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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 14/04/2025, n. 1841 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1841 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
SEZIONE QUARTA CIVILE
in persona del Giudice Unico dott.ssa Ester MARONGIU ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile d'appello n. 17389/2022 R.G. promossa da:
nata a [...] il [...], codice fiscale e residente in Parte_1 C.F._1
Sant'Antonino di Susa (TO), Via Roma n. 1, rappresentata e difesa, sia congiuntamente sia disgiuntamente, dagli Avv.ti Alessandro Dimauro e
Monica Dimauro, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Torino, Via Nizza n. 181, giusta procura alle liti posta in calce all'atto di citazione
- ATTRICE -
-
contro
-
, in persona del legale rappresentante pro tempore, P.I. Controparte_1
, con sede in Torino, Strada Mongreno n. 180, P.IVA_1 rappresentata e difesa, giusta procura allegata per via telematica alla comparsa di costituzione, dagli avv.ti Sonia Selletti, Francesca Di Marco e Fabrizio Quiese ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Torino, Piazza Adriano n. 12.
- CONVENUTA -
Con l'intervento di
(C.F. ), residente in [...], CP_2 C.F._2 elettivamente domiciliato in Torino, Corso Alessandro Tassoni n. 22, presso lo studio dell'avvocato
Alberto Cariddi che lo rappresenta e difende per procura allegata al fascicolo telematico
- TERZO CHIAMATO –
OGGETTO: risarcimento del danno- responsabilità medica pagina 1 di 20 CONCLUSIONI PRECISATE DALLE PARTI
Per parte attrice
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza eccezione e deduzione reietta e con sentenza provvisoriamente esecutiva, previ gli accertamenti e le declaratorie del caso e di legge, NEL MERITO:
1) Accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale, ai sensi degli artt. 1218 e 1228 cod. civ., della struttura in persona del legale rappresentante pro tempore e, per Controparte_1
l'effetto, dichiararla tenuta e condannarla al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali tutti subiti dalla parte attrice, come qui di seguito dettagliati: di anni 69 al tempo Parte_1 dell'evento dannoso per cui è causa: TRIBUNALE DI MILANO - LIQUIDAZIONE DEL DANNO
NON PATRIMONIALE - TABELLE 2024: I.P.: 8 % in fascia 18% - 26% (come da CTU): 26%:
110.339 (€ 77.703 danno biologico ed € 32.636 sofferenza soggettiva interiore) 18%: 56.836
(42.415+14.421) 8% in fascia 18%-26%: 110339-56836= 53.503 € 53.503,00 Personalizzazione del danno (25% danno biologico) 77.703 – 42.415 = 35.288,00 x 25% € 8.822,00 Inabilità temporanea totale (100% x gg. 60) = 60 x 157,55 € 9.453,00 Inabilità temporanea al 50% per 30 gg. = (30 x
157,55) / 2 € 2.363,25 Inabilità parziale al 25% per 90 gg. = (90 x 157,55) / 4 € 3.544,88 Spese mediche riconosciute € 1.913,60 Rimborso spese CTU Dr.ssa (€ 366 acconto + 634,72 saldo) Per_1 Per_
€ 1.000,72 Rimborso spese CTU Dr. € 1.036,83 Rimborso spese CTP Dr. € 1.464,00 Per_2
TOTALE € 83.101,28 Saldo spese di CTU a carico di parte convenuta. Diconsi euro ottantatremilacentouno/28 o nella veriore somma accertata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo. Condannare parte convenuta al pagamento delle spese e competenze stragiudiziali, del procedimento di mediazione esperito e del presente giudizio, da distrarsi tutte in favore dei procuratori antistatari ex art. 93 c.p.c..”
Per parte convenuta Controparte_1
Nel merito: - in via principale: respingere integralmente qualsivoglia domanda proposta nei confronti di in quanto infondata in fatto ed in diritto e per l'effetto condannare parte attrice al Controparte_1 pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa. - in via subordinata: nella denegata ipotesi in cui il
Tribunale adito accertasse il diritto dell'attrice a vedersi risarcire per i danni lamentati, riconducendone la causazione all'intervento eseguito dal dott. , condannare in via esclusiva quest'ultimo al CP_2 preteso risarcimento in quanto esclusivo responsabile dei danni sofferti dalla IG.ra . - in via Pt_1 ulteriormente subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Tribunale adito accertasse e dichiarasse una qualsivoglia responsabilità, in tutto o in parte, di anche in via Controparte_1 solidale con il dott. accertare e determinare le rispettive porzioni di responsabilità CP_2 limitando l'eventuale condanna della concludente alla quota di sua propria competenza e, in ogni caso, condannare il dott. a rimborsare qualsivoglia somma che fosse CP_2 Controparte_1 tenuta a corrispondere all'attrice in forza del vincolo di solidarietà passiva, in eccesso rispetto a quanto pagina 2 di 20 risulterebbe dovuto in dipendenza della sua eventuale quota di responsabilità e/o di apporto causale;
- in via sempre subordinata: nella denegata ipotesi in cui il Tribunale adito accertasse e dichiarasse una qualsivoglia responsabilità, in tutto o in parte, di per i fatti di cui è causa, Controparte_1 dichiarare il dott. tenuto a manlevare e tenere indenne la predetta da CP_2 Controparte_1 quanto dovesse essere obbligata a pagare in conseguenza di sue accertate responsabilità per la prestazione medica resa alla IG.ra e, per l'effetto, condannarlo al pagamento di quanto Pt_1 eventualmente dovuto da in favore dell'attrice relativamente alle suddette Controparte_1 prestazioni;
- In via istruttoria: […]. In ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.
Per parte terza chiamata CP_2 respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
assolvere il conchiudente da ogni avversaria domanda, in quanto infondata in fatto ed in diritto;
con il favore delle spese di lite.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
I
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio la Parte_1 [...] per sentirla condannare al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patiti a seguito Controparte_1 dell'intervento di artoprotesi all'anca sinistra al quale si è sottoposta presso la struttura in data
7.7.2017.
In particolare, l'attrice ha allegato che:
- a seguito di visita ortopedica presso lo studio del dott. ed esecuzione di CP_2 approfondimenti clinici e diagnostici, in data 6.7.2017, veniva ricoverata presso la struttura convenuta per effettuare un intervento di artoprotesi;
- nel corso dell'esecuzione del predetto intervento da parte del dott. riportava la frattura CP_2 traversa del fondo acetabolare sinistro con commisurazione della parete posteriore e dislocazione della cupola protesica impiantata;
- in data 8.7.2017, giorno successivo all'intervento, veniva sottoposta a controllo radiografico dal quale emergeva una frattura scomposta dell'acetabolo con mobilizzazione della cupola protesica;
- in data 09.7.2017 veniva trasferita presso il CTO di Torino per essere sottoposta ad un ulteriore intervento chirurgico di riduzione e sintesi della frattura e riposizionamento della cupola protesica, effettuato il 12.07.2017;
- in data 18.7.2017 veniva ritrasferita presso la struttura convenuta al fine di iniziare un percorso riabilitativo ove, nel corso della degenza, subiva una lussazione dell'impianto protesico;
- in data 2.8.2017 veniva dimessa e ricoverata sino al 15.10.2017 presso l'Ospedale Civico di
Settimo Torinese;
pagina 3 di 20 - nel periodo successivo intraprendeva un percorso riabilitativo dapprima presso la Casa di Cura riabilitativa Madonna dei Boschi di Torino, ove rimaneva degente sino al 15.1.2017, e successivamente in regime ambulatoriale sino al novembre 2018.
