il problema è proprio questo.
L'Ufficio non ha ancora realizzato che la contribuente – in quanto socia accomandante – non è coobbligata della società per i crediti societari, essendo tenuta solo al versamento in favore della stessa società dei conferimenti che si era impegnata a versare.
E quel conferimento è del tutto estraneo ai debiti societari.
Del resto è sufficiente leggere la norma che regola la fattispecie – l'art. 2313 c.c. – il quale recita: “Nella società in accomandita semplice i soci accomandatari rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali, e i soci accomandanti rispondono limitatamente alla quota conferita”. E la Suprema
Corte conferma la lettura di questa norma, nel senso indicato, con la sentenza richiamata dalla appellata
(Cassazione Ordinanza 21554 del 27.7.25).
Invece nell'atto impugnato (l'intimazione di pagamento) la Resistente_1 viene intimata a pagare gli stessi debiti richiesti all'Amministratore e socio accomandatario della società; ciò che non è possibile fare.
L'appello deve essere respinto e l'Amministrazione appellante condannata al pagamento delle spese del presente grado liquidate in complessivi € 2.500 oltre accessori come per legge ed a contributo forfettario nella misura del 15% ; spese da distrarsi in favore dei difensori antistatari.
P.Q.M.
La Corte:
1) Conferma la sentenza impugnata;
2) Condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado, liquidate in complessivi Euro
2500, oltre ad accessori come per legge e al contributo forfettario nella misura del 15%, spese da distrarsi in favore dei difensori antistatari.
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 1, riunita in udienza il
13/10/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
VITIELLO MAURO, Presidente
ATANASIO DO, AT
BRAGHO GIANLUCA, Giudice
in data 13/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2085/2024 depositato il 09/07/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Monza E Brianza - Via Ticino 26 20900 Monza MB
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 192/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez. 11
e pubblicata il 17/01/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. T95IPRN00207 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. T95IPRN00207 IRAP 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2056/2025 depositato il
14/10/2025 Richieste delle parti:
Appellante:
dichiarare la legittimità dell'intimazione di pagamento oggetto del presente giudizio con condanna di controparte alla rifusione delle spese di lite.
Condannare la parte appellata alla rifusione delle spese di giudizio come da nota spese allegata.
Appellato:
rigettare l'appello di cui sopra della Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Monza e Brianza e per l'effetto confermare la Sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Milano Sezione 11, n.
192/11/24 depositata il 17 gennaio 2024 e per l'effetto confermare l'annullamento dell'intimazione di pagamento impugnata. Il tutto con vittoria di onorari, diritti e spese del grado di giudizio da distrarsi in favore dei difensori antistatari.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Agenzia delle entrate propone appello avverso la sentenza N. 192 /24 del 17.1.2024 la quale ha accolto il ricorso della contribuente condannando l'Amministrazione a rimborsare le spese di lite.
La contribuente Resistente_1 aveva impugnato l'intimazione di pagamento - quale socia accomandante della società Società_1 sas - avente ad oggetto somme da pagare a seguito di sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Milano.
La Resistente_1 infatti riteneva che, nella sua qualità di semplice socia accomandante, non dovesse rispondere dei debiti di quella società.
Agenzia delle entrate si era costituita chiedendo il rigetto del ricorso.
La Corte di Giustizia di primo grado aveva considerato che, correttamente, la contribuente, in qualità di socio accomandante, doveva ritenersi responsabile limitatamente alla quota conferita, mentre i creditori della società non dispongono di alcuna azione diretta nei confronti di quella.
Né il socio accomandante ha alcuna legittimazione attiva o passiva rispetto alla società.
I giudici di prime cure non avevano mancato di osservare come l'Amministrazione finanziaria avesse dovuto rilevare che, con riferimento alla intimazione di pagamento, la stessa Amministrazione individuasse i due soci accomandante e accomandatario quali meri coobbligati “nei limiti della norma civilistica”; e che la partita di ruolo era stata emessa esclusivamente nei confronti della società Società_1, indicata quale intestatario principale senza coobbligati.
Ebbene, con l'atto di appello, Agenzia delle Entrate ribadisce quanto già accennato in primo grado, vale a dire che l'intimazione non intendeva affatto escutere i soci e la stessa Resistente_1 come peraltro si poteva chiaramente intendere dalla lettura dell'atto di intimazione.
Concludeva pertanto chiedendo alla Corte di Giustizia di dichiarare la legittimità dell'atto impugnato con vittoria di spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non è fondato e va respinto. L'Amministrazione finanziaria insiste anche in appello ad affermare la legittimità del proprio operato evidenziando di avere correttamente inviato l'intimazione di pagamento ed iscritto a ruolo la società
Società_1 quale obbligata principale, laddove l'odierna appellata deve qualificarsi solo come coobbligata, come indicato nell'atto impugnato.
Il problema è proprio questo.
L'Ufficio non ha ancora realizzato che la contribuente – in quanto socia accomandante – non è coobbligata della società per i crediti societari, essendo tenuta solo al versamento in favore della stessa società dei conferimenti che si era impegnata a versare.
E quel conferimento è del tutto estraneo ai debiti societari.
Del resto è sufficiente leggere la norma che regola la fattispecie – l'art. 2313 c.c. – il quale recita: “Nella società in accomandita semplice i soci accomandatari rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali, e i soci accomandanti rispondono limitatamente alla quota conferita”. E la Suprema
Corte conferma la lettura di questa norma, nel senso indicato, con la sentenza richiamata dalla appellata
(Cassazione Ordinanza 21554 del 27.7.25).
Invece nell'atto impugnato (l'intimazione di pagamento) la Resistente_1 viene intimata a pagare gli stessi debiti richiesti all'Amministratore e socio accomandatario della società; ciò che non è possibile fare.
L'appello deve essere respinto e l'Amministrazione appellante condannata al pagamento delle spese del presente grado liquidate in complessivi € 2.500 oltre accessori come per legge ed a contributo forfettario nella misura del 15% ; spese da distrarsi in favore dei difensori antistatari.
P.Q.M.
La Corte:
1) Conferma la sentenza impugnata;
2) Condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado, liquidate in complessivi Euro
2500, oltre ad accessori come per legge e al contributo forfettario nella misura del 15%, spese da distrarsi in favore dei difensori antistatari.