Dava quindi atto di essersi sottoposta, in data 09.07.2019, a visita medico-legale in esito alla quale emergevano criticità nell'esecuzione dell'intervento di artoprotesi all'anca sinistra con conseguente danno biologico permanente differenziale quantificato al 9-10% e inabilità biologica totale di 180gg, parziale al 50% di 30gg e parziale al 30% di 254gg.
Aggiungeva che, a causa delle lesioni subite, aveva sostenuto spese mediche per € 1.843,60 e, sulla scorta di preventivi prodotti, richiedeva il pagamento dell'importo di € 36.200 quali spese future necessarie per l'esecuzione delle opere volte ad abbattere le barriere architettoniche presenti nella propria abitazione.
Instava per il riconoscimento del danno patito, rilevando che né le richieste risarcitorie inoltrate alla struttura convenuta e al dott. né l'esperita proceduta di mediazione, a cui peraltro la CP_2 [...] non ha ritenuto di partecipare, avevano dato esito positivo. Controparte_1
Ribadiva il peggioramento delle proprie abitudini di vita a causa del pregiudizio subito, tale da giustificare una personalizzazione del danno biologico nella misura del 25%.
Ritualmente costituita, la struttura sanitaria ha contestato nell'an e nel quatum Controparte_1 la pretesa attorea ritenendo la frattura lamentata esclusivamente riconducibile ad un errato movimento dalla paziente durante la notte successiva a quella dell'intervento.
La convenuta ha, inoltre, contestato la sussistenza di profili di colpa in capo alla struttura evidenziando la piena osservanza delle regole cautelari e delle linee guida da parte del personale sanitario e del dott. nell'esecuzione dell'intervento. CP_2
In subordine, ha invocato l'esclusiva responsabilità del dott. nella determinazione del CP_2 pregiudizio allegato dall'attrice, adducendo la natura gravemente colposa della condotta del sanitario, costituente una devianza dal programma di tutela della salute cui la struttura si era obbligata.
Ha, pertanto, domandato il rigetto delle domande avversarie e, in subordine, la condanna in manleva del dott. del quale ha chiesto l'autorizzazione alla chiamata in causa, in caso di accoglimento CP_2 delle pretese attoree.
Autorizzata la chiamata in causa, si è costituito in giudizio il dott. il quale ha aderito alle difese CP_2 svolte dalla chiamante contestando la sussistenza del nesso di causalità tra l'intervento chirurgico e il danno subito dalla paziente.
In merito al rapporto con la struttura, ha evidenziato l'applicabilità al caso di specie della disciplina prevista dalla Legge Gelli-Bianco in forza della quale la manleva nei confronti del medico operante può esercitarsi soltanto per dolo o colpa grave, elementi soggettivi da escludersi nella fattispecie in esame in cui, invece, l'evento sembrerebbe esclusivamente imputabile alla mancata adozione da parte della struttura di idonee misure atte ad evitare la verificazione di traumi a danno dei pazienti ricoverati. pagina 4 di 20 Il terzo chiamato ha chiesto, pertanto, il rigetto delle domande formulate nei suoi confronti e, in via subordinata, per la limitazione della condanna nei limiti della quota di propria responsabilità.
Istruita con la produzione di documenti, l'assunzione di prove orali e CTU medico-legale all'udienza figurata del 20.3.2025 la causa è stata trattenuta a decisione con assegnazione dei termini ex art. 190
c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali.
II
La domanda attorea è fondata e merita accoglimento per i motivi che seguono.
1. Sulla domanda qualificazione giuridica della domanda
In ordine all'inquadramento giuridico dell'invocata responsabilità della struttura convenuta pare opportuno evidenziare che, essendo il fatto dannoso allegato dall'attrice verificatosi il 7.7.2017 – data dell'intervento chirurgico presso la – sono applicabili alla fattispecie in esame Controparte_1 le disposizioni di natura sostanziale introdotte dalla cd. legge Gelli – Bianco che ha ribadito il titolo contrattuale della responsabilità delle strutture sanitarie.
L'invocata responsabilità della convenuta deve, pertanto, pacificamente essere qualificata di natura contrattuale ai sensi dell'art. 7 della Legge richiamata secondo cui “La struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che, nell'adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile, delle loro condotte dolose o colpose”.
La scelta del legislatore di optare per la natura contrattuale della responsabilità della struttura per fatto doloso o colposo dei sanitari recepisce il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità formatosi per i rapporti sorti prima dei richiamati interventi legislativi, che di seguito si riassume in quanto matrice di principi ancora applicabili nella vigenza della nuova normativa.
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità precedente alla Legge Gelli-
Bianco, l'assistenza sanitaria fornita dall'azienda ospedaliera determina la riconducibilità della responsabilità della struttura “ad un autonomo contratto (di “spedalità), la sua responsabilità per inadempimento si muove sulle linee tracciate dall'art. 1218 c.c., e, per quanto concerne le obbligazioni mediche che essa svolge per il tramite dei medici propri ausiliari, l'individuazione del fondamento di responsabilità dell'ente nell'inadempimento di obblighi propri della struttura consente quindi di abbandonare il richiamo, alquanto artificioso, alla disciplina del contratto d'opera professionale e di fondare semmai la responsabilità dell'ente per fatto del dipendente sulla base dell'art. 1228 c.c.” (cfr.
Cass. Sez. Unite 11.01.2008, n. 577).
Come confermato anche dalla Suprema Corte a Sezioni Unite con la pronuncia n. 576 del 2008, tra la struttura sanitaria presso cui il paziente viene ricoverato, o sottoposto a visita ambulatoriale o ad altri accertamenti, il medico che lo prende in cura ed il paziente stesso, sorge un vero e proprio contratto soggetto in quanto tale alla disciplina dettata in materia di inadempimento del debitore nei rapporti pagina 5 di 20 aventi ad oggetto prestazioni professionali e ciò, anche per quanto riguarda il rapporto tra il singolo medico curante ed il paziente, sia che si intenda aderire alla nota teoria del cd. “contatto sociale” sia che si ravvisi anche nel rapporto medico – paziente un contratto atipico a prestazioni corrispettive.
(Cass. 28.5.2004, n. 10297 e, più di recente, Cass. n. 18392/2017).
La conseguenza diretta della scissione dei due rapporti contrattuali è la configurabilità di una responsabilità risarcitoria dell'ente pubblico o privato in cui viene accettato il paziente anche in assenza di una specifica responsabilità del medico dipendente, per violazione delle singole, diverse e autonome, obbligazioni assunte dalla struttura nei confronti del paziente;
laddove si deduca invece una condotta negligente del personale sanitario, la struttura sanitaria è chiamata a rispondere a titolo contrattuale dei danni patiti dal paziente, ai sensi dell'art. 1228 c.c. (Cass. n. 1620/2012).
In applicazione dei principi generali sul riparto dell'onere probatorio in materia contrattuale e in particolare di quelli dettati dalla già richiamata pronuncia del 2008, deve quindi ritenersi che gravi sul paziente danneggiato la prova della fonte negoziale e dell'attività professionale svolta, del fatto dannoso (insorgenza o aggravamento della patologia) e del nesso causale tra quest'ultimo e la condotta dell'obbligazione, nonché l'allegazione dell'inadempimento quale comportamento astrattamente e causalmente idoneo alla produzione del danno, mentre è onere del parte convenuta provare la causa imprevedibile e inevitabile dell'impossibilità dell'esatta esecuzione della prestazione (v. Cass.
22.2.2023, n. 5490, Cass. 23.2.2021, n. 4864 e Cass. Sez. U. 11.1.2008, n. 577).
Più precisamente, superata la tradizionale dicotomia tra obbligazione di mezzi e di risultato, in applicazione dei criteri generali di cui agli artt. 1218 e 1176 c.c. è onere del paziente provare l'esistenza del contratto e l'aggravamento della situazione patologica o l'insorgenza di nuove patologie per effetto della prestazione sanitaria (e quindi il nesso causale con essa), restando a carico del sanitario o dell'ente ospedaliero la prova che la citata prestazione sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti peggiorativi siano stati determinati da un evento imprevisto ed imprevedibile con l'uso dell'ordinaria diligenza da lui eIGibile in base alle conoscenze tecnico – scientifiche del momento. (cfr.
Cass. n. 28989/2019; Cass. n. 21177/ 2015).
Il nesso causale tra la prestazione professionale eseguita e il danno lamentato, in quanto fatti costitutivi della domanda risarcitoria, devono essere provati dalla parte attrice.
Sul punto è illuminante la pronuncia della S.C. n. 18392 del 2017 (i cui principi sono stati ribaditi con la già citata pronuncia n. 28811/2019 e ancora con la pronuncia n. 29501/2019) secondo cui nei giudizi risarcitori da responsabilità medica si delinea “un duplice ciclo causale, l'uno relativo all'evento dannoso, a monte, l'altro relativo all'impossibilità di adempiere, a valle. Il primo, quello relativo all'evento dannoso, deve essere provato dal creditore/danneggiato, il secondo, relativo alla possibilità di adempiere, deve essere provato dal debitore/danneggiante. Mentre il creditore deve provare il nesso di causalità fra l'insorgenza (o l'aggravamento) della patologia e la condotta del sanitario (fatto costitutivo del diritto), il debitore deve provare che una causa imprevedibile ed inevitabile ha reso pagina 6 di 20 impossibile la prestazione (fatto estintivo del diritto)” (cfr. Cass. n. 18392/2017; n. 26700/2018).
2. Sull'accertamento di responsabilità della struttura convenuta
Ciò premesso, in via generale si osserva che i fatti storici dedotti nell'atto di citazione e l'iter chirurgico e terapeutico a cui l'attrice è stata sottoposta presso la struttura convenuta, nonché il successivo decorso, non sono oggetto di contestazione tra le parti e risultano, comunque, provati dalla documentazione versata in atti e dalla analitica ricostruzione contenuta nella consulenza tecnica espletata nel presente giudizio che si richiama integralmente sul punto.
Al fine di valutare la fondatezza delle domande proposte deve quindi procedersi alla disamina delle risultanze della consulenza tecnica.
L'incarico affidato al collegio peritale aveva ad oggetto la descrizione delle condizioni cliniche dell'attrice al momento del ricovero presso la struttura per sottoporsi dell'intervento di artoprotesi, la verifica della sussistenza degli allegati inadempimenti qualificati in relazione all'esecuzione dell'intervento chirurgico, al rispetto delle linee guida, buone pratiche e dei generali doveri di perizia e diligenza professionale, quindi della valutazione del nesso causale e della previsione ed evitabilità dell'evento dannoso.
Come noto, “In materia di responsabilità sanitaria, la consulenza tecnica è di norma consulenza percipiente a causa delle conoscenze tecniche specialistiche necessarie, non solo per la comprensione dei fatti, ma per la rilevabilità stessa dei fatti, i quali, anche solo per essere individuati, necessitano di specifiche cognizioni e/o strumentazioni tecniche: atteso che proprio gli accertamenti in sede di consulenza offrono al giudice il quadro dei fattori causali entro il quale far operare la regola probatoria della certezza probabilistica per la ricostruzione del nesso causale” (cfr. Cass. n. 26700/18,
Cass. n. 3717/19 e Cass. n. 13736/20).
Il collegio peritale si è strettamente attenuto all'incarico conferitogli, come reso evidente dalla lettura della relazione depositata, in cui, descritto quanto accaduto nel corso delle operazioni peritali, è stata riassunta la vicenda clinica oggetto di valutazione.
Quindi, ripercorsi in ordine cronologico gli atti diagnostici e terapeutici realizzati sia prima che nel corso del ricovero presso la struttura, il collegio peritale ha riscontrato che “La SI.ra , Parte_1 al momento del ricovero presso la Clinica Maria Pia Hospital di Torino, presentava un quadro di artrosi severa a carico dell'anca sinistra con dolore, limitazione dei movimenti dell'anca e limitazione funzionale”.
In tale quadro clinico, proseguono i consulenti, l'indicazione chirurgica di protesi totale all'anca posta dal dott. è stata corretta così come la pianificazione della posizione delle componenti CP_2 protesiche, anche considerato l'accertata lieve displasia a livello del cotile (“riteniamo che
l'indicazione chirurgica a protesi totale dell'anca posta dal Dott. fosse corretta. L'esecuzione CP_2 di una protesi d'anca in paziente con displasia del cotile è sicuramente più complessa rispetto ad pagina 7 di 20 un'anca con anatomia normale…È necessaria quindi una pianificazione adeguata sulle radiografie pre-operatorie della posizione e della taglia corretta della componente acetabolare e nel caso di specie il dott. aveva ben pianificato tale posizione delle componenti protesiche sulle radiografie del CP_2
16.06.2017.”)
Quanto alla corretta esecuzione dell'intervento eseguito presso la struttura convenuta, i CTU hanno rilevato che “Il controllo radiografico postoperatorio evidenzia un buon posizionamento della componente acetabolare, anche se leggermente più mediale rispetto alla pianificazione pre-operatoria,
e non si evidenziano fratture periprotesiche a livello dell'acetabolo.”; dall'esame della radiografia di controllo effettuata il giorno successivo è, invece, emersa “la presenza di frattura trasversa dell'acetabolo con dislocazione della componente protesica acetabolare.”.
I consulenti hanno, quindi, richiamato la letteratura in merito alle cause delle fratture periprotesiche acetabolari, descritte come rare complicanze dell'intervento di protesi all'anca, specificando che “le cause acute possono essere intra-operatorie o post-operatorie. Le prime prevedono la frattura del bacino durante le incaute manovre di posizionamento della componente protesica acetabolare, le seconde un trauma ad alto impatto che determina la frattura. La presenza di fratture periprotesiche normalmente viene evidenziata durante l'intervento o nelle radiografie post-operatorie,”.
Dalla disamina della documentazione medica prodotta, i CTU hanno rilevato che la radiografia post- operatoria non evidenziava la presenza di fratture né la stessa può ricondursi ad un evento traumatico imputabile alla paziente avvenuto durante la notte di degenza successiva all'intervento giacché “in cartella clinica non viene segnalata nessuna caduta della paziente nel pomeriggio/notte dopo
l'intervento chirurgico che potesse determinare un trauma ad alto impatto”.
I CTU hanno quindi così concluso: “riteniamo come causa più probabile che non, che l'incauto posizionamento della componente protesica acetabolare abbia creato una microfrattura composta e occulta che si sia poi slatentizzata nel postoperatorio, determinando la frattura trasversa dell'acetabolo con grave scomposizione e comminuzione e la mobilizzazione della componente
Acetabolare.”
Quanto alla prospetta esclusiva imputabilità della frattura all'agitazione psicomotoria e alle contrazioni volontarie dell'arto inferiore da parte dell'attrice nelle ore notturne, i consulenti hanno precisato che
“Tutt'al più queste condizioni hanno potuto favorire la slatentizzazione di tale frattura occulta, ma non riteniamo che possano esserne state la causa”, tanto che “Anche in assenza di tali movimenti non controllati, molto probabilmente, la frattura periprotesica si sarebbe successivamente manifestata ad esempio durante l'esecuzione della fisioterapia.”
A parere dei consulenti, sebbene la frattura si sia manifestata il giorno successivo all'intervento (così impedendo al dott. di intervenire per porre immediato rimedio alla complicanza), la frattura è CP_2 comunque riconducibile ad un errore nell'esecuzione dell'impianto della componente protesica dell'anca che si sarebbe potuto evitare se eseguito con maggiore cautela: “l'impianto della componente pagina 8 di 20 protesica acetabolare doveva essere eseguito con più cautela… confermiamo che un più cauto posizionamento della componente acetabolare avrebbe potuto evitarla.”.
In definitiva il collegio ha quindi ritenuto che “in base alla c.d. preponderanza dell'evidenza la frattura periprotesica dell'acetabolo sia stata prodotta nel corso dell'intervento chirurgico durante
l'impattamento della componente protesica acetabolare e sia rimasta occulta. L'agitazione psicomotoria post-operatoria può essere stato il fattore che ha slatentizzato tale frattura occulta, ma non può aver determinato un trauma tale da fratturare l'acetabolo. Solo un trauma ad alto impatto quale una caduta a terra della paziente sarebbe stata un'altra possibile causa determinante della suddetta complicanza, ma tale evenienza non è descritta né sul diario infermieristico né sul diario medico.”
Le conclusioni sopra riportate, contenute nella relazione preliminare trasmessa alle parti, sono state oggetto di rilievi critici da parte dei CTP nominati dalle parti.
Nel rispondere a tali osservazioni i CTU hanno escluso che “la paziente possa essere caduta, procurarsi una frattura dell'acetabolo con dislocazione della componente cotiloidea e rialzarsi da sola
e ritornare a letto” e hanno dunque ribadito, in assenza di alcuna segnalazione in cartella clinica, che la causa più probabile che non di tale complicanza “sia da imputare all'incauto posizionamento della componente protesica acetabolare e che tale complicanza si sia manifestata solo nell'immediato post- operatorio.”.
All'esito dell'attenta ricostruzione e valutazione dei fatti di causa, delle condotte poste in essere dai sanitari coinvolti e della compiuta valutazione dei rilievi critici dei CTP nominati, i CTU hanno ritenuto di confermare le conclusioni assunte, sostenendo quindi che “la responsabilità del Dott. sia stata quella di non aver eseguito l'intervento a regola d'arte, ovvero, tenendo conto delle CP_2 eventuali fragilità che poteva avere l'acetabolo, non ha adottato tutte le precauzioni del caso
(posizionamento della componente protesica con più cautela) per scongiurare tale complicanza.”
Le risultanze della relazione disposta nel presente giudizio si condividono: esse sono state assunte nel contraddittorio con i CTP nominati, a seguito di analitico esame della documentazione medica in atti, attenendosi al quesito formulato dal Giudice, prestando attenzione e fornendo motivata risposta alle obiezioni tutte svolte dai consulenti delle parti nel corso delle operazioni peritali, non inficiate dai rilievi svolti dalle parti convenute e terze chiamate nel presente giudizio.
Rileva ancora osservare che si è ritenuto di riportare ampi stralci della relazione peritale al fine di dare atto della completezza della stessa: infatti, per giurisprudenza costante, “Il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, pagina 9 di 20 che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive” (cfr. Cass. n. 33742/22, nonché Cass. 11081/20 e Cass. n. 1815/15).
Alla luce delle risultanze della CTU, dunque, deve ritenersi sussistente il nesso di causalità tra la frattura periprotesica a livello dell'acetabolo lamentata dalla paziente e l'intervento di impianto della protesi all'anca eseguito “incautamente” dal dott. determinando una microfrattura – non CP_2 visibile dalla radiografia post-operatoria – slatentizzatasi nel corso della notte successiva all'impianto.
Sul punto, si osserva che, secondo gli insegnamenti più volte espressi dalla Suprema Corte di cui alle note pronunce a Sezioni Unite n. 576/2008 e n. 581/2008, pur essendo l'accertamento del nesso causale tra la condotta materiale e l'evento di danno formalmente sottoposto alle medesime regole tanto in sede civile che in sede penale, secondo le disposizioni di cui agli artt. 40 e 41 c.p., in sede civilistica ai fini del risarcimento del danno il nesso di causa tra la condotta omissiva e l'evento dannoso deve ritenersi sussistente ogni qual volta, in base alle circostanze del caso concreto, la condotta alternativa corretta e non tenuta avrebbe impedito il verificarsi dell'evento secondo la regola del “più probabile che no”: come osservato dalla Cassazione, “nel cosiddetto sottosistema civilistico, il nesso di causalità
(materiale) - la cui valutazione in sede civile è diversa da quella penale (ove vale il criterio dell'elevato grado di credibilità razionale che è prossimo alla "certezza") - consiste anche nella relazione probabilistica concreta tra comportamento ed evento dannoso, secondo il criterio (ispirato alla regola della normalità causale) del "più probabile che non”(v. Cass. n. 21619/2007).
In sostanza, mentre in sede penale l'accertamento del nesso di causa in tema di responsabilità medica per omissione va compiuto secondo criteri di probabilità logica che deve essere prossima alla certezza, oltre ogni “ragionevole dubbio” (Cass. SSUU n. 30328/2002, cd. sentenza Franzese), nell'ipotesi di responsabilità civile la verifica probabilistica può arrestarsi su soglie meno elevate di accertamento contro fattuale, dovendo il giudice accertare, secondo un criterio necessariamente probabilistico, se l'opera del medico, ove correttamente e prontamente prestata, avrebbe avuto serie e apprezzabili possibilità di evitare il danno verificatosi, secondo un criterio di probabilità logico-statistica (cfr. Cass.
Sez. Un. N. 576/2008; Cass. n. 10741/2009 “In tema di responsabilità civile aquiliana, il nesso causale
è regolato dal principio di cui agli artt. 40 e 41 cod. pen., per il quale un evento è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, nonché dal criterio della cosiddetta causalità adeguata, sulla base del quale, all'interno della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiano - ad una valutazione "ex ante" - del tutto inverosimili, ferma restando, peraltro, la diversità del regime probatorio applicabile, in ragione dei differenti valori sottesi ai due processi: nel senso che, nell'accertamento del nesso causale in materia civile, vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non", mentre nel processo penale vige la regola della prova "oltre il ragionevole dubbio”).
Dunque, in caso di mancata attuazione delle condotte dovute – ovvero, nel caso di specie, l'esecuzione dell'impianto della componente protesica acetabolare con più cautela – la sussistenza della relazione pagina 10 di 20 eziologica va dedotta alla stregua del criterio della prevedibilità oggettiva, desumibile da regole scientifiche o statistiche, verificando se il comportamento omesso poteva o meno ritenersi idoneo - in quanto causalmente efficiente – ad impedire l'evento dannoso, con la conseguenza che deve escludersi dalla serie causale l'omissione di quella condotta che non sarebbe riuscita in alcun modo a evitare l'evento (cfr. Cass. n. 24073/2017; n. 16123/2010).
Applicando i su esposti principi di diritto al caso in esame, secondo le argomentazioni logico scientifiche svolte dal collegio peritale riportate, risulta dimostrato che l'adozione di tutte le precauzioni del caso e una condotta più cauta del medico avrebbero scongiurato e dunque evitato l'insorgenza di tale complicanza a seguito dell'agitazione psicomotoria della paziente.
Deve, poi, escludersi l'invocato concorso di colpa dell'attrice ex art. 1227 c.c. per agitazione psicomotoria e contrazioni dell'arto inferiore o, addirittura, per essere la medesima asseritamente caduta dal letto durante la notte di degenza successiva all'intervento.
Sul punto, innanzitutto si osserva che, secondo il principio di diritto più volte affermato dalla Suprema
Corte, si può dar luogo ad una riduzione proporzionale di responsabilità, con comparazione del grado di incidenza eziologica di più cause concorrenti, soltanto in caso di una pluralità di comportamenti umani colpevoli:“In materia di rapporto di causalità nella responsabilità civile, in base ai principi di cui agli artt. 40 e 41 c.p., qualora le condizioni ambientali od i fattori naturali che caratterizzano la realtà fisica sulla quale incide il comportamento imputabile dell'uomo siano sufficienti a determinare
l'evento di danno indipendentemente dal comportamento medesimo, l'autore dell'azione o della omissione resta sollevato, per intero, da ogni responsabilità dell'evento, non avendo posto in essere alcun antecedente dotato in concreto di efficienza causale;
ove, invece, quelle condizioni non possano dare luogo, senza l'apporto umano, all'evento di danno, l'autore del comportamento imputabile è responsabile per intero di tutte le conseguenze da esso scaturenti secondo normalità, non potendo, in tal caso, operarsi una riduzione proporzionale in ragione della minore gravità della sua colpa, poichè una comparazione del grado di incidenza eziologica di più cause concorrenti può instaurarsi soltanto tra una pluralità di comportamenti umani colpevoli, ma non tra una causa umana imputabile ed una concausa naturale non imputabile.” (v. Cass 13864/2020; n. 20836/2018)
Nella fattispecie in esame, il comportamento attoreo, innestatosi nell'ambito del processo causale innescato da una condotta umana imputabile al professionista convenuto, non può assumente rilievo ai fini di limitare la responsabilità del medico rispetto all'evento dannoso lamentato giacché la prospettata caduta notturna non è stata dimostrata né lo stato di agitazione psicomotoria con contrazioni dell'arto inferiore assumono i connotati di condotta umana colpevole.
Infatti, dall'istruttoria orale espletata nel presente giudizio è emerso che la notte successiva all'intervento la paziente è stata assistita dalla figlia, la quale ha confermato la CP_3 manifestazione di contrazioni involontarie dell'arto inferiore e la permanenza della paziente a letto.
Sentita in merito alla condizione di contenimento dell'attrice, l'infermiera ha Testimone_1 pagina 11 di 20 dichiarato: “La IG.ra era allettata e aveva una ferula, cioè una culla di contenimento Pt_1 dell'arto operato (che mi pare fosse il destro). Non aveva mezzi di contenzione, non c'erano sbarre sollevate ai lati del letto” aggiungendo “Secondo quanto riferitomi dalla collega della notte,
[...]
, durante la notte ogni tanto la IG.ra tirava fuori la gamba dalla ferula, piegava e Per_4 Pt_1 faceva uscire l'arto dalla ferula. A.D.R. La collega era passata a vedere la paziente anche perché aveva un quadro di agitazione e disorientamento che si era manifestato dopo l'intervento dalle 18/19 in avanti. Di contrazioni involontarie della gamba sinistra nulla so”. La teste ha altresì riferito “per quanto riferitomi dalla collega la IG.ra non si è mai alzata dal letto per tutta la notte.” Pt_1
Con riguardo ad eventuali accorgimenti assunti dal personale sanitario al fine di contenere i movimenti involontari dell'attrice, le teste ha dichiarato: “Se mi si chiede quali provvedimenti abbia adottato la mia collega a fronte del constatato comportamento della IG.ra , dichiaro che non ha fatto Pt_1 nulla se non passare a vedere e rimettere la gamba al suo posto e poi le verso 5,30 ha chiamato il medico di guardia perché la paziente presentava tachicardia sinusale e dolore. Il medico ha prescritto una flebo con un calmante” e ancora “In primo luogo i mezzi di contenzione deve essere il medico che li prescrive;
in secondo luogo, l'agitazione non era tale da usarli”.
Pertanto, alla luce di tali risultanze, accertata l'assenza di specifiche indicazioni di contenzione e di una caduta accidentale dell'attrice, deve escludersi qualsivoglia profilo di colpa sia nella gestione del decorso post-operatorio da parte dei sanitari della struttura, sia nella condotta tenuta dall'attrice nella notte successiva all'intervento che ha rappresentato soltanto l'occasione per la slatentizzazione della micro-frattura già presente;
sul punto infatti, come già riportato, i consulenti hanno chiarito che “anche in assenza di tali movimenti non controllati, molto probabilmente, la frattura periprotesica si sarebbe successivamente manifestata ad esempio durante l'esecuzione della fisioterapia.”.
Ne consegue che, esclusa la sussistenza dei presupposti richiesti per l'applicazione dell'art. 1227 c.c., alcuna riduzione dell'entità del risarcimento relativo ai postumi permanenti riportati dall'attrice dovrà essere operata.
III
Sulla quantificazione del danno non patrimoniale
In ordine alla quantificazione del danno, il collegio peritale ha riconosciuto la sussistenza di un danno biologico differenziale permanente e temporaneo per “lesione iatrogena a carico dell'anca rispetto agli esiti normalmente attesi” a seguito del tipo di intervento eseguito.
Infatti, specifica il collegio, “La frattura periprotesica a livello dell'acetabolo con la mobilizzazione della componente protesica ha determinato la necessità di un ulteriore intervento di sintesi della frattura e reimpianto della componente acetabolare. La presenza della frattura ha rallentato il percorso riabilitativo in quanto il carico è stato proibito per 2 mesi dal secondo intervento”.
I CTU hanno, inoltre, chiarito di aver tenuto conto nella determinazione del danno biologico temporaneo dell'eventuale incidenza della lussazione subita il 27.7.2017 durante la degenza presso la pagina 12 di 20 struttura convenuta: “la lussazione, non dovuta a malpractice medica, ma ad un errato movimento della paziente, ha determinato la necessità di utilizzare un tutore di protezione che non ha comunque ulteriormente rallentato la riabilitazione.”
Sulla scorta di tali elementi, il collegio ha valutato un'invalidità biologica permanente differenziale pari all'8% (da calcolarsi nella fascia 18% - 26%) e un danno biologico temporaneo differenziale per complessivi 180 gg, di cui gg 60 a totale, 30 gg al 50 % e 90 gg al 25%.
In ordine alla liquidazione del danno non patrimoniale va premesso che, sulla scorta della ormai nota sentenza della Suprema Corte a Sezioni Unite n. 26972/2008, il danno risarcibile in conseguenza di un fatto illecito si distingue in danno patrimoniale e danno non patrimoniale con la precisazione che il secondo deve essere riconosciuto solo nei casi determinati dalla legge, o “in virtù del principio della tutela minima risarcitoria spettante ai diritti costituzionalmente inviolabili, nei casi di danno prodotto dalla lesione di diritti inviolabili della persona riconosciuti dalla Costituzione”.
Il cd. danno biologico, che ha trovato una definizione suscettibile di applicazione generalizzata nella normativa dettata dagli artt. 138 e 139 del Dlgs. n. 209 del 2005, quale “lesione temporanea o permanente all'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico legale che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico – relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla capacità di reddito”, non è altro che una formula sintetica descrittiva del danno alla salute e va risarcito in quanto danno non patrimoniale tutelato dall'art. 32 della Costituzione cui rinvia l'art. 2059 cod. civ.
La Suprema Corte, con la pronuncia n. 12408/2011, al fine di garantire la parità di trattamento tra gli utenti della giustizia e limitare le macroscopiche divergenze nella liquidazione del danno non patrimoniale soprattutto per le percentuali di invalidità superiori al 9%, ha affermato che i criteri per la liquidazione del danno alla persona adottati dal Tribunale di Milano devono considerarsi “il valore da ritenersi "equo", e cioè quello in grado di garantire la parità di trattamento e da applicare in tutti i casi in cui la fattispecie concreta non presenti circostanze idonee ad alimentarne o ridurne l'entità.”
È stato, poi, di recente precisato dalla S.C. che ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale da lesione della salute secondo le Tabelle di Milano, ove si accerti la sussistenza, nel caso concreto, tanto del danno dinamico-relazionale (cd. biologico) quanto del danno morale, il “quantum” risarcitorio deve essere determinato applicando integralmente i valori tabellari (che contemplano entrambe le voci di danno), mentre, ove si accerti l'insussistenza del danno morale, il valore del punto deve essere depurato dall'aumento percentuale previsto per tale voce, salvo procedere all'aumento fino al 30% del valore del solo danno biologico (con esclusione, dunque, della componente morale), qualora sussistano i presupposti per la personalizzazione di tale tipologia di pregiudizio (cfr. Cass. n. 15733/2022).
Quanto alla liquidazione del danno differenziale di natura permanente, quale è quello quantificato dai
CTU nel caso di specie, occorre richiamare il principio di diritto secondo cui “in tema di responsabilità medica, allorché un paziente, già affetto da una situazione di compromissione dell'integrità fisica, sia pagina 13 di 20 sottoposto ad un intervento che, per la sua cattiva esecuzione, determini un esito di compromissione ulteriore rispetto alla percentuale che sarebbe comunque residuata anche in caso di ottimale esecuzione dell'intervento stesso, ai fini della liquidazione del danno con il sistema tabellare, deve assumersi come percentuale di invalidità quella effettivamente risultante, alla quale va sottratto quanto monetariamente indicato in tabella per la percentuale di invalidità comunque ineliminabile, e perciò non riconducibile alla responsabilità del sanitario” (da ultimo, Cass. ord. n. 21261/2024, che richiama
Cass. n. 6341/2014).
Ciò premesso, tenuto conto della percentuale di invalidità totale determinata nella misura del 26%, considerato che i CCTTUU hanno specificato che il danno dell'8% deve valutarsi nella fascia dal 18% al 26%, in applicazione dei principi di diritto richiamati e dei criteri di liquidazione delle Tabelle del
Tribunale di Milano, ed. 2024, rapportati all'età dell'attrice al momento dell'intervento chirurgico del
7.7.2017 (69 anni), il danno biologico differenziale è calcolato come segue:
- danno biologico permanente attuale (26% di invalidità): € 110.339,00
- danno biologico permanente che sarebbe comunque derivato all'attrice (18% di invalidità): €
56.836,00
- danno “differenziale” spettante secondo il principio sopra affermato: € 53.503,00 (€ 110.339 - €
56.836).
A tale somma va aggiunto l'importo di € 11.775,00 per il periodo di invalidità temporanea (€ 115,00 x
60 gg, € 130,00 x 120gg e quindi = € 6.900 + € 1.950 + € 2.925), per un totale di € 65.278,00.
Il valore base di € 115,00 per ciascun giorno di invalidità temporanea è stato congruamente aumentato al valore di € 130,00 per i giorni di invalidità parziale in considerazione delle accertate ripercussioni sullo svolgimento e sulla qualità delle ordinarie attività della vita che, come valutato dai consulenti, hanno comportato “difficoltà quali deambulare, espletare l'igiene personale, vestirsi (in generale tutte quelle attività che prevedono l'uso dell'arto inferiore).”
Quanto al riconoscimento del danno morale si evidenzia che, nel caso di specie, la necessità di sottoporsi ad un ulteriore intervento chirurgico di sintesi della frattura provocata e il rallentamento del percorso riabilitativo, inducono a presumere l'esistenza di uno stato di sofferenza interiore che consente la liquidazione del danno morale nella misura sopra indicata.
È invece da escludersi una personalizzazione del danno, non essendovi elementi per ritenere che le ripercussioni subite dall'attrice si siano connotate in modo del tutto anormale ed eccezionale rispetto a quelle che altro soggetto affetto dalla medesima menomazione avrebbe subito (cfr. Cass. n.
24227/2020: “La personalizzazione del risarcimento del danno alla salute consiste in una variazione in aumento o in diminuzione del valore standard del risarcimento, per tenere conto delle specificità del caso concreto abbisognando, quindi, di circostanze eccezionali e specifiche, sicché non può essere accordata alcuna variazione del risarcimento standard previsto dalle tabelle per tenere conto di pregiudizi che qualunque vittima che abbia patito le medesime lesioni deve sopportare, secondo l'"id pagina 14 di 20 quod plerumque accidit", trattandosi di conseguenze già considerate nella liquidazione tabellare del danno”).
Sul punto, infatti, i consulenti hanno accertato che “Per quanto attiene gli esiti permanenti riconducibili al danno differenziale iatrogeno essi non comportano incidenza sullo svolgimento e sulla qualità delle ordinarie attività della vita;
la condizione attuale della paziente (portatrice di PTA bilaterale e grave patologia discartrosica al rachide) può consentire, seppur con qualche difficoltà, la salita e discesa della scala e non necessita di presidi particolari per poter svolgere le comuni attività della vita quotidiana compresa l'igiene personale.”
In definitiva, tali conseguenze dannose, da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit – ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire – non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento.
Ne consegue che l'ammontare complessivo del danno non patrimoniale va liquidato in € 65.278,00, somma che, come si evince dalle premesse su esposte, è omnicomprensiva del danno non patrimoniale subito dall'attrice e comprende sia gli aspetti anatomo - funzionali che quelli relativi alla vita di relazione e alle attività quotidianamente svolte dal soggetto, nonché la sofferenza legata alla lesione riportata.
Trattandosi di debito di valore, liquidato all'attualità, esso deve essere devalutato alla data dell'evento dannoso (7.7.2017), calcolandosi quindi rivalutazione ed interessi sulla somma via via rivalutata: sviluppando il relativo calcolo, la somma oggi dovuta è pari ad € 71.779,57, oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo.
IV
Sulla quantificazione del danno patrimoniale
Quanto al danno patrimoniale patito dall'attrice, il C.T.U. ha ritenuto le spese sanitarie relative alla sola frattura iatrogena, come documentate, congrue e pertinenti nella misura di € 650,00.
Devono, inoltre, riconoscersi le spese sostenute per la consulenza medico legale ante causam e per l'assistenza dei consulenti tecnici di parte nel corso della CTU espletata nel presente giudizio.
Sul punto, infatti, si osserva che secondo i principi consolidati della giurisprudenza di legittimità “Le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, la quale ha natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92, primo comma, cod. proc. civ., della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue”. (cfr. Cass. n. 84/2013).
Nella fattispecie in esame, risulta depositata agli atti la seguente documentazione:
- fattura dell'importo di € 732,00 (doc. n. 17) per la consulenza medico legale ante causam redatta dal Per_ dott. , spesa ritenuta congrua e pertinente dal collegio “in quanto effettuata per la determinazione
e valutazione del danno e redatta da specialista ortopedico – medico legale”;
- fattura dell'importo di € 1.464 (doc. d) allegato alle note di precisazione delle conclusioni attoree) per pagina 15 di 20 Per_ l'assistenza del dott. in qualità di CTP.
Ne consegue che va riconosciuto in favore dell'attrice l'importo complessivo di € 2.196,00.
Null'altro, invece, deve essere riconosciuto a titolo di danno patrimoniale per l'abbattimento delle barriere architettoniche, domanda che deve intendersi rinunciata in sede di precisazione delle conclusioni.
Inoltre, non può trovare accoglimento la domanda attorea di rimborso delle spese stragiudiziali in quanto la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il rimborso delle spese di assistenza stragiudiziale ha natura di danno emergente, sicché tale danno è soggetto ai normali oneri di domanda, allegazione e prova, al pari delle altre voci di danno emergente (Cass. S.U. n. 16990 del 2017; Cass. ord. 15732/2022).
Nel caso di specie non v'è alcuna prova che per l'attrice la spesa per l'attività difensiva stragiudiziale abbia rappresentato un danno poiché non v'è alcuna prova non solo del pagamento della spesa in questione, ma ancora prima di una richiesta di pagamento da parte dei difensori a mezzo di una notula o in prospetto di parcella (cfr. Cass. n. 15265/2023). Difettando la prova del danno, la domanda non può essere accolta.
****
In definitiva la deve essere condannata a corrispondere a Controparte_1 Parte_1
l'importo complessivo di € 74.625,57, oltre interessi legali dalla presente pronuncia al saldo.
V
Sulla domanda di manleva formulata dalla struttura nei confronti del medico terzo chiamato dott.
CP_2
Premesso che parte attrice ha svolto la propria domanda risarcitoria nei confronti della sola struttura e non anche nei confronti del dott. (come ribadito in sede di precisazione delle conclusioni in cui CP_2 si chiede espressamente la sola condanna della struttura convenuta), il ha Controparte_1 chiesto in via subordinata, per l'ipotesi di accoglimento della domanda attorea, la condanna in via esclusiva del dott. in quanto esclusivo responsabile dei danni sofferti dall'attrice. CP_2
In via ulteriormente subordinata ha chiesto procedersi all'accertamento delle quote di responsabilità con conseguente condanna del dott. a rimborsare “qualsivoglia somma che CP_2 Controparte_1 fosse tenuta a corrispondere all'attrice in forza del vincolo di solidarietà passiva, in eccesso
[...] rispetto a quanto risulterebbe dovuto in dipendenza della sua eventuale quota di responsabilità e/o di apporto causale” ovvero, in via sempre subordinata, a manlevarla e tenere indenne di quanto obbligata a pagare “in conseguenza di sue accertate responsabilità”.
La prima delle domande appena riportate muove dalla tesi dell'assoluta estraneità della struttura nella causazione dei danni allegati da parte attrice o, più precisamente, dell'insussistenza di un qualsiasi inadempimento ad essa addebitabile.
pagina 16 di 20 Occorre innanzitutto osservare che, avendo la struttura chiamato in causa il dott. per essere da CP_2 questi tenuta indenne e/o manlevata, non può parlarsi di estensione automatica della domanda attorea nei confronti del terzo chiamato.
Secondo il pacifico orientamento della Suprema Corte, infatti, “Diversamente dall'ipotesi in cui il convenuto in giudizio chiami in causa un terzo, indicandolo come il soggetto tenuto a rispondere della pretesa dell'attore (caso, questo, in cui la domanda attorea si estende automaticamente al terzo, pur in mancanza di apposita istanza, dovendosi individuare il vero responsabile nel quadro di un rapporto oggettivamente unitario), nell'ipotesi della chiamata del terzo in garanzia la predetta estensione automatica non si verifica, in ragione dell'autonomia sostanziale dei due rapporti, ancorché confluiti in un unico processo” (cfr. Cass. n. 15232/21 e Cass. n. 18289/20).
La domanda svolta dalla clinica nei confronti del medico che presso di essa ha operato deve, dunque, qualificarsi come domanda di regresso anticipato tra debitori solidali: tale domanda è pacificamente ritenuta ammissibile per ragioni di economia processuale, con la precisazione che “in tal caso la sola conseguenza di questa anticipata forma di regresso … è che il coobbligato solidale, condannato a pagare l'intero al creditore, potrà recuperare la quota riconosciutagli in sede di regresso contro l'altro coobbligato, solo dopo il pagamento, da parte sua, dell'intero debito” (cfr. Cass. n. 13087/10 e Cass. n.
16939/06).
Deve richiamarsi l'art. 7 della Legge Gelli-Bianco che distingue la responsabilità della struttura sanitaria o sociosanitaria, pubblica o privata, da quella dell'esercente la professione sanitaria, delineando un doppio binario risarcitorio.
La responsabilità civile per l'attività sanitaria lesiva va ricollegata congiuntamente sia al medico per il compimento del fatto dannoso, sia alla struttura per l'inesatto allestimento dell'organizzazione nella quale si inserisce la prestazione dannosa, rispondendo la struttura per il fatto dell'operatore, suo ausiliario.
L'art. 7 della L. ha, quindi, introdotto due percorsi risarcitori distinti, quello della Parte_2 struttura, maggiormente accessibile al danneggiato, e quello dell'esercente la professione sanitaria.
Si configura, dunque, la fattispecie della “responsabilità solidale” disciplinata dall'art. 2055 c.c. con la conseguente imputabilità del fatto dannoso alla struttura e, anche, all'operatore che risultano così solidalmente obbligati al risarcimento, con diritto della prima al recupero di quanto pagato in ragione della gravità della rispettiva colpa e dell'entità delle conseguenze derivate, con possibilità di recupero dell'intera somma pagata qualora sia stata accertata la responsabilità esclusiva del medico.
Su tale punto viene anche in considerazione l'art. 9, primo comma, della stessa legge che regola il recupero della struttura sanitaria verso l'operatore con la previsione di un'azione di rivalsa nei confronti dell'esercente la professione sanitaria, limitata al caso di dolo o colpa grave di quest'ultimo.
La Corte di Cassazione ha chiarito che, per quanto riguarda l'azione di rivalsa, “i criteri generali della relativa quantificazione non possono che essere ricondotti, sia pure in modo complessivamente pagina 17 di 20 analogico, al portato degli artt. 1298 e 2055 c.c, (come sopra citato sulla responsabilità solidale) a mente dei quali il condebitore in solido che adempia all'intera obbligazione vanta il diritto di rivalersi, con lo strumento del regresso, sugli altri corresponsabili, secondo la misura della rispettiva responsabilità (…) In linea di principio, la misura del regresso in parola varia a seconda della gravità della rispettiva colpa e dell'entità delle conseguenze che ne sono derivate” (Cass. n. 29218/2017).
La Corte di Cassazione ricorda come “(…) il medico operi pur sempre nel contesto dei servizi resi dalla struttura presso cui svolge l'attività, che sia stabile o saltuaria, per cui la sua condotta negligente non può essere agevolmente “isolata” dal più ampio complesso delle scelte organizzative, di politica sanitaria e di razionalizzazione dei propri servizi operate dalla struttura, di cui il medico stesso è parte integrante” (in tal senso anche Cass. n. 28987/2019).
Ne consegue che se la casa di cura per l'esercizio delle prestazioni sanitarie si avvale delle opere prestate da singoli medici (persone fisiche), in caso di danni cagionati da questi ai pazienti la struttura ne risponde ed è responsabile, secondo quanto si legge nella sentenza in esame, in relazione al “rischio connaturato all'utilizzazione dei terzi (le persone assistite) nell'adempimento dell'obbligazione assunta (la prestazione medico sanitaria)”.
Per vincere la presunzione di suddivisione in misura paritaria dell'obbligazione solidale derivante da una corresponsabilità a carico della struttura e del medico, non è sufficiente dimostrare che la prestazione sanitaria è riconducibile esclusivamente alla condotta lesiva del singolo operatore, ma occorre considerare che la struttura risponde solidalmente del proprio operato in cui si incardina la prestazione del professionista.
Pertanto, spetterà alla struttura dimostrare “(…) non soltanto la colpa esclusiva del medico, ma la derivazione causale dell'evento dannoso da una condotta del tutto dissonante rispetto al piano dell'ordinaria prestazione dei servizi di spedalità, in un'ottica di ragionevole bilanciamento del peso delle rispettive responsabilità sul piano dei rapporti interni. In pratica, la struttura dovrà fornire la prova della “responsabilità del medico intesa come grave, ma anche straordinaria, soggettivamente imprevedibile e oggettivamente improbabile “malpractice” (Cass. n. 28987/2019).
Tale principio ha trovato recente conferma nella giurisprudenza della Suprema Corte secondo cui: “è stato progressivamente chiarito il principio per cui nel rapporto interno tra la struttura sanitaria e il medico di cui quella si sia avvalsa, la responsabilità per i danni cagionati da colpa esclusiva di quest'ultimo dev'essere di regola ripartita in misura paritaria secondo il criterio presuntivo degli artt.
1298, secondo comma, e 2055, terzo comma, cod. civ., in quanto la struttura accetta il rischio connaturato all'utilizzazione di terzi per l'adempimento della propria obbligazione contrattuale, a meno che dimostri un'eccezionale, inescusabilmente grave, del tutto imprevedibile, e oggettivamente improbabile, devianza del sanitario dal programma condiviso di tutela della salute che è oggetto dell'obbligazione” (Cass. n. 34516/2023).
pagina 18 di 20 Nelle fattispecie in esame si ritiene che la struttura convenuta non abbia assolto all'onere probatorio posto a suo carico al fine di esercitare l'azione di rivalsa prevista dalla normativa richiamata.
Infatti, in primo luogo, l'allegazione della convenuta in punto colpa grave del sanitario appare del tutto generica (cfr. pag. 12 della comparsa in cui si legge: “La colpa grave del sanitario è certamente rinvenibile nell'errore inescusabile per mancata applicazione delle Linee Guida…”).
In secondo luogo, la sussistenza dell'elemento soggettivo della colpa grave è recisamente smentita dalle conclusioni rassegnate sul punto dai CTU i quali hanno ritenuto la condotta del sanitario
“incauta”, così escludendo qualsivoglia eccezionale devianza dal rispetto delle linee guida e buone pratiche applicabili al caso concreto.
Pertanto, in ragione delle chiare risultanze dell'istruttoria, la domanda subordinata di rivalsa ex art. 9 legge formulata dalla convenuta nei confronti del dott. non può che essere rigettata. Pt_3 CP_2
VI
Sulle spese di lite
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza e sono poste, nei rapporti tra l'attrice e la convenuta, a carico di quest'ultima: alla relativa liquidazione si provvede sulla base dei parametri di cui al D.M. n. 55/14 come aggiornati dal D.M. 147/2022, tenuto conto del valore del decisum (€ 74.625,57), delle questioni trattate e dell'attività svolta (mediazione, studio, introduttiva, trattazione e decisoria), con applicazione dei valori medi dello scaglione di riferimento (€ 52.001- €
260.000).
Nei rapporti tra la convenuta e il terzo chiamato, il rigetto della domanda di manleva svolta nei confronti del dott. determina la soccombenza della le spese di CP_2 Controparte_1 lite del terzo chiamato sono, dunque, poste a carico della struttura convenuta e liquidate secondo i criteri indicati.
Le spese di CTU, liquidate con decreto del 13.02.2024, sono poste in via definitiva a carico di parte convenuta.
Si dispone infine la distrazione delle spese di lite in favore del procuratore di parte attrice che ne ha fatto istanza (cfr. Cass. S.U. n. 31033/19 e Cass. n. 21281/18).
****
Considerata la mancata partecipazione della convenuta al primo incontro del Controparte_1 procedimento di mediazione senza giustificato motivo, si ritiene sussistano i presupposti per la condanna al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il presente giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale di Torino in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
pagina 19 di 20 condanna al pagamento in favore di dell'importo complessivo Controparte_1 Parte_1 di € 74.625,57, oltre interessi legali dalla presente pronuncia al saldo;
pone in via definitiva le spese della CTU, già liquidate in corso di giudizio, a carico della convenuta
Controparte_1 condanna a rimborsare in favore di le spese di lite che liquida Controparte_1 Parte_1 in € 15.870,00 di cui € 759,00 per esborsi ed € 15.111,00 per compensi (€ 1.008 per mediazione, €
2.552 per fase studio, € 1.628 per fase introduttiva, € 5.670 per fase di trattazione, € 4.253 per fase decisoria), oltre 15% Spese Generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione delle spese di lite in favore del procuratore di parte attrice che ne ha fatto istanza;
rigetta la domanda di regresso formulata dal nei confronti di Controparte_1 CP_2 condanna a rimborsare a le spese di lite che liquida in € Controparte_1 CP_2
14.103,00 per compensi, oltre 15% Spese Generali, IVA e CPA come per legge;
visto l'art. 12 bis, comma 2, d.lgs. 28/2010 condanna la convenuta al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di Controparte_1 una somma corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il presente giudizio.
Così deciso in Torino, in data 13.4.2025
Il Giudice
dott.ssa Ester Marongiu
